CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000 LOTTO 2 - CIG: 7163219B4F
LOTTO 3 - CIG: 7163224F6E LOTTO 5 - CIG: 71632347B1
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 05Luglio 2017 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Leasys SpA, sede legale in Torino, Xxxxx X. Xxxxxxx, capitale sociale Euro 77.979.400, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08083020019, P. IVA 06714021000, domiciliata ai fini del presente atto in Fiumicino (RM), Viale delle Arti, 181 CAP 00054, in persona del Presidente CDA e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dal CDA con atto del 22/03/2016 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative,
servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n 7 Lotti, ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. n. 90 del 07/08/2017 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 148 del 04/08/2017;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 2, 3 e 5 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
- per il Lotto 2, la garanzia definitiva rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A ed avente n. 4106603 per un importo di Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la garanzia rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A.avente n. 4106604 per un importo pari ad Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. R.C.T. 361109691 – R.C.O. 361179658 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- per il Lotto 3, la garanzia definitiva rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. ed avente n. 4106605 per un importo di Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la garanzia rilasciata dalla Crédit Agricole - Cariparma
S.p.A. avente n. 4106606 per un importo pari ad Euro 6.400= (seimilaquattrocento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. R.C.T. 361109691 – R.C.O. 361179658 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- per il Lotto 5, la garanzia definitiva rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. ed avente n 4106607 per un importo di Euro 1.112.410,58= (unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattualie la garanzia rilasciata dalla Crédit Agricole - Cariparma
S.p.A. avente n. 4106608 per un importo pari ad Euro 1.950= (millenovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. R.C.T. 361109691 – R.C.O. 361179658 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), , l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Condizioni Generali), l’Allegato “D” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “E” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “F” chiarimenti resi in fase di gara, l’Allegato “G” Patto di integrità, l’Allegato “H” “Nomina a Responsabile del trattamento dei dati”.
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della
Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione della fornitura;
e) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria dei Lotti di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Lotto 2: comprende la fornitura di vetture intermedie;
g) Lotto 3: comprende la fornitura di veicoli commerciali;
h) Lotto 5: comprende la fornitura di veicoli a doppia alimentazione benzina/metano;
i) Quantitativo massimo della Convenzione: il numero massimo di unità di veicoli previsti per il Lotto aggiudicato corrispondente a:
- veicoli per il Lotto 2;
- 1.250 veicoli per il Lotto 3;
- 500 veicoli per il Lotto 5.
j) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, Lotti 2, 3 e 5, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, lotti 2, 3 e 5, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 1.250 veicoli per il Lotto 2, 1.250 per il Lotto 3 e 500 veicoli per il Lotto 5.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e
nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 mesi a decorrere dal 23/05/2018; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 24, 36, 48, 60 e 72 mesi.
3. Nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione, la durata del Contratto di Fornitura di cui al precedente comma è sospesa per tutto il periodo del fermo amministrativo, con corrispondente differimento del termine finale di scadenza naturale del contratto. Si applica l’art. 9, comma 2, ultimo periodo.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, a rispettare anche quanto espressamente di seguito previsto.
2. I veicoli verranno consegnati nei Centri dedicati più vicini alla sede dell’Amministrazione
Assegnataria con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti
salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge, con le garanzie indicate nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e
non oltre i termini indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Il Fornitore risponde del servizio di assistenza, per la personalizzazione e per la installazione dei componenti in sostituzione o addizionali, eseguito da organizzazioni proprie e/o terze.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 7 SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti servizi connessi:
a) consegna dei veicoli presso il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, con eventuale preassegnazione obbligatoria di veicoli temporanei nei casi previsti dal capitolato (cfr. paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico);
b) manutenzione dei veicoli noleggiati (cfr. paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico),
c) sostituzione degli pneumatici (cfr. paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico);
d) riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico (cfr. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
e) soccorso stradale (cfr. paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico);
nonché, comunque, le ulteriori attività di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, e quelle
necessarie per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con riferimento alla gestione delle sanzioni amministrative, le modalità di comunicazione e di gestione di queste, ivi incluse le modalità di regresso e addebito, sono meglio stabilite nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore è altresì tenuto a prestare, laddove sia richiesto dall’Amministrazione Contraente, i seguenti servizi a pagamento come meglio definiti e regolamentati ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato Tecnico:
- Autoveicolo sostitutivo di livello avanzato
- Copertura assicurativa senza franchigia
- Preassegnazione facoltativa
- Rottamazione
- Consegna e restituzione a domicilio
- Inserimento Optional
- Dispositivi per la gestione della flotta nell'ambito del rapporto di lavoro.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, attivare entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il servizio di “Ricezione chiamate” secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 2.10).
5. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato sub “D” al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, tipologia contrattuale, servizi opzionali richiesti, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture/servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub “D”.
7. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio delle forniture/servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel
Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, per la fornitura di veicoli in noleggio senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, lotti 2, 3 e 5, pena l’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura di veicoli in noleggio oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
2. Il canone base di noleggio (comprensivo del costo dei servizi connessi) e, qualora richiesti, il canone dei servizi a pagamento di Autoveicolo sostitutivo e di Copertura assicurativa senza franchigia, saranno dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte delle Amministrazioni Contraenti e per tutta la durata del contratto di noleggio. I corrispettivi relativi al servizio di preassegnazione facoltativa (il cui importo è indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.3) saranno dovuti dall’Amministrazione Contraente per il periodo relativo all’uso del veicolo; per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 (un trentesimo) dell’importo mensile per i giorni effettivi di utilizzo, fermo restando che il primo mese sarà comunque pagato per intero. I corrispettivi relativi al servizio di rottamazione, nonché di consegna a domicilio, saranno corrisposti dall’Amministrazione Contraente ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico rispettivamente ai paragrafi 3.4 e 3.5 e saranno fatturati dal Fornitore dopo l’espletamento del servizio. Nel caso di cui all’art. 5, comma 3 (fermo amministrativo per causa non imputabile all’Amministrazione), la corresponsione dei canoni e, quindi, l’emissione delle relative fatture, sono sospese per tutta la durata del fermo amministrativo (mese e/o frazione di mese).
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20
febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000500014931, intestato al Fornitore presso UNICREDIT S.p.A., Xxxxxx IBAN XX00X0000000000000000000000;
5. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma
restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. In deroga a quanto previsto nell’articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, i canoni di noleggio saranno soggetti ad adeguamenti, rivalutazioni e aumenti, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016, nei limiti e con le modalità previsti nell’Allegato B al Capitolato Tecnico. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a € 0,50.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a € 0,50.
ARTICOLO 10
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima
dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei
rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 11 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto alla seconda data di consegna del veicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, ovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 2.6 e 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell’autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03‰ della parte
dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
7. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all’Allegato “D” del Capitolato Tecnico,
b) all’attivazione del servizio di “Ricezione chiamate” nel termine di cui al precedente
articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico;
il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 Euro (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.10 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e i servizi connessi in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura e/o i servizi connessi inizierà/anno ad essere eseguita/i in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero
virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
12. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “E” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 12 GARANZIA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha
prestato cauzione rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma X.x.X.xx data 22/03/2018 e avente n. 4106604 pari ad un importo di Euro 8.150= (ottomilacentocinquanta/00) per il Lotto 2, rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106606 pari ad un importo di Euro 6.400 (seimilaquattrocento/00) per il Lotto 3 e rilasciata dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. in data 22/03/2018 avente n. 4106608 pari ad un importo di Euro 1.950 (millenovecentocinquanta/00) per il Lotto 5.
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE E RECESSO
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a) le ipotesi in cui, nel corso della durata della Convenzione, fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore all’obbligo di mantenere, per tutta la durata della predetta Convenzione i Centri di Servizio minimi richiesti indicati nel Capitolato tecnico (cfr. par. 2.11) e, quindi, anche nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto, nella sostituzione dei Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;
b) qualora i veicoli dati in noleggio fossero diversi dai modelli indicati nelle Schede Tecniche dei veicoli offerti o comunque non fossero in possesso delle caratteristiche minime obbligatorie indicate nell’Allegato A del Capitolato Tecnico.
2. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli contratti di noleggio nei seguenti casi:
a) mancata consegna dell’autoveicolo richiesto decorsi 30 (trenta) giorni dalla seconda data di consegna comunicata all’Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
b) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
c) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di riparazione di carrozzeria previsti dal paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico;
e) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
3. Il singolo contratto di noleggio si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave del veicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora il veicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente. In tali casi
l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L’Amministrazione contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l’applicazione dell’art. 1671 c.c.. Le amministrazioni contraenti dovranno restituire i veicoli oggetto dei singoli ordinativi di fornitura e corrispondere al fornitore i canoni mensili residui di utilizzo fino al dodicesimo mese e un importo pari ad un quarto dei restanti canoni mensili dovuti dal tredicesimo mese di noleggio fino al completamento del periodo richiesto di noleggio. Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 del canone per i giorni effettivi di utilizzo.
Tali condizioni si applicano anche, in deroga all’art. 16, comma 3 delle condizioni generali, alle
ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le amministrazioni contraenti.
6. È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico).
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 15
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 16
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Qualora nel corso di validità della Convenzione un veicolo esca di produzione o non venga più commercializzato, il Fornitore è tenuto ad informare la Consip S.p.A. e a proporre un veicolo in sostituzione, nel termine di 30 giorni; il veicolo proposto in sostituzione dovrà possedere le caratteristiche minime previste per il veicolo da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) all’uscita di produzione del veicolo; ii) alla sussistenza, sul veicolo sostitutivo, delle caratteristiche minime previste per il veicolo sostituito. La proposta sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto in sostituzione e da copia conforme dell’Estratto dei dati tecnici di omologazione dei veicoli ovvero copia conforme della Carta di Circolazione dei veicoli ovvero copia conforme del Fascicolo di Omologazione Europea o altra documentazione equivalente, con l’indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i valori di consumo e emissioni del veicolo proposto in sostituzione. Il Fornitore dovrà indicare il prezzo di listino di ciascun veicolo, come definito alla lettera m) del par.6 del Disciplinare di gara.
3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica in ordine alla sussistenza sul veicolo proposto delle caratteristiche minime previste per il veicolo sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
ARTICOLO 17
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “E” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “E”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “E” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “E”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato XXXX x XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il
Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
C.F.: CNNCST63B16H501VCertificatore:
Poste Italiane EU Qualified certified CA
Validità: dal 05/07/2017 al 04/07/2020
C.F.: CRLGCM72S14H501G
Certificatore: Infocert SpA Validità: dal 27/05/2016 al, 27/05/2019
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo
9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia); Articolo 13 (Risoluzione e recesso); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì
IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx C.F.: CRLGCM72S14H501G
Certificatore: Infocert SpA Validità: dal 27/05/2016 al, 27/05/2019
ALLEGATO 5 - CAPITOLATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000
Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008
INDICE
1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI 3
1.1 Definizioni 3
1.2 Oggetto dell’appalto 4
1.3 Caratteristiche dei veicoli 5
1.4 Responsabile del Servizio 6
1.5 Adempimenti del Fornitore per l’attivazione della fornitura 7
1.6 Indicazioni relative all’uso dei veicoli 7
1.7 Gestione delle sanzioni amministrative 8
2 EROGAZIONE DELLA FORNITURA 9
2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio 9
2.2 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria 11
2.3 Manutenzione 12
2.4 Pneumatici 13
2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 15
2.6 Autoveicolo sostitutivo 15
2.7 Soccorso stradale 17
2.8 Coperture assicurative e gestione sinistri 18
2.9 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti 21
2.10 Servizio di ricezione chiamate 21
2.11 Centri di servizio 22
2.12 Revisione prezzi 23
2.13 Restituzione del veicolo 23
2.14 Percorrenze chilometriche 25
2.15 Facoltà di proroga 26
3 SERVIZI A PAGAMENTO 26
3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore 27
3.2 Copertura assicurativa senza franchigie 27
3.3 Preassegnazione facoltativa 28
3.4 Rottamazione 29
3.5 Consegna e restituzione a domicilio 30
3.6 Optional 30
3.7 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base 30
3.8 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato 31
4 VERIFICHE ISPETTIVE 31
5 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI 32
6 FLUSSI DATI DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA 32
7 ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO 32
1 Disposizioni preliminari
1.1 Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:
Amministrazione Contraente: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell’Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.
Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.
Veicolo (anche “autoveicolo”, “autovettura”, “vettura” o “motoveicolo”): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell’Allegato A al presente Capitolato Tecnico.
Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.
Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
Conducente: la persona fisica che utilizza il veicolo.
Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell’Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione.
Convenzione: la Convenzione che verrà stipulata dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di veicoli senza conducente.
Fornitore: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà la relativa Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.
Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).
Manuale Operativo: l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l’Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo.
Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, etc.).
Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).
Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto): il documento con il quale l’Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.
1.2 Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.
La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 24 in recepimento della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).
Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e nella Convenzione.
Il Fornitore garantisce la completezza e l’omogeneità del servizio.
Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime.
Autoveicoli ad alimentazione tradizionale, ibrida, GPL e Metano:
Durata massima | Percorrenza massima |
36 mesi | 60.000 km |
90.000 km | |
120.000 km | |
48 mesi | 40.000 km |
60.000 km | |
80.000 km | |
100.000 km | |
120.000 km | |
60 mesi | 50.000 km |
75.000 km | |
100.000 km | |
125.000 km | |
72 mesi | 75.000 km |
100.000 km |
Autoveicoli ad alimentazione elettrica:
Durata massima | Percorrenza massima |
36 mesi | 30.000 km |
48 mesi | 40.000 km |
60 mesi | 50.000 km |
Motoveicoli:
Durata massima | Percorrenza massima |
24 mesi | 15.000 km |
36 mesi | 21.000 km |
Le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di scegliere quale modello dovrà essere oggetto dei contratti sopra elencati, tra quelli offerti dal Fornitore in sede di gara o tra gli eventuali modelli equivalenti (come indicato al par. 2.9). Il Fornitore non è autorizzato a sostituire i veicoli offerti, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.9.
Ogni contratto di noleggio prevede l’erogazione di un servizio base, che assicura:
o consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo (non applicabile ai veicoli dei lotti 6 e 7);
o manutenzione, ordinaria e straordinaria;
o autoveicolo sostitutivo;
o sostituzione degli pneumatici;
o riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
o soccorso stradale;
o copertura assicurativa con franchigia.
Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del veicolo.
Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.
Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l’Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.
Qualora l’Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.
1.3 Caratteristiche dei veicoli
Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
L’Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all’uso cui è destinato per l’Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.
I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici. I veicoli del Lotto 3, ad eccezione del modello C1, dovranno essere obbligatoriamente dotati di ruota di scorta di dimensioni normali. I veicoli del Lotto 7 dovranno essere dotati di kit di gonfiamento degli pneumatici.
Qualora l’Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto
a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere corrisposti dall’Amministrazione separatamente. Tale prescrizione non si applica ai veicoli del Lotto 6, per i quali l’estintore è ricompreso nell’allestimento del veicolo.
I veicoli dovranno essere dotati di cassetta di pronto soccorso (a eccezione dei veicoli del Lotto 7), di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada.
Le Amministrazioni potranno approvvigionarsi di veicoli allestiti esclusivamente nei Lotti 6 e 7. Non potranno essere richiesti allestimenti differenti da quelli previsti dal presente capitolato e dai suoi allegati.
L’Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
Il Fornitore, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo. Il Manuale dovrà contenere:
1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell’eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo
3. l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada.
5. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico e sarà comunque disponibile nella sezione dedicata alla convenzione del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all’Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.
1.4 Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio, come definito nello Schema di Convenzione, sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività:
• supervisione e coordinamento del servizio;
• pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
• monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
• monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie o della Consip S.p.A.;
• monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.
Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.
1.5 Adempimenti del Fornitore per l’attivazione della fornitura
Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione, il servizio di ricezione chiamate di cui al successivo par. 2.10.
1.6 Indicazioni relative all’uso dei veicoli
Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.
I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L’Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all’Amministrazione medesima oltre agli importi relativi ad eventuali servizi di veicolo sostitutivo prestati all’Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione.
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere dipendente dell’Amministrazione o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.
L’Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l’effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.
I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo o in percorsi fuori strada;
I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell’Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
L’Amministrazione non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.
L’Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all’Amministrazione medesima.
L’Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all’Amministrazione medesima.
L’Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
In caso di furto, l’Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Xxxxxxxxxxx e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l’intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.
In caso di incidente, l’Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall’accadimento via fax e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.
Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.
1.7 Gestione delle sanzioni amministrative
Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall’onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell’eventuale sinistro.
Qualora, in attuazione di quanto previsto all’art. 94, comma 4−bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all’Amministrazione contraente o Assegnataria, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.
Eventuali sanzioni che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell’Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.
L’Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.
È onere dell’Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.
L’Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.
In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.
Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).
Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.
Servizio di elezione di domicilio
Qualora l’Amministrazione voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo fax, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro della vettura e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso il contraente per tutti gli atti derivanti dall’uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).
La persona fisica, indicata dall’Amministrazione, che andrà a ritirare l’autoveicolo presso il luogo indicato dal Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di:
• regolare patente di guida,
• espressa delega al ritiro,
• autorizzazione ad eleggere domicilio presso l’Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall’uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.)
• comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo.
La delega e l’autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare l’Amministrazione.
In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate all’Amministrazione piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto dell’Amministrazione.
Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito all’Amministrazione richiedente presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo o in preassegnazione.
Tale servizio dovrà essere disponibile in tutti i capoluoghi di regione.
2 Erogazione della fornitura
2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna entro:
− 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e i motoveicoli non allestiti;
− 180 giorni solari per gli autoveicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione elettrica;
− 210 giorni solari per le vetture del Lotto 6 e i motoveicoli allestiti. Per questi veicoli l’Amministrazione ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo; i tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l’Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura decorreranno dall’approvazione del prototipo predisposto.
I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto.
Il termine di consegna inizierà a decorrere dalla data di irrevocabilità dell’ordine, come previsto all’art. 3 delle Condizioni generali. Entro un Giorno lavorativo da tale data, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all’Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell’estensione temporale di cui sopra). Nella stessa comunicazione, il Fornitore comunicherà il Centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione Assegnataria, in cui avverrà la consegna.
Il Fornitore invierà comunicazione scritta all’Amministrazione Contraente o Assegnataria (PEC, lettera, fax, e−mail) almeno 3 (tre) Xxxxxx lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.
La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo all’orario concordato tra Amministrazione e Fornitore.
Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l’Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio−politici, riduzione della produzione per cassa integrazione, etc.. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati, tenendo costantemente informate la Consip S.p.A. e le Amministrazioni contraenti.
Il ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto Giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte dell’Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.
Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e di copia del certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.
La persona delegata dall’Amministrazione, all’atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere, per conto dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, il verbale di consegna del Fornitore.
Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero di protocollo dell’Amministrazione Contraente dell’Ordinativo di Fornitura,
- durata contrattuale,
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, etc.),
- presenza di chiave Master,
- km alla consegna,
- data e ora di consegna,
- dichiarazione di assenza di danni visibili.
Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l’altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.
Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.
2.2 Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria
In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 2.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.
Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.
In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa di categoria piccola (par. 3.3) allo stesso importo di canone di quello ordinato. Per i veicoli dei lotti 6 e 7 non è prevista preassegnazione obbligatoria. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste nello Schema di Convenzione.
L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).
Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.
Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.).
I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.).
Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.
Pertanto, eventuali franchigie potranno essere applicate soltanto se l’Amministrazione Contraente abbia richiesto, per il veicolo ordinato, la copertura assicurativa base (par. 2.8). In tal caso, le franchigie saranno applicate nei termini, limiti e modalità indicate nel suddetto paragrafo.
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente abbia richiesto il servizio a pagamento “Copertura Assicurativa senza Franchigie” (par. 3.2) per il veicolo ordinato, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria a tale titolo.
Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico.
Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.
2.3 Manutenzione
È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.
All’atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l’Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione Assegnataria.
Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per i veicoli del lotto 7, i servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul solo territorio nazionale.
Sono a carico dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria:
• il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
• la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
• additivi particolari non richiesti dal costruttore;
• il carburante;
• il lavaggio interno ed esterno.
Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione degli autoveicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettino i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).
La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel).
2.4 Pneumatici
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove prevista), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).
Durata | Percorrenza massima | Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna) |
36 mesi | 60.000 km | 8 pneumatici |
90.000 xx | 00 xxxxxxxxxx | |
000.000 xx | 12 pneumatici | |
48 mesi | 40.000 km | 4 pneumatici |
60.000 xx | 0 xxxxxxxxxx | |
00.000 xx | 0 xxxxxxxxxx | |
000.000 xx | 12 pneumatici | |
120.000 km | 12 pneumatici | |
60 mesi | 50.000 xx | 0 xxxxxxxxxx |
00.000 xx | 0 xxxxxxxxxx | |
000.000 xx | 12 pneumatici | |
125.000 km | 16 pneumatici |
72 mesi | 75.000 km | 8 pneumatici |
100.000 km | 12 pneumatici | |
Modelli a trazione elettrica | 36 mesi − 30.000 km | 4 pneumatici |
48 mesi − 40.000 km | 4 pneumatici | |
60 mesi − 50.000 km | 8 pneumatici | |
Motoveicoli | 24 mesi − 15.000 km | 4 pneumatici (6 pneumatici, per scooter a 3 ruote) |
36 mesi − 21.000 km | 6 pneumatici (9 pneumatici, per scooter a 3 ruote) |
Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.
Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso
40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Nel caso dei motoveicoli, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (2 pneumatici per moto e scooter a due ruote, 3 pneumatici nel caso di scooter a tre ruote) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso
8.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici.
Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 8.000 o 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo. In ogni caso, l’Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell’Amministrazione stessa.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.
L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula.
L’Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l’Amministrazione. In alternativa l’Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.
Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l’uso del veicolo.
2.5 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico
Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.
È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell’Amministrazione per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.
Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per i veicoli del Lotto 7 Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. L’Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L’Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione.
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente o Assegnataria qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.
2.6 Autoveicolo sostitutivo
Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:
(i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
(ii) per furto dell’autoveicolo noleggiato;
(iii) quando, anche a seguito della riparazione, l’autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
(iv) per danno grave dell’autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.
Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni.
L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.
Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore.
Per i veicoli dei lotti 6 e 7 non è previsto veicolo sostitutivo.
Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito sul solo territorio italiano.
Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio.
Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell’Allegato A al presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.
In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all’atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall’Amministrazione Assegnataria.
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e l’Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.
In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di categoria piccola, di cui al paragrafo 3.3 L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).
Sarà addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostituivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.).
L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (par. 3 “Servizi a pagamento”). Tale scelta dovrà essere effettuata al momento dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
2.7 Soccorso stradale
Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:
• traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
• in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
• qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell’Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all’Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all’Amministrazione Assegnataria.
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l’Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione oltre che l’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.
Per i veicoli del Lotto 7 Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul solo territorio nazionale.
2.8 Coperture assicurative e gestione sinistri
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.
Con il termine franchigia si intende il costo che l’Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.
Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:
1. Responsabilità civile verso i terzi
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Amministrazione. L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.
Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all’Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro. L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire di una copertura assicurativa delle responsabilità civile verso terzi senza alcuna franchigia a fronte del canone mensile addizionale previsto al paragrafo 3.4 “Copertura assicurativa senza franchigia”, ad esclusione dei veicoli del Lotto 7.
2. Responsabilità Civile dei Trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.
Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
• Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.
4. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) − compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono−audio−visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.
La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo del veicolo.
La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.
5. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio−politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli
secondo quanto di seguito dettagliato:
- eventi socio−politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati − anche a mezzo di ordigni esplosivi − da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Le coperture dovranno essere previste senza franchigia ad eccezione del Lotto 7, per il quale non potranno essere previste franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.
6. Dovrà inoltre essere prevista, ad esclusione del Lotto 7, la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell’Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l’Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).
L’addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:
- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell’Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell’inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all’avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.
Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:
- targa del veicolo in noleggio all’Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).
Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell’Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
L’Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire delle stesse coperture assicurative del servizio base senza alcuna franchigia, ad esclusione dei veicoli del lotto 7 (par. 3 “Servizi a pagamento”).
Tale opzione dovrà essere scelta al momento dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura.
In caso di sinistro, l’Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro xxx xxx xxxxx 00 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse dell’Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.
2.9 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti
Nel caso in cui, durante il corso della durata della Convenzione, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti.
È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi controllabili indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).
Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A. ed entro 30 gg. dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.
La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.
L’offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.
Qualora, allo scadere del termine dei 30 giorni di cui sopra, il Fornitore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, saranno applicate le penali previste nella convenzione; nel computo di tale termine non saranno conteggiati i giorni necessari alla Consip S.p.A. per le verifiche di cui sopra.
L’eventuale revisione del canone mensile di tale modello sarà calcolata secondo le modalità previste nell’Allegato B al presente Capitolato.
Il nuovo canone sarà comunque subordinato all’accettazione da parte della Consip. S.p.A..
Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata della Convenzione, modelli equivalenti a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico di gara; tali veicoli avranno le medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta di questi veicoli sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.
2.10 Servizio di ricezione chiamate
Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
• richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
• elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
• altre richieste di informazione.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio:
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.
Nell’orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l’utente e indichi l’orario di erogazione del servizio.
Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all’Amministrazione telefonicamente o via fax o all’indirizzo e−mail dell’Amministrazione richiedente.
Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.
Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate | ||
Parametro | Definizione | Soglia |
Tempo di attesa per le chiamate | Tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata (intesa come risposta del sistema) e la risposta da parte dell’operatore | Servizio base (caratteristica obbligatoria): T ≤ 30” di attesa per il 90% delle chiamate |
Percentuale delle chiamate entranti perse | Percentuale delle chiamate pervenute e terminate prima di avere ottenuto risposta (misurato in percentuale rispetto al totale delle chiamate pervenute), inclusi i casi di abbandono da parte del chiamante per attesa superiore ai 120”. | Servizio base (caratteristica obbligatoria): P ≤ 10% delle chiamate entranti |
Tempo di risposta alle richieste via fax e/o e−mail | Tempo che intercorre tra la ricezione della richiesta e l’invio della risposta al recapito indicato dall’utente | Servizio base (caratteristica obbligatoria): T ≤ 36 ore solari per il 95% delle richieste (esclusi sabato, domenica e festivi) |
Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate pari ad almeno 100 nell’arco di un mese di riferimento (tutte le richieste ricevute, nel caso di fax o e−mail).
La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato Tecnico, spetta a Consip S.p.A. ovvero, per conto di Consip S.p.A., a un ente terzo individuato da Consip stessa.
Si precisa che i livelli di servizio indicati in tabella si riferiscono alla Convenzione nel suo insieme, cioè al totale delle richieste provenienti da tutte le Amministrazioni interessate.
2.11 Centri di servizio
Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).
Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno
un Centro di Servizio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.
Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale.
Per i modelli a trazione elettrica il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 5 Centri di Servizio sul territorio nazionale per ciascuno dei veicoli offerti, specializzati per l’assistenza dei veicoli elettrici.
Per i motoveicoli il Fornitore è tenuto a garantire almeno un centro di assistenza per le regioni Valle d’Aosta, Molise e Basilicata e due centri di assistenza nelle altre regioni. Dovrà comunque essere garantita la presenza di un centro di assistenza nel territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino.
Il numero totale dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico) deve rimanere costante, per tutta la durata della convenzione e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.
Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità della Convenzione relativo all’elenco dei Centri di Servizio.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.
Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Consip o dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l’Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell’Amministrazione Assegnataria.
2.12 Revisione prezzi
I canoni di noleggio offerti dal Fornitore saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti dall’Allegato B al presente Capitolato e dallo Schema di Convenzione.
2.13 Restituzione del veicolo
Sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l’Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.
I veicoli saranno riconsegnati dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di usura” si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.
Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dalla convenzione, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.
Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra “normale usura” e “danno”.
NORMALE USURA | DANNO |
Verniciatura, Carrozzeria | |
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature fino a 2 cm Max due ammaccature per pannello Piccole scheggiature senza ruggine | Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica) Ammaccature più estese di 2 cm Ammaccature con principio di corrosione Scheggiature con ruggine |
Griglie, Paraurti | |
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine) Leggero scolorimento | Griglie rotte o con crepe o incisioni Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm Graffi evidenti e numerosi Danni numerosi che causino deformazione |
Pneumatici e cerchi | |
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio | Pneumatici con danni, urti , crepe o tagli Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione |
Fanali e cristalli | |
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale | Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale |
Specchi retrovisori e accessori esterni | |
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice | Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi |
Selleria e rivestimento interno del tetto | |
Sedili con usura da normale utilizzo Deformazioni del sedile dovute al peso dell’autista Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco | Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia Imbottiture strappate o bruciature Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi |
Cruscotto, moquettes e pannelli interni | |
Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall’uso | Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni |
Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Xxxxxx per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall’Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l’Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.
Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero all’Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di questa.
In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell’Amministrazione contraente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.
Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all’allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Amministrazione contraente.
2.14 Percorrenze chilometriche
Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all’Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.2.
Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.
Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all’Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.
L’addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell’importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).
Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati [90.000 − 40.000] x 30% = 15.000 km).
Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:
P = (0,30*Canone*N)/km dove
P = costo per Km in eccesso o in difetto 0,30 = coefficiente di abbattimento
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) N = durata del noleggio espressa in mesi
Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio
In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo. Pertanto, il rimborso o l’eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l’eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.
2.15 Facoltà di proroga
L’Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.
La proroga non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).
L’Amministrazione, prima di procedere con l’eventuale richiesta di proroga, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica della proroga anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.
Durante i primi tre mesi di proroga il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento.
La mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
3 Servizi a pagamento
Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nell’Offerta Economica del Fornitore, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:
− Autoveicolo sostitutivo di livello superiore;
− Copertura assicurativa senza franchigie;
− Preassegnazione facoltativa;
− Rottamazione;
− Consegna e restituzione a domicilio;
− Optional;
− Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. black box).
3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.
Il servizio di veicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli dei lotti 3, 6 e 7.
3.2 Copertura assicurativa senza franchigie
Tale opzione ha le stesse caratteristiche della copertura assicurativa inclusa nel canone mensile base (par. 2.8), ma non prevede alcuna franchigia o scoperto.
Il costo del servizio della copertura assicurativa senza franchigia è comprensivo di ogni costo diretto o correlato a tale tipologia assicurativa (es. eventuali integrazioni di costo dell’autoveicolo sostitutivo).
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore nell’Ordinativo di Fornitura. Il servizio non si applica ai veicoli del Lotto 7.
Di seguito si riporta un riepilogo degli importi mensili per i servizi di cui ai par. 3.1 e 3.2.
Modello | Autoveicolo sostitutivo di livello superiore | Senza franchigia R.C.A. | Senza franchigia kasko e Incendio, furto totale e parziale |
A1 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
A2 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
A3 | 45 Euro | 20 Euro | 34 Euro |
A4 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
A5 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
B1 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
B2 | 45 Euro | 20 Euro | 34 Euro |
B3 | 45 Euro | 20 Euro | 34 Euro |
B4 | 45 Euro | 20 Euro | 34 Euro |
B5 | 45 Euro | 20 Euro | 36 Euro |
B6 | 45 Euro | 20 Euro | 36 Euro |
B7 | 45 Euro | 15 Euro | 34 Euro |
C1 | non previsto | 15 Euro | 15 Euro |
C2 | non previsto | 15 Euro | 20 Euro |
C3 | non previsto | 15 Euro | 20 Euro |
C4 | non previsto | 15 Euro | 25 Euro |
C5 | non previsto | 15 Euro | 35 Euro |
C6 | non previsto | 15 Euro | 35 Euro |
C7 | non previsto | 15 Euro | 35 Euro |
D1 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
D2 | 45 Euro | 20 Euro | 34 Euro |
D3 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
E1 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
E2 | 45 Euro | 20 Euro | 34 Euro |
E3 | 30 Euro | 15 Euro | 25 Euro |
F1 | non previsto | 15 Euro | 25 Euro |
F2 | non previsto | 15 Euro | 25 Euro |
F3 | non previsto | 15 Euro | 25 Euro |
F4 | non previsto | 20 Euro | 34 Euro |
F5 | non previsto | 20 Euro | 34 Euro |
G1 | non previsto | non previsto | non previsto |
G2 | non previsto | non previsto | non previsto |
3.3 Preassegnazione facoltativa
In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l’Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.
Il Fornitore si adopererà affinché l’Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua proprietà.
Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico; sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici.
I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.
I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 6 mesi ed un chilometraggio massimo di 35.000 km e potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.).
Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio.
Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.
Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare al Fornitore il
nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.
Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.
Le categorie di veicoli in preassegnazione facoltativa e i canoni mensili sono descritti nella tabella seguente:
Categoria | Descrizione | (Euro/mese IVA esclusa) |
Piccola | Segmento commerciale A o B | 700,00 |
Media | Segmento commerciale C | 900,00 |
Categorie e tipologie di veicoli differenti da quelle sopra descritte, saranno eventualmente oggetto di accordo tra Amministrazione e Fornitore.
Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.
È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 2.14.
Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, alla presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.).
In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.
3.4 Rottamazione
Il Fornitore è tenuto a fornire alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, un servizio di ritiro e rottamazione degli autoveicoli usati di proprietà, in possesso delle Amministrazioni prima della stipula della Convenzione.
Potrà essere richiesta la rottamazione di un solo veicolo per ogni veicolo ordinato in noleggio.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura; a fronte di tale servizio, l’Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento dell’importo unitario di Euro 200,00 (duecento/00) più IVA per veicolo.
L’Amministrazione Contraente riporterà nel modulo di “Richiesta servizio di rottamazione”, messo a disposizione dal Fornitore e da allegare all’Ordinativo di Fornitura, l’elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio.
Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevute tali integrazioni, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro
15 Xxxxxx lavorativi dalla data di disponibilità riportata sul modulo di “Richiesta servizio di rottamazione”, salvo accordi presi direttamente con l’Amministrazione.
Il servizio di ritiro e rottamazione sarà regolato da procedure a parte, previamente concordate con il Fornitore.
Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore o da un altro soggetto al quale il Fornitore abbia affidato il servizio di rottamazione. Resta ferma la completa responsabilità del Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente.
Gli autoveicoli da rottamare saranno consegnati privi di coperture assicurative. Il Fornitore, o il soggetto al quale sia stato affidato il servizio di rottamazione, dichiarerà per iscritto di assumersi ogni responsabilità civile e penale all’atto del ritiro, sollevando l’Amministrazione Contraente da ogni responsabilità.
Il Fornitore provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione e fornirà all’Amministrazione Contraente o Assegnataria copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.
Il pagamento del servizio di rottamazione degli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente.
3.5 Consegna e restituzione a domicilio
L’Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli presso la sede dell’Amministrazione Assegnataria.
Il costo di questo servizio è pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell’Ordinativo di Fornitura.
L’Amministrazione Contraente può chiedere inoltre la restituzione dei veicoli presso la sede dell’Amministrazione Assegnataria a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 100,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.
3.6 Optional
L’Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti in convenzione per ogni veicolo.
Il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 20% del valore dell’ordinativo.
L’aumento del canone conseguente alla richiesta di optional sarà effettuato con le modalità riportate nell’Allegato B al presente Capitolato tecnico.
3.7 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base
Tutti i veicoli, a eccezione dei modelli ad alimentazione elettrica e dei veicoli del Lotto 6, saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box) di livello base, indicati dal Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.
Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l’utilizzo dei veicolo, quali ad esempio:
• memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
• memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
• memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
• di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi.
Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall’installazione dei medesimi dispositivi.
I dati registrati dovranno essere resi disponibili all’Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.
I dati registrati saranno di proprietà dell’Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione ordinante.
Con l’invio dell’Ordinativo, l’Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro” e s.m.i e acconsente alla installazione dei dispositivi per l’erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta
Qualora l’Amministrazione Contraente o Assegnataria non desideri l’installazione dei dispositivi per la gestione della flotta sui veicoli, in fase di invio dell’Ordine, dovrà indicare espressamente tale volontà, compilando l’apposito campo previsto sull’Ordinativo stesso. In tale caso il corrispettivo per il servizio di cui al presente paragrafo non sarà dovuto.
L’importo mensile di questo servizio è pari a € 7,50 più IVA.
3.8 Dispositivi per la gestione della flotta di livello avanzato
Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda tale servizio, in aggiunta a quanto previsto per la fornitura del dispositivo di livello base, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione richiedente un dispositivo che consenta la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri. Tali dispositivi saranno indicati dal Fornitore in sede di stipula e saranno conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.
L’importo mensile di questo servizio è pari a € 10,00 più IVA.
4 Verifiche ispettive
Fermo restando il diritto delle Amministrazioni, durante l’efficacia dei contratti di fornitura, di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, sull’adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in corso di validità.
I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore, fino agli importi massimi previsti nel Disciplinare di Gara e nella Convenzione.
Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Allegato C − Schema delle Verifiche Ispettive).
Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione
della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch’esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.
Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l’utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.
Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore e l’Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.
L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.
Il Fornitore è tenuto a consegnare, all’organismo di ispezione indicato dalla Consip S.p.A., le informazioni e i documenti necessari all’espletamento dell’attività di controllo. Il Fornitore è tenuto inoltre a consentire il libero accesso alle proprie strutture o mezzi, quando questo sia necessario per l’espletamento delle attività di cui sopra.
5 Gestione delle contestazioni
Qualora lo ritengano opportuno, le Amministrazioni potranno segnalare per iscritto al Fornitore, e per conoscenza alla Consip S.p.A., le carenze riscontrate relative ai servizi resi.
Il Fornitore è tenuto a inviare alle Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni Assegnatarie le proprie deduzione entro 5 Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.
In mancanza di tali deduzioni il reclamo si intenderà accettato.
6 Flussi dati di alimentazione del sistema
Il Fornitore dovrà inviare, in conformità a quanto specificato nell’allegato D “Flusso dati di alimentazione del sistema”, le informazioni relative agli Ordinativi di Fornitura.
L’invio parziale dei dati richiesti verrà considerato come mancato invio ai fini delle applicazioni delle penali previste.
Eventuali ulteriori richieste in termini di flusso di dati saranno concordate con il Fornitore.
7 Allegati al Capitolato Tecnico
La Consip S.p.A. si riserva la facoltà, anche dopo la aggiudicazione della gara, di revisionare, modificare o integrare i moduli di cui agli allegati al presente Capitolato Tecnico.
- “A” Caratteristiche tecniche dei veicoli;
- “B” Adeguamento e rivalutazione dei canoni;
- “C” Schema delle verifiche ispettive;
- “D” Flusso dati di alimentazione del sistema.
Gara per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni Allegato 5 − Capitolato Tecnico
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI E DEGLI ALLESTIMENTI
Per la definizione della cilindrata verrà considerata la cilindrata effettiva del motore in centimetri cubici (cc) e non le motorizzazioni indicate dalla casa costruttrice con le quali è comunemente denominato il modello.
I veicoli dovranno essere conformi alle norme riguardo alle emissioni Euro 6; i veicoli del lotto 7 dovranno essere conformi alle norme Euro 4.
Per i veicoli a doppia alimentazione il livello di emissioni di CO2 riportato è pari a quello correlato all’alimentazione da carburante alternativo.
Tutti gli autoveicoli, compresi quelli con allestimento in colori di serie del lotto 6, dovranno essere disponibili in almeno due colori pastello (uno per i veicoli A2 e A3) e due colori metallizzati o micalizzati (o equivalenti). Tra i colori pastello dovrà essere obbligatoriamente il bianco.
I veicoli del lotto 6 con allestimento in colori di istituto dovranno avere le colorazioni definite più avanti nel presente documento.
I veicoli del lotto 7 non allestiti dovranno essere disponibili in almeno un colore pastello e un colore metallizzato o micalizzato (o equivalente), quelli allestiti dovranno avere le colorazioni definite più avanti nel presente documento.
Il fornitore potrà mettere a disposizione delle amministrazioni che ne facciano richiesta anche colori a pagamento, come previsto al par. 3.6 del capitolato tecnico.
Non potranno essere richiesti allestimenti differenti da quelli previsti dal capitolato e dai suoi allegati.
LOTTO 1 VETTURE OPERATIVE
Modello A1: City car compatta
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina o Diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.300 e 3.699 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 5,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Climatizzatore Manuale | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello A2: Vettura piccola a trazione integrale
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 55 |
Alimentazione | Benzina o Diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.400 e 4.059 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.700 |
Trazione | Integrale (permanente, automatica o inseribile) |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 5,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Climatizzatore Manuale | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello A3: Vettura media a trazione integrale
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 80 |
Alimentazione | Benzina o Diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.060 e 4.480 |
Altezza in mm | Non inferiore a 1. 570 |
Trazione | Integrale (permanente, automatica o inseribile) |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 7,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Climatizzatore Manuale |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello A4: Vettura a propulsione ibrida
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.800 e 4.800 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 4,5 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Climatizzatore Manuale | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello A5: Vettura piccola elettrica
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 15 |
Trazione | Elettrica 100% |
Porte | Non inferiore a 2 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 2.600 e 3.849 |
Autonomia in km | Non inferiore a 70 |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Cruise control |
LOTTO 2 VETTURE INTERMEDIE
Modello B1: City car
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.700 e 4.099 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 5,5 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Climatizzatore Manuale | Alza Cristalli Anteriori Elettrici |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello B2: Berlina piccola
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 70 |
Alimentazione | Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.550 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.200 e 4.450 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 5,5 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Climatizzatore Manuale | Alza Cristalli Anteriori Elettrici |
Immobilizer (o equivalente) | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello B3: Vettura media
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 75 |
Alimentazione | Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza | Compreso tra 4.451 e 4.800 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.550 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 6,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Poggiatesta posteriori |
Immobilizer (o equivalente) | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Climatizzatore Automatico |
Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello B4: Vettura Multispazio
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 65 |
Alimentazione | Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Non inferiore a 4.000 |
Altezza in mm | Non inferiore a 1.600 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 6,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Climatizzatore Manuale |
Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello B5: Vettura 3 volumi
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 75 |
Alimentazione | Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.500 e 4.800 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 6,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Poggiatesta posteriori |
Immobilizer (o equivalente) | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Climatizzatore Automatico |
Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello B6: Vettura 3 volumi 90 KW (per gli usi consentiti dalle norme in vigore)
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non inferiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 90 |
Alimentazione | Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | 4 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.500 e 4.800 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 6,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Poggiatesta posteriori |
Immobilizer (o equivalente) | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | Climatizzatore Automatico |
Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello B7: Vettura media elettrica
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 25 |
Trazione | Elettrica 100% |
Porte | 4 o 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.850 e 5.000 |
Autonomia in km | Non inferiore a 70 |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Cruise control |
LOTTO 3 VEICOLI COMMERCIALI
Modello C1: Furgone piccolo derivato da autovettura
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 3.500 e 4.600 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.600 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 0,8 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 150 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 6,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag Lato Guidatore | Climatizzatore Manuale |
Equipaggiamenti aggiuntivi (uno a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello C2: Furgone piccolo
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica) |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 3.800 e 4.199 |
Altezza in mm | Non inferiore a 1.600 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 2 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 150 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 6,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag Lato Guidatore | Chiusura centralizzata |
Climatizzatore Manuale | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello C3: Multifunzione trasporto merci
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non inferiore a 1.200 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 4.200 e 4.500 |
Altezza in mm | Non inferiore a 1.785 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 2,7 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 8,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Chiusura centralizzata | Climatizzatore Manuale |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
Modello C4: Multifunzione trasporto persone e merci
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non inferiore a 1.200 |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.200 e 4.500 |
Altezza in mm | Compreso tra 1.800 e 2.200 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 0,6 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 8,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
ABS | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Servosterzo |
Chiusura centralizzata | Climatizzatore Manuale |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
Modello C5: Furgone Grande
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 80 |
Alimentazione | Diesel |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.900 e 6.000 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 8,0 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 8,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
ABS | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Servosterzo |
Chiusura centralizzata | Climatizzatore Manuale |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
Modello C6: Furgone per trasporto persone
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 80 |
Alimentazione | Diesel |
Posti (incluso conducente) | Non inferiore a 9 |
Altezza in mm | Compreso tra 2.100 e 2.550 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 8,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
ABS | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Servosterzo |
Chiusura centralizzata | Climatizzatore Manuale |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
Modello C7: Autocarro
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 90 |
Alimentazione | Diesel |
Passo | Compreso tra 3.000 e 3.800 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Non inferiore a 5.000 |
PTT in kg | Compresa tra 3.000 e 3.500 |
Altezza sponde del cassone in mm | Non inferiore a 400 |
Superficie di carico del cassone in m2 | Compresa tra 6 e 7,4 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 8,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
ABS | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Servosterzo |
Chiusura centralizzata | Climatizzatore Manuale |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control | Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
LOTTO 4 VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL
Modello D1: Vettura piccola benzina/GPL
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 40 |
Alimentazione | Benzina/GPL |
Porte | 5 |
Posti | Non inferiore a 4 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 3.300 e 4.099 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.650 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 7,5 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Climatizzatore Manuale |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello D2: Vettura media benzina/GPL
Caratteristiche strutturali | |
Cilindrata in cc | Non superiore a 1.600 |
Potenza in KW | Non inferiore a 70 |
Alimentazione | Benzina/GPL |
Porte | 4 o 5 |
Posti | 5 |
Lunghezza in mm | Compreso tra 4.100 e 4.800 |
Altezza in mm | Non superiore a 1.850 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 130 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 9,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Chiusura Centralizzata |
Airbag lato guida e passeggero | Autoradio |
Climatizzatore Manuale | Immobilizer (o equivalente) |
Alza Cristalli Anteriori Elettrici | |
Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali | Start&Stop |
Cruise control |
Modello D3: Veicolo commerciale Multifunzione benzina/GPL
Caratteristiche strutturali | |
Potenza in KW | Non inferiore a 50 |
Alimentazione | Benzina/GPL |
Porte | Non inferiore a 3 |
Posti | Non inferiore a 2 |
Lunghezza in mm | Compresa tra 4.000 e 4.450 |
Volume di carico in m3 | Non inferiore a 2,5 |
Livello di emissioni di CO2 (g/km) | Non superiore a 225 |
Consumo combinato (l/km) | Non superiore a 9,0 |
Allestimenti minimi ed obbligatori | |
Servosterzo | Autoradio |
Airbag lato guida e passeggero | Climatizzatore Manuale |
Chiusura Centralizzata | Alza Cristalli Anteriori Elettrici |
Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti) | |
Airbag testa | Fendinebbia |
Airbag lato laterali |