REGIONE TOSCANA - SETTORE LAVORO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTEGRAZIONI AL REDDITO PER I LAVORATORI IN CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
ALLEGATO A
REGIONE TOSCANA - SETTORE LAVORO
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTEGRAZIONI AL REDDITO PER I LAVORATORI IN CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
Premessa
La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
- del Decreto Legge 30 ottobre 1984 n. 276, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- dell’art. 6, comma 3 della L. 608/96;
- dell’art. 1, comma 186 della L. 147/2013;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui alla L.R. 32/02, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012;
- della DGR 114/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
ART. 1. FINALITA’ GENERALI
La Regione Toscana adotta il presente avviso al fine di garantire un’integrazione economica ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di tipo difensivo.
ART. 2. BENEFICIARI
I beneficiari del presente avviso sono i dipendenti di unità produttive ubicate in Toscana e per i quali è stato stipulato un Contratto di Solidarietà difensivo.
ART. 3. ENTITA’ DELL’AIUTO
L’ammontare dell’integrazione regionale è definito in base alla tipologia di impresa da cui dipendono i lavoratori e dal periodo di applicazione del contratto di solidarietà, ed è così determinato:
Periodi di solidarietà effettuati dal 1° gennaio 2014
1. per i dipendenti da aziende di cui alla L. 863/84, l’integrazione regionale è pari al 15% del trattamento perso
2. per i dipendenti da aziende non artigiane di cui alla L. 236/93, l’integrazione regionale è pari a:
a. il 45% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda non corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza;
b. il 20% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza
3. per i dipendenti da aziende artigiane di cui alla L. 236/93, l’integrazione regionale è pari a:
a. il 32,50% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda non corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza;
b. il 7,50% del trattamento perso nel caso in cui l’azienda corrisponda al lavoratore la parte di contributo ministeriale di propria spettanza
Periodi di solidarietà effettuati fino al 31 dicembre 2013
1. per i dipendenti da imprese/cooperative di cui alla L. 863/84 e interessati da contratti di solidarietà di tipo difensivo stipulati dal 1° luglio 2009, l’integrazione della Regione Toscana garantirà, subordinatamente all’intervento governativo di cui al DL 78/2009, il raggiungimento del 90% trattamento perso. In assenza dell’intervento governativo di cui al DL 78/2009, il contributo aggiuntivo della Regione si conferma nella misura del 20%, come inizialmente stabilito dalla DGR 312/2009.
2. per i dipendenti da imprese/cooperative non artigiane di cui alla L. 236/93 interessati da contratti di solidarietà di tipo difensivo, l’integrazione della Regione Toscana garantirà il raggiungimento del 70% trattamento perso.
3. per i dipendenti da imprese artigiane di cui alla L. 236/93 interessati da contratti di solidarietà di tipo difensivo, l’integrazione della Regione Toscana è pari al 20% del trattamento perso.
ART. 4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine dell’ottenimento del beneficio a favore dei propri dipendenti, le aziende possono presentare domanda in bollo per le unità produttive ubicate in Toscana e per i cui dipendenti è stato stipulato un Contratto di Solidarietà difensivo, utilizzando l’apposita modulistica sottoriportata compilata in ogni sua parte.
La domanda di concessione dell’integrazione regionale devono essere presentate alla Regione Toscana entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto di autorizzazione ministeriale nella Gazzetta
Ufficiale, o, per le imprese artigiane, entro 6 mesi dall’avvenuta erogazione del contributo dell’Ente Bilaterale.
A ciascun decreto di autorizzazione ministeriale deve corrisponde una sola domanda .
La domanda in bollo deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R a REGIONE TOSCANA – SETTORE LAVORO – XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXXXXX
ART. 5. TRASMISSIONE DEI DATI
Contestualmente alla presentazione della domanda devono essere obbligatoriamente trasmessi i dati relativi ad un periodo compreso all’interno del contratto di solidarietà, per il quale essi siano disponibili a consuntivo, secondo lo schema riportato nelle istruzioni allegate alla domanda.
Tali dati dovranno essere inviati alla Regione Toscana esclusivamente sotto forma di foglio elettronico via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto dell’email “Richiesta integrazione regionale CdS – (Ragione Sociale azienda) periodo dal al ”.
La medesima modalità di invio dei dati in formato elettronico deve essere utilizzata anche per successivi periodi conclusi, compresi all’interno del periodo autorizzato dal Ministero del Lavoro e per il quale è già stata presentata la domanda di integrazione alla Regione Toscana.
ART. 6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande saranno esaminate sulla base dell’ordine di ricevimento determinato dal protocollo generale della Regione Toscana e sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso che siano richieste integrazioni alla domanda presentata, ai fini dell’esame delle istanze, farà fede la data di ricezione da parte della Regione delle integrazioni richieste.
Alle aziende sarà data comunicazione dell’accoglimento o del rigetto della domanda a mezzo PEC all’indirizzo indicato sulla domanda o, se non presente, all’indirizzo PEC registrato presso la Camera di Commercio.
Unitamente a tale comunicazione la Regione invierà il decreto regionale che ha disposto l’esito della domanda ed il dettaglio dell’integrazione regionale spettante a ciascun lavoratore.
ART. 7. PAGAMENTO DELL’INTEGRAZIONE
La Regione Toscana si avvale dell’Agenzia Regionale ARTEA per l'erogazione dell’integrazione oggetto del presente avviso.
Il pagamento dell’ammontare complessivo dell’integrazione regionale sarà effettuato da ARTEA nei confronti dell’azienda richiedente l’intervento per i propri dipendenti. L’azienda dovrà liquidare quanto dovuto a ciascun dipendente entro il mese successivo all’effettiva erogazione da parte dell’ARTEA ed evidenziare tale contributo in busta paga attraverso inserimento di apposita voce.
ART. 8. REVOCA DELL’INTEGRAZIONE REGIONALE ED EVENTUALE RECUPERO
Nel caso in cui si rilevino difformità tra i dati indicati dell’azienda relativamente alle ore di solidarietà effettuate ed alla relativa integrazione erogata da INPS e quanto effettivamente risultante dai dati in possesso di INPS, tali da comportare una erogazione della quota di integrazione regionale superiore al dovuto, o nel caso in cui l’integrazione regionale erogata risulti comunque superiore al dovuto, la Regione procederà alla revoca di quanto indebitamente erogato.
Il recupero delle somme, comprensive degli interessi legali calcolati sulla quota non dovuta dalla data di erogazione alla data del provvedimento di recupero, avverrà a cura di ARTEA secondo quanto definito nella convenzione stipulata tra Regione Toscana ed ARTEA il 1° febbraio 2010.
ART. 9. TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali in possesso dell’Amministrazione Regionale in ragione del presente avviso confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Giunta Regionale della Regione Toscana. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e saranno comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito web della Regione Toscana. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Settore Xxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
ART. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
ART. 11. INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente avviso e l’allegato sono reperibili sul sito della Regione Toscana: xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx –“Cittadini”– “Lavoro”- “Bandi” - Bandi Attivi Settore Lavoro e Settore Formazione – Avviso pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per i lavoratori interessati dai contratti di solidarietà
Per maggiori informazioni:
Regione Toscana - Settore Lavoro – Xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx
Info: tel. 055/4382075-2044
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
DOMANDA DI INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI INTERESSATI DAI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
MARCA DA BOLLO
Euro 16,00
Regione Toscana Settore Lavoro
Xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx
Il/la sottoscritto/a……………………………….............nato/a a………… ………………………..…
Prov……………..il…………………..Codice Fiscale …………………………………...……….......
residente in Via/Piazza ……………………...............................................................................….......
CAP…………………Comune…………………………………...…………………….Prov………...
in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
Ragione Sociale: …………………………………………………...…………………….……………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………..
Sede legale: Via/Piazza ……...………………...……………………...………………...………...…..
CAP…………………Comune…………………………………...…………………….Prov……..….
Codice ATECO 2007……………………………..Tel. ………….……………Fax………………….
Indirizzo PEC……………………….…………………………............................................................
DICHIARA:
sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/00, ed in particolare che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non vera,
PRESENTA:
DOMANDA di ammissione all’integrazione regionale per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro per applicazione del Contratto di Solidarietà.
TIPOLOGIA DELL’IMPRESA
o Impresa di cui alla L. 863/84
o Impresa di cui alla L. 236/93, art. 5, comma 5 con esclusione delle imprese artigiane
o Impresa artigiana di cui alla L. 236/93, art. 5, comma 5
UNITA’ PRODUTTIVE INTERESSATE DAL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ (SE DIVERSE DALLA SEDE LEGALE):
Unità produttiva n. 1: Via/Piazza…………………………………………………………………..CAP…………………….
Comune: …………………………………………………………….…………Prov…………………
Unità produttiva n. 2: Via/Piazza…………………………………………………………………..CAP…………………….
Comune: …………………………………………………………….…………Prov…………………
DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
Data sottoscrizione contratto di solidarietà……………………………………………………………
Decreto del Ministero del Lavoro di autorizzazione n. ……………… del…………………………...
per il periodo dal…………………………..al…………………………………………………………
Estremi pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: G.U. n. ……………………… del………………….
Da compilare solo per le aziende di cui alla L. 236/93 (artigiane e non artigiane):
o l’azienda EROGA al lavoratore anche la propria quota di contributo ministeriale;
o l’azienda NON EROGA al lavoratore la propria quota di contributo;
DATI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE
I dati a consuntivo che saranno inviati per email per il primo pagamento si riferiscono al periodo: dal al
IBAN su cui effettuare l’eventuale versamento:
Persona/e da contattare per eventuali informazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata:
…………………………………..…………………………………………………………………… Tel. …………………..Fax…………………E-mail (non PEC)……………………………………. Data .............
Firma del legale rappresentante: ........................................…
ISTRUZIONI PER L’INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI LAVORATORI INTERESSATI DAL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
I seguenti schemi di tabelle sono da utilizzarsi per l’invio dei dati tramite foglio elettronico all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Nel caso di contratto di solidarietà che interessa due annualità diverse sarà necessario utilizzare due tabelle, la prima per i periodi fino al 31.12.2013, la seconda per i periodi con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2014.
TABELLA 1 – da utilizzare per periodi di solidarietà fino al 31.12.2013
Dati a consuntivo riferiti al periodo del Contratto di Solidarietà richiesto in pagamento: dal al
Codice Fiscale Lavoratore | Cognome | Nome | Retribuzione media oraria 1 | Ore di solidarietà effettuate | Importo statale integrazione al lavoratore 2 |
Note:
1 Per le imprese di cui alla L. 863/84 la retribuzione media oraria da indicare deve corrispondere a quella calcolata secondo le disposizioni INPS per la compilazione del mod. SR41, anche in caso di conguaglio. Per le imprese di cui alla L. 236/93 la retribuzione media oraria da indicare deve corrispondere a quella riportata sulla Scheda informativa trasmessa al Ministero del Lavoro (allegato 6).
2 Per le imprese di cui alla L. 863/84 deve essere indicato l’importo statale al netto del contributo del 5,84% dovuto all’INPS.
Per le imprese di cui alla L. 236/93, nel caso in cui l’azienda eroghi la propria quota di contributo ai lavoratori, l’importo statale di integrazione dovrà comprendere anche tale quota.
TABELLA 2 – da utilizzare per periodi di solidarietà dal 01.01.2014
Dati a consuntivo riferiti al periodo del Contratto di Solidarietà richiesto in pagamento: dal al
Codice Fiscale Lavoratore | Cognome | Nome | Retribuzione media oraria 1 | Ore di solidarietà effettuate |
Note:
1 Per le imprese di cui alla L. 863/84 la retribuzione media oraria da indicare deve corrispondere a quella calcolata secondo le disposizioni INPS per la compilazione del mod. SR41, anche in caso di conguaglio. Per le imprese di cui alla L. 236/93 la retribuzione media oraria da indicare deve corrispondere a quella riportata sulla Scheda informativa trasmessa al Ministero del Lavoro (allegato 6).