Contract
SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL GIOCO DEL LOTTO AUTOMATIZZATO E DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli– Area Monopoli, ADM, C.F. 97210890584, con sede in Xxxx, xxx xxxxx Xxxx, 00/x–bis, nella persona di
…………………………………………….………………………………………...……. responsabile……………………………………………………………………………………………
E
La società ,
C. F…………………………….……………………………………………………con sede legale in
…………………………………………………………………………………...... e con domicilio in………………………………………………………………………., nel seguito indicata come concessionario, nella persona di ,
in qualità di …………………………………………………………………………………………….
CONCORDANO CHE
salvo diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante , sostanziale e vincolante del presente atto di convenzione
PREMESSO CHE
- con bando pubblicato nella G.U.U.E. è stata indetta una procedura di selezione aperta per individuare il soggetto cui affidare la concessione;
- in data…../…../…. è stata conclusa la procedura di selezione con la pubblicazione sul sito web di ADM della graduatoria stilata dall’apposita commissione di selezione nominata da ADM con provvedimento n……..del…./……/……, dalla quale risulta che la predetta società è risultata aggiudicataria;
- ADM ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal concessionario ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal concessionario stesso.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE CAPO I
Premesse, Oggetto e Durata della Concessione
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti
1. Le premesse, il bando di gara, il capitolato d’oneri, il capitolato tecnico, nonché il nomenclatore unico delle definizioni, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante dell’atto di convenzione.
Articolo 2 Oggetto della concessione
1. La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta attraverso i concessionari sia della rete distributiva fisica, di cui all’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia della rete distributiva a distanza, ed in particolare dei seguenti giochi:
a) gioco del Lotto automatizzato anche con partecipazione a distanza;
b) altri giochi numerici a quota fissa anche con partecipazione a distanza;
c) ulteriori giochi numerici a quota fissa anche con partecipazione a distanza che ADM riterrà in qualsiasi momento di voler commercializzare per mezzo della rete distributiva.
2. ADM, con riferimento agli andamenti della raccolta di gioco, può sospendere, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento del periodo di validità della concessione, la commercializzazione di uno o più giochi oggetto della concessione stessa.
Articolo 3 Integrazioni della concessione
1. ADM può richiedere al concessionario, che espressamente si impegna sin d’ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validità e di efficacia della concessione, variazioni delle attività relative all’esercizio della gestione del servizio di raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, che si rendano necessarie qualora ricorrano eventi non prevedibili che determinano sostanziali cambiamenti di contesto, anche a seguito di eventuali modifiche normative ovvero per l’attuazione dei provvedimenti relativi ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Le eventuali modifiche od integrazioni dell’atto di convenzione che si rendano necessarie, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante dell’atto di convenzione stesso.
Articolo 4
Durata della concessione
1. La durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile, a decorrere dalla data del
…………..
2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, ADM ha facoltà di prorogare unilateralmente la durata della concessione fino ad ulteriori sei mesi, agli stessi patti e alle medesime condizioni previste dal presente atto di convenzione.
CAPO II
Obblighi generali e responsabilita’ del concessionario
Articolo 5
Obblighi generali del concessionario
1. Il concessionario è tenuto alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, attenendosi alle prescrizioni indicate nel presente atto di convenzione, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico e relativi allegati nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Il concessionario, relativamente alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, è tenuto a:
a) mantenere per l’intera durata della concessione e per il periodo di gestione obbligatoria di cui al successivo articolo 31, comma 8, tutti i requisiti previsti dalla procedura di selezione, dimostrarne la persistenza a richiesta di ADM e comunicare ogni variazione relativa agli stessi;
b) comunicare ad ADM le eventuali variazioni del domicilio ove ricevere le comunicazioni e notificazioni;
c) osservare ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa al gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa oggetto della concessione;
d) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del “gioco legale e responsabile” e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori con partecipazione a distanza, l’adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti da gioco compulsivo ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM;
e) comunicare ad ADM con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all’accesso al gioco, comprese quelle per la tutela dei giocatori, organizzate dal concessionario stesso;
f) rispettare le disposizioni stabilite da ADM circa l’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile” secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 2012/2916 del 20 dicembre 2012, pubblicata sul Sito istituzionale dell’Agenzia, nell’home page dell’area Monopoli;
g) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al X.Xxx. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
h) rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare produrre la documentazione ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
i) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età e degli obblighi previsti dal citato articolo 7 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Il concessionario prende atto ed accetta espressamente ed incondizionatamente che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, il concessionario prende atto ed accetta che, qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti organi di amministrazione o di controllo, siano emessi i provvedimenti di cui agli articoli 67 e 94 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ADM avvierà il procedimento di decadenza della concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da ADM; a tal fine il concessionario si impegna a produrre, con frequenza semestrale, la documentazione aggiornata presentata in sede di stipula del presente atto di convenzione ed in particolare, quella relativa alla dichiarazione di cui al suddetto X.Xxx. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.
4. Il concessionario prende atto ed accetta, che ADM avvierà il procedimento di decadenza della concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da ADM, ove pervengano dalle autorità competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto riportato nei certificati presentati.
5. Il legale rappresentante del concessionario è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, la dichiarazione di insussistenza, nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti degli organi d’amministrazione o di controllo, delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al summenzionato X.Xxx. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, nonché l’insussistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui allo stesso D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.
6. Il concessionario garantisce, per tutta la durata della concessione la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle dotazioni della rete distributiva indicate nel progetto tecnico presentato in sede di offerta, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.
Articolo 6
Adempimenti contabili del concessionario
1. Il concessionario è tenuto a:
a) redigere il bilancio di esercizio e consegnare, secondo le eventuali indicazioni fornite da ADM, entro quindici giorni dall’approvazione, il bilancio stesso e le rendicontazioni contabili trimestrali relative al concessionario e a quelle dalla stessa controllate, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
b) sottoporre ad autorizzazione preventiva di ADM le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario, suscettibili di comportare, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, una riduzione dell’indice di solidità patrimoniale determinato con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD (Determinazione dei requisiti oggettivi delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei requisiti soggettivi posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2011, n. 152) ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione, fermo l’obbligo, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell’indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione di bilancio;
c) trasmettere, anche con modalità telematiche, ad ADM il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, secondo quanto specificato con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione.
Articolo 7
Adempimenti di gestione del concessionario
1. Il concessionario è tenuto per l’intera durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 31, comma 8:
a) all’immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta di ADM, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e funzioni in concessione lo richieda;
b) alla preventiva comunicazione ad ADM, per le valutazioni della stessa, di ogni variazione della composizione dei propri organi societari, nonché, nel caso di costituzione di unità organizzativa dedicata, del responsabile dell’unità organizzativa di cui al paragrafo 20.4 del capitolato d’oneri;
c) a mantenere la sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo comunicando eventuali variazioni di indirizzo;
d) a mantenere il possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con il citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione;
e) a mantenere nello statuto del concessionario la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione;
f) a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
g) al mantenimento del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione, per tutta la durata della concessione;
h) a mantenere il controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
i. patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari all’importo determinato dal Decreto citato del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione, per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
ii. sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
iii. composizione dell’organo amministrativo, nella misura richiesta, con amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità e aventi altresì, ricorrendo il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati.
i) alla consegna ad ADM, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società o alla holding di controllo, entrambe necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile tra quelle di cui all’albo tenuto dalla Consob o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale;
j) all’integrazione della documentazione di cui alla lettera i), nel termine di cui alla medesima lettera, con un’ulteriore relazione, sempre redatta da una società di revisione contabile tra quelle di cui all’albo tenuto dalla Consob, attestante la situazione economica e finanziaria relativa specificamente alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, secondo le prescrizioni del paragrafo 5.3del capitolato d’oneri;
k) a trasmettere ad ADM, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione, il documento attestante l’avvenuta certificazione di Qualità dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e il documento attestante l’avvenuta certificazione dei Sistemi digestione della sicurezza delle informazioni conforme alle norme UNI EN IEC 27001 per le attività relative all’oggetto della concessione, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l’intera durata della concessione;
l) a comunicare ad ADM, su specifica richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili per valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete distributiva fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla rete distributiva fisica del materiale di gioco.
2. Il concessionario, previa autorizzazione di ADM, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione la extraprofittabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione.
3. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 il concessionario ha l’obbligo di fornire ad ADM la documentazione attestante l’extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile iscritta nell’albo speciale tenuto da Xxxxxx, o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui è la sede legale.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ADM, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dalla convenzione, valuta l’impatto della destinazione della extraprofittabilità di cui al comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione, sull’assetto societario generale del concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con il citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione.
5. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi relativamente all’esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto
automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il concessionario si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad ADM ed alla Prefettura – Ufficio del Governo competente per territorio, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dalla concessione.
Articolo 8
Adempimenti relativi alla raccolta del gioco
1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta del gioco medesimo astenendosi dall’esercitare il gioco con modalità difformi.
Articolo 9
Modifica della titolarità della concessione e della variazione della composizione societaria del concessionario
1. Il trasferimento della titolarità della concessione in forma diretta o indiretta è sottoposto ad autorizzazione preventiva di ADM.
2. Il concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, s’impegna a comunicare ad ADM, ai fini dell’autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica, la fusione, la scissione, il mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, lo scioglimento della società, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato nonché comunicare ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2 per cento rispetto a quella comunicata, all’atto della sottoscrizione della convenzione, con la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
3. Il trasferimento della concessione a seguito di cessione dell’azienda o del ramo aziendale non può essere autorizzato da ADM prima di diciotto mesi dalla data di stipula del presente atto di convenzione.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione preventiva, ADM valuta l’impatto dei mutamenti soggettivi di cui ai commi 2 e 3 sull’assetto societario generale del concessionario, con riguardo tra l’altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione, come definiti con il citato Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione, ADM accerta altresì, ai fini dell’autorizzazione di cui ai commi precedenti, che il concessionario all’atto delle operazioni di modifica soggettiva non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dall’atto di convenzione, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accolli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti e accetti gli obblighi previsti dall’atto di convenzione, dal capitolato d’oneri e dal capitolato tecnico e relativi allegati.
Articolo 10
Obblighi particolari di diligenza del concessionario
1. Il concessionario, al fine di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, è tenuto espressamente a garantire, nei dodici mesi precedenti la scadenza della concessione, la piena collaborazione della propria struttura tecnica ed organizzativa ad ADM, al concessionario subentrante o ad un soggetto terzo indicato da ADM. Il concessionario, in particolare, ha l’obbligo di fornire al personale incaricato da ADM ed al concessionario subentrante, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
2. Il concessionario, anche in caso di gestione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 31, comma 8,conseguente a revoca o decadenza della concessione, è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la continuità del gioco ed a consentire il passaggio delle attività e delle funzioni ad altro soggetto.
Articolo 11
Obblighi di trattamento del personale dipendente
1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità della concessione relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Il concessionario si impegna espressamente a tenere indenne ADM, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente in materia di lavoro.
4. Il concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fiscale, di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro compresi quelli integrativi.
5. Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà pertanto, avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti di ADM.
Articolo 12 Responsabilità unica del concessionario
1. Il concessionario espressamente assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa, contabile ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione anche nel caso avesse affidato, previa autorizzazione di ADM, parte della sua attività a terzi.
2. Il concessionario si impegna espressamente a tenere indenne ed a manlevare ADM da ogni eventuale responsabilità verso terzi, ivi compresi i punti di raccolta, relativa o comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione. In particolare, il concessionario dichiara espressamente di sollevare ADM da qualsiasi responsabilità relativa alle attività svolte ed ai servizi prestati a favore del concessionario stesso dai punti di raccolta, in relazione alla concessione.
3. Il concessionario si impegna a comunicare immediatamente ad ADM ogni eventuale contestazione inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione da cui possa derivare contenzioso.
4. Il concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare ADM da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente atto di convenzione, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;
b) accordi anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente atto di convenzione.
Articolo 13
Responsabilità economica del concessionario
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a versare le somme a qualsiasi titolo dovute in esecuzione dell’atto di convenzione nonché di ogni altra norma ovvero provvedimento ovvero regolamento che disciplinano la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, secondo le modalità ed i tempi dagli stessi previsti.
2. Il concessionario dichiara espressamente di avere conoscenza delle attuali potenzialità del mercato del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, a titolo di diminuzione dei movimenti di gioco e dei connessi compensi spettanti al concessionario medesimo, anche in termini di mancata informativa, per cause non imputabili ad ADM ma riconducibili al gradimento degli utenti, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia della concessione e della gestione obbligatoria di cui all’articolo 31, comma 8.
3. Il concessionario dichiara espressamente di avere conoscenza che l’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 reca la delega al Governo per il riordino del sistema fiscale, ivi comprese le disposizioni in materia di giochi pubblici. Pertanto, si impegna espressamente
ad accettare qualunque modifica delle condizioni previste dalla presente convenzione che dovesse emergere dall’approvazione del relativo decreto delegato.
4. Il concessionario assume, pertanto, il rischio d’impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente atto di convenzione, salvo i casi di forza maggiore o di fatto addebitabile esclusivamente al terzo che escluda qualsiasi responsabilità del concessionario, anche a titolo di colpa lieve. A tal fine il concessionario accetta di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare che terzi possano intervenire sulla raccolta e gestione del gioco e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati. Conseguentemente, il concessionario assume l’onere di ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dell’impresa di esercizio del gioco ovvero ascrivibile a negligenze nell’esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi dell’Agenzia concedente che degli utenti del servizio pubblico, sollevando ADM da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
5. Il concessionario si assume integralmente gli oneri derivanti da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dalla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sollevando ADM da ogni conseguente responsabilità.
6. Sono a carico del concessionario tutte le spese ed oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto di concessione, comprese le spese di registrazione del presente atto di convenzione.
Articolo 14
Responsabilità finanziaria del concessionario
1. Il concessionario è tenuto ad assicurare la corretta gestione dei versamenti delle somme dovute ad ADM, con le modalità previste dai provvedimenti che disciplinano la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, oggetto della concessione, nonché degli altri provvedimenti dettati da ADM.
2. Il concessionario è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di propria spettanza e dei rimborsi, inclusi i pagamenti a seguito di reclami dei giocatori, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
3. Le parti convengono espressamente che nell’ipotesi in cui il concessionario in conformità con i provvedimenti del gioco a distanza e con i regolamenti del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa effettui la raccolta a distanza degli stessi avvalendosi di soggetti terzi per il pagamento delle vincite e per il pagamento dei rimborsi, è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo adempimento da parte del terzo stesso per suo conto, rimanendo patrimonialmente responsabile, ogni eccezion rimossa, qualora tali obblighi non fossero da questo onorati.
4. Il concessionario è tenuto a versare la quota relativa dei proventi erariali riscossi dai punti raccolta e nei termini previsti dalla vigente normativa.
5. Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6 del D.D. 3 agosto 2012 , prot. n. 2012/36133/giochi/ltt, il concessionario è responsabile in solido del versamento dei proventi erariali del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa effettuata dal punto di raccolta della rete distributiva fisica.
6. Il concessionario è altresì responsabile in solido con il punto di raccolta del versamento dei proventi erariali determinatisi sulla raccolta del gioco effettuata successivamente a
provvedimenti di sospensione del punto di raccolta che il concessionario non effettui nei termini stabiliti da ADM.
7. Il concessionario si obbliga ad effettuare la distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino, da preventiva dichiarazione trasmessa ad ADM, pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, ove previsti dalla convenzione.
8. Il concessionario, fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di sottoscrizione dell’atto di convenzione – salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti infragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all’esercizio di attività rientranti nell’oggetto sociale del concessionario ovvero nell’oggetto della concessione – non può prestare finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, ovvero con i decreti interdirigenziali di sua eventuale successiva modificazione. In ogni caso il concessionario entro dieci giorni dal manifestarsi dell’evento è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ADM dei finanziamenti e delle garanzie prestate.
Articolo 15
Obblighi relativi alla proprietà intellettuale
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a manlevare ed a tenere indenne ADM da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il concessionario usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d’autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga ad un’azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti di ADM, il concessionario si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l’estromissione di ADM ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108 del codice di procedura civile.
3. Ciascuna parte darà all’altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a sostenere in ogni caso i costi di difesa di ADM in tutti i gradi di giudizio per le violazioni, di cui ai commi 1 e 2, promossi nei confronti di ADM stessa.
5. Il concessionario si obbliga comunque a tenere indenne ed a manlevare ADM da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati, a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
6. Il concessionario si obbliga a riconoscere ad ADM tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale ed i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere di ingegno
connesse alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, da lui ideate, introdotte o sviluppate nel corso della durata della concessione. Tra le opere d’ingegno sono inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti del software di gioco di cui il concessionario si impegna espressamente a riconoscere, anche dopo la scadenza della concessione, ad ADM il diritto esclusivo di proprietà dei relativi codici sorgenti. Il concessionario si obbliga, pertanto, alla registrazione a favore di ADM dei suddetti diritti, entro trenta giorni dal loro primo utilizzo.
CAPO III
ESERCIZIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL GIOCO DEL LOTTO AUTOMATIZZATO E DEGLIALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA
Articolo 16
Impegni del concessionario relativamente alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa
1. Il concessionario si impegna espressamente ad assumere l’esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa a decorrere dal …………...
2. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantire la regolare raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa attraverso la conduzione della rete distributiva sia fisica sia a distanza, secondo i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico e nell’allegato 1 al presente atto di convenzione. La sospensione non autorizzata della raccolta, nonché il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara determinano, ove non costituenti ipotesi di decadenza o di revoca, l’applicazione delle penali previste all’articolo 29, comma 2, lettera r), oltre all’applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, di altre sanzioni previste nel presente atto di convenzione ovvero da altre norme. Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di trentasei ore consecutive o per più di novantasei ore non consecutive, AAMS ha facoltà di avviare il procedimento di decadenza della concessione.
3. Al concessionario è fatto divieto di accettare la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa in locali diversi dai punti di raccolta, che costituiscono la rete distributiva sia fisica sia a distanza. E’ fatta salva la possibilità per ADM di autorizzare, con propri provvedimenti, il concessionario in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all’apertura di luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l’accettazione dei giochi pubblici oggetto di concessione.
4. Il concessionario, altresì, si impegna espressamente ed incondizionatamente:
a) all’aggiornamento tecnologico del sistema della rete telematica e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano di investimento indicato nell’offerta tecnica. Gli interventi di aggiornamento tecnologico inseriti nel piano di investimento saranno oggetto di apposita verifica annuale da parte di ADM;
b) al versamento annuale all’erario delle somme comunque non investite secondo il piano di investimento di cui al punto a) e fermo restando l’obbligo di effettuare comunque nell’esercizio successivo l’investimento non realizzato. Si intende come investita la somma per interventi sulla rete telematica già contrattualizzati e di cui sia avviata l’esecuzione ancorché non conclusi nell’anno e purché siano conclusi nel primo semestre dell’anno successivo;
c) ad effettuare gli investimenti per l’aggiornamento tecnologico del sistema della rete telematica e dei terminali di gioco di cui al punto a) secondo il piano di investimento indicato nell’offerta tecnica ed al massimo nel primo quinquennio di esercizio della concessione;
d) provvedere alla stampa ed alla distribuzione delle schede di partecipazione e di tutto il materiale di gioco relativi al gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, aventi i formati e gli standard definiti ed approvati con provvedimento di ADM, in quantità adeguata a coprire le esigenze dei punti di raccolta fisici;
e) fornire regolarmente ai punti di raccolta fisici i materiali di supporto necessari per la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa nonché i materiali di comunicazione istituzionale e di prodotto destinati ai giocatori quali esemplificativamente i regolamenti di gioco ed il materiale informativo previsto dall’articolo 7 del D.L. n. 158 del 2012;
f) informare preventivamente i punti di raccolta riguardo alle disposizioni ed agli adempimenti previsti dalla normativa concernente il gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, nonché a dare immediata conoscenza di ogni modifica od integrazione della stessa;
g) assicurare ai punti di raccolta:
• il costante aggiornamento professionale in materia di disposizioni normative e di regolamentazione sul gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, con particolare riferimento alla formazione relativa alle tecniche di gioco e di vendita;
• le attività di commercializzazione degli stessi, garantendo, altresì, il monitoraggio delle vendite;
• la gestione e l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco;
• l’assistenza ai punti di raccolta fisici per la gestione delle problematiche di natura tecnica, in coerenza ai livelli di servizio previsti al paragrafo 5 del capitolato tecnico.
5. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad aggiornare con continuità il sito internet, di cui al capitolo 3 del capitolato tecnico, dedicato all’informazione ai giocatori.
6. Il concessionario trasmette ad ADM, in via telematica e continuativa, tutte le informazioni residenti presso il proprio sistema di elaborazione, secondo le modalità previste nel protocollo di comunicazione.
7. Il concessionario trasmette ad ADM, in via telematica e continuativa, nei modi e nei tempi definiti da ADM, tutte le ulteriori informazioni richieste dalla stessa in ordine all’andamento del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa nonché quant’altro ritenuto necessario da ADM stessa ai fini dell’esercizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa da parte del concessionario.
8. Il concessionario si impegna ad adottare, con idonei investimenti, tutte le iniziative di comunicazione ed informazione ai giocatori; a tal proposito è tenuto a presentare annualmente, al fine della valutazione e condivisione di ADM, il piano dei progetti e delle iniziative che intende adottare nell’esercizio successivo. Il suddetto piano riporterà l’indicazione dei tempi d’attuazione e dell’importo di spesa per le varie iniziative. Il
concessionario si impegna a presentare , prima dell’adozione di ogni singolo progetto di natura publi-promozionale la certificazione circa la rispondenza dello stesso alle prescrizioni contenute nel codice di autodisciplina pubblicitaria rilasciata dall’Istituto di autodisciplina pubblicitaria o da organismo giudicato equipollente;
9. Il concessionario si impegna a presentare progetti di sviluppo ed aggiornamento del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa: gli sviluppi ed aggiornamenti non devono violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d’autore, marchi, brevetti né richiamare elementi contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume ed il concessionario presenta a tal proposito idonea documentazione assumendosi la piena ed unica responsabilità sia civile che penale per eventuali violazioni.
10. Il concessionario si impegna a comunicare preventivamente ad ADM le proprie iniziative di comunicazione ed informazione di livello nazionale e locale.
11. Il concessionario si impegna a comunicare ad ADM eventuali modificazioni dei marchi distintivi relativi alle attività oggetto della concessione, nel rispetto della normativa vigente e dell’atto di convenzione stesso. Si impegna, altresì, all’utilizzo, per tutte le finalità oggetto della concessione, degli acronimi “Lotto” e “10eLOTTO”.
12. Il concessionario si impegna ad inserire sulle ricevute di gioco, oltre alle indicazioni di legge, tutte le indicazioni che ADM riterrà opportuno includere.
14. Il concessionario si impegna a porre in essere gli adempimenti contabili previsti dalla vigente normativa e dai provvedimenti che ADM riterrà di emanare entro i tempi e con le modalità ivi previste.
Articolo 17
Impegni del concessionario relativamente allo sviluppo del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa
1. Il concessionario, relativamente allo sviluppo del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa si impegna espressamente a garantire l’implementazione delle innovazioni disposte da ADM.
Articolo 18
Impegni del concessionario relativamente alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa con partecipazione a distanza
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad assumere la gestione di raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa con partecipazione a distanza; tale raccolta è effettuata attraverso la rete distributiva a distanza, come previsto dai decreti direttoriali di ADM ed in coerenza con i requisiti e le specifiche del capitolato d’oneri e del capitolato tecnico.
2. Al concessionario è fatto divieto incondizionato di accettare la raccolta di gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa attraverso punti di raccolta diversi da quelli che costituiscono la rete distributiva a distanza.
3. Il concessionario si impegna a trasmettere in formato elettronico ad ADM copia di ciascun contratto con il punto di raccolta a distanza e dei relativi Allegati.
4. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad adottare la disciplina dei mezzi di pagamento prevista dalle disposizioni normative ed amministrative in vigore. Nell’ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il concessionario risponde, in via esclusiva, nei confronti di ADM e dei consumatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto.
Articolo 19
Utilizzo dei beni immateriali riferiti al gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa
1. Il concessionario può utilizzare, per sé o per terzi, previa autorizzazione di ADM, i beni immateriali di cui all’articolo 16, comma 11, relativi alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.
2. Il concessionario, per l’utilizzo dei beni di cui al comma 1, presenta ad ADM il relativo progetto di fattibilità economico-tecnica con l’indicazione del relativo corrispettivo.
CAPO IV
CONDUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA FISICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL GIOCO DEL LOTTO AUTOMATIZZATO E DEGLIALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA
Articolo 20
Impegni tecnici ed organizzativi del concessionario relativamente alla conduzione della rete distributiva fisica per la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa
1. Il concessionario, relativamente alla conduzione della rete distributiva fisica per la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, si impegna espressamente ed incondizionatamente ad osservare le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al fine di garantire l’allineamento delle prestazioni alle esigenze della sicurezza di gioco, all’assolvimento degli obblighi erariali, nonché all’evoluzione dell’offerta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa. In particolare, il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad assicurare:
a) il mantenimento della funzionalità delle dotazioni della rete distributiva fisica nel rispetto delle prescrizioni fissate nell’allegato 1;
b) la piena conformità delle dotazioni tecnologiche ai requisiti ed alle specifiche tecnico-funzionali previsti dal capitolato tecnico, nonché gli adeguamenti tecnologici richiesti da ADM per garantire nel tempo il mantenimento del valore tecnologico della rete distributiva per la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.
2. Il concessionario, in particolare, con riferimento alla rete distributiva fisica si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantirne la gestione e lo sviluppo attraverso:
a) la segnalazione ad ADM, con le modalità definite dalla stessa, dei comportamenti illegali ed irregolari dei punti di raccolta fisici e delle anomalie rilevate;
b) l’attivazione della connessione dei nuovi punti di raccolta fisici alla rete telematica, in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico;
c) la comunicazione ad ADM, secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, delle informazioni relative ai punti di raccolta fisici;
d) l’assistenza ai punti di raccolta fisici, con strumenti di assistenza remota di contact center nonché, ove necessario, di accesso in loco.
3. Il concessionario, in particolare, con riferimento alle dotazioni tecnologiche, si impegna espressamente a garantirne il funzionamento e lo sviluppo attraverso:
a) la conduzione e l’adeguamento del sistema di elaborazione, secondo quanto previsto nel progetto tecnico;
b) il costante monitoraggio della piena e continua funzionalità della rete telematica, nonché dei terminali di gioco;
c) la manutenzione tecnica, ordinaria e straordinaria, della rete telematica e dei terminali di gioco e delle apparecchiature di supporto per il tempestivo ripristino della loro piena e continua funzionalità;
d) l’aggiornamento costante e l’implementazione delle apparecchiature hardware e del
software di gioco, centrale e periferico, nonché il rinnovo del parco complessivo
dei terminali di gioco e delle apparecchiature di supporto, secondo quanto previsto nel progetto tecnico;
Articolo 21
Obblighi del concessionario relativamente all’aggiornamento dell’inventario dei beni materiali ed immateriali
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il concessionario trasmette ad ADM l’inventario dei beni distinto nelle sezioni “Beni materiali” e “Beni immateriali”, quale risultante degli interventi effettuati dal concessionario nel corso dell’anno solare precedente.
2. ADM sulla base dell’inventario effettua la valutazione dell’intero sistema automatizzato risultante dall’inventario stesso. Qualora ricorrano i presupposti, ADM previo contraddittorio con il concessionario applica la penale di cui all’articolo 29, comma 2, lettera
j) e nei casi previsti può procedere all’escussione della relativa garanzia, di cui all’articolo 24, comma 5, lettera b.
3. A decorrere dall’avvio della concessione, in deroga al termine di cui al comma 1, il concessionario si impegna espressamente ad aggiornare l’inventario dei beni, sezione “Beni immateriali”, entro 10 giorni dall’avvenuta registrazione a favore di ADM, prevista dall’articolo 15.
Articolo 22
Devoluzione per la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a
quota fissa
1. Al termine del periodo di concessione, il concessionario devolve ad ADM, senza alcun onere a carico della stessa e a sua richiesta, tutti i beni materiali e immateriali che costituiscono la rete costituita dai punti di raccolta fisici nonché la proprietà dell’intero sistema automatizzato, comprensivo della disponibilità dei locali, delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle strutture dei
programmi degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità del sistema stesso risultante dall’ultimo inventario approvato da ADM; tali beni al momento della devoluzione devono essere liberi da diritti e pretese di terzi.
2. Le operazioni di devoluzione sono avviate dal concessionario nei sei mesi antecedenti la scadenza della concessione o in caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, nei termini definiti nel relativo provvedimento di ADM di cui all’articolo 30, comma 5 lettera a). Le operazioni di devoluzione avverranno in contraddittorio tra ADM ed il concessionario salvaguardando l’esigenza di non compromettere la funzionalità della rete distributiva. I beni dovranno essere devoluti ad ADM in condizioni tali da assicurare la continuità del funzionamento della rete distributiva e gli stessi livelli di servizio previsti dall’Allegato 1. I costi del trasferimento della rete distributiva sono a carico del concessionario.
3. ADM, ai fini della devoluzione, accerta, previa verifica tecnico-amministrativa con esito positivo, il valore tecnologico dell’intero sistema automatizzato. In presenza di evidenti difformità con gli impegni assunti dal concessionario, ADM, procede ad escutere la relativa garanzia, di cui all’articolo 24, comma 5 lettera b).
4. In caso di assegnazione della concessione ad altro soggetto ADM può prevedere le modalità di devoluzione diretta.
Articolo 23
Utilizzo della rete di telecomunicazioni per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa per eventuali servizi diversi da quelli oggetto della concessione
1. Il concessionario può utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio di ADM.
2. A tal fine, il concessionario, presenta ad ADM il relativo progetto di fattibilità tecnica; in ogni caso resta ferma la responsabilità del concessionario per eventuali danni conseguenti agli utilizzi.
3. I contratti relativi all’utilizzo della rete di telecomunicazioni per i servizi diversi, una copia dei quali deve essere consegnata con immediatezza ad ADM, devono prevedere tassativamente:
a) una data di scadenza antecedente il termine della concessione;
b) una clausola di automatica risoluzione anticipata, nei casi di revoca della
concessione o di decadenza dalla concessione stessa.
CAPO V
REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO
Articolo 24
Garanzia per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione
1. Il concessionario è tenuto a prestare, a pena di decadenza, la garanzia per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione, in forma di cauzione, in numerario
o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, istituti di credito o istituti assicurativi; detta garanzia, di durata pari a quella della concessione, deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. Il concessionario è tenuto a rinnovare la garanzia, su richiesta di ADM, annualmente, per l’eventuale periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 31, comma 8 o per l’eventuale proroga ai sensi dell’articolo 4, comma 2. La garanzia deve aver validità per tutti gli inadempimenti verificatisi in costanza del rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione o dell’eventuale gestione obbligatoria o del periodo di proroga, fino a 2 anni successivi alla data di scadenza della concessione stessa o dell’eventuale gestione obbligatoria o del periodo di proroga.
2. L’importo di detta garanzia è pari ad € 75.000.000,00 (euro settantacinquemilioni/00).
3. La garanzia è adeguata annualmente secondo quanto previsto dal successivo comma 6.
4. Costituisce oggetto della garanzia, per tutta la durata della concessione compreso il periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 31, comma 8, la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, l’assolvimento da parte del concessionario di tutte le obbligazioni convenzionali comprese quelle nei confronti dei giocatori, il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei livelli di servizio ed, in particolare, il tempestivo ed esatto versamento del prelievo erariale, nonché di eventuali penali e sanzioni e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.
5. Tale garanzia copre i seguenti specifici obblighi:
a) il tempestivo ed esatto versamento degli importi di spettanza erariale e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia digestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per tutta la durata della concessione;
b) il mantenimento del valore tecnologico dell’intero sistema automatizzato in uso per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti di ADM previsti al riguardo nel presente atto di convenzione, con particolare riferimento alle operazioni di devoluzione di cui all’articolo 22, commi 1 e 2;
c) la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti nel progetto tecnico e nel progetto organizzativo;
d) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei consumatori da parte del concessionario;
e) l’effettuazione degli interventi di aggiornamento tecnologico del sistema della rete telematica e dei terminali di gioco previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera a).
6. L’importo della garanzia di cui al comma 2 è adeguato con periodicità annuale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, in ragione del 15 per cento dell’aggio percepito dal concessionario nell’anno solare precedente, fermo restando che l’importo della garanzia non può essere inferiore ad euro 75.000.000,00 (euro settantacinquemilioni/00).Tale garanzia è adeguata entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base degli importi comunicati da ADM entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato adeguamento da parte del concessionario, dell’importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza della concessione.
7. La garanzia di cui al comma 1 deve espressamente prevedere che “in caso di provvedimento di decadenza o di revoca della concessione, la cauzione, previa comunicazione al
concessionario ed all’istituto che l’ha emessa, è incamerata da ADM”, fermo restando il diritto di ADM stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
8. In caso di parziale incameramento della garanzia di cui al comma 2 per effetto di quanto disposto dall’atto di convenzione, il concessionario è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni decorrente dal momento in cui ADM ne fa richiesta. La mancata reintegrazione nel termine suddetto è causa di decadenza della concessione.
9. In caso di cessione della titolarità della concessione ai sensi dell’articolo 9, il nuovo concessionario, è tenuto a prestare la garanzia di cui al comma 2 per il perfezionamento della cessione.
Articolo 25
Somme e corrispettivi da versare ad ADM
1. Il concessionario è tenuto a versare ad ADM l’eventuale corrispettivo per i servizi resi dalla stessa relativamente al mezzo di pagamento, di cui all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L’entità del corrispettivo, di cui al comma 1, i termini del suo pagamento e le modalità di versamento sono fissati con atto aggiuntivo all’atto di convenzione, di cui all’articolo 3, comma 2. Il concessionario si impegna a sottoscrivere tale atto entro un mese dalla data di adozione dei provvedimenti di disciplina del mezzo di pagamento di cui al precedente comma 1.
3. Il concessionario è, altresì, tenuto a versare ad ADM l’importo di cui all’articolo 19, comma 2, per l’utilizzo dei beni immateriali riferiti alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, secondo le modalità definite nei previsti atti aggiuntivi alla concessione di cui all’articolo 3, comma 2.
4. Il concessionario oltre al versamento della quota del prezzo indicato nell’offerta di € 350.000.000,00 (euro trecentocinquantamilioni/00) versata all’atto di aggiudicazione della concessione, si impegna a versare la quota del prezzo indicato nell’offerta di € 250.000.000,00 (euro duecentocinquantamilioni/00) nell’anno 2016 all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa da parte del concessionario e la quota residua del prezzo totale di aggiudicazione della concessione entro il 30 aprile 2017, come indicato nell’offerta economica.
Articolo 26
Aggio del concessionario
1. A fronte degli adempimenti connessi all’affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, al concessionario è attribuito un aggio pari al 6% (sei per cento) della raccolta. Lo stesso compenso è dovuto al concessionario per l’esecuzione delle medesime attività nel periodo di gestione obbligatoria.
Articolo 27 Verifiche tecniche
1. ADM, ogni volta ne ravvisi l’opportunità, può effettuare, anche a campione, specifiche verifiche per il rispetto di quanto indicato nel progetto tecnico e di investimento tecnologico nonché verifiche tecnico funzionali della rete di raccolta sia fisica sia a distanza anche nel caso di adeguamenti tecnologici.
2. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo con l’esclusione delle spese di trasferta del personale incaricato, sono a carico del concessionario.
Articolo 28
Esercizio delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione
1. ADM, durante il periodo di validità ed efficacia della concessione e dell’eventuale gestione obbligatoria, esercita attività di vigilanza, di controllo e di ispezione sul concessionario, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività e funzioni oggetto della concessione.
2. ADM, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del concessionario e, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi.
3. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da ADM, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del concessionario sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di ADM.
4. Il concessionario garantisce la trasmissione telematica dei dati di gioco e contabili al Sistema di controllo ADM secondo le specifiche tecniche ed i vincoli temporali definiti da ADM. Il collegamento tra il sistema di elaborazione e il sistema di controllo ADM deve essere dedicato, permanente e ad alta capacità ed affidabilità
5. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a provvedere, a proprie spese, all’eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da ADM, entro i termini indicati da ADM stessa all’atto della contestazione.
6. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle commissioni di verifica e controllo, di collaudo e delle commissioni estrazionali.
Articolo 29 Penali
1. Xxxxx restando i casi di decadenza dalla concessione previsti dal presente atto di convenzione, ADM, successivamente alla formale contestazione al concessionario da elevarsi entro 180 giorni dalla rilevazione dell’inadempimento, ed alle valutazioni dell’eventuali controdeduzioni che il concessionario può presentare entro 30 giorni dal ricevimento delle contestazioni, può applicare le penali previste dai successivi commi. Le penali, che non esonerano il concessionario da ogni altra eventuale responsabilità civile verso terzi né dall’ulteriore danno eventualmente provocato agli interessi erariali, sono
determinate tenendo conto della gravità dell’inadempimento, della reiterazione della violazione, del danno effettivamente arrecato, delle eventuali azioni svolte per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’inadempimento medesimo.
2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, sono previste le seguenti penali :
a) per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa: penale di
€10.000,00 (euro diecimila/00);
b) per il ritardo nella soluzione dei malfunzionamenti, di cui all’articolo 28, comma 5: penale di € 1.000,00 (euro mille/00); qualora i malfunzionamenti fossero di particolare gravità oppure si verifichi un ingiustificato ritardo nell’adozione del relativo intervento risolutorio penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00)oltre all’applicazione delle altre penali ove previste;
c) per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’Allegato 1, sono applicate le penali, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa, il cui importo è riportato nell’Allegato 1 stesso;
d) per il mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), è applicata una penale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno, di
€ 10.000,00 (euro diecimila/00) in caso di ritardo oltre il ventesimo e fino al trentesimo giorno e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre il trentesimo giorno;
e) in caso di ritardo o incompleta trasmissione al sistema di controllo di ADM delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 16, comma 7: penale di € 1.000,00 (euro mille/00) al giorno per i primi cinque giorni, € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al giorno per i successivi cinque giorni, € 10.000,00 (euro diecimila/00) al giorno per ogni giorno ulteriore; il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla concessione;
f) in caso di mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), è applicata la penale di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
g) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, è applicata una penale di importo pari al 50% (50 per cento) degli importi dovuti al giocatore stesso, fatto salvo l’obbligo di corrispondere il dovuto al giocatore qualora il ritardo avvenga per più di 10 volte in ogni anno solare la penale è aumentata al 100% (cento per cento)degli importi dovuti;
h) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 15 è applicata una penale pari ad un importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
i) per ogni singolo utilizzo dei beni di cui all’articolo 19, comma 1, senza preventiva autorizzazione di ADM, è applicata una penale di € 10.000,00 (euro diecimila/00) la penale è elevata ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) qualora ADM non ritenga di autorizzare nemmeno successivamente il concessionario, fatto salvo l’eventuale
avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
j) per il mancato rispetto dei termini sia di trasmissione dell’inventario dei beni di cui all’articolo 21, comma 1, che di aggiornamento dello stesso ai sensi dell’articolo 21 comma 3, è applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00), fino al decimo giorno di ritardo compreso, di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo, di € 10.000,00 (euro diecimila/00), in caso di ritardo oltre il ventesimo e fino al trentesimo giorno e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre il trentesimo giorno;
k) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative al mantenimento del valore tecnologico della rete distributiva fisica si applicano le penali di cui all’Allegato 1 del presente atto di convenzione;
l) per l’utilizzo della rete di telecomunicazioni senza le autorizzazioni preventive di ADM di cui all’articolo 23, comma 1, è applicata una penale pari ad un importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
m) per il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del concessionario di cui all’articolo 23, comma 3, è applicata una penale pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
n) per il ritardato versamento del corrispettivo di cui all’articolo 25, comma 1, è applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di ADM;
o) per il ritardato versamento dell’importo di cui all’articolo 25, comma 3, è applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di ADM;
p) per il ritardato versamento delle quote del prezzo di aggiudicazione di cui all’articolo 25 , comma 4, della quota di utili erariali e degli eventuali ulteriori importi dovuti ad ADM, sulla base della normativa vigente sul gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa e dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) degli importi stessi, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno fatto salvo l’avvio, ove previsto, del procedimento di decadenza dalla concessione;
q) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria, di cui al successivo articolo 31, comma 8, definite da ADM nel provvedimento di decadenza dalla concessione sono applicate penali, proporzionali alla gravità dell’inadempimento, sino all’ importo della garanzia di cui all’articolo 24, comma 2;
r) per la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di concessione, relativamente alla raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, di cui all’articolo 16, è applicata una penale pari:
• ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) per la prima ora o frazione di sospensione della rete distributiva sia fisica sia a distanza, € 100.000,00 (euro
centomila/00) per ogni ora o frazione successiva fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante all’Erario dalla mancata raccolta e la facoltà di revoca prevista dall’articolo 16, comma 2;
• ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni punto di raccolta a distanza coinvolto, fatto salvo il diritto di ADM di pretendere il maggior danno derivante all’Erario dalla mancata raccolta;
s) per ogni altra violazione delle clausole convenzionali diversa dalle precedenti: penale di € 1.000,00 (euro mille/00);
t) per la mancata effettuazione, in misura superiore al 30 per cento, degli investimenti, previsti nel piano contenuto nell’offerta tecnica, entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b), verrà applicata una penale consistente nella riduzione dell’aggio in misura pari alla percentuale di investimenti non effettuati, a decorrere dall’anno successivo e fino a quando gli investimenti non saranno completati.
u) per il ritardo nell’attivazione del sito primario e Disaster Recovery geografico rispetto a quanto indicato nel progetto tecnico: penale di € 100.000,00 (euro centomila/00) per ogni trimestre o frazione di ritardo;
v) per il ritardo nell’aggiornamento dei punti di raccolta fisici secondo quanto indicato nel piano di investimento: penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni punto di raccolta non aggiornato per ogni semestre di ritardo o frazione di semestre;
w) per il ritardo nel collegamento con il sistema di controllo ADM rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico: penale di € 1.000,00 (euro mille/00) e al giorno per i primi 15 giorni; penale di € 2.000,00 (euro duemila/00) al giorno per i successivi; il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla concessione.
3. Il concessionario espressamente ed incondizionatamente si impegna a versare le penali definite al comma 2 con le modalità indicate nel provvedimento di formale contestazione, di cui al comma 1.
4. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad ADM a norma del presente atto di convenzione, sono dovuti gli interessi che saranno applicati nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell’effettivo versamento.
5. Resta ferma l’applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi di spettanza erariale dovuti, delle sanzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
6. Resta ferma la possibilità di ADM di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione della presente convenzione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all’erario o ad ADM.
CAPO VI
REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Articolo 30 Revoca e decadenza
1. ADM può revocare la concessione nei casi previsti dall’articolo 21-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. ADM, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla concessione, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei casi in cui:
a) il concessionario effettua ingiustificatamente la cessazione dell’attività di raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa per cause non dipendenti da forza maggiore per più di trentasei ore consecutive o per novantasei ore non consecutive;
b) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori e del soggetto controllante del concessionario, si accerti la mancata persistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l’attribuzione della concessione dalla legge o dalla regolamentazione di gara;
c) il concessionario trasferisce la gestione senza il previo assenso di ADM;
d) il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di ADM le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 9, comma 2;
e) il concessionario non mantiene il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera g);
f) il concessionario non provvede, entro sei mesi dall’approvazione del bilancio, a riequilibrare il proprio indice di solidità patrimoniale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso;
g) il concessionario, in assenza dell’autorizzazione di ADM, destina le extraprofittabilità, di cui all’articolo 7, comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività affidate in concessione;
h) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario, sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell’articolo 38 lettere c), h), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; analogamente si procederà nelle ipotesi previste dall’articolo 38, lettera m-ter), del citato D.Lgs. n. 163/2006 (omessa denuncia dei reati di estorsione e concussione aggravata ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991) e per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che ADM, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l’oggetto dell’attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l’affidabilità, la professionalità e l’idoneità morale del concessionario, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 24, comma
25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011,
n. 111;
i) inottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2;
j) il concessionario viola in modo grave ovvero reiterato le disposizioni vigenti in materia di gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, ivi compreso il mancato rispetto della normativa da parte di soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta a distanza del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;
k) il concessionario viola la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi assimilabili al gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa senza averne il prescritto titolo ovvero ad altri giochi vietati dall’ordinamento italiano;
l) il concessionario viola gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzione ed, in particolare, rispetto a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2 e dall’articolo 7, comma 1, lettera b);
m) nel caso di grave inadempienza degli obblighi di pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti;
n) il concessionario non provvede al versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall’articolo 14 nonché dalle disposizioni previste in materia di gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;
o) il concessionario effettua la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i punti di raccolta fisici, fatto salvo quanto previsto all’articolo16, comma 3;
p) il concessionario non adegua di importi della garanzia di cui all’articolo 24, entro i termini fissati nello stesso articolo 24;
q) il concessionario è in ritardo per un periodo superiore a quindici giorni, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nel versamento degli importi dovuti ad ADM di cui all’articolo 25 ed in particolare della somma una tantum prevista al comma 4 del medesimo articolo;
r) il concessionario impedisce, in modo formale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di ADM, di cui all’articolo 28;
s) il concessionario non rispetta la percentuale minima dei livelli di servizio che comporta la decadenza ai sensi dell’Allegato 1;
t) il concessionario effettua gli interventi di aggiornamento tecnologico del sistema della rete telematica e dei terminali di gioco previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera a) nel termine finale indicato nel piano degli investimenti contenuto nell’offerta tecnica, in misura inferiore al 60% (sessanta per cento) di quanto proposto.
u) il concessionario non effettua le attività necessarie per il subentro nel sistema devoluto;
v) il concessionario non realizza la struttura organizzativa, le funzioni ed i processi con le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel progetto organizzativo.
3. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, il presente atto di convenzione accessivo è automaticamente caducato.
4. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto della decadenza della
concessione.
5. ADM, ove intenda revocare o pronunciare la decadenza dalla concessione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli della convenzione, contesta l’addebito e dà avviso dell’avvio del relativo procedimento al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All’esito del procedimento, ADM, valutate le eventuali controdeduzioni, adotta il provvedimento motivato di revoca o di decadenza, che deve anche stabilire:
a) i termini di devoluzione della rete distributiva fisica per la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;
b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria;
c) le penali da applicare al concessionario decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b).
6. In caso di provvedimento di revoca o di decadenza della concessione, la garanzia di cui all’articolo 24, comma 1, è incamerata da ADM, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento ulteriore di ogni danno patito e patendo, nonché la refusione delle spese.
7. Nessun indennizzo spetta al concessionario nei casi di anticipata cessazione della
concessione imputabili al medesimo concessionario.
Articolo 31
Obblighi del concessionario in caso di cessazione dell’attività o di revoca o di decadenza
1. In caso di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione ai sensi dell’articolo30, il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente, entro i termini indicati da ADM nel provvedimento di revoca o di decadenza, alla devoluzione ad ADM, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da ADM, di tutti i beni materiali ed immateriali che costituiscono sia la rete distributiva fisica sia la rete distributiva a distanza per la raccolta del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa secondo le modalità previste all’articolo 22.
2. Al termine della durata della concessione, il concessionario devolve, senza alcun onere a carico di ADM, l’uso di tutti i beni che costituiscono la rete distributiva sia fisica sia a distanza a fronte della richiesta di ADM che deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza della concessione medesima, ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza dalla concessione. I beni, al momento della devoluzione, devono essere liberi da diritti e pretese di terzi.
3. Le operazioni di cessione – che avverranno in contradditorio tra ADM ed il concessionario, con la redazione di appositi verbali – avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine della convenzione, salvaguardando l’esigenza di non compromettere, anche in tale periodo, la funzionalità del sistema. I costi della devoluzione sono a carico del concessionario.
4. Nel semestre di cui al precedente comma, il concessionario dovrà fornire al personale incaricato da ADM, che potrà farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
5. ADM ha la facoltà di subentrare al concessionario in qualsiasi contratto necessario alla gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa. A tal fine il concessionario si impegna, sin d’ora, ad inserire, nei contratti da stipulare con i propri fornitori, apposita clausola che preveda a favore di ADM la facoltà di sub ingresso e/o di rinnovo dei contratti medesimi alla loro scadenza.
6. Al termine delle eventuali operazioni di cessione si provvederà alla regolazione dei rapporti attivi e passivi in essere fra ADM ed il concessionario. Il concessionario dovrà risolvere, su richiesta di XXX, ogni rapporto di collaborazione posto in essere per l’attuazione della concessione, con l’esclusione, in ogni caso e senza alcuna eccezione, di oneri residui per ADM. Resta altresì esclusa la successione di ADM nei rapporti con il personale utilizzato dal concessionario per lo svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto della convenzione.
7. Il concessionario si impegna, assumendo a proprio carico ogni eventuale onere insorgente, a sollevare ADM da qualsiasi responsabilità ed onere – emergente successivamente all’avvenuta cessione – per le attività svolte, i rapporti contrattuali aperti ed i rapporti di lavoro instaurati per l’esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione.
8. Il concessionario, altresì, è tenuto espressamente a garantire la gestione obbligatoria, con le modalità e per la durata indicate da ADM nel provvedimento di revoca o di decadenza, al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco e di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della concessione ad ADM, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da ADM.
9. Il concessionario percepisce, per il periodo di gestione obbligatoria, l’aggio di cui all’articolo 26.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Tutela della riservatezza delle informazioni
1. Le parti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegnano espressamente a non divulgare in alcun modo ed in qualsiasi formato le informazioni riservate ed a non farne oggetto di utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente connessi all’esecuzione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.
Articolo 33
Legge applicabile e disciplina del contenzioso
1. La concessione è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto dell’Unione europea e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale.
Articolo 34 Risoluzione delle controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione della presente convenzione, nell’ipotesi in cui ADM eserciti poteri autoritativi, saranno risolte ai sensi degli articoli 133, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera q-quater, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il codice del processo amministrativo con esclusione, in ogni caso, del ricorso al giudizio arbitrale.
Roma,
Per ADM………………………………………….
Per il concessionario ………………………………
Ai sensi dell’articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti:
Per il concessionario
articolo 2 – comma 2; | Firma……………………………………………… |
articolo 3 – comma 1; | Firma……………………………………………… |
articolo 5; | Firma……………………………………………… |
articolo 9; | Firma……………………………………………… |
articolo 10; | Firma……………………………………………… |
articolo 11 – commi 3 e 7; | Firma……………………………………………… |
articolo 12; | Firma……………………………………………… |
articolo 13; | Firma……………………………………………… |
articolo 14 – commi 2, 3, 4, 5e 6; | Firma……………………………………………… |
articolo 15 | Firma……………………………………………… |
articolo 16 – commi 1, 2, 8, 9 e 10 | Firma……………………………………………… |
articolo 18 – comma 4; | Firma……………………………………………… |
articolo 20 – comma 2; | Firma……………………………………………… |
articolo 22; | Firma……………………………………………… |
articolo 23; | Firma……………………………………………… |
articolo 24; | Firma……………………………………………… |
articolo 27- comma 2; | Firma……………………………………………… |
articolo 28- comma 6; | Firma……………………………………………… |
articolo 29; | Firma……………………………………………… |
articolo 30; | Firma……………………………………………… |
articolo 31; | Firma……………………………………………… |
articolo 33; | Firma……………………………………………… |