REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE
Articolo 1 - Servizio di Polizia Municipale Intercomunale.
1. Il presente regolamento disciplina il servizio associato di Polizia Municipale tra
i
Comuni sottoscrittori di apposita convenzione con il Comune capofila di Cervignano del Friuli.
2. Lo stesso definisce inoltre le funzioni attribuite al servizio associato e le modalità per
il
loro espletamento, nel rispetto della vigente legislazione, con particolare riguardo a quanto disposto dalla legge 07 marzo 1986 n. 65 e dalla legge regionale 28 ottobre 1988 n. 62 e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2 – Collocazione del Servizio nell’ambito delle organizzazioni comunali.
1. Il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale, denominato “Corpo di Polizia
Municipale del Cervignanese”, costituisce una delle articolazioni della struttura organizzativa del Comune capofila ed è posto alle dirette dipendenze del Sindaco del Comune capofila o suo delegato.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 07 marzo 1986 n. 65 e dell’art. 6, comma1, della L.R.
28 ottobre 1988 n. 62, il Sindaco del Comune capofila o suo delegato sovrintende e vigila sul funzionamento del Servizio, impartendone le direttive nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 10 dell’atto convenzionale istituente e disciplinante il Servizio medesimo.
Articolo 3 - Composizione della Conferenza dei Sindaci.
1. La Conferenza dei Sindaci per la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale
Intercomunale è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati. Alla Conferenza partecipa il Responsabile del Servizio suddetto, come individuato all’art. 9 del presente Regolamento, ed un agente incaricato della verbalizzazione delle sedute.
2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila o suo
delegato e viene convocata presso la sede dello stesso mediante comunicazione scritta a mezzo fax o e-mail da spedire almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali il termine è fissato in 48 ore.
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce ogni qualvolta si ravvisi la necessità ed almeno una volta ogni quadrimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti votanti.
6. Il verbale di ogni riunione dovrà essere inviato alle Amministrazioni convenzionate per l’attuazione di ogni eventuale adempimento di propria competenza ad esso conseguente.
Articolo 4 - Conferenza dei Sindaci e suoi compiti.
1. Le funzioni di coordinamento ed indirizzo del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale
sono stabilite dalla Conferenza dei Sindaci che, oltre a costituire sede di consultazione fra gli Enti associati, provvede in particolare a:
a) stabilire gli indirizzi generali inerenti la pianificazione delle attività e degli interventi su tutto il territorio di pertinenza del servizio;
b) determinare gli indirizzi generali in merito alla gestione del personale;
c) concertare le metodologie di intervento;
d) verificare i risultati del servizio;
Articolo 5 - Finalità e funzioni del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale.
1. Il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale è finalizzato alla prevenzione e repressione
delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli Enti Locali secondo i rispettivi ordinamenti, alla tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e del decoro cittadino, nonché alla prestazione di opera di soccorso in occasione di calamità, incidenti stradali od infortuni.
2. Gli appartenenti al Servizio in particolare devono vigilare:
a) sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di tutti gli altri atti o disposizioni, emanati dagli organi istituzionali competenti, con particolare riguardo alle norme inerenti la polizia amministrativa, urbana, rurale, edilizia, sanitaria, mortuaria, veterinaria, commerciale, stradale, giudiziaria ed ecologica;
b) sull’osservanza delle disposizioni impartite dalle Amministrazioni Locali a tutela dei patrimoni comunali;
c) sul rispetto dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge nonché sulla tutela della proprietà privata.
3. Il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale, nell’ambito delle proprie competenze, è altresì
tenuto ad espletare attività di accertamento a fini anagrafici, a prestare servizio di vigilanza e scorta relativamente alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli Enti locali, a svolgere servizi di informazione, raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni a richiesta delgi uffici comunali nonché a segnalare carenze circa l’erogazione dei servizi pubblici e le eventuali fonti di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
4. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale inoltre:
a) espletano i servizi di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
b) esercitano tutte le funzioni di cui alla legge 07.03.1986 n. 65 ed alla L.R. 28.10.1988 n. 62;
c) concorrono al mantenimento dell’ordine pubblico;
d) effettuano servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine, nonché di scorta al gonfalone comunale;
e) collaborano inoltre con le altre Forze di Polizia e con gli organismi della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo eventuali specifiche intese, ovvero attenendosi alle direttive impartite dal Conferenza dei Sindaci e/o dal Sindaco del Comune capofila.
5. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale non possono essere adibiti a compiti diversi rispetto a quelli istituzionali.
Articolo 6 – Ordinamento strutturale del Servizio.
1. Il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale è costituito da un ufficio di direzione e di
coordinamento ubicato nel Comune capofila e da strutture tecnico-operative dislocate presso il Comune Capofila e gli altri Enti associati.
Articolo 7 – Organico del servizio.
1. Il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale nell’ambito territoriale interessato viene gestito in forma associata, tramite gli operatori di Polizia Municipale in ruolo presso i singoli Comuni.
2. Il contingente numerico degli addetti al Servizio di cui alle specifiche dotazioni organiche degli
Enti associati, è determinato dalle Amministrazioni Comunali secondo i seguenti criteri generali:
a) funzionalità, efficienza ed economicità del servizio;
b) numero della popolazione residente e fluttuante;
c) estensione, morfologia e peculiarità urbanistiche del territorio;
d) soggiorni e/o flussi turistici;
e) contesto commerciale e industriale locale;
f) caratteristiche socioeconomiche della comunità locale;
g) obiettivi perseguiti attraverso il servizio.
3. L’organico del servizio dovrà in ogni caso tendere al perseguimento del parametro stabilito
dalla normativa regionale sopraccitata di un’unità ogni mille abitanti e sarà soggetto a revisione periodica, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi.
Articolo 8 – Rapporto gerarchico.
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale, in relazione al proprio
stato giuridico ed alla vigente legislazione, sono tenuti ad eseguire gli ordini impartiti dal Comandante ed in caso di sua assenza dal Vicecomandante.
Articolo 9 – Compiti del Comandante.
1. Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale è il Comandante, che provvede
ad attuare le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci ovvero dal Sindaco del Comune capofila ed a gestire l’attività di tutti gli operatori di Polizia Municipale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Egli è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci e/o il Sindaco del Comune capofila dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al servizio.
3. Il Comandante sovrintende all’esecuzione dei servizi ed ha il compito di:
a) dirigere e coordinare gli operatori di Polizia Municipale distribuendo loro incarichi e mansioni e verificandone il corretto assolvimento rispetto alle direttive impartite;
b) vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento dei propri collaboratori, provvedendo all’occorenza a porre rimedio ad eventuali disfunzioni e/o disservizi ed a segnalare agli organismi preposti tutti i fatti passibili di sanzioni disciplinari;
c) coordinare i servizi di Polizia Municipale Intercomunale con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo i criteri e le direttive stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci e/o dal Sindaco del Comune capofila;
d) segnalare alla Conferenza dei Sindaci ovvero al Sindaco del Comune capofila, tutte le iniziative ritenute opportune e/o necessarie al fine di conseguire in modo ottimale ed economicamente vantaggioso gli obiettivi programmati;
e) individuare il Vicecomandante tra il personale avente almeno la qualifica di sottufficiale ed incaricato di sostituirlo con funzioni vicarie in caso di assenza.
Articolo 10 – Compiti degli operatori di Polizia Municipale.
1. I sottufficiali e gli agenti del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale espletano tutte
le mansioni inerenti alle funzioni di istituto di cui al presente regolamento ed alla normativa vigente in materia con dedizione, diligenza, lealtà ed imparzialità.
2. Prestano il loro servizio utilizzando i mezzi, gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti o dotati per l’esecuzione dei compiti loro assegnati.
Articolo 11 – Qualifiche degli appartenenti al servizio.
1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 07 marzo 1986 n. 65, gli appartenti al Servizio di Polizia
Municipale Intercomunale, nell’ambito territoriale degli Enti convenzionati e nei limti delle proprie attribuzioni esercitano:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, ovvero di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai sottufficiali ed al responsabile del servizio, ai sensi del vigente codice di procedura penale;
b) servizi di polizia stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 3 della legge 07.03.1986 n. 65.
2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita dal Prefetto ai sensi dell’art. 5, commi e 3, della legge 07.03.1986 n. 65, è valida entro il territorio degli Enti associati.
3. Nell’esercizio delle funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica
sicurezza, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale, messi a disposizione dal Sindaco del Comune capofila, dipendono operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra dette Autorità ed il Sindaco medesimo.
Articolo 12 – Formazione degli operatori.
1. Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 28 ottobre 1988 n. 62, tutti gli addetti al Servizio di Polizia
Municipale Intercomunale sono obbligati a frequentare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale.
Articolo 13 – Uniforme di servizio.
1. Il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale fornisce a tutti gli operatori di P.M. le uniformi
di servizio e tutti gli oggetti di corredo che definiscono e qualificano formalmente l’appartenenza del cittadino ai Servizi di Polizia Municipale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Le caratteristiche tipologiche delle uniformi ed i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso sono determinati dalla L.R. 10 dicembre 1991 n. 60.
3. Ogni operatore della Polizia Municipale deve essere dotato di tutti i capi di abbigliamento ed accessori previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 della sunnominata L.R. 10 dicembre 1991 n. 60, secondo lo scadenziario di cui all’allegato A) del presente regolamento previa verifica del grado di usura da parte del Comandante; non si darà corso a forniture di vestiario o accessori che presentino - a giudizio insindacabile del Comandante - uno scarso grado di usura. Ad ogni fornitura l’operatore di P.M. restituirà al Comando il materiale sostituito.
4. Alla cessazione dal servizio ogni appartenente alla Polizia Municipale dovrà restituire alla propria Amministrazione Comunale l’intera fornitura di vestiario ed accessori.
Articolo 14 – Servizio in uniforme ed eccezioni.
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale prestano le attività di istituto in
uniforme.
1. Le attività di istituto possono essere svolte in abiti civili qualora esigenze di servizio lo richiedano, previo assenso da parte del Comandante.
Articolo 15 – Gradi e distintivi.
1. I distintivi di appartenenza e di grado relativi agli addetti al Servizio di Polizia
Municipale Intercomunale sono stabiliti dalla L.R. 10 dicembre 1991 n. 60 e dal D.P.G.R. 17 giugno 2003 n. 0197/Pres..
2. Non sono ammesse sull’uniforme decorazioni al valore civile o militare od onoreficienze
anche se riconosciute dallo Stato Italiano.
Articolo 16 – Tessera di riconoscimento.
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale sono muniti di una
tessera di riconoscimento, rilasciata dalle singole Amministrazioni Comunali di appartenenza aderenti al Servizio Associato, che ne certifichi l’identità ed i dati anagrafici, il Comune di appartenenza, il grado, la qualifica funzionale ed il numero di matricola, nonché gli estremi del provvedimento prefettizio di assegnazione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Le caratteristiche tipologiche della tessera personale di riconoscimento e tutti i dati che essa deve necessariamente indicare sono determinait dall’art. 12 della L.R. 10 dicembre 1991 n. 60.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale sono altresì dotati della placca di appartenenza e di riconoscimento di cui all’art. 10 della L.R. 10 dicembre 1991 n. 60.
Articolo 17 – Strumenti e mezzi in dotazione.
1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale sono stabilite dalla L.R. 10 dicembre 1991 n. 60.
2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnate in dotazione al Servizio; il Comandante ne dispone la rispettiva assegnazione ai singoli agenti.
3. I consegnatari ne detengono la responsabilità. Essi sono tenuti ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
Articolo 18 – Dotazioni degli operatori di Polizia Municipale.
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza portano in servizio in uniforme un paio di manette da polsi in acciaio e, in aggiunta per i servizi notturni, una mazzetta di segnalazione ed uno spray antiaggressione.
Articolo 19 – Servizi stradali appiedati.
1. L’espletamento delle attività e della attribuzioni istituzionali proprie degli addetti al servizio di polizia intercomunale avviene ordinariamente attraverso servizi appiedati.
2. I servizi di cui al comma 1 possono riassumersi secondo quanto segue:
a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
b) presidio degli impianti semaforici con eventuali interventi di regolazione manuale;
c) servizio mobile di ronda, secondo modalità e finalità predeterminate dal Comandante;
d) servizi d’ordine, rappresentanza e di scorta, da svolgersi secondo le specifiche esigenze.
Articolo 20 – Servizi motorizzati.
1. L’espletamento delle attività e della attribuzioni istituzionali proprie degli addetti al servizio di
polizia intercomunale può altresì avvenire avvalendosi dell’ausilio di autoveicoli e/o motoveicoli ovvero di altri mezzi.
2. Il Comandante, al fine di garantire il pronto intervento, la tempestiva presenza degli operatori ove via sia necessità, può disporre l’effettuazione di un servizio di presidio del territorio avvalendosi dell’utilizzazione di veicoli a motore, impartendo nel contempo le opportune direttive circa le finalità e le modalità di svolgimento del servizio medesimo.
3. Il Comandante decide le modalità di impiego del personale tenendo in debita considerazione le attitudini di guida dei singoli operatori.
4. I consegnatari dei veicoli di servizio sono tenuti a condurli con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione; sono altresì tenuti alla compilazione quotidiana del libretto di servizio conservato in ogni veicolo.
Articolo 21 – Collegamento dei servizi via telefono portatile.
1. Presso il Comando del Comune capofila è istituita la centrale operativa, punto di riferimento e coordinamento delle attività svolte dai vari operatori di polizia municipale, presso la quale sono altresì raccolte le chiamate della cittadinanza.
2. Tutti i servizi esterni devono essere collegati con telefono portatile alla centrale operativa.
3. Allorquando richiesto gli addetti ai summenzionati servizi devono comunicare la propria posizione sul territorio.
Articolo 22 – Servizi interni.
1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto di natura impiegatizia.
2. Essi sono svolti dal personale appartenente alla Polizia Municipale eventualmente coadiuvato da altri operatori comandati allo scopo da parte delle singole Amministrazioni Comunali di appartenenza, previa richiesta della Conferenza dei Sindaci.
Articolo 23 – Obbligo di intervento e di rapporto.
1. Fermo restando il dovere di assolvimento delle funzioni e dei compiti derivanti dalla qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al servizio non possono
arbitrariamente esimersi dall’intervenire al fine di dar luogo a tutte le attività connesse alle proprie funzioni istituzionali.
2. La priorità di intervento viene scandita a cura del Comandante mediante:
a) programmi di lavoro;
b) ordini di servizio;
c) ordini verbali;
3. Nei casi di cui l’intervento del singolo operatore si riveli insufficiente od inefficace, il
medesimo è tenuto a richiedere al Comandante, o suo delegato, l’intervento o l’ausilio di ulteriori operatori ovvero di altre Forze dell’Ordine, o di servizi competenti in materia ed opportunamente attrezzati.
4. Fatti salvi i casi in cui è comunque prevista la stesura di verbali o di particolari rapporti, tutti
gli operatori di Polizia Municipale - qualunque ne sia il grado e la qualifica - sono tenuti a redigere e consegnare al Comandante specifico rapporto di servizio quotidiano recante l’esatta natura e quantificazione dei servizi svolti utilizzando il modello predisposto dal Comando.
Articolo 24 – Ordine di servizio.
1. Il Comandante, nel rispetto delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci o dal Sindaco del Comune capofila, dispone gli ordini di servizio relativi a ciascun operatore, indicando:
a) turno di lavoro ed orario di servizio;
b) luogo di lavoro;
c) modalità di espletamento del servizio.
2. Gli appartenenti al servizio hanno l’obbligo di prendere visione degli ordini di servizio e di attenersi scrupolosamente a quanto in essi indicato.
3. L’orario di servizio può essere variato con preavviso di almento 24 ore. E’ possibile derogare a tale limite previo accordo con l’operatore interessato ovvero nei casi di urgenza e/o necessità.
4. Eventuali disposizioni particolari e/o specifici programmi di lavoro possono essere comunicati sia in forma scritta che orale.
Articolo 25 – Servizi distaccati all’interno dell’Amministrazione.
1. Nell’ambito dei propri compiti istituzionali, l’eventuale distacco di appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale presso altri settori delle singole Amministrazioni Comunali potrà essere effettuato previo parere conforme del Comandante, in conformità alle disposizioni che regolano la mobilità interna del personale, ferma restando la disciplina dell’organizzazione di appartenenza alla Polizia Municipale dettata all’art. 4 comma 2 della Legge 07 marzo 1986 n. 65.
Articolo 26 – Servizi esterni presso altre Amministrazioni.
1. Ai sensi dell’art. 4 comma 4 della Legge 07 marzo 1986 n. 65 e dell’art. 4 della L.R. 28 ottobre 1988 n. 62, gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati singolarmente o riuniti in squadre operative per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali previa comunicazione al Prefetto, ove richiesta dalle disposizioni richiamate.
2. Tali servizi vengono prestati conseguentemente all’assunzione di specifici atti amministrativi – ivi compresa la necessaria convenzione - da parte degli organi competenti (Amministrazioni richiedenti e Conferenza dei Sindaci) e secondo le modalità da essi previsti.
3. In casi di urgenza per motivi di soccorso conseguenti a calamità e disastri, il comando può essere deciso con ordine del Sindaco del Comune capofila.
4. Al personale comandato si applicano le disposizioni previste dalle vigenti norme disciplinanti le missioni e le trasferte dei dipendenti.
Articolo 27 – Efficacia dei servizi e controllo di gestione.
1. Il Comandante è tenuto a redigere con cadenza annuale una relazione riassumente l’attività svolta ed i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Anche il Servizio di Polizia Municipale Intercomunale è assoggettato al controllo di gestione secondo le modalità previste dal Comune capofila.
Articolo 28 – Gestione del personale.
1. Il Comandante cura l’organizzazione del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale nell’ambito delle direttive e degli indirizzi espressi dagli organi di governo, assumendo tutti gli atti di gestione, nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, nonché della normativa contrattuale nazionale e decentrata.
Articolo 29 – Guida di veicoli ed uso di strumenti.
1. Per i servizi di cui all’art. 20, il Comandante affida agli appartenenti al servizio medesimo, munito del titolo abilitativo richiesto, la guida dei mezzi motorizzati in dotazione.
2. L’incarico di conducente di autoveicoli o motoveicoli non può essere rifiutato.
3. Al fine di espletare le proprie funzioni ed attività istituzionali, tutto il personale è tenuto ad apprendere l’uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna.
Articolo 30 – Orario di lavoro e prestazioni lavorative straordinarie.
1. Tutti gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a prendere servizio in turnazione presso il Comando del Comune capofila e secondo gli orari prestabiliti dal Comandante.
2. In caso di particolari necessità il Comandante ha la facoltà di fissare l’effettuazione di talune attività secondo orari perentori.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il Comandante, per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, può chiedere ai propri collaboratori l’effettuazione di prestazioni lavorative ultronee rispetto a quelle ordinarie.
Articolo 31 – Prolungamento del servizio.
1. Il prolungamento del servizio è comunque obbligatorio nei seguenti casi:
a) per tutto il periodo di tempo necessario a portare a compimento operazioni di servizio precedentemente iniziate, non sospendibili o procrastinabili;
b) in situazioni di emergenza;
c) qualora previsto da ordine di servizio scritto o verbale.
2. Il prolungamento del servizio deve essere sempre autorizzato dal Comandante per iscritto se supera i 30 minuti e viene considerato quale prestazione lavorativa straordinaria; qualora non superi tale limite, andrà a costituire la banca delle ore eccedenti, da utilizzare secondo le modalità vigenti nel Comune capofila.
Articolo 32 – Mobilitazione del servizio.
1. Qualora dovessero verificarsi situazioni di straordinaria emergenza, sia a livello locale che extracomunale, previo ordine del Sindaco del Comune interessato gli appartenenti al servizio possono essere chiamati in servizio al di fuori degli orari ordinari e senza preavviso, restando a disposizione del Comandante per tutto il tempo necessario ad affrontare la situazione di straordinaria emergenza.
2. Gli appartenenti al Servizio dovranno all’uopo fornire al Comandante opportuni recapiti telefonici al fine di essere reperiti in tali circostanze.
Articolo 33 – Obblighi generali.
1. Gli appartenenti al Servizio osservano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti convenzionati, come pure tutte quelle contenute in altri atti amministrativi adottati dagli organi di governo locale purchè non in contrasto con la presente normativa.
2. Xxxxx restando gli obblighi derivanti dal vigente codice di procedura penale afferenti gli organismi di polizia giudiziaria, gli operatori di Polizia Municipale sono sempre disponibili a prestare il proprio operato nel rispetto delle attribuzioni previste dalla normativa di settore, qualora espressamente richiesto dalle Autorità competenti.
Articolo 34 – Cura dell’uniforme e della persona.
1. Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo i casi di cui all’art. 14 comma 2.
2. Le modalità di utilizzazione dell’uniforme e di tutti gli accessori sono determinati in via generale dalla L.R. 10 dicembre 1991 n. 60 e contingentemente dal Comandante.
3. L’appartenente al Servizio deve avere particolare cura del proprio aspetto esteriore; per gli operatori non sono ammessi barba incolta, capelli lunghi oltre la spalla e/o raccolti con capigliature stravaganti per colori o forma; per le operatrici è ammesso esclusivamente un trucco molto leggero, fermi restando i limiti sopraccitati per la capigliatura.
4. E’ escluso l’uso di qualsiasi tipo di monile che alteri l’uniforme; non sono ammessi in nessuno caso orecchini.
5. E’ assolutamente vietato l’uso di alcolici durante il servizio.
6. Fermo restando i divieti imposti dalla vigente normativa in materia, per gli appartenenti al Servizio è vietato fumare in pubblico.
Articolo 35 – Rapporti interni.
1. Allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità, i rapporti gerarchici e funzionali intercorrenti fra gli appartenenti al servizio vanno improntati al rispetto ed alla cortesia reciproci.
2. Gli appartenenti al servizio sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori gerarchici e dei colleghi evitando di sminuirne o comprometterne in qualunque modo l’autorità ed il prestigio.
Articolo 36 – Comportamento in pubblico.
1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l’appartenente al Servizio deve mantenere un atteggiamento consono alle proprie funzioni ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Nel limite delle proprie possibilità e competenze egli è tenuto a soddisfare le richieste dei cittadini, operando secondo criteri di massima trasparenza ed equità.
3. Le modalità di interlocuzione interpersonali devono essere conformate a quelle peculiari di tutti i servizi di polizia.
4. Gli operatori di Polizia Municipale che svolgono la propria attività in abito civile sono tenuti a qualificarsi esibendo la propria tessera di riconoscimento.
5. La qualificazione in tutti gli altri casi si esaurisce nell’enunciazione del proprio grado e cognome, evitando di fornire le proprie generalità.
6. Gli operatori addetti alla ricezione delle chiamate telefoniche premettono alla qualificazione di cui al comma 5 la denominazione del servizio “Polizia Municipale”.
Articolo 37 – Saluto.
1. Il saluto degli appartenenti al Servizio verso i cittadini, i superiori gerarchici e le autorità è un dovere per ogni operatore di Polizia Municipale.
2. Il saluto si effettua in forma militare secondo le modalità previste per le Forze Armate.
3. Sono dispensati dal saluto:
a) coloro che effettuano la regolamentazione manuale del traffico;
b) i motociclisti in marcia e coloro che effettuano servizio a bordo di autoveicoli;
c) il personale effettuante la scorta al gonfalone civico.
Articolo 38 – Responsabilità.
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale Intercomunale sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge o di contratto.
2. Gli operatori di Polizia Municipale che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati al risarcimento.
3. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dal dipendente, esso si rivale agendo contro quest’ultimo.
4. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 4, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
5. La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento il dipendente medesimo sia obbligato per legge, statuto o regolamento.
Articolo 39 – Casi di assenza dal servizio.
1. In caso di forzata assenza o di giustificato ritardo rispetto al proprio orario di lavoro gli operatori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comandante o suo sostituto.
2. Tale avviso dovrà pervenire prima dell’orario di inizio del servizio.
Articolo 40 – Accertamenti sanitari.
1. L’idoneità fisica all’impiego degli appartenenti alla Polizia Municipale non potrà essere parziale.
2. Qualora si verifichino situazioni di inidoneità parziale o totale al servizio, accertata dagli appositi organi dell’A.S.S. competente per territorio, verranno adottati provvedimenti di modifica del profilo professionale, cui farà seguito la verifica della possibilità di utilizzo all’interno del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale oppure la mobilità interna in altro Servizio del Comune di appartenenza, in conformità alla vigente normativa.
3. All’interno del Servizio di Polizia Municipale Intercomunale potrà in ogni caso essere inserito al massimo un operatore con idoneità parziale senza modifica del profilo professionale;
4. Gli appartenenti al Servizio suddetto sono sottoposti a periodici controlli sanitari. La frequenza e le modalità di svolgimento di tali controlli sono disposte dalla vigente normativa di settore.
Articolo 41 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al servizio.
1. Il Comandante ha la facoltà di segnalare al Sindaco dell’Ente interessato i dipendenti distintisi per particolari meriti e/o capacità professionali ovvero per aver conseguito risultati di eccezionale rilevanza.
Articolo 42 – Rinvio ad altre norme.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella Legge 07 marzo 1986 n. 65, nella L.R. 28 ottobre 1988 n. 62 e nella L.R. 10 dicembre 1991 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in altre norme specifiche relative alla Polizia Municipale.
Articolo 43 – Entrata in vigore, abrogazioni e fase transitoria.
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione per la gestione del servizio associato di Polizia Municipale da parte dei rispettivi Sindaci. Dopo sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, la Conferenza dei Sindaci si riserva la facoltà di proporre eventuali modifiche.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti locali disciplinanti la Polizia Municipale dei singoli Comuni associati. In caso di rescissione della convenzione, il presente regolamento disciplinerà – per quanto compatibile - la Polizia Municipale fino alla approvazione da parte del singolo Ente di una nuova normativa locale.
Allegato A) Tabella delle competenze di vestiario per gli appartenenti alla Polizia Municipale
Denominazione del capo di vestiario | N. Capi | Durata |
Uniforme invernale (giacca, pantaloni, berretto) | due | anni 5 |
Pantaloni invernali (in aggiunta all’uniforme) | due | anni 5 |
Uniforme estiva (giacca, pantaloni, berretto) | due | anni 5 |
Pantaloni estivi (in aggiunta all’uniforme) | tre | anni 5 |
Camicie bianche manica lunga | quattro | anni 2 |
Camicie bianche manica corta | quattro | anni 2 |
Cravatte blu | tre | anni 2 |
Scarpe invernali leggere | uno | anni 2 |
Scarpe invernali pesanti | uno | anni 2 |
Scarpe estive | uno | anni 2 |
Giubbotto imbottito invernale | uno | anni 5 |
Impermeabile | uno | anni 7 |
Xxxxxxxx estivo | uno | anni 5 |
Pullover collo alto | due | anni 5 |
Pullover collo a V | due | anni 5 |
Guanti pelle | uno | anni 2 |
Guanti imbottiti | uno | anni 5 |
Guanti cotone | uno | anni 5 |
Calze blu di cotone a gambaletto | otto | anni 2 |
Calze blu di lana a gambaletto | otto | anni 2 |
Borsello | uno | anni 2 |
Xxxxxxxxx e copriberretto rifrangenti | due | anni 2 |
Cintura e cinturone con spallaccio | uno | anni 2 |
Altri accessori (fischietto, portamanette, etc.) | uno | anni 5 |