CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, in questo giorno ventiquattro Maggio 2016, tra:
▪ Il Sig. XXXXX XXXXXXX, nato a Padova (PD) il 5/11/1975 e residente in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxx Xx x. 00, c.f. RSS RBR 75S05 G224S, di seguito denominata anche parte promittente venditrice;
▪ Il Sig. XXXXXXX XXXXXXX, nato in Venezia (VE) il 21/12/1948 e residente in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 00, c.f. BNC NTN 48T21 L736Z, di seguito denominato anche parte promissaria acquirente;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1: Il Sig. XXXXX XXXXXXX promette e si obbliga a vendere al Sig. XXXXXXX XXXXXXX che a sua volta promette e si obbliga ad acquistare per sé e/o per terze persone od enti che si riserva di indicare alla stipula dell'atto notarile, l’appezzamento di terreno così censito al Catasto Terreni nel Comune di Vigonza (PD):
- Fg. 6 particella 126, seminativo arborato classe 3, di ha 00.39.74;
- Fg. 6 particella 127, seminativo arborato classe 3, di ha 00.16.30; per una superficie complessiva pari a: 3974+1630=5604 metri quadrati.
Art.2: Nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Vigonza il mapp. 127 (per intero) e il mapp. 126 (porzione) ricadono in zona a servizi F/11 “verde pubblico”; una piccola parte del mapp. 126 (sul lato sud) ricade invece nelle “aree per parcheggi”.
Nel Piano di Assetto del Territorio adottato dal Comune di Vigonza le particelle succitate ricadono nel “Piano Complesso n. 2 (PC2) interessante la frazione di Pionca”; per la parte di area identificata dal mappale 126 inoltre è specificata la destinazione a “servizi programmati” di interesse comunale e sovracomunale.
Art.3: Le parti, per una migliore identificazione dell’immobile promesso in
vendita, fanno anche riferimento all’estratto di mappa (con evidenziazione
colorata dei beni in oggetto), da loro controfirmato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata (Allegato A).
Art.4: La promessa di compravendita si intende effettuata ed accettata a corpo e non a misura e acquisita dalla parte promissaria acquirente con ogni accessione e pertinenza, con le eventuali servitù di ogni genere, sia attive che passive, anche non dichiarate, e non apparenti così come è pervenuto alla parte venditrice, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
Art.5: La parte promittente venditrice dichiara dì avere la piena e legittima proprietà degli immobili in oggetto nonché la loro libertà da pesi, di trascrizioni e vincoli pregiudizievoli, ipoteche e livelli di qualsiasi specie, e presta le più ampie garanzie di legge.
Art.6: Il prezzo della presente promessa di vendita viene determinato dalle parti in comune accordo nella somma complessiva di € 120.000,00 (euro centoventimila/00) che la parte promissaria acquirente si obbliga a pagare nei modi e nei termini seguenti:
a) € 20.000,00 (euro ventimila/00) alla firma della presente scrittura privata con assegno circolare/bancario della Banca (Allegato B) a titolo di caparra e principio di pagamento di cui la parte promittente venditrice con la firma della presente rilascia ampia quietanza;
b) la restante somma a saldo di € 100.000,00 (euro centomila/00) con assegno circolare/bancario in sede di stipula del rogito notarile di compravendita.
Art.7: Il rogito notarile di compravendita verrà stipulato presso il Notaio con ufficio in Padova (PD) entro e non oltre il 24 Luglio 2016.
previo convocazione e comunque non prima dell’avvenuto o contestuale saldo del prezzo della compravendita e della cancellazione, a cura e spese della parte promittente venditrice, di eventuali ipoteche ora iscritte sugli
immobili compravenduti impegnandosi quest’ultima, fin da ora, a produrre, entro la data del rogito, gli eventuali relativi atti di cancellazione di ipoteca. Art.8: La proprietà, il possesso ed il godimento degli immobili in oggetto passeranno alla parte acquirente solamente dopo il rogito notarile.
Art.9: Le spese tutte inerenti e conseguenti l’atto saranno di competenza esclusiva della parte acquirente.
Art.10: Eventuali pratiche per l’ottenimento di mutui saranno a carico di parte promissaria acquirente, così come oneri, costi, interessi anche di preammortamento.
Art.11: Il presente contratto preliminare è condizionato sospensivamente al mancato esercizio, entro il termine di legge, da parte dei proprietari dei fondi confinanti coltivatori diretti, al quale la presente scrittura privata o lettera verrà notificata mediante trasmissione con lettera raccomandata, del diritto di prelazione di cui all’art. 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817.
Art.12: Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti, in dipen- denza ed in relazione alla esecuzione ed interpretazione del presente atto, saranno deferite alla decisione della di Camera di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Padova in xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxx.
Letto, approva e sottoscritto
PROMITTENTE VENDITRICE PROMISSARIA ACQUIRENTE
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