CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
DISPOSIZIONI GENERALI
- Le presenti condizioni generali di vendita (‘Condizioni Generali di Vendita’) sono applicate da OMAL
S.p.A. (‘OMAL’) a tutti i Contratti (come infra definiti) stipulati tra OMAL e i propri clienti (‘Clienti’ e, singo- larmente, il ‘Cliente’), di cui – salvo diverso accordo scritto tra le Parti – costituiscono parte integrante e sostanziale.
- I termini recanti l’iniziale maiuscola quivi utilizzati devono intendersi secondo il significato ai medesimi in appresso attribuito:
(i) ‘Contratto’ indica l’acquisto da parte del Cliente di Prodotti e Servizi, come accettati e confermati da OMAL (tramite invio di conferma d’ordine), comprensivi – salvo diverso accordo scritto tra le Parti – delle Condizioni Generali di Vendita;
(ii) ‘giorno lavorativo’ indica un qualsiasi giorno in cui gli istituti bancari sono aperti per la normale opera- tività in Italia;
(iii) ‘Parti’ indica, congiuntamente, il Cliente e OMAL;
(iv) “Prodotti” indica (x) prodotti fabbricati da OMAL, (y) prodotti fabbricati da OMAL assemblati con pro- dotti fabbricati da terzi, (z) prodotti fabbricati da terzi e rivenduti da OMAL ed i servizi correlati (collaudi, ispezioni, documentazione tecnica, assistenza post-vendita fornita da OMAL direttamente o tramite terzi). Le caratteristiche e le prestazioni dei Prodotti OMAL sono riportate nel catalogo generale dei prodotti OMAL, come di volta in volta aggiornato, consultabile all’indirizzo web xxx.xxxx.xx ovvero nell’eventuale offerta inviata da OMAL al Cliente e/o nell’eventuale documentazione tecnica fornita da OMAL in confor- mità a quanto previsto dal punto 9.1 delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le caratteristiche e le prestazioni riportate nella suindicata documentazione si riferiscono ai singoli Prodotti e potrebbero esse- re modificate caso per caso da OMAL in ragione delle specifiche esigenze di configurazione del Prodotto rappresentate dal Cliente in sede di Contratto.
Qualora specificato in Contratto i Prodotti OMAL sono corredati da una dichiarazione di conformità all’or- dine o documento di controllo in conformità alla norma EN 10204.
1. IL CONTRATTO
1.1 Tutti gli ordini devono rivestire forma scritta ed essere confermati per iscritto da OMAL. Salvo ove di- versamente convenuto per iscritto tra le Parti, il perfezionamento del Contratto comporta l’automatica applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Pertanto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, eventuali termini o condizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle contenute nelle presenti Condizio- ni Generali di Vendita e, più in generale, nel Contratto (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali termini e condizioni del Cliente) non si intendono vincolanti per OMAL.
1.2 OMAL si riserva il diritto di modificare e/o variare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali di Vendita. Eventuali modifiche delle Condizioni Generali di Vendita troveranno applicazione ai Contratti che saranno sottoscritti tra le Parti successivamente alla modifica delle Condizioni Generali di Vendita.
1.3 Il valore minimo di ogni ordine è di 500€. Xxxxxx con un valore inferiore non saranno accettati da OMAL, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
1.4 Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto entro due giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d’ordine trasmessa da OMAL; qualora, scaduto tale termine, il Cliente receda comunque dal Contratto e/o rifiuti di dare esecuzione allo stesso, lo stesso sarà tenuto al pagamento del valore complessivo della fornitura di cui al Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
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1.5 Le condizioni di cui ai due commi precedenti non trovano applicazione in relazione ai contratti stipu- lati mediante e-commerce.
2. CONSEGNA
2.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la consegna dei Prodotti si intende franco fabbrica (Ex-works, INCOTERMS 2010). In caso di consegna xxxxxx fabbrica, la consegna dei Prodotti si intenderà avvenuta contestualmente alla messa a disposizione degli stessi al Cliente o al vettore da questi designato presso la sede di OMAL in Rodengo Saiano (BS) ovvero presso il diverso luogo eventualmente concordato per iscrit- to tra le Parti. Con la consegna, tutti i rischi relativi a i Prodotti si intendono trasferiti a carico del Cliente.
2. 2 La tempistica di consegna è indicata nel Contratto ed è da intendersi come meramente indicativa. In caso di consegna xxxxxx fabbrica, salvo ove diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, la data di consegna indicata si riferisce alla data di approntamento dei Prodotti presso il luogo di cui al punto 2.1. Ferma restando la natura non cogente dei termini di consegna, il rispetto degli stessi rimane vincolato al ricevimento delle eventuali relative conferme o approvazioni da parte del Cliente e ad altre eventuali condizioni previste nel Contratto.
2.3 Qualora la consegna non avvenga per fatto imputabile al Cliente, la stessa si intende eseguita, ad ogni effetto, con semplice comunicazione scritta al Cliente di messa a disposizione dei Prodotti presso il luogo convenuto nel Contratto: in tal caso OMAL rimane esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione ai Prodotti. Dalla data della suindicata comunicazione vengono computate a carico del Cliente le spese di magazzino.
2. 4 I Prodotti, venduti franco fabbrica, viaggiano solo e sempre a totale rischio e pericolo del Cliente: even- tuali smarrimenti, ritardi o danneggiamenti verificatisi successivamente alla consegna secondo quanto previsto dal punto 2.1 non sono pertanto in alcun modo imputabili a OMAL.
3. PREZZO - PAGAMENTI
3.1 Il prezzo di vendita dei Prodotti è indicato nell’ offerta e nella conferma d’ordine.
3.2 [Qualora non diversamente concordato per iscritto, il pagamento deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d’ordine da parte di OMAL.
3.3 Fermo restando quanto previsto al punto 3.4, in caso di mancato o parziale pagamento da parte del Cliente del prezzo dei Prodotti nei termini innanzi indicati, per il periodo che intercorre dalla data di de- benza sino al saldo effettivo, OMAL applicherà interessi di mora da calcolarsi in conformità al tasso legale.
3.4 Rimane sin d’ora inteso che il mancato o parziale pagamento del prezzo dei Prodotti entro il termine contrattualmente convenuto dà diritto ad OMAL di sospendere la consegna sino al pagamento integrale dell’importo dovuto. OMAL avrà altresì il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ove il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data di scadenza del relativo pagamento.
3.5 Nel caso di vendita con consegne scalari e nel caso siano effettuate più forniture al Cliente, il mancato pagamento di una fattura autorizza OMAL a sospendere le forniture non ancora eseguite sino al paga- mento, ed a risolvere, a propria insindacabile scelta, il Contratto in essere nei termini di cui al punto 3.4.
3.6 Il prezzo di vendita dei Prodotti non include in alcun modo il corrispettivo per lo svolgimento, da par- te di OMAL, di eventuali servizi di manutenzione sui Prodotti (ove richiesti per iscritto dal Cliente e al di fuori dell’ambito di operatività della garanzia di cui al punto 4): ove sia convenuto contrattualmente che OMAL svolga in favore del Cliente tali servizi, i Prodotti inviati per la manutenzione devono essere preven- tivamente preparati a cura del Cliente mediante svuotamento dei fluidi intercettati o di alimentazione e pulizia superficiale.
3.7 In nessun caso (e.g., controversie tra le Parti, evento di forza maggiore), il Cliente si intende esonerato
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dall’obbligo di versare a OMAL gli importi dovuti ai sensi del Contratto.
3.8 In relazione agli acquisti effettuati mediante e-commerce, in deroga ai punti 3.1 e 3.2 del presente articolo, il prezzo di vendita è quello indicato sul sito internet e i pagamenti dovranno essere effettuati mediante carta di credito, o secondo le altre modalità indicate nella piattaforma d’acquisto.
4. GARANZIA
4.1 OMAL garantisce la “conformità dei Prodotti forniti” ovvero che gli stessi corrispondano per qualità e tipologia a quanto stabilito nel Contratto e che siano esenti da difetti di materiale e/o di fabbricazione, tali da renderli inidonei all’uso cui sono destinati in linea con le caratteristiche prestazionali contrattualmente convenute.
4.2 La garanzia copre esclusivamente (x) i Prodotti a marchio OMAL fabbricati integralmente da OMAL e
(y) i componenti fabbricati integralmente da OMAL costituenti parte di un Prodotto assemblato da OMAL utilizzando anche componenti fabbricate da terzi.
4.3 La garanzia opera per un periodo di 12 mesi successivi all’installazione con un massimo di 18 mesi dopo la consegna. Il Cliente è tenuto a denunciare ad OMAL la presenza di eventuali vizi (a livello di mate- riale o di fabbricazione), a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di consegna dei Prodotti ovvero, in caso di vizi non immediatamente riconoscibili, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla relativa scoperta. Ogni contestazione deve essere effettuata per iscritto.
4.4 I Prodotti, i componenti o i materiali oggetto di contestazione, dopo avere richiesto ed ottenuto espres- sa autorizzazione dall’Ufficio vendite OMAL, devono essere spediti franco spese di trasporto e di imballo a OMAL SpA Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX XXXXXX (XX) XXXXXX. L’accertamento dei vizi contestati e delle relative cause sarà effettuato da OMAL.
4.5 Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, la garanzia non trova applicazione qualora le non con- formità oggetto di contestazione ai sensi del presente punto 4 non si sostanzino in una non-conformi- tà originaria a livello di materiale o di fabbricazione ma derivino piuttosto da manomissione o danneg- giamento durante le fasi del trasporto (ove il trasporto sia posto contrattualmente a carico del Cliente), dall’installazione, dall’uso del Prodotto (uso non conforme alle indicazioni e prescrizioni contenute nella documentazione fornita da OMAL e/o alle indicazioni di OMAL) e dalla manutenzione effettuata dal Clien- te (mancata o irregolare manutenzione in contrasto con quanto indicato nei manuali ed nelle istruzioni d’uso). La presente garanzia non trova inoltre applicazione qualora il Prodotto oggetto di contestazione sia stato smontato o siano effettuati, sullo stesso, interventi dai quali derivi una modifica delle caratte- ristiche originarie e/o dei requisiti funzionali del Prodotto e/o che ne impediscano l’identificazione (e.g., cancellazione marcatura, codice errato).
4.6 Qualora, in deroga a quanto previsto dal punto 3.2, sia contrattualmente convenuto che il pagamento venga effettuato in un momento successivo alla consegna, nessun reclamo sarà preso in considerazione in caso di mancato pagamento dei Prodotti. È sin d’ora esclusa ogni responsabilità a carico di OMAL per l’installazione, la messa in lavoro e l’utilizzo da parte del Cliente dei Prodotti dal medesimo considerati difettosi.
4.7 La presente garanzia esclude ogni ulteriore responsabilità di OMAL sia contrattuale che extracontrat- tuale, salvi i limiti inderogabili per legge. Il Cliente non può quindi avanzare nei confronti di OMAL alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo (al solo fine esemplificativo: mancato guadagno, fermo di produzio- ne, campagne di ritiro, risarcimento per infortuni alle persone o per danni alle cose, etc.) per eventuali vizi dei Prodotti.
4.8 Salvo ove diversamente concordato, la fornitura di componenti e/o parti di ricambio da parte di OMAL non comporta né un’estensione della durata della presente garanzia né l’applicazione della stessa a tali
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componenti e/o parti di ricambio.
4.9 Nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto qualificabile come consumatore ai sensi di legge, si appli- xxxx le disposizioni previste dal codice del consumo.
5. FORZA MAGGIORE
Ciascuna delle Parti è sin d’ora legittimata a sospendere l’adempimento degli obblighi sulla medesima gravanti ai sensi del Contratto qualora tale adempimento sia reso impossibile o irragionevolmente gra- voso a causa del verificarsi di circostanze di forza maggiore, da intendersi come circostanze straordinarie, imprevedibili e indipendenti dalla volontà della Parte interessata dal verificarsi della relativa circostanza (e.g., guerre, sommosse, atti di terrorismo, ecc.). Quanto precede non trova applicazione agli obblighi di pagamento assunti dal Cliente ai sensi del Contratto, il cui adempimento non potrà essere in alcun modo e per nessuna ragione sospeso o ritardato.
6. RESO DEI PRODOTTI
6.1 Il Cliente che intenda procedere a un reso dovrà darne previa comunicazione scritta ad OMAL inviando l’apposito Form compilato in tutti i campi previsti (tipo di prodotto, quantità, data di acquisto o data di installazione, dettagli delle condizioni operative ...). Non si accettano restituzioni di Prodotti senza previa autorizzazione scritta da parte dell’Xxxxxxx Xxxxxxx di OMAL. I Prodotti resi restano di proprietà del Cliente fino all’accettazione degli stessi da parte di OMAL all’atto del ricevimento dei Prodotti presso la propria sede a Rodengo Saiano (BS). I Prodotti oggetto di restituzione devono essere resi con un imballo che ne garantisca l’adeguata protezione durante il trasporto fino alla consegna presso la suindicata sede. I Pro- dotti resi si intendono accettati nei limiti dell’autorizzazione rilasciata da OMAL prima dell’effettuazione del reso: ogni variazione nelle quantità o caratteristiche del Prodotto oggetto di resa richiede un’integra- zione dell’autorizzazione previamente rilasciata da OMAL.
OMAL si riserva di non accettare Prodotti resi senza previa autorizzazione scritta dell’Xxxxxxx Xxxxxxx OMAL e/o resi al di fuori dalle condizioni indicate nella propria autorizzazione. A fronte del reso, OMAL si impe- gna a rimborsare al Cliente un importo corrispondente al prezzo complessivo di acquisto dei Prodotti res i, decurtato di una percentuale che varierà dal 30% al 50% sulla base della data in cui è stato originaria- mente perfezionato l’acquisto. Un ulteriore abbattimento sarà applicato qualora si rendano necessarie operazioni di ripristino, verniciatura, sostituzione imballo o simili.
I prodotti restituiti per la manutenzione devono essere preparati in anticipo dal cliente, attraverso il dre- naggio dei fluidi intercettati o dei fluidi di comando e la pulizia delle superfici.
7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI OMAL
7.1 La responsabilità di OMAL nei confronti del Cliente è limitata alla garanzia di cui al punto 4 che pre- cede, con esclusione, come ivi indicato, di qualsiasi ulteriore obbligo risarcitorio a carico di OMAL, fatte salve le inderogabili disposizioni di legge. I Prodotti (ivi inclusi i componenti) venduti da OMAL e non di sua produzione saranno venduti al Cliente esclusivamente con le garanzie offerte dal produttore stesso.
7.2 La responsabilità di OMAL nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto non potrà comunque supe- rare il valore del Contratto.
7. 3 Qualora il Cliente destini i Prodotti acquistati da OMAL alla rivendita o inserisca sul mercato macchi- nari o attrezzature nei quali siano integrati i Prodotti acquistati da OMAL, concedendo a sua volta ai propri clienti termini di garanzia più ampi rispetto alla garanzia di cui al Contratto, la responsabilità di OMAL in relazione ai Prodotti rivenduti dal cliente singolarmente o integrati in detti macchinari o attrezzature sarà limitata alla garanzia fornita da OMAL ai sensi del Contratto e il Cliente si assumerà i maggiori obblighi
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connessi all’estensione dei termini della garanzia.
8. OFFERTE
Ove non diversamente concordato per iscritto, le eventuali offerte commerciali formulate da OMAL han- no una validità di 30 giorni.
9. DOCUMENTAZIONE
9.1 Qualora ai sensi del Contratto OMAL convenga di fornire al Cliente documentazione tecnica in relazio- ne ai Prodotti (copie di specifiche, disegni, manuali d’uso e manutenzione, certificati, verbali di collaudo, dich. di conformità…), salvo diversa previsione scritta nel Contratto, la documentazione tecnica sarà con- segnata in formato elettronico (.PDF, .DXF…).
La proprietà di disegni, norme materiali/trattamenti e, più in generale, la documentazione tecnica e ogni altro documento consegnato al Cliente resta in via esclusiva di OMAL. Tali documenti non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli indicati da OMAL, né trasmessi o resi accessibili a terzi, salvo previa autorizzazione scritta da parte di OMAL.
9.2 La fornitura di componenti e/o parti di ricambio da parte di OMAL e/o l’effettuazione di interventi ma- nutentivi da parte del Cliente o dell’utilizzatore non comportano l’automatica validità dei documenti di controllo, verbali di collaudo, certificati ed in generale della documentazione tecnica fornita da OMAL e della marcatura applicata da OMAL sul Prodotto.
10. ISPEZIONI E COLLAUDI
10.1 I Prodotti saranno ispezionati e sottoposti a collaudi standard a cura di OMAL.
10.2 Qualsiasi collaudo e/o ispezione supplementare (l’ispezione da parte del Cliente o di un suo rappre- sentante o i collaudi aggiuntivi in presenza del Cliente o del suo rappresentante) e la fornitura dei relativi certificati di ispezione e/o collaudo sono soggetti ad accordo espresso tra le Parti e saranno effettuati con addebito dei relativi costi a carico del Cliente. In tali casi, OMAL, con preavviso di almeno 7 giorni, comuni- cherà al Cliente che i Prodotti sono pronti per il collaudo aggiuntivo o l’ispezione indicando la tempistica per l’effettuazione del collaudo aggiuntivo / ispezione. Qualora il Cliente o il suo rappresentante omettano di partecipare a tali collaudi aggiuntivi o ispezioni alla data indicata da OMAL, gli stessi saranno eseguiti direttamente da OMAL (pur in assenza del Cliente o del Suo rappresentante) e si riterranno effettuati in presenza del Cliente o del suo rappresentante e la dichiarazione con cui OMAL attesta che i Prodotti han- no superato tale collaudo e/o ispezione sarà ritenuta definitiva e vincolante per le Parti.
11. INFORMATIVA PRIVACY
Il Cliente esprime sin d’ora il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR
- Regolamento (UE) 2016/679, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul sito di OMAL. Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civi- listiche e fiscali connessi all’attività della Società ivi compresa la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
12. EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
Il Cliente riconosce e accetta che l’esportazione o il trasferimento dei Prodotti al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea o verso determinate persone e/o entità o verso determinate destinazioni
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potrebbe essere soggetto al controllo da parte delle autorità competenti e dichiara di aver adottato ogni misura possibile per garantire la piena conformità a tutte le leggi e i regolamenti nazionali, europei e sta- tunitensi applicabili in materia export control e sanzioni economiche internazionali.
Nel caso in cui i Prodotti siano ri-esportati o ri-trasferiti dal Cliente, quest’ultimo si impegna a non ri-e- sportare o ri-trasferire i Prodotti a soggetti elencati nell’Elenco consolidato di persone, gruppi ed entità destinatari di sanzioni finanziarie dell’ONU, dell’UE oppure designati nella lista consolidata dell’Office of Financial Sanction Implementation del Tesoro di Sua Maestà e/o nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons list del Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control statunitense, né ai clienti che sono posseduti o controllati da, o che agiscono in nome o per conto di - direttamente o in- direttamente – uno o più dei soggetti sopra elencati.
Il Cliente sarà pienamente responsabile nei confronti di OMAL per le conseguenze derivanti dalla viola- zione di ogni normativa applicabile ai Prodotti in tema di export control e sanzioni economiche interna- zionali. Tale previsione è valida anche per eventuali sub-clienti del Cliente.
Nel caso in cui la prestazione di OMAL sia resa impossibile o irragionevolmente difficoltosa o commercial- mente antieconomica a causa del verificarsi di uno dei seguenti eventi (“Eventi Scusanti”):
a. qualsiasi modifica delle leggi della Repubblica Italiana e/o dell’Unione Europea, inclusa l’adozione di misure restrittive di qualsiasi tipo;
b. qualsiasi modifica, estensione o revisione, o qualsiasi modifica nell’interpretazione, da parte di qualsiasi tribunale o autorità di regolamentazione competenti, di qualsiasi legge esistente al momento dell’ese- cuzione del presente accordo;
c. mancato ottenimento di autorizzazioni, permessi o licenze per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei Prodotti da parte di qualsiasi autorità competente e/o il mancato ottenimento dell’au- torizzazione preventiva per i trasferimenti di fondi - come previsto dai regolamenti dell’Unione Europea, in vigore di volta in volta - da parte delle autorità competenti;
d. qualsiasi altro evento, più o meno simile a quelli sopra elencati, al di fuori del controllo della parte con- tro la quale il reclamo sarebbe altrimenti presentato;
OMAL e il Cliente dovranno consultarsi e accordarsi sulle misure da adottare per assicurare la regolare effettuazione della transazione. L’adempimento dei rispettivi obblighi sarà sospeso durante il periodo di consultazione. Nel caso in cui, dopo la consultazione, emerga che la transazione non può essere comple- tata perché diventata non valida o illegale ai sensi di qualsiasi legge applicabile, le parti dovranno adot- tare le disposizioni necessarie per mitigare ogni possibile pregiudizio. Nel caso in cui la transazione non sia di per sé illecita o invalida, ma la prestazione di una delle parti diventi impossibile o antieconomica, l’implementazione della transazione sarà sospesa fino alla cessazione dell’Evento Scusante e le parti do- vranno sforzarsi di minimizzare il pregiudizio derivante a ciascuna da tale sospensione.
13. LEGGE APPLICABILE
Le presenti Condizioni Generali di Vendita e ciascun Contratto sono disciplinate dalla legge italiana, ecce- zion fatta per le relative norme di diritto internazionale privato. Alle presenti Condizioni Generali di Ven- dita e ai Contratti stipulati tra le Parti non trovano applicazione le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale delle merci del 1980.
14. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa o collegata alle presenti Condizioni Generali di Vendita e a ciascun Contrat- to è competente in via esclusiva il foro di BRESCIA.
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Luogo e data
Per accettazione
Firma del Cliente
Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente approva espressamente i seguenti articoli: Artt.
1.2 (Il Contratto), 1.4 (Il Contratto), 2 (Consegna), 3.4 (Prezzo-Pagamenti), 3.5 (Prezzo-Pagamenti), 3.7 (Prez- zo-Pagamenti), 4 (Garanzia), 5 (Forza maggiore), 6 (Reso dei prodotti), 7 (Limitazioni di responsabilità di OMAL), 10.2 (Ispezioni e collaudi), 11 (Informativa privacy), [12 (Export control e sanzioni economiche inter- nazionali)], 13 (Legge applicabile), 14 (Foro competente).
Per accettazione
Firma del Cliente
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