DISCIPLINARE DI GARA
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x.00 X. XXX 00000000000
PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO DI UN BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE A TITOLO DI CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO . CUP I61B20000230004 - CIG 8377954A58.
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Con determinazione a contrarre R.G. n. 642 del 29/7/2020 il Comune di Novate Milanese ha disposto di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione – AT.R2.01 Città sociale, sulla base dello studio di fattibilità tecnico economica approvato con delibera G.C. n. 106 del 26/06/2020 e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio della migliore offerta congiunta (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e maggior rialzo sul valore dell’immobile oggetto di cessione) ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 59, comma 1, 60, 95 e 191 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito codice), aggiornato al D. L. 32/2019 conv. in L. 55/2019.
La procedura di scelta del contraente è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Il Comune di Novate Milanese, di seguito denominato anche Stazione Appaltante, utilizza la piattaforma telematica “Sintel” di Aria SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia, raggiungibile all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/.
Luogo di esecuzione: Novate Milanese
CUP I61B20000230004 - CIG 8377954A58
Responsabile del procedimento - RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Ai sensi degli artt. 29, commi 1 e 2, e 36 comma 9 del Codice e dell’art. 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, il bando di gara è pubblicato:
- estremi pubblicazione GURI n. 89 del 03.08.2020;
- all’Albo Pretorio on line del Comune:
- sul profilo di committente della Stazione appaltante: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx- xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx-xx-xxxx/;
- sulla piattaforma di negoziazione telematica SINTEL;
- sul sito dell’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori riferiti alle opere di urbanizzazione previste nella lottizzazione di iniziativa pubblica AT.R2.01 denominata “Città sociale”, di seguito descritte:
- Viabilità principale entro il comparto
- Viabilità extra comparto;
- Sottoservizi;
- Area verde di compensazione - Parcheggi;
- Area verde di compensazione;
- Parco urbano;
- Orti urbani.
Inoltre sono ricomprese nell’appalto e pertanto nel prezzo a corpo tutte le soluzioni progettuali offerte dall’Appaltatore in sede di offerta tecnica e quelle che intende adottare al fine di garantire il continuo esercizio dei sottoservizi e reti fognarie esistenti durante i lavori di connessione e raccordo con le diverse parti dell’opera.
Secondo quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta tra il Comune ed i proprietari delle altre aree incluse nel piano, una volta eseguite tali opere sarà possibile realizzare le opere di urbanizzazione necessarie alla lottizzazione dell’intero ambito di intervento dando autonomia e funzionalità all’intero comparto, inteso come perimetro del Piano Attuativo, e alle singole unità di attuazione previste che potranno a loro volta essere attuate in tempi e fasi distinte.
All’interno delle aree su cui dovranno essere realizzate le opere pubbliche di urbanizzazione sono presenti un’oasi felina, un boschetto ed una antenna radio base per i quali è in atto la delocalizzazione a carico del Comune di Novate Milanese. Non è tuttavia da escludere, in sede di progetto esecutivo, qualora venisse mantenuto il sito dell’antenna, l’adattamento del progetto delle opere di urbanizzazione (parcheggio) attorno al sito dell’antenna esistente .
Il progetto, approvato con gli ultimi aggiornamenti con delibera G.C. n 106 del 26/06/2020 è stato validato come da atti n 4 /2020 ed è composto dai seguenti elaborati (prot 11711, e successive integrazioni prot 12489/2020):
(1) Relazione illustrativa
(2) Relazione tecnica
(3) Studio di fattibilità ambientale
(4) Elenco prezzi
(5) Computo metrico estimativo
(6) Quadro tecnico economico (prot 12489/20)
(7) Cronoprogramma
(8) Capitolato speciale d’appalto contratto (prot 12489/20)
(9) Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza indicazioni sicurezza
Agli atti d’ufficio:
(10) Corografia area d’intervento
(11) Strumenti di pianificazione
(12) Planimetria stato di fatto – sottoservizi
(13) Planimetria e sezioni di progetto urbanizzazioni primarie – sovraservizi
(14) Planimetria e sezioni di progetto urbanizzazioni primarie sottoservizi
(15) Quadro riassuntivo di progetto urbanizzazioni primarie, sottoservizi
(16) Planimetria e sezioni di progetto urbanizzazioni secondarie – sovraservizi
Oltre ai suddetti documenti i Concorrenti potranno prendere visione dei seguenti elaborati del Piano attuativo urbanistico approvato:
a) Convenzione urbanistica;
b) Relazione tecnico illustrativa;
c) 02.2bis Stralcio variante PGT;
d) Vincoli;
e) Planimetria generale;
f) Unità e regole;
g) Prospetto sezioni d’insieme;
h) Viste generali.
i) Relazione di compatibilità geologica e analisi sismica di II livello
j) Valutazione previsionale di clima e impatto acustico
k) Relazione di invarianza idraulica e idrologica.
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 4.169.458,18, di cui:
a) Importo dei lavori, soggetto a ribasso, pari ad € 3.850.103,37
b) Xxxxx per la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusi il coordinamento della sicurezza per entrambe le fasi di progettazione, nonché le spese e gli oneri previdenziali (€ 7.863,53), soggetti a
ribasso, pari ad | € | 204.451,71 |
c) oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad | € | 114.903,10 |
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la sicurezza sono i seguenti:
Lavorazione | Categoria | Qualificazione obbligatoria (si/ no) | Importo (euro) | % | Indicazioni ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) | |||||
viabilità/parcheggi | OG3 | Si | € 1.378.590,28 | Prevalente | Si | |
reti acquedotto/fognatura/ gas | OG6 | Si | € 778.812,61 | scorporabile | Si | |
rete elettrica/pubblica illuminazione | OG10 | Si | € 426.549,20 | scorporabile | Si | |
parco urbano/orti urbani – verde | OS24 | Si | € 1.306.225,33 | scorporabile | Si | |
reti telecomunicazioni | OS17 | no | € 74.825,05 | scorporabile | Si | |
Totale | 3.965.006,47 |
Gli importi compresi gli oneri per la sicurezza e le classi e categoria individuate sulla base delle elencazioni nelle tariffe professionali dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva sono i seguenti:
categoria e ID delle opere | l. 143/49 (corrispondenza) | G (grado di complessità | Importo delle opere (euro) | Specificità della prestazione (art. 3 co. 3 d.m. 17.6.2016) | Importo | Spese ed oneri 4 % cassa previdenza |
Idraulica – D.04 | VIII | 0,65 | 1.280.190,86 | sottoservizi | 52.054,59 | 15.518,93 |
Opere a verde | ||||||
Paesaggio, | 0,85 | 1.306.225,33 | sia su piccola | 67.658,00 | 20.191,85 | |
ambiente, | scala o grande | |||||
naturalizzazione – | scala dove la | |||||
P.03 | rilevanza | |||||
dell’opera è | ||||||
rilevante | ||||||
rispetto alle |
opere di tipo costruttivo | ||||||
Infrastrutture per la mobilità – X.00 | XX/x | 0,45 | 1.378.590,28 | Strade piste ciclabili | 37.786,65 | 11.241,69 |
somma | 157.499,24 | 46.952,47 | ||||
Totale comprensivo di spese ed oneri | 204.451,71 |
ART. 3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 191 del Codice il corrispettivo dell’appalto è costituito dal trasferimento all’affidatario o a soggetto terzo da lui indicato, della proprietà di un’area sita sul territorio comunale in Via Vialba, costituente nel piano urbanistico AT.R2.01 l’Unità di attuazione U00, identificata catastalmente al Fg. 21 mappali 141, 155, 159, 163, 177, 180 e al Fg. 22 mappale 73 di mq catastali complessivi 28.614 con una capacità edificatoria complessiva pari a mq 28.000 di superficie lorda di pavimento.
Detta area è pervenuta alla proprietà del Comune di Novate Milanese con l’atto di convenzione urbanistica, e contestuale cessione di beni, del 6 maggio 2020 Rep 00000 , Xxxxxxxx x 00000 Registrato a Milano2 il 29/05/2020 al n 35762 serie 1T Rep.;
Il valore dell’area, che tiene conto dell’incidenza delle cessioni di standard urbanistico calcolate nella perequazione delle aree tra tutti i proprietari insistenti nell’ambito AT.R2.01 (pubblico – privato), è quantificato a corpo in € 4.940.639,92 giusta perizia giurata approvata con delibera finale di Giunta Comunale n. 95 del 23/05/2019 esecutiva (elaborato 4.2)
Considerato il maggior valore dell’area individuata quale corrispettivo dell’appalto, costituisce condizione di partecipazione alla gara anche la presentazione di offerta al rialzo sul prezzo di cessione sopra indicato.
ART. 4. DESCRIZIONE DELL’AREA E CONDIZIONI PER LA CESSIONE
4.1. L’area individuata quale corrispettivo dell’appalto viene ceduta a corpo e non a misura, nella condizione di fatto e di diritto in cui si trova.
4.2. La cessione sarà formalizzata mediante atto pubblico notarile, di fronte a notaio scelto dalla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Su tale area il proprietario o avente titolo è vincolato alla realizzazione di un campus universitario come da indicazioni di cui al seguente comma 4.4. Il rilascio del provvedimento edilizio abilitativo legato alla residenza universitaria sarà condizionato alla sottoscrizione di una convenzione regolante i servizi che l’Operatore economico del campus indicherà all’Amministrazione comunale con la proposta gestionale indicata nell’offerta tecnica di gara.
4.3. La cessione dell’area si intende effettuata fuori dal campo di applicazione I.V.A non trattandosi di beni strumentali adibiti ad attività commerciali, bensì di beni patrimoniali detenuti dal Comune quale “Pubblica Autorità Istituzionale”.
4.4. L’area è gravata da un vincolo di destinazione a servizio pubblico, vale a dire l’edificazione di un “Campus Universitario” con annessi servizi strumentali ad esso. Il Campus universitario dovrà rispettare i criteri, le modalità di assegnazione e le caratteristiche tecniche e architettoniche previste nello schema di convenzione del Piano attuativo di iniziativa pubblica denominato AT.R1.02 Città sociale di via Vialba nonché delle indicazioni riportate nell’offerta tecnica di gara. Le caratteristiche principali di intervento sono:
Superficie fondiaria: 28.453 mq
SLP di progetto complessiva: 28.000 mq a destinazione campus universitario
Destinazione principale di progetto: campus universitario
Destinazioni ammesse - integrative: servizi pubblici, campus universitario, servizi
privati diffusi, servizi pubblici e di interesse generale convenzionati, Ricettivo, Esercizio di vicinato, Esercizi pubblici, Servizi privati strutturati caratterizzati da attività economica non assimilabile al servizio di interesse pubblico generale convenzionato. (schede degli Ambiti di trasformazione, Ambito AT.R2.01)
H max: 18,80 m
Rapporto di copertura: 30% della Sf complessiva
Rapporto di occupazione: 45% della Sf complessiva
4.5. L'alienazione avviene con le seguenti prescrizioni.
4.5.1. Il prezzo di cessione dell’area è determinato dal valore posto a base di gara maggiorato della percentuale di rialzo offerto in sede di gara. Dal prezzo così determinato saranno scomputati i seguenti importi:
A. Importo complessivo delle opere, ivi inclusi gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva, quale risultante dal ribasso offerto in sede di gara;
A1. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 114.903,10
B. Spese tecniche per l’affidamento dell’incarico della Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione (l’incarico sarà conferito dall’Amministrazione comunale a spese dell’Aggiudicatario) - compreso spese e oneri prev. Euro 213.233,86
C. Spese tecniche per l’incarico di validazione dei progetti (l’incarico sarà conferito dall’Amministrazione comunale a spese dell’Aggiudicatario) - compreso spese e oneri prev.
Euro 15.080,00
D. Spese tecniche per l’affidamento dell’incarico di Collaudo tecnico - amministrativo (l’incarico sarà conferito dall’Amministrazione comunale a spese dell’Aggiudicatario) - compreso spese e oneri prev. Euro 33.555,02
E. Importo per imprevisti, determinato in euro € 198.250,32 (5% dell’importo complessivo dei lavori). Si precisa che qualora l'importo accantonato per imprevisti non venga utilizzato in corso d'opera, in tutto o in parte, previa notifica alla Stazione Appaltante di relazione adeguatamente motivata e computo metrico estimativo dettagliato da parte del Direttore Lavori, esso dovrà essere versato alla Tesoreria del Comune di Novate Milanese entro 45 giorni naturali consecutivi decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4.5.2. Ai sensi dell’art. 191, comma 3 del Codice, il trasferimento della proprietà dell’immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avverranno in un momento anteriore a quello di ultimazione dei lavori, ovvero contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un importo pari al prezzo offerto per la cessione dell’area.
4.5.3. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. La fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva, tenuto conto del completamento e del collaudo del cantiere “Opere di urbanizzazione AT.R2:01” e delle relative sistemazioni .
4.5.4. Oltre alle spese suindicate, sono a carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di permuta dal corrispettivo di vendita dell’area comunale :
a. Importo dell'IVA (se dovuta) ai sensi della normativa vigente al momento della stipula dell'atto di compravendita dell’area;
b. Importo Iva dei lavori e delle spese tecniche;
c. Spese e tributi per la stipula dell'atto di rogito notarile presso notaio indicato dall'Amministrazione Comunale;
d. Spese relative al frazionamento di aggiornamento (qualora occorrente) al termine dei lavori, compresi i diritti catastali per mezzo di un tecnico all'uopo incaricato;
e. Spese procedura di gara € 6.419,22 (da versare alla stipula del contratto);
f. Spese istruttorie incentivo funzioni tecniche ex art 113 D.Lgs 50/2016, pari ad € 28.000,00 (da versare alla stipula del contratto);
g. Contributo “una tantum” per la costituzione di servitù perpetua di passaggio pedonale e sottoservizi in territorio del Comune di Milano, pari ad € 78.660,00 (da versare alla stipula del contratto).
4.5.5. Con riferimento alle prescrizioni riportate all’art. 10 della convenzione urbanistica citata al precedente art. 3 (Rep 33407 Notaio De Cicco), il proprietario dell’area oggetto di cessione, o suo avente causa, dovrà farsi carico, una volta completate le opere di urbanizzazione di cui al presente appalto, degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi di compensazione ambientale e parco urbano, nonché degli elementi vegetativi e dell’eventuale impianto di irrigazione insistenti sulle urbanizzazioni, così come identificati negli elaborati 03.1 e 03.2 del piano urbanistico ad esclusione delle aree adibite ad orti urbani comunali.
Tali aree oggetto di manutenzione sono identificate al Foglio 21 particelle 169, 137, 164, 190,
175, 181, 182, 183, 154, 149, 49, 50, 47, 146, 144, 174, 189 e Foglio 22 particella 72.
Tale onere di manutenzione è a carico del proprietario dell’area oggetto di cessione, o suo avente causa, per il periodo di 29 (ventinove) anni, decorrenti dall’avvenuto collaudo delle relative opere di urbanizzazione.
É fatto obbligo al proprietario dell’area oggetto di cessione di depositare, entro la data di sottoscrizione del verbale di collaudo, un piano di manutenzione periodica e idonea fideiussione assicurativa o bancaria di € 40.000, oltre IVA di legge, a garanzia dell’esecuzione delle opere di manutenzione relativamente al primo anno. La polizza dovrà contenere una clausola di tacito rinnovo annuale e sarà svincolata al termine del ventinovesimo anno.
Allo scadere del periodo suindicato , la manutenzione passerà a carico del Comune di Novate Milanese.
Per la regolazione degli obblighi previsti al presente paragrafo si provvederà alla sottoscrizione di apposita integrazione al contratto di appalto dei lavori e contestuale cessione dell’area.
4.6. Non è esclusa la possibilità per l’Aggiudicatario di realizzare contemporaneamente sia le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra citate, incluse nella Fase Zero, sia le costruzioni relative al servizio pubblico del cosiddetto Campus Universitario a condizione però che le prime
siano terminate prima dell’agibilità di quest’ultimo.
ART. 5. DURATA DELL’APPALTO
I termini per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono i seguenti:
a. 20 giorni naturali e consecutivi dalla disposizione del Responsabile Unico del Procedimento con specifico ordine di servizio, successiva alla data di aggiudicazione definitiva per il recepimento delle prescrizioni del verificatore nel Progetto Definitivo presentato in fase di gara: verifica, aggiornamento e validazione.
b. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla disposizione del Responsabile Unico del Procedimento con specifico Ordine di Servizio, successiva alla data di validazione del Progetto Definitivo (anche in pendenza di contratto) per la consegna del Progetto Esecutivo.
Il termine di consegna del Progetto Esecutivo sarà comunque automaticamente prorogato fino alla data di rilascio dell’autorizzazione del Progetto Definitivo.
Le eventuali spese connesse al rilascio di pareri da parte di autorità diverse dal Comune di Novate Milanese sono a carico dell’Appaltatore
c. 370 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione delle opere decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
ART. 6. SERVIZI AGGIUNTIVI
In ragione della stretta connessione del presente appalto al Piano di lottizzazione di iniziativa pubblica AT.R2.01 “Città sociale”, alla cui attuazione è strettamente funzionale, costituisce altresì oggetto dell’appalto la redazione di un Progetto di Fattibilità tecnica ed economica del campus universitario, da realizzare sull’area oggetto di cessione ai sensi dell’art. 191 del codice.
I concorrenti dovranno presentare un progetto di fattibilità tecnica (studio preliminare) che risponda ai criteri elencati nella convenzione urbanistica come criteri minimi imprescindibili, di seguito sintetizzati.
Il Progetto di Piano Attuativo “AT.R2.01 Città Sociale” stabilisce, con i documenti in esso allegati, anche delle linee guida per la progettazione e realizzazione del Campus universitario a cui l’Aggiudicatario dell’Unità di attuazione U00 dovrà attenersi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il complesso edilizio dovrà essere sviluppato coerentemente con le norme vigenti ed in grado di soddisfare al meglio le esigenze di una moderna struttura in “bioedilizia” soddisfacendo le nuove esigenze di contenimento energetico, comfort abitativo, sicurezza, ed in generale al benessere dei suoi fruitori.
Integrazione con il contesto: non dovrà trattarsi di un edificio isolato, chiuso nell’attività specifica degli studenti, ma, semmai, di un punto ben integrato con il contesto urbano.
Fruibilità e flessibilità degli spazi: non solo residenza, ma anche spazi comuni diversificati e finalizzati a migliorare la qualità della struttura (esempio sale studio, sale musica, locale lavanderia, stireria, biblioteca / emeroteca, sala Tv satellitare, sala giochi, palestra, ecc.).
Risparmio energetico e sviluppo ecosostenibile: la progettazione dovrà mirare in modo particolare al massimo contenimento dei consumi energetici del nuovo edificio, adottando particolari accorgimenti tecnici ed utilizzando le ultime tecnologie messe a disposizione dall’industria, sfruttando le fonti energetiche rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eventualmente geotermico, lampade d’illuminazione interna a led, plafoniere a led, ecc…);
l’edificio dovrà mirare anche al risparmio idrico, ricercando sistemi di razionalizzazione dell'uso dell'acqua e utilizzando anche l’acqua piovana (cisterne per il recupero dell’acqua di pioggia raccolta dalle coperture per il riutilizzo ad uso non potabile), all'uso di materiali naturali quali il legno e/o a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell'ottica del riciclo e del riutilizzo. Unitamente al progetto sopra citato, trattandosi di destinazione per il quale l’approvazione del piano attuativo ne ha riconosciuto l’interesse pubblico, i concorrenti dovranno elaborare una proposta gestionale del campus universitario indicante i servizi offerti all’Amministrazione comunale.
La progettazione preliminare in questione e la proposta gestionale del Campus costituiranno elemento di valutazione dell’offerta.
Gli importi compresi gli oneri per la sicurezza e le classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni nelle tariffe professionali dei lavori oggetto della progettazione preliminare in questione sono i seguenti:
categoria e ID delle opere | L. 143/49 (corrispondenza ) | G (grado di complessità) | Importo delle opere (euro) | Specificità della prestazione (art. 3 co. 3 d.m. 17.6.2016) | Importo | Spese ed oneri 4 % cassa previdenza |
Studio di fattibilità | Edilizia | 103.767,77 | 21.314,91 | |||
edificio residenza | I/c | 0,95 | 20.000.000 | residenziale | ||
universitaria | privata e | |||||
pubblica di tipo | ||||||
corrente | ||||||
Somma | 125.082.68 |
Art. 7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Art. 8. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Art. 9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
ART. 10. REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
ART. 11. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
11.1. requisiti speciali per l’esecuzione dei lavori
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classi adeguate ai lavori da assumere e in particolare:
Lavorazione | Categoria | Importo (euro) | Classifica |
viabilità/parcheggi | OG3 | € 1.378.590,28 | III bis |
reti acquedotto/fognatura/gas | OG6 | € 778.812,61 | III |
rete elettrica/pubblica illuminazione | OG10 | € 426.549,20 | II |
parco urbano/orti urbani – verde | OS24 | € 1.306.225,33 | III |
reti telecomunicazioni | OS17 | € 74.829,05 | Art. 90 DPR 207/2010 |
Si precisa che:
1) In difetto di qualificazione SOA nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG6, OG10 e OS24, ferma restando la possibilità di ricorrere ad avvalimento, è obbligatoria la partecipazione in raggruppamento temporaneo di tipo verticale;
2) Le lavorazioni di cui alle categorie OG6, OG10 e OS24 possono essere, altresì, interamente subappaltate ad imprese con idonea qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente (capiente per l’intero importo delle opere da eseguire) e fermo restando il limite di subappalto del 40% dell’importo complessivo del contratto;
3) Le lavorazioni di cui alla categoria OS17 possono essere eseguite in proprio dal concorrente, ferma restando la possibilità di ricorrere ad avvalimento oppure dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto nei limiti di cui al precedente punto 2).
4) I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
5) Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione SOA sono tenute ad allegare, nella busta A, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l’efficacia dell’aggiudicazione resterà subordinata all’esito positivo della verifica stessa). Xxxxxxx partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.
Per i raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese di tipo orizzontale, i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima de 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese e per i consorzi, di tipo verticale, i
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate le mandanti devono possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria nella misura indicata per l’impresa singola.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
11.2 requisiti speciali per la progettazione
I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione previsti dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 di seguito indicati, documentati qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e costruzione sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati.
I requisiti per i progettisti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 del Codice. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti mediante l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. È, inoltre, indicata sempre nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
N.B. Ai fini dell’espletamento dell’incarico è richiesta una struttura organizzativa minima composta dalle seguenti professionalità, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al d.m. n. 263/2016:
1) un progettista in possesso di laurea in ingegneria civile o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell’UE di appartenenza), quale coordinatore del gruppo di progettazione e soggetto incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche [può coincidere con una delle altre figure previste];
2) un progettista in possesso di laurea in ingegneria civile o architettura, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell’UE di appartenenza), quale progettista architettonico [può coincidere con una delle altre figure previste];
3) un progettista in possesso di laurea in ingegneria civile, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell’UE di appartenenza), quale progettista strutturale [può coincidere con una delle altre figure previste];
4) un progettista in possesso di laurea in ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed
iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell’UE di appartenenza), incaricato della progettazione impiantistica [può coincidere con una delle altre figure previste];
5) un soggetto abilitato al coordinamento della sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri (art. 98 del d.lgs. n. 81/2008), quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione [può coincidere con una delle altre figure previste];
6) un geologo, in possesso della laurea in geologia, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine professionale, per la redazione della relazione geologica;
7) nel caso di RTP, un giovane professionista in possesso di laurea in ingegneria civile o architettura, abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione [può coincidere con una delle altre figure previste].
Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche di esso) deve essere in possesso di idonea abilitazione e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall’ordinamento vigente per la stessa.
11.2.1. Requisiti di idoneità
Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) devono essere espletate dai soggetti di cui all’art. 46 del Codice in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
1) requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente, previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza, o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il progettista non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
11.2.2. Requisiti del gruppo di lavoro:
per il professionista che espleta l’incarico di progettazione oggetto dell’appalto:
3) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il progettista non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente, previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza, o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
4) requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008;
per il geologo che redige la relazione geologica:
5) requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Per il geologo occorre specificare, oltre al nominativo e agli estremi dell’iscrizione all’albo del professionista, la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di un’associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che
abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;
11.2.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 500.000,00, al netto di spese ed oneri.
Si precisa che i cinque esercizi sono quelli relativi agli anni 2015, 216, 2017, 2018, 2019.
La comprova del requisito è fornita ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice il progettista che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
11.2.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (giugno 2009 – maggio 2019), e relativi ai lavori di ognuna delle categoria e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Valore delle opere (€) | Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi (€) |
Idraulica – D.04 | VIII | 1.280.190,86 | 1.300.000,00 |
Paesaggio, ambiente, naturalizzazione – P.03 | 1.306.225,33 | 1.400.000,00 | |
Infrastrutture per la mobilità – V.02 | VI/a | 1.378.590,28 | 1.400.000,00 |
Si precisa che:
- Per la categoria V.02, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
- Per la categoria D.04, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla medesima destinazione funzionale (acquedotti e fognature);
- Per la categoria P.02, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle categorie P.01 e P.03;
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
11.2.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale per i servizi aggiuntivi di cui all’art. 6
(progettazione preliminare del campus universitario)
b) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (giugno 2009 – maggio 2019), e relativi ai lavori di ognuna delle categoria e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categoria e ID delle opere | Corrispondenza l. 143/49 | Valore delle opere (€) | Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi (€) |
Edilizia – E.06 | I/c | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
Si precisa che:
- Per la categoria E.06, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle categorie E.07.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
ART. 12. INDICAZIONI PER I PROGETTISTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA.
Qualora il soggetto associato od indicato per la progettazione sia un raggruppamento temporaneo (RTP), deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo all’elenco dei servizi di cui ai paragrafi 11.2.4. e 11.2.5. deve essere soddisfatto come segue:
a) Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
b) Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il predetto requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Si precisa che, in ragione della stretta connessione del presente appalto al Piano di Lottizzazione di iniziativa pubblica AT.R2.01 “Città sociale”, alla cui attuazione è strettamente funzionale , prestazione principale è quella riferita a “Edilizia – E06”
Indicazioni per i consorzi stabili
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo
di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
ART. 13. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere speciale nonché tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Al progettista indicato è fatto divieto di ricorrere all’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché della dichiarazione integrativa di cui all’art. 20, punto 1.3.1, del presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo periodo del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART. 14. SUBAPPALTO.
L’operatore economico indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 105 e 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Per i servizi di ingegneria il subappalto è consentito per le sole attività indicate dall’art. 31, comma 8, del Codice (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio). Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. La stazione appaltante procede al pagamento diretto del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti vengono eseguiti in favore dell’affidatario, che è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro i successivi 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate emesse dai subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, non possono essere affidatari del subappalto gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
Art. 15. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% dell’importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 83.389,16, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
6. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
7. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
8. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
9. xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
1.1.a.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
1.1.a.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
1.1.a.3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Tutta la documentazione costituente la garanzia provvisoria e l’impegno devono essere sottoscritti digitalmente sia dal Fideiussore sia dal Contraente. Nel caso in cui il fideiussore sia impossibilitato a emettere fideiussione e/o dichiarazione di impegno in formato elettronico il concorrente dovrà allegare scansione dell'originale cartaceo firmata digitalmente dal legale rappresentante e dovrà far pervenire l’originale in formato cartaceo entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, pena l’esclusione, in busta chiusa riportante il nominativo del mittente e l’oggetto della procedura di gara al seguente indirizzo: “Comune di Novate Milanese – Area Gestione e sviluppo del territorio, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx”.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Art. 16. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso l’area come individuata al precedente art. 4 è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni martedì, mercoledì e giovedì mattina.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Settore Patrimonio Comune di Novate Milanese, tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10:00 del giorno 16/9/2020.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
Art. 17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2000 per la partecipazione alla presente procedura di gara non è previsto il versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 in favore dell'autorità nazionale anticorruzione.
Art. 18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma di E-procurement Sintel, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 22/09/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’ARIA - Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia - all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/, nell’apposita sezione “Registrazione”.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.
I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
▪ una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
▪ una “busta telematica” contenente l'offerta tecnica ;
▪ una “busta telematica” contenente l’offerta economica.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (descritti nei successivi artt. 20, 21 e 22) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal sistema.
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sintel, sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.
Il manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738 (dall'estero x00 00 00 000 000 assistenza in lingua italiana).
ART. 18.2. INVIO DELL’OFFERTA TECNICA ANCHE IN MODALITÀ CARTACEA
Considerata la tipologia di documentazione richiesta, i concorrenti sono tenuti a presentare la sola offerta tecnica anche in modalità cartacea, entro il termine perentorio sopra indicato.
Il plico contenente l’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 12:30.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico . Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti . Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste .
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
“Procedura aperta per appalto di progettazione ed esecuzione lavori congiunto al trasferimento di un bene immobile di proprietà comunale a titolo di corrispettivo del contratto. CIG 8377954A58. Scadenza offerte: ORE 14.00 DEL 22/9/2020 - NON APRIRE” Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico dovrà contenere i medesimi documenti presenti nella busta telematica “B – Offerta tecnica”, trasmessa attraverso la piattaforma Sintel, a pena di esclusione.
Qualora la busta telematica contenga documenti non presenti nel plico cartaceo, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere l’integrazione cartacea assegnando un termine non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
ART. 19.1. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante esclusivamente in formato elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) e caricate nella piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia. Eventuali richieste di partecipazione pervenute in forma cartacea verranno escluse dalla gara.
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sottoindicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni file inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta deve essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005.
Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare la leggibilità e l’integrità dei file e che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
Qualora sia necessario allegare più file nel medesimo campo questi andranno compressi in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati. Tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.
Art. 19.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 20. – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – STEP 1
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire la seguente documentazione amministrativa:
o Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui al fac- simile allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
Nel caso di concorrente qualificato per la sola costruzione
1.1.2) domanda di partecipazione del progettista associato (mandante di un raggruppamento con l’impresa di costruzioni) sottoscritta digitalmente e corredata della scansione non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti (RTP) già costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto di tutti gli operatori economici mandanti; se non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta.
N.B. Il progettista prescelto dall’operatore economico e solo indicato alla stazione appaltante, pur non essendo un concorrente, è, comunque, tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (requisiti generali e speciali: a tale scopo, oltre a produrre un distinto DGUE, potrà utilizzare lo stesso fac-simile Allegato 1, compilando i soli campi di relativa pertinenza;
o Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato, rendendo tutte le informazioni richieste dal presente disciplinare mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 20.1.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il DGUE del progettista associato o indicato è sottoscritto dai seguenti soggetti:
8. nel caso di professionista singolo, dal professionista;
9. nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
10. nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
1.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
1.3.1. Dichiarazioni integrative del concorrente
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2.1. (dichiarazione del progettista associato o indicato)
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara, con riferimento al professionista personalmente responsabile dell’appalto, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
4. dichiara, con riferimento al professionista incaricato del servizio di coordinamento della sicurezza i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;
5. dichiara, con riferimento al professionista incaricato della relazione geologica: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
6. nel caso di RTP, indica il giovane professionista in possesso di laurea in ingegneria civile o architettura, abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione;
7. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori/servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori e servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. accetta Patto di integrità, approvato dalla Giunta comunale di Novate Milanese con propria deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.C. n. 189 del 10/12/2013 reperibile al seguente indirizzo IP xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/000000/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA ; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
o nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
o da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1
(integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 8 (protocollo di legalità);
n. 9 (codice di comportamento); n. 10 (operatori non residenti); n. 14 (privacy) e, ove pertinente,
n. 15 (concordato preventivo);
Le dichiarazioni di al presente articolo 1.3.1 potranno essere rese mediante la compilazione e sottoscrizione da parte degli operatori partecipanti ciascuno per quanto di competenza delle apposite sezioni della domanda di partecipazione, oppure sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione medesima.
1.3.2. Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
a. copia fotostatica di un documento d’identità dei sottoscrittori;
b. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura;
c. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
x. xxxxx di integrità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 17 febbraio 2015 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) firmato digitalmente (Allegato 3)
e. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
f. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
[Nel caso studi associati]
g. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
1.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
4. copia autentica del contratto di xxxx, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
5. dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
• le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
Art. 21. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA STEP 2
Richiamato quanto previsto all’art. 18.2 del presente disciplinare (invio dell’offerta tecnica anche in modalità cartacea), al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire l’offerta tecnica.
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.
1) Progetto definitivo dell’intervento delle opere di urbanizzazione redatto nel rispetto dello studio di fattibilità (preliminare) posto a base di gara, composto da:
a) Planimetria di progetto, debitamente quotate ed in scala adeguata, e comunque non inferiore a 1:200, atti a dimostrare il progetto complessivo delle opere di urbanizzazione nei suoi aspetti fondamentali (strade, parcheggi, aree verdi, orti urbani, ecc.);
b) Numero adeguato di profili longitudinali, sezioni, quotati ed in scala non inferiore a 1:200;
c) Planimetria dei tracciati riferite ai sottoservizi e sovraservizi delle principali reti impiantistiche;
d) Schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;
e) Computo metrico dettagliato non estimativo delle diverse lavorazioni previste nel progetto definitivo (il computo metrico estimativo deve essere contenuto nella busta “C
– offerta economica”);
f) Disciplinare descrittivo e prestazione degli elementi tecnici previsto dall’art. 22;
g) Relazione tecnica-specialistica sulle opere di urbanizzazione, corredata dagli studi che saranno condotti e modalità che saranno seguite per la redazione del successivo livello di progettazione esecutiva, nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di livello di progettazione esecutiva, nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai progettisti che faranno parte della struttura di progettazione esecutiva dell’intervento;
h) Relazione illustrativa, corredata da elaborati grafici, che sia sufficiente ad illustrare la
concezione organizzativa, la struttura tecnico-organizzativa ed i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori, comprendenti i curricula dei progettisti che faranno parte della struttura incaricata della progettazione esecutiva e di quelli che faranno parte della struttura tecnico-organizzativa incaricata della direzione dei lavori;
i) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
2) progetto di fattibilità tecnica ed economica del campus universitario, da realizzare sull’area oggetto di cessione ai sensi dell’art. 191 del codice, nel quale siano definite le tipologie edilizie, l’idea estetica generale, i volumi, le superfici e le altezze totali, nonché una stima di massima dei costi del campus universitario da realizzare, in base ai requisiti urbanistici vigenti comprensivo della proposta di gestione della residenza universitaria legata ai servizi che l’Operatore economico intenderà convenzionare con il Comune.
Il progetto deve essere composto da:
2.1. Relazione tecnico-descrittiva comprendente tutti gli aspetti interagenti sulla problematica di realizzazione e gestione dell’opera sotto il profilo architettonico, componenti ed elementi edilizi (criteri minimi ambientali), strutturale e impiantistico con tabella riassuntiva di tutti gli elementi del compendio progettuale (superficie complessiva, volume, numero piani degli edifici, ogni altro elemento utile della consistenza complessiva);
2.2. analisi sommaria della domanda e dell’offerta attuale e di previsione;
2.3. planimetrie ed elaborati grafici in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:500 consistenti in disegni riguardanti le principali caratteristiche morfologiche, dimensionali, tipologiche, funzionali dell’opera ed eventualmente delle alternative considerate, anche con riguardo alla situazione ambientale circostante;
2.4. eventuali rendering e/o foto-inserimenti, ritenuti premianti in sede di valutazione dell’offerta tecnica. Si precisa che tali elementi saranno vincolanti in fase di presentazione del titolo edilizio;
2.5. stima dei costi di realizzazione del campus;
2.6. Proposta gestionale del campus relativa ai servizi da convenzionare con l’Amministrazione comunale e descrizione del programma di gestione dello studentato nonché delle competenze tecnico-organizzative ed esperienze di conduzione di strutture simili.
Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio), nonché dal progettista qualificato indicato o associato.
Art. 22. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA STEP 3
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire l’offerta economica.
In tale fase i concorrenti devono inserire nel relativo campo il valore fittizio di € 100,00, mentre l’offerta economica effettiva dovrà essere contenuta nella documentazione di seguito richiesta.
Si precisa infatti che, considerata la pluralità degli elementi di valutazione, il punteggio previsto per l’offerta economica non può essere calcolato on line dalla piattaforma Sintel.
Il punteggio sarà attribuito offline dalla Commissione giudicatrice, applicando le formule previste al successivo art. 23.3, e sarà successivamente caricato a sistema manualmente per la formazione della graduatoria.
Nella busta “C-offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale offerto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori, in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. Il prezzo globale è dato dalla somma del prezzo offerto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e del prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori, determinato a corpo;
2) Computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto definitivo i prezzi unitari di cui al successivo numero 4);
3) Lista delle quantità delle lavorazioni e forniture previste nel progetto definitivo offerto per l’esecuzione dei lavori, compilata sulla base delle quantità parziali previste nel computo metrico; in base a tale lista è determinato il prezzo complessivo offerto.
4) Elenco dei prezzi unitari in base ai quali si è redatto il computo metrico estimativo nonché la lista delle quantità delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori.
5) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nonché (ove diverso dal concorrente) dal legale rappresentante o procuratore del soggetto terzo acquirente, contenente l’indicazione del prezzo offerto per l’acquisizione dell’area oggetto di cessione, in rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara.
Art. 23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
punteggio | |
Offerta tecnica e temporale | 70/100 |
Offerta economica | 30/100 |
totale | 100/100 |
23.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
A | caratteristiche metodologiche dell’offerta relativa alla progettazione definitiva - 40 | ||||
criterio | punti | n. | sub-criteri di valutazione | punti | |
1 | Qualità della proposta progettuale e dell’esecuzione del servizio | 30 | 1.1. | Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio | 10 |
1.2. | Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere | 10 | |||
1.3. | Attuazione di soluzione progettuali rispondenti a criteri di eco-compatibilità e tecniche di ingegneria naturalistica. | 10 | |||
2 | Adeguatezza della struttura tecnico- organizzativa e | 10 | 2.1. | Coerenza, con la concezione progettuale, del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all’eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di | 4 |
A | caratteristiche metodologiche dell’offerta relativa alla progettazione definitiva - 40 | ||||
criterio | punti | n. | sub-criteri di valutazione | punti | |
coerenza con la concezione progettuale | progettazione | ||||
2.2. | Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto | 4 | |||
2.3 | Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto | 2 | |||
TOTALE PUNTI | 40 |
B | Caratteristiche metodologiche dell’offerta relativa al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica del campus universitario 30 | ||||
criterio | punti | n. | sub-criteri di valutazione | punti | |
Precisione, esaustività ed efficacia | |||||
1.1. | della descrizione delle tematiche principali e della relativa | 4 | |||
metodologia di approccio | |||||
Innovatività e originalità della | |||||
1 | Qualità della proposta progettuale | 15 | 1.2. | proposta con particolare attenzione anche alla realizzazione di una costruzione ad alto livello tecnologico e di risparmio | 5 |
energetico e con sistemi costruttivi | |||||
e/o materiali di bio-architettura | |||||
Rispondenza alle esigenze della | |||||
1.3. | committenza/utenza e al generale | 6 | |||
contesto territoriale e ambientale | |||||
2 | Proposta | 12 | Proposta gestionale del campus nei | ||
gestionale del | confronti degli studenti | ||||
campus relativa ai | (sarà valutato il grado di esperienza | ||||
servizi da | e capacità di incidere sulla qualità | ||||
convenzionare | 2.1 | del Gestore individuato sulla base | 4 | ||
con | del progetto presentato e la propria | ||||
l’Amministrazion | abilità nel mantenere alti nel tempo | ||||
e comunale | gli standard di qualità ed efficienza | ||||
delle strutture gestite) | |||||
2.2. | Servizi del Campus offerti anche alla | 8 | |||
generalità dei cittadini e relative | |||||
modalità di erogazione | |||||
(Sarà posta attenzione al progetto | |||||
che si occuperà preventivamente | |||||
del modo nel quale il complesso | |||||
potrà essere gestito, soprattutto | |||||
allargando l’offerta con un accordo | |||||
preventivo/preliminare con | |||||
l’Amministrazione comunale per |
B | Caratteristiche metodologiche dell’offerta relativa al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica del campus universitario 30 | ||||
criterio | punti | n. | sub-criteri di valutazione | punti | |
l’accesso ai servizi del Campus anche alla cittadinanza) | |||||
3 | Miglioramento prestazionale del progetto rispetto ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM) | 3 | |||
Totale punti | 30 |
23.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:
ottimo = da 0,81 a 1;
distinto = da 0,61 a 0,80;
buono = da 0,41 a 0,60;
discreto = da 0,21 a 0,40
sufficiente= da 0,01 a 0,20; insufficiente=0.
La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame.
La somma dei punteggi attribuiti per ciascuno dei sub criteri costituirà il punteggio attribuito al concorrente per la propria Offerta Tecnica.
23.3. Criteri di valutazione dell’offerta economica
Ai fini dell’individuazione della migliore offerta congiunta si procederà applicando la seguente formula:
P= (Pbe - Poe) + (Poa - Pba)
Dove
Pbe= importo totale stimato dall’ente per la progettazione ed esecuzione dei lavori, inclusi oneri per la sicurezza;
Xxx= corrispettivo complessivo offerto dal concorrente i-esimo per l’esecuzione dei lavori inclusi oneri per la sicurezza;
Pba= prezzo posto a base d’asta per l’alienazione del bene;
Poa= prezzo offerto dal concorrente e-esimo per l’alienazione del bene.
La miglior offerta congiunta è quella che realizza il valore numerico P più elevato.
Una volta determinato il valore numerico P, ai fini dell’attribuzione del punteggio, è attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare
Ci = Pa/Pmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Pa = prezzo dell’offerta del concorrente i-esimo;
Pmax = prezzo dell’offerta più conveniente.
23.4. calcolo del punteggio complessivo attribuito ai singoli concorrenti
La somma dei punteggi dei due elementi di valutazione (offerta tecnica e offerta economica) determinerà la graduatoria dei concorrenti.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato. Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate, plurime, indefinite o indeterminate.
Art. 24. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. precedente art. 18) le stesse non saranno più sostituibili. Una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte le varie fasi procedurali della gara verranno gestite dal RUP e dalla Commissione giudicatrice, all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante, secondo le rispettive competenze. Trattandosi di gara telematica, tutte le operazioni relative all’ammissibilità e alla valutazione delle offerte saranno espletate in una o più sedute riservate (vd. da ultimo Consiglio di Stato sez. III 13 dicembre 2018 n. 7039). In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, relative alla documentazione amministrativa, il RUP aprirà il sub procedimento di “soccorso istruttorio”, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”. Al termine della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP si insedierà la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la quale procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e all’assegnazione del punteggio stabilito nel presente disciplinare. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Dell’eventuale seduta pubblica verrà data comunicazione attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” e mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante – sezione Bandi di gara. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne dà comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo art. 25 (anomalia dell’offerta).
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, qualora la Commissione rilevi una delle seguenti circostanze:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice; provvederà a darne tempestiva comunicazione al RUP, il quale procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice ad escludere il candidato dalla partecipazione alla gara.
ART. 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente
bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP mediante piattaforma Sintel - a mezzo la funzionalità “Comunicazioni procedura” - richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni ritenute necessarie, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la formulazione delle spiegazioni richieste. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino nel complesso inaffidabili.
ART. 26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta, avendo ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Ente committente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice. La proposta di aggiudicazione verrà trasmessa al RUP ai fini dei successivi adempimenti e sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/16, con apposito provvedimento di aggiudicazione definitiva che verrà comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del citato Decreto. L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo complessivo del contratto d’appalto, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, e la polizza fideiussoria per un importo pari al prezzo offerto per la cessione dell’area di cui all’art. 4.5.2. del presente disciplinare.
Il contratto avrà ad oggetto sia l’appalto dei lavori sia la cessione dell’area e pertanto, sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto e pertanto di pretendere l’adempimento degli obblighi da essa derivanti a carico dell’appaltatore nelle more del perfezionamento del progetto definitivo presentato in sede di gara.
Successivamente all’approvazione del progetto definitivo, su richiesta dell’appaltatore e con oneri a suo carico, potrà essere stipulato un atto integrativo del contratto di appalto dei lavori e cessione dell’area.
ART. 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)