TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
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XXXXXX DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2017/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
UNIVERSITA’ DI SIENA – I SIENA01
Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00
00000 Xxxxx
[Indirizzo ufficiale per esteso]
In seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da:
Cognome: Frati
Funzione del rappresentante legale: Rettore
E
Sig./Xxx.ra [nome e cognome dello studente]
In seguito denominato “Il Partecipante”
Codice fiscale:
Data di nascita:
Sesso: M F
Nazionalità:
Indirizzo per esteso:
Indirizzo di posta elettronica:
Telefono:
Anno Accademico:
Ciclo di Studi: I Ciclo II Ciclo III Ciclo Ciclo breve
Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:
Codice/ Codice ISCED:
Anno di corso:
X Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“zero- grant”)
Il contributo finanziario include un contributo finanziario per bisogni speciali
X Lo studente riceve un contributo finanziario derivante da fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+
[Da
completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un
contributo da fondi comunitari Erasmus+, ad eccezione di quelli senza
contributo]:
I dati bancari o della carta su cui accreditare il contributo dovranno essere caricati sulla Segreteria on-line.
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for Erasmus + mobility for studies
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus +
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati
[Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.]
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Istituto erogherà il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere una mobilità a fini di studio nell’ambito del Programma Erasmus+.
Il Partecipante accetta il contributo per il supporto individuale e per il viaggio nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio, come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo, incluse le variazioni relative alle date di inizio e fine della mobilità, dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
La durata minima del periodo di mobilità è di 3 mesi o un trimestre accademico. La durata complessiva del periodo di mobilità, non deve superare i 12 mesi, compreso un periodo a zero-grant, che dovrà essere utilizzato solo in casi eccezionali.
La mobilità:
Inizierà il |
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E si concluderà il
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Le date di inizio della mobilità devono coincidere con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante. [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato incluso nel periodo di mobilità all’estero: in tal caso, “L’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante”].L’ultimo giorno del periodo di mobilità deve coincidere con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante
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Codice ERASMUS (se del caso)
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Paese
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Il Partecipante riceve un contributo finanziato con fondi comunitari Erasmus+ per ______ mesi e _________ giorni.
Riceve un contributo finanziato con fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
Non riceve alcun contributo finanziario Erasmus+ per l’intera durata della mobilità (zero-grant), il numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
[se applicabile] Il Partecipante riceve un contributo finanziato con fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+, per una durata di giorni: ___________ di mobilità.
Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
- Il contributo per il supporto individuale finanziato con fondi comunitari Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro _____ ( inserire il totale dei contributi previsti per il soggiorno) , corrispondenti a Euro__650____ al mese e Euro____ per i giorni extra.
L’importo finale del contributo comunitario Erasmus+ per il periodo di mobilità è determinato moltiplicando il numero dei mesi di mobilità finanziati con fondi comunitari Erasmus+ (come specificato nell’articolo 2.4) per il contributo unitario mensile applicabile per il Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario Erasmus+ è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del contributo unitario mensile.
Il contributo finanziario derivante da fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+ per il periodo di mobilità è pari a Euro:
Il partecipante riceverà inoltre un contributo da parte dell’Ateneo di euro 200 al mese, come da fondi ministeriali finalizzati ad incentivo della mobilità internazionale.
Inoltre, il Partecipante riceverà Euro _________ come contributo per il viaggio (inserire i costi di viaggio previsti per il paese di destinazione, come indicato nell’Avviso di Selezione) .
Per i partecipanti a zero-grant, il contributo per il viaggio dovrebbe essere 0.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui al articolo 2.3. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto e accettati dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1 Al Partecipante saranno versati tempestivamente il contributo per il viaggio e per il supporto individuale, secondo le seguenti modalità:
- un prefinanziamento pari al 70% dell’ammontare complessivo del contributo, come determinato agli articoli 3.1 e 3.2 entro 30 giorno dalla firma del presente accordo; dopo tale prefinaziamento lo studente è tenuto ad inviare l’erasmus certificate con la conferma dell’arrivo presso l’Università ospitante non appena arriverà a destinazione. Un mancato invio di tale documento puo’ comportare il ritiro immediato dei fondi di prefinanziamento.
Il restanto saldo del 30% del contributo complessivo sarà versato al rientro come all’articolo 4.2.
4.2 Il pagamento del saldo è subordinato al ricevimento da parte dell’Ateneo della documentazione di rientro:
- erasmus certificate riportante le date di inizio e fine mobilità ;
- learning agreement, compilato e firmato in tutte le sue parti;
I due documenti dovranno essere inviati per mail, come due documenti separati ed in formato pdf al seguente indirizzo: xxx@xxxxx.xx .
Il partecipante riceverà quindi una mail dal portale europeo con la richiesta di compilazione del Rapporto Narrativo (EU Survey) e sarà tenuto a trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
La trasmissione del Rapporto Narrativo (EU Survey) sarà considerata quale richiesta di pagamento del saldo da parte del Partecipante. Il L’Istituto dovrà pagare l’importo a saldo entro 20 giorni di calendario dalla trasmissione del Rapporto Narrativo o emettere una richiesta di rimborso qualora dovuto.
[Se il Partecipante riceve un sostegno finanziario diverso da quello comunitario Erasmus+ l’Istituto può specificare le condizioni di pagamento applicabili]
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
Capitolato polizza assicurativa infortuni soggetti vari.
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
Capitolato polizza RCT - Responsabilità Civile verso Terzi
Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria.
[La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. Il sistema sanitario nazionale del Partecipante potrebbe prevedere copertura sanitaria. Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il partecipante sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante].
ARTICOLO 6 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Partecipante, riceverà un invito a compilare il Rapporto Narrativo on-line 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità. Il Partecipante deve trasmettere on-line il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Ai Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, l’Istituto può richiedere un rimborso parziale o totale del contributo finanziario Erasmus+ ricevuto.
Un Rapporto Narrativo integrativo sarà inviato al Partecipante, dopo la fine della mobilità, per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
Il Partecipante
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Per l’Istituto
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Nome/cognome/
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Nome/cognome/funzione
Xxxxxxxxx Xxxxx, Rettore
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Firma
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Luogo e data
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Firma
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Luogo e data
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(Redatto in duplice copia)
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può caso in cuipresentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Audit
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.