CONVENZIONE
Repertorio N° 44/2018
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E CASSA
Lotto 1 - ATS Sardegna - CIG 7645439FD6 TRA
ATS Sardegna, Azienda per la Tutela della Salute, di seguito denominata “Ente”, rappresentata dall’Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx, nato a Milano (MI) il 05.04.1954 residente a, nella qualità di delegato dal Direttore Generale della A.T.S., con deliberazione n. 800 del 15/06/2018
E
Banco di Sardegna S.P.A., con sede in Cagliari (CA), in xxxxx Xxxxxxx x. 00, e sede amministrativa e direzione generale in Xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx x. 0 c.f. 01564560900, partita IVA 01577330903, capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v., iscritto all’Albo delle Banche n. 5169, A.B.I. 1015.7, gruppo bancario “B.P.E.R.”, in seguito denominato “Istituto”, rappresentato dalla Sig.ra Xxxx Xxxx Xxxxx, nata a Alghero il 14/12/1955 nella qualità di Procuratore Speciale munito dei poteri rappresentativi derivanti da procura speciale del Presidente, Repertorio n. 259065 del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx notaio in Sassari.
INDICE PREMESSE
Art. 1 Oggetto del servizio
Art. 2 Svolgimento del servizio - copertura assicurativa Art. 3 Riscossioni
Art. 4 Pagamenti
Art. 5 Sottoscrizione degli ordinativi e comunicazione delle firme autografe
Art. 6 Anticipazioni di cassa
Art. 7 Condizioni per le operazioni di conto corrente Art. 8 Servizi telematico-informatici - forniture
Art. 9 Conto dei movimenti di cassa e situazione titoli Art. 10 Verifiche ed ispezioni
Art. 11 Resa del conto finanziario
Art. 12 Custodia ed amministrazione titoli e valori Art. 13 Sportelli bancomat
Art. 14 Condizioni economiche del servizio Art. 15 Penali
Art. 16 Risoluzione di diritto del contratto Art. 17 Patto d'integrità
Art. 18 Controversie - Foro competente Art. 19 Rinvio al CGA
Premesso che:
- Il 1/01/2017, in attuazione di leggi regionali della Sardegna (da ultimo, L. R. 17/2016) si è compiuto un processo di fusione per incorporazione – Azienda incorporante Asl 1 Sassari – ed è nata ATS Sardegna, che ha inglobato le altre 7 AASSLL preesistenti.
E' stato nel frattempo approvato l'atto aziendale di ATS Sardegna che prevede un radicale riassetto organizzativo.
E' inoltre stata istituita ufficialmente, in conformità a quanto previsto dalla stessa L. 17/2016, AREUS - Azienda dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna.
- che ATS Sardegna è stata individuata quale Capofila per l’indizione della procedura di gara, a valenza regionale, in quanto previsto dal competente Assessorato Regionale come obiettivo del Direttore Generale per l’ATS stessa;
- che con deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 1324 del 28/12/2018, si è autorizzato a contrarre per l'affidamento dei servizio di tesoreria e cassa della Regione Sardegna;
- che l'affidamento riguarda il servizio, suddiviso in due lotti funzionali, a favore di: LOTTO 1: ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute;
LOTTO 2: AOU di Cagliari - Azienda Ospedaliero Universitaria.
- che sono inoltre incluse due opzioni d’estensione, abbinate ai 2 lotti, come segue:
Lotto 1: include specifica opzione di estensione per AREUS, Azienda dell'emergenza e urgenza della Sardegna;
Lotto 2: include specifica opzioni di estensione per l'AOU di Sassari - Azienda Ospedaliero Universitaria e per l'AO Brotzu - Azienda Ospedaliera.
- che con determina dirigenziale n. 2939 del 10/04/2018 si è aggiudicato il servizio in oggetto come segue:
Lotto 1: valore annuo netto iva € 370.127,21; valore quinquennale netto iva € 1.850.636,07; valore annuo con Iva: € 403.903,51; valore quinquennale con Iva: 2.019.517,53;
Lotto 2: valore annuo netto iva € 43.206,64; valore quinquennale netto iva € 216.033,22; opzioni di estensione Lotto 2 AOU SS: valore annuo netto iva € 55.068,54; valore quinquennale netto iva € 275.342,69;
opzioni di estensione Lotto 2 AOU Brotzu: valore annuo netto iva € 53.515,79; valore quinquennale netto iva € 267.578,93;
- Per quanto concerne l'opzione di estensione sul Lotto 1, al momento dell'avvio della procedura AREUS risultava istituita ma non ancora perfettamente operativa, mentre erano in corso le ricognizioni di strutture, mezzi, personale preordinate ai conferimenti di risorse ad AREUS da parte di ATS e, solo marginalmente, delle altre Aziende del SSR. Trattandosi di Azienda di nuova istituzione, non si aveva a disposizione lo storico di movimenti
(ordinativi/reversali) nè autorizzazione ad anticipazione di tesoreria.
Per questo insieme di ragioni, è stato sostanzialmente impossibile definire, al momento della chiusura della progettazione della gara, il valore contrattuale di AREUS.
Successivamente all'aggiudicazione del servizio si è invece convenuto di stimare il valore contrattuale di ATS nel 90% dell'importo di aggiudicazione del Lotto 1 e di determinare il valore dell'opzione di estensione a favore di AREUS, nel rimanente 10% con un metodo meramente empirico: l'effettivo evolvere della gestione contrattuale nelle due Aziende consentirà di accertare quanto dette stime preliminari fossero attendibili.
- si è convenuto di dare avvio al servizio attraverso la sottoscrizione del verbale di esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016, con effetto dal 1/06/2018, nelle more della stipula della convenzione.
Tutto ciò premesso, rendendosi ora necessario stipulare tra le parti apposito atto contrattuale si conviene e stipula quanto appresso:
Art. 1 Oggetto del servizio
Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti e documenti cui si rinvia e di cui si fa menzione), che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante della convenzione, pur se non materialmente allegati. L’Istituto, sottoscrivendo il presente contratto, conferma integralmente, pur se non materialmente qui trascritte, tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza ed impegno pre-contrattuale rese in fase di gara, inclusa l’accettazione volontaria, incondizionata degli atti di gara.
La presente convenzione disciplina il contratto avente ad oggetto l’affidamento all'Istituto di credito (di seguito denominato “Istituto”) del servizio di Xxxxx - Xxxxxxxxx xxxx'Xxxxxxx xxx XX xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx: Azienda per la Tutela della Salute, come meglio precisato nel seguito.
Di seguito, le previsioni specifiche per il Lotto 1 già decurtato del valore riservato all'opzione
di estensione AREUS, ferme quelle generali valide per entrambi i lotti, incluse nel CSA: LOTTO 1:
- sportelli per incassi e pagamenti: in tutte le 185 sedi della banca plurisportello è consentita l'esecuzione di pagamenti e di incassi;
- terminali POS: sono richiesti obbligatoriamente terminali presso i punti cup ticket indicati nel CSA, in ogni Area Socio Sanitaria Locale; in considerazione dell'opzione di estensione prevista a favore di AREUS, essi potranno anche coincidere;
L'appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto i servizi e le forniture ad essi complementari, come definiti e specificati nel seguito del presente contratto dovranno essere resi perfettamente operativi e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta; e di ciò dichiara di aver tenuto conto l'Istituto nel predisporre la propria offerta.
La convenzione avrà durata di 5 anni, decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.
In conformità alle previsioni degli atti di gara, la durata del contratto, in corso di esecuzione è prorogabile, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del Codice, fino ad aggiudicazione nuova gara (si dà atto che al solo fine della stima per il computo ex art. 35 del Codice c. 4 del Codice, la durata della proroga è stata prevista in ulteriori 6 mesi).
Non sono previsti oneri DUVRI.
L’affidamento avviene ai sensi di quanto disposto dalle seguenti norme: Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.i., come disposto dall’art. 35 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, Legge Regionale 18 aprile 1981 n. 69 , articolo 7 del Decreto Legislativo 279/1997 in riferimento a nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica mista come modificato dal Decreto Legge 112/2008, coordinato con Legge 133/2008, all’articolo 77-quater comma 7 - Art. 77- quater comma 1 Decreto Legge 112/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, come convertito con Legge 133/2008. D.Lgs. 27/01/2010, n. 11 “Attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica alle Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE”.- Art.35 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche in Legge 24/03/2012 n. 27 (che ripristina il Sistema di Tesoreria Unica, di cui all’art.1 della Legge 29/10/1984 n. 720), nonché dell’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto, comportante eventualmente anche operazioni estere, in conformità alle norme del bando di gara, del capitolato, dell'eventuale offerta migliorativa dell'aggiudicatario ed alle fattispecie previste ed alle condizioni stabilite dalla convenzione che regolerà il rapporto tra le parti.
L'esercizio economico dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Cassiere provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dalle convenzione assumendosene le relative responsabilità.
Art. 2 Svolgimento del servizio - copertura assicurativa
L'Istituto s'impegna ad attivare i servizi previsti in convenzione dal 1/06/2018, data di avvio dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio.
Le forniture complementari, con particolare riferimento a POS e sportelli bancomat, dovranno essere attivate in opera rispettivamente entro e non oltre 30 giorni e 60 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio; l'interfacciamento dei sistemi amministrativo contabile dell'Azienda e gestionale dell'Istituto dovrà aver luogo nel termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione o dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio.
Il Cassiere dovrà eseguire, oltre all’ordinario servizio di cassa – basato su ordinativo
informatico con firma digitale – ogni altro servizio e/o operazione di banca, anche da o per l’estero, alle migliori condizioni stabilite dagli accordi interbancari e che dovranno comunque essere comunicate all’Azienda prima dell’esecuzione dell’operazione (cartaceo).
L’Istituto si obbliga a custodire e amministrare – senza alcun compenso e/o rimborso spese – gli eventuali titoli e/o diversi valori di proprietà dell’Azienda, nonché quelli depositati da terzi a titolo di cauzione nei confronti dell’Azienda stessa.
Il servizio sarà espletato presso gli uffici della Sezione Tesoreria ubicati in Sassari.
Agenzia di riferimento ubicata nel territorio comunale ove ha sede l'Azienda è la filiale di Sassari n. 3 – operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,20 e dalle 15,05 allle 16,30 Il personale che l’Istituto destinerà alla gestione del servizio dovrà essere numericamente sufficiente e dotato della specifica professionalità richiesta dalla peculiarità del servizio stesso in modo tale da non creare disagi all'utenza o disservizi delle Aziende.
L’Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o semplicemente a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente connessi all’espletamento del servizio, secondo le norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. L’Istituto è responsabile per l’esatta osservanza di tali obbligo da parte del proprio personale.
L’aggiudicatario dispone di copertura assicurativa contro i rischi professionali (polizza n. 2018/03/2312886 con decorrenza dal 07/03/2018), conforme alle previsioni di CSA (vedasi art. 2 del CSA).
La polizza dovrà essere mantenuta in vigore, con le dette caratteristiche minime, per l’intera durata della convenzione; in ipotesi di avvicendamento di polizze, le relative clausole di successione temporale dovranno garantire continuità di copertura assicurativa per ogni sinistro che si dovesse verificare in periodo di durata della convenzione.
La polizza copre i rischi per qualsiasi danno l’Istituto possa arrecare ai propri dipendenti, alle
Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione.
Qualora l'istituto non sia in grado di provare, in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell’Azienda contraente, l’esistenza e la validità della copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione potrà essere dichiarata risolta di diritto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 3 Riscossioni
Il Cassiere riscuote – tramite ogni propria dipendenza operativa – tutte le somme spettanti all’Azienda, rilasciando in luogo e vece di questa quietanza liberatoria. Le quietanze dovranno essere prodotte tramite applicazione informatica dedicata, idonea ad assicurare la certezza delle operazioni eseguite nonché a prevenire comportamenti fraudolenti. In ogni caso deve essere specificata la causale del versamento. Dell’avvenuta riscossione deve essere data immediata comunicazione al Servizio Gestione Risorse Economico Finanziario.
Le riscossioni avvengono sulla base di ordinativi di riscossione (reversali), progressivamente numerati per esercizio amministrativo, individuali o collettivi.
L’Istituto, a meno che non sia stato preventivamente diffidato dal riscuoterle, accetterà
– anche senza preventiva autorizzazione dell’Azienda – le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Azienda stessa, senza spese e/o commissioni per il versante. In tal caso sulla quietanza che rilascerà l’Istituto – che dovrà essere collegata all’ordine di riscossione emesso per la regolazione del sospeso – dovrà essere apposta l’annotazione “salvi i diritti dell’Ente”. Le somme comunque riscosse dall’Istituto saranno registrate nella corrispondente contabilità speciale, aperta presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
L’Istituto provvede al prelevamento delle disponibilità esistenti sui cc/cc postali intestati
all’Azienda, previa comunicazione da parte di quest’ultima dell’importo da prelevare, con l’apertura di conti sospesi in entrata, che verranno regolarizzati con l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione, al lordo delle commissioni di prelevamento.
Gli ordini di riscossione saranno trasmessi all’Istituto mediante procedure informatiche. Il messaggio contenente l’ordinativo di incasso – che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi – costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro all’Istituto, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Il numero delle firme sugli ordinativi verrà deciso in sede di stipula della specifica Convenzione che regolerà il servizio oggetto del presente Capitolato. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere condiviso dall’Azienda.
L’Istituto è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE, di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007 e alle successive modificazioni.
Art. 4 Pagamenti
L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti disposti dall’Azienda mediante emissione di ordinativi di pagamento (mandati), numerati progressivamente, individuali e collettivi.
L’Istituto – sulla base di specifica richiesta del Direttore Generale o del Dirigente dallo stesso delegato – darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad esempio: imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento e la regolazione del sospeso avverrà tramite emissione dell’ordinativo di pagamento da parte dell’Azienda.
L’Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Nelle ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce
la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda, l’Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.
Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al personale, ivi compresi i versamenti conto terzi (cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, etc...) ai medici di base e ai pediatri, ai medici della medicina dei servizi, della continuità assistenziale, agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad esempio: Collegio Sindacale, Organismo Indipendente di Valutazione) nonché del pagamento di spese obbligatorie (quali: contributi, imposte, tasse, etc ).
Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati ai terzi, tra cui le altre Aziende Sanitarie, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, i soggetti di cui alla Legge n. 210/92, i dializzati, i trapiantati ed in genere tutti i rimborsi di spese/indennizzi.
In ogni caso il sistema informatico dedicato alla gestione dei pagamenti deve consentire la verifica del costo dell’operazione.
L’Istituto provvederà – ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento – ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad esempio: visti, convalide, dichiarazioni, etc ).
L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto delle vigente normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento – sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi creditori – da parte dell’Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio.
Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna (cartacea/telematica) del titolo all’Istituto, salvo
diversa prescrizione da parte dell’Azienda.
Nei particolari casi specificati dall’Azienda, il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso il pagamento dovrà aver luogo entro il termine massimo di tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata – entro cui il titolo di spesa dovrà essere consegnato all’Istituto.
Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l’Istituto s’impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari; qualora il pagamento ricada in giorno non lavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente.
I titoli di spesa saranno trasmessi all’Istituto mediante procedura informatica.
In quest’ultima ipotesi, il messaggio mandato – che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo mandato di pagamento o ad un raggruppamento di mandati – costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al Tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Il numero delle firme sugli ordinativi è deciso come segue: gli ordinativi di riscossione sono firmati dal direttore della Sc Gestione Finanziaria Ciclo Attivo o suo sostituto autorizzato (come da delega del direttore generale trasmessa al tesoriere) - gli ordinativi di pagamento sono firmati dal Direttore Sc Gestione Finanziaria Ciclo Passivo o suo sostituto come da delega, comunque il numero e le autorizzazioni delle firme potra' variare su precise indicazioni del Direttore Generale, alla luce di eventuali modifiche che potrebbero interessare l'assetto interno di ATS Sardegna. Gli stessi ordini sono compilati attraverso lo specifico form, allegato alla presente Convenzione, comunque modificabile di comune accordo tra le parti.
L’Istituto è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE, di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007 e successive modificazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino – in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione della Legge n. 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) – il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).
L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Ove possibile, eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione.
L’Istituto si impegna a seguire le istruzioni che l’Azienda impartirà – mediante apposite annotazioni sui titoli – per l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Per i pagamenti urgenti dovrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell’Istituto, quest’ultimo si impegna ad eseguirlo immediatamente.
Art. 5 Sottoscrizione degli ordinativi e comunicazione delle firme autografe
Gli ordinativi di riscossione e di pagamento ed ogni altro documento contabile dovranno recare la firma del Direttore Generale o in caso di Delega del Dirigente responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale in carica o dei sostituti all’uopo delegati.
Il Direttore Generale comunica all’Istituto le generalità delle persone da lui autorizzate alle firme e di cui al precedente punto, corredando la comunicazione, per l'eventuale utilizzo in caso di firma autografa, degli originali di firma per esteso ed in breve.
Nel caso di procedure informatizzate gli ordinativi di riscossione e di pagamento ed ogni altro documento contabile emessi devono essere convalidati con firma digitale – ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005, come modificato dal X.Xxx. n. 235/2010 – dal rappresentante legale dell’Azienda o da altro dirigente che partecipi alla direzione della stessa ai sensi delle norme di cui all’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e che sia stato preventivamente autorizzato in tal
senso.
Art. 6 Anticipazioni di cassa
L’Istituto dovrà concedere all’Azienda anticipazioni ordinarie di cassa – conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. a), n. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502
– così come modificato dal D.Lgs 229/1999, il quale attribuisce alle regioni la competenza, nell’ambito dei limiti ivi definiti. Il Cassiere sarà tenuto a concedere, ove si presenti l'eventuale occorrenza e secondo la vigente normativa, anticipazioni di Cassa regolate dalle seguenti condizioni:
importo massimo per anticipazione, fissato dalla normativa vigente e dalla conseguente Autorizzazione RAS;
condizioni di tasso debitore indicate in sede di formulazione dell’offerta: Euribor 3 mesi su base 365, vigente tempo per tempo aumentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali.
Il Cassiere dovrà procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena giungeranno entrate libere da vincoli, anche in assenza di ordinativo per l'incasso.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio, l’Azienda si impegnerà ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendo assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ATS.
Per l’eventuale utilizzo di detta anticipazione l’Istituto applicherà un tasso debitore pari a Euribor 3 mesi su base 365 giorni, vigente tempo per tempo aumentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali, fermo restando il divieto dell’anatocismo di cui all’art. 1283 del codice civile.
Per i giroconti che non comportano movimenti di denaro l’Istituto applicherà la valuta compensata.
Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dall’Istituto, senza necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate nella contabilità speciale intestata all’Azienda.
L’Azienda provvederà periodicamente – entro la fine di ciascun trimestre – ad emettere gli ordinativi di riscossione e di pagamento necessari a regolarizzare le operazioni di utilizzo dell’anticipazione e di rientro eseguite nel periodo precedente.
L’Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà annualmente la contabilità speciale intestata all’Azienda per l’importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni previa trasmissione all’Azienda del relativo estratto conto – che dovrà essere disponibile entro 15 giorni successivi al trimestre di riferimento – oltre che in formato cartaceo, nella procedura informatica in formato aperto. L’Azienda provvederà senza ritardo all’emissione del titolo di spesa necessario alla regolazione del sospeso, salvo contestazione da comunicare all’Istituto entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell’estratto conto.
L’Istituto dovrà inoltre permettere all’Azienda l’accesso alle altre forme di credito previste dallo stesso X.Xxx n. 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle modalità previste dall’art. 4 della Legge Regionale 09 agosto 2002 e s.m.i..
Art. 7 Condizioni per le operazioni di conto corrente
Eventuali rapporti di conto corrente che potranno essere accesi dall’Azienda (ad esempio Gestione Casse Economali ...), dovranno essere completamente gratuiti e senza facoltà di utilizzo di apertura di credito; per tali rapporti l’Istituto dovrà attivare la procedura di home banking.
L’Istituto rinuncerà alla pretesa di qualsiasi compenso non previsto espressamente dalla presente Convenzione, anche se rientrante negli accordi interbancari.
Art. 8 Servizi telematico-informatici - forniture
L’Istituto deve garantire la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese – oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria – con ordinativo informatico con firma digitale certificata.
L’Istituto deve, pertanto, acquisire i documenti contabili dal sistema informatico/contabile aziendale mediante attivazione di un collegamento – senza costi e oneri a carico dell’Azienda
– sostenendo direttamente i costi di adeguamento software per il collegamento in oggetto.
E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere necessario per il primo interfacciamento tra il gestionale del sistema amministrativo contabile delle Aziende (Sisar - AREAS, fornitore Engineering Sanità) e il gestionale dell'aggiudicatario; ogni ulteriore onere di manutenzione ordinaria e straordinaria del software del sistema amministrativo contabile dell'Azienda è a carico dell'Azienda stessa, così come eventuali successivi interfacciamenti dovuti ad un cambio di fornitore, in periodo di durata della convenzione, del software gestionale amministrativo contabile dell'Azienda.
L’attivazione del servizio, i tests necessari prima dell’avvio della procedura, la manutenzione ordinaria e straordinaria della soluzione tecnologica adottata, necessari per il suddetto servizio e i costi relativi sono a totale carico dell’istituto bancario.
L’Istituto deve garantire il servizio di conservazione legale sostitutiva degli ordinativi informatici firmati digitalmente secondo gli standard normativi previsti: il corrispettivo per la conservazione sostitutiva di tali ordinativi (con l'esclusione di quelli stipendiali) è determinato in € 0,25 per ciascun ordinativo.
Le evidenze informatiche dell’ordinativo informatico in oggetto devono valere ai fini della documentazione probatoria dell’avvenuta esecuzione delle operazioni stesse.
L’Istituto – nell’ipotesi in cui è prevista la trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento e riscossione – dovrà fornire gratuitamente il flusso dei documenti elettronici tra
Azienda ed Istituto, garantendo la consegna di ogni messaggio, senza ripetizioni o duplicazioni (MIF). I messaggi presentano un contenuto e un’organizzazione rispondente alle regole tecniche vigente emesse da ABI.
Più messaggi vengono raggruppati in pacchetti distinti. Prima dell’inoltro all’Istituto, i pacchetti vengono sottoscritti con doppia firma digitale per pacchetto.
L’Istituto dovrà fornire – gratuitamente e giornalmente – i seguenti servizi informatici: verifica delle giacenze, ovvero dell’eventuale anticipazione di cassa;
verifica dello stato di esecuzione degli ordinativi di pagamento e d’incasso;
verifica delle partite sospese (ordinativi di pagamento e d’incasso non ancora eseguiti, nonché incassi e pagamenti effettuati in assenza di ordinativo).
L’Istituto dovrà prevedere l’attivazione e gestione di sistemi per la riscossione elettronica degli incassi tramite carte bancomat e carte di credito.
Tali servizi dovranno essere attivati – contestualmente all’avvio del servizio di cassa – presso i locali dove sono ubicate le casse aziendali.
Le ubicazioni potranno essere modificate in base alle esigenze organizzative dell’Azienda. L’Azienda non assume alcuna responsabilità inerente la gestione del servizio anzidetto.
I costi di installazione, gestione e tenuta delle apparecchiature POS sono a carico dell’Istituto, per un numero di 100 POS.
I POS, fino al numero sopra indicato, sono non onerosi per l'Azienda stesse in termini di costi di installazione e disinstallazione e in termini di commissione gestione servizio periodica (sostanzialmente, costi di collegamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria).
Sono invece riconosciute all'aggiudicatario commissioni sul transato POS nelle seguenti misure massime uniformi , soggette a offerta migliorativa in fase di gara:
- transato bancomat, per transazione 0,75 % del valore, decurtato del ribasso offerto (0,001%);
- transato carta di credito, per transazione 1,80% del valore, decurtato del ribasso offerto (0,001%).
Le aliquote sono indifferenziate per pagamenti effettuati tramite POS, indipendentemente da dove il POS sia ubicato, dal soggetto erogatore della prestazione da pagare (pubblico, intramoenia), dal soggetto debitore (Azienda, paziente nel caso dell'intramoenia).
ATS potrà richiedere l'installazione e la gestione di ulteriori POS (stima fabbisogno: ulteriori 100, soggetta a variazione in ragione della riorganizzazione in atto).
l'Azienda, per questi ulteriori POS, riconoscerà con periodicità mensile per POS, una commissione a carico dell'Azienda di € 5,00, comprensiva dei diritti di installazione e disinstallazione e le commissioni sul transato come sopra indicato.
L’Istituto dovrà assicurare – con oneri e spese a proprio carico – tutte quelle attività informatiche utili a garantire il recepimento, il controllo, l’aggiornamento e la restituzione dei dati inerenti la gestione del servizio, nonché a fornire e rendere disponibili on line e in tempo reale tutti i dati relativi al servizio in oggetto e/o elaborazione di dati di cui l’Azienda farà richiesta.
L’Istituto sarà tenuto, in particolare, per tutta la durata del contratto – con oneri e spese a proprio carico – ad assicurare il collegamento on line con l’Azienda per verifiche ed interrogazioni sulla situazione di cassa dell’Azienda e sulle operazioni effettuate (ricerca pagamenti effettuati, ricerca versamenti incassati etc…).
Art. 9 Conto dei movimenti di cassa e situazione titoli L’Istituto deve mettere in linea, a disposizione dell’Azienda:
- il giornale di cassa;
- il conto relativo alla movimentazione dei titoli e dei valori eventualmente ricevuti in custodia o amministrazione dall’Azienda;
- il prospetto di raccordo tra la contabilità dell’Istituto e quella dell’Azienda ai fini della
reciproca certificazione (certificato di concordanza)
- Lo stato dei vincoli posti a seguito di pignoramento (con aggiornamento quindicinale)
- Elenco su file in formato aperto (.csv) degli ordinativi di incasso e pagamento
- Modello 56 T della Banca d’Italia relativo ai movimenti trimestrali del SC/fruttifero e SC infruttifero.
Art. 10 Verifiche ed ispezioni
L’Azienda potrà procedere a verifiche ed ispezioni relativamente all’attività concernente la gestione del servizio di cassa affidato all’Istituto. Quest’ultimo dovrà esibire, ad ogni richiesta, tutta la necessaria documentazione.
Art. 11 Resa del conto finanziario
L’Istituto dovrà formalmente rendere il conto della gestione di cassa relativa all’esercizio chiuso entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il conto o comunque entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.
Art. 12 Custodia ed amministrazione titoli e valori
L’Istituto dovrà provvedere gratuitamente alla custodia dei titoli e dei valori dell’Azienda, nonché alla riscossione dei relativi frutti.
Analogamente l’Istituto provvederà alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà di terzi che l’Azienda deliberi di prendere in carico.
La movimentazione dei suddetti titoli e valori avverrà sulla base di specifici provvedimenti del Direttore Generale dell’Azienda.
Art. 13 Sportelli bancomat
L'aggiudicatario dovrà installare e mantenere in esercizio per tutta la durata della convenzione, a sua esclusiva cura e spese, sportelli bancomat come segue:
- Lotto 1: almeno 10 nei siti che verranno stabiliti con separato atto e che sostanzialmente coincidono con i principali presidi ospedalieri dell’Azienda;
Si precisa:
- che il servizio bancomat è rivolto ad un'utenza indifferenziata;
- che l'Azienda mette esclusivamente a disposizione i propri spazi per l'installazione e il mantenimento in esercizio delle apparecchiature;
- che le operazioni di manutenzione, di qualunque tipo (interventi di manutenzione hardware, software, rifornimento di denaro, etc.) dello sportello devono aver luogo sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, anche in termini di sicurezza, preferibilmente in momenti di minor afflusso dell'utenza.
Art. 14 Condizioni economiche del servizio Il corrispettivo d'appalto è dato da:
- tasso di interesse passivo per anticipazioni di cassa: Euribor 3 mesi su base 365, vigente tempo per tempo, maggiorato dello spread del 2,50 punti percentuali (come da offerta in gara);
- compenso per ordinativi di pagamento (mandati, art. 4 del CSA) e reversali d'incasso (ordinativi di riscossione, art. 3 del CSA): € 0,50, oltre il corrispettivo per la conservazione sostitutiva e servizi complementari, pari a € 0,25 per ogni ordinativo di pagamento e reversale d'incasso;
- compenso relativo all'ordinativo per singolo stipendio: € 0,20 ( non è previsto compenso per la conservazione sostitutiva).
- commissioni sul transato POS: ribasso in termini percentuali da applicare al valore percentuale posto a base di gara, come segue:
- aliquota massima per transato tramite pagobancomat: 0,75% sul valore di ciascuna transazione, decurtato del ribasso dello 0,001%;
- aliquota massima per transato tramite carte di credito: 1,80% sul valore di ciascuna transazione, decurtato del ribasso dello 0,001%.
Inoltre, nelle condizioni economiche di contratto sono compresi:
- il tasso di interesse attivo su somme giacenti presso il cassiere: Euribor 1 mese su base 365, vigente tempo per tempo, aumentato di 0,10 (zero virgola dieci).
- relativamente al lotto 1, per i costi di installazione, gestione e tenuta delle apparecchiature POS, qualora venisse attivata l'opzione di estensione per gli ulteriori 100 POS, oltre al numero minimo previsto a carico dell'Istituto: l'Azienda, per questi ulteriori POS, corrisponderà esclusivamente, con periodicità mensile per POS, una commissione di € 5,00 comprensiva dei diritti di installazione e disinstallazione (per il dettaglio, si veda articolo 8 del CSA).
Art. 15 Penali
Qualora l’Istituto incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
L’Istituto può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’Istituto. Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale (come determinato alla luce del valore stimato del contratto - art. 1 del CSA e relativi allegati di rinvio - modificato in esito all'offerta economica dell'Istituto) e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo
contrattuale, come sopra determinato; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
La singola penale può essere comminata come segue:
- la penale, per evento diverso dal ritardo nell’adempiere, è determinata dal Rup, sentito il DEC, tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;
- la penale per ritardi nei servizi o nelle forniture complementari, rispetto ai termini previsti nel CSA: la penale è determinata in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale; trattandosi di servizi e forniture articolati contrattualmente in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi; ad esempio: in caso di ritardo nell'emissione di un ordinativo di pagamento, il computo è effettuato tenendo come base l'importo netto contrattuale stimato per la voce "ordinativi di pagamento e reversali di incasso": importo della penale giornaliera = 0,3*1000 di x, ove x è dato da [(€ 0,50 o minore importo ribassato + € 0,25) * numero totale previsto, nel periodo di durata contrattuale, di ordinativi e reversali].
Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l’Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale
svolgimento del servizio dell’Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso l’Istituto dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
Le penali saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l’Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura: termini di pagamento, come da D.Lgs n.192/2012, che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE; interessi come da interessi per anticipazioni di cassa).
Nell'ipotesi in cui si sia effettuata l'esecuzione anticipata del servizio, in pendenza della stipula della convenzione, le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata del servizio e prima della stipulazione della convenzione.
Art. 16 Risoluzione del contratto – diritto di recesso
Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in articoli del CGA e del CSA, recepiti dalla presente convenzione (artt. 2 e 15) nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari, legislazione cd. "Antimafia"), la convenzione potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO:
quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti;
per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione;
per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo;
per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s’intende per “danno grave” ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all’art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale e/o dall’esito dell’eventuale azione penale;
per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all’appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
nel caso di cessione del contratto;
nel caso di violazione delle norme sul subappalto; nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura
fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente e i casi di possibilità prevista dall’ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell’attività);
in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Istituto, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell’evento che ha cagionato la risoluzione, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l’Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.
L’Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di modificare i processi produttivi dell’Azienda per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo.
Nell’ipotesi di recesso dal contratto, si applica l’art. 1671 del C.C.; all’istituto compete, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso, un indennizzo pari al 10% del valore contrattuale residuo salvo che risulti, prima del recesso, un mancato guadagno in misura inferiore o superiore (in particolare, faranno fede, se esistenti, i documenti inerenti il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta).
Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall’art. 108 comma 2 del Codice, l’appaltatore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Azienda perché quest’ultima possa dichiarare immediatamente risolto il contratto; la segnalazione che pervenga all’Azienda oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi dell’evento comporta l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno che l’Azienda dovesse subire.
E’ inoltre sempre possibile il recesso nei casi e con la modalità previste dall’art. 109 del
Codice.
Art. 17 Patto d'integrità Alla procedura e alla convenzione si applica il patto d’integrità.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d’integrità dà luogo all’esclusine dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.” La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d’Integrità, allegato agli atti di gara (allegato C al CSA), è stato accettato espressamente dall'Istituto.
Art. 18 Controversie - Foro competente
Ogni controversia inerente la convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l’Azienda appaltante.
L’insorgere di una controversia non autorizza l’Istituto ad interrompere l’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 19 Rinvio al CGA
L’Istituto è tenuto al pagamento di tutti gli oneri di stipulazione contrattuali, nessuno escluso (copia, registrazione, bollo).
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, dal CSA e dagli altri atti di gara, ivi
compresi i chiarimenti, le integrazioni e le correzioni di errori forniti nel termine di presentazione offerte, si applica il CGA, in quanto compatibile con il Codice.
La convenzione, per quanto non espressamente previsto, è regolata dagli atti sopra richiamati, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza, come da indice sotto riportato:
a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
c) eventuali precisazioni e/o integrazioni e/o modificazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sul forum di gara;
d) offerta tecnico – economica accettata;
e) eventuali personalizzazioni richieste dalla singola Azienda, in fase di stipulazione della convenzione, che non alterino sostanzialmente il contenuto dell'accordo contrattuale come da aggiudicazione in gara.
Olbia, 19/11/2018
PER L’Azienda Avv. Xxxxxxx Di Xxxxxxx (X.xx digitalmente)
PER L'ISTITUTO Sig. Xxxx Xxxx Xxxxx (X.xx digitalmente)
CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Istituto, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici richiamati nella convenzione, e specialmente del capitolato speciale e del disciplinare di gara, i quali ha potuto conoscere e
valutare attentamente. L'Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine della convenzione, dichiara di voler approvare in modo specifico, nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii: PREMESSE
Art. 1 Oggetto del servizio
Art. 2 Svolgimento del servizio - copertura assicurativa Art. 8 Servizi telematico-informatici - forniture
Art. 9 Conto dei movimenti di cassa e situazione titoli Art. 10 Verifiche ed ispezioni
Art. 11 Resa del conto finanziario
Art. 12 Custodia ed amministrazione titoli e valori Art. 14 Condizioni economiche del servizio
Art. 15 Penali
Art. 16 Risoluzione di diritto del contratto Art. 17 Patto d'integrità
Art. 18 Controversie - Foro competente Art. 19 Rinvio al CGA
In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
Olbia 19/11/2018
PER L'ISTITUTO Sig. Xxxx Xxxx Xxxxx (X.xx digitalmente)
Il presente atto è stato da me, Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, redatto su supporto informatico e letto,
mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo ap- provano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me Ufficiale Rogante verificata. Consta di ventisette pagine e parte della ventottesima.