testo in vigore dal: 1-4-2003
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ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE
Il Governo Italiano e il Governo Macedone, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa piu' efficace dalla sirena cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative ai rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica a per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle Sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero essere apportate dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
Definizioni Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamenti applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito e al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia e alla restituiranno di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni usi controllo dei cambi alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per il Governo Italiano, e l'Amministrazione doganale macedone per il Governo Macedone, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) del presente Accordo;
c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per il Governo Italiano, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
f) "dati personali", ogni informazione riferita a un individuo identificato o identificabile;
g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione dell'Accordo Articolo 2
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta sezione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nel limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Pasti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza Articolo 3
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda a una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per Conio proprio o dietro richiesta di un'altra autorita' di quella Parte Contraente.
Articolo 4
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative a un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione:
a) modifiche sostanziali della propria legislazione doganale;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
Articolo 5
Le Amministrazioni doganali, nel rispetto delle loro disposizioni nazionali, legali e amministrative, si prestano mutua assistenza in relazione a procedimenti quali il sequestro, il congelamento o la confisca, di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.
Articolo 6
Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo la capacita' professionali specializzate dei propri funzionari;
c) scambio di esperti in materia doganale.
CAPITOLO IV
Casi di assistenza Articolo 7
Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali sa forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale te merci sono state eventualmente collocate;
b) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Pane Contraente aditi, delle merci esportate dal territorio doganale delta Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
Articolo 8
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli.
Articolo 9
Su richiesta, l'Amministrazione doganale aditi fornisce notizie e informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel o escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci trasportare o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
d) i locali sospettati dell'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Articolo 10
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie e informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie e informazioni di propria iniziativa.
CAPITOLO V
Comunicazione ed e esecuzione delle richieste d'assistenza Articolo 11
1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformita' al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate di ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermare per iscritto e senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
b) l'oggetto e i motivi della richiesta;
c) un breve resoconto della questione degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
d) i nomi egli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura, formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative e amministrative della Parte Contraente udita.
5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.
Articolo 12
1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Articolo 13
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale aditi documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione.
b) procurarsi copie di questi documenti dossier, e a1tri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale.
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale edita sul territorio doganale della Parte Contraente edita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio dl quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
CAPITOLO VI
Dossier e documenti Articolo 14
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticare di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attivita', portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui si presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.
3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al piu' presto.
CAPITOLO VII
Esperti e testimoni Articolo 15
1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati dall'espletamento delle loro mansioni a ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario deve deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
CAPITOLO VIII
Utilizzo delle informazioni e dei documenti e protezione Articolo 16
1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente, per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati a organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano e che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessita', essere trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
4. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presenze Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti e alle informazioni della stessa natura.
Articolo 17
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le Parti contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
CAPITOLO IX
Eccezioni Articolo 13
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative e amministrative applicate da questa Parte Contraente.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado dl soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale edita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita Consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
CAPITOLO X
Costi Articolo 19
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennita' versate agli esperti e ai testimoni, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.
CAPITOLO XI
Applicazione dell'Accordo Articolo 20
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-macedone composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sorto regolate per via diplomatica.
CAPITOLO XII
Ambito territoriale Artico1o 21
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle disposizioni legislative e amministrative applicabili a queste ultime.
CAPITOLO XIII
Entrata in vigore e denuncia Articolo 22
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica
Articolo 23
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica.
La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra
Parte Contraente.
Articolo 24
Su richiesta o alla scadenza di un termine dl cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, a meno che esse si notifichino reciprocamente per iscritto che quest'esame e' inutile.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 21 maggio 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Governo Italiano Per il Governo Macedone (firma illeggibile) (firma illeggibile)
ALLEGATO
Disposizioni riguardanti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti
1. Le Amministrazioni, doganali possono impiegare i dati personali ricevuti solo ai fini e alle condizioni fissate dall'Amministrazione doganale che li ha forniti. Tali dati possono essere inviati ad altre autorita' solo previo consenso di quest'ultima.
2. Dietro richiesta, l'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati informa l'Amministrazione doganale che li ha forniti dell'uso fattone nonche' dei risultati di tale uso.
3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si accerta della validita' dei dati da trasferire. In caso di dati non corretti o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente e' informata immediatamente al riguardo. Quest'ultima, qualora richiesto, provvede a correggere o distruggere i dati.
4. Le Amministrazioni doganali conservano un registro della fornitura e ricezione dei dati personali.
5. Le Amministrazioni doganali proteggono i dati ricevuti da accesso non autorizzato, da modifiche apportate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, nonche' da ulteriore trasferimento non autorizzato.
6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dazi fissa la scadenza per la loro cancellazione. I dati personali sono cancellati alla scadenza stabilita o quando viene meno la necessita' di utilizzarli.
7. Il presente Accordo viene, in ogni caso, applicato in modo tale che l'elaborazione di dati personali sia effettuata nel rispetto dei diritti e delle fondamentali liberta' delle persone, ivi incluse la loro identita' e riservatezza, cosi' come garantito dalla normativa nazionale delle Parti Contraenti.