CONTRATTO DI SERVIZI
CONTRATTO DI SERVIZI
OP/EUI/REFS/2017/004
GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI PER L’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
L’Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come “Istituto”, “IUE” o “Stazione appaltante”), con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, C.F. 80020410488, rappresentato, ai fini della firma del presente contratto, dal Segretario Generale, Xxxxxxxx Xxxxxx, a ciò autorizzato per delega del Presidente, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
da una parte, e
[Nome ufficiale completo] [forma giuridica dell’impresa]
[numero di registrazione dell’impresa] [indirizzo ufficiale completo]
[partita IVA]
(da qui in avanti indicato come “Contraente” o “Appaltatore”), rappresentato ai fini della firma del presente contratto dal Sig./Sig.ra [nome, cognome, qualifica]
Le parti di cui sopra , da qui in avanti denominate collettivamente come “Appaltatore”, sono responsabili in solido di fronte alla amministrazione aggiudicatrice dell’esecuzione del presente contratto
dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO
le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti di servizi, [il modello di buono d’ordine] [il modello di Contratto specifico] nonché i seguenti allegati:
Allegato I Capitolato Speciale d’Appalto (OP/EUI/REFS/2017/004)
Allegato II Offerta del Contraente (numero di riferimento [compilare] di [inserire data]) che include:
• Offerta economica (Allegato II - G);
• Dichiarazione sostitutiva (Allegato II - E);
• Documenti amministrativi;
che formano parte integrante del presente contratto (da qui in avanti indicato come “il Contratto”).
In caso di conflitto si specifica che:
- Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del Contratto.
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati.
- Le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) prevalgono su quelle contenute nell’Offerta del Contraente (Allegato II).
Per motivi di chiarezza, l’Appaltatore riconosce e conviene che si applichino le condizioni del Contratto con esclusione dei termini e delle condizioni standard dell’Appaltatore e/o di qualsiasi altra disposizione desunta dalle consuetudini e dalla prassi commerciale o da pratiche precedenti tra le parti.
Alla luce di quanto sopra specificato, le varie parti che compongono il presente Contratto sono da considerarsi reciprocamente esplicative. Ogni ambiguità o discrepanza all’interno di ognuna o tra ciascuna di esse sarà spiegata o rettificata con comunicazione scritta dall’Istituto, salvo il diritto del Contraente di contestare tale comunicazione tramite la procedura di risoluzione delle controversie prevista all’Articolo I.7 del presente Contratto.
I – CONDIZIONI PARTICOLARI
Articolo I.1 – Oggetto
I.1.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di servizi assicurativi per la copertura di tutti i rischi che possono interessare le sedi e le residenze universitarie dell’Istituto Universitario Europeo, come descritti nella Lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
I.1.2 Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno le sedi dell’Istituto Universitario Europeo.
I.1.3 Il Contraente esegue le prestazioni affidategli conformemente al Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) annesso al Contratto.
Articolo I.2 – Entrata in vigore e durata
I.2.1 Il Contratto entra in vigore dalla data in cui l’ultima delle parti lo ha firmato.
I.2.2 In nessun caso l’esecuzione del Contratto può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore.
I.2.3 La durata dell’esecuzione delle prestazioni non deve superare i sessanta (60) mesi. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel Contratto sono calcolati in giorni di calendario.
L’esecuzione delle prestazioni avrà inizio dal 01/01/2018.
Il termine di esecuzione delle prestazioni può essere prorogato soltanto previo accordo scritto, concluso tra le parti prima della scadenza di tale termine.
I.2.4 Il Contraente è soggetto a un periodo di prova di 6 (sei) mesi. Qualora durante tale periodo, l’esecuzione del servizio non rispondesse a quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto, o, se migliorativo, da quanto offerto in sede di gara dall’Appaltatore stesso, l’Istituto avrà facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso di trenta (30) giorni tramite lettera raccomandata A/R.
I.2.5 Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal Contratto, l’Istituto non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’Appaltatore sarà obbligato a una sua continuazione per un periodo non superiore ai sei
(6) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
Articolo I.3 – Prezzi
I.3.1 L’importo massimo che la Stazione appaltante pagherà a norma del Contratto è di
€ XXXXXXXX (XXXXXXXXX/XX cent), a copertura di tutte le prestazioni/servizi (spese incluse) eseguiti.
Si conviene che il suddetto importo include qualsiasi altra spesa che il Contraente si trovi a sostenere durante l’esecuzione del presente Contratto, ivi incluse spese di viaggio, di soggiorno o qualsiasi altra spesa correlata.
L’offerta economica del contraente è contenuta nell’Allegato II.
I.3.2 Revisione Prezzi
Non applicabile
Articolo I.4 – Modalità di pagamento
I.4.1 Pagamento
L’Istituto effettua il pagamento nei termini previsti dai singoli capitolati di polizza.
I.4.2 Prefinanziamento
Non applicabile
I.4.3 Garanzia d’esecuzione
È prevista la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% del volume di affari stimato in fase di gara, richiesta a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli oneri per il mancato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Agli altri concorrenti la restituzione del deposito cauzionale presentato in sede di offerta avverrà non oltre trenta (30) giorni dall’aggiudicazione della gara d’appalto.
Tale cauzione, costituita nelle forme di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi della legislazione vigente, dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere operativa entro quindici (15) giorni dietro semplice richiesta scritta dell’Istituto.
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzione diverse da quelle sopra indicate e che verrà disposta l’esclusione dei concorrenti che presenteranno polizze fideiussorie emesse da società di intermediazione nei cui confronti la Banca d’Italia ha disposto il divieto di intraprendere nuove operazioni.
Fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore dell’Istituto, la mancata presentazione della cauzione nei termini indicati comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte della stessa.
Articolo I.5 – Conto bancario
I pagamenti sono effettuati sul seguente conto bancario del Contraente, denominato in euro e identificato dalle seguenti coordinate:
Denominazione della banca: | |
Indirizzo completo dell’agenzia bancaria: | |
Denominazione esatta del titolare del conto: | |
Codice IBAN: | |
Codice SWIFT: |
Articolo I.6 – Indirizzi per le comunicazioni e responsabile del trattamento dei dati
Ai fini dell’Articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Patrimonio e Logistica, rappresentato dal proprio Direttore: Sig.ra Kathinka España.
Ogni avviso o altro tipo di comunicazione riguardante il presente Contratto sarà effettuato per iscritto, riportando il numero del Contratto, e inviato ai seguenti indirizzi:
Istituto:
Istituto Universitario Europeo Servizio Patrimonio e Logistica
Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (XX) E-mail address: xxxxxxxx@XXX.xx
Contraente:
Nome e cognome | |
Funzione | |
Denominazione Impresa | |
Indirizzo ufficiale completo | |
PEC (Posta Certificata) |
Articolo I.7 – Diritto applicabile e composizione delle controversie
I.7.1 Il Contratto è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l’aggiudicazione degli appalti in uso presso l’Istituto, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.
I.7.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo al presente Contratto verranno rimesse, in buona fede, dalle parti alla procedura di Mediazione come disciplinata dalle Regole Internazionali di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano, presentando una richiesta scritta alla Segreteria Generale della suddetta Camera Arbitrale.
I.7.3 Se, per qualsiasi ragione, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di avviare la procedura di Mediazione la controversia rimane irrisolta, entro i successivi trenta giorni, la questione potrà esser rimessa dalle parti alla procedura d’Arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
La sede dell’Arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata in sede d’Arbitrato sarà quella Inglese.
La decisione con cui si concluderà la procedura di Arbitrato sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.
Il Tribunale Arbitrale applicherà i regolamenti dell’Istituto Universitario Europeo, inclusi il Regolamento Finanziario e il Regolamento sugli Appalti Pubblici, completati, ove necessario, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano.
Articolo I.8 – Sfruttamento dei risultati del contratto
Non applicabile
Articolo I.9 – Risoluzione del Contratto a opera di una delle parti
Le regole di risoluzione sono previste nelle condizioni generali di ciascun capitolato di polizza.
Articolo I.12 – Spese contrattuali
Tutte le spese di Contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Istituto.
Articolo I.13 – Altre condizioni particolari
Viste le specifiche caratteristiche dei servizi forniti in questo contratto:
• [Articolo II. 10 – Proprietà dei risultati – Diritti di proprietà intellettuale e industriale]
• Articolo II.16 – Rimborsi non sono applicabili.
FIRME
Per il Contraente, [nome della ditta/nome e cognome del rappresentante/qualifica] Firma/e: Firmato a Firenze, li | Per l’Istituto Universitario Europeo, Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale Firma/e: Firmato a Firenze, li |
In due esemplari, in lingua italiana.
II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI SERVIZI
Articolo II. 1 – Esecuzione del Contratto
II.1.1 Il Contrente esegue il Contratto secondo i più alti standard professionali.
II.1.2 È compito esclusivo del Contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del Contratto a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.
II.1.3 Salvo quanto stabilito all’Articolo II.4, ogni riferimento nel testo del Contratto al personale del Contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all’esecuzione del Contratto.
II.1.4 L’Appaltatore deve garantire che tutto il personale che partecipa all’esecuzione del Contratto possieda le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per l’esecuzione delle prestazioni affidategli.
II.1.5 L’Appaltatore non rappresenta l’Istituto e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il Contraente è tenuto a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.
II.1.6 L’Appaltatore è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.
Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, l’Appaltatore è tenuto a precisare che:
i. il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dall’Istituto;
ii. in nessun caso l’Istituto può essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera (i), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell’Istituto alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l’Istituto e il Contraente.
II.1.7 In caso di problemi dovuti all’operato di un membro del personale del Contraente impiegato nei locali dell’Istituto, oppure nel caso in cui l’esperienza e/o le competenze di un membro del personale del Contraente non corrispondano al profilo richiesto nel Contratto, l’Appaltatore provvede senza indugio a sostituire l’interessato. L’Istituto ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del Contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il Contratto alle medesime condizioni contrattuali. L’Appaltatore è responsabile di ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.
II.1.8 Se un fatto imprevisto, un’azione o un’omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni, il Contraente ne prende nota e ne informa l’Istituto immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo, l’Impresa descrive il problema e indica la data in cui si è
manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell’ambito del presente Contratto. In tale circostanza l’Impresa procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.
II.1.9 Se il Contraente non adempie agli obblighi nell’ambito del Contratto, la Stazione appaltante – fermo restando il suo diritto di risolvere il Contratto – può ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all’entità dell’inadempimento. Inoltre, la Stazione appaltante può esigere un risarcimento o applicare la clausola penale conformemente all’Articolo II.12 e/o le penali indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo II.2 – Mezzi di comunicazione
II.2.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto o alla sua esecuzione verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero della procedura di gara. Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente Contratto.
II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data d’invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all’Articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l’altra parte riceva effettivamente la comunicazione.
Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per xxx xxxxxxxxxxx x confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell’originale senza ritardi ingiustificati.
II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall’Istituto alla data alla quale l’ha registrata il servizio responsabile di cui all’Articolo I.6.
Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.
Articolo II. 3 – Responsabilità e oneri
II.3.1 È responsabilità esclusiva del Contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.
II.3.2 L’Istituto non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal Contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in conseguenza dell’esecuzione del Contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell’Istituto stesso.
II.3.3 L’Appaltatore è responsabile di ogni perdita o danno, costo (comprese le spese legali e professionali di altra natura) o spesa sostenuto dall’Istituto ma causati dal contraente nell’esecuzione del Contratto, anche se verificatisi nell’ambito di un subappalto, nonché di ogni pretesa di terzi, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell’importo totale del Contratto. Il Contraente rimarrà responsabile, senza alcuna limitazione d’importo, se la perdita o il danno sono conseguenza di colpa grave o
dolo del Contraente o del suo personale, e in caso di morte dovuta a colpa grave o dolo del suo personale.
II.3.4 Inoltre, l’Appaltatore dovrà, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, rispettare tutte le procedure e le precauzioni necessarie per impedire che possano verificarsi danni a beni di proprietà dell’Istituto o di terzi, e soprattutto che si verifichino lesioni al personale impiegato nell’esecuzione del servizio e a terzi, nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente. Ogni responsabilità, nel caso di incidenti, per danni causati dal personale del Contraente ricadrà, quindi, sull’Appaltatore, così dal sollevare l’Istituto da ogni responsabilità al riguardo.
II.3.5 Il Contraente si obbliga a tenere indenne e salvaguardare l’Istituto da tutti i danni e costi che possano derivare da una qualsiasi pretesa. Il Contraente si obbliga a manlevare l’Istituto nel caso di qualsiasi azione, pretesa o procedimento intentato contro la Stazione appaltante da terzi in conseguenza di un danno causato dall’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto. Nel caso di qualsiasi azione intentata contro la Stazione appaltante da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto, il Contraente presterà assistenza all’Istituto.
II.3.6 Il Contraente stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all’esecuzione del Contratto, come indicato all’Articolo 10 dell’Allegato I - Capitolato Speciale d’Appalto, e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta della Stazione appaltante, il Contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.
Articolo II. 4 – Conflitto d’interessi
II.4.1 Il Contraente adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d’interessi. Tali situazioni si verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.
II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d’interessi nel corso dell’esecuzione del Contratto è comunicata per iscritto senza indugio all’Istituto. Inoltre, il Contraente adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L’Istituto si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l’adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.
II.4.3 L’Appaltatore dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all’esecuzione del Contratto, e che s’impegna in tal senso anche per il futuro.
II.4.4 In conformità con lo Statuto del Personale dell’IUE e in particolare del suo Articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni.
L’Appaltatore prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.
II.4.5 L’Appaltatore trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il Contraente o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d’interesse. Il Contraente trasmette inoltre per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d’interessi a terzi coinvolti nell’esecuzione del Contratto, inclusi i subappaltatori.
Salvo quanto previsto all’Articolo II.1, il Contraente sostituirà, immediatamente e senza alcun indennizzo a carico dell’Istituto, qualsiasi membro del proprio personale che si trovi in tale situazione.
Articolo II.5 – Obbligo di riservatezza
II.5.1. L’Istituto e il Contraente trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e segnalati per iscritto come riservati.
II.5.2 Il Contraente è tenuto a:
(a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi nell’ambito del Contratto, del buono d’ordine senza previo consenso scritto dell’Istituto;
(b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
(c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell’Istituto
II.5.3 L’Istituto e il Contraente sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui all’Articolo
II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo successivo di cinque anni dall’ultima scadenza a meno che:
(a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l’altra parte dall’obbligo di riservatezza;
(b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
(c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.4 L’Appaltatore ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, del buono d’ordine, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’Articolo II.5.1.
Articolo II.6 – Trattamento dei dati personali
II.6.1 Tutti i dati personali figuranti nel Contratto sono trattati a norma della disciplina adottata dall’Istituto Universitario Europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali, come previsto nella specifica Decisione del Presidente n. 40/2013, consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxx.xx/XxxxxXxxXxxxxxx/XxxxXxxxxxxxxx.xxxx, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell’esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d’ispezione in applicazione delle leggi dell’Unione Europea e nazionali.
II.6.2 L’Appaltatore ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, il Contraente deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati come indicato all’Articolo I.6.
II.6.4 Se il Contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del Contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell’interessato per esercitare i suoi diritti. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, soci lavoratori, incaricati e/o collaboratori a vario titolo, la procedura per la Protezione dei Dati personali come riportata nella Decisione del Presidente IUE n.
40 del 27 agosto 2013, nella Direttiva Europea 95/46/EC e in qualsiasi legge e regolamento del paese in cui essa ha sede.
II.6.5 Il Contraente concede al suo personale l’accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto.
II.6.6 Il Contraente si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:
a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall’Istituto;
e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.
Articolo II. 7 – Subappalti
II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto, il Contraente non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del Contratto.
II.7.2 La richiesta di attribuzione di subappalto deve essere accompagnata da una chiara indicazione delle attività che saranno subappaltate e deve necessariamente soddisfare le disposizioni del presente Contratto e di ogni normativa italiana applicabile. In caso di subappalto subentrato durante il periodo di validità del Contratto derivante dalla presente procedura, l’Appaltatore deve presentare tutta la necessaria documentazione all’Istituto e attendere la sua preventiva e indispensabile autorizzazione prima di renderlo effettivo e operativo.
II.7.3 Anche quando l’Istituto lo autorizzi ad attribuire un subappalto a terzi, l’Appaltatore resta comunque vincolato agli obblighi contrattuali e conserva la responsabilità esclusiva della corretta esecuzione del presente Contratto.
II.7.4 Il Contraente provvede affinché il subappalto non leda i diritti e le garanzie spettanti all’Istituto a norma del presente Contratto, In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Istituto al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.
Articolo II. 8 – Modifiche
II.8.1 Ogni modifica del Contratto e/o del buono d’ordine è effettuata per iscritto prima dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d’ordine non può essere considerato una modifica del Contratto.
II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al Contratto, al buono d’ordine variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto e/o del buono d’ordine determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.
Articolo II.9 – Cessione
II.9.1 Il Contraente non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le richieste di pagamento, e gli obblighi derivanti dal Contratto, senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto.
II.9.2 In mancanza di suddetta autorizzazione, o in caso mancata osservanza dei suoi termini, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal Contraente non è opponibile all’Istituto e non produce alcun effetto nei confronti di questa.
Articolo II. 10 – Forza maggiore
II.10.1 Per “forza maggiore” si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del Contratto e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
II.10.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.
II.10.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. Il Contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.
II.10.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.
Articolo II. 11 – Clausola Penale
Non applicabile
Articolo II. 12 – Sospensione dell’esecuzione del contratto
Non applicabile
Articolo II. 13 – Risoluzione del Contratto
Le regole di risoluzione sono quelle previste nelle condizioni generali di ciascun capitolato di polizza.
Articolo II. 14 – Relazioni e pagamenti
II.14.1 Data del pagamento
I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell’Istituto.
II.14.2 Valuta
Il Contratto è stipulato in Euro (€).
I pagamenti sono eseguiti in Euro (€).
II.14.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto
Non applicabile
II.14.4 Sospensione dei termini di pagamento
Non applicabile
II.14.5 Garanzie di esecuzione
Non applicabile
Articolo II. 15 – Rimborsi
Non applicabile
Articolo II. 16 – Recupero pagamenti
Non applicabile
Articolo II. 17 – Controlli e revisioni contabili
Non applicabile