Rep. n.
Rep. n.
Contratto normativo per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche per le sedi dell’Agenzia delle Entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, nat_ a il , designat_, con provvedimento direttoriale prot. n. a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- , dirigente pubblico, nato a il
, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxx, 000, codice fiscale e partita IVA 06363391001;
- , nato a _ il , domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di
della Società (di seguito, per brevità, “Società” o “Operatore Economico”), con sede legale in , alla Via/Piazza ; partita IVA: _; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: , capitale sociale versato €
; aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento dei
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AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0153475.06-04-2020-U
servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche per le sedi degli Uffici dell’Agenzia.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto segue.
Premessa
- Con determina n. , l’Agenzia ha avviato una procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche per le sedi dell’Agenzia delle Entrate;
- all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- con provvedimento prot. / del , l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all’Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti.
È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. 50/2016.
La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e
termini di seguito stabiliti.
Sulla base del presente Contratto, l’Agenzia potrà stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno.
Resta inteso che gli importi e le quantità più sotto rappresentati, in ogni caso, sono puramente indicativi ed in nessun modo vincolanti; non sussiste, pertanto, alcun impegno a raggiungere l’importo massimale del presente Contratto, né tantomeno sussiste alcun obbligo a garantire al fornitore prestazioni minime contrattuali.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
• Allegato “A” (Schema di Contratto Esecutivo);
• Allegato “B” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici e allegati);
• Allegato “C” (Offerta economica dell’Appaltatore);
• Allegato “D” (cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50 del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il _ e valida sino al
).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Offerta economica dell’Appaltatore
• Contratto esecutivo;
3. Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
• CONTRATTO NORMATIVO (o “Contratto”):
il contratto normativo disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura e dei servizi oggetto dell’appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dall’Agenzia mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione del contratto normativo il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti e i servizi indicati nel Capitolato, fino al raggiungimento del massimale ivi indicato.
• CONTRATTO ESECUTIVO:
nel contratto esecutivo l’Agenzia determina la quantità massima presunta della fornitura e dei servizi descritti nel capitolato.
• CONTRAENTE/COMMITTENTE:
Agenzia delle Entrate
• APPALTATORE/FORNITORE:
affidatario del servizio di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto normativo ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche per le sedi dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare il contraente si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte del presente contratto, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Progetto e
relativi allegati, da intendersi qui integralmente recepiti, le attività indicate nei seguenti articoli.
Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni entro i termini tassativamente stabiliti dal presente contratto.
In particolare, il contraente si impegna a svolgere le attività indicate nel capitolato.
A. Versamento delle somme riscosse dagli Uffici e restituzione delle
quietanze di versamento
Il Fornitore, entro il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al versamento del bonifico postale, è obbligato a riversare, con bonifico bancario, le relative somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sulle coordinate bancarie che identificano il capo, capitolo e articolo, come indicato nella distinta di versamento e nell’apposita modulistica predisposta dagli Uffici.
Il termine dell’obbligo di riversamento in Tesoreria dello Stato, da parte del Fornitore, entro il terzo giorno lavorativo decorre in via generale dalla giornata di riscossione con modalità elettroniche, nella quale l’ufficio ha l’obbligo di trasmettere i documenti per il riversamento alle Tesorerie dello Stato o Regionali. Se nella stessa giornata sono presenti riscossioni pomeridiane/giornaliere derivanti da versamenti sul conto corrente postale, il versamento del bonifico postale da parte degli uffici e la trasmissione dei documenti per il riversamento alle Tesorerie potrà avvenire solo il giorno dopo quello delle riscossioni, fermo restando che il conteggio dei 3 gg. dovrà comunque computarsi dalla data di accredito dei pagamenti elettronici.
Il Fornitore dovrà quindi trasmettere, in formato pdf con posta certificata, all’ufficio interessato, entro cinque giorni lavorativi dal riversamento alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e/o alla Cassa Regionale, la ricevuta informatica del bonifico effettuato.
Per la Regione Sicilia la distinta (mod. 20sc – RS) evidenzierà il capo, i capitoli (numero, competenza e residui) e gli articoli di entrata unitamente alle coordinate del conto corrente della tesoreria Regionale abilitato a ricevere il versamento. Per ogni capitolo indicato verrà effettuato dal Fornitore un versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Regionale. Ogni ricevuta di bonifico dovrà contenere i dati della distinta, con l’indicazione del capo, capitolo, articolo (numero, competenza e residui), codice versante e nominativo del versante, oltre la causale. Copia di tale disposizione, aggiornata con i dati identificativi (CRO E DATA) dei bonifici effettuati, sarà trasmessa in formato pdf, tramite PEC (entro 5 giorni lavorativi dal riversamento), all’ufficio interessato.
Per la Regione Sardegna le distinte di versamento per i proventi Erariali indicherà anche le somme relative alla Tesoreria della Regione Sardegna unitamente alle coordinate del coto corrente bancario su cui far affluire il versamento. Si precisa che detto conto corrente è unico per tutti gli Uffici della Regione Sardegna. I versamenti dovranno essere effettuati in modo che la tesoreria possa emettere quietanze singole intestate ad ogni Agente contabile degli uffici dell’Agenzia.
Per tutte le altre Regioni, i riversamenti delle somme riscosse dovranno essere eseguiti su ciascun capitolo di competenza di ogni singolo Ufficio che sarà indicato giornalmente con apposito modulo dall’ufficio stesso.
B. Comodato d’uso
Il Fornitore dovrà concedere, in comodato d’uso, le apparecchiature POS necessarie alla riscossione con obbligo di manutenzione delle stesse, nel numero e nella dislocazione indicati dall’Agenzia.
Sono a carico del Fornitore le spese per l’installazione dei terminali nonché per la manutenzione degli stessi nel periodo di uso da parte dell’Agenzia.
Rimangono a carico dell’Agenzia le eventuali spese di manutenzione e riparazione derivanti da negligenza del proprio personale.
I POS oggetto di comodato dovranno rispettare i requisiti funzionali ed osservare le regole contenute nell’allegato tecnico al Capitolato, allo scopo di conformare le modalità di pagamento all’infrastruttura tecnologica presente negli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nonché alle applicazioni informatiche in uso presso gli stessi.
C. Assistenza funzionalità terminali POS
La banca deve garantire i seguenti livelli di servizio:
1) Servizio di assistenza Hardware.
Dovrà essere garantito il ripristino della funzionalità del singolo terminale POS (tramite riparazione ovvero sostituzione) entro 24 ore dalla segnalazione del guasto.
2) Servizio di assistenza per malfunzionamenti tecnico-applicativi e disponibilità del servizio di autorizzazione ai pagamenti.
Il fornitore deve garantire la risoluzione delle problematiche tecnico- applicative entro quattro ore dalla segnalazione.
Le richieste di assistenza hardware o per malfunzionamenti tecnico applicativi potranno essere inoltrate al sistema di assistenza della banca
direttamente dagli utenti degli uffici, ovvero per il tramite delle strutture centrali dell’Agenzia, ovvero tramite il partner tecnologico dell’Agenzia.
Il sistema applicativo di dialogo con il POS deve poter gestire un numero di richieste concorrenti non inferiori a 300.
La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli contratti esecutivi, per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. L’Agenzia non assume alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.
L’Appaltatore, entro 1 giorno dalla ricezione del contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.
L’Appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo a carico della Committente alla sottoscrizione di un numero minimo di contratti esecutivi, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell’Appaltatore. Pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti dell’Agenzia, qualora il numero dei contratti esecutivi ovvero i relativi corrispettivi risultassero inferiori rispetto all’importo complessivo previsto dal presente Contratto.
Art. 3 - Durata del contratto
Il presente contratto ha durata biennale a far data dal giorno della sua sottoscrizione.
La Stazione appaltante si riserva l’esercizio dell’opzione di rinnovare espressamente il Contratto normativo, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi e per un importo massimo pari ad €
( / ). In caso di esercizio da parte
della Stazione appaltante dell’opzione di rinnovo, l’Appaltatore non potrà opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, la Committente – nel corso dell’esecuzione della fornitura e dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e nei relativi contratti esecutivi agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Committente.
Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l’efficacia del presente Contratto e dei singoli contratti esecutivi in corso, non sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora, prima della scadenza del presente Contratto, sia stato esaurito il massimale previsto al successivo art. 4.
I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dall’Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto.
Art. 4 – Corrispettivi
Il corrispettivo massimo spettante all’Appaltatore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito nella misura complessiva di € ( / ), oltre IVA.
La Committente potrà sottoscrivere contratti esecutivi nel limite dell’importo stabilito al precedente comma.
I prezzi unitari di ciascun servizio sono indicati nell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore (qui allegata sub “C”).
Il corrispettivo effettivo maturato dall’Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni regolarmente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell’esecuzione, che verrà indicato dalla Committente in ciascun contratto esecutivo.
Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola in alcun modo l’Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
II corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall’Appaltatore.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Art. 5 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore
Entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto normativo l’Operatore economico dovrà completare tutte le attività previste nelle specifiche tecniche allegate al Capitolato al fine di rendere operativo il servizio. Il collaudo dovrà essere espletato in un ambiente di test entro i
successivi 10 giorni secondo le indicazioni della Committente. In caso di esito negativo del test, l’operatore economico dovrà ripetere le operazioni apportando le dovute modifiche entro i successivi 20 giorni naturali e consecutivi. In caso di esito negativo in tale seconda fase il contratto verrà risolto in danno all’operatore economico.
Entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi dal collaudo con esito positivo dovranno essere sottoscritti i contratti esecutivi con le singole Direzioni Regionali e dovranno essere forniti e configurati i terminali POS contemporaneamente presso i singoli uffici Provinciali di Agenzia.
Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla configurazione dei POS dovrà essere attivato il servizio presso tutti gli Uffici Provinciali di Agenzia.
In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati la stazione appaltante
applicherà le penali, così come disciplinate nel paragrafo del
presente Contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché nei contratti esecutivi e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo
con la sottoscrizione del presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a queste ultime di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto e dai singoli Contratti esecutivi, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi
allegati e negli atti della procedura di gara.
L’Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. L’Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto e dei relativi contratti esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. L’Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto e i relativi contratti esecutivi.
Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna
a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Il personale incaricato dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
Resta inteso che l’Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente Contratto.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto normativo e i relativi contratti esecutivi.
Art. 7 – Struttura organizzativa
(all’atto della stipula sarà indicata la specifica composizione della struttura organizzativa indicata dall’offerente)
Team dedicato
Il Responsabile del servizio, avente la funzione di coordinatore del team, con il compito di dirimere, unitamente al responsabile designato dall’Agenzia, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata durante la fase di gestione del contratto sia in ordine all’attività bancaria in senso stretto che in ordine all’attività di versamenti alle Tesorerie, è il Sig…………………………….
Detto responsabile dovrà essere reperibile in orario lavorativo (dalle 8.00 alle 17.00).
I referenti commerciali - amministrativi, che si occupano della gestione degli aspetti contrattuali e della fatturazione e si interfacciano con i referenti degli Uffici Centrali e/o periferici dell’Agenzia sono……………………………….
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati dall’Agenzia.
I Responsabili per la corretta manutenzione dei Pos, cui fare capo per le richieste di assistenza in caso di malfunzionamenti/criticità, sono
………………………….
Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell’esecuzione del presente appalto.
Call - center dedicato
Dovrà essere istituito un call-center dedicato, che sia attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per la risoluzione di eventuali problematiche afferenti al servizio in questione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 8 – Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del Contratto.
Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell’intervenuto pagamento delle fatture, l’Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto.
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.
La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.
Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell’Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Contratto, l’Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
Art. 9 – Verifiche di conformità e certificato di ultimazione delle prestazioni
Il Direttore dell’Esecuzione della Committente, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, verificherà, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 17, 18 e 26 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, la corretta esecuzione dei servizi affidati, anche in contraddittorio con l’Appaltatore e ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi, con cadenza mensile, il Direttore dell’esecuzione della Committente, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni rese secondo quanto previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati e dal singolo contratto esecutivo di riferimento, trasmetterà all’Appaltatore il documento recante il certificato di regolare esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento.
Sulla base del predetto certificato l’Appaltatore potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni ivi richiamate. Al termine del Contratto, la Committente rilascerà il certificato di ultimazione delle prestazioni e provvederà allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore.
Art. 10 –Fatturazione e modalità di pagamento
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L’Appaltatore si impegna ad attenersi per la
predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.
Art. 11 – Penali
In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare nei
confronti dell’Appaltatore le penali di seguito previste, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto.
Si specifica che l’Agenzia al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.
A) Penale: Avvio del servizio
A1) In caso di mancato rispetto del termine di 50 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto per il completamento di tutte le attività previste nelle specifiche tecniche allegate al Capitolato al fine di rendere operativo il servizio sarà prevista una penale pari ad € 300,00 per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
A2) Il mancato rispetto del termine di 10 giorni per l’espletamento del collaudo, decorrenti dal completamento delle attività di cui al precedente punto A1), determinerà l’applicazione di una penale pari ad € 300,00 per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
A3) In caso di esito negativo del test di cui al punto A2), l’operatore economico dovrà ripetere le operazioni apportando le dovute modifiche entro i successivi 20 giorni naturali e consecutivi. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione dell’attività in argomento verrà applicata una penale pari ad € 300,00.
A4) Entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi dal collaudo con esito positivo dovranno essere sottoscritti i contratti esecutivi con le singole Direzioni Regionali e dovranno essere forniti e configurati i terminali POS presso tutti gli uffici Provinciali di Agenzia.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata una penale pari ad € 300,00.
A5) Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla configurazione dei POS dovrà essere attivato il servizio presso tutti gli Uffici Provinciali di Agenzia. Per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille).
B) Penali: Versamento delle somme riscosse dagli Uffici
Per ciascun versamento effettuato oltre il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al versamento del bonifico postale (cfr. art. 4.1 del Capitolato), l’Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale, riferito al singolo contratto esecutivo.
C) Restituzione delle Quietanze di Versamento
Per ciascun Ufficio Provinciale, in caso di ritardo nella restituzione delle quietanze oltre il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal riversamento delle somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e/o alla Cassa Regionale (cfr. art. 4.1 del Capitolato), l’Agenzia applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale, riferito al singolo contratto esecutivo.
D) Penale: Ritardo nel ripristino e sostituzione dei terminali POS
Per ogni ora di ritardo successiva alle 24 (ventiquattro) ore previste nel Capitolato (cfr. par. 4.3.a) per la prestazione di ripristino o sostituzione POS, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale, riferito al singolo contratto esecutivo.
E) Servizio di assistenza per malfunzionamenti tecnico-applicativi e disponibilità del servizio di autorizzazione ai pagamenti
Per ogni ora di ritardo successiva alle 4 (quattro) ore previste nel Capitolato per la risoluzione delle problematiche tecnico-applicative previste al par.
4.3.b del Capitolato, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale riferito al singolo contratto esecutivo.
La penale in questione verrà applicata nell’ipotesi in cui la mancata risoluzione delle problematiche nel termine su indicato sia superiore al 5% (cinque per cento) delle segnalazioni su base mensile.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro
15 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. La Committente si riserva la facoltà di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall’Appaltatore, previa emissione di nota di addebito.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso
l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
In riferimento a ciascun contratto esecutivo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto esecutivo con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
Art. 12 – Recesso
La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione almeno 20 giorni prima all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto qualora per la tipologia dei servizi in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 13 – Risoluzione del Contratto
In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15
giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento delle obbligazioni oggetto dello stesso e dei documenti di gara, che qui si intendono integralmente recepiti, e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
- mancato reintegro della cauzione;
- stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno
dell’Appaltatore inadempiente.
Nel caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 14 – Assicurazioni e cauzioni
L’Appaltatore terrà indenne l’Agenzia da qualsiasi danno le possa derivare
in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
Al riguardo l’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso potrà arrecare - nell’ambito delle prestazioni contrattuali - a terzi, nonché una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accese con la compagnia assicurativa che prevedono rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 10.000.000,00 per danni a persone e a cose ed RCO non inferiore a Euro 10.000.000,00.
Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico dell’Appaltatore, assumendo questo l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi. L’Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.
Le predette polizze assicurative devono essere dedicate esclusivamente ai servizi oggetto del presente Contratto, avere validità dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la
copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
La cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione e di ultimazione delle prestazioni.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Art. 15 – Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore
di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto normativo.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ……………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………….
A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e
previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l’autorizzazione al subappalto.
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di
subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 16 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti
Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Xxxxxxxxx s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Resta comunque fermo il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa nonché la facoltà per l’Agenzia, una volta risolto il contratto, di commissionare a terzi l’esecuzione in danno delle residue prestazioni contrattuali.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’Appaltatore, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le
disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.
Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore.
Art. 17 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal Contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Contratto e dai relativi contratti esecutivi.
Art. 18 – Disposizioni antimafia
L’Appaltatore prende atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In particolare, l’Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.
Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi
precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove l’Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, l’Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:
IBAN: intestato a .
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante
dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
Lo svolgimento delle attività dedotte nella documentazione di gara implica un trattamento di dati personali.
Con la sottoscrizione del presente Contratto e per la durata del medesimo, l’Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), come meglio dettagliato nell’articolo seguente “Designazione del Responsabile del trattamento”.
L’Aggiudicatario, per tutto il tempo necessario all’esecuzione del servizio, dovrà provvedere al corretto trattamento dei sopra citati dati, approntando le misure tecniche ed organizzative individuate dal Titolare del Trattamento (la Committente), necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità a quanto disposto dall’art. 32 del Regolamento UE
679/2016.
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’ articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa.
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.
L’Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
• per l’Agenzia, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
Art. 21 – Designazione del Responsabile del trattamento L’Appaltatore è designato dall’Agenzia Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità
strettamente legate all’esecuzione del presente Contratto.
Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto.
Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito dello svolgimento del presente Contratto.
Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed, in tal senso, si
impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Agenzia, in qualità di Titolare, autorizza il Responsabile alla nomina di altri Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, l’Appaltatore conserva nei confronti della Committente l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile.
Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni, …).
Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
La Committente, in qualità di Titolare, comunica che i Responsabili della protezione dati personali sono: .
Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati è la sig.ra/il sig. .
Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da
ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
Al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
Le Parti adempiranno, in data antecedente la stipula del Contratto, agli obblighi in materia di Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 679/2016.
Art. 22 – Xxxxxxxxx eletto
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
l’Appaltatore: ;
Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Ufficio Gestione Gare - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma.
Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al precedente articolo.
Art. 23 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Agenzia e
l’Appaltatore in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto esecutivo sono devolute alla competenza esclusiva del Foro dove ha sede legale la Committente.
Art. 24 – Spese
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
Il presente Contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.
L’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell’operatore economico.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell’art. 57 comma 7.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto
pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. 179/2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti
informatici, occupa
pagine di
mezzi fogli ed è stato
scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me