Contract
Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture
Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 22/10/2018;
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione del comma 3 dell’articolo 113 del D.Lgs 50/2016 (pubblicato nel
s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91) e ss.mm.ii., definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione dei contratti regolati dal citato X.Xxx 50/2016, nel seguito denominato Codice.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 24 del Codice, ha la finalità di valorizzare le professionalità interne ed incrementare la produttività del lavoro pubblico garantendo, al contempo, l’economicità e la semplificazione dell’azione amministrativa.
3. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano tutti i contratti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture, nonché i contratti misti, con l’esclusione dei contratti di cui al successivo comma 4, e sono relative alle seguenti attività:
• programmazione della spesa per investimenti;
• valutazione preventiva dei progetti;
• predisposizione e controllo delle procedure di bando;
• esecuzione dei contratti pubblici;
• responsabile unico del procedimento;
• direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
• direzione dell'esecuzione;
• collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
ove necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
4. Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett.rr) della legge 28/01/2016 n.11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
5. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le procedure di affidamento di contratti per le quali concorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00, comunque affidati;
b) contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 20.000,01 ed € 40.000,00 affidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, senza previo espletamento di procedure comparative;
c) lavori in amministrazione diretta.
d) contratti relativi all’acquisto di servizi esclusi dall’applicazione del Codice;
e) contratti di servizi e forniture per i quali non sia prevista la nomina del direttore dell’esecuzione;
f) atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzai alla realizzazione di opere pubbliche.
Art. 2
Costituzione e suddivisione del fondo
1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto o di una concessione relativi alla realizzazione di un lavoro pubblico o all’acquisto di beni e servizi il fondo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice è costituito ed alimentato da risorse finanziare in misura non superiore al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara - comprensivo dei costi relativi all’attuazione delle misure di sicurezza e/o all’eliminazione dei rischi connessi alle attività interferenti.
2. Il fondo è modulato, in rapporto alla complessità ed all’importo di cui al punto precedente, come segue:
OPERE E LAVORI
a) Importo fino ad € 1.000.000,00: il fondo è costituito in ragione del 2,00%;
b) Importo compreso tra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. a): il fondo è costituito dalla somma di quanto previsto al precedente punto a) e l’1,60% della quota di importo eccedente € 1.000.000,00.
c) Importo oltre la soglia comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. a) e fino ad € 10.000.000,00: il fondo è costituito dalla somma di quanto previsto ai precedenti punti a) e b) e l’1,20% della quota di importo eccedente la soglia comunitaria;
d) Importo superiore ad €. 10.000.000,00: il fondo è costituito dalla somma di quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) e lo 0,80% della quota di importo eccedente € 10.000.000,00;
SERVIZI E FORNITURE
e) Importo fino alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. c): in ragione del 2,00%;
f) Importo oltre la soglia comunitaria di cui all’art. 35 c. 1 lett. c) e fino a € 1.000.000,00: il fondo è costituito dalla somma di quanto previsto al precedente punto e) e l’1,60% della quota di importo eccedente la soglia comunitaria.
g) Importo compreso tra € 1.000.000,00 ed € 5.000.000,00 il fondo è costituito dalla somma di quanto previsto ai precedenti punti e) ed f) e l’1,20% della quota di importo eccedente € 1.000.000,00;
h) Importo oltre € 5.000.000,00: il fondo è costituito dalla somma di quanto previsto ai precedenti punti e), f) e g) e lo 0,80% della quota di importo eccedente € 5.000.000,00.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
4. In caso di variazioni contrattuali in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, a condizione che la variazione sia conforme alle disposizioni di cui all’art. 106 del Codice del Codice e non sia originata da errori od omissioni progettuali.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche qualora l’attività di progettazione sia svolta per conto dell’Amministrazione Comunale nell’ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, valorizzazioni patrimoniali dell’ente, ecc., coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.
6. Le somme occorrenti per la costituzione e l’accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione” all’interno del quadro economico di spesa di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso da ripartire.
7. Il fondo di cui al comma 1, verrà così ripartito:
a) Il 20% (venti per cento), ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il fondo per l’innovazione, destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4 del Codice così come riportati al successivo art. 9.
b) L’80% (ottanta per cento) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale interno direttamente ed effettivamente coinvolto nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1, con le modalità specificate nel presente regolamento. La ripartizione degli incentivi tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Art. 3
Centrale di committenza/Stazione Unica appaltante
1. In caso di attività svolta da Centrale di committenza/Stazione Unica Appaltante, alla stessa è attribuito un importo a titolo di incentivo per il personale della stessa Centrale, pari a quanto previsto nella specifica convenzione e, comunque, non superiore al 25% come previsto dall’art. 113, comma 5 del Codice.
2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente da distribuire ai sensi del successivo art. 6.
Art. 4 Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al precedente art. 2, comma 7, lett. b) sono individuati nei dipendenti dell’ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all’art. 1, comma 3, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall’art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell’appalto;
b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
c) nel responsabile unico del procedimento;
d) nei collaboratori tecnici, giuridici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell’attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, collaudo o verifica di conformità.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
Art. 5 Conferimento degli incarichi
1. L’affidamento degli incarichi, adeguatamente motivato, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
2. L’individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richieste per il singolo incarico nonché delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Il RUP è nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, dal Dirigente dell’Area competente, tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Gli incarichi di Progettazione, Direzione dei lavori/dell’esecuzione del contratto, Coordinamento della sicurezza, Collaudo/Verifica di conformità e Collaborazione sono conferiti, sentito il RUP, con determinazione del Dirigente dell’Area competente.
5. Le funzioni di collaborazione alle attività del Rup potranno anche essere valutate dal Dirigente competente a consuntivo, sentito il Rup stesso.
6. Il Dirigente dell’Area competente, con proprio provvedimento motivato, può modificare o revocare in ogni momento l’incarico di RUP e gli incarichi di cui al precedente comma 4. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, in relazione alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
7. In ossequio ai principi di cui al precedente comma 1, gli incarichi disciplinati dal presente articolo sono conferiti, ove possibile, garantendo un’opportuna rotazione. Il conferimento degli incarichi deve tendere a coinvolgere progressivamente tutti le professionalità presenti, assicurando - di regola – un’equa ripartizione degli incarichi stessi nel rispetto, comunque, delle specifiche competenze professionali. Dovrà tenersi conto – per quanto possibile – del criterio di trasversalità con il coinvolgimento di dipendenti dell’Ente che, in possesso di adeguati requisiti e competenze, non siano necessariamente assegnati all’unità operativa specifica cui l’affidamento del contratto si riferisce.
8. L’espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
Art. 6
Ripartizione dell’incentivo
1. La ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 2, comma 7, lett. b) è operata dal Dirigente dell’Area competente, in base ad una relazione rimessa dal RUP, nella quale lo stesso identifica i soggetti aventi diritto e le quote da assegnare ad ognuno di essi in funzione del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.
2. Gli incentivi saranno di norma attribuiti ai dipendenti sulla base delle percentuali di seguito indicate:
OPERE E LAVORI | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Quota % | ATTIVITA’ GENERALE | ATTIVITA’ SPECIFICA | % rel. | |
FASE PROGRAMMATORIA | 40 | RUP | Attività di Responsabile del Procedimento nella fase programmatoria | 23 |
PIANIFICAZIONE | Programmazione della spesa per investimenti (Analisi di fattibilità, Programma Triennale Lavori Pubblici, Elenco Annuale, programmazione finanziaria, ecc.). | 7 | ||
VALUTAZIONE PREVENTIVA PROGETTI | Verifica dei progetti | 3 | ||
GARA | Attività di collaborazione al RUP per predisposizione e controllo atti di gara ed eventuale supporto alla SUA | 7 | ||
FASE ESECUTIVA | 60 | RUP | Attività di Responsabile del Procedimento nella fase esecutiva | 25 |
DIREZIONE LAVORI | Direttore lavori | 16 | ||
Collaboratori del Direttore lavori | 3 | |||
COLLAUDO | Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di regolare esecuzione | 6 | ||
Collaudo statico | 3 | |||
Supporto al RUP | Attività di collaborazione tecnico/amministrativa al RUP per la fase esecutiva | 7 | ||
100 | Totali | 100 | ||
SERVIZI E FORNITURE | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
Quota % | ATTIVITA’ GENERALE | ATTIVITA’ SPECIFICA | % rel. | |
FASE PROGRAMMATORI A | 40 | RUP | Attività di Responsabile del Procedimento nella fase programmatoria | 25 |
PIANIFICAZIONE | Programmazione della spesa per investimenti (Analisi di fattibilità, Programma Biennale Servizi e Forniture, programmazione finanziaria, ecc.) | 10 | ||
FASE DI GARA | Attività di collaborazione al RUP per predisposizione e controllo atti di gara ed eventuale supporto alla SUA | 5 | ||
FASE ESECUTIVA | 60 | RUP | Attività di Responsabile del Procedimento nella fase esecutiva | 25 |
DIREZIONE ESECUZIONE | Direttore esecuzione contratto | 20 | ||
Collaboratori del Direttore esecuzione contratto | 3 | |||
COLLAUDO | Verifica di conformità | 5 | ||
SUPPORTO AL RUP | Attività di collaborazione tecnico/amministrativa al RUP per la fase esecutiva | 7 | ||
100 | Totali | 100 |
3. L’incentivo, come sopra determinato, è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla legge a carico dell’Amministrazione, inclusa l’IRAP, e non comprende le spese vive per lo svolgimento delle attività tecniche sostenute dall’Ente (spese di copisteria, di cancelleria, diritti amministrativi a favore di enti terzi, bolli, spese di viaggio e di missione, eccetera).
4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. L’eventuale quota spettante oltre tale limite costituirà economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.
5. Sono esclusi dagli incarichi i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura per violazione degli obblighi connessi allo svolgimento di tali incarichi o che siano incorsi, sempre nell’ultimo biennio, in una delle ipotesi di inadempienza previsti dal presente regolamento.
6. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni si sommano le relative percentuali, con un abbattimento del 20% sulla percentuale più bassa nei seguenti casi specifici:
a. rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
b. espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell’esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
c. svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
d. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
e. svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l’esecuzione (art.101, c. 3, lett. d).
Art. 7 Liquidazione dell’incentivo
1. La liquidazione degli incentivi è disposta mediante apposito atto redatto dal Dirigente dell’Area competente previa verifica dei contenuti della relazione del RUP (ex art. 6, comma 1), in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La liquidazione avverrà, di norma, all’approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).
3. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all’anno è possibile effettuare liquidazioni parziali, su proposta del RUP, come di seguito specificato:
a) per le fase programmatoria: ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016);
b) per la fase esecutiva:
• acconti, al termine di ogni anno, corrispondenti alle attività già effettuate come rilevabili dagli stati d’avanzamento formalmente approvati;
• saldo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali.
4. Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell’Ente, l’emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all’acquisizione nelle disponibilità di cassa dell’Ente, delle somme occorrenti.
Art. 8
Tempistica di realizzazione e penalità
1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall’Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, terzo periodo del Codice l’incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
a) incremento di costo dell’opera, della fornitura e del servizio appaltati
b) incremento dei tempi di esecuzione rispetto al crono programma
3. La riduzione verrà operata nei confronti dei dipendenti responsabili delle attività specifiche e dei loro collaboratori a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera.
4. La riduzione dell’incentivo sarà effettuata come segue:
Ir = It – [(It / t) x r + (It / K) x Δk]
dove:
Ir = Incentivo ridotto (sino all’azzeramento – Ir sempre >=0)
It = Incentivo totale dovuto t = termine contrattuale
r = ritardo colpevole
K = costo dell’opera (al netto del ribasso)
ΔK = differenza di costo colpevole in aumento (al netto del ribasso)
5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e), del Codice;
b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato di cui all’art. 107 del Codice;
c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. Non si procederà alla ripartizione dell’incentivo nel caso in cui si siano verificate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 qualora:
a) i rimedi non siano compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell’Amministrazione, comportino variazioni al bilancio, rinvio dell’approvazione o dell’appalto all’anno finanziario successivo, perdita o pregiudizio per il finanziamento o altri pregiudizi gravi per l’attività amministrativa;
b) l’inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l’amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporne il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge.
7. In caso di inadempienze nell’espletamento delle attività affidate, il Dirigente dell’Area competente può revocare l’incarico ed affidarlo ad altri soggetti che siano in possesso dei requisiti necessari. La revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati.
8. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per l’intervento, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto delle direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell’amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizioni degli elaborati e degli atti tecnici.
9. La decurtazione dell’incentivo può essere disapplicata solo con provvedimento motivato. Sono in ogni caso disapplicate le decurtazioni qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell’incarico e tale ritardo sia interamente recuperato della fase immediatamente successiva.
10. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari ed il giudizio di risarcimento del danno previsti dal vigente ordinamento.
Art. 9
Fondo per l’innovazione
1. Il fondo per l’innovazione, di cui all’art. 2 comma 7, lett. a), è destinato all'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione, presso le amministrazioni aggiudicatrici, di tirocini formativi o di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori, nonché per il mantenimento da parte dei RUP degli obblighi formativi di cui all’art. 7 D.P.R. n. 137/2012, così come stabilito dal punto 2.3 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3, compresa la conseguente tassa annuale di iscrizione al competente ordine professionale, quest’ultima finalizzata alla partecipazione dei RUP ai relativi corsi di aggiornamento.
3. Il fondo per l’innovazione come sopra determinato viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei Settori comunali che si occupano di affidamento ed esecuzione dei contratti di cui al Codice.
5. Il Dirigente competente per la pianificazione annuale e l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio che si coordinerà con gli altri Dirigenti interessati.
Art. 10 Disposizioni varie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i contratti previsti dal presente Regolamento, a condizione che le fasi procedurali collegate agli incentivi da erogare siano espletate successivamente al 19/04/2016, data di entrata in vigore del Codice, e che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle pertinenti risorse. Per le fasi già espletate a tale data si applicheranno le precedenti disposizioni regolamentari.
2. Ai sensi dell’art.113, comma 3 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate all’esterno dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo per l’innovazione di cui all’art. 9 del presente Regolamento.
3. Qualora le aliquote previste nel presente regolamento dovessero variare a seguito di provvedimenti legislativi, del C.C.N.L. o di altra disposizione normativa, nelle more di adeguamento del presente
regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme e disposizioni sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggiore o minore misura dell’incentivo se consentito dalla nuova norma.
4. L’interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l’interpretazione autentica i seguenti soggetti:
a) la R.S.U.
b) i Dirigenti comunali competenti per materia;
c) il Sindaco e tutti gli Assessori.
5. L’Amministrazione Comunale manifesta il proprio orientamento sui punti fondamentali dei progetti, anche in corso di elaborazione e può chiedere od ottenere eventuali varianti e modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
6. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., compete al Dirigente della competente unità organizzativa l’approvazione di progetti esecutivi/programmi relativi a lavori ed opere, servizi e forniture previsti nei vigenti programmi approvati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 21 del Codice. Compete, altresì, al Dirigente dell’Area Governo e Sviluppo del Territorio l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere e lavori pubblici non compresi nel Programma Triennale dei LL.PP. e nel relativo Elenco Annuale in quanto di importo non superiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00). E’ esclusa, comunque, la competenza dirigenziale nel caso in cui l’approvazione del progetto comporti contestuale adozione di variante allo strumento urbanistico generale, preordinata o meno alla imposizione di un vincolo preordinato alla espropriazione.
Art. 11 Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
Art. 12
Collegio di raffreddamento dei conflitti
1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 (dieci) giorni dall’adozione dell’atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
• Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
• Dirigente dell’Area interessata;
• Rappresentante della R.S.U;
• Sindaco o suo delegato.
2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso in cui nell’ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l’organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l’atto emanato.
Art. 13
Entrata in vigore e forme di pubblicità
1. Il presente regolamento si intende immediatamente sostitutivo delle precedenti disposizioni regolamentari in materia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, coincidente con la esecutività della delibera di approvazione.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio comunale nonché mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati ancorché non liquidati alla data di entrata in vigore del Codice (19/04/2016) che saranno erogati secondo il regolamento previgente e nel rispetto della Legge 90/2014.