CONTRATTO TIPO
CONTRATTO TIPO
DI SVILUPPO SOFTWARE
Clausola tipo 1
Oggetto del contratto
1. Il Committente si impegna ad esplicitare al Fornitore le specifiche esigenze che intende soddisfare con il software da realizzare, ossia gli obiettivi che intende realizzare. A tal fine il Committente redige in collaborazione con il Fornitore un apposito documento, il Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., dal quale devono risultare tutte le informazioni utili affinché il Fornitore comprenda in dettaglio le sue necessità. Il Documento dei Requisiti deve illustrare:
a) gli intendimenti ed obiettivi che il Committente vuole raggiungere con il realizzando software;
b) i requisiti di prestazione che, per il Committente, il realizzando software
dovrà soddisfare;
c) il software di ambiente, i sistemi operativi, il database management system e qualunque software - non oggetto della fornitura – con il quale il realizzando software dovrà interagire;
d) l’ambiente informatico e cioè l’hardware sul quale si dovrà procedere all’installazione e/o alla configurazione del realizzando software;
e) il termine entro il quale il Committente ha necessità di ottenere il software. Le parti, al momento della consegna del Documento dei Requisiti, si scambiano reciprocamente i rispettivi indirizzi di posta elettronica, da utilizzarsi quale mezzo di comunicazione tra le parti in tutti i casi in cui il contratto non preveda mezzi di comunicazione diversi dalla posta elettronica. Con lo stesso mezzo il ricevente è tenuto a dare riscontro al mittente dell’avvenuta ricezione della mail.
2. Il Fornitore si impegna ad assistere ed affiancare il Committente nella comprensione delle sue esigenze e nell’individuazione delle soluzioni più opportune per soddisfarle; si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione del Committente il proprio know-how e le proprie competenze tecniche per la stesura del Piano di Lavoro (di cui al punto 3. che segue), sulla base degli obiettivi individuati nel Documento dei Requisiti.
3. A conclusione della fase preliminare il Fornitore consegna e illustra al Committente il Piano di Lavoro del realizzando software, nel quale sono precisati:
a) i tempi e i costi di sviluppo del software;
b) Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del medesimo;
c) la Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. da utilizzare nella verifica finale e in quelle intermedie;
d) le risorse che il Committente dovrà mettere a disposizione del Fornitore nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il Fornitore è tenuto a consegnare il Piano di Lavoro (su supporto cartaceo ed elettronico) al Committente entro e non oltre …… giorni/mesi dalla stipula del presente contratto.
4. Esaminato il Piano di Lavoro il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato al Fornitore in forma scritta (con racc. a/r) e deve pervenire a quest’ultimo entro e non oltre … giorni dal ricevimento del Piano di Lavoro. Qualora si avvalga della facoltà di recedere, il
Committente è tenuto a corrispondere al Fornitore una somma pari a euro
…... e può trattenere il Piano di Lavoro consegnato e disporne a suo piacimento.
Clausola tipo 2
Responsabilità del fornitore
1. Il Fornitore è responsabile della conformità del software realizzato alle specifiche tecniche e funzionali come precisate nel Piano di Lavoro.
2. Il Fornitore si impegna ad operare con professionalità nell’esecuzione della propria attività di sviluppo e a mettere a disposizione del Committente le proprie risorse umane e tecniche, garantendo la competenza nonché la professionalità propria e dei propri dipendenti e collaboratori.
Clausola Tipo 3
Rilascio versioni intermedie
Nell’ipotesi di rilascio di versione intermedie e/o parziali del software il Committente può procedere alla loro verifica ed è tenuto al pagamento di acconti secondo le modalità previste nel Piano di Lavoro. In ogni caso né le verifiche eseguite, né gli acconti corrisposti valgono quale accettazione del software già rilasciato.
Clausola tipo 4
Variazioni dei tempi previsti nel Piano di Lavoro
1. Nel caso in cui l’attività di sviluppo del software non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati nel Piano di Lavoro a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l’entità del ritardo. L’entità del ritardo deve comunque essere congrua rispetto ai motivi addotti.
2. Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il ritardo annunciato dal Fornitore sia superiore a ..… giorni.
3. Qualora il Committente non si avvalga della facoltà di recesso, le parti procedono alla riformulazione del Piano di Lavoro, concordando i nuovi termini di consegna da parte del Fornitore.
CLAUSOLA TIPO 5
Verifica finale
1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire l'installazione e la configurazione del software sulle apparecchiature hardware del Committente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale.
2. Il Committente ha l’obbligo di utilizzare, a tal fine, la Procedura di Accettazione di cui al Piano di Lavoro e di segnalare per iscritto con racc. a/r (o con PEC) al Fornitore, eventuali fallimenti di uno o più test della Procedura
entro … giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica. La segnalazione dei fallimenti riscontrati determina il mancato superamento della verifica e implica la mancata accettazione del software, salvo quanto previsto al punto
5. della presente clausola.
3. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, il software si intende accettato ai sensi dell’art. 1665, comma 3, cod. civ. e il Fornitore matura il diritto al pagamento del corrispettivo.
4. Il Committente che ha accettato comportamenti del software difformi rispetto alla Procedura di Accettazione non potrà far valere per tale difformità la garanzia di cui alla clausola 9.
5. Il Committente ha la facoltà di "accettare con riserva" i malfunzionamenti del software che ritiene siano tali da non impedire l’accettazione finale ma che, tuttavia, esige siano corretti dal Fornitore secondo le modalità fissate nella clausola 9, "Garanzia (manutenzione)".
6. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto ad eliminare i difetti riscontrati entro ... giorni lavorativi. Il Committente, ricevuto il software, procede ad una nuova verifica secondo le modalità di cui al punto
2. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora il software dovesse nuovamente presentare difetti, malfunzionamenti od errori, a seguito della segnalazione dei nuovi fallimenti, da parte del Committente, con le modalità e nei termini di cui al punto 2.
Clausola tipo 6
Consegna
1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente il software sviluppato secondo le modalità indicate nel Piano di Lavoro: in particolare egli è tenuto ad installare e configurare il software nelle apparecchiature hardware che si trovano presso il Committente, in modo che il software sia “pronto all’uso” entro il termine pattuito nel Piano di Lavoro.
2. Il Fornitore non è tenuto ad effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti del software o da errori nelle operazioni iniziali.
3. Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare, contestualmente al software, i manuali operativi per l'installazione, la configurazione e l’utilizzo del software, e la documentazione tecnica esplicativa relativa.
CLAUSOLA TIPO 7
Titolarità del codice sorgente Ipotesi A
1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente, oltre al software in forma di codice oggetto, anche il codice sorgente dell’applicazione e la relativa documentazione tecnica.
2. Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze; inoltre il Committente acquisisce ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato [oppure: della seguente parte del software …].
3. Il Fornitore si impegna altresì a risarcire e tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software; nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, anticipando spese e oneri che il Committente si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi.
Ipotesi B
1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente, oltre al software in forma di codice oggetto, anche il codice sorgente dell’applicazione e la relativa documentazione tecnica.
2. Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze, ma si impegna a non cedere a terzi il codice sorgente e la documentazione tecnica ad esso relativa, né nella versione ricevuta dal Fornitore, né in quelle successive eventualmente modificate e/o estese, assumendo l’obbligo di destinare il software consegnatogli dal Fornitore e le sue eventuali modifiche ed estensioni successive ad un mero uso interno.
3. Il Fornitore conserva in capo a sé ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato e delle eventuali modifiche ed estensioni che svilupperà in autonomia.
4. Il Fornitore si impegna altresì a risarcire e tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, anticipando spese e oneri che il Committente si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi.
Ipotesi C
1. Il Fornitore trasferisce al Committente il solo diritto di utilizzo del software
in versione oggetto.
2. Il codice sorgente del software rimane nella esclusiva disponibilità del Fornitore. Quest’ultimo conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato.
Ipotesi C 1
1. Il Fornitore trasferisce al Committente il solo diritto di utilizzo del software in versione oggetto.
2. Il codice sorgente del software rimane nella esclusiva disponibilità del Fornitore. Quest’ultimo conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato; tuttavia il Fornitore si impegna a non cedere a terzi il software, sia sotto forma di sorgente, sia nella versione eseguibile, per …… mesi dalla sua consegna al Committente.
Ipotesi D
1. Il Fornitore trasferisce al cliente il solo diritto di utilizzo del programma in versione oggetto.
2. Il Fornitore rimane titolare esclusivo del codice sorgente, ma si impegna, a proprie spese, a depositarlo, unitamente alla relativa documentazione tecnica, presso ……, affinché quest'ultimo lo custodisca e lo consegni al Committente nelle ipotesi di fallimento o sottoposizione del Fornitore ad altra procedura concorsuale, nonché di cessazione dell’attività del medesimo.
3. Il terzo depositario si impegna a conservare il codice sorgente e la relativa documentazione tecnica per …… anni; al termine di questo periodo, egli provvederà alla distruzione materiale del codice stesso e della documentazione tecnica.
CLAUSOLA TIPO 8
Formazione
Il Fornitore, avvenuta l’accettazione del software da parte del Committente, provvede alla formazione del personale addetto all’utilizzo del software presso il Committente, con le seguenti modalità e tempi: …… eventuale rinvio ad un allegato).
CLAUSOLA TIPO 9
Garanzia (manutenzione)
1. Il Fornitore si impegna a garantire, per la durata di dall’accettazione
del software, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità del software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate nel Piano di Lavoro. Egli, inoltre, si obbliga a eliminare i comportamenti del software che dovessero rivelarsi "non accettabili" a seguito della ripetizione della Procedura di Accettazione (indicata nel Piano di Lavoro ), effettuata in occasione di una revisione del software.
2. L’intervento del personale tecnico del Fornitore volto alla constatazione dell’esistenza del problema segnalato dal Committente dovrà essere effettuato entro …… ore lavorative.
3. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 1. devono concludersi in un termine congruo, avuto riguardo alla complessità del software, alla gravità del difetto e alle difficoltà di intervento. Tali operazioni sono svolte a spese del Fornitore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ..
4. La revisione (o il patch) del software si intende accettata se non presenta più i difetti denunciati e se supera con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione di cui al Piano di Lavoro.
5. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all’eliminazione dei difetti di cui al punto 8.1., non deve introdurre nuovi errori e/o difetti, né creare ulteriori malfunzionamenti; inoltre il Fornitore deve assicurare la conversione dei dati caricati con il vecchio formato in quello nuovo.
6. La manutenzione del software verrà effettuata mediante rilascio della nuova revisione, o del patch, in via telematica (da remoto): a tal fine, il Committente si obbliga sin d'ora ad autorizzare l’accesso da remoto da parte del Fornitore. Se la tipologia delle operazioni di manutenzione da effettuare non consentisse tale modalità, il Fornitore eseguirà gli interventi presso il Committente, mediante accesso diretto ai locali del medesimo e previo accordo sui tempi e sulle modalità di tale accesso.
7. La garanzia cui è tenuto il Fornitore ai sensi della presente clausola è esclusa in caso di uso del software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d’uso consegnato al Committente.
CLAUSOLA TIPO 10
Revisioni (e patch) del software
1. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente al Committente l’eventuale fornitura di una nuova revisione (o di un patch) del software ad altri utilizzatori nei due anni successivi all’accettazione del software. In tal caso il Committente ha diritto di chiedere e di ottenere gratuitamente dal Fornitore tale nuova revisione (o patch) del software.
2. Il Fornitore si obbliga altresì, nei due anni dall’accettazione del software da parte del Committente, a comunicargli tempestivamente eventuali problemi di funzionamento riscontrati e segnalati da altri utilizzatori del medesimo software. Il Committente ha diritto, anche in questa ipotesi, a chiedere ed ottenere gratuitamente dal Fornitore la nuova revisione (o patch) del software, realizzata al fine di porre rimedio a detti problemi di funzionamento.
3. Nel caso in cui il Committente, nonostante le comunicazioni di cui ai punti
1. e 2., continui ad utilizzare il software consegnato in esecuzione del presente contratto senza chiedere la nuova revisione (o il patch), il Fornitore non sarà tenuto a rispondere degli eventuali danni che potranno verificarsi in capo al Committente a causa del protrarsi dell'uso della versione originaria.