OGGETTO:
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
OGGETTO:
SERVIZIO BIENNALE DI RECUPERO/SMALTIMENTO, DISIDRATAZIONE E TRASPORTO DEI FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA UNIACQUE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
– ANNI 2017 – 2018 –
Rev. | Data | Oggetto | Redatto | Verificato | Approvato |
00 | 29.12.2016 | Prima emissione | X. Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx | X. Xxxxxx X. X’Xxxxxxx | X. Xxxxxxxx |
INDICE
1. OGGETTO DELL’APPALTO 3
2. DURATA 4
3. IMPORTO DELL’APPALTO 4
4. DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO 5
5. PRESTAZIONE DA FORNIRE 6
5.1 SERVIZIO DISIDRATAZIONE 6
5.2 SERVIZIO DI SMALTIMENTO 7
6. ATTREZZATURE E DOTAZIONE MINIMA 8
7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 9
8. CONTROLLO DEL SERVIZIO E CONTABILITA’ 11
9. RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 12
10. ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 13
11. SICUREZZA 14
12. STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 14
13. GARANZIA DEFINITIVA 14
14. FACOLTA’ DELLA COMMITTENTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE 15
15. PAGAMENTI 15
16. Subappalto 16
17. INAMMISSIBILITA’ REVISIONE DEI PREZZI 18
18. PENALITA’- RISOLUZIONE 18
19. CONTROVERSIE 20
20. REGOLARE ESECUZIONE 20
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO - ADESIONE EVENTUALE CESSIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE 20
22. ASSICURAZIONE 20
23. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 21
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto riguarda l’erogazione dei servizi di:
- recupero/smaltimento finale dei fanghi biologici, xxxx xxxxxxx, prelievo, trasporto e relative analisi di caratterizzazione, come dettagliatamente descritto all’art. 5.2 (per brevità, tale insieme di attività verrà di seguito denominato ‘servizio SMALTIMENTO’)
- cantierizzazione impianti mobili di disidratazione meccanica, conduzione dell’impianto mobile tramite manodopera specializzata, accumulo in cassoni del fango disidratato prodotto, copertura dei cassoni, come dettagliatamente descritto all’art. 5.1 (per brevità, tale insieme di attività verrà di seguito denominato ‘servizio DISIDRATAZIONE’)
I fanghi oggetto dell’appalto sono prodotti dai processi di depurazione sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane gestiti dalla società UniAcque S.p.A. (di seguito denominata Committente).
Il rifiuto prodotto è classificato come speciale non pericoloso ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, è definito con il codice CER 19 08 05 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” (stato fisico: fangoso palabile).
I rifiuti prodotti negli impianti hanno, di massima, le caratteristiche chimico- fisiche riportate nelle analisi depositate presso la Committente.
Le caratteristiche dei fanghi sono tali da renderli idonei al recupero od allo smaltimento.
L’appalto è articolato in 2 lotti, denominati “Lotto 1” e “Lotto 2”, corrispondenti alle due zone operative in cui è suddivisa la gestione del servizio depurazione della Committente:
- Lotto 1: zona A – Xxxxxxx Xxx x Xxxxxxx Xxxxx
- Xxxxx 0: zona C – Bergamo, Val Brembana, Xxx Xxxxxxx e Val Cavallina. L’Allegato A al presente capitolato riporta:
- la suddivisione degli impianti in lotti;
- il servizio richiesto su ciascun impianto, ossia:
o solo SMALTIMENTO: per i depuratori ove è presente un impianto fisso di disidratazione di proprietà della Committente, non viene richiesto il servizio di disidratazione;
o DISIDRATAZIONE e SMALTIMENTO: per i depuratori ove non è presente un impianto fisso di disidratazione di proprietà della Committente;
- il quantitativo presunto di fango biologico disidratato tramite impianto fisso (di proprietà della Committente) o mobile (fornito dall’Affidatario) e da inviare a smaltimento.
I quantitativi di fango prodotto presso ogni singolo impianto e riportati nell’Allegato A sono stati valutati sulla base dei dati del biennio 2015-2016 e sono da ritenersi puramente indicativi, non vincolanti in alcun modo per la Committente in quanto soggetti a variazioni nel corso dell’anno, in aumento o in diminuzione, in relazione alla variabilità dei carichi in ingresso ed alle condizioni di funzionamento degli impianti di depurazione.
La Committente si riserva la facoltà di ridurre, a sua totale discrezione, le quantità di fango
biologico inviato a disidratazione e recupero/smaltimento, in relazione all’eventuale possibilità di installare propri impianti di disidratazione o di procedere alla sperimentazione di processi di trattamento dei fanghi stessi presso gli impianti o presso altri siti.
L’Affidatario non potrà in alcun caso avere nulla a pretendere dalla Committente per eventuali variazioni intervenute.
La Committente si riserva la facoltà di richiedere interventi temporanei ad integrazione o sostituzione delle apparecchiature fisse presenti sugli impianti o di estendere il contratto ad altri impianti qualora ne assumesse la gestione.
2. DURATA
La durata del servizio è prevista indicativamente in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di inizio attività riportata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque nei limiti dell’importo contrattuale. Si precisa che l’importo contrattuale rappresenta il valore massimo liquidabile all’Appaltatore ed è assunto quale valore dell’ammontare massimo delle penali e dell'importo della cauzione.
A norma dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, Uniacque S.p.a. avrà la facoltà, che dovrà essere esercitata entro i tre mesi antecedenti la scadenza dell’appalto, di rinnovare lo stesso per un ulteriore periodo di 12 mesi; l’applicazione del rinnovo sarà obbligatoriamente subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:
1. la convenienza economica al rinnovo da parte di Uniacque;
2. il giudizio favorevole in merito all’attività svolta dall’Appaltatore, che dovrà aver operato con professionalità, competenza e serietà.
Il Servizio dovrà essere iniziato nel termine assegnato con la comunicazione di aggiudicazione, a seguito delle verifiche di cui all’art. 21 comma 7 del D.Lgs 50/2016, salva la riserva di decorrenza anticipata, nelle more delle prescritte verifiche.
3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo PER ENTRAMBI I LOTTI a base di gara del presente appalto ammonta a € 7.346.960,00, IVA di legge esclusa, di cui € 12.960,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; l’importo complessivo è così determinato:
LOTTO | QUANTITATIVO PRESUNTO (ton/anno) | IMPORTO (€/anno) | ||||
Lotto 1 | DISIDRATAZIONE e SMALTIMENTO | SOLO SMALTIMENTO | TOTALE | IMPORTO A MISURA | COSTI SICUREZZA | IMPORTO DI CONTRATTO |
11.200,00 | 5.800,00 | 17.000,00 | 1.944.000,00 | 3.240,00 | 1.947.240,00 | |
EVENTUALE RINNOVO CONTRATTUALE | ||||||
11.200,00 | 5.800,00 | 17.000,00 | 1.944.000,00 | 3.240,00 | 1.947.240,00 | |
TOTALE | 22.400,00 | 11.600,00 | 34.000,00 | 3.888.000,00 | 6.480,00 | 3.894.480,00 |
LOTTO | QUANTITATIVO PRESUNTO (ton/anno) | IMPORTO (€/anno) | ||||
Lotto 2 | DISIDRATAZIONE e SMALTIMENTO | SOLO SMALTIMENTO | TOTALE | IMPORTO A MISURA | COSTI SICUREZZA | IMPORTO DI CONTRATTO |
10.500,00 | 4.200,00 | 14.700,00 | 1.723.000,00 | 3.240,00 | 1.726.240,00 | |
EVENTUALE RINNOVO CONTRATTUALE | ||||||
10.500,00 | 4.200,00 | 14.700,00 | 1.723.000,00 | 3.240,00 | 1.726.240,00 | |
TOTALE | 21.000,00 | 8.400,00 | 29.400,00 | 3.446.000,00 | 6.480,00 | 3.452.480,00 |
Per entrambi i lotti, l’importo di contratto sopra stabilito è stato determinato applicando alle quantità presunte dei singoli servizi richiesti, come sotto distinte, i prezzi unitari posti a base di gara e riportati in Allegato B.
L’importo di contratto sopra riportato è il valore massimo liquidabile all’Affidatario ed è assunto quale valore per definire l’ammontare delle penali e l'importo della cauzione.
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si è provveduto a stimare attentamente quali siano i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e, in base alle caratteristiche dei servizi del presente capitolato, si ritiene indicarli pari 3.240,00 €/anno per ciascuno dei 2 lotti. Tale importo sarà liquidato, per ciascun lotto, in rate mensili pari a € 270,00 cadauna.
L’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l’art. 23 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 prevedono l’obbligo per la Committente nella gare di appalto di quantificare i costi per la sicurezza, i quali non possono essere oggetto di ribasso. Giustamente la determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e il provvedimento della Conferenza Stato regioni 20 marzo 2008, hanno precisato che sono rischi interferenti (per cui devono essere riportati i costi per la sicurezza) non solo i rischi derivanti dallo svolgimento di diverse attività da parte di più affidatari, ma anche i rischi esistenti nel luogo di lavoro della Committente (dove deve operare l'Affidatario rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Affidatario).
Il contratto verrà stipulato a misura, come definito nell’articolo 3 lettera eeeee)del D.Lgs. 50/2016
Per le modalità di aggiudicazione della gara, in relazione al punto precedente, si rimanda alle disposizione della lettera di invito a presentare offerta.
4. DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO
Il servizio è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di gestione rifiuti, emissioni idriche ed emissioni atmosferiche.
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il servizio è soggetto al Decreto Legislativo 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la procedura di affidamento, l’appalto è soggetto al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,
le cui disposizioni, per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si intendono comunque applicabili.
5. PRESTAZIONE DA FORNIRE
5.1 SERVIZIO DISIDRATAZIONE
Il servizio di DISIDRATAZIONE deve essere eseguito in maniera tale da garantire il raggiungimento del maggior tenore di sostanza secca del fango disidratato.
Il servizio di disidratazione meccanica dei fanghi deve essere effettuato tramite unità mobili fornite dall’Affidatario; tali unità verranno posizionate, di volta in volta e dietro richiesta scritta della Committente, presso i singoli impianti ove risulta necessario l’intervento di disidratazione. I fanghi biologici devono essere estratti dalle vasche di accumulo presenti sugli impianti tramite tubazioni di opportuna lunghezza, disidratati tramite impianto mobile e accumulati in cassone; l’acqua di risulta (centrato) deve essere inviata nuovamente alla linea acque dell’impianto di depurazione tramite adeguate tubazioni.
L’intervento di disidratazione non deve in alcun modo procurare danni agli impianti ovvero inficiare i processi di depurazione; in particolare, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali sull’unità di disidratazione mobile affinché l’acqua separata dal fango (centrato) e re-inviata alla linea acque dell’impianto di depurazione non provochi la flocculazione del fango biologico contenuto nelle vasche di denitrificazione e nitrificazione e il trascinamento dei fanghi dalla sezione di sedimentazione, compromettendo in questo modo il processo depurativo.
Qualora il servizio fornito dovesse procurare malfunzionamenti degli impianti, ovvero non consentire di raggiungere i parametri qualitativi dell’acqua in uscita dal depuratore, l’Affidatario sarà tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni diretti e indiretti provocati ed i costi aggiuntivi sostenuti per ripristinare lo stato di fatto
Il servizio di disidratazione viene richiesto sugli impianti riportati in Allegato A e deve includere:
1) Trasporto e posizionamento impianto mobile di disidratazione, comprendente:
- il trasporto andata e ritorno, presso gli impianti di depurazione in oggetto, dell’impianto mobile e di tutti gli accessori necessari al suo funzionamento (comprese tubazioni e cavi elettrici con lunghezze adeguate alla corretta cantierizzazione, verificate mediante sopralluogo sul posto);
- il posizionamento e la cantierizzazione dell’impianto mobile e di tutte le attrezzature necessarie per la disidratazione dei fanghi e la relativa smobilitazione del cantiere a fine lavori; lo stoccaggio dei chemicals necessari all’attività di disidratazione dovrà avvenire in appositi contenitori atti ad impedire infiltrazioni di acqua e dotati di vasche di contenimento atte ad impedirne lo sversamento anche accidentale.
2) Disidratazione dei fanghi comprendente:
- la presenza per tutta la durata dell’intervento di personale specializzato addetto alla conduzione dell’impianto mobile;
- la fornitura dei reagenti necessari alla disidratazione dei fanghi: i prodotti utilizzati dovranno essere compatibili con il processo e non dovranno alterare le caratteristiche chimiche del fango disidratato;
- la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento di ciascun impianto tramite gruppo elettrogeno silenziato;
- la disidratazione del fango;
- ammasso dei fanghi all’interno di xxxxxxx forniti dall’Affidatario
- copertura dei cassoni al termine di ogni intervento di disidratazione e comunque al termine di ogni giornata lavorativa;
- pulizia dell’area di lavoro;
- scarico del centrato nella linea acque dell’impianto o in altro punto indicato dalla Committente attraverso tubazioni e, se necessario, pompe fornite dall’Affidatario.
Il servizio non include, in quanto a carico della Committente:
- disponibilità di spazio idoneo al montaggio e utilizzo dell’impianto di disidratazione mobile;
- l’acqua di servizio per la preparazione del polielettrolita.
5.2 SERVIZIO DI SMALTIMENTO
Il servizio di SMALTIMENTO include tutti gli impianti in Allegato A, quindi sia gli impianti ove la disidratazione avviene con impianti fissi di proprietà della Committente, sia gli impianti ove la disidratazione è svolta da impianti mobili nella disponibilità dell’Affidatario.
Il servizio deve includere:
1) Nolo dei cassoni con le caratteristiche di cui all’art. 6
2) Trasporto e posizionamento dei cassoni; in particolare:
- i cassoni dovranno essere caricati, scaricati e posizionati nelle aree opportunamente indicate dalla Committente, tali da essere funzionali all’attività di disidratazione e tali da non ostacolare l’ordinaria conduzione e gestione dell’impianto di depurazione;
- i cassoni dovranno essere puliti e non dovranno contenere, prima della raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione, alcun altro residuo o rifiuto. In caso contrario i cassoni non verranno accettati e dovranno essere prontamente sostituiti.
3) Pesatura e trasporto dei cassoni; in particolare:
- i cassoni devono essere caricati in maniera autonoma sugli automezzi dell’Affidatario; tali automezzi devono essere adeguatamente attrezzati ed autorizzati (in relazione sia al Codice della Strada sia alle norme ambientali per la gestione rifiuti) e compatibili (per dimensioni e potenza) con la struttura e la viabilità interna degli impianti di depurazione, in modo da non arrecare danni e molestie di alcun genere;
- i fanghi prodotti presso gli impianti della Committente dotati di pesa (Allegato A) dovranno sempre essere pesati presso la pesa aziendale stessa. Il quantitativo netto di
ogni singolo movimento generato sugli impianti dotati di pesa sarà determinato attraverso la singola pesata dell’automezzo carico di fango in uscita dall’impianto, a cui verrà sottratta la tara (automezzo + cassoni vuoti). Ai fini dell’addebito della prestazione alla Committente, verrà utilizzato il peso verificato e misurato a destino, previa verifica e confronto con peso determinato presso le sedi aziendali (ove presenti);
4) Emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (di seguito FIR); in particolare:
- deve essere emesso, a cura e spese dell’Affidatario, un FIR per ciascun trasporto dall’unità di produzione all’impianto di recupero/smaltimento;
- la quarta copia del FIR, a recupero/smaltimento avvenuto, dovrà essere trasmessa alla Committente rispettando le tempistiche stabilite dalla normativa vigente.
- ogni lunedì l’Affidatario deve trasmettere alla Committente l’elenco dei movimenti effettuati la settimana precedente per conto della stessa, indicando gli estremi identificativi del FIR, la data del movimento, l’unità di produzione, l’impianto di recupero/smaltimento, il peso registrato a destino;
5) Analisi di caratterizzazione del rifiuto, comprendente:
- il prelievo dei campioni presso gli impianti della committente
- l’analisi presso un laboratorio certificato necessarie ai fini della caratterizzazione dei rifiuti prodotti presso ogni singola unità e dell’omologa degli stessi presso gli impianti di destinazione, come previsto dalle norme vigenti. Le analisi sui fanghi dovranno essere effettuate secondo metodiche analitiche ufficiali o normate che garantiscano, per la matrice indagata, almeno le medesime prestazioni (o migliorative) dei metodi normati attualmente vigenti. Qualora siano impiegati metodi analitici interni, il metodo prescelto deve essere validato in base a quanto stabilito dalla norma UNI ISO CEI/CEN 17025:2005. I laboratori di analisi di cui si avvarrà l’Affidatario dovranno garantire e operare secondo i criteri forniti dalla norma suddetta e rendere evidenza, ove richiesto, di tale garanzia di operatività.
- la tempestiva trasmissione di tali rapporti di prova alla Committente (entro 5 giorni lavorativi dalla data di conclusione dell’analisi).
6. ATTREZZATURE E DOTAZIONE MINIMA
La dotazione minima, per ciascun lotto, di cui l’Affidatario deve dimostrare il possesso – mediante piena proprietà o dichiarazione di impegno al nolo per tutta la durata temporale dell’appalto da comprovare entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva - è la seguente:
- nr 15 cassoni con le seguenti caratteristiche:
o scarrabili e con capacità variabile tra 15 e 25 mc;
o contrassegnati in maniera evidente con il valore della tara;
o adeguati per garantire la perfetta tenuta di liquidi e per impedire qualsiasi sversamento nell’ambiente circostante;
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale | Data creazione: 29/11/2016 | |
SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO, DISIDRATAZIONE E TRASPORTO DEI FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI UNIACQUE | Pagina 9 di 21 | |
Prescrizioni tecniche e amministrative |
o dotati di efficace copertura per evitare la diffusione di odori molesti e infiltrazioni di acque meteoriche sia in fase di deposito sia in fase di trasporto. I sistemi di copertura devono garantire una ergonomia di movimentazione idonea al singolo operatore, tale da prevenire rischi anche accidentali di schiacciamento agli arti dell’operatore. I cassoni e i relativi sistemi di copertura saranno oggetto di verifica e valutazione da parte della Committente del rispetto dei requisiti richiesti, finalizzata all’accettazione degli stessi. In caso di mancata accettazione, l’Affidatario avrà l’obbligo di provvedere alla loro immediata sostituzione/adeguamento senza chiedere compensi aggiuntivi;
- nr 5 automezzi utilizzabili contemporaneamente con le seguenti caratteristiche:
o attrezzati per autonome operazioni di carico e scarico dei cassoni forniti;
o autorizzati in relazione sia al Codice della Strada sia alle norme ambientali per la gestione rifiuti;
- nr 4 apparecchiature mobili per la disidratazione spinta del fango biologico, prodotto da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con tenore di secco compreso indicativamente tra 1 e 5%. Il concorrente dovrà disporre di almeno:
o nr 2 impianti mobili di disidratazione con portata solida superiore a 900 kg SST/h;
o nr 1 impianti mobili di disidratazione con portata solida superiore a 500 kg SST/h;
o nr 1 impianti mobili di disidratazione in grado di garantire una portata solida compresa fra 300 e 600 kg SST/h.
Tutte le apparecchiature di cui sopra devono essere dotate di gruppi elettrogeni, di tipo silenziato, per autoproduzione di energia elettrica, per l’utilizzo degli stessi in aree antropizzate.
Per ciascun lotto, la Committente potrà richiedere la presenza contemporanea di tutte 4 le macchine sui vari impianti del lotto stesso.
Sugli impianti di potenzialità inferiore ai 25.000 A.E dovranno essere utilizzate le unità mobili con capacità di produzione inferiore, al fine di evitare ripercussioni negative sul processo depurativo, fatta salva eventuale deroga da parte della Committente.
7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Gli ordini di intervento verranno inviati dai referenti delle singole zone di depurazione (A e C) e dovranno essere evasi e gestiti in modo indipendente in termini di erogazione del servizio e contabilità.
Il programma del servizio, che l’Affidatario è tenuto a rispettare, sarà fissato dalla Committente: di norma il programma settimanale sarà inviato all’Affidatario mediante e-mail anche non certificata entro e non oltre le ore 12.00 del giovedì della settimana precedente.
La richiesta di erogazione del servizio contiene:
- la tipologia di servizio richiesta (disidratazione e smaltimento oppure solo smaltimento)
- l’impianto presso il quale viene richiesto l’intervento;
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale | Data creazione: 29/11/2016 | |
SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO, DISIDRATAZIONE E TRASPORTO DEI FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI UNIACQUE | Pagina 10 di 21 | |
Prescrizioni tecniche e amministrative |
- la data esatta o il termine ultimo entro la quale effettuare il servizio; tale data costituisce il riferimento per l’eventuale applicazione della penale di cui all’art. 17 del presente capitolato;
- eventuali vincoli ed ogni altra indicazione ritenuta utile.
La Committente stabilirà l’esecuzione e le modalità di ogni intervento disponendo l’ordine cronologico delle relative prestazioni nella maniera che riterrà più conveniente in armonia alle proprie esigenze; in ogni caso l’Affidatario non può porre rifiuto o fare richiesta di speciali compensi.
La Committente potrà modificare, in qualsiasi momento e senza che l’Affidatario abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, l’organizzazione del servizio: l’Affidatario dovrà adeguarsi alle esigenze gestionali legate alla corretta funzionalità degli impianti di depurazione. In particolare, la Committente si riserva il diritto di modificare il programma operativo stabilito, annullando o modificando, per particolari esigenze operative, il programma inviato.
In particolare, la Committente potrà:
- richiedere interventi di disidratazione e/o smaltimento o integrare programmi già inviati
entro le 12:00 di 2 (due) giorni lavorativi precedenti;
- annullare interventi di disidratazione e/o smaltimento entro le ore entro le 12.00 del giorno lavorativo precedente.
L’Affidatario provvederà a confermare, a mezzo e mail (anche non certificata), la programmazione per la settimana successiva nel rispetto delle tempistiche dettate dalla Committente. Il mancato rispetto del programma, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati, darà luogo all’applicazione delle penali previste all’art. 17 del presente capitolato.
Le fasce orarie in cui l’Affidatario è tenuto a effettuare il servizio sono le seguenti:
- servizio DISIDRATAZIONE: dalle ore 07:00 alle ore 18.00, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, salvo diverse disposizioni impartite dalla Committente per specifici impianti;
- servizio SMALTIMENTO: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00, alla presenza di personale della Committente o delegato, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, salvo diverse disposizioni impartite dalla Committente per specifici impianti.
L’Affidatario potrà accedere in maniera autonoma agli impianti previa consegna (opportunamente verbalizzata) delle chiavi di accesso. L’Affidatario si impegna a non cedere tali chiavi a terzi, a non farne duplicati, a custodirle con la massima diligenza, all’utilizzo delle medesime con la massima responsabilità ed a restituirle alla scadenza dell’affidamento del servizio o a eventuale semplice richiesta scritta della Committente. Si impegna inoltre a non far accedere persone terze all’interno degli impianti.
Il ritiro dei cassoni deve essere effettuato entro e non oltre due giorni naturali e consecutivi dal riempimento del cassone a seguito di intervento di disidratazione. Per l’impianto di Trescore Balneario, il ritiro dei cassoni deve essere effettuato il giorno stesso dell’intervento di disidratazione (è assolutamente vietato il deposito temporaneo di fango disidratato durante le ore notturne). E’ inteso che per procedere allo smaltimento dei cassoni nei termini di cui sopra le analisi di omologa per tutti i siti di produzione dovranno essere mantenute costantemente
aggiornate.
La Committente, nel caso ne rilevi la necessità potrà porre limiti più stringenti al ritiro dei cassoni rispetto a quelli sopra riportati, senza che l’Affidatario possa chiedere compensi aggiuntivi.
L’Affidatario comunica alla Committente la propria struttura organizzativa e i propri referenti relativamente al servizio in oggetto; i referenti dovranno essere figure professionalmente capaci rispetto al servizio da svolgere, affinché in nome e per conto dell’Affidatario curino lo svolgimento del servizio; ad essi competeranno, a titolo semplificativo ma non esaustivo, le seguenti responsabilità:
- curare l’emissione dei FIR e disporre che gli stessi accompagnino ogni trasporto dall’unità di produzione all’impianto di recupero/smaltimento;
- disporre e verificare che la quarta copia del FIR, venga trasmessa all’ufficio competente della Committente nel rispetto delle tempistiche stabilite;
- gestire ed organizzare i propri mezzi e lavoratori in modo che sia rispettato il programma settimanale del servizio, fissato dalla Committente;
- mantenere aggiornate le analisi di omologa per i singoli impianti;
- sovrintendere il servizio in modo da garantire la sicurezza e la salute dei propri lavoratori;
- osservare e far osservare a tutti i lavoratori che svolgono il servizio, le prescrizioni contenute nei documenti della sicurezza;
- allontanare i lavoratori che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti presso gli impianti o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
8. CONTROLLO DEL SERVIZIO E CONTABILITA’
SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE
La Committente controllerà in maniera continuativa, tramite propri incaricati qualificati anche estranei alla Committente stessa, il residuo secco a 105° C del fango disidratato prodotto; il campione potrà essere prelevato in qualsiasi momento dal cassone adibito alla raccolta dei fanghi disidratati e verrà analizzato con termobilancia tarata di proprietà della Committente.
Le analisi sulla siccità dei fanghi disidratati prodotti sugli impianti di potenzialità inferiore ai 25.000
A.E. verranno effettuate a campione a discrezione della Committente; dovrà essere obbligatoriamente garantita una siccità del fango disidratato non inferiore al 18%; qualora il valore dovesse risultare inferiore, verrà ripetuta una prova su un nuovo campione di fango; se la media delle due prove dovesse risultare inferiore al 18%, verrà applicata la penale di cui al successivo art. 17.
Il prezzo unitario corrisposto, a cui verrà applicato il ribasso d’asta, è riportato in Allegato B
Le analisi sulla siccità dei fanghi disidratati prodotti sugli impianti di potenzialità superiore o uguale ai 25.000 A.E. verranno effettuate in corrispondenza di ogni singolo giorno di intervento di disidratazione. I valori di siccità risultanti dalle analisi verranno registrati, impianto per impianto, su apposito modulo (Allegato C), sottoscritto, per accettazione, dall’Affidatario. Per
ogni singolo impianto, la media aritmetica dei valori determinati durante il mese di riferimento deve essere superiore al valore minimo richiesto in Allegato A (colonna: Tenore secco minimo). qualora il valore dovesse risultare inferiore, verrà applicata la penale di cui al successivo art. 17.
Il prezzo unitario corrisposto, a cui verrà applicato il ribasso d’asta, è funzione media aritmetica dei valori di siccità determinati durante il mese di riferimento, come riportato in Allegato B.
L’importo complessivo mensile del servizio, per ciascun impianto, sarà dato dal prodotto fra il prezzo unitario precedentemente determinato e il quantitativo di fango disidratato prodotto durante mese di riferimento.
Il quantitativo di fango disidratato prodotto corrisponde al peso verificato a destino del medesimo fango inviato a smaltimento; tale peso verrà confermato dalla Committente previo confronto con la pesatura effettuata presso le sedi aziendali, per gli impianti che ne sono dotati.
SERVIZIO DI SMALTIMENTO
Il prezzo unitario corrisposto, come riportato in allegato B, è funzione della destinazione del fango, che può essere di tue tipologie:
x. xxxxx idoneo ad essere inviato in impianti di recupero di materia e/o energia;
x. xxxxx che in alcun modo possa essere inviato in impianti di recupero di materia e/o energia.
La qualità del fango è determinata dalle analisi che l’Affidatario è tenuto a effettuare presso un laboratorio certificato ai fini della caratterizzazione dei rifiuti prodotti presso ogni singola unità e dell’omologa degli stessi presso gli impianti di destinazione.
Nel caso in cui, dall’analisi dell’Affidatario, i fanghi non risultassero in alcun modo idoneo al recupero di materia e/o energia, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire una ulteriore analisi del fango al proprio laboratorio interno certificato o ad un terzo laboratorio certificato.
L’importo complessivo mensile del servizio, per singolo impianto, sarà dato dal prodotto fra il prezzo unitario precedentemente determinato e il quantitativo di fango inviato a smaltimento nel mese di riferimento.
Il quantitativo di fango inviato a recupero/smaltimento corrisponde al peso verificato a destino; tale peso verrà confermato dalla Committente previo confronto con la pesatura effettuata presso le sedi aziendali, per gli impianti che ne sono dotati.
9. RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario è unico responsabile
- della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per il movimento e trasporto dei rifiuti, sia relativamente all’assicurazione e manutenzione degli automezzi sia per quanto attiene il possesso delle obbligatorie autorizzazioni;
- dei danni provocati dal proprio personale e dai propri mezzi sia alle persone, sia alle cose che si verifichino durante lo svolgimento del servizio.
- del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell’art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.
L’Affidatario, per non incorrere nell’applicazione delle penali previste all’art 17, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata: ciò vale anche nei casi di impossibilità di utilizzo del fango su suolo agricolo ai fini dello smaltimento.
Qualsiasi variazione di destinazione deve essere preventivamente comunicata alla Committente specificandone le motivazioni tecniche, per l’approvazione preliminare. Tali variazioni non possono in alcun modo condizionare il servizio. Qualora la destinazione fosse variata senza la prevista comunicazione e/o approvazione, sarà applicata la penalità di cui all’art.17.
Si evidenzia infine la necessità che il CCNL applicato dall’Affidatario al personale dedicato allo svolgimento delle attività dovrà essere adeguato rispetto al servizio da svolgere.
L’Affidatario, nel caso in cui abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell’appalto, è tenuto in via prioritaria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, all’assunzione delle maestranze, dallo stesso individuate come idonee, che operano alle dipendenze dell’appaltatore/i uscente/i, qualora disponibili.
A richiesta della Committente, l’Affidatario documenterà altresì, in qualsiasi momento, di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare ad esercitare la propria attività e, specificatamente, a prestare i servizi previsti dal presente capitolato.
L’Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente della sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni anzidette da parte delle Autorità competenti.
L’Affidatario non potrà eseguire, per nessun motivo e di propria iniziativa, anche a proprie spese, alcuna modifica negli impianti; eventuali proposte di carattere migliorativo potranno comunque essere segnalate alla Committente ed eventualmente, previo tassativo assenso della stessa, procedere di concerto alla loro realizzazione.
10. ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti l’appalto, con la sola esclusione dell’I.V.A di legge.
Sono da intendere inclusi e riconosciuti nei prezzi dell’appalto tutti i contributi ed oneri imposti dalle leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti, pertanto l’Affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro in vigore.
L’Affidatario è responsabile, in rapporto alla Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stessa comunicherà all'Affidatario l'inadempienza chiedendo allo stesso di ottemperare; in caso di inerzia da parte dell’Affidatario la Committente verserà l’importo comunicatole dagli enti previdenziali
detraendolo dai pagamenti in acconto se il servizio fosse in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo e servendosi della cauzione definitiva, se il servizio fosse ultimato.
11. SICUREZZA
L’Affidatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 26 del già citato X.Xxx. 81/08, la Committente consegnerà all’Affidatario prima dell’inizio del servizio, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per ogni singola unità di produzione del rifiuto e relative misure adottate per l’eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio.
L’Affidatario ha l’obbligo di consegnare alla Committente, prima dell’inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., tra cui un documento sostitutivo del Piano Operativo per la Sicurezza denominato “INFORMATIVA DI SICUREZZA SUI RISCHI ai sensi del D.Lgs. 81/2008” in quanto la tipologia delle attività qui trattate, non appartengono a quelle indicate nell’Allegato X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
L’Affidatario sarà tenuto a divulgare il contenuto dei documenti di cui sopra ai propri lavoratori, nonché a quelli di eventuali Subappaltatori, che interverranno presso gli impianti gestiti dalla Committente.
La Committente qualora accertasse inadempienze dell’Affidatario rispetto a quanto sopra previsto, potrà sospendere il servizio addebitando i conseguenti danni all’Affidatario stesso.
Le eventuali ripetute inadempienze, come meglio specificato nel seguente art. 17, successive alla messa in mora dell’Affidatario da parte della Committente, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
12. STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
L’Affidatario è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto nel termine assegnato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.
Sono a carico dell’Affidatario, tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.
13. GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della stipulazione del contratto l’Aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva con le modalità e per un importo garantito previsto a norma dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia definitiva sarà motivo di revoca dell’affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria a norma del comma 3 dl citato art. 103.
Detta garanzia dovrà permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal
relativo certificato.
14. FACOLTA’ DELLA COMMITTENTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE
La cauzione definitiva è a garanzia dell’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inosservanza di tali obblighi, oppure da disfunzioni nel servizio imputabili all’Affidatario ed accertate in via d’ufficio.
La Committente avrà diritto di valersi della cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Committente potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
15. PAGAMENTI
L’importo da corrispondere all’Affidatario sarà calcolato moltiplicando i prezzi unitari risultanti dalla procedura di gara per i quantitativi di fango disidratato e inviato a smaltimento, come definito al precedente art. 8.
Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà corrisposto a cadenza mensile.
L’Affidatario dovrà predisporre 1 (una) fattura/mese per ogni singolo lotto. Nel caso in cui l’Affidatario sia un Raggruppamento temporaneo di imprese, la fattura potrà essere predisposta dalla mandataria oppure dalle singole mandanti rispettivamente per le prestazioni dalle stesse eseguite.
Le fatture dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il mese successivo a quello di svolgimento del servizio, all’indirizzo e-mail appositamente predisposto dalla Committente:
xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizione dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto mensile del servizio l’Affidatario dovrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento.
L’importo relativo alle ritenute sarà liquidato, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte della Committente e previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, fatta salva l’applicazione della normativa vigente al momento dei singoli pagamenti.
Le fatture dovranno riportare i seguenti riferimenti:
- l’oggetto e data dell’ordine;
- il mese di riferimento;
- il CIG assegnato al contratto;
- il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quantitativo di fango disidratato su ciascun impianto
- tenore medio mensile di siccità del fango disidratato (solo per gli impianti di potenzialità superiore o uguale ai 25.000 A.E.);
- il quantitativo di fango ritirato e smaltito su ciascun impianto
- il totale del valore del servizio del mese di riferimento.
- l’importo della ritenuta di garanzia dello 0,50% in detrazione rispetto al valore netto mensile.
Il corrispettivo per le prestazioni sarà liquidato in rate mensili posticipate, a seguito della ricezione di regolari fatture, il cui pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario, entro 45 (quarantacinque) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura,
A seguito della scadenza del contratto comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione dell’esecuzione, la Committente, emetterà l’attestazione di regolare esecuzione del servizio e verificata la regolarità contributiva dell’Appaltatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procederà alla liquidazione dell’eventuale rata di saldo, alla soluzione di eventuali pendenze con l’Affidatario ed alla liquidazione delle ritenute dello 0,50 per cento, operate sull’importo del servizio svolto.
16. Subappalto
L’Appaltatore che intende affidare una parte del servizio o parte delle mansioni previste nel servizio ad altra impresa deve rispettare le seguenti condizioni:
- l’importo affidato in subappalto dovrà rispettare i seguenti limiti economici:
PRESTAZIONE/ PARTE | PRINCIPALE/ SECONDARIA | SUBAPPALTABILE/ NON SUBAPPALTABILE | QUOTA SUBAPPALTABILE |
recupero/smaltimento fanghi | PRINCIPALE | NON SUBAPPALTABILE | 30% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE |
servizio disidratazione meccanica fanghi | SECONDARIA | SUBAPPALTABILE | |
servizio di noleggio dei cassoni coperti | SECONDARIA | SUBAPPALTABILE | |
servizio di carico e trasporto dei fanghi | SECONDARIA | SUBAPPALTABILE | |
servizio analisi caratterizzazione fanghi | SECONDARIA | SUBAPPALTABILE |
- l’Appaltatore deve presentare all’ufficio GARE della Committente, almeno 20 giorni prima dell’affidamento in subappalto:
1. richiesta di autorizzazione, mediante l’apposito modello MD 7.5.07.09, nella quale è tenuto a indicare: l’importo del subappalto, il nominativo e tutti i dati del subappaltatore;
2. trasmissione in merito al subappaltatore: originale del contratto di subappalto, l’Informativa di sicurezza sui rischi, la visura presso la C.C.I.A.A., il DURC;
3. trasmissione in merito al subappaltatore mediante l’apposito modello MD 7.5.07.10, di dichiarazione attestante che lo stesso possiede i requisiti e le necessarie autorizzazioni ad eseguire la fornitura;
4. dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari L. n. 136/2010 e s.m.i.
5. dichiarazione che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di servizi pubblici, a tale scopo, qualora l'importo di subappalto sia superiore a Euro 150.000,00, l'Appaltatore deve produrre alla Committente, in merito al Subappaltatore, la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata.
L’ufficio Gare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa e la congruenza della comunicazione con i criteri di subappalto. E’ da intendersi che decorsi 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta senza che all’Appaltatore sia pervenuta comunicazione circa eventuali motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione, il subappalto si ritiene autorizzato ai sensi dell’Art. 105 comma 4 del nuovo codice.
La Società Appaltante effettuerà nel termine sopra esposto la verifica della documentazione, nel caso in cui sia mancante o non conforme viene fatta opportuna comunicazione all’Appaltatore e sospesi i termini per l’acquisizione dell’autorizzazione.
I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il Subappaltatore non può subappaltarli a sua volta.
Il subappalto/subaffidamento non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D. L. n. 139/1995 convertito dalla Legge n. 246 del 1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'Appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 105 del nuovo codice, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Committente il Piano Operativo di Sicurezza dell'operatore economico per il quale si richiede il subappalto/subaffidamento. Il subappaltatore dovrà sottoscrivere il DUVRI e certificare di essere a conoscenza di tutti i rischi interferenziali ivi descritti.
Nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa, come definita all’art. 3 comma 1 lettera aa) del nuovo codice, la Committente applica l’art. 105 comma 13 del nuovo Codice.
L’Appaltatore è obbligato, nei casi diversi rispetto a quelli di cui al punto precedente a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai Subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
L’Affidatario qualora intenda procedere al sub-appalto è tenuto a garantire la Committente circa il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora l’impresa sub-appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto stipulato con l’Affidatario si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3.
Ai fini di cui alla legge n. 136/2010 l’Affidatario su richiesta della Committente dovrà provvedere a comunicare, il numero di conto corrente bancario dedicato precisando l’Istituto Bancario, la sede della filiale, il codice I BAN ed il nominativo e codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o del conto corrente dedicato e delle persone di cui al comma 5, deve essere tempestivamente comunicata alla Committente.
17. INAMMISSIBILITA’ REVISIONE DEI PREZZI
Non è ammessa la revisione dei prezzi unitari offerti in sede di gara per tutta la durata del contratto.
18. PENALITA’- RISOLUZIONE
Qualora l’Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all’Affidatario, in funzione dell’accertata gravità delle inottemperanze:
Mancato rispetto del programma di disidratazione | € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo |
Mancato rispetto del programma di consegna e ritiro cassoni | € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo |
Mancato rispetto dell’orario di lavoro | € 200,00 (duecento/00) per ogni evento |
Tenore di secco inferiore a 18% su impianti di potenzialità inferiore a 25.000 A.E. | € 100,00 (cento/00) per ogni cassone |
Tenore di secco medio mensile inferiore ai valori minimi riportati in Allegato A (colonna “Tenore secco minimo”) su impianti di potenzialità superiore o uguale a 25.000 AE | € 200,00 (cento/00) al mese per impianto |
Inadeguatezza o assenza di sistemi di copertura dei cassoni | Euro 100,00 (duecento/00) per ogni cassone |
Mancata copertura dei cassone al termine di ogni intervento e comunque al termine di ogni giornata lavorativa | € 100,00 (cento/00) per ogni cassone |
Mancata consegna dei documenti di trasposto nei modi e termini stabiliti e/o errata compilazione degli stessi, per ogni documento errato | Euro 100,00 (cento/00) |
Smarrimento del documento di trasporto | Euro 100,00 (cento/00) |
Variazione di destinazione (R/D) non comunicata e/o preventivamente approvata | Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni movimento |
Mancata apposizione della segnaletica di sicurezza prevista nei costi del presente capitolato, a delimitazione del cantiere | € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni cantiere |
Inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio | € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni cantiere |
Inosservanza delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, di cui al D.Lgs. 81/2008 | € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni cantiere |
In caso di mancato intervento di consegna cassoni o disidratazione o ritiro/smaltimento fanghi per oltre tre giorni consecutivi rispetto al termine previsto dal programma operativo, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi addebitando all’Affidatario i maggiori oneri sostenuti.
Tutte le penali suddette sono cumulabili tra loro.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, raggiunto il quale la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Al verificarsi di una mancanza da parte dell’Affidatario, la Committente invierà allo stesso mediante e mail PEC una comunicazione di contestazione, lo stesso potrà proporre le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
La penale non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’impedimento, debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili alla Committente.
Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse, la Committente emetterà fattura verso l’Affidatario dell’esatto importo delle penali irrogate, senza ulteriori formalità. L’importo delle penali verrà trattenuto mediante compensazione della prima fattura utile emessa dall’Affidatario ed in pagamento da parte della Committente.
Mancando crediti o essendo insufficienti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva. In tal caso, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della lettera di comunicazione della Committente. Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per la Committente la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:
- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d’ufficio direttamente o attraverso ditte terze;
- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la Committente provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/Informative all’autorità competente.
Per sanzioni o ammende comminate dalle competenti Autorità di Controllo alla Committente per fatti derivanti da inadempienza o negligenza, o comunque imputabili a mancanze o carenze nell’espletamento del servizio contrattuale da parte dell’Affidatario, oltre alle penali derivanti dalle fattispecie indicate al presente articolo, se applicabili, è addebitato all’Affidatario l’intero importo della sanzione o dell’ammenda, con facoltà della Committente di trattenere i relativi importi dalla cauzione definitiva.
La fidejussione definitiva potrà essere svincolata solo successivamente all’esito del
procedimento sanzionatorio delle Autorità di Controllo.
Si precisa che gli eventuali danni o l’applicazione di ammende e sanzioni, dei quali l’Affidatario dovrà rispondere, non costituiranno cumulo con le penalità.
19. CONTROVERSIE
La competenza in materia di contenzioso, per questioni attinenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, tra la Committente e l’Affidatario, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla competenza esclusiva nel Foro di Bergamo.
20. REGOLARE ESECUZIONE
La Committente si riserva la facoltà di eseguire attraverso il proprio personale, verifiche in ordine al buon andamento del servizio e ad applicare, previa diffida, le penalità previste al precedente art. 18, in caso di disservizio.
In ogni caso lo svincolo della garanzia definitiva prestata dall’Affidatario a garanzia dell’adempimento è subordinato alla verifica da parte della Committente dell’avvenuta regolare esecuzione.
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO - ADESIONE EVENTUALE CESSIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE-
E’ vietato all’Affidatario di cedere il contratto, sotto pena dell’immediata risoluzione dello stesso e della perdita della garanzia, salvi restando i diritti della Committente alla rifusione di ogni conseguente maggior danno o spesa.
22. ASSICURAZIONE
L’ Affidatario a norma dell’art. 103 c. 7 del nuovo codice, sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso del servizio, riconducibili all’attività posta in essere dai propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Esso dovrà procedere alla stipula di polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro, a prima richiesta e responsabilità per danni ambientali per inquinamento, con un massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 per sinistro, a prima richiesta.
La polizza assicurativa deve essere prestata da un’Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e dovrà:
a) precisare che nel novero dei terzi devono essere espressamente ricompresi Uniacque ed il suo personale;
b) avere durata non inferiore a quella del contratto;
c) contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario;
d) avere validità sia per le prestazioni contrattuali svolte direttamente dall’Appaltatore sia per quelle svolte dai subappaltatori/subaffidatari;
e) riportare espressamente l’efficacia della stessa, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Committente.
Con la stipula dell’assicurazione l’Affidatario non esaurisce le sue responsabilità, conseguentemente l’Affidatario resta obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi obbligatoriamente assicurati. Copia della polizza/e dovrà essere presentata entro e non oltre 15 gg. dalla comunicazione scritta dell’avvenuta aggiudicazione.
23. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Con riferimento all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento del servizio eseguito, oltre il decimo del valore del servizio non eseguito, calcolato secondo le modalità previste al comma 2 del sopra citato articolo.
In ogni caso, la Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta a norma del comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono motivo di risoluzione del contratto oltre alle cause elencate nei commi 1 e 2 del citato art. 108, le seguenti cause:
- inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto non autorizzato imputabile a colpa dell’Affidatario, xxxxx restando i diritti della Committente alla rifusione di ogni conseguente maggior danno o spesa;
- mancato intervento di disidratazione dei fanghi che si ripeta oltre cinque volte, anche non consecutive;
- ripetute inadempienze (tre anche non consecutive) relative al rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, a seguito della messa in mora dell’Affidatario da parte della Committente;
- applicazione di un numero di penali totali superiore a 5.