Condizioni generali
Condizioni generali
Vendita di prodotti e componenti
Versione aprile 2024
1. Campo di applicazione
Le presenti Condizioni generali di vendita di prodotti e componenti valgono per la fornitura di prodotti (mac- chine, apparecchi, componenti e pezzi di ricambio) da parte di Axpo Systems SA.
Qualora, congiuntamente alla fornitura di prodotti, Axpo Systems SA si occupi anche del montaggio, della super- visione del montaggio, della messa in esercizio o della manutenzione e dell’assistenza, in mancanza di accordi diversi, a queste prestazioni si applicano le Condizioni generali per le prestazioni di assistenza e montaggio di Axpo Systems SA valide al momento dell’ordine.
2. Definizione dei termini
Axpo o Axpo Systems SA indica, nelle presenti Condi- zioni generali, Axpo Systems SA.
Committente indica, nelle presenti Condizioni generali, la parte che stringe con Axpo un accordo scritto per l’ero- gazione della fornitura descritta al par. 1.
Le cause di forza maggiore comprendono gli eventi che Axpo non può impedire nemmeno esercitando la do- vuta diligenza, indipendentemente dal fatto che si verifi- chino presso Axpo, il committente o terzi. Tra questi eventi figurano ad esempio epidemie, mobilitazioni, con- flitti bellici, disordini, ingenti guasti di esercizio, infortuni, conflitti lavorativi, subfornitura ritardata o errata dei ne- cessari materiali grezzi, prodotti -semilavorati o finiti, lo scarto di importanti pezzi, atti di autorità od omissioni, ostacoli al trasporto, eventi naturali.
Il luogo di consegna è il luogo in cui deve essere ese- guita la consegna secondo le condizioni di fornitura IN- COTERMS contrattualmente pattuite. Qualora non sia stata pattuita alcuna versione INCOTERMS, vale la ver- sione vigente al momento della fornitura.
Xxxxxxxxx descrive l’accordo scritto stretto tra le parti contrattuali per l’erogazione delle forniture descritte in esso.
L’oggetto del contratto comprende le forniture de- scritte nel contratto o nell’ordine.
In forma scritta o scritto significa tramite un docu- mento sottoscritto da entrambe le parti contrattuali o tramite lettera, fax o e-mail o altra forma pattuita da entrambe le parti contrattuali.
3. Stipulazione del contratto
3.1. Il contratto è stipulato alla ricezione della con- ferma scritta di Axpo dell’accettazione dell’ordine (conferma dell’ordine). Le offerte non contenenti un termine di accettazione e non espressamente contrassegnate come non vincolanti sono vinco- lanti per un periodo di 10 giorni a decorrere dal loro invio da parte di Axpo.
3.2. Le presenti Condizioni generali valgono se dichia- rate applicabili da Axpo all’interno dell’offerta o della conferma dell’ordine. Eventuali condizioni di- verse del committente sono valide solo se sono state accettate espressamente e in forma scritta da Axpo.
3.3. Tutti gli accordi e tutte le dichiarazioni delle parti contrattuali aventi effetti giuridici richiedono la forma scritta per essere validi.
4. Portata delle forniture
L’oggetto del contratto è costituito dalle forniture ripor- tate in forma esaustiva all’interno del contratto o della conferma dell’ordine, compresi eventuali allegati.
Eventuali modifiche e integrazioni sono valide solo se sono state confermate in forma scritta da entrambe le parti.
5. Progetti e documentazione tecnica
5.1. In assenza di accordi diversi, prospetti e cataloghi non sono vincolanti. I dati riportati nella documen- tazione tecnica di Axpo sono vincolanti solo se sono stati espressamente assicurati.
5.2. Ciascuna parte contrattuale si riserva tutti i diritti relativi a progetti e documentazione tecnica con- segnati all’altra parte e si impegna a permettere a terzi di accedere ai progetti e alla documentazione tecnica ricevuti dall’altra parte solo nella misura ri- chiesta dall’adempimento ordinario del contratto o a non utilizzarli per uno scopo che esula da quello per cui sono stati consegnati.
5.3. Se la fornitura comprende anche software, con il contratto viene concesso al committente il diritto non esclusivo e non cedibile di utilizzo del software per lo scopo pattuito. In caso di violazione dei di- ritti qui concessi, il committente perde il diritto di ulteriore utilizzo ed è responsabile nei confronti di Axpo, in particolare per eventuali rivendicazioni di terzi derivanti da tale violazione.
6. Disposizioni e norme
6.1. Il committente deve puntualmente notificare ad Axpo prima dell’ordine le disposizioni e norme da rispettare in relazione all’esecuzione delle forni- ture, all’uso e all’esercizio dell’oggetto della forni- tura e alla prevenzione di malattie -e infortuni.
6.2. Salvo esplicito e diverso accordo all’interno del contratto, le forniture sono conformi alle disposi- zioni e norme vigenti presso la sede del commit- tente, che quest’ultimo ha notificato ad Axpo come da par. 6.1.
Axpo Systems AG
Gass 1 | 5242 Lupfig | Switzerland
T x00 00 000 00 00 | xxx.xxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx
6.3. Qualora non vengano notificate disposizioni e norme da rispettare come da par. 6.1 o 6.2, le for- niture sono conformi alle disposizioni e norme vi- genti presso la sede di Axpo al momento dell’or- dine.
7. Obblighi contrattuali di Axpo
Axpo si impegna a eseguire l’ordine in maniera profes- sionale, puntuale e con personale qualificato. Il commit- tente autorizza Axpo ad avvalersi di terzi selezionati da Axpo per adempiere ai propri doveri contrattuali.
8. Prezzi
8.1. Tutti i prezzi - in mancanza di accordi diffe- renti - sono da intendersi franco fabbrica del pro- duttore, senza imballaggio, in franchi svizzeri libe- ramente disponibili, senza alcuna detrazione. Tutte le spese supplementari, ad esempio per il trasporto, l’assicurazione, i permessi di -esporta- zione, -transito, -importazione e di altro tipo e per la documentazione sono a carico del committente. Il committente deve inoltre sostenere qualsiasi tipo di imposte, tasse, canoni, dazi o simili da ver- sare nell’ambito del contratto, oppure rimborsarli ad Axpo dietro presentazione delle relative com- prove nel caso in cui quest’ultima sia stata tenuta a versarli.
Qualora Axpo abbia incluso nel proprio prezzo di offerta o fornitura oppure indicato separatamente nell’offerta -o nella conferma dell’ordine le spese di imballaggio, trasporto, assicurazione e altre spese supplementari, ha il diritto di adeguare le proprie aliquote in caso di variazione delle tariffe.
8.2. Axpo si riserva di adeguare i prezzi qualora sia stato pattuito un prezzo variabile. Il prezzo viene inoltre adeguato in maniera consona qualora il ter- mine di consegna venga prolungato a posteriori per uno dei motivi di cui al par. 9.3 oppure il tipo o la portata delle forniture pattuite abbiano subito una modifica oppure la documentazione conse- gnata dal committente non corrisponda alla situa- zione effettiva o sia incompleta.
8.3. I prezzi sono da intendersi senza IVA, la quale viene riportata separatamente alle aliquote vigenti al momento della fatturazione.
9. Condizioni di pagamento
9.1. I pagamenti devono essere effettuati conforme- mente alle condizioni di pagamento pattuite, presso il domicilio di Axpo senza detrazione di sconti, spese, imposte, tasse, canoni, dazi e simili. L’obbligo di pagamento è soddisfatto quando l’im- porto dovuto è a libera disposizione di Axpo presso il domicilio di quest’ultima. Le spese di accredito, le spese e commissioni bancarie, le spese di in- casso e, nel caso in cui sia stato pattuito il paga- mento tramite cambiali, lo sconto e le -imposte per cambiali sono a carico del committente.
9.2. Le scadenze di pagamento devono essere rispet- tate anche qualora il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in esercizio o l’accettazione delle forniture risultino ritardati o impossibilitati per motivi non imputabili ad Axpo oppure qualora manchino pezzi non essenziali o si rendano neces- sarie rettifiche che non rendono impossibile l’uso delle forniture.
9.3. Qualora l’acconto o le garanzie da fornire alla sti- pulazione del contratto non vengano versati con- formemente al contratto, Axpo ha il diritto di man- tenere il contratto o di recedervi e di esigere il ri- sarcimento dei danni in entrambi i casi. Qualora il committente, per qualsivoglia motivo, sia in arre- trato con un ulteriore pagamento oppure Axpo, sulla base di una circostanza sopravvenuta in se- guito alla stipulazione del contratto, debba temere una ricezione non completa o puntuale dei paga- menti da parte del committente, Axpo, senza limi- tazione dei suoi diritti legali, è autorizzata a so- spendere l’ulteriore esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fino alla pattuizione di nuove condizioni di pagamento e alla ricezione di garanzie sufficienti. Qualora non
sia possibile stringere un tale accordo entro un ter- mine adeguato oppure Axpo non riceva garanzie sufficienti, Axpo ha il diritto di recedere dal con- tratto ed esigere il risarcimento dei danni.
9.4. Qualora il committente non rispetti le scadenze di pagamento pattuite, deve versare un interesse a partire dal termine di esigibilità pattuito, senza sol- lecito e indipendentemente da un’eventuale colpa. Tale interesse si orienta agli interessi consueti presso il domicilio del committente; supera tutta- via almeno del 4% il relativo tasso di sconto della Banca nazionale svizzera. Il risarcimento di ulteri- ori danni rimane riservato.
10. Riserva di proprietà
Axpo rimane proprietaria di tutte le sue forniture fino alla completa ricezione dei pagamenti previsti dal contratto. Il committente è tenuto a collaborare alle misure neces- sarie per la tutela della proprietà di Axpo e a disbrigare a proprie spese tutte le formalità necessarie a motivare e sostenere la riserva di proprietà. Il committente con- serva e assicura adeguatamente a proprie spese gli og- getti consegnati per la durata della riserva di proprietà. Adotta inoltre tutte le misure necessarie affinché il diritto di proprietà di Axpo non venga compromesso né annul- lato.
11. Termine di consegna, mora
11.1. Il termine di consegna decorre immediatamente a partire dalla stipulazione del contratto, dal disbrigo di tutte le formalità ufficiali come i permessi di im- portazione, esportazione, -transito -e pagamento, dall’esecuzione dei pagamenti da effettuare al mo- mento dell’ordine e dalla fornitura di eventuali ga- ranzie nonché dal chiarimento degli aspetti tecnici essenziali. Il termine di consegna è rispettato qua- lora, entro la sua scadenza, sia stata inviata al committente la notifica di disponibilità per la spe- dizione.
11.2. Le clausole di consegna pattuite devono essere formulate secondo gli INCOTERMS vigenti al mo- mento della stipulazione del contratto. In man- canza di particolari clausole di consegna all’interno del contratto, l’oggetto della fornitura è da consi- derarsi fornito «franco fabbrica» (EXW) non ap- pena Axpo ha comunicato in forma scritta al com- mittente la disponibilità per la consegna. In man- canza di accordi differenti, sono ammesse con- segne parziali.
11.3. Il termine di consegna si prolunga in maniera pro- porzionata:
11.3.1. qualora Axpo non riceva puntualmente dati di cui necessita per eseguire il con- tratto o il committente li modifichi a poste- riori, provocando così un ritardo delle for- niture;
11.3.2. in presenza di cause di forza maggiore;
11.3.3. qualora il committente o terzi siano in ar- retrato con le subforniture che devono eseguire o il committente non rispetti i propri obblighi contrattuali, in particolare le condizioni di pagamento pattuite.
11.4. Eventuali indennità di mora per consegne ritardate richiedono un apposito accordo scritto. Possono essere fatte valere solo se il ritardo è imputabile in modo comprovato ad Axpo e il committente è in grado di dimostrare un danno derivante da tale ri- tardo.
Qualora il committente venga agevolato con una consegna sostitutiva, il diritto all’indennità di mora decade.
L’eventuale indennità di mora ammonta al mas- simo allo 0,5% per ogni settimana completa di ri- tardo, ma complessivamente a non più del 5% cal- colato sul prezzo di vendita franco fabbrica (senza imballaggio) della parte ritardata della fornitura.
Al raggiungimento dell’indennità di mora massima il committente deve riconoscere ad Axpo una pro- roga adeguata in forma scritta. Qualora questa proroga non venga rispettata per motivi imputabili ad Axpo, il committente ha il diritto di negare l’ac- cettazione della parte ritardata della fornitura, se non sussiste più una fondata prospettiva di adem- pimento. Qualora un ritardo imputabile ad Axpo e superiore alla proroga provochi una situazione economicamente insostenibile per il committente, quest’ultimo ha il diritto di recedere dal contratto e di reclamare i pagamenti già effettuati dietro re- stituzione delle forniture già consegnate.
11.5. Qualora le consegne siano ritardate da motivi im- putabili esclusivamente ad Axpo, il committente non può fare valere diritti e rivendicazioni che esu- lano da quelli espressamente citati al par. 11.4. Tale restrizione non vale in caso di perseguimento di finalità illegittime o di grave negligenza da parte di Axpo, fatto salvo il caso in cui ricadano sul suo personale ausiliario.
11.6. Qualora un’interruzione di cui al par. 11.3 perduri per un periodo superiore a tre mesi oppure, al ve- rificarsi di tale circostanza, sia già prevedibile l’im- possibilità di proseguire con le consegne ancora da eseguire, Axpo ha il diritto di recedere dal con- tratto. In tal caso il committente deve ad Axpo l’importo ancora pendente per le forniture già con- segnate ma non ancora pagate.
12. Imballaggio
L’imballaggio fa parte del prezzo di vendita e non viene ritirato, fatto salvo il caso in cui la sua restituzione ad Axpo sia pattuita. In tal caso il committente deve rispe- dire l’imballaggio franco luogo di partenza.
13. Trasferimento di vantaggi e rischi
13.1. I vantaggi e rischi si trasferiscono al committente al più tardi con la consegna presso il luogo di con- segna pattuito.
Qualora, su richiesta del committente e nel caso di una consegna EXW, Axpo si impegni, su richiesta del committente, a spedire l’oggetto della fornitura presso un altro luogo di destinazione, i rischi si tra- sferiscono al più tardi nel momento in cui il primo vettore prende in consegna l’oggetto della forni- tura.
13.2. Qualora la spedizione venga ritardata su domanda del committente o per altri motivi non imputabili ad Axpo, i rischi si trasferiscono al committente nel momento originariamente previsto per le conse- gne franco fabbrica. A partire da tale momento le forniture consegnate vengono immagazzinate e assicurate a carico e rischio del committente.
14. Spedizione, trasporto e assicurazione
14.1. Eventuali esigenze particolari relative alla spedi- zione, al trasporto e all’assicurazione devono es- sere comunicate per tempo ad Axpo. Il trasporto avviene a carico e rischio del committente. Il com- mittente deve notificare tempestivamente all’ul- timo vettore eventuali contestazioni relative alla spedizione o al trasporto al momento della rice- zione delle consegne o dei documenti di trasporto.
14.2. L’assicurazione contro danni di qualsiasi tipo è re- sponsabilità del committente. Anche qualora debba essere fornita da Axpo, è da considerarsi stipulata per conto e a carico e rischio del commit- tente.
15. Verifica e accettazione delle forniture
15.1. Se non diversamente pattuito, Axpo verifica le for- niture prima della spedizione, laddove sia consue- tudine. Eventuali controlli più approfonditi e le re- lative condizioni devono essere pattuiti a parte e i costi che ne derivano sono a carico del commit- tente. Qualora le circostanze lo permettano, ven- gono eseguiti nelle officine di Axpo o dei suoi sub- fornitori oppure nel luogo di destinazione.
15.2. Dopo la ricezione delle forniture, il committente deve verificarle entro una scadenza adeguata e co- municare tempestivamente in forma scritta ad Axpo eventuali difetti. Qualora non vi provveda, le forniture sono da considerarsi accettate e appro- vate. Per i difetti delle forniture non constatabili in tale sede, rimangono salvi i diritti del committente derivanti dalla garanzia e dalla responsabilità per i difetti come da par. 16.
15.3. Axpo corregge nel minor tempo possibile i difetti comunicatigli come da par. 15.2 e il committente deve dargliene la possibilità.
15.4. L’accettazione è da considerarsi avvenuta anche qualora la verifica di accettazione pattuita non possa essere eseguita nel momento previsto per motivi non imputabili ad Axpo oppure il commit- tente neghi l’accettazione senza averne diritto op- pure il committente si rifiuti di sottoscrivere un verbale di accettazione oggettivo oppure non ap- pena il committente utilizza l’oggetto della forni- tura.
15.5. I diritti del committente relativi ai difetti delle for- niture come da par. 15 e 16 sono esclusivi.
16. Garanzia, responsabilità per i difetti
16.1. Il periodo di garanzia è pari a 12 mesi a decorrere dalla comunicazione della disponibilità per la spe- dizione. Allo scadere del periodo di garanzia tutti i diritti di garanzia del committente sono da consi- derarsi prescritti.
La garanzia decade precocemente qualora il com- mittente o terzi eseguano modifiche o riparazioni non appropriate oppure il committente, al manife- starsi di un difetto, non adotti tempestivamente tutte le misure idonee a contenere i danni e non dia ad Axpo la possibilità di correggere il difetto. Il periodo di garanzia per gli interventi in garanzia non si rinnova ed è limitato al periodo di garanzia della fornitura originaria.
16.2. Axpo si impegna a riparare o sostituire, a propria scelta, nel minor tempo possibile, su richiesta scritta del committente, tutte le parti delle forni- ture di cui, prima dello scadere del periodo di ga- ranzia, possano essere comprovati il danneggia- mento o l’inutilizzabilità a causa di materiale sca- dente, costruzione errata o esecuzione difettosa. I pezzi sostituiti diventano proprietà di Axpo. Axpo sostiene le spese in cui incorre per la riparazione e la sostituzione dei pezzi difettosi; qualora la ripa- razione presso Axpo o presso la fabbrica del pro- duttore non sia possibile o possibile solo con un dispendio o svantaggio sproporzionato, Axpo so- stiene le spese incorse al di fuori della propria fab- brica e adeguate alle circostanze per la riparazione e sostituzione dei pezzi difettosi della propria for- nitura. Tutte le altre spese sono a carico del com- mittente. Il committente è tenuto a eseguire auto- nomamente la manutenzione ordinaria della forni- tura.
16.3. Sono assicurate solo le proprietà delle forniture espressamente indicate come tali all’interno della conferma dell’ordine o nelle specifiche pattuite. L’assicurazione vale al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia. Se è pattuita una verifica di accettazione, l’assicurazione è da considerarsi soddisfatta qualora la comprova delle proprietà in questione sia stata fornita in occasione di tale ve- rifica. Qualora le proprietà assicurate non siano soddisfatte o solo parzialmente soddisfatte, il com- mittente ha diritto a una correzione da parte di Axpo. Il committente deve concedere ad Axpo la possibilità di eseguire tale correzione e il tempo necessario.
16.4. Sono esclusi dalla garanzia e responsabilità per i difetti di Axpo tutti i danni non derivanti in maniera comprovata da materiale scadente, costruzione er- rata o esecuzione difettosa delle forniture, dovuti ad esempio alla naturale usura, a una manuten- zione insufficiente, all’inosservanza delle disposi- zioni di esercizio, a una sollecitazione eccessiva, a mezzi di esercizio non idonei, ad agenti chimici o elettrolitici, a interventi di costruzione o montaggio non eseguiti da Axpo o ad altri motivi non imputa- bili ad Axpo.
16.5. Axpo fornisce una garanzia per le forniture di sub- fornitori disposte dal committente solo nella mi- sura in cui Axpo è beneficiaria di un diritto di ga- ranzia presso tali subfornitori.
16.6. In caso di difetti di materiale, costruzione o esecu- zione e di mancanza o non raggiungimento delle proprietà assicurate o di altre eventuali assicura- zioni, il committente non ha altri diritti rispetto a quelli espressamente citati ai par. 16.1-16.5.
16.7. In caso di rivendicazioni del committente relative a una consulenza errata o simili oppure alla viola- zione di qualsivoglia dovere accessorio, Axpo è re- sponsabile solo in caso di perseguimento di finalità illegittime o negligenza grave.
17. Adempimento inadeguato del contratto
17.1. In tutti i casi di errato adempimento o inadempi- mento non espressamente regolati dalle presenti Condizioni, in particolare nei casi in cui Axpo avvii l’erogazione delle forniture con tale immotivato ri- tardo da non lasciar più prevedere un’ultimazione puntuale, in cui sia da prevedere con certezza un’esecuzione contraria al contratto imputabile a colpa di Axpo o in cui siano state erogate forniture in maniera contraria al contratto per colpa di Axpo, il committente ha il diritto di riconoscere ad Axpo una proroga adeguata per le forniture in que- stione, minacciando il recesso in caso di omissione. Qualora la proroga trascorra senza effetto per colpa di Axpo, il committente può recedere dal contratto per quanto concerne le forniture eseguite in maniera contraria al contratto o per cui si pre- vede con certezza l’esecuzione contraria al con- tratto e reclamare la quota corrispondente di pa- gamenti già effettuati.
17.2. In tal caso, relativamente a un eventuale diritto di risarcimento dei danni del committente e all’esclu- sione di ulteriori responsabilità, valgono le dispo- sizioni al par. 19 e il diritto di risarcimento dei danni è limitato al 10% del prezzo contrattuale delle forniture per cui avviene il recesso.
18. Risoluzione del contratto da parte di Axpo Qualora eventi imprevisti modifichino sensibilmente l’im- portanza economica o il contenuto delle forniture o ab- biano un sensibile influsso sugli interventi di Axpo e qua- lora l’esecuzione sia impossibilitata a posteriori, il con- tratto viene adeguato in maniera consona. Se ciò non è economicamente sostenibile, Axpo ha il diritto di risol- vere il contratto o le parti del contratto interessate. Qua- lora Axpo intenda avvalersi della risoluzione del con- tratto, deve darne tempestiva comunicazione al commit- tente dopo aver riconosciuto la portata dell’evento, an- che qualora sia stato dapprima pattuito un prolunga- mento del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto, Axpo ha diritto al compenso per le forniture già consegnate. Sono esclusi i diritti di risarcimento dei danni del committente derivanti da una tale risoluzione del contratto.
19. Limitazione di responsabilità
Axpo non è responsabile di danni materiali provocati dall’oggetto della fornitura a consegna avvenuta, qualora il committente sia già in possesso dell’oggetto della for- nitura. Qualora terzi invochino la responsabilità di Axpo per un danno provocato dall’oggetto della fornitura ai sensi della frase precedente, il committente deve risar- cire, difendere e tutelare Axpo. Qualora un soggetto terzo faccia valere un diritto precedentemente descritto nei confronti di Axpo, quest’ultima ne darà tempestiva- mente comunicazione scritta al committente.
Tutti i casi di violazioni contrattuali e relative conse- guenze giuridiche nonché tutti i diritti del committente, indipendentemente dal fondamento giuridico su cui si basano, sono regolati in maniera esaustiva dalle presenti Condizioni; sono in particolare esclusi tutti i diritti non espressamente citati di risarcimento dei danni, ridu- zione, annullamento del contratto o recesso dal con- tratto.
Non sussistono in alcun caso diritti del committente al risarcimento di danni non manifestatisi sull’oggetto della fornitura stesso quali, in particolare, perdita di produ- zione, perdite di utilizzo, perdita di ordini, mancato gua- dagno e di altri danni conseguenti il difetto, danni diretti o indiretti.
La presente limitazione di responsabilità non vale in caso di negligenza grave o perseguimento di finalità illegittime oppure qualora contrasti con altre norme imperative.
20. Protezione dei dati
Axpo si attiene rigorosamente alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati personali. Questi dati sono trattati con la massima riservatezza e non ven- gono venduti né trasmessi a terzi. Axpo raccoglie, me- morizza ed elabora solo i dati necessari per adempiere ai propri obblighi contrattuali, per monitorare le relazioni con i clienti, per garantire un'elevata qualità del servizio e per effettuare la fatturazione. I dati non personali del committente, come risultato della fornitura di servizi, possono essere memorizzati da Axpo sulla base della procedura tecnica utilizzata e in conformità con la legi- slazione applicabile. Il committente autorizza Axpo a uti- lizzare ed elaborare i suoi dati internamente e in rela- zione alle società del gruppo per garantire un servizio ottimale e per ricevere informazioni sulle offerte attuali di Axpo e delle sue società affiliate.
21. Trasferimento di informazioni
Qualsiasi informazione o materiale inviatoci sarà, a meno che non sia esplicitamente dichiarato il contrario, consi- derato NON confidenziale e saremo liberi di riprodurre, pubblicare o utilizzare in altro modo tali informazioni per qualsiasi scopo. Il mittente di qualsiasi informazione è pienamente responsabile del suo contenuto, compresa la sua veridicità, accuratezza e non violazione dei diritti di proprietà di qualsiasi altra persona, entità o società. Le informazioni personali forniteci saranno trattate in con- formità con la nostra politica sulla privacy. La trasmis- sione sicura dei dati è garantita dalla politica di classifi- cazione dei dati.
22. Disposizioni finali
Eventuali modifiche al contratto devono essere pattuite in forma scritta. Qualora una o più delle presenti dispo- sizioni dovesse rivelarsi invalida, la validità delle restanti disposizioni non ne viene pregiudicata. Le parti pattui- scono di sostituire le disposizioni non valide con nuove disposizioni quanto più possibile corrispondenti allo scopo economico del contratto.
23. Legge applicabile e foro competente
Il contratto è regolato esclusivamente dalla legge sviz- zera, fatta eccezione per la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG)1.
Il foro competente per il committente e Axpo è XX- 0000 Xxxxx, il foro di esecuzione per committenti do- miciliati all’estero è altresì XX-0000 Xxxxx. Axpo ha tut- tavia il diritto di fare valere i propri diritti anche presso il domicilio del committente o qualsiasi altra autorità com- petente, rimanendo esclusivamente applicabile la legge svizzera.
1 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods