Condizioni generali di vendita di Sanha S.r.l.
Condizioni generali di vendita di Sanha S.r.l.
1. Generale
1.1. Le presenti condizioni generali di vendita di Sanha Italia S.r.l. appartenente al Gruppo Sanha (la “Società”) sono parte integrante di qualsiasi ordine di acquisto di beni della Società (l’“ODA”) effettuato da parte di un acquirente (l’“Acquirente”) ), come confermato o modificato da un’apposita conferma d’ordine della Società (la “CDO”). La vendita di beni della Società è pertanto disciplinata dalle presenti condizioni, che si intendono accettate dall’Acquirente ai sensi dell’art. 1341, comma 1 c.c. con l’emissione dell’ODA da parte dello stesso, avendo pertanto efficacia per tutta la durata del rapporto contrattuale tra la Società e l’Acquirente (congiuntamente, le “Parti”).
1.2. L’accettazione delle presenti condizioni generali di vendita da parte dell’Acquirente comporta l’espressa rinuncia da parte di quest’ultimo alle proprie condizioni di acquisto, che pertanto si considerano espressamente non applicabili al rapporto tra le Parti e pertanto prive di efficacia, senza necessità di alcuna specifica contestazione da parte della Società circa la loro applicabilità, in tutto o in parte.
1.3. Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore tra le Parti se ed in quanto non espressamente derogate da eventuali condizioni particolari concordate tra le Parti contenute nella CDO o in altro documento (le “Condizioni Particolari”). Eventuali deroghe e/o diverse condizioni risultanti da altri documenti e/o accordi non avranno valore tra le Parti e si intenderanno nulle.
1.4. La Società si riserva di effettuare la revisione periodica delle presenti condizioni generali di vendita, la cui versione aggiornata, sarà pubblicata sul sito ufficiale xxx.xxxxx.xxx.
2. Offerte
2.1. Le offerte relative alla vendita di beni comunicate, con qualsiasi modalità, dalla Società all’Acquirente si intendono non vincolanti.
2.2. I prezzi ivi indicati sono in ogni caso soggetti a revisione unilaterale da parte della Società in base all’andamento dei prezzi nel mercato delle materie prime, restando pertanto inteso che, qualora i prezzi di mercato delle materie prime subiscano un aumento od una riduzione entro il giorno in cui viene effettuata la consegna, i prezzi applicabili saranno di volta in volta ricalcolati.
3. Durata
3.1. Nel caso di fornitura di beni su base periodica, la durata della fornitura è quella prevista nella CDO e/o nelle Condizioni Particolari contenute in altro documento, ed è pertanto escluso la proroga tacita fornitura.
4. Tempi di consegna
4.1. I tempi di consegna dei beni sono indicativi e non rappresentano un termine essenziale per l’Acquirente ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 1457 c.c.
4.2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4.1, i termini di consegna iniziano a decorrere solo dalla completa definizione di tutti i dettagli relativi all’ODA in questione come confermato dalla relativa CDO e, in ogni caso, presuppongono l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Acquirente.
4.3. La Società si riserva la facoltà di evadere ciascun ODA anche mediante spedizioni parziali, senza che ciò possa essere in alcun modo considerato quale inadempimento della Società di singola prestazione. È pertanto espressamente escluso qualsiasi rimedio o pretesa dell’Acquirente nei
confronti della Società, fatto salvo il risarcimento danni a seguito di ritardo nella consegna dovuto a dolo o colpa grave della Società.
4.4. Gli ODA una volta ricevuti e confermati con apposita CDO dalla Società si considerano vincolanti per l’Acquirente.
5. Spedizione
5.1. La spedizione dei beni avviene sotto la responsabilità ed a rischio dell’Acquirente, anche in caso di fornitura in porto franco. Per ODA aventi ad oggetto beni di raccorderia di valore imponibile netto superiore ad Euro 1.000 (mille) la fornitura avverrà in porto franco e senza addebito delle spese di imballaggio verso tutte le destinazioni nel territorio italiano, tramite ferrovia, autotrasportatore o corriere espresso. Per ODA aventi ad oggetto beni di raccorderia di valore imponibile netto inferiore ad Euro [300 (trecento)], verrà applicato un supplemento di Euro 25 (venticinque) che equivale alle spese di gestione.
5.2. Per ODA aventi in oggetto tubi del valore imponibile netto superiore a euro 3.000 la fornitura avverrà in porto franco e senza spese d’imballaggio verso tutte le destinazioni sul territorio italiano tramite ferrovia, autotrasportatore o corriere espresso. Per ODA di valore imponibile netto non inferiore a euro 1.500 verrà addebitato un contributo alle spese di gestione e imballaggio nella misura del 15% del valore dell’ODA
5.3. Spese postali e spedizioni espresse dei beni sono a carico dell’Acquirente. Se la merce resta in giacenza presso il deposito della Società su richiesta dell’Acquirente oltre la data di disponibilità comunicata dalla stessa, ciò avviene sotto la piena responsabilità e a rischio dell’Acquirente. I bancali a sponde grigliate ed i bancali EURO sono di proprietà della Società. Essi dovranno essere resi alla Società in porto franco.
6. Contestazioni
6.1. Differenze nelle quantità di beni e/o nei pesi dei pezzi forniti devono essere segnalate alla società di trasporto (ovvero alle Ferrovie dello Stato in caso di trasporto su rotaia o ad altre società di trasporti in caso di trasporto stradale), al ricevimento dei beni e da questa convalidate. La denuncia di mancata consegna di beni corredata di convalida della società di trasporto dovrà pervenire alla Società ai termini quanto previsto dal successivo articolo 16 (Comunicazioni) entro 14 (quattordici) giorni dalla data di consegna, pena la decadenza dell’Acquirente dal diritto a far valere la mancata consegna.
7. Pagamento
7.1. 7.1 Gli importi delle fatture devono essere pagati entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, senza nessuna detrazione, mediante bonifico o assegno. In caso di pagamento immediato sarà concesso uno sconto del 2%. In caso di ritardato pagamento, sarà riscosso un interesse di mora pari al tasso bancario corrente, comunque non inferiore al tasso sulle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale europea in vigore al momento della riscossione maggiorato di 4 punti percentuali.
7.2. 7.2 L’Acquirente non è autorizzato a trattenere o porre in compensazione pagamenti per controreclami di qualsiasi genere, ivi inclusi i reclami sulla garanzia.
7.3. Le cambiali scontabili e con l’imposta di bollo pagata sono accettate dalla Società pro solvendo qualora le Parti abbiano in passato adottato un accordo in tal senso. I pagamenti mediante cambiale non danno diritto allo sconto cassa. Le spese di sconto sono calcolate a partire dalla data di scadenza della fattura fino al giorno di scadenza della cambiale. Le spese di sconto e le commissioni cambiarie devono essere immediatamente corrisposte in contanti.
7.4. La Società declina qualsiasi responsabilità relativa alla puntualità della presentazione e per il protesto. Gli accrediti tramite cambiale e assegno sono sempre effettuati il giorno in cui la Società può disporre del controvalore. Se non è possibile per la Società procedere allo sconto delle cambiali con banche di propria fiducia, oppure se durante il periodo di validità della cambiale emergono motivi per dubitare della puntualità della riscossione, la Società si riserva, a sua insindacabile discrezione, di richiedere il pagamento immediato in contanti all’Acquirente, restituendo contestualmente allo stesso la cambiale.
7.5. Se l’Acquirente omette di adempiere tempestivamente, in tutto o in parte, ai propri obblighi di pagamento di cui al relativo ODA, tutti i crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Acquirente a titolo di corrispettivo per la vendita dei beni diverranno immediatamente esigibili. Parimenti, diverranno immediatamente esigibili tutte le somme dovute alla Società a titolo di costi, lavorazioni svolte fino a tal momento, materiali in fase di lavorazione e beni già ultimati, ma non ancora spediti. In tali eventualità, le forniture e le prestazioni ancora da completare saranno eseguite solo a fronte del pagamento anticipato del corrispettivo o della fornitura di apposite garanzie. Nel caso di mancato adempimento dell’Acquirente nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla diffida comunicata dalla Società, quest’ultima avrà diritto di disciogliere il contratto per inadempimento dell’Acquirente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c. c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
7.6. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8, fino al completo pagamento del corrispettivo da parte dell’Acquirente, la Società ha il diritto di vietare la rivendita o la lavorazione dei beni forniti e di richiedere, a spese dell’Acquirente, la restituzione dei beni o il trasferimento del possesso sugli stessi. Ai fini della citata restituzione o immissione nel possesso, l’Acquirente autorizza sin
d’ora la Società ad accedere ai propri siti produttivi o di deposito per provvedere al ritiro dei beni.
8. Riserva di proprietà
8.2. Nel caso in cui l’Acquirente incassi personalmente il credito oggetto di cessione ai sensi del precedente articolo 8.1, tale attività è considerata svolta dall’Acquirente a titolo fiduciario e per conto della Società. Se l’Acquirente accetta, a titolo di corrispettivo per la vendita di beni, dal terzo acquirente, pro solvendo
oppure pro soluto, dei crediti di titolarità del predetto terzo acquirente nei confronti di altri terzi, gli incassi relativi a tali crediti dovranno essere trasferiti alla Società immediatamente al momento del loro pagamento. Tutte le cambiali date in pagamento dal compratore terzo all’Acquirente e non ancora riscosse dallo stesso sono e/o dovranno essere, su semplice richiesta della Società, girate a quest’ultima.
8.3. L’Acquirente conserva il diritto di riprendere il possesso dei beni venduti nei confronti del terzo acquirente finché egli adempia regolarmente ai propri impegni di pagamento dei beni nei confronti della Società. In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente dei propri obblighi di pagamento, l’Acquirente decade dal diritto di riprendere il possesso dei beni venduti ed è tenuto a comunicare alla Società l’entità dei crediti ancora da riscuotere dal terzo acquirente e ad informare prontamente tale terzo acquirente di aver ceduto i crediti nei suoi confronti alla Società. In caso di inerzia dell’Acquirente la Società è sin d’ora autorizzata ad informare il terzo compratore della avvenuta cessione e, in ogni caso, la Società è autorizzata a far accertare i crediti nei confronti del terzo compratore. Fatti salvi tutti i rimedi contrattuali di cui alle presenti condizioni generali di vendita e di legge, in caso di inadempimento da parte dell’Acquirente dell’obbligo di pagamento del corrispettivo, la Società ha il diritto di richiedere la restituzione dei beni forniti oppure, alternativamente, di ottenere altri beni forniti dalla Società di valore corrispondente ai beni non pagati presenti nel magazzino dell’Acquirente. In questi casi l’Acquirente è tenuto, a sue spese e cura, a rispedire immediatamente i beni presso la sede della Società. In caso di sospensione dei pagamenti l’Acquirente è inoltre tenuto a comunicare alla Società le scorte di beni presenti nel proprio magazzino.
8.4. Fino al completo pagamento del corrispettivo da parte dell’Acquirente, in caso di lavorazione, unione e mescolanza,
ad opera dell’Acquirente, di beni della Società con altri beni, dell’Acquirente stesso o di terzi, che portino alla creazione di un nuovo bene, la Società sarà proprietaria di tale nuovo bene in comunione con l’Acquirente o altri soggetti titolari dei beni componenti il nuovo bene per una quota di entità corrispondente al valore dei beni della Società riportato in fattura.
8.5. La riserva di proprietà è efficace nei confronti dell’Acquirente anche nel caso in cui le leggi vigenti nello Stato in cui ha sede l’Acquirente se diverso dall’Italia, non riconoscano tale istituto o facciano dipendere l’efficacia del medesimo dall’adempimento di ulteriori condizioni.
9. Impossibilità di eseguire le prestazioni
9.2. Nel caso le circostanze indicate al precedente articolo 9.1 comportino impossibilità definitiva di eseguire la prestazione, l’obbligazione della Società di effettuare la vendita sarà estinta. Nel caso di impossibilità temporanea, la Società non sarà responsabile per il ritardo nell’adempimento.
10. Luogo d’adempimento, foro competente,
legge applicabile
10.1. Luogo d’adempimento per l’obbligazione di consegna dei beni della Società, nonché per l’obbligazione dell’Acquirente di pagamento del corrispettivo per gli stessi è Milano, Italia.
10.2. Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di compravendita tra le Parti, nonché per le relative azioni nei processi in materia cambiaria e relativi agli assegni, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, Italia. La Società ha il diritto di agire in giudizio anche presso la sede dell’Acquirente.
10.3. I rapporti giuridici fra la Società e l’Acquirente sono regolati dalla legge italiana.
10.4. L’applicazione delle leggi unitarie in materia di compravendita internazionale di beni mobili nonché relative alla stipulazione di contratti internazionali di compravendita di beni mobili è espressamente esclusa.
11. Reclami
11.1. La Società garantisce che i beni forniti sono conformi a quanto indicato nella CDO e nelle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento ed alle specifiche tecniche concordate e sono esenti da vizi e difformità.
11.2. I vizi apparenti, ovvero quelli immediatamente constatabili dall’Acquirente alla consegna, devono essere notificati alla Società senza indugio dall’Acquirente, comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento dei beni; i vizi occulti devono essere notificati entro 8 (xxxx)] giorni dalla loro scoperta con descrizione dei danni. L’Acquirente deve garantire alla Società la possibilità di verificare la non conformità dei beni oggetto di notifica prima del loro eventuale smontaggio ed in ogni caso prima dell’inizio
di qualsiasi lavoro di riparazione ad opera
dell’Acquirente.
11.3. Su richiesta della Società, i beni contestati dovranno essere immediatamente rispediti alla Società. L’inadempimento dell’Acquirente al citato obbligo di spedizione, come pure l’esecuzione di modifiche o riparazioni di qualsiasi genere sui prodotti senza il consenso scritto della Società, comporta la decadenza dal diritto di far valere i vizi della cosa.
12. Garanzia
12.1. La Società si impegna a provvedere alla sostituzione gratuita dei beni per i quali sia stato riscontrato, ai termini ed alle condizioni previste dal precedente articolo 11, un vizio che li renda inidonei all’uso per i quali siano destinati.
12.2. La sostituzione verrà effettuata franco luogo d’impiego (ovvero franco sito dell’Acquirente o del terzo indicato dall’Acquirente).
12.3. I beni oggetto di contestazione dovranno essere rispediti alla Società a cura e spese dell’Acquirente.
12.4. Con riferimento ai beni per i quali sia stato riscontrato un vizio come specificato al precedente articolo 12.1, che risultino già installati presso l’Acquirente o terzi situati nel territorio della UE, la Società sosterrà i costi di smontaggio e ri-montaggio che dovranno essere stati precedentemente quantificati dall’Acquirente e approvati per iscritto dalla Società, nonché i costi per il ripristino dello stato originale dell’edificio e gli ulteriori costi sostenuti dall’Acquirente per danni materiali che siano stati causati direttamente dai beni viziati. In ogni caso, la responsabilità per danni della Società non potrà eccedere l’importo massimo di Euro 500.000, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave. Sono fatte salve le disposizioni di legge sulla responsabilità civile del produttore di cui al Codice del Consumo.
12.5. La Società non risponde di alcuna eventuale ulteriore rivendicazione, di natura contrattuale od extracontrattuale dell’Acquirente, incluse, tra le altre, rivendicazioni per danni causati da inadeguato immagazzinaggio o trattamento dei beni, sovraccarico degli stessi o danni determinati da agenti corrosivi e simili, salvo il caso di dolo o colpa grave della Società.
12.6. È esclusa la responsabilità della Società e/o di qualsiasi suo personale ausiliario autorizzato per colpa lieve, salvo che ciò abbia comportato la violazione da parte della Società di doveri contrattuali essenziali, danni derivanti da attentati alla vita, lesioni fisiche o pregiudizi alla salute, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dalla legge sulla responsabilità civile del produttore.
12.7. Il diritto dell’Acquirente alla garanzia di cui al presente articolo 12 presuppone, ed è pertanto subordinato, all’osservanza ed al rispetto delle istruzioni per la messa in posa e per l’installazione dei beni valide al momento della posa, nonché ad un montaggio conforme alle disposizioni della Società in vigore al momento della posa, in osservanza alle norme tecniche in vigore.
13. Volumi, pesi, spessore delle pareti
13.1. I volumi, pesi e spessori delle pareti dei beni così come riportati nei nostri cataloghi e sul sito internet del Gruppo Sanha devono intendersi indicativi, non essendo pertanto garantita un’esatta corrispondenza con i beni forniti. Inoltre la Società si riserva il diritto di apportare modifiche di tali elementi sulla base degli sviluppi tecnici o di variazioni delle possibilità di produzione o degli standard normativi.
14. Resi
14.1. Sono esclusi resi per beni ordinati e regolarmente forniti, salvo che ciò sia espressamente autorizzato per iscritto dalla Società a sua completa discrezione. In tale ultimo caso, la Società avrà diritto a
trattenere dalla nota di accredito una quota fino ad un massimo del 30% del valore dei beni a titolo di penale. La restituzione dei beni dev’essere effettuata dall’Acquirente porto franco presso lo stabilimento della SANHA GmbH & Co. KG sito in Xx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx (Xxxxxxxx).
15. Proprietà intellettuale
15.1. L’Acquirente espressamente riconosce ed accetta che la Società o altre società del Gruppo Sanha è/sono titolare/i di ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale relativo – tra gli altri – ai marchi “Sanha”, “NiroSan”, “3 fit”, “Multifit“, nonché ai relativi segni distintivi, ivi inclusi i loghi già registrati e/o, eventualmente, in corso di registrazione, in Italia e nel mondo, in diverse classi merceologiche (d’ora innanzi, per brevità i “Diritti IP”), e pertanto tali Diritti IP sono di totale ed esclusiva proprietà della Società e/o del Gruppo Sanha e la loro comunicazione o utilizzo nell’ambito delle presenti condizioni di vendita, nella CDO o nelle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all’Acquirente.
15.2. L’Acquirente si impegna a non utilizzare i Diritti IP e/o qualsiasi altro segno distintivo della Società o del Gruppo Sanha, se non previa autorizzazione scritta da parte della Società. Qualsivoglia uso dei Diritti IP ad opera dell’Acquirente, non in linea con quanto espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, dovrà intendersi illegittimo e costituirà violazione dei diritti industriali, facenti capo alla Società e/o al Gruppo Sanha, esponendo l’Acquirente alle conseguenti richieste di risarcimento dei danni eventualmente sofferti dalla Società e/o da altre società del Gruppo Sanha nonché agli altri rimedi previsti dalla legge a favore degli stessi.
16. Comunicazioni
16.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita, della CDO e delle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento, se non diversamente previsto nella CDO o nelle Condizioni Particolari, dovrà essere effettuata per iscritto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o PEC, e si riterrà efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta: (i) se inviata per lettera raccomandata, alla data indicata nella relativa ricevuta di ritorno; (ii) se inviata via telefax, alla ricezione della sigla di risposta trasmessa dal destinatario;
(iii) se inviata per PEC, alla ricevuta di avvenuta consegna della stessa.
16.2. Le comunicazioni alla Società andranno inviate al seguente indirizzo:
Sanha Xxxxxx X.x.x
Xxx xxxxx Xxxxxxx, x. 0 00000 – Milan
PEC: 00000000000xx@xxxxxxxxx.xx
17. Riservatezza
17.1. L’Acquirente si impegna a porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato di tutte le informazioni, i dati (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i prezzi dei beni), le documentazioni e le notizie relative all’ordine di acquisto e alle condizioni particolari (di seguito, le “Informazioni Riservate”). Qualora la divulgazione di Informazioni Riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente od indirettamente imputabili all’Acquirente, ai propri dipendenti e/o collaboratori, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire alla Società i danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
17.2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche per i successivi 2 (due) anni, dalla data di conclusione delle prestazioni di cui alla CDO
e alle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, le CDO e le Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento si intenderanno risolti di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c., fermo restando il diritto della Società al risarcimento di tutti i danni.
17.3. Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nella CDO e nelle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: (i) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino, (ii) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; (iii) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall’altra Parte; (iv) richieste formalmente da un’autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.
17.4. L’Acquirente si impegna ad evitare nel modo più assoluto che le Informazioni Riservate relative al suo rapporto commerciale con la Società possano in qualsiasi modo favorire soggetti concorrenti con la stessa Società.
17.5. Al termine della fornitura, o anche antecedentemente, l’Acquirente è tenuto a restituire tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate su richiesta della Società ed a distruggere qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto.
18. Tutela dei dati personali
18.1. I dati personali (nome, cognome, dati di contatto), già raccolti dalla Società o che verranno comunicati dall’Acquirente in quanto necessari per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla CDO de saranno trattati esclusivamente per finalità
precontrattuali e contrattuali relative alle prestazioni di cui alla CDO.
18.2. I dati verranno trattati anche in forma automatizzata e conservati su archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di rendere le prestazioni di cui alla CDO.
18.3. I medesimi dati e le coordinate di posta elettronica, che sarà facoltà dell’Acquirente fornire, compresi quelli del rappresentante legale dell’Acquirente e di altri referenti, potranno essere trattati per inviare, anche via e-mail, comunicazioni relative a prestazioni analoghe a quelle di cui alla CDO. La Società tratterà tali dati sulla base del proprio legittimo interesse a mantenere un efficace rapporto contrattuale con l’Acquirente. L’Acquirente potrà rifiutare, in qualsiasi momento, l’utilizzo delle coordinate di posta elettronica per la suddetta finalità, seguendo le istruzioni che troverà in calce a ciascun messaggio di posta elettronica.
18.4. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla CDO a: organismi di controllo e certificazione contabile; istituti di credito; società di servizi di elaborazione dati, nonché ai corrispondenti, anche aventi sede all’estero, a cui la Società potrà affidare l’esecuzione, in tutto od in parte delle prestazioni di cui alla CDO.
18.5. La Società conserverà i dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.
18.6. Ai dati dell’Acquirente possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento.
18.7. Il titolare del trattamento dei dati è Sanha Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via
della Moscova, n. 3, 20121, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, telefono 000 000 000 sito web xxx.xxxxx.xxx, cui l’Acquirente potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (quali l’accesso ai dati personali, la copia dei dati personali che forniti - c.d. portabilità, la rettifica dei dati, la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Società non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento, l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la revoca del consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso, la limitazione del modo in cui la Società tratta i dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali).
18.8. L’esercizio dei suddetti diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di interessi della Società. Nel caso in cui l’Acquirente esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società verificare che lo stesso sia legittimato ad esercitarlo e sarà dato riscontro, di regola, entro un mese.
18.9. L’Acquirente, se lo desidera, potrà inoltrare un reclamo all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx - Posta certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
19. Cessione
19.1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 8, la Società può cedere i diritti ed i crediti derivanti dalla CDO senza la preventiva autorizzazione dell’Acquirente.
20. Acquiescenza
20.1. La rinuncia della Società all’esercizio dei propri diritti nell’eventualità di inadempimento dell’Acquirente agli obblighi da questo assunti ai sensi delle
presenti condizioni generali di vendita, della CDO e delle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento, non costituirà rinuncia a far valere i propri diritti nell’eventualità di altri successivi inadempimenti.
20.2. Il fatto che la Società non faccia valere un qualsiasi termine o condizione previsti nelle presenti condizioni generali di vendita, nella CDO e nelle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento, non costituirà rinuncia a tale termine o condizione e non limiterà il diritto della Società a far valere successivamente tale termine o condizione.
21. Clausola salvatoria
21.1. Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita o nelle Condizioni Particolari dovesse essere annullata o dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, l’efficacia delle altre disposizioni rimanenti non subirà pregiudizio alcuno. Le disposizioni inefficaci o lacunose devono essere sostituite od integrate, conformemente al senso e alle finalità delle presenti condizioni generali di vendita e delle Condizioni Particolari.
22. Clausola di prevalenza
22.1. Le presenti condizioni generali di vendita, le CDO e le Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento, se presenti, costituiscono i soli documenti regolanti la fornitura di beni della Società a favore dell’Acquirente e prevarranno su qualsiasi disposizione contenuta in qualsivoglia documento, precedente o successivo, tra le Parti, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
22.2. In caso di discrepanza e/o difformità tra (i) le clausole di ciascuna CDO dalla Società o le Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento, se presenti, e (ii) le clausole riportate nelle presenti condizioni generali di vendita, saranno
considerate prevalenti le clausole indicate sub (i) che precede.
22.3. Le presenti condizioni generali sono redatte in lingua italiana, qualsiasi traduzione in un’altra lingua rappresenta soltanto una traduzione di cortesia. Rimane inteso tra le Parti che in caso di conflitto prevarrà la versione in lingua italiana.
***
L’Acquirente dichiara espressamente di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni: art. 1.2,
art. 2.2, art. 3.1, art. 4.1, art. 4.3, art. 6.1, art. 7.5,
art. 8.1, art. 8.2, art. 8.3, art. 10.1, art. 10.2, art.
10.3, art. 10.4, art. 11.3, art. 12.4, art. 12.5, art.
12.6, art. 12.7, art. 17.2, art. 18.
Milano, 07.01.2019