OLS)
Ordinanza
che limita l’effettivo degli stranieri
(OLS)
del 6 ottobre 1986 (Stato 1° novembre 2007)
823.21
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 18 capoverso 4 e 25 capoverso 1 della legge federale del
26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Scopo e campo d’applicazione
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza si prefigge di:
a. assicurare un rapporto equilibrato tra l’effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente;
b. allestire condizioni favorevoli all’integrazione dei lavoratori e dei residenti stranieri;
c. migliorare la struttura del mercato del lavoro e assicurare un equilibrio otti- male dell’impiego.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza s’applica agli stranieri che:
a. vengono dall’estero;
b. dimorano in Svizzera, ma non hanno un permesso di domicilio;
c. hanno il domicilio all’estero, ma esercitano un’attività lucrativa in Svizzera.
2 Per gli stranieri di cui all’Accordo, del 21 giugno 19992, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), la presente ordinanza si applica unicamente nella misura in cui preveda per essi uno statuto giuridico più favorevole oppure laddove l’Accordo sulla libera circolazione non contenga pertinenti disposizioni derogatorie.3
RU 1986 1791
1 RS 142.20
2 RS 0.142.112.681
3 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
3 La presente ordinanza s’applica agli stranieri di cui all’Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), unicamente nella misura in cui prevede per essi uno statuto giuridico più favorevole oppure se la Convenzione AELS non prevede pertinenti disposizioni derogative.5
Art. 3 Applicazione limitata dell’ordinanza
1 Ai seguenti stranieri si applicano unicamente gli articoli 9 a 11 e i capitoli 5 a 7: a. 6
b. rifugiati e apolidi riconosciuti dalla Svizzera;
c.7 membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere; cbis.8 figli stranieri di più di 21 anni di Svizzeri o Svizzere;
d.9 ex cittadini svizzeri.
1bis Sono considerati membri stranieri della famiglia di Svizzeri o Svizzere:
a. il coniuge o il partner registrato e i parenti in linea discendente che non han- no ancora compiuto 21 anni o per i quali si garantisce il mantenimento;
b. i propri parenti e i parenti del coniuge o del partner registrato in linea ascen- dente per i quali si garantisce il mantenimento.10
2 Ai praticanti che giungono in Svizzera in virtù di accordi bilaterali s’applicano gli articoli 9 a 11, 22, 25 capoverso 5, 27, 29 capoversi 1 e 5 e l’articolo 38 nonché i
capitoli 5 a 7.
Art. 4 Deroghe
1 La presente ordinanza non si applica alle seguenti persone, fintanto che esercitano unicamente l’attività qui descritta:
a. membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
b. funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
c. persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d’iden- tità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
4 RS 0.632.31
5 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1778).
6 Abrogata dal n. I dell’O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5397).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
d. personale a servizio di persone designate nell’articolo 4 lettere a–c, titolare di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
e. funzionari di amministrazioni straniere con luogo di servizio in Svizzera;
f. corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d’informa- zione, di radio e di televisione, con sede all’estero, se esercitano tale attività a tempo pieno o sono accreditati presso il Dipartimento federale degli affari esteri o presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
g. persone che il Consiglio federale ha liberato dalle prescrizioni d’ammissione.
2 Non sottostanno alla presente ordinanza, per la durata delle funzioni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b, i membri della famiglia ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare che vivono nella stessa economia domestica e sono titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri, ossia:
a. il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati ammessi prima dei 21 anni, se dimorano in Svizzera e vi esercitano un’attività lucrativa per la quale è necessario un permesso della polizia degli stranieri;
b. il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati al di sotto dei 25 anni, se non esercitano un’attività lucrativa.11
3 Parimenti non sottostanno alla presente ordinanza il coniuge o il partner registrato e i figli non coniugati al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c, se essi vivono in comunione domestica con il titolare della carta d’identità e non esercitano un’attività lucrativa.12
Art. 5 Popolazione straniera residente a titolo permanente13
1 La popolazione straniera residente a titolo permanente comprende gli stranieri dimoranti, gli stranieri domiciliati e i funzionari internazionali.14
2 Ai fini della presente ordinanza non sono annoverati fra gli stranieri residenti a titolo permanente:15
a. i funzionari internazionali;
b. gli stranieri che dimorano temporaneamente in Svizzera per meno di un anno;
c.16 i richiedenti l’asilo;
11 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
12 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869). Nuovo testo giusta il n. I 6
dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
d.17 i richiedenti l’asilo respinti che non ottengono un permesso di dimora;
e.18 gli stranieri ammessi provvisoriamente;
f.19 le persone bisognose di protezione;
g. i frontalieri.
Sezione 2: Condizioni per l’esercizio di un’attività lucrativa
Art. 6 Nozione di attività lucrativa
1 È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.
2 È considerata attività lucrativa segnatamente:
a. qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero;
b. l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista;
c. un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.
Art. 7 Priorità dei lavoratori indigeni
1 I permessi per l’esercizio di una prima attività lucrativa, per il cambiamento di posto o di professione oppure per la proroga della dimora possono essere rilasciati soltanto se il datore di lavoro non trova alcun lavoratore indigeno che abbia l’inten- zione e sia capace di svolgere l’attività alle condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione.
2 Sono considerati lavoratori indigeni gli Svizzeri e gli stranieri titolari di un permes- so di domicilio. Sono equiparate le persone di cui all’articolo 3 come pure i giovani stranieri entrati con i propri genitori, che hanno frequentato le scuole in Svizzera e iniziano un tirocinio.20
3 Ove trattasi dell’esercizio di una prima attività lucrativa, oltre ai lavoratori indigeni sarà data priorità agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in Svizzera e sono autorizzati a lavorare.21
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5243).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).
21 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).
4 In caso di domande per l’esercizio di una prima attività lucrativa, il datore di lavoro deve, se richiesto, provare:
a. che ha fatto tutto il possibile per trovare un lavoratore sul mercato indigeno del lavoro;
b. che ha notificato il posto vacante presso la competente autorità preposta al mercato del lavoro e che detta autorità non ha potuto trovare un lavoratore entro un periodo di tempo ragionevole;
c. che non ha potuto formare o far formare per il posto di cui si tratta, entro un periodo di tempo ragionevole, un lavoratore disponibile sul mercato del lavo- ro.
5 Il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile ai permessi per l’esercizio di una prima attività lucrativa di lavoratori stranieri che intendono venire in Svizzera:22
a. in qualità di dirigenti o di specialisti qualificati di imprese operanti a livello internazionale che vengono trasferiti in seno al gruppo;
b. in qualità di dirigenti e di specialisti altamente qualificati che sono indispen- sabili per importanti progetti di ricerca presso imprese o istituti di ricerca o per l’esecuzione di compiti straordinari.23
5bis Ove trattasi di domande per l’esercizio di una prima attività lucrativa, il principio della priorità dei lavoratori di cui al capoverso 3 non è applicabile al coniuge e al partner registrato di uno straniero ed ai figli che abbiano ricevuto un permesso di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare (art. 38 e 39).24
5ter L’attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente può essere auto- rizzata senza esame della priorità dei lavoratori indigeni.25
6 Sono ammesse deroghe al principio della priorità dei lavoratori di cui al capo- verso 3 ove si tratti di permessi per l’esercizio di una prima attività lucrativa di lavo- ratori stranieri che intendono venire in Svizzera per un tempo limitato al fine di assolvere una formazione o un perfezionamento.26
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).
24 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
25 Introdotto dal n. I 4 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo,
della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
Art. 827 Priorità per il reclutamento
1 Un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa è rilasciato in primo luogo ai cittadini degli Stati membri dell’UE giusta l’Accordo del 21 giugno 199928 sulla libera circolazione e ai cittadini degli Stati membri dell’AELS giusta la Convenzione AELS del 4 giugno 196029.30
2 Il principio di cui al capoverso 1 non è applicabile alle persone altamente qualifi- cate che chiedono un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa di durata limi- tata, conformemente agli accordi economici e commerciali conclusi dalla Svizzera.
3 Nel prendere decisioni di massima per il rilascio dei permessi (art. 42), le autorità preposte al mercato del lavoro possono ammettere deroghe al capoverso 1 se:
a. si tratta di manodopera qualificata e motivi speciali giustificano una deroga;
b. si tratta di persone che seguono un programma di perfezionamento nell’am- bito di progetti di cooperazione economica o tecnica dell’aiuto svizzero allo sviluppo;
c. si tratta di artisti o di ballerine di cabaret che dimorano in Svizzera per una durata complessiva di xxxx xxxx al massimo per anno civile.
4 ...31
5 Un permesso per frontalieri può essere rilasciato unicamente agli stranieri che hanno un diritto di residenza permanente in uno Stato limitrofo.32
6 ...33
Art. 9 Condizioni di impiego; contratto di lavoro
1 I permessi possono essere rilasciati unicamente se il datore di lavoro offre allo stra- niero condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione uguali a quelle degli Svizzeri e se lo straniero è adeguatamente assicurato contro le conse- guenze economiche di una malattia.
2 Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono deter- minate giusta le prescrizioni legali, i salari e le condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo d’attività, nonché giusta i contratti collettivi e i contratti normali di lavoro. Inoltre, si dovrà tener conto dei risultati dei rilevamenti statistici sui salari operati ogni due anni dall’Ufficio federale di statistica.34
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 1998 (RU 1998 2726).
28 RS 0.142.112.681
29 RS 0.632.31
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1778).
31 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
33 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
34 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
3 Il datore di lavoro deve presentare all’autorità preposta al mercato del lavoro un contratto di lavoro scritto.35
4 Se uno straniero arriva in Svizzera per una prima assunzione d’impiego, il datore di lavoro deve aver convenuto per scritto con lui chi assume i costi del viaggio. Di norma il datore di lavoro paga i costi del viaggio d’entrata.
5 Alle ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 3) possono essere accordati permessi soltanto se:
a. l’interessata ha almeno 20 anni;
b. può essere provato che l’attività pattuita sarà almeno di tre mesi consecutivi;
c. l’importo del salario versato raggiunge, dopo deduzione dei costi accessori (alloggio, vitto, ecc.), un importo minimo fissato dall’autorità cantonale del lavoro.36
Art. 10 Obbligo di scrupolosità
1 Il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure infor- mandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego.
2 Lo straniero deve presentare spontaneamente al datore di lavoro il proprio libretto per stranieri.
Art. 11 Alloggio
Il permesso è rilasciato solamente se lo straniero può occupare un’abitazione conve- niente che risponde alle esigenze della polizia delle costruzioni, del fuoco e dell’igie- ne.
Capitolo 2: Stranieri che esercitano un’attività lucrativa Sezione 1: Contingente massimo
Art. 12 Determinazione
1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 capoverso 1 lettera b.37
2 I contingenti massimi valgono anche per gli stranieri che hanno già esercitato un’attività lucrativa in Svizzera senza essere soggetti alle misure limitative ma che non adempiono più le condizioni per beneficiare di una deroga. Non valgono tuttavia
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
36 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mag. 2002 (RU 2002 1778).
per le persone che hanno ricevuto un permesso di soggiorno giusta gli articoli 3 capoverso 1 lettera c o 38.38
3 I contingenti massimi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni.
Art. 13 Deroghe Sono esclusi dal contingente:
a. 39
b. gli stranieri divenuti invalidi in Svizzera e che non possono più esercitare l’attività svolta finora;
c. gli stranieri che soggiornano in Svizzera per un massimo di otto mesi in tota- le per un anno civile e che esercitano un’attività in qualità di:
1. artisti nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo e delle arti figurative;
2. artisti di circo o di teatro di varietà; 3. 40
d.41 gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di quattro mesi in totale per anno civile, a condizione che:
1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo,
2.42 non rimpiazzino un altro straniero con medesimo statuto nella stessa azienda (rotazione),
3. e 4. 43
5.44 la totalità degli stranieri occupati in detti brevi periodi superi solo in casi eccezionali e giustificati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda;
e. 45
f. gli stranieri, in casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di politica generale46;
g. gli stranieri autorizzati ad esercitare, a titolo temporaneo, un’attività lucrativa dipendente durante la procedura per l’ottenimento dell’asilo;
h. 47
38 Per. 2 introdotto dal n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).
39 Abrogata dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
40 Abrogato dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
43 Abrogati dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
44 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).
45 Abrogata dal n. I dell’O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5397).
46 RU 1987 518
47 Abrogata dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
i.48 gli stranieri che hanno soggiornato provvisoriamente all’estero per conto del loro datore di lavoro o a scopo di perfezionamento professionale per una durata di quattro anni al massimo, se le autorità cantonali di polizia degli stranieri, d’intesa con l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, hanno rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
k. gli stranieri che, per assolvere il servizio militare, hanno interrotto il loro soggiorno se non sono partiti prima dei due mesi che precedono il servizio e ritornano in Svizzera entro due mesi dalla fine del servizio;
l. gli allievi e gli studenti iscritti in Svizzera ad una scuola superiore a tempo pieno che, durante gli studi, svolgono un lavoro retribuito, ove la direzione scolastica attesti che questa attività è compatibile con il programma scola- stico e non prolunga gli studi;
m.49 gli allievi e gli studenti che frequentano in Svizzera istituti superiori nonché scuole professionali o specialistiche a tempo pieno con periodo di pratica obbligatoria, a condizione che il periodo di pratica non superi la metà della formazione totale;
n. le seguenti persone, se esercitano, accessoriamente, un’attività lucrativa per la quale è richiesto un permesso della polizia degli stranieri:50
1. membri di missioni diplomatiche e permanenti nonché di sedi consolari, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
2. funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
3. altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una car- ta d’identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
4. ...51
o.52 il coniuge o il partner registrato che vive nella stessa economia domestica e i figli ammessi prima dei 21 anni nell’ambito del ricongiungimento familiare delle persone di cui alla lettera n numero 3 o all’articolo 4 capoverso 1 lettera c, qualora esercitino un’attività lucrativa per la quale è necessario un permes- so della polizia degli stranieri;
p.53 il personale qualificato assunto da organismi ufficiali stranieri che, confor- memente ad accordi bilaterali, svolge compiti specifici a favore dei lavoratori stranieri.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).
51 Abrogato dal n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).
52 Introdotta dal n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
53 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ott. 1994 (RU 1994 2310).
Sezione 2: Dimoranti annuali
Art. 14 Contingenti massimi a disposizione dei Cantoni
1 Per soggiorni di oltre un anno i Cantoni possono rilasciare permessi annuali com- putati sui contingenti giusta l’allegato 1 capoverso 1 lettera a.54
2 I permessi per nuovi dimoranti annuali, che svolgono la loro attività in un Cantone diverso da quello del loro domicilio, vengono computati sul contingente del Cantone che rilascia il suo consenso giusta l’articolo 8 LDDS.
3 ...55
4 Per attività temporanee i Cantoni possono emanare decisioni limitate nel tempo riguardo al rilascio di permessi annuali.56
Art. 15 Contingente massimo a disposizione della Confederazione
1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 1 capoverso 1 lettera b.57
2 Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità economiche e del mercato del lavoro.58
3 Ufficio federale della migrazione (UFM)59 può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi annuali. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell’economia generale durante l’intero periodo del contingente.60
4 ...61
5 ...62
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
55 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
56 Introdotto dal n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
59 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16
cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
61 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
62 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2001 1472). Abrogato dal n. I dell’O del 30 ott. 2002 (RU 2002 3571).
Sezione 3: ...
Art. 16 a 1963
Sezione 4: Dimoranti temporanei
Art. 2064 Contingente massimo a disposizione dei Cantoni
1 Per soggiorni temporanei fino a un anno i Cantoni possono rilasciare permessi per dimoranti temporanei computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 capoverso 1 lettera a.65
2 ...66
3 Indipendentemente dai contingenti massimi fissati nell’appendice 2, i Cantoni possono, entro il contingente stabilito al capoverso 4, accordare dei permessi di dimora per una durata massima di otto mesi per anno civile a ballerine di cabaret che si esibiscono in uno spettacolo. Il soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera è imputato su tale termine e può comportare al massimo un mese.67
4 I Cantoni fissano, conformemente alle direttive del Dipartimento federale di xxxxxx- xxx e polizia, il contingente di ballerine di cabaret (cpv. 3) che possono essere assunte da ogni locale; il Dipartimento determina i casi che devono essere soggetti all’approvazione dell’UFM (art. 50 lett. a).68
Art. 2169 Contingente massimo a disposizione della Confederazione
1 Il contingente massimo a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 capoverso 1 lettera b.
2 Esso funge da compensazione tra i Cantoni per quel che concerne le necessità economiche e del mercato del lavoro.
3 L’UFM può, su richiesta, ripartire tra i Cantoni il contingente federale di permessi per dimoranti temporanei. Tiene conto delle necessità dei Cantoni e degli interessi dell’economia generale durante l’intero periodo del contingente.
63 Abrogati dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
66 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
67 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2002 (RU 2002 3571).
68 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1769).
Sezione 5: Praticanti
Art. 22
1 Il contingente massimo dei permessi è stabilito in base agli accordi sui praticanti e alle convenzioni amministrative bilaterali.
2 L’UFM può, computandoli su questo contingente, decidere di far rilasciare per- messi a praticanti per soggiorni di dodici mesi al massimo.
Sezione 6: Frontalieri
Art. 23 Permessi
1 Chi desidera esercitare un’attività lucrativa in qualità di frontaliero deve chiedere un permesso per frontalieri. Il primo permesso è rilasciato di regola per un anno.70
1bis La proroga del permesso può essere rifiutata al frontaliero che esercita ininterrot- tamente un’attività lucrativa da cinque anni soltanto se gravi perturbazioni del mer- cato del lavoro lo esigono.71
2 Il permesso per frontalieri è rilasciato unicamente se il richiedente è domiciliato regolarmente da almeno sei mesi nella zona di frontiera contigua e presenta il relati- vo certificato di domicilio.
3 I frontalieri possono esercitare un’attività lucrativa unicamente nella zona di fron- tiera e devono tornare settimanalmente al proprio domicilio. Un’attività temporanea fuori della zona di frontiera può essere autorizzata dal Cantone interessato (art. 43 cpv. 1 lett. f) se il frontaliero ha un impiego fisso in un’azienda situata nella zona di frontiera.72
4 I Cantoni disciplinano la procedura e stabiliscono la competenza per il rilascio del permesso. Se l’istanza per il rilascio dei permessi non è l’autorità preposta al mercato del lavoro, quest’ultima partecipa alla procedura con una decisione di massima (art. 42) o con un preavviso (art. 43).73
Art. 24 Limitazione
1 I Cantoni possono far dipendere il rilascio di permessi per frontalieri dalla presenza di un’adeguata quota di lavoratori indigeni nell’azienda74. Di norma, le nuove azien- de e le filiali di imprese esistenti devono adempiere queste condizioni.
2 I Cantoni possono prendere ulteriori disposizioni limitative sull’assunzione di frontalieri.
70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).
71 Introdotto dal n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).
74 RU 1987 518
Sezione 7: Xxxxxxx, rinnovo e successione di permessi
Art. 25 Proroga
1 ...75
1bis I permessi annuali rilasciati per attività di durata limitata giusta l’articolo 14 capoverso 4 possono essere prorogati su decisione dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro, senza essere computati sul contingente.76
2 e 3 ...77
4 In casi eccezionali, i permessi per dimoranti temporanei giusta l’articolo 20 posso- no essere prorogati, presso lo stesso datore di lavoro, fino a una durata massima complessiva di 24 mesi.78
5 I permessi per praticanti giusta l’articolo 22 possono eccezionalmente essere proro- gati di sei mesi al massimo, su decisione dell’UFM.
Art. 26 Rinnovo
1 I permessi per dimoranti temporanei possono essere rilasciati un’altra volta unica- mente dopo un’interruzione di un anno.
2 Sono ammesse deroghe soprattutto ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno.
3 Salvo in casi eccezionali giustificati, uno straniero può ottenere una sola volta un permesso per dimoranti temporanei (art. 20) o un permesso per praticanti (art. 22) per un soggiorno alla pari o a scopo di formazione o perfezionamento.79
4 Lo straniero deve, tra due permessi di quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d), tra- scorrere all’estero almeno due mesi.80
5 Qualora un permesso per dimoranti temporanei accordato ad una ballerina di caba- ret (art. 20 cpv. 3) si estenda su due anni civili, la durata complessiva del soggiorno non può superare gli otto mesi; tra due permessi di otto mesi al massimo, l’interes- sata deve trascorrere all’estero almeno due mesi.81
75 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
76 Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).
77 Abrogati dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
80 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).
81 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
Art. 2782 Permessi successivi di categorie diverse
1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:
a.83 il permesso per quattro mesi al massimo (art. 13 lett. d);
b. il permesso per dimoranti temporanei;
c. il permesso per praticanti;
d. 84
2 Lo straniero deve, tra l’uno e l’altro di questi permessi, trascorrere all’estero alme- no due mesi.85
Sezione 8: ...
Art. 2886
Sezione 9: Cambiamento di posto, di professione e di Cantone
Art. 29
1 Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Per i praticanti occorre il preavviso dell’UFM.87
2 Di norma, il permesso non è rilasciato: a. 88
b.89 a un dimorante annuale il cui permesso è stato rilasciato fin dall’inizio per una determinata attività temporanea;
c.90 a un dimorante temporaneo; d. 91
3 Sono ammesse deroghe al capoverso 2 unicamente se gravi motivi rendono inso- stenibile il rifiuto del permesso.92
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).
84 Abrogata dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).
86 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
88 Abrogata dal n. I dell’O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334).
91 Introdotta dal n. I dell’O del 5 ott. 1987 (RU 1987 1334). Abrogata dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).
4 Il cambiamento di posto, di professione e di Cantone è concesso se il contratto di lavoro è stato disdetto regolarmente e, giusta le prescrizioni federali, nulla s’oppone all’assunzione del nuovo impiego.93
4bis L’autorizzazione di cambiare posto, professione e Xxxxxxx può essere rifiutata al frontaliero che esercita un’attività lucrativa da cinque anni, soltanto se gravi pertur- bazioni del mercato lo esigono.94
4ter Il frontaliero è autorizzato a cambiare Cantone in relazione con un cambiamento di posto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro.95
5 I praticanti possono essere autorizzati a cambiare posto x Xxxxxxx se è necessario per motivi linguistici o di perfezionamento professionale.
6 Per il cambiamento di professione presso il medesimo datore di lavoro, lo straniero, dopo il primo anno, non necessita di un permesso se il Cantone non lo prescrive.
Sezione 10: Domande di sostituzione
Art. 30
1 Domande di sostituzione per lavoratori stranieri soggetti alle misure limitative sono accolte se lo straniero:
a. non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al suo impiego;
b. ha lasciato la Svizzera entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
2 Il datore di lavoro deve presentare la domanda di sostituzione all’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro al più tardi due mesi dopo la scadenza dell’assicura- zione o dell’autorizzazione d’entrata.
3 La domanda di sostituzione di una ballerina di cabaret (art. 20 cpv. 3) con un’altra proveniente dall’estero può essere accolta soltanto se è provato che la persona pre- vista ha rinunciato all’impiego prima del suo ingresso in Svizzera e la domanda di sostituzione è stata presentata prima della data prevista per l’inizio dell’attività96.
Capitolo 3: Stranieri non esercitanti un’attività lucrativa
Art. 31 Allievi
Possono essere rilasciati permessi di dimora ad allievi che desiderano frequentare una scuola in Svizzera se:
93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040).
94 Introdotto dal n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).
95 Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).
96 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
a. il richiedente viene in Svizzera solo;
b. ha intenzione di frequentare una scuola pubblica o privata riconosciuta, ad orario completo, il cui programma di studi assicura una formazione generale o professionale;
c. sono fissati il programma scolastico e il numero minimo di ore di scuola non- ché la durata degli studi;
d.97 la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a fre- quentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire l’insegnamento;
e. il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari;
x. è garantito che ci si occupi dell’allievo e
g. alla fine della frequenza della scuola la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta assicurata.
Art. 32 Studenti
Possono essere rilasciati permessi di dimora a studenti che desiderano studiare in Svizzera se:
a. il richiedente viene in Svizzera solo;
b. desidera frequentare un’università o un istituto di insegnamento superiore;
c. il programma di studio è definito;
d.98 la direzione della scuola attesta per scritto che il richiedente è idoneo a fre- quentare i corsi e dispone di conoscenze linguistiche sufficienti per seguire l’insegnamento;
e. il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari; e
f. alla fine del soggiorno di studio la sua uscita dalla Svizzera è ritenuta assicurata.
Art. 3399 Soggiorni per cura medica
Possono essere rilasciati permessi di dimora a persone che devono seguire una cura medica se:
a. la necessità della cura è attestata da un certificato medico;
b. la cura si svolge sotto controllo medico;
c. i mezzi finanziari necessari sono assicurati.
97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).
Art. 34 Redditieri
Possono essere rilasciati permessi di dimora a redditieri se il richiedente:
a.100 ha compiuto 55 anni;
b. ha stretti legami con la Svizzera;
c. non svolge un’attività lucrativa né in Svizzera né all’estero;
d. trasferisce il centro dei suoi interessi in Svizzera; e
e. dispone dei mezzi finanziari necessari.
Art. 35101 Affiliati
Possono essere rilasciati permessi di dimora ad affiliati se sono adempiute le disposi- zioni di diritto civile sull’affiliazione.
Art. 36 Altri stranieri che non esercitano un’attività lucrativa
Per motivi importanti possono essere rilasciati permessi di dimora ad altri stranieri che non esercitano un’attività lucrativa.
Art. 37 Disposizioni cantonali più severe in materia di ammissione
I Cantoni possono imporre condizioni più severe per l’ammissione di stranieri che non esercitano un’attività lucrativa.
Capitolo 4: Ricongiungimento familiare
Art. 38 Principio
1 L’autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge o dal partner registrato e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura.102
2 I dimoranti temporanei, i praticanti, gli studenti e gli ospiti di un luogo di cura non possono di regola farsi raggiungere dalle famiglie.103
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).
101 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).
102 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della
migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
Art. 39 Condizioni
1 Lo straniero può essere autorizzato a farsi raggiungere dalla famiglia senza termine d’attesa se:104
a. la sua dimora e, se del caso, la sua attività lucrativa appaiono stabili;
b. abiterà con la famiglia e dispone di un alloggio conveniente;
c. dispone di sufficienti mezzi finanziari per mantenere la famiglia; e
d. è assicurata la cura dei figli che ancora abbisognano dei genitori.
2 Un alloggio è conveniente se risponde ai requisiti che, nella stessa regione, sono validi anche per i cittadini svizzeri.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.105
Art. 40106
Capitolo 5: Procedura e autorità
Sezione 1: Procedura delle autorità preposte al mercato del lavoro
Art. 41 Decisione sulla nozione di attività lucrativa
1 Se non è evidente che l’attività di uno straniero è lucrativa giusta l’articolo 6, deci- de l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.
2 Nel dubbio, l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro sottopone il caso, per decisione, all’UFM.
Art. 42 Decisione di massima per il rilascio dei permessi
1 Prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il permesso d’esercitare un’attività lucrativa, l’autorità preposta al mercato del lavoro esamina se sono adempiute le condizioni per l’esercizio di un’attività lucrativa (art. 6 a 11). Inoltre decide, secondo la richiesta, se la situazione dell’economia e del mer- cato del lavoro consente che:
a. sia assunto uno straniero;
b. una ditta con sede all’estero faccia eseguire, lavori o prestare servizi in Sviz- zera da parte del proprio personale straniero;
c. uno straniero eserciti eccezionalmente107 un’attività lucrativa indipendente.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).
105 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
106 Abrogato dal n. I dell’O del 20 ott. 1993 (RU 1993 2944).
107 RU 1987 518
2 L’autorità preposta al mercato del lavoro dà una decisione di massima anche quan- do uno straniero ha interrotto la dimora e, per questo motivo, ha bisogno di un nuovo permesso.
3 Le autorità preposte al mercato del lavoro possono vincolare le proprie decisioni a condizioni e a obblighi.
4 La decisione di massima vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Dette autorità possono però, nonostante la decisione di massima positiva, rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle dell’economia o del mercato del lavoro.
5 L’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro inoltra all’UFM, per approva- zione, le decisioni preliminari relative ai permessi annuali giusta l’articolo 14 e ai permessi per dimoranti temporanei giusta l’articolo 20.108
Art. 43 Preavvisi sui permessi
1 Le autorità cantonali di polizia degli stranieri chiedono il parere dell’autorità canto- nale preposta al mercato del lavoro prima di rilasciare a uno straniero:
a. la proroga di un permesso per esercitare un’attività lucrativa;
b. l’autorizzazione di cambiare posto, professione x Xxxxxxx;
c. il permesso di esercitare un’attività regolare accessoria dipendente o indipen- dente;
d. il consenso ad esercitare un’attività lucrativa nel caso che sia titolare di un permesso di dimora in un altro Cantone (art. 8 cpv. 2 LDDS);
e. 109
f.110 il consenso ad esercitare un’attività temporanea fuori del Cantone che gli ha rilasciato il permesso per frontalieri.
2 Per dare il loro parere, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro esami- nano di regola se sono adempiute le stesse condizioni come per la decisione di mas- sima per il rilascio dei permessi. Per un’attività lucrativa fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso, le autorità preposte al mercato del lavoro del secondo Cantone possono basarsi sulla decisione di massima del Cantone che ha rilasciato il permes- so.111
3 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono, d’intesa con l’UFM, dare un’approvazione generale per talune categorie di persone e di domande in luogo e vece di una decisione su ogni caso particolare giusta il capoverso 1.
4 Il preavviso vincola le autorità cantonali di polizia degli stranieri. Tuttavia queste autorità possono, nonostante un preavviso positivo, rifiutare il permesso per conside- razioni diverse da quelle dell’economia o del mercato del lavoro.
108 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
109 Abrogata dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
110 Introdotta dal n. I dell’O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).
111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).
Art. 44 Prescrizioni cantonali di procedura
I Cantoni disciplinano la procedura delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Possono istituire commissioni peritali che esaminino le domande tenendo conto della situazione economica.
Art. 45 Procedura relativa alle decisioni dell’UFM
1 e 2 ...112
3 I praticanti devono presentare la domanda alle autorità del mercato del lavoro del proprio Paese d’origine. Queste la sottopongono per decisione all’UFM. Per il rima- nente, la procedura è retta dagli accordi bilaterali.
Art. 46 Validità delle decisioni delle autorità preposte al mercato del lavoro
1 Le autorità preposte al mercato del lavoro fissano la validità di ogni decisione; la validità è di sei mesi al massimo.
2 Se il datore di lavoro non presenta, durante il periodo di validità, una domanda d’assicurazione per un determinato straniero, la decisione decade.
3 Le competenti autorità preposte al mercato del lavoro possono, su domanda, pro- rogare eccezionalmente prima della scadenza la validità di una decisione113.
Sezione 2:
Controllo dei permessi da parte dell’UFM
Art. 47114
1 L’UFM effettua, conformemente all’ordinanza del 12 aprile 2006115 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), un controllo automatizzato delle decisioni d’entrata e dei permessi di dimora.116
2 Controlla segnatamente il rispetto dei contingenti massimi.117
3 L’assicurazione di rilascio di un permesso di dimora e l’autorizzazione a rilasciare un visto devono essere allestite con l’ausilio del SIMIC.118
4 L’assicurazione di rilascio di un permesso di dimora è valida soltanto se allestita su carta di sicurezza approvata dall’UFM.119
112 | Abrogati dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769). |
113 | RU 1987 518 |
114 | Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869). |
115 | RS 142.513 |
116 | Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 3 all’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema |
d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
118 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 3 all’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).
119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997 (RU 1997 2410).
Sezione 3: Obbligo di informare le autorità
Art. 48
1 Chi richiede un permesso per stranieri deve, su richiesta, consentire alle autorità federali e cantonali di esaminare i suoi registri e la sua corrispondenza.
2 Le autorità possono, d’intesa con il richiedente e a sue spese, far svolgere le neces- sarie indagini da periti.
Sezione 4: Competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro
Art. 49 Autorità preposte al mercato del lavoro
1 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono competenti per:
a.120 le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti cantonali per dimoranti annuali (art. 14) e dimoranti temporanei (art. 20);
a.bis ...121
a.ter ...122
b.123 la fissazione per locale dei contingenti per le ballerine di cabaret, d’intesa con le autorità cantonali di polizia degli stranieri (art. 20 cpv. 4);
c. la decisione sulla nozione di attività lucrativa (art. 41);
d. la decisione di massima circa i permessi (art. 42);
e. il preavviso circa i permessi (art. 43);
f. la proroga della validità delle proprie decisioni (art. 46 cpv. 3);
g. l’ingiunzione e la comminazione di una sanzione (art. 55).
2 I Cantoni designano le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Possono anche dichiarare competenti per il loro territorio gli uffici del lavoro cittadini.
120 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
121 Lett. a originaria. Abrogata dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
122 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 1990 (RU 1990 1720). Abrogata dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
123 Abrogata dal n. I dell’O del 21 ott. 1992 (RU 1992 2040). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4869).
Art. 50 UFM
L’UFM è competente per:124
a.125 l’approvazione dei contingenti per locale di ballerine di cabaret (art. 20 cpv. 4);
b.126 le decisioni relative ai permessi computati sui contingenti massimi per prati- canti (art. 22);
c. 127
d. 128
e.129 le decisioni sulla proroga di permessi per praticanti (art. 22 e 25 cpv. 5); f. 130
g.131 le decisioni sulla nozione di attività lucrativa (art. 41 cpv. 2); h. e i. 132
Sezione 5: Competenza degli uffici degli stranieri
Art. 51 Autorità cantonali di polizia degli stranieri
Le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la pro- roga dei permessi. Possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un’attività lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di massimi o il preavviso dell’xx- xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx. È salva l’approvazione dell’UFM.133
Art. 52 UFM
L’UFM è competente per:
a.134 le deroghe alle misure limitative giusta l’articolo 13 lettere b, f, ed l;
b. l’approvazione per permessi annuali rilasciati la prima volta e le proroghe per:
1. redditieri (art. 34),
124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).
125 Abrogata dal n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). Nuovo testo giusta n. I dell’O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
127 Abrogata dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
128 Abrogata dal n. I dell’O del 16 ott. 1991 (RU 1991 2236).
129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
130 Abrogata dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).
132 Abrogate dal n. I dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).
133 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
2. affiliati o adottati (art. 35),
3. ospiti di un luogo di cura (art. 33) e altri stranieri che non esercitano un’attività lucrativa (art. 36),
se la dimora sarà di almeno un anno;
c. il controllo dei permessi (art. 47).
Capitolo 6: Protezione giuridica
Art. 53
1 e 2 ...135
3 La procedura delle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale. La procedura delle autorità cantonali è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.136
4 Anche il datore di lavoro ha diritto di ricorrere.
Capitolo 7: Disposizioni penali; sanzioni
Art. 54 Disposizioni penali
Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punibili giusta l’arti- colo 23 LDDS.
Art. 55 Sanzioni
1 Se un datore di lavoro ha violato reiteratamente o gravemente le prescrizioni sul diritto degli stranieri, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro respingono totalmente o parzialmente, indipendentemente dalla procedura penale, le sue doman- de.
2 Le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro possono anche minacciare san- zioni.
3 Le spese di assistenza e di rimpatrio per stranieri occupati senza permesso sono a carico del datore di lavoro. Ove questi non si conformi all’obbligo, l’autorità compe- tente, se anticipa le spese, ha diritto di regresso verso il datore di lavoro.
135 Abrogati dal n. II 87dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
136 Nuovo testo del per. giusta il n. II 87 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 56137 Vigilanza
L’UFM vigila sull’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 57 Abrogazione e modificazioni
1 Sono abrogati:
1. L’ordinanza del 26 ottobre 1983138 che limita l’effettivo degli stranieri eser- citanti un’attività lucrativa;
2. L’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia del 26 ottobre 1983139 che limita l’effettivo degli stranieri esercitanti un’attività lucrativa;
3. L’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 26 ottobre 1983140 che limita l’effettivo degli stranieri;
4. L’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 21 marzo 1949141 concernente il cambiamento di posto dei lavoratori stranieri;
5.142 Il decreto del Consiglio federale del 17 maggio 1949143 concernente la revo- cabilità dei permessi di dimora concessi ai lavoratori stranieri.
2 L’ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 1949144 della LDDS è modificata come segue:
Soppressione di un termine
Il termine «tolleranza» rispettivamente «permesso di tolleranza» è soppresso con conseguente adattamento grammaticale del testo (art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 2, 3 cpv. 9, 8
cpv. 2, 9 cpv. 1 e 2, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1, 2 e 5).
Art. 12 Abrogato Art. 13 cpv. 4
...
137 | Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 1998 (RU 1998 860). |
138 | [RU 1983 1446, 1985 1590, 1986 4 n. I 7] |
139 | [RU 1983 1463] |
140 | [RU 1983 1438, 1984 1192] |
141 | [RU 1972 204, 1986 4 n. I 4] |
142 | Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234). |
143 | [RU 1949 458] |
144 | RS 142.201. Le modifiche qui appresso sono inserite nell’O menzionata. |
Art. 18 cpv. 7 e art. 24 cpv. 1 e 2 Abrogati145
3...146
Art. 58147 Disposizioni transitorie
1 A impiegati alla pari provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda possono essere rilasciati permessi giusta l’articolo 20 capoverso 1 in combinazione con l’articolo 8 capoverso 3 fino all’entrata in vigore delle pertinenti regolamentazioni bilaterali.
2 Dopo la firma del protocollo aggiuntivo del 25 ottobre 2004148 all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e fino all’entrata in vigore dello stesso, ma al mas- simo fino al 31 ottobre 2006, per il rilascio di permessi di breve durata giusta l’articolo 20 a cittadini di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repub- blica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria può essere derogato ai presup- posti di cui all’articolo 8 capoverso 3, purché in singoli settori sussista un dimostrato fabbisogno di manodopera. In questi casi non è applicabile l’esclusione dal contin- gente giusta l’articolo 13 lettera d.149
3 Per i cittadini degli Stati menzionati al capoverso 2 vigono speciali contingenti massimi a disposizione della Confederazione:
a. permessi annuali iniziali (art. 15): 700;
b. permessi di breve durata (art. 21): 2500.150
Art. 59 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 1986.
145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234).
146 Abrogato dal n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460).
147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).
148 FF 2004 5253
149 Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 2004 (RU 2004 4389). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2005 (RU 2005 4841).
150 Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 2004 (RU 2004 4389).
Allegato 1151
(art. 14 e 15)
1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l’esercizio di un’attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 4000:
a. | Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 | ||
Zurigo 402 | Sciaffusa | 19 | |
Xxxxx 000 | Appenzello Esterno | 11 | |
Lucerna 88 | Appenzello Interno | 3 | |
Uri 8 | San Gallo | 121 | |
Svitto 28 | Grigioni | 51 | |
Obvaldo 7 | Xxxxxxx | 000 | |
Nidvaldo 9 | Xxxxxxxx | 00 | |
Glarona 10 | Ticino | 91 | |
Zugo 36 | Vaud | 158 | |
Friburgo 52 | Vallese | 65 | |
Soletta 59 | Xxxxxxxxx | 00 | |
Xxxxxxx Città 84 | Ginevra | 133 | |
Basilea Campagna 63 | Giura | 17 |
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008.
3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 18 ottobre 2006152 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).
151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 4967).
152 RU 2006 4225
Allegato 2153
(art. 20 e 21)
1 I contingenti dei permessi per dimoranti temporanei sono stabiliti complessivamen- te a 7000:
a. | Contingente a disposizione dei Cantoni: 3500 | ||
Zurigo 706 | Sciaffusa | 33 | |
Xxxxx 000 | Appenzello Esterno | 20 | |
Lucerna 154 | Appenzello Interno | 6 | |
Uri 13 | San Gallo | 213 | |
Svitto 50 | Grigioni | 89 | |
Obvaldo 13 | Xxxxxxx | 000 | |
Nidvaldo 16 | Xxxxxxxx | 00 | |
Glarona 17 | Ticino | 159 | |
Zugo 64 | Vaud | 276 | |
Friburgo 90 | Vallese | 113 | |
Soletta 104 | Xxxxxxxxx | 00 | |
Xxxxxxx Città 146 | Ginevra | 232 | |
Basilea Campagna 110 | Giura | 30 |
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3500
2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008.
3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 18 ottobre 2006154 dell’ordinanza del Consiglio federale, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).
153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 4967).
154 RU 2006 4225
Allegato 3155
(art. 20 e 21)
155 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 23 mag. 2001 (RU 2002 1769).