CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
BAP PERSONA
Tariffa Individuale
Il presente fascicolo informativo, contenente:
a) Nota Informativa comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Modulo di proposta/polizza;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Sede legale Xxx Xxxxxxxxxxx, 000- 00000 Xxxxxx - Sede Amministrativa Via Xxxxxxxxx De Sanctis,11 - 00195
ROMA Tel. 00.0000000 - Fax 00.00000000 - C.F. e P.IVA 01917540518- Capitale Sociale Euro 4.500.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n.
01917540518 – R.E.A di Arezzo n. 148690 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N° 2595 del 14 marzo 2008 - Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00165 - Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. - http:// xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx - numero verde 800 663377
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
BancAssurance Popolari Danni S.p.A (in breve BAP Assicurazioni S.p.A.) è una Società di diritto italiano, autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N° 2595 del 14 marzo 2008 , iscritta all’albo delle Imprese con numero 1.00165 con Sede Legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 -00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Xxxxxx; tel. 00-00000000; sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop..
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 3.970.793, di cui Euro 4.500.000 relativi al capitale sociale ed Euro 1.032.913 relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità è pari a 1,19. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale ed è soggetto a tacito rinnovo.
Avvertenza - In mancanza di disdetta, inviata dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata A/R, esso si intenderà automaticamente prorogato per un anno e così, successivamente. Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La presente polizza è un contratto di assicurazione contro gli infortuni occorsi all’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività professionale, nonché durante lo svolgimento di ogni altra attività non a carattere professionale (infortuni professionali ed extraprofessionali).
Le coperture assicurative prestate dalla Compagnia sono le seguenti:
• MORTE DA INFORTUNIO: in caso di Infortunio che abbia come conseguenza il decesso dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde l’intera somma assicurata.
• INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO: in caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità Permanente, è previsto il pagamento all’Assicurato di un indennizzo variabile in funzione del grado di invalidità riportato ed al netto delle franchigie contrattuali descritte all’art. 1.3
- SEZIONE 1 - Garanzie Prestate, delle Condizioni di Assicurazione. Ai fini della determinazione del grado di Invalidità Permanente si fa riferimento alle percentuali stabilite nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 1124/1965 (Tabella INAIL).
Si rinvia all’art. 1.1 - SEZIONE 1 - Garanzie Prestate, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio.
Avvertenze
L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente da Infortunio, come meglio specificato all’art. 1.4 - SEZIONE 1 - Garanzie Prestate, delle Condizioni di Assicurazione.
Vengono esclusi dalla copertura assicurativa i danni derivanti da una delle cause indicate all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione (“Esclusioni”). Si avverte inoltre che il presente contratto prevede all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione un elenco di persone non assicurabili e all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione le attività professionali non assicurabili.
L’Assicurazione resta sospesa in caso di mancato pagamento del premio annuo, come meglio specificato all’ art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia garantisce il pagamento di un Indennizzo pari alla somma assicurata, variabile in funzione della formula prescelta dall’Assicurato al momento della sottoscrizione, di cui all’art. 1.2 - SEZIONE 1 - Garanzie Prestate, delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza - La garanzia di Invalidità Permanente è prestata con una franchigia espressa in forma percentuale sulla somma assicurata, come descritto all’art. 1.3 - SEZIONE 1 - Garanzie Prestate, delle Condizioni di Assicurazione. La franchigia prevede che una parte del danno indennizzabile a termini di polizza, rimanga a carico dell’Assicurato, e in particolare:
A. Se il grado di Invalidità Permanente è accertato in misura pari o inferiore al 5% non viene erogato alcun indennizzo;
B. Se il grado di Invalidità Permanente è accertato in misura superiore al 5% ma inferiore al 15%, l’indennizzo è erogato con una franchigia del 5%;
C. Se il grado di Invalidità Permanente è accertato in misura pari o superiore al 15% non si applica alcuna franchigia.
Si precisa che la percentuale del grado di Invalidità Permanente, è uguale ai punti di Invalidità Permanente (I.P. 5%= 5 punti I.P.).
Di seguito si riportano delle esemplificazioni numeriche relative al funzionamento delle garanzie sopra descritte:
Caso Morte da Infortunio:
Esempio: Somma assicurata pari a 100.000,00 €.
La Compagnia liquida ai Beneficiari l’intera somma assicurata.
Invalidità Permanente da Infortunio:
Esempio: Somma assicurata pari a 100.000,00 €, ogni punto di Invalidità Permanente (I.P.) corrisponde a 1.000,00 €:
caso A: in sede medico-legale vengono accertati 4 punti di I.P. - La Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo, poiché è stato accertato un grado di invalidità inferiore al 5%;
caso B: in sede medico-legale vengono accertati 8 punti di I.P. - La Compagnia corrisponderà un indennizzo di 3.000,00 €, ossia corrispondente ai 3 punti di I.P. residui al netto della franchigia del 5% pari a 5.000,00 €;
caso C: in sede medico-legale vengono accertati 18 punti di I.P. - La Compagnia corrisponderà un indennizzo di 18.000,00 €, senza l’applicazione di alcuna franchigia poiché è stato accertato un grado di invalidità superiore al 15%.
Avvertenza – Si avverte che il presente contratto prevede un limite massimo di età assicurabile pari a 75 anni e un limite minimo pari a 18 anni. Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli.
Avvertenza - Si ricorda che il codice civile prescrive delle specifiche cause di nullità per i contratti di assicurazione e si rinvia all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni della professione. Per le conseguenze della mancata comunicazione si rinvia agli artt. 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione. A titolo esemplificativo, nel presente contratto il cambio di professione che comporti il cambio di classe di rischio si considera una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è annuale.
Il pagamento del premio annuo potrà avvenire esclusivamente mediante autorizzazione di addebito permanente in c/c.
Non è ammesso il frazionamento del premio.
Il premio annuo, varia in funzione delle garanzie prescelte al momento della sottoscrizione, e della classe di rischio di appartenenza dell’Assicurato, individuata dalla sua attività professionale svolta al momento della sottoscrizione (tra quelle elencate all’allegato 2 – attività professionali, del presente fascicolo informativo).
Avvertenza - E’ prevista la possibilità di applicare sconti ad alcune categorie di soggetti (es. dipendenti, soci, categorie professionali, ecc.), nella misura ed alle condizioni previste nei relativi eventuali convenzionamenti.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non previsto.
8. Diritto di recesso
Avvertenza - Il presente contratto prevede il diritto di recesso per il Contraente e per la Compagnia. Si rinvia all’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
Per la Compagnia è previsto il diritto di recesso in caso di aggravamento del rischio come previsto all’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A tal fine è necessario interrompere i termini di prescrizione, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
11. Regime fiscale
- Detrazione fiscale
Esclusivamente i versamenti relativi all'invalidità permanente non inferiore al 5% effettuati sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nei termini consentiti dalla legge. E’ facoltà dell’aderente/assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei Premi versati nel limite massimo di 1.291,14 euro, indipendentemente dall’ammontare del reddito dichiarato (art. 15, comma 1, lett f) del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche).
- Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di Morte dell’Assicurato, sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni.
- Tassazione del premio
Sul premio versato grava una imposta nella misura annua del 2,50%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza - Si precisa che il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’evento assicurato e che sono previste specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si specifica inoltre che sono previste ipotesi in cui è richiesta la visita medica e che l’onere dei costi relativi alle certificazioni mediche prodotte dall’Assicurato restano in capo all’Assicurato stesso. Per il dettaglio delle procedure liquidative di quanto sopra richiamato, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Compagnia e nello specifico alla Funzione Legale di BAP Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, oppure inviati via fax al numero 00.00.000.000 o mediante e-mail a: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.00.000.000 o 00.00.000.000 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP, all’indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire una breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l’operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell’ISVAP
i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
BAP Assicurazioni S.p.A. rimane a disposizione per tutte le informazioni complementari al numero verde 000.00.00.00.
14. Arbitrato
Si prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie.
Avvertenza - E’ in ogni caso possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato.
* * *
BAP Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Consigliere Delegato
GLOSSARIO
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
ASSICURATO: la persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto mediante il quale la Compagnia, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
BENEFICIARIO: soggetto/i a favore del quale/i viene/vengono liquidate le prestazioni assicurate.
Relativamente alla prestazione caso Morte sono quelli designati dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione e, in mancanza, i propri eredi non oltre il quarto grado.
Relativamente alla prestazione caso Invalidità Permanente Beneficiario è l’Assicurato stesso.
COMPAGNIA: BAP Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 000-00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Xxxxxxxxx De Sanctis, 11 – 00000 Xxxx Xxxxxx.
CONTRAENTE: è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia.
Il suo obbligo principale è quello di pagare il premio e di collaborare alla esecuzione del contratto.
FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di sinistro, a titolo di compensazione del danno subito.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la Morte e l’Invalidità Permanente.
INVALIDITA’ PERMANENTE: la perdita definitiva e irrimediabile a seguito di Infortunio in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla attività lavorativa esercitata.
MORTE: il decesso dell’Assicurato a seguito dell’Infortunio.
POLIZZA: l’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOMMA ASSICURATA: importo nei limiti del quale la Compagnia si impegna a fornire la propria prestazione.
TABELLA INAIL: allegato 1 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124.
Data ultimo aggiornamento: 31/05/2011
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia e’ autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da Compagnia di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9).
3) CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autorità personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato stesso.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilita’ di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati – per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; Compagnia di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Compagnia di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e’ obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Compagnia del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.
6) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Art. 7 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi e’ l’interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n. 06. 42 04 58 32, allegando fotocopia del documento di riconoscimento.
9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è BancAssurance Popolari Danni
S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Xxxxxxxxx De Sanctis, 11 – 00000 Xxxx Xxxxxx. Presso la sede amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l’elenco completo dei Responsabili interni ed esterni.
Data ultimo aggiornamento: 11/11/2010
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Perfezionamento, durata, decorrenza delle garanzie e proroga del contratto
La polizza si perfeziona con la sottoscrizione del contratto ed il contestuale pagamento del premio annuo non frazionabile.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e di contestuale pagamento del premio, fino alle ore 24.00 della data di scadenza.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 c.c..
La polizza ha durata annuale.
Il contratto è soggetto a proroga tacita, ossia in mancanza di disdetta, inviata dal Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata A/R, esso si intenderà automaticamente prorogato per un anno e così, successivamente.
Art. 2 Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l’Assicurato devono dare a ciascuna Compagnia comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di mancata comunicazione, la Compagnia si riserva di rifiutare parzialmente o totalmente l’indennizzo.
Al verificarsi del sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo (art. 1910 c.c.).
Art. 3. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché essere causa di risoluzione del contratto (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).
Art. 4 Limiti
L’adesione è riservata alle persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti alla data dell’adesione o al rinnovo annuale, purchè residenti in Italia; non è comunque consentita la cessazione automatica della copertura nel caso in cui il compimento dei 75 anni di età si verifichi durante la vigenza del contratto.
Art. 5 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, insulinodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test H.I.V, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
L’assicurazione relativamente alla persona affetta, cessa dal momento in cui si è manifestata una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso del premio annuo in corso, che in tal caso viene restituito al Contraente, al netto delle imposte.
Non sono altresì assicurabili persone che hanno un’invalidità permanente pre-esistente.
Art. 6 Aggravamento e diminuzione del rischio.
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l'obbligo di dare immediato avviso scritto alla Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia al momento della conclusione del contratto, la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (art. 1898 c.c.).
La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto al Contraente e/o all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso della Compagnia ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
In caso di mancata comunicazione, se si verifica un Infortunio durante lo svolgimento di una attività lavorativa diversa da quella indicata, l’indennizzo verrà corrisposto:
➢ integralmente, se la diversa attività non aggrava il rischio;
Attività lavorativa indicata alla sottoscrizione | ||||
Classe A | Classe B | Classe C | ||
Attività | Classe A | 100% | 100% | 100% |
al momento del | Classe B | 85% | 100% | 100% |
sinistro | Classe C | 65% | 65% | 100% |
➢ in misura ridotta come stabilito nella tabella delle percentuali sotto riportata, se la diversa attività aggrava il rischio:
Nel caso in cui la Compagnia accerti che la diversa attività rientra tra quelle non assicurabili non avrà luogo alcuna prestazione.
Nel caso in cui il Contraente e/o l’Assicurato, abbia/abbiano regolarmente comunicato alla Compagnia eventuali variazioni nella attività professionale svolta, troveranno applicazione le disposizioni di cui al seguente art. 7.
Se il Contraente e/o l’Assicurato comunicano alla Compagnia mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, la Compagnia, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (art. 1897 c.c.).
Art. 7 Variazione dell’attivita’ professionale
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare immediato avviso scritto alla Compagnia delle variazioni che si verifichino nell’attività professionale dell’Assicurato, o mediante raccomandata A/R, o tramite consegna di suddetta comunicazione, presso la filiale dove è stata sottoscritta la polizza (in questo caso fa fede la data del timbro di arrivo presso la Compagnia).
Nel caso in cui venga comunicata una variazione di professione che comporti aggravamento o diminuzione del rischio, la Compagnia, nei limiti delle garanzie e delle condizioni di assicurabilità prestate, può rispettivamente provvedere ad effettuare una variazione in aumento o in diminuzione della rata di premio successiva alla prima.
Ai fini della rideterminazione del premio in aumento o in diminuzione, si fa riferimento alla classificazione delle attività professionali (allegato 2 del presente fascicolo informativo). Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nell’elenco vengono utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia a un’attività elencata. Le variazioni comunicate possono comunque comportare le conseguenze illustrate al precedente art. 6.
Art. 8 Attivita’ professionali non assicurabili
Dalla presente copertura sono escluse le seguenti attività professionali:
a) personale diplomatico;
b) vigili del fuoco;
c) militari;
d) agenti di pubblica sicurezza, guardie giurate;
e) minatori;
f) sportivi professionisti;
g) speleologi;
h) sommozzatori;
i) palombari;
j) pescatori;
k) portavalori;
l) personale viaggiante di navigazione aerea e marittima;
m) acrobati;
n) stuntmen;
o) giostrai;
p) artificieri;
q) tutte le attività professionali che comportino normalmente detenzione, uso, manipolazione, trasporto di esplosivi e/o presenza in ambienti ove
viene fatto uso di esplosivi. Art. 9 Rischi compresi
L’Assicurazione comprende anche:
• l’asfissia (non di origine morbosa);
• le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l’avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive);
• l’annegamento, l’assideramento o congelamento, la folgorazione;
• i colpi di sole e/o di calore e/o di freddo;
• le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
• le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, escluso qualsiasi tipo di altra ernia;
• gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, salvo quanto previsto al successivo articolo esclusioni;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 10 Esclusioni
L’Assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da:
a) guida ed uso di mezzi di locomozione aerea (compresi deltaplani e ultraleggeri) e subacquei in qualità di membri dell’equipaggio;
b) guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l’Assicurato abbia al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo;
c) pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato e sport di combattimento in genere;
d) partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
e) abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
f) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
g) azioni delittuose dell’Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
h) imperizia, imprudenza, o negligenza anche grave nello svolgimento di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale.
Le prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata.
Art. 11 Obbligo dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, L’Assicurato deve:
➢ darne avviso scritto alla Compagnia mediante denuncia (art.1913 c.c.) ed inviarle la documentazione come meglio descritto al successivo art. 12;
➢ consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. In caso di Morte, tali adempimenti sono in capo al/ai Beneficiario/i.
L'inadempimento dell’obbligo di avviso può comportare in caso di dolo o colpa grave la perdita totale del diritto all’indennizzo, o in caso di colpa la sua perdita parziale (art. 1915 c.c.).
Art. 12 Criteri di indennizzabilita’ – liquidazione
Ai fini della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’evento assicurato.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato o gli aventi diritto di quest’ultimo, devono effettuare la denuncia entro 8 giorni dalla Morte o in caso di Infortunio, da quando ne hanno avuto la possibilità, tramite raccomandata A/R indirizzata alla sede amministrativa della Compagnia (fa fede la data di invio da parte del mittente), o tramite consegna della denuncia stessa presso la filiale in cui è stata sottoscritta la polizza, la quale rilascerà per conto della Compagnia un’attestazione di ricezione della documentazione (fa fede la data registrata sull’attestazione).
In caso di Invalidità Permanente la Compagnia, al fine di determinarne il grado conseguente all’evento assicurato, procede incaricando un medico legale presso il quale l’Assicurato sarà tenuto a sottoporsi a visita. La parcella del medico legale incaricato dalla Compagnia rimane a carico della Compagnia stessa, pertanto nulla sarà dovuto dall’Assicurato relativamente a questa voce di spesa. L’onere dei costi relativi alle certificazioni mediche prodotte dall’Assicurato quali ad esempio certificati medici, relazioni medico legali di parte, restano in capo all’Assicurato stesso.
La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Nei casi in cui si ritenga che un sinistro per invalidità sia legato ad una disabilità/condizione pre-esistente, il sinistro verrà escluso dalla presente.
In caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore destro, si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti la valutazione viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di Invalidità Permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.
A guarigione avvenuta, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono presentare idonea documentazione e nella fattispecie:
• prima certificazione medica attestante le lesioni riportate, unitamente alla denuncia di sinistro;
• documentazione medica attestante l’intero decorso delle lesioni subite.
L’Assicurato è tenuto inoltre a consentire la visita dei medici legali della Compagnia e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari.
La Compagnia, ricevuta la necessaria completa documentazione, compie gli accertamenti del caso e, qualora risultino dovuti, liquida gli indennizzi e ne dà comunicazione agli interessati.
Avuta notizia dell’accettazione degli indennizzi, la Compagnia provvede al pagamento entro 30 giorni.
Art. 13 Controversie
Le divergenze sul grado di Invalidità Permanente, nonché le divergenze sull’applicazione di quanto stabilito al precedente art. 12 possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato).
Ciascuna delle Parti sostiene in proprio le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.
Art. 14 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A tal fine è necessario interrompere i termini di prescrizione mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R.
Art. 15 Diritto di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le parti possono recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R.
In caso di recesso della Compagnia quest’ultima rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 16 Rinuncia all’azione di rivalsa
Qualora l’Infortunio subito dall’ Assicurato sia imputabile a responsabilità di terzi, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto ai sensi dell’art. 1916 del c.c..
Art. 17 Validità territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero. La liquidazione degli indennizzi viene tuttavia corrisposta in Euro ed in Italia.
Art. 18 – Cause di nullità
Sono cause di nullità del contratto l’inesistenza del rischio al momento della conclusione del contratto (art. 1895 c.c.) e l’inesistenza dell’interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio (art. 1904 c.c.).
Art. 19 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 1 - GARANZIE PRESTATE
Art. 1.1 Oggetto dell’assicurazione – rischi assicurati Garanzia Morte da Infortunio
In caso di Infortunio che abbia come conseguenza il decesso dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde l’intera somma assicurata. L’indennizzo per il caso Morte è dovuto se la Morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell’Infortunio assicurato a termini di polizza e ne sia la conseguenza diretta ed esclusiva.
L’Infortunio in tal caso, deve essere accaduto durante la validità della polizza ed essere stato regolarmente denunciato alla Compagnia di assicurazione. L’ indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto grado.
L’indennizzo per il caso di Morte da Infortunio non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente.
Garanzia Invalidità Permanente da Infortunio
In caso di Infortunio che abbia come conseguenza una Invalidità Permanente, è previsto il pagamento all’Assicurato di un indennizzo variabile in funzione del grado di invalidità accertato ed al netto delle franchigie contrattuali descritte al successivo art. 1.3. Ai fini della determinazione del grado di Invalidità Permanente si fa riferimento alle percentuali stabilite nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 1124/1965 (Tabella INAIL). L’indennizzo è dovuto se l’Invalidità Permanente stessa si verifica pure a contratto scaduto entro due anni dalla data del sinistro verificatosi e denunciato durante la validità della polizza.
Art. 1.2 Somme assicurate
La Compagnia garantisce il pagamento di un Indennizzo pari alla somma assicurata, variabile in funzione della formula prescelta dall’Assicurato al momento della sottoscrizione:
FORMULA BASE: La garanzia prevede che qualora si verifichi un Infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui derivi o il decesso dell’Assicurato o l’Invalidità Permanente dello stesso, venga corrisposta la somma assicurata in polizza, fino ad un importo massimo pari a 50.000,00 €.
FORMULA SUPER: La garanzia prevede che qualora si verifichi un Infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui derivi o il decesso dell’Assicurato o l’Invalidità Permanente dello stesso, venga corrisposta la somma assicurata in polizza, fino ad un importo massimo pari a 100.000,00 €.
FORMULA EXTRA: La garanzia prevede che qualora si verifichi un Infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui derivi o il decesso dell’Assicurato o l’Invalidità Permanente dello stesso, venga corrisposta la somma assicurata in polizza, fino ad un importo massimo pari a 150.000,00 €.
Art. 1.3 Franchigia sulla Invalidità Permanente
Se il grado di Invalidità Permanente è pari o inferiore al 5% non viene erogato alcun Indennizzo, se il grado di Invalidità Permanente è accertato in un valore superiore al 5% e inferiore al 15% l’Indennizzo è erogato con una franchigia del 5%, se il grado di Invalidità Permanente è accertato in una percentuale pari o superiore al 15% non si applica alcuna franchigia.
Art. 1.4 Cumulo di indennita’
L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo per Invalidità Permanente e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore.
Art. 1.5 Morte presunta
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati e, in mancanza, ai propri eredi non oltre il quarto grado, la somma assicurata prevista per il caso di Morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi
6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del c.c..
Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la Morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia avrà diritto al rimborso della intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato non deceduto, potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita o residuata, anche se nel frattempo fossero trascorsi altri due anni dall’evento subito e quindi senza che possano, da parte della Compagnia, essere invocati eventuali termini di prescrizione che, tutt’al più, decorreranno da quel momento.
Data ultimo aggiornamento: 11/11/2010
Mod. 4DA000110
ALLEGATI
ALLEGATO 1
D.P.R. 1124/1965
TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE | ||
DESCRIZIONE | Percentuale | |
D. | S. | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | 65 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell'indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell'anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75: | ||
a) in semipronazione | 30 | 25 |
b) in pronazione | 35 | 30 |
c) in supinazione | 45 | 40 |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40 | 25 |
b) in pronazione | 45 | 40 |
c) in supinazione | 55 | 50 |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22 | 18 |
b) in pronazione | 25 | 22 |
c) in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione é riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale.
(3) Nei casi la valutazione é riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
(4) Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, é valutata il 16% se si tratta di Infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Data ultimo aggiornamento: 11/11/2010
ALLEGATO 2
Attività professionali
CLASSE DI RISCHIO A | CLASSE DI RISCHIO B | CLASSE DI RISCHIO C |
Agenti: | Casalinghe | Abbattitori di piante e boscaioli |
di commercio, di investigazione | Non occupati | Accalappiacani |
di pubblicità, teatrali, di collocamento, | Studenti | Addetti alle pulizie |
cinematografici | Agricoltori | |
Antiquari senza restauro | Allevatori di animali e bestiame | |
Arredatori | Antennisti | |
Assistenti sociali | Armieri (negozianti) | |
Avvocati | Ascensoristi | |
Badanti | Autisti di servizio pubblico e | |
Xxxxxxxx | privato | |
Bigliettai | Autotrasportatori | |
Biologi | Baristi | |
Cameraman/cineoperatore in studio | Benzinai | |
televisivo | Bottai | |
Cassieri | Cameraman/cineoperatore non in | |
Clero (esclusi missionari) | studio televisivo | |
Commercialisti | Carpentieri | |
Consulenti aziendali | Carristi di carri allegorici | |
Custodi guardarobieri | Carrozzieri | |
Dentisti | Chimici | |
Dirigenti occupati in ufficio | Corniciai | |
Disegnatori | Corrieri | |
Enologi | Cromatori e nichelatori | |
Erboristi | Cuochi | |
Farmacisti | Disinfestatori | |
Fisioterapisti | Ebanisti, intagliatori del legno | |
Fotografi | Elettricisti | |
Galleristi d’arte | Xxxxxx | |
Geologi occupati in ufficio | Falegnami | |
Geometri occupati in ufficio | Fattorini | |
Gestori di impianti di dispensazione | Fonditori | |
carburante senza operazioni di | Fuochisti | |
manutenzione, lavaggio e simili | Giardinieri | |
Giornalisti (no zone di guerra e disastri | Gioiellieri/Orafi | |
naturali) | Gommisti | |
Impiegati | Gruisti | |
Impiegati amministrativi | Guide turistiche | |
Imprenditori che non svolgono lavori | Idraulici | |
manuali | Imbianchini | |
Infermieri | Insegnati di equitazione | |
Ingeneri occupati in ufficio | Installatori insegne | |
Insegnanti | Istruttori di pratica di scuola guida | |
Interpreti (no zone di guerra) | Lattonieri | |
Istruttori di teoria di scuola guida | Lavoratori del tessile | |
Magistrati | Lavoratori di cantiere e su ponteggi | |
Manicure | Liutai e fabbricanti di strumenti | |
Massaggiatori | musicali | |
Medici (no radiologi o in servizio di | Macellai | |
pronto intervento) | Maestri d’arme |
Musicisti | Magazzinieri | |
Negozianti/Commercianti (no armieri) | Maniscalchi | |
Notai | Marmisti | |
Odontotecnici | Materassai | |
Orologiai | Meccanici | |
Ostetriche | Medici radiologi | |
Parrucchieri | Metalmeccanici | |
Pedicure | Mobilieri | |
Pensionati | Mugnai | |
Periti liberi professionisti | Muratori | |
Pittori | Necrofori | |
Pompe funebri (no necrofori) | Netturbini | |
Promotori finanziari | Operai | |
Psicanalisti/psicologi | Pastori | |
Puericultori | Pellicciai | |
Ristoratori | Piastrellisti | |
Sarti | Postini | |
Scrittori | Restauratori | |
Segretari | Saldatori | |
Sociologi | Scalpellini | |
Vetrinisti | Scaricatori e facchini | |
Scultori | ||
Sindacalisti | ||
Soffiatori di vetro | ||
Spazzacamini | ||
Stampatori, tipografi | ||
Tagliapietre, spaccapietre | ||
Tappezzieri | ||
Topografi | ||
Tornitori | ||
Trattoristi | ||
Vasai | ||
Verniciatori | ||
Veterinari | ||
Vetrai | ||
Vulcanizzatori | ||
Zincografi |
Data ultimo aggiornamento: 11/11/2010
BAP Persona
Assicurazione contro gli infortuni a tariffa individuale
Il presente modulo costituisce parte integrante e necessaria delle Condizioni di Assicurazione
NUMERO DI QUESTIONARIO NUMERO DI POLIZZA | ||||
BANCA | COD. AGENZIA | COD. PROMOTORE | CONVENZIONE | |
ABI | CAB | PRODOTTO | VERSIONE | |
CONTRAENTE | ||||
Cognome e Nome | Codice Fiscale | |||
Comune di nascita | Provincia | Data di nascita Età | ||
Professione | Sesso | |||
Indirizzo | Provincia | |||
Comune | C.A.P. | |||
ASSICURATO | ||||
Cognome e Nome | Codice Fiscale | |||
Comune di nascita | Provincia | Data di nascita | Età | |
Professione | Sesso | |||
Indirizzo | Provincia | |||
Comune | C.A.P. | |||
RAPPRESENTANTE LEGALE (se Contraente è persona giuridica) | ||||
Cognome e Nome | Codice Fiscale | |||
Comune di nascita | Provincia | Data di nascita | Età | |
Professione | Sesso | |||
Indirizzo | Provincia | |||
Comune | C.A.P. |
BENEFICIARI
Caso morte
Caso invalidità permanente
SOMME ASSICURATE: Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Classe di rischio Capitale assicurato Premio netto Imposte
PREMIO DA PAGARE
In rate annuali Rate prima seguenti | in scadenza il imposte | di ogni anno totale |
DURATA DEL CONTRATTO: Dalle ore 24 del alle ore 24 del | ||
per la durata di anni 1 con tacito rinnovo Luogo, | li | |
BancAssurance Popolari Danni SpA | CONTRAENTE (firma) |
COLLOCATORE
(firma)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il sottoscritto Contraente autorizza la propria Banca ad addebitare sul proprio conto corrente il premio relativo al presente polizza.
Euro
c/c di addebito ABI
CAB
C/C IBAN
MODALITA’ DI PAGAMENTO per il tacito rinnovo: il sottoscritto Contraente autorizza la propria Banca ad addebitare sul proprio conto corrente tramite RID il premio relativo alla presente polizza.
Euro
c/c di addebito ABI
CAB
C/C IBAN
CONTRAENTE
(firma)
BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Sede legale Xxx Xxxxxxxxxxx, 000- 00000 Xxxxxx - Sede Amministrativa Via Xxxxxxxxx De Sanctis,00 00000 ROMA Tel. 00.0000000 - Fax 00.00000000 - C.F. e P.IVA 01917540518- Capitale Sociale Euro 4.500.000 i.v. – Registro Imprese
di Arezzo n. 01917540518 – R.E.A di Arezzo n. 148690 - Iscritta all’Albo delle Imprese al n. 1.00165 - Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento ISVAP N° 2595 del 14 marzo 2008 - Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop. -http:// xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx - numero verde 800 663377
Copia non valida per la sottoscrizione del contratto
numero questionario prodotto numero polizza
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all'indennizzo
DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1892,1893,1894 del Codice Civile)
Agli effetti della validità della garanzia, il Contraente dichiara che la persona assicurata:
1) Non è affetta da minorazioni fisiche, né da alcolismo, tossicodipendenza, insulinodipendenza, sieropositività diagnosticata test H.I.V., AIDS, o dalle seguenti infermità mentali : sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, fome maniaco-depressive o stati paranoidi;
2) Non ha un'invalidità permanente pre-esistente;
3) Ha altre assicurazioni concernenti i medesimi rischi assicurati con la presente polizza? Se sì, con quali assicurazioni?
L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(firma)
CONTRAENTE
(firma)
Ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione il Contraente e l'Assicurato dichiarano di essere a conoscenza e prendono atto che condizione necessaria di assicurabilità e di efficacia del presente contratto è che l'Assicurato abbia la proprio residenza in Italia.
L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(firma)
CONTRAENTE
(firma)
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER PRELIMINARMENTE RICEVUTO GLI ALLEGATI 7A, 7B E IL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD 4DA000110), IVI COMPRESE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, TUTTI REDATTI IN CONFORMITA' AI REQUISITI PREVISTI DALL'ISVAP.
Dichiara, inoltre, di aver ricevuto la copia di pertinenza del presente modulo e che esso non contiene cancellature e di non averne ricevute altre ad integrazione dello stesso.
CONTRAENTE
(firma)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle condizioni di assicurazione, contenute nel Fascicolo informativo:
Art. 1 Perfezionamento, durata, decorrenza delle garanzie e proroga del contratto Art. 2 Altre Assicurazioni
Art. 4 Limiti
Art. 6 Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 7 Variazione dell'attività professionale Art. 8 Attività professionali non assicurabili Art. 10 Esclusioni
Art. 11 Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro Art. 12 Criteri di Indennizzabilità - Liquidazione Art. 13 Controversie
Art. 14 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Art. 15 Diritto di recesso in caso di sinistro
CONTRAENTE
(firma)
Art. 1.3 Franchigia sulla Invalidità Permanente (SEZIONE 1 - GARANZIE PRESTATE) Art. 1.5 Morte presunta (SEZIONE 1 - GARANZIE PRESTATE)
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 della legge N. 196/03 riportata nella Nota Informativa, ed ai sensi degli articoli 23, 24, 26,37,43,44 e 45 della legge 30 giugno 2003, 196, acconsento/iamo al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionali al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) e B), della predetta informativa e obbligatori per legge al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)
acconsento/iamo (*)
al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett.A), B), della predetta informativa per finalità d'informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE)
(*) ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di informazione commerciale, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento"
CONTRAENTE
(firma)
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Luogo, li
MOD DA0 002
Data Ultimo Aggiornamento: 10/11/2010
Copia non valida per la sottoscrizione del contratto