CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PATRIMONIO
CIG: xxxxxx
La presente polizza è stipulata tra
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL |
VIA LAGO DI PUSIANO, 4 |
36015 – SCHIO (VI) |
P.IVA 02026520243 |
e
COMPAGNIA |
Agenzia di |
INDIRIZZO |
C.F./P.I. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | ……… |
Alle ore 24.00 del: | ……… |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | ……… |
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX
Firmato il 24/09/2021 14:06
Seriale Certificato: 17985077
Valido dal 08/04/2020 al 08/04/2023 InfoCert Firma Qualificata 2
POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
Dati Assicurato/Contraente
Nome | ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL |
P. IVA | 02026520243 |
Domicilio | XXX XXXX XX XXXXXXX, 0 – 00000 XXXXX (XX) |
Polizza
X.xx
Periodo
Decorrenza | Ore 24.00 del ………– scadenza ore 24.00 del ……… |
Durata
Anni 3 | Mesi = = = | Giorni = = = |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
Totale premio annuo lordo | € |
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Xxxxx, accettato e sottoscritto in il
Il Contraente
SOMMARIO
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI – ATTIVITA’ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Art.1 Definizioni comuni a tutte le sezioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Dolo e colpa grave
Art.4 Durata del contratto
Art.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.6 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.7 Regolazione del premio
Art.8 Recesso in caso di sinistro
Art.9 Modifiche dell’assicurazione
Art.10 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.11 Oneri fiscali
Art.12 Foro competente
Art.13 Interpretazione del contratto
Art.14 Rinvio alle norme di legge
Art.15 Ispezione delle cose assicurate Art.16 Assicurazione per conto di chi spetta
Art.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art.18 Rinuncia all’azione di surroga
Art.19 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.20 Diritto di recesso (Clausola CONSIP)
Art.21 Coassicurazione e delega
Art.22 Clausola Broker
Art.23 Trattamento dei dati
RISCHI COPERTI
SEZIONE A NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI MATERIALI E DIRETTI
Art.1 Rischi assicurati
Art.2 Esclusioni
Art.3 Cose escluse dall'Assicurazione
Art.4 Delimitazioni di garanzia
Art.5 Precisazione ed estensione
Art.6 Assicurazione globale - Contenuto in leasing - Apparecchiature elettroniche Art.7 Ricorso Terzi - locatari
Art.8 Spese di ricerca e riparazione dei guasti
Art.9 Xxxxx alle reti ed alle condotte
Art.10 Maggiori costi
Art.11 Danni consequenziali
Art.12 Spese per la taratura degli impianti Art.13 Dispersione di sostanze
Art.14 Vetri e cristalli
Art.15 Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro Art.16 Spese di bonifica e decontaminazione
Art.17 Rischio locativo
Art.18 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
Art.19 Esclusione delle Prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica Art.20 Furto, rapina e portavalori
Art.21 Ricostruzione archivi – dati – programmi Art.22 Parco veicoli
Art.23 Revisione di impianti di turbine a vapore Art.24 Trasformatori ed alternatori
Art.25 Vicinanze pericolose
Art.26 Ampliamenti e modifiche
Art.27 Oneri di Ricostruzione
Art.28 Reversibilità (Compensazioni tra partite) Art.29 Merci presso terzi
Art.30 Contenuto presso terzi
Art.31 Opere di miglioria e di adeguamento normativo Art.32 Perdita pigioni
Art.33 Guasti Macchine
Art.34 Spese di collaudo
Art.35 Inattività
Art.36 Programmi in licenza d'uso
Art.37 Esclusione malattie trasmissibili
SEZIONE 2 – XXXXX XXXXXXXXX
Art.1 Rischi assicurati
Art.2 Esclusioni
Art.3 Modalità degli aggiornamenti della somma da assicurare. Obblighi di comunicazione. Art.4 Limite massimo dell’indennizzo
Art.5 Interruzione da parte delle Autorità Civili
Art.6 lnterdipendenza da Fornitori e Clienti
Art.7 Perdite conseguenti ad impedimento di accesso
Art.8 Interruzione fornitura di acqua, gas e utilities in genere Art.9 Prolungamento del periodo di indennizzo
Art.10 Esclusione malattie trasmissibili
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Procedura per la valutazione del danno
Art.3 Mandato dei Periti
Art.4 Operazioni peritali
Art.5 Valore delle cose assicurate e determinazione dell’ammontare del danno Art.6 Determinazione del danno – Xxxxx Xxxxxxxxx
Art.7 Assicurazione parziale
Art.8 Deroga Proporzionale
Art.9 Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 100.000,00 Art.10 Copertura automatica
Art.11 Xxxxxx Xxxxxx (NON OPERANTE NEL CASO SIA ATTIVATO L’ART. “Assicurazione con dichiarazione di valore (convenzione/accordo)”
Art.12 Limite massimo dell'indennizzo
Art.13 Esagerazione dolosa del danno
Art.14 Pagamento dell'Indennizzo
Art.15 Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusa inchiesta Art.16 Anticipo indennizzi
Art.17 Liquidazione partita per partita
Art.18 Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori Art.19 Titoli di credito
Art.18 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro – Reintegro automatico Art.19 Recupero delle cose rubate
Art.20 Assicurazione con dichiarazione di valore (convenzione/accordo) – GARANZIA OPERANTE
SOMME ASSICURATE
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI – ATTIVITA’ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Art. 1 – Definizioni comuni a tutte le sezioni
Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Apparecchi ad impiego mobile | impianti ed apparecchiature che per loro natura, costruzione ed uso non sono stabilmente fissi ma sono atti ad essere utilizzati anche al di fuori dei fabbricati. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile |
Apparecchiature elettroniche | Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati e qualsiasi altra apparecchiatura che utilizzi il principio dell’elettronica atta all’elaborazione dati, personal computer e mini elaboratori compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni - telefoni e centralino telefonico – completo sistema di votazione elettronica - apparecchiature elettromedicali - impianti di allarme e segnalazione, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine – apparecchiature di audio-fono-video- riproduzione-rilevazione-misurazione-controllo anche posto all’interno di autoveicoli, apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza centrali anche se all’esterno per naturale destinazione, reti wi-fi, ripetitori, ecc.. Apparecchi ad impiego mobile anche se posti temporaneamente all’aperto per il loro utilizzo. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Broker | Several S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Cassaforte | Contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Nel caso di cassaforte a muro deve essere ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso. |
Collaudo dei fabbricati | Il controllo e la verifica della rispondenza delle opere civili a tutte le norme vigenti ed a tutti i documenti che fanno parte integrante del contratto di appalto e delle relative prescrizioni tecniche, con I ‘accettazione da parte dell’Assicurato delle stesse senza riserva alcuna. |
Collaudo del macchinario | Il controllo e la verifica degli impianti, dei macchinari e dei relativi componenti in condizioni di carico e funzionamento - con introduzione di materie prime o di altri materiali e sistemi di processo - analoghe a quelle di esercizio o, nel caso, di motori e generatori elettrici, trasformatori, convertitori o rettificatori con allacciamento alla rete o ad altro circuito di carico, con l’accettazione da parte dell’Assicurato degli stessi senza riserva alcuna |
Contenuto | qualsiasi bene mobile che trovasi: • nei locali ove si svolge l’attività dell’assicurato; • all'aperto, sia in aree di pertinenza dell'Assicurato, che in aree di terzi; • contenuto nel Patrimonio Immobiliare in uso alle società anzi descritte; • in deposito presso terzi; • interrate nell'ambito del territorio dello stato italiano, sia in aree di terzi che in aree di pertinenza dell’Assicurato; Sono comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento, strumenti di ricerca il tutto compresi gli elaboratori di processo o di automazione al servizio degli stessi; impianti, attrezzi disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, camini, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche; impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, telecamere di videosorveglianza e simili, impianti igienici, di distribuzione, sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi al singolo Patrimonio Immobiliare e capannoni; Sono comprese le "reti" per la distribuzione dei servizi erogati, compresi impianti di illuminazione pubblica relativi quadri elettrici e lampade a led. Sono altresì compresi gli impianti per sollevamento, trasporto, peso e misura; impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte in genere. Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA di proprietà dell'Assicurato, nonché i beni di terzi per in quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o lo stesso ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. Con la medesima definizione si intendono inoltre: • mobilio ed arredamento in genere, attrezzi e arredi; • sostanze gassose e non; • cancelleria, dotazioni varie; • oggetti d'arte (quadri, dipinti, mosaici, tappeti, xxxxxx, statue e oggetti simili) eventualmente non rientranti nella successiva Sezione “E”; • sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processo, personal computer e minielaboratori, apparecchiature medicali e/o sanitarie in genere e tutto quant’altro attinente l'attività specifica del Contraente/Assicurato (nulla escluso), compreso i beni ad impiego mobile e telecamere di videosorveglianza interne ed esterne; • alberi di alto fusto e/o piante di particolare pregio presenti nelle proprietà dell’Assicurato; • nonché tutto quanto in genere è di appartenenza del Contraente, compreso gli uffici tecnici e amministrativi, i |
laboratori di prova e di esperienza, le dipendenze aziendali, di attività ricreative, servizi generali, abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell’Azienda ivi compreso quanto riportato alla definizione di "cassaforte" e di "valori", nonché quant'altro non rientri nelle definizioni patrimonio immobiliare. | |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Cose particolari | - archivi, documenti, registri, disegni, stampati, microfilm, pellicole e fotocolor; - supporti di dati, quali: schede, dischi, nastri e supporti informatici in genere utilizzati per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo; - modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. |
Costo variabile della produzione venduta | Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo, il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza fra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali, sommata all’acquisto delle materie, ai costi per personale, per consumi energetici, per manutenzione, per lavorazione presso terzi, per trasporti, per imballaggi e per altri costi industriali variabili connessi con l’attività produttiva; |
Dati | insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione |
Xxxxx consequenziali | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Enti all’aperto | si intendono i beni, gli impianti ed apparecchiature che per loro natura ed uso non sono parti costituenti impianti al servizio di immobili, ma sono installati ed utilizzati all’aperto (compreso l’impianto di videosorveglianza completo). |
Estorsione | Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà, in locazione, uso, comodato o comunque detenute a qualsiasi titolo, ivi compresi i prefabbricati, i container adibiti a magazzini/uffici, le tensostrutture, strutture pressostatiche complete o in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione, comprese le fondazioni, i relativi fissi e infissi, gronde, grondaie e simili, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento edifici e tutte le parti e opere murarie, funzionali e di finitura, affreschi, bassorilievi ed ornamenti murari di qualunque tipologia siano realizzati che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, impianti elettrici, antenne, idrici, igienici e di riscaldamento, di condizionamento, impianti solari e fotovoltaici facenti parte integrante con la copertura |
del fabbricato, ascensori e relativi impianti nonché camini, comignoli, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di Patrimonio Immobiliare. Gli impianti si intendono assicurati anche se esterni e/o interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza. Sono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. L’area interna recintata dei cimiteri è parificata ai locali. L’area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati è parificata ai locali. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, muri / pareti di recinzione in genere e relativi cancelli, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. È escluso il valore dell'area e quanto compreso nelle definizioni di Contenuto. Si intendono altresì comprese le opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione delle acque ed i serbatoi e le vasche degli acquedotti e delle reti fognarie (vasche Imhoff). | |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Franchigia temporale | I giorni di inattività totale o parziale degli Enti assicurati a partire dalle ore 24,00 del giorno di denuncia del Sinistro, che restano a carico dell’Assicurato, indicati nella scheda di Polizza |
Furto | Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale. |
Furto con destrezza | Sottrazione di cose con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Macchinari | Macchine ed impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano il naturale completamento, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle macchine e degli impianti e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, attrezzi, utensili, impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, igienici, termici, elettrici, di estinzione e di allarme, di misura di condizionamento, di segnalazione, comunicazione e illuminazione, scorte relative ad impianti e macchine, attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze. |
Margine di contribuzione | Differenza tra i ricavi di vendita e il costo variabile della produzione venduta desunti dall’ultimo bilancio approvato |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Merci | le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi infiammabili e merci speciali, ma esclusi esplodenti. Il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, o su mezzi di trasporto. |
Parco veicoli | Veicoli a motore e non per ii trasporto, sia pubblico che privato, di persone e/o cose, compresi i rimorchi. Sono compresi nella presente definizione oltre ad autobus, autovetture, motocicli, anche gli escavatori, i semoventi e gli autocarri, comunque attrezzati, nonché mezzi di locomozione terrestre non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. |
Periodo di indennizzo | Il periodo di tempo che inizia dal momento in cui si verifica il fatto per il quale è prestata l’assicurazione e termina con il ripristino dei beni |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Programmi | sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati |
Rapina | Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione della cosa altrui mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Rete teleriscaldamento | Condutture interrate e non, pozzetti ed in generale quant’altro a completamento e servizio della rete, con esclusione di quanto rientrante nella definizione di “Fabbricati”. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | L’Impresa Assicuratrice nonché le Coassicuratrici. |
Software | programmi di base e/o programmi acquistati o creati appositamente dall’Assicurato; |
Stabilimenti | Tutti gli immobili o gli insediamenti recintati (termovalorizzatori, depositi, ecc.) dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile; |
Supporti | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), fisso e/o mobile, usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente |
Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Valori | Denaro, valuta estera, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali. |
Vetro Antisfondamento | Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; oppure costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) sempre di spessore non inferiore a 6 mm. |
Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
L'attività del Contraente e delle altre società assicurate riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi:
• Gestione di rifiuti urbani e speciali, nonché di residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;
• Progettazione, costruzione e gestione di impianti per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati e per conto terzi;
• Organizzazione e gestione di servizi di igiene ambientale;
• Rilevamento e controllo delle emissioni e delle acque reflue;
• Costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue;
• Gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
• Bonifica, risanamento e ripristino ambientale;
• Acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, scambio e cessione di energia elettrica;
• Produzione, trattamento, distribuzione e gestione di calore;
• Attività di autotrasporto di cose conto terzi;
• Attività promozionali per la salvaguardia dell’ambiente, analisi, controlli, studi e ricerche in campo ambientale;
• Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale;
• Riscossione delle tariffe e dei servizi. Proprietà e gestione dei seguenti impianti:
• Impianto di stoccaggio e selezione per il recupero di rifiuti urbani e speciali con annesso parco mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
• N. 24 Centri Comunali di Raccolta (CCR/Ecostazioni), Impianti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, situati nel territorio degli Enti soci;
• Impianto di termovalorizzazione costituito da tre linee: la prima – in esercizio dal 2016 – da 72 t/g; la seconda – entrata in funzione nel 1991 – da 60 t/g; la terza entrata in funzione nel 2003 – da 100 t/g.
• Impianto di teleriscaldamento, in funzione dal 2014, per la distribuzione di energia termica a utenze produttive, commerciali, terziarie e civili;
• Discarica per rifiuti urbani situata ad Asiago (VI);
• Discarica per rifiuti inerti situata a Thiene (VI).
Le garanzie della presente polizza sono operanti per tutte le attività, ivi compresi i Pubblici Servizi, comunque svolte dal Contraente, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, gestione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi sia per le attività svolte dal
Contraente che per altre attività, salvo solo quanto espressamente escluso. Si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) si intendono inclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende o Cooperative di servizio al cittadino, anche se assicurate a loro volta.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture, prefabbricati, container adibiti a magazzini e/o uffici, tettoie, pensiline e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell’Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare, il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all’interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell’assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte del Contraente e 120 (centoventi) giorni prima della scadenza da parte della Società.
Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi, a fronte del pagamento di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In ogni caso, a parziale deroga dell’art. 1901 del C.C., tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:
• Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 90° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
• Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
• Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso;
• Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.
• L’eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.
Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno della deliberazione di pagamento.
Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.
Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 7 - Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’art. 2 delle DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI – ATTIVITA’ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni. Tale recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.
Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Foro competente
Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e s.m.i. le Parti individuano sin d’ora e si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 16 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
È data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 18 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga:
- nei confronti di società controllate, partecipate, relativi amministratori, dirigenti e dipendenti in genere, persone di cui esse si avvalgono a qualunque titolo;
- nei confronti dei dipendenti del Contraente e/o Assicurato, persone di cui il Contraente e/o l’Assicurato si avvale a qualunque titolo, utenti, fornitori nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente/Assicurato per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza.
La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga nei confronti dei proprietari e sublocatari dei beni, di cui alle varie partite, tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori dei beni di cui alle partite 1, 2, di proprietà o goduti in locazione.
Art. 19 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) numero sinistri denunciati;
b) numero sinistri riservati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, importo a riserva e motivazione;
c) sinistri liquidati riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di liquidazione, importo liquidato, importo di scoperto e/o franchigia;
d) sinistri respinti riportando per ogni sinistro i seguenti dati: numero di sinistro, data del sinistro, nominativo dell’assicurato o della controparte, data di chiusura della pratica, motivazione scritta della reiezione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 20 - Diritto di recesso (Clausola CONSIP)
Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società aggiudicataria da inviarsi con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/99 n. 488, successivamente alla data di stipulazione del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999.
Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione è nullo.
Art. 21 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 22 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla SEVERAL S.r.l. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata dall’Assicuratore aggiudicatario.
La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con SEVERAL S.r.l., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Art. 23 – Trattamento dei dati
Ai sensi del d. Lgs. N. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
RISCHI COPERTI
La Società, qualora sia espressamente richiamata l'operatività della corrispondente sezione nella "scheda di copertura e/o nel Certificato di Assicurazione", in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei seguenti eventi:
SEZIONE A - DANNI MATERIALI E DIRETTI SEZIONE B – XXXXX XXXXXXXXX
Forma di copertura
Tutte le garanzie della presente polizza sono prestate a Valore intero, ovvero con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, fatto salvo, laddove diversamente indicato, nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione – Somme Assicurate, nella forma a “Primo Rischio Assoluto” ovvero senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI MATERIALI E DIRETTI
Art. 1 – Rischi assicurati
La Società indennizza i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, anche se determinate con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dagli articoli “Esclusioni” e “Delimitazioni di garanzia”.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per:
A) i danni verificatisi in occasione di:
1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. bradisismo, valanghe e slavine, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
4. mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
5. inquinamento e/o contaminazione ambientale;
6. accaduti in occasione di spostamenti dal luogo di installazione originario nonché di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza, salvo che per le cose mobili.
a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.
B) i danni causati da o dovuti a:
1. furti, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, infedeltà da parte dei dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, truffa, xxxxxx e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fabbricati o macchinari salvo che non siano la conseguenza di eventi non altrimenti esclusi che abbiano interessato anche altre cose assicurate;
3. interruzione di reazioni termiche e/o chimiche che danneggino le "Merci" in lavorazione;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
5. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
6. guasti accidentali e/o di funzionamento, salvo quanto coperto dalla garanzia Guasti Xxxxxxxx;
7. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il Fornitore;
8. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
9. solidificazione di materiali contenuti in forni; crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
10. i danni di natura estetica.
a meno che:
• detti eventi non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
• in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
C) La Società non è comunque obbligata in alcun caso nei casi di:
1. dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
2. ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione del "Patrimonio Immobiliare", del Contenuto e degli “Impianti”;
3. perdite di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio all'attività o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 3 – Cose escluse dall'Assicurazione
• Contenuto in leasing se assicurato con polizza separata;
• Coltivazioni e animali in genere;
• aeromobili e natanti;
Sono altresì esclusi: il terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno.
Art. 4 - Delimitazioni di garanzia
Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta della franchigia assoluta eventualmente indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza (salva l’applicazione di diverse franchigie/scoperti ove diversamente indicato in relazione a specifiche garanzie) che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato. Le norme contenute nei paragrafi successivi prevalgano su quanto stabilito dalla presente disposizione.
1) In deroga all’art. 1912 c.c., sono coperti anche in danni subiti dagli enti assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici, terrorismo e sabotaggi, la Società non indennizzerà i danni verificatisi in occasione di serrate.
2) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, tromba d'aria, compresi i danni da urto di cose trasportate, trascinate, sollevate, abbattute o crollate per effetto di uno degli eventi sopra menzionati, si intendono escluse le seguenti cose:
a. enti all'aperto ad eccezione dei beni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
b. merci poste all'aperto, a meno che non siano caricate a bordo di mezzi coperti;
4) I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Sono invece compresi anche quelli derivanti da intasamento e/o occlusione delle gronde e dei pluviali.
5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, la Società non indennizzerà i danni:
a. a fabbricati, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto vigenti al tempo della costruzione o del completo rifacimento del tetto;
b. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed alloro contenuto;
6) Relativamente ai danni direttamente causati da "alluvioni, inondazioni e allagamenti", la Società non indennizzerà i danni:
a. agli enti mobili posti all'aperto, salvo quelli fissi per destinazione;
b. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, penetrazione d'acqua marina;
7) In deroga all’art. 1912 c.c., sono coperti anche in danni subiti dagli enti assicurati per effetto di "terremoto", intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
8) Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido o fluido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), l'assicurazione è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella scheda di polizza; restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
9) Relativamente ai danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici); restano comunque esclusi i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori.
10) Relativamente ai danni da gelo sono esclusi quelli avvenuti oltre le 60 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
11) Relativamente ai danni da "movimentazione interna ed urto di veicoli", per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione della franchigia assoluta indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quella indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza.
12) Relativamente ai danni da "fenomeno elettrico od elettronico", per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione della franchigia assoluta indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza.
13) Relativamente ai danni da "crollo o collasso strutturale", per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione della franchigia indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare somma superiore a quella indicata nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza.
14) La garanzia per le "Cose Particolari e Valori" è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo - "Assicurazione Parziale" e fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
Art. 5 - Precisazione ed estensione
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall' Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 6 - Assicurazione globale - Contenuto in leasing - Apparecchiature elettroniche
Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce i beni di proprietà del Contraente/Assicurato o a lui in custodia o uso a qualunque titolo, fatta eccezione per il valore delle aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.
Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.
In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi enti in leasing limitatamente al valore già coperto con altra assicurazione, mentre sono assicurate per il loro intero valore, limitatamente alle garanzie previste dalla presente polizza e non prestate dalle singole coperture leasing. Beneficiano inoltre, nei limiti delle garanzie previste dalla presente polizza e per gli importi assicurati, di tutte quelle garanzie che la polizza leasing non dovesse prevedere.
Il valore di tali beni in leasing deve essere computato ai fini del calcolo della preesistenza di cui all'Articolo - "Assicurazione parziale".
Art. 7 - Ricorso Terzi - locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda “Somme Assicurate” della Sezione All Risks, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti. controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge del 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
Art. 8 - Spese di ricerca e riparazione dei guasti
In caso di danni conseguenti a fuoriuscita di fluidi condotti in genere, causata in seguito a rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento, automatici di estinzione e tecnici in genere, loro alimentazioni, tubazioni e raccordi, posti al servizio dei Fabbricati, del Contenuto e dei Macchinari, nonché in caso di rottura degli stessi impianti per effetto del gelo, la Società si obbliga a risarcire:
• le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura;
• le spese necessarie per la demolizione e il ripristino delle parti di Patrimonio Immobiliare e Mobiliare e degli Impianti interessati;
• le spese per la ricerca del guasto.
Art. 9 - Xxxxx alle reti ed alle condotte
Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti occorsi alle reti di distribuzione dei prodotti e/o servizi erogati dal Contraente/Assicurato.
Si intendono compresi in garanzia anche:
• le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura;
• le spese necessarie per la demolizione e il ripristino delle parti di Patrimonio Immobiliare e Mobiliare e degli impianti interessati;
• le spese per la ricerca del guasto.
Art. 10 - Maggiori costi
La Società, a parziale deroga dell'articolo 2 “Esclusioni”, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dei servizi prestati e/o erogati dalla Contraente/Assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese aggiuntive e/o straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il ripristino, proseguimento dell'attività sia propria che quella erogata ai propri Clienti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali, macchinario ed impianti;
• affitto di mezzi atti al trasporto e movimentazione rifiuti;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• lavoro straordinario, notturno, festivo
• fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• smaltimento rifiuti in altro luogo idoneo qualora gli stabilimenti/impianti della Contraente non fossero disponibili a causa di un sinistro
• trasporti celeri
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• posa tubature e condotte temporanee;
• provvedimenti imposti dall’Autorità
• ecc.
La garanzia si intende prestata per il tempo necessario per il ripristino dei servizi prestati e/o erogati dalla Contraente/Assicurata.
Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall'articolo - "Assicurazione parziale" di cui alle norme per la liquidazione dei sinistri.
Art. 11 - Danni consequenziali
La Società risarcisce i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prevista l'assicurazione, ma subiti in conseguenza di questi eventi.
Art. 12 - Spese per la taratura degli impianti
Nella determinazione del danno ai macchinari e/o impianti in genere si intendono inclusi, se sostenuti, i costi di taratura e/o messa a punto dei macchinari e/o impianti e/o reti.
Art. 13 - Dispersione di sostanze
La Società, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2 "Esclusioni", lettera b), punto 6), risponde dei danni:
• di dispersione;
• da dispersione;
di sostanze liquide e/o gassose contenute nel "Patrimonio Immobiliare", nel Contenuto e negli “Impianti”, causate da rottura accidentale dei contenitori, raccordi o tubazioni.
La Società non risponde:
• dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
• delle spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione, salvo quanto stabilito al precedente art. 9.
Art. 14 - Vetri e cristalli
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.
La Società indennizza altresì le rotture:
• determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Xxxxx.
• verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
• causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
• verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
La garanzia non comprende le rotture:
• liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto;
• verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.
Dalla presente garanzia e relativa limitazione, sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato. La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".
Art. 15 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita "Spese di demolizione e sgombero", le spese necessariamente sostenute per:
1. demolire, smantellare, sgomberare, trasportare ad idonea ed autorizzata discarica, trattare e smaltire, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria “pericolosi” nonché quelli ''tossici e nocivi" di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni od integrazioni, comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64, comprese, relativamente ai beni non danneggiati, le spese necessarie per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni, nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo;
2. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio
- le cose mobili assicurate parzialmente danneggiate o quelle non colpite dal sinistro qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali;
3. rimuovere e smaltire terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, a seguito di sinistro indennizzabile e per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
La Società indennizza, per singolo sinistro, le suddette spese fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidabile.
Qualora detto importo percentuale risulti inferiore all’importo delle spese effettivamente sostenute dall’Assicurato, la Società indennizza tale differenza sino alla concorrenza dell’importo indicato nella Scheda riepilogativa delle Somme assicurate.
Si conviene che la presente condizione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e pertanto non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Resta altresì inteso che la presente garanzia si intende operativa anche per le altre Sezioni della presente polizza e comunque con il massimo risarcimento complessivo come sopra definito.
Art. 16 - Spese di bonifica e decontaminazione
La Società risponde delle spese necessarie di bonifica e decontaminazione dei Beni mobili ed immobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l’Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile fino alla concorrenza di un importo pari a € 300.000,00 (cinquecentomila/00).
Si conviene che la presente condizione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e pertanto non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 17 – Rischio locativo
La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/ assicurato.
Art. 18 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risarcisce, direttamente al perito interessato, le spese e gli onorari del Perito che il Contraente avrà nominato in base al disposto delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri nella misura di quanto alla specifica partita di polizza.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risarcisce le spese e gli onorari ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti, esperti d’arte e professionisti in genere che il Contraente avrà nominato in base al disposto delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza, di società di revisione contabile che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, indicati nella Tabella “LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI” riportata in calce alla polizza.
Art. 19 - Esclusione delle Prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica
Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.
Art. 20 – Furto, rapina e portavalori
a. Furto
È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all’interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.
Relativamente ai valori posti in mezzi di custodia il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione che si considera essenziale per l’efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte. Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto le voci “FURTO CONTENUTO”, “FURTO VALORI POSTI IN MEZZI DI CUSTODIA”, “FURTO VALORI OVUNQUE RIPOSTI”.
b. Furto all’esterno dei locali in aree recintate
In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
La Società non è obbligata soltanto per i beni in rame.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO ALL’ESTERNO DEI LOCALI IN AREE RECINTATE”.
c. Guasti cagionati da ladri
Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “GUASTI CAGIONATI DA LADRI”.
d. Furto con destrezza
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali nel limite stabilito nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO CON DESTREZZA”.
e. Furto dei dipendenti
L'assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente del Contraente/Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO DEI DIPENDENTI”.
f. Rapina
La garanzia rapina è prestata per i beni assicurati compresi i valori che possono trovarsi fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:
- ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici;
- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l’estorsione, cioè il caso in cui il Contraente/Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
- l’assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “RAPINA”.
g. Portavalori
A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:
- furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.
Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”.
Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato.
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia, la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”.
- in caso di ritrovamento della refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
Art. 21 – Ricostruzione archivi – dati - programmi
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti agli archivi assicurati, su qualsiasi tipo di supporto siano gli stessi realizzati, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e o di restauro, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta e il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, sostenuti per la ricostruzione degli archivi e dei dati distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
La Società indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti causati da un evento non espressamente escluso.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi”.
Art. 22 — Parco veicoli
Si conviene che, relativamente agli enti rientranti nella definizione di "Parco veicoli", saranno indennizzati solo i danni conseguenti ai seguenti eventi:
• Incendio (da qualsiasi causa determinate) ivi compresa l’autocombustione
• Fulmine, esplosione, implosione, scoppio
• Caduta aeromobili e corpi volanti in genere, loro parti o cose trasportate, meteoriti o scorie
• Eventi atmosferici, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio
Art. 23 - Revisione di impianti di turbine a vapore
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato devono provvedere periodicamente, a loro spese, all’accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche).
Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 (novemila) ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 (due) anni dall’ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia.
Per gli impianti con un massimo di 1.500 (millecinquecento) ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni 3 (tre) anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.
Quanto sopra non solleva il Contraente e l’Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.
ll Contraente o l’Assicurato devono tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che può inviare, a sue spese, un proprio incaricato.
La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d’esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.
Art. 24 - Trasformatori ed alternatori
Si conviene che, in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 (dodici) anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari tiene conto del degrado d’uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% (cinqueprocento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50% (cinquantaprocento).
Art. 25 – Vicinanze pericolose
Si conviene che la mancata comunicazione di "cose e/o circostanze" esistenti all'esterno del proprio stabilimento capaci di aggravare il rischio, non comporterà la decadenza dal diritto di risarcimento né la riduzione dello stesso sempreché l'Assicurato non le abbia sottaciute con dolo.
La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio a decorrere dalla dal momento in cui la circostanza si sia verificata.
Art. 26 - Ampliamenti e modifiche
Si conviene che è facoltà dell'Assicurato di provvedere alla manutenzione degli enti assicurati, come pure di ampliare, modificare, demolire e ricostruire il complesso dei fabbricati e degli impianti e/o macchinari dello stabilimento, come pure di effettuare nuove installazioni. il tutto anche se non sia stato dato avviso alla Società. Restano tuttavia ferme le condizioni tutte di polizza ed in particolare la necessità che tali lavori non alterino le caratteristiche generali, durevoli e sostanziali come dichiarato in polizza e sempreché non ne derivi aggravio del rischio e/o non vi sia aumento di valore.
Art. 27 - Oneri di Ricostruzione
Si dà atto che nella somma assicurata alla partita 1, sono compresi anche i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Xxxxx in vigore al momento della ricostruzione, nonché per gli eventuali collaudi, prove d’idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% del danno indennizzabile.
Art. 28 - Reversibilità (Compensazioni tra partite)
A parziale deroga delle Norme che regolano la Liquidazione dei Sinistri, si conviene tra le parti che se, al momento del sinistro - dalle stime fatte a norma degli artt. 2) e 3) delle Norme che regolano la Liquidazione dei Sinistri - risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite, tali eccedenze saranno proporzionalmente modificate rispetto ai tassi dei premi e saranno riportate a beneficio dell'insieme delle altre partite insufficientemente assicurate ed in proporzione alle insufficienze rilevate. La validità di tale clausola si applica solamente alle partite che garantiscono fabbricati, mobilio macchinari e merci facenti parte di uno stesso rischio singolo.
Resta convenuto che:
• la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
• non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.
Art. 29 - Merci presso terzi
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate presso ubicazione diverse da quella dichiarata in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, il tutto fino alla concorrenza massima di € 200.000,00.
In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di dette merci.
Art. 30 - Contenuto presso terzi
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il Contenuto, l'attrezzatura temporaneamente presso terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione e/o modifiche, purché nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea, il tutto fino alla concorrenza massima di € 200.000,00.
In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni.
Art. 31 - Opere di miglioria e di adeguamento normativo
Qualora, in dipendenza di un sinistro, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.
L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione di un importo pari al 30% dell'indennizzo con il massimo di € 2.500.000,00 per sinistro.
Detta maggiorazione di indennizzo sarà riconosciuta solo nel caso in cui le migliorie apportate derivassero da impossibilità a procedere diversamente o da obblighi di adeguamento a normative cogenti (es. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, Norme sulla riqualificazione energetica, etc.).
Art. 32 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non altrimenti escluso a termini della presente polizza, la Società indennizzerà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale, con i limiti, franchigie e scoperti stabiliti nella scheda riepilogativa in calce alla presente polizza, anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
Art. 33 – Guasti Macchine
La Società si obbliga a indennizzare i guasti e/o le rotture ai beni assicurati, comprese le apparecchiature elettroniche, anche se di terzi, mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.
Si intendono esclusi i danni:
- causati da difetti che erano a conoscenza dell’Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali la Società dimostri che debba rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant’altro di simile;
salvo che siano dovuti a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate.
In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.
Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all’aperto.
Art. 34 – Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo e il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, anche s e non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.
Art. 35 – Inattività
Se uno stabilimento/impianti/ubicazione diviene inattivo/a, l’Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per i fabbricati e contenuto al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all’avvenuta notifica dell’inattività. Durante l’inattività è data facoltà all0’Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per tre giorni (consecutivi e non) di ogni mese allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni.
Se un o stabilimento/impianto/ubicazione inattivo/a viene rimesso/a in attività, l’Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell’indennizzo avverrà solo dopo l’assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).
Art. 36 - Programmi in licenza d'uso
La Società risponde dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi causato da un evento accidentale non espressamente escluso.
Per programmi in licenza d'uso s'intendono sequenze d'informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, L'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Il valore assicurabile corrisponde al costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia al loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.
Art. 37 – Esclusione malattie trasmissibili
A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
• per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
• il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
• la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
• La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.
SEZIONE 2 – XXXXX XXXXXXXXX
Art. 1 - Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare:
- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle Rimanenze;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita nei limiti del Margine di contribuzione in tal modo evitato;
a seguito di sinistro indennizzabile in base all’assicurazione danni materiali della presente polizza.
La garanzia si intende operante anche a seguito di sinistro, indennizzabile in base all’assicurazione danni materiali e diretti della presente polizza, che abbia colpito cose che l’Assicurato utilizza per lo svolgimento dell’attività dichiarata nell’ubicazione indicata in polizza, assicurate con altre specifiche polizze stipulate con la Società.
Art. 2 – Esclusioni
Sono escluse le perdite o le spese:
a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente polizza danni materiali:
- causato da furto, rapina, estorsione;
b) conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:
- dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
Art. 3 - Modalità degli aggiornamenti della somma da assicurare. Obblighi di comunicazione. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di contribuzione, il risultato operativo dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.
Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:
a) la nuova somma assicurata;
b) l’ammontare del premio anticipato per l’annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra il Margine di contribuzione risultante dal bilancio dell’esercizio appena trascorso e la precedente somma assicurata, applicando il tasso imponibile previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, aumentato dell’imposta vigente al momento del pagamento;
d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, aumentato dell’imposta vigente al momento del pagamento.
Qualora il Contraente non corrisponda l’eventuale premio di conguaglio entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice, l’assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non comunichi il Margine di contribuzione, il risultato di esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto resta fermo l’obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto c).
Qualora si verifichi una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, in eccesso o in difetto, superiore al 20% di quest’ultima, ai fini del conguaglio per l’annualità assicurativa trascorsa, tale eccedenza non sarà presa in considerazione; ai fini dell’aggiornamento della somma assicurata, questa sarà oggetto di specifica pattuizione.
Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se ed a quali condizioni proseguire l’assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui il bilancio, successivo a quello usato inizialmente per il calcolo della somma assicurata, presentasse un Margine di contribuzione negativo, la Società può recedere dal contratto o dare copertura per una parte percentuale dei costi fissi o insopprimibili inerenti alla gestione caratteristica dell’azienda assicurata.
Art. 4 – Limite massimo dell’indennizzo
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione previsti, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa.
Art. 5 – Interruzione da parte delle Autorità Civili
A parziale deroga delle esclusioni previste in polizza, l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un’interruzione dell’attività dichiarata, per un periodo di tempo non superiore al limite indicato in scheda di Polizza, quando come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione dei beni dell’azienda o di beni adiacenti all'azienda dell’Assicurato causati da un evento compreso tra i rischi assicurati, l’accesso all’azienda dell'Assicurato e/o l'uscita siano preclusi e/o l’attività parzialmente o totalmente interrotta per ordine della Pubblica Autorità e ciò sempreché le garanzie prestate siano operanti al momento del sinistro.
Art. 6 - Interdipendenza da Fornitori e Clienti
Qualora uno dei fornitori o Clienti dell’Assicurato sia colpito da un sinistro causato da incendio, fulmine, esplosione, impatto di aeromobili, eventi naturali e tale sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell’Assicurato stesso, il conseguente danno finanziario sarà indennizzato ai sensi delle Condizioni previste dalla Sezione Danni Indiretti per un periodo di tempo non superiore al limite indicato in scheda di Polizza.
Art. 7 - Perdite conseguenti ad impedimento di accesso
Si conviene tra le Parti che, nel caso in cui, cose nel raggio di 1 (uno) Km dal confine dell'impianto che non siano di proprietà, in uso, consegna o custodia, del Contraente o Assicurato, subissero un sinistro, risarcibile a termini di Polizza, cagionato da uno dei seguenti eventi:
• incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili;
• scioperi, sommosse e tumulti popolari;
• eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni o allagamenti;
• terremoto,
causando un impedimento totale o parziale d'accesso all'azienda dell'Assicurato e in conseguenza a tale evento l’attività fosse parzialmente o totalmente interrotta, tale interruzione di attività sarebbe considerata indennizzabile ai sensi della presente Sezione per un periodo di tempo non superiore al limite indicato in scheda di Polizza.
Art. 8 - Interruzione fornitura di acqua, gas e utilities in genere
Qualora uno degli impianti di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia - acqua - gas), situato entro 5 Km. dalle ubicazioni assicurate ed utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività, sia colpito da un sinistro causato da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, azione meccanica del fulmine, terremoto, fenomeno elettrico, inondazione, alluvione, eventi atmosferici in genere, scioperi sommosse e tumulti popolari, che causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno viene convenzionalmente considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all’Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività, saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente Sezione.
Art. 9 - Prolungamento del periodo di indennizzo
Ogni prolungamento del periodo di indennizzo determinato dall'impossibilità di effettuare le necessarie riparazioni per l'irreperibilità di parti e/o componenti in relazione alla vetustà degli impianti assicurati, non è computato ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto a termini di Polizza; pertanto, in nessun caso, il periodo di indennizzo, a seguito di sinistro, può eccedere il tempo ragionevolmente necessario per la riparazione di un ente, di caratteristiche e prestazioni analoghe a quello assicurato, e per il quale le parti e/o componenti necessarie siano reperibili sul mercato.
Art. 10 – Esclusione malattie trasmissibili
A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
• per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
• il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
• la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
• La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’ufficio preposto della Contraente deve:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
2. xxxxx avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuta conoscenza.
L'inadempimento da tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente deve altresì:
3. in caso di furto o di evento sociopolitico, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause presunte del sinistro e l'entità approssimativa del danno, fornendo alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
4. conservare le tracce ed i residui del sinistro e le cose non rubate e gli indizi materiali dell’eventuale reato fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
6. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
7. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
8. dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
9. presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente.
Le spese sostenute per adempiere ai precedenti punti 5) e 7) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare del danno supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Art. 2 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
Art. 3 - Mandato dei Periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri relative al settore di competenza;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti per ogni settore;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e disgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti:
• 1) e 2) sono obbligatori per le Parti a meno che le eventuali circostanze aggravanti, dichiarazioni inesatte, inadempienze e divergenze sui patti contrattuali non siano state formalmente notificate all'assicurato entro 5 (cinque) giorni dal loro manifestarsi in fase di operazioni peritali e comunque siano state rilevate entro 20 giorni dalla data di avvenimento del sinistro o dalla data di dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziario degli enti danneggiati;
• 3) e 4) sono obbligatori per le Parti.
Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 4 - Operazioni peritali
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o più, reparti, le operazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato.
Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione dell’ammontare del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
in caso di distruzione:
1. per i fabbricati ed impianti il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
2. per le reti il costo di rifacimento delle stesse ivi compresi i costi di scavo, posa e reinterro;
3. per i beni mobili comprese le apparecchiature elettroniche il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
4. per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
5. per i veicoli il costo di rimpiazzo con altre nuovi eguali oppure equivalenti per utilizzo e rendimento applicando tuttavia un deprezzamento forfettario del valore del 10% per ogni anno dall’immatricolazione con un massimo comunque del 70%
in caso di danno parziale:
1. il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
d) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera.
e) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia urbanistica e/o impiantistica e/o risparmio o contenimento energetico” vigenti al momento del sinistro la Società riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l’adeguamento della costruzione alle norme vigenti
f) si conviene che in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 (dodici) anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% (cinqueprocento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50% (cinquantaprocento).
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) usque f) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque f), è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Qualora l’Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di ricostruzione e rimpiazzo o le riparazioni ed i restauri la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 del Codice Civile.
Qualora a causa di un medesimo evento risultassero attivate due o più diverse garanzie di cui alla presente polizza si conviene che per ciascuna garanzia verrà applicato il relativo limite, qualora previsto, ma verrà applicata, al cumulo delle garanzie, solo una franchigia identificata sin d’ora nella più elevata. L’eventuale scoperto, viceversa, verrà applicato ad ogni singola garanzia.
Parimenti, qualora un medesimo evento danneggiasse beni situati in ubicazioni diverse si conviene che, fermo il limite fissato per la garanzia, verrà applicato una sola franchigia salvo se diversamente specificato.
Art. 6 - Determinazione del danno – Xxxxx Xxxxxxxxx
L'ammontare del danno si determina:
a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.
Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo. Se l’attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.
Qualora l’Assicurato non riprenda più l’attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall’Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l’attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi.
Art. 7 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte in base a quanto disciplinato ai precedenti articoli, risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Rimangono ferme le disposizioni di cui all’articolo “Deroga alla proporzionale”.
Art. 8 - Deroga Proporzionale
A parziale deroga dell'articolo - "Assicurazione Parziale", si conviene tra le parti che, nell'applicazione della proporzionale prevista da detto articolo, non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza, sempreché questa si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata. Se invece detto limite del 20% risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del su menzionato articolo per l'eccedenza del predetto 20%.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di € 100.000,00.
Art. 9 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 100.000,00
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione dell’articolo - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore ad € 100.000,00, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l’applicazione dell'articolo - "Assicurazione Parziale".
Art. 10 - Copertura automatica
L'Assicurato dichiara che le somme assicurate sono relative alla totalità delle località occupate dall' Assicurato stesso.
Al termine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornirà l'elenco delle località ed i valori aggiornati onde procedere alla determinazione delle nuove somme da assicurare qualora ci siano stati ingrassi o uscite di località.
Eventuali ingressi e/o uscite di località durante l'annualità assicurativa saranno automaticamente assicurati senza l'obbligo di preventiva comunicazione, salvo non intervenga una variazione delle somme complessive assicurate per una percentuale superiore al 30% delle stesse somme complessive. In quest'ultimo caso si procederà al conguaglio del premio al termine di ciascuna annualità assicurativa in base alle richieste di aumento o di diminuzione segnalate dall' Assicurato applicando "pro-rata" i tassi in corso sui capitali in aumento o in diminuzione.
Art. 11 – Xxxxxx Xxxxxx (NON OPERANTE NEL CASO SIA ATTIVATO L’ART. “Assicurazione con dichiarazione di valore (convenzione/accordo)”
Premesso che si conviene tra le parti che:
a. agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell’Assicurato dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b. si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se posteriore alla precedente;
c. varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l’Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l’Assicurato consegni i beni (mobili o immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure in uso a qualsiasi titolo.
d. a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora ogni ri-serva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art. 1908 c.c.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c. sempreché l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’art. “Regolazione del premio”. Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art. 1907 c.c. limitatamente all’importo in eccesso a detta
percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata, non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 c.c..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art. 1914 c.c. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società
Art. 12- Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno
Il contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 14 - Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso di dolo.
Art. 15 - Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusa inchiesta
A parziale deroga delle Norme che regolano la Liquidazione dei sinistri, l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo e/o dell'anticipo anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto, ciò nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari Istituti o Compagnie. Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione dovrà essere maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.
Art. 16 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari o superiore a € 200.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell’indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l’integrazione della nuova previsione di indennizzo. L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Art. 17 - Liquidazione partita per partita
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto al precedente art. 13 sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole ed un processo verbale di perizia.
Art. 18 - Liquidazione in base allo stato di avanzamento dei lavori
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite "Fabbricati" e/o “Macchinari” e/o “Contenuto” e/o “Apparecchiature elettroniche” e/o Apparecchi ad impiego mobile” e/o “Rete teleriscaldamento” assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento delle indennità dovute sarà effettuato in base a stati di avanzamento semestrale dei lavori.
Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali
concordati in sede di perizia.
Art. 19 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro – Reintegro automatico
Con riferimento alla garanzia Furto, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Si conviene però che sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.
Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico per uno o più sinistri è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurate o del minor limite di indennizzo e che l'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.
Art. 21 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato così l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 22 - Assicurazione con dichiarazione di valore (convenzione/accordo) – GARANZIA OPERANTE
1. L'Assicurato dichiara che la somma assicurata con la partita 1 della presente polizza comprende il valore della totalità dei Fabbricati, dei Macchinari, del Contenuto, delle Apparecchiature elettroniche, delle Apparecchiature ad impiego mobile, della Rete di teleriscaldamento e della partita Guasti Macchine e che corrisponde alla valutazione effettuata dalla società PRAXI SPA (o di altra notificata successivamente all’assicuratore), sulla base della spesa per l'integrale costruzione/rimpiazzo a nuovo di tutto il bene assicurato. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono- non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. Assicurazione Parziale.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. Assicurazione Parziale.
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione -e, quindi, anche alla scadenza della polizza- un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 180 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 180 giorni dalla data della loro effettuazione.
3. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto
1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a. risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
b. derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;
purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte -determinata in base alle stime peritali- eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
4. Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
a. imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
b. relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4 a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. La presente Convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'art. 5 delle Norme che regolano il contratto in generale.
10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Norme relative all’assicurazione del presente Capitolato.
SOMME ASSICURATE
Sezione | Enti Assicurati | Somme Assicurate | Tasso Lordo | Premio Xxxxx Xxxxx |
A | INCENDIO | |||
1 | Fabbricati, macchinari, contenuto, apparecchiature elettroniche, apparecchi ad impiego mobile, Rete teleriscaldamento | € 85.896.400,00 | ||
2 | Guasti macchine | € 40.553.000,00 | ||
3 | Margine di contribuzione Area 1 | € 10.207.233,84 | ||
4 | Margine di contribuzione Area 2 | € 14.222.776,29 | ||
5 | Parco veicoli | € 11.485.680,00 | ||
6 | Ricorso Terzi: a P.R.A. | € 5.000.000,00 | ||
7 | Spese di demolizione e sgombero in aggiunta al 10%: a P.R.A. | € 3.000.000,00 |
• V.I. = Valore Intero
• P.R.A. = Primo Rischio Assoluto
• Area 1: impianto di Xxx Xxxx xx Xxxxxxx x. 00 – Xxxxx (XX)
• Area 2: impianto di Xxx Xxxx xx Xxxxxxx x. 0 – Xxxxx (XX)
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Sezione | Limiti di indennizzo | Franchigie/Scoperti | |
Sezione "A" - DANNI DIRETTI ALL RISKS – STOP LOSS € 40.000.000,00 | |||
FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI EVENTO € 4.500,00 salvo ove diversamente indicato | |||
1 | Terremoto | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo di € 40.000.000,00 per sinistro e per anno. | Scoperto del 10% con minimo di € 25.000,00 e massimo di € 50.000,00 per ubicazione. |
2 | Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo di € 40.000.000,00 per sinistro e per anno. | Scoperto del 10% con minimo di € 5.000,00 e massimo di € 50.000,00 per ubicazione. |
3 | Sovraccarico neve | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo di € 40.000.000,00 per sinistro e per anno. | € 10.000,00 per sinistro. |
4 | Grandine su fragili | € 200.000,00 per sinistro. | € 4.500,00 per sinistro. |
5 | Eventi Atmosferici | 80% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per anno. | Scoperto del 10% con minimo di € 4.500,00 e massimo di € 25.000,00 per ubicazione. |
6 | Smottamento, franamento e cedimento del terreno | € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. | € 4.500,00 per sinistro. |
7 | Crollo e collasso strutturale | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. | € 10.000,00 per sinistro. |
8 | Acqua condotta - spese di ricerca e riparazione dei danni | € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. | € 2.500,00 per sinistro. |
9 | Dispersione di liquidi | € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. | € 1.500,00 per sinistro. |
10 | Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici | 80% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto. | € 4.500,00 per sinistro. |
11 | Terrorismo e sabotaggio | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto. | Scoperto del 10% con minimo di € 5.000,00 e massimo di € 10.000,00 per sinistro. |
12 | Ricollocamento impianti | € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. | nessuna |
13 | Opere di miglioria | vedi clausola | |
14 | Fenomeno elettrico ed elettronico | € 300.000,00 per sinistro. | € 1.000,00 per sinistro. |
15 | Spese di demolizione e sgombero | La somma assicurata | nessuna |
16 | Spese di bonifica e decontaminazione | € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. | nessuna |
17 | Vetri e Cristalli | € 150.000,00 con il limite per singola lastra di € 5.000,00. | € 150,00 per singola lastra |
18 | Movimentazione interna e Urto veicoli | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. | € 500,00 per sinistro. |
19 | Spese dei periti, degli architetti, dei professionisti e dei consulenti | € 100.000,00 per sinistro | nessuna |
20 | Guasti Macchine | € 18.000.000,00 | Scoperto 15% con minimo di € 75.000,00 per sinistro |
21 | Gelo | € 100.000,00 per sinistro | € 4.500,00 per sinistro |
22 | Ricostruzione archivi | € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. | € 2.500,00 per sinistro |
23 | Maggiori costi: a P.R.A. | € 8.280.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 4.500,00 per sinistro |
24 | Cose particolari e valori: a P.R.A. | € 25.000,00 per sinistro | € 4.500,00 per sinistro |
25 | Furto del Contenuto: a P.R.A. | € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 2.500,00 per sinistro |
26 | Furto di valori ovunque riposti: a P.R.A. | € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Nessuna |
27 | Furto di valori posti in mezzi di custodia: a P.R.A. | € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | nessuna |
28 | Furto all’esterno dei locali in aree recintate: a P.R.A. | € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 2.500,00 per sinistro |
29 | Guasti cagionati dai ladri: a P.R.A. | € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 2.500,00 per sinistro |
30 | Furto con destrezza: a P.R.A. | € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 2.500,00 per sinistro |
31 | Furto dei dipendenti: a P.R.A. | € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 2.500,00 per sinistro |
32 | Rapina: a P.R.A. | € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 2.500,00 per sinistro |
33 | Portavalori: a P.R.A. | € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% |
34 | Programmi in licenza d'uso: a P.R.A. | € 40.000,00 per sinistro e per anno | € 500,00 per sinistro |
Sezione "B" – XXXXX XXXXXXXXX | |||
1 | Ogni e qualsiasi danno con esclusione di Guasti Macchine | 12 mesi per Area 1 e 20 mesi per Area 2, con il massimo complessivo di € 24.430.000,00 | 3 giorni a partire dalle ore 24.00 del giorno precedente la data del sinistro |
2 | Ogni e qualsiasi danno per le garanzie Guasti Macchine | 12 mesi per Area 1 e 20 mesi per Area 2, con il massimo complessivo di € 24.430.000,00 | 20 giorni a partire dalle ore 24.00 del giorno precedente la data del sinistro |
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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