DIP aggiuntivo TUA Impresa) Prodotto: TUA IMPRESA Società: TUA ASSICURAZIONI
Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo
(DIP aggiuntivo TUA Impresa) Prodotto: TUA IMPRESA Società: TUA ASSICURAZIONI
Documento redatto il 28/02/2023 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Dati Societari:
TUA Assicurazioni S.p.A ha sede Legale e Sociale in Italia in Maciachini Business Park - MAC 1 - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx; tel. 02/0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Autorizzazione all’esercizio dell’impresa:
L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi al n.026.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 173,4 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 137,4 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 111,3 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 49,3 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 174,4 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 166,6 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,57 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxx-xxxxxxxxxxxxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente. La polizza, per la sezione Danni Ai Beni, opera con formula ALL RISKS: si intendono quindi coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati fabbricato e/o contenuto cagionati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ad eccezione delle esclusioni indicate nella sezione “Ci sono limiti di copertura”, di seguito nel presente documento informativo. Si intendono inclusi in tale formulazione anche i danni da eventi naturali, atti vandalici e dolosi, danni da acqua, gas e gelo. Hai comunque facoltà di richiedere lo scorporo di tali coperture dalla formula All Risks, come indicato nel paragrafo “Opzioni con riduzione del premio”. |
Assistenza |
Sono garantiti in caso di necessità, i seguenti interventi: pronto intervento per danni da acqua, invio di un serrandista in caso di emergenza, invio di un sorvegliante, invio di un artigiano per interventi ordinari, rientro anticipato, recupero dati, trasloco, assistenza apparati digitali, consulenza medica, trasferimento in un centro ospedaliero in Italia, invio di un infermiere a domicilio. | |
Danni ai Beni (Garanzia limitata) | |
Operatività della sezione Incendio in caso di Garanzia Limitata | La Società è tenuta a risarcire i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta aeromobili, onda sonica, urto di veicoli stradali o natanti, fumo, rovina di ascensori o montacarichi. Sono inoltre indennizzabili: i guasti causati al fabbricato indicato in polizza, allo scopo di impedire o arrestare l’incendio, i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, inclusi gli enti posti nell’ambito di 20 metri rispetto al fabbricato. La presente estensione opera anche per i danni da caduta di alberi o distaccamento di parti dell’immobile conseguenti all’azione del fulmine. |
Speciali condizioni | |
Trasloco | In caso di trasloco definitivo della sede, le garanzie di polizza sono operanti, durante il periodo del trasloco, sia nella sede dichiarata nella scheda di polizza che in quella adibita a nuova sede, fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo all’inizio del trasloco, previa comunicazione scritta a TUA. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Sconto tecnico e franchigie | Sono previsti sconti tecnici se presenti più sezioni diverse da Tutela Legale, Assistenza e Cyber Risk, e sono previsti ulteriori sconti proporzionalmente all’aumentare dell’importo scelto sia come franchigia frontale di polizza, che come franchigia specifica di garanzia. |
Eventi naturali Atti vandalici e dolosi Danni da acqua, gas e gelo | Puoi scegliere di non assicurare i danni derivanti da “eventi naturali”, “atti vandalici e dolosi”, “danni da acqua, gas e gelo”, in modo da avere una riduzione di premio per la sezione Danni Ai Beni, derivante dalla limitazione della copertura assicurativa. |
Furto | Sono previsti sconti sulla sezione furto in caso di mezzi di chiusura e protezione più sicuri di quelli di tipo standard, e se presente un impianto di allarme. È prevista inoltre una riduzione del premio se scelta la formula di assicurazione a Primo Rischio Relativo, rispetto alla formula a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Danni ai Beni | |
Demolizione e sgombero (Garanzia opzionale) | In aggiunta a quanto prevista nella copertura base di sezione, una garanzia utile a tenerti indenne relativamente alle spese per demolire, sgomberare, trasportare a idonea discarica e smaltire i residui del sinistro (esclusi i residui radioattivi). Sono comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro, esclusi quelli radioattivi, chimici o batteriologici. |
Fenomeno elettrico (Garanzia opzionale) | La Società è tenuta a risarcirti per i danni materiali e diretti ai beni assicurati (compresi quelli elettronici) causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica. |
Aumento periodico merci (Garanzia opzionale) | Con questa garanzia, il capitale assicurato per le Merci si intende aumentato dell’ulteriore somma e per i periodi indicati nel simplo di polizza. |
Cristalli (Garanzia opzionale) | TUA indennizza le spese sostenute in caso di rottura delle lastre per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti, comprensive dei costi di trasporto e installazione. |
Merci in refrigerazione (Garanzia opzionale) | Nel caso nella tua attività siano presenti merci in refrigerazione contenute in banchi, armadi e celle frigorifere, potrai assicurarle in modo specifico per i danni materiali e diretti subiti a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorigeno conseguenti, per esempio, all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. |
Merci trasportate (Garanzia opzionale) | TUA indennizza i danni materiali e diretti alle Merci di tua proprietà, di clienti e di fornitori, pertinenti all’attività svolta (esclusi valori, preziosi, merci in refrigerazione e animali vivi), durante il trasporto effettuato con veicoli di tua proprietà o in uso e guidati da te o dai tuoi addetti all’esterno della sede assicurata, per i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada. |
Ricorso terzi (Garanzia opzionale) | TUA si obbliga a tenerti indenne di quanto dovessi essere tenuto a versare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della sezione Danni ai Beni. |
Danni indiretti a diaria (Garanzia opzionale) | Con questa garanzia TUA rimborsa i danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell’azienda originata da un sinistro accaduto e indennizzabile, attraverso l’erogazione della diaria calcolata in base al fatturato dell’ultimo esercizio dichiarato in polizza e alla percentuale scelta da te, suddiviso per 360 giorni. |
Maggiori costi (Garanzia opzionale) | Con questa garanzia, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l’interruzione totale o parziale della tua attività assicurata, TUA indennizza le spese straordinarie sostenute e documentate per: • xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ingegneri, Architetti per prestazioni non attinenti la liquidazione dei sinistri; • ricostruzione di archivi e/o documenti e attestati, esclusi quelli di natura elettronica; • operazioni di decontaminazione, disinquinamento e risanamento del suolo imposto dalle Autorità, ad eccezione di contaminazioni chimiche, radioattive, batteriologiche, di matrice terroristica o derivanti da fibrocemento e/o cemento amianto; • oneri notarili per il riacquisto di un nuovo fabbricato a seguito della distruzione di quello assicurato; • uso di apparecchiatura sostitutiva di quella danneggiata; • applicazione di altri metodi di lavoro e utilizzo di servizi effettuati da terzi; • fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • straordinari per sopperire alla riduzione di capacità produttiva; • locazione temporanea di locali sostituitivi a quelli danneggiati. |
Perdita canoni di locazione (Garanzia opzionale) | Se il Fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile TUA ti rifonderà, in qualità di proprietario, anche quella parte di pigione che non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi dall’evento stesso. |
Terremoto (Garanzia opzionale) | Si indennizzano anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto, considerando unico evento le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento. |
Alluvione (Garanzia opzionale) | Si indennizzano anche i danni materiali e diretti causati cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da inondazioni o alluvioni. |
Allagamento (Garanzia opzionale) | Si indennizzano i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di: a) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua; b) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento. |
Commercio ambulante (Garanzia opzionale) | La presente garanzia opera se eserciti anche l’attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all’ingrosso). In tal caso, le Merci e i Macchinari relativi all’attività indicata in polizza sono assicurate per le garanzie richiamate nella sezione Danni ai Beni, sia quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all’interno dell’automezzo parcheggiato utilizzato per effettuare tale attività. |
Attività esercitata in chiosco (Garanzia opzionale) | Nel caso in cui l’attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza. In questo caso, le garanzie della sezione danni ai beni subiranno un aumento di prezzo del 10%, ad esclusione delle coperture: fenomeno elettrico, spese di demolizione e sgombero, merci trasportate, ricorso terzi, rischio locativo, danni indiretti a diaria, perdita canoni di locazione, terremoto, inondazioni, commercio ambulante, dati e supporti, programmi in licenza d’uso, beni elettronici ad impiego mobile, danneggiamento beni elettronici. |
Guasti macchine (Garanzia opzionale) | La garanzia indennizza i danni materiali direttamente causati da guasto meccanico a: • l macchine e impianti per l'attività produttiva; • l macchine e impianti ausiliari, quali ad esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento; • l macchine e impianti inerenti alla centrale termica e/o all'impianto di condizionamento, quali ad esempio caldaie, aerotermi, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo. |
Cose portate dai Clienti presso la Struttura ricettiva (Garanzia opzionale) | Vengono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose portate dai Clienti consegnate o non consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata conseguenti a sinistro indennizzabile riferito alle garanzie acquistate della presente sezione “Danni ai beni”. |
Veicoli dei Clienti presso la Struttura ricettiva (Garanzia opzionale) | La garanzia indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi assicurati in polizza dalla sezione “Danni ai beni”, ad eccezione di quelli espressamente esclusi, ai veicoli a motore dei Clienti custoditi nell’autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all’aperto nelle apposite aree di sosta delimitate e/o recintate esclusivamente di pertinenza e al servizio della struttura stessa. |
Stabilimento balneare (Garanzia opzionale) | Sono assicurati i danni materiali e diretti conseguenti da incendio, esplosione e scoppio (non a mezzo di ordigni esplosivi) allo stabilimento balneare a servizio della Struttura ricettiva. |
Eventi atmosferici stabilimento balneare (Garanzia opzionale) | La garanzia indennizza i danni materiali e diretti conseguenti da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate (o distaccate), tromba d’aria, grandine, sovraccarico neve, danni da bagnamento o allagamento. |
Dehors (Garanzia opzionale) | TUA indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi assicurati in polizza dalla sezione “Danni ai beni”, ad eccezione di quelli espressamente esclusi, al dehors posto all’esterno del fabbricato assicurato in polizza. |
Maggiori costi di ricostruzione (Garanzia opzionale) | TUA in conseguenza ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà senza applicazione della regola proporzionale, le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building). |
Elettronica: TUA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso. L'assicurazione vale anche per le spese necessarie, effettivamente sostenute e documentate per: • il noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di • quelle distrutte o danneggiate, con il limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia indicati all’Art. N.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; • la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, conseguenti a danni ai supporti sui quali sono • memorizzati, compresa la manodopera, con l’applicazione dello scoperto e franchigia indicata all’Art. N.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; • la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica dei residui del sinistro; • il risanamento o il trattamento dei residui. | |
Dati e supporti (Garanzia opzionale) | TUA ti rimborsa dei costi necessari ed effettivamente sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati. |
Beni elettronici ad impiego mobile all’esterno dei locali assicurati (Garanzia opzionale) | TUA indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni elettronici ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. |
Danneggiamento beni elettronici (Garanzia opzionale) | Sono rimborsate le spese sostenute in caso di rottura accidentale dei beni elettronici e per la loro sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto |
Xxxxx, rapina ed estorsione Si intendono compresi: |
• i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto, la rapina o l’estorsione o nel tentare di commetterli; • i guasti provocati dai ladri e agli impianti fissi automatici di allarme, compresi i danni alle casseforti o alle camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il furto di fissi e infissi stessi; • il furto dei cavi dell’impianto elettrico fisso e dei tubi delle condotte idriche a uso esclusivo del fabbricato; • gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina o dell’estorsione; • i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, archivi, modelli, stampi, garbi, messi in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; • il rimborso delle spese sanitarie sostenute in Italia per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, in conseguenza di lesioni subite in occasione di rapina o estorsione. • una indennità aggiuntiva, a titolo di rimborso dei danni indiretti da interruzione di esercizio, derivanti dalla forzata e totale inattività dell’azienda, originata da sinistro indennizzabile, almeno per i tre giorni successivi a quello di accadimento del sinistro; • una indennità aggiuntiva per le spese documentate per il rafforzamento dei mezzi di chiusura o di protezione danneggiati o per l’installazione di un impianto di allarme. Questa garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale. Se in polizza è indicato “SI” alla voce “Solo beni identificati”, l’assicurazione è prestata limitatamente a tale bene dettagliatamente identificato. La copertura è estesa, per macchinario, contenuto d’ufficio e merci, quando questi si trovino: • in deposito e/o lavorazione presso terzi; • presso fiere e mostre, a cui l’Assicurato partecipi direttamente. Si intendono inoltre inclusi anche i danni materiali e diretti in caso di furto, rapina (anche iniziata dall’esterno) ed estorsione degli Effetti e documenti personali avvenuti nei locali assicurati, ad esclusione dei danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 15 giorni consecutivi incustoditi. | |
Enti all’aperto (Garanzia opzionale) | Questa garanzia assicura le merci poste all’aperto nell’ambito dell’area di esclusiva pertinenza dell’azienda, in caso di danni: • da furto, avvenuto con l’introduzione nell’area violandone le difese esterne; • rapina o estorsione. |
Aumento periodico merci assicurate (Garanzia opzionale) | Con questa garanzia, il capitale assicurato per il Contenuto si intende aumentato, relativamente alle Merci, di un’ulteriore somma e per i periodi indicati nel simplo di polizza. |
Beni pregiati (Garanzia opzionale) | Si intendono assicurati quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d’arte: • collezioni e/o raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi; • pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi; purchè non costituenti Merce dell’attività dichiarata e non destinata alla vendita. |
Beni particolari (Garanzia opzionale) | Si intendono assicurati disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, nastri, dischi magnetici od ottici, schede perforate o altro materiale fisso di memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, anche di processo. |
Valori in cassaforte (Garanzia opzionale) | Si intendono assicurati i danni ai valori in cassaforte, posta nei locali assicurati, anche se di proprietà di terzi. La cassaforte dovrà avere le seguenti caratteristiche: • mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi si integrano fra di loro; • a muro dotata di corpo in acciaio, dello spessore minimo di due millimetri con dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della stessa in modo che, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; • di peso non inferiore a 200 Kg. |
Valori nei locali (Garanzia opzionale) | Si intendono assicurati, anche se di proprietà di terzi: carte valori, denaro, titoli di credito in genere (titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni si società, cambiali, assegni bancari, altri simili titoli) ed ogni carta rappresentante un valore certo e da te spendibile, per le quali non sia possibile richiedere il rimborso all’ente emittente (quali ad esempio carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria, fustelle di farmacia, biglietti e abbonamenti autofilotramviari e ferroviari). Tali valori devono essere riposti in cassetti, mobili, armadi, tutti chiusi a chiave, distributori automatici di merci. È incluso inoltre il furto mediante sfondamento, rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, rapina ed estorsione, di valori in colonnine distribuzione carburante, anche se esterne ai locali assicurati. |
Portavalori (Garanzia opzionale) | Relativamente ai valori, l’assicurazione è estesa: • al furto, anche con xxxxxxxxx, avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della/e persona/e incaricata/e del trasporto dei valori; • lo scippo, la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o addetti di fiducia dell’attività, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, hanno indosso o a portata di mano i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. |
Commercio ambulante (Garanzia opzionale) | Questa garanzia opera se l’attività assicurata risulta esercitata anche come commercio ambulante, su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all’ingrosso). Si assicurano: • la rapina di Merci e Macchinari, sia quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all’interno dell’automezzo ivi parcheggiato utilizzato per tale attività; • la perdita di Xxxxxx in conseguenza di rapina o scippo, commessi durante il periodo temporale fra l’inizio e la fine del mercato e negli spazi dello stesso; • il furto, anche con xxxxxxxxx, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori; • l’estorsione. |
Attività esercitata in chiosco (Garanzia opzionale) | Nel caso in cui l’attività sia esercitata in chiosco, l'assicurazione è prestata a condizione che i beni assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza. |
Veicoli dei Clienti presso la Struttura ricettiva (Garanzia opzionale) | L'assicurazione è estesa al furto dei veicoli a motore dei clienti custoditi nell’autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all’aperto nell’area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa. |
Cose dei Clienti presso la Struttura ricettiva (Garanzia opzionale) | La garanzia risarcisce i danni materiali e diretti da furto e rapina delle cose portate dai Clienti consegnate o non consegnate in custodia alla Struttura ricettiva assicurata. |
Beni posti all’aperto presso la Struttura ricettiva (Garanzia opzionale) | L’assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti da furto delle attrezzature e arredi della Struttura ricettiva posti all'aperto, nelle aree delimitate e recintate della Struttura ricettiva assicurata in polizza. |
Responsabilità Civile Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 250.000,00€ - 500.000,00€ - 750.000,00€ - 1.000.000,00€ - 1.500.000,00€ - 2.000.000,00€ - 2.500.000,00€ - 3.000.000,00€ - 5.000.000,00€ - 7.000.000,00€ - 10.000.000,00€. A seconda dell’attività svolta, la tariffazione verrà calcolata in base al fatturato, agli introiti, agli addetti, oppure ai posti letto. Nel caso di tariffazione sul fatturato o sugli introiti, il contratto prevede la regolazione premio e pertanto il premio verrà: • anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato; • regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato durante lo stesso periodo. | |
Terzi (Garanzia opzionale ma obbligatoria se si intende richiamare la sezione Responsabilità Civile) | TUA si obbliga a tenerti indenne di quanto dovessi essere tenuto a versare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’esercizio delle attività indicate in polizza, comprese le attività di carattere preliminare, complementare e accessorie. La copertura assicurativa vale anche se l’attività risulta svolta presso sedi diverse da quella indicata in polizza, nonché per la responsabilità civile da fatto colposo o doloso di persone delle quali devi rispondere. Sono altresì comprese le attività collaterali che non rientrano nel ciclo produttivo o considerate complementari e accessorie. Si intende inoltre in copertura la responsabilità derivante da: • Responsabilità di committenza; • Rischio smercio; • Responsabilità personale addetti; • Responsabilità danni da incendio; |
• Responsabilità civile conduzione locali; • Rischi presso altre ubicazioni (per esempio durante la partecipazione a fiere); • Danni a cose per operazioni di movimentazione all’interno del recinto aziendale; • Danni per lavori presso terzi; • Responsabilità Solidale a norma dell’art. 2055 del Codice Civile; • Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy; • Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) esperite dall’INPS o dall’INAIL; • R.C. Albergatore, nel caso di attività ricettiva. È possibile inoltre assicurare, con applicazione di un premio aggiuntivo, le seguenti garanzie con le quali si estende la responsabilità civile: | |
Danni da inquinamento accidentale (Garanzia opzionale) | derivante da contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso, accidentale e non prevedibile. |
Danni da interruzione attività (Garanzia opzionale) | derivante da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili. |
Danni a veicoli, natanti e cose in consegna (Garanzia opzionale) | • alle cose, ai veicoli e natanti in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo; • per danni da furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti e consegnate per la custodia; • a cose di proprietà di società erogatrici di luce, gas, acqua e telefono entro il limite di 200 euro per sinistro; • conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario con esclusione dei capi in pelle e pellicce. |
Speciale veicoli (Garanzia opzionale) | • Danni postumi con riferimento alla Legge 122/92 - se l’attività assicurata corrisponde a riparatori di veicoli o gommisti, la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dai veicoli a motore riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, anche dopo l’ultimazione dei lavori; • Veicoli sotto lavaggio - L’assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli sottoposti a lavaggio; • Veicoli in rifornimento - L’assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in rifornimento, riconducibili esclusivamente all’errata erogazione del carburante e/o cambio olio |
Carro attrezzi e soccorso stradale (Garanzia opzionale) | Relativamente all’esercizio di soccorso stradale automobilistico, la garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale. |
Xxxxx subiti dai veicoli in prova e collaudo (Garanzia opzionale) | L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell’ambito dell’officina. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti da te o dai tuoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l’orario di lavoro. |
Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90) (Garanzia opzionale) | La garanzia è estesa alle attività di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da te non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, manutenute o riparate dopo l’ultimazione dei lavori. |
Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. | La garanzia è estesa alle attività di installatore, manutentore o riparatore, anche di cose da lui non installate, per danni cagionati a terzi dalle cose installate, manutenute o riparate dopo l’ultimazione dei lavori. Sono altresì comprese le attività di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008 purché l’assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del citato decreto, per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttiva, al commercio, al terziario o ad altri usi. |
37/2008 (ex L. 46/90) (Garanzia opzionale) | |
Retroattività delle garanzie “Postuma” (Garanzia opzionale) | L’assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento presentate a te per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, purché l’installazione, la manutenzione o riparazione siano avvenuti non oltre 2 anni prima dell’inizio della presente assicurazione. |
Subappalto (Garanzia opzionale) | La garanzia comprende la responsabilità derivante in qualità di soggetto che cede lavori o servizi in subappalto, per fatti commessi da subappaltatori e loro addetti. |
Lavori edili (Garanzia opzionale) | La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante per danni a cose: • alle condutture e agli impianti sotterranei; • dovuti a franamento o cedimento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive; • da assestamento del terreno, a seguito di scavo e reinterro effettuato dall’assicurato, e avvenuti non oltre 30 giorni successivi alla consegna delle opere. Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno; • da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato per l’esecuzione di lavori presso terzi. |
Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione (Garanzia opzionale) | L’assicurazione è estesa ai danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano state rese accessibili all’uso e aperte al pubblico. |
Danni postumi a persona (Garanzia opzionale) | L’assicurazione comprende i danni corporali derivati direttamente da applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico, applicazione di articoli ortopedici, occhiali e lenti a contatto. |
Rischio smercio con prodotti galenici (solo per farmacie- erboristerie) (Garanzia opzionale) | In sostituzione alla copertura “Rischio smercio”, questa garanzia estende la copertura ai danni cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, dalle cose somministrate o vendute direttamente al consumatore presso l’azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. |
R.C. Stabilimento balneare (Garanzia opzionale) | L’assicurazione è estesa all’RC derivante dalla proprietà e/o conduzione dello Stabilimento Balneare direttamente gestito e al servizio della Struttura ricettiva assicurata |
Danni da proprietà o gestione di piscine, strutture sportive, palestre della Struttura ricettiva (Garanzia opzionale) | La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e gestione di: • Piscine e altri impianti sportivi, compresa attività di noleggio di attrezzature sportive; • Saune, Spa e beauty farm, centri estetici, benessere e per altri servizi alla persona; |
Gite ed escursioni (Garanzia opzionale) | La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni organizzate e gestite direttamente dalla Struttura ricettiva assicurata |
Attività di intrattenimento (Garanzia opzionale) | La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato riguardante l’organizzazione e la gestione delle relative attività di intrattenimento. |
Veicoli dei clienti (Garanzia opzionale) | La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni materiali e diretti causati ai veicoli a motore dei Clienti (escluse le biciclette elettriche o a pedalata assistita), custoditi nell’autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o in parcheggi o altre aree di sosta all’aperto purché delimitate e/o recintate e di esclusivo utilizzo della Struttura ricettiva stessa. |
Giochi per bambini (Garanzia opzionale) | La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e gestione diretta per proprio conto, di giochi per bambini situati nell’area di pertinenza della Struttura ricettiva assicurata, per fatti da cui derivino morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un’invalidità permanente. |
Ristorazione senza pernottamento (Garanzia opzionale) | La garanzia è estesa all’esercizio dell’attività di ristorante, mensa, bar, piano bar, e alla relativa responsabilità derivante dalla somministrazione di alimenti e bevande, per danni cagionati ai Clienti che non pernottano presso la Struttura ricettiva assicurata. |
Danni a terzi derivanti da animali (Garanzia opzionale) | La garanzia è estesa ai danni derivanti dalla proprietà o il possesso di animali domestici, da cortile e di altri animali facenti parti di “fattorie didattiche”. |
Addetti (Garanzia opzionale) | Una garanzia che ti tiene indenne quale civilmente responsabile di danni cagionati ai tuoi addetti o a quelli di aziende al quale siano stati ceduti servizi in subappalto. Sono inclusi i danni sofferti da • agenti o rappresentanti, anche se non addetti, che frequentino l’azienda per ragioni connesse con il loro incarico; • ditte terze o loro addetti, alle quali l’Assicurato ha appaltato o commissionato l’esecuzione di lavori complementari delle attività assicurate quali: servizio di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo; • corsisti, stagisti, borsisti; • titolari di imprese, o loro dipendenti, quali aziende di trasporto, fornitori o clienti che, in via occasionale, partecipino ai lavori di carico e scarico oppure complementari delle attività; • lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione alle attività assicurate. È possibile inoltre assicurare, con applicazione di un premio aggiuntivo, le seguenti estensioni: Franchigia fissa Responsabilità civile addetti La franchigia del 6% prevista prevista come franchigia base per la garanzia RC Addetti, si intende sostituita da una franchigia fissa di 2.500 euro. R.C.O. Malattie professionali L’assicurazione RC Addetti è estesa alle malattie professionali riconosciute dall’INAIL o per le quali il medesimo ente abbia erogato un indennizzo, escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici. |
Fabbricato (Garanzia opzionale) | TUA si obbliga a tenerti indenne di quanto dovessi essere tenuto a versare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà del fabbricato assicurato, anche se locato a terzi, e terreni (compresi alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), racchiusi nel recinto aziendale assicurato, e adibiti all’esercizio di attività artigianale o commerciale, assicurata o non. L’assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi derivanti: • da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna conseguenti a rotture di tubazioni o condutture; • nella qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, • trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato. In caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché si sia adempiuto agli obblighi in esso previsti e dall’evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni personali gravi o gravissime; • da incendio, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato; • da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili; • da contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al servizio del fabbricato assicurato. |
Prodotti (Garanzia opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Cyber Risk Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, relativamente alle varie coperture. Si precisa che la presente garanzia è prestata nella forma cosiddetta Claims Made and reported e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato durante il periodo di osservazione (se previsto) e denunciate all’assicuratore nel corso del periodo previsto nella polizza. | |
Tutela Legale Puoi concordare con la Compagnia il massimale, accettando di pagare un premio più alto, a scelta tra: 10.000,00€ - 15.000,00€ - 20.000,00€. | |
Base (Garanzia opzionale) | TUA assicura la Tutela Legale nell’ambito dell’esercizio delle attività assicurate in polizza per: • sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; • sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; • le controversie individuali relative a rapporti di lavoro che l’Assicurato deve sostenere con i propri addetti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro; • le controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all’esercizio dell’attività dell’azienda indicata in polizza; • le controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall’Assicurato, sempre che il valore della lite sia superiore a 250 euro; • Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato nel limite di 2.500 euro per caso assicurativo. |
Sicurezza sul lavoro (Garanzia opzionale) | TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di sicurezza, per i seguenti casi assicurativi: • la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; • la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose; • l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro. |
H.A.C.C.P. (Garanzia opzionale) | TUA assicura la Tutela Legale per i casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di Sicurezza alimentare, per i seguenti casi assicurativi: • la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; • la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose; • l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a 250 euro. |
Chiamata in causa Compagnia di RC (Garanzia opzionale) | TUA assicura la Tutela Legale per la chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile. |
Vertenze clienti e recupero crediti (Garanzia opzionale) | La garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 500,00 euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. |
Cyber (Garanzia opzionale) | La garanzia di cui all’articolo si estende alla difesa legale dell’Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di: • Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri Dati personali o finanziari; • Violazione dei dati personali . |
Che cosa NON è assicurato? | |
Attività esercitata | Non sono assicurabili attività diverse da quelle indicate sul simplo di polizza. |
Caratteristiche del fabbricato | Non sono assicurabili fabbricati che presentino problemi di statica e manutenzione e contenenti materiali “esplodenti”, “infiammabili” e le “Merci speciali” in quantità superiore rispettivamente a: 1kg, 700kg, 500kg. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che le prestazioni assicurative sono soggette alle seguenti ulteriori limitazioni. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il contraente, e la prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza, oltre che a quelle indicate di seguito in modo specifico. | |
DANNI DAI BENI | |
L’assicurazione non comprende i danni: • indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro quali, a titolo esemplificativo: danni da mancanza di locazione, di godimento o uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati; • da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di energia elettrica o causati da fenomeno elettrico; • da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o nel caso di immobili aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; • effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento; ai cristalli; • da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, fessurazioni, livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno, salvo quanto previsto dalla definizione di fabbricato; • relativamente ai danni di dispersione di liquidi, sono esclusi i danni: o derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto; dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; o da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; da fuoriuscita di materiale fuso; o causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; o le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione. | |
Garanzia limitata (opzionale) | Non sono inoltre compresi i danni: • causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse; • all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; • di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; • da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi. |
Eventi naturali | Sono esclusi o danni subiti da: • enti all’aperto, tende esterne, verande e tende parasole, insegne antenne e cavi aerei, installazioni esterne (a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione); • fabbricati in costruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie o in disuso, e quanto in essi contenuto. Relativamente ai danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dalla neve, compreso il conseguente bagnamento del contenuto (qualora assicurato), restano comunque esclusi: • immobili con lavori edili in corso sulle coperture; • immobili non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione; • xxxxx conseguenti a gelo. |
Atti vandalici e dolosi | Qualora l’occupazione non militare si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, saranno indennizzabili i soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi. Relativamente agli atti di Terrorismo, sono escluse perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo. |
Danni da acqua, gas e gelo | Sono esclusi o danni subiti da: • traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica; • rottura degli impianti causati da gelo in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento, o con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; • conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica; • derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture; • causati da rotture originate da gelo di condotti esterni interrati con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive antecedenti il sinistro, limite che si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività; • causati da rotture di impianti di estinzione incendio; • enti all’aperto; |
• merci la cui base è posta a meno di 10 cm. dal pavimento quando le stesse, per dimensione e peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. | |
Demolizione e sgombero (Garanzia opzionale) | Sono esclusi i residui radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro, nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale di residui del sinistro se di tipo radioattivi, chimici o batteriologici. |
Fenomeno elettrico (Garanzia opzionale) | La Società non risponde dei danni: • derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; • dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; • verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti; • a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV. |
Cristalli (Garanzia opzionale) | Sono escluse le rotture derivanti da: • operazioni di trasloco; crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso; cedimento, franamento o assestamento del terreno; lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; • montaggio e smontaggio, rimozione delle lastre degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti; surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose; nonché i danni quali: • le rigature e i danni ai bordi delle lastre scorrevoli; • la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati relativamente alle insegne luminose; • la sostituzione di intelaiature metalliche, trasformatori, avviatori e supporti isolanti; • la sostituzione di lampade ad incandescenza e ai tubi a fluorescenza intercambiabili. |
Merci trasportate (Garanzia opzionale) | La garanzia è prestata a condizione che il sinistro abbia causato danni evidenti al veicolo utilizzato per il trasporto della merce. Restano comunque esclusi i danni riportati dal veicolo stesso. Non opera inoltre per chi svolge l’attività di trasporti in genere (quali a titolo esemplificativo spedizionieri, recapiti espressi, autotrasportatori, servizi di logistica, imprese di facchinaggio). |
Ricorso terzi (Garanzia opzionale) | L’assicurazione si intende estesa, entro il limite del 10% del massimale assicurato, ai danni che derivino da interruzioni o sospensioni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistri risarcibili. Sono esclusi dall’assicurazione i danni: • a cose che in consegna, custodia o che detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. |
Danni indiretti a diaria (Garanzia opzionale) | La garanzia non opera in caso di mancata ripresa dell’attività. Sono inoltre escluse le forzate inattività dell’azienda conseguenti ad un sinistro indennizzabile relativo a danni: • causati a Macchinario e Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza; • alle Merci diverse da quelle attinenti all’attività assicurata; • ai valori, ai beni pregiati, ai preziosi di uso personale; • da Fenomeno Elettrico, a Cristalli, a Merci in refrigerazione, a Merci trasportate. Non sono inoltre indennizzabili le conseguenze del prolungamento dell’inattività causati da: • sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi a tempo indeterminato, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; • difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne (quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra); • mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni. |
Maggiori costi (Garanzia opzionale) | La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e limitatamente alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Non sono inoltre indennizzabili le conseguenze del prolungamento dell’inattività causati da: • sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi a tempo indeterminato, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; • difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne (quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra); |
• mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni. | |||
Xxxxxxxxx (Garanzia opzionale) | . • TUA non indennizza i danni:di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto; • di furto, smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. • | ||
Inondazioni e alluvioni (Garanzia opzionale) | TUA non indennizza i danni: • -a cose mobili all'aperto; • a cose poste in locali interrati o seminterrati, causati da: • mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina. • Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile. | ||
Commercio ambulante (Garanzia opzionale) | La copertura sulle merci ed i macchinati assicurati si intende estesa, fino ad un massimo di 3.000 euro, durante le operazioni di trasporto, limitatamente alla garanzia da incendio, fulmine, esplosione e scoppio (non causati da ordigni esplosivi), collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, con esclusione delle operazioni di carico e scarico. Sono comunque esclusi i danni all’automezzo stesso e i danni subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancato o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno. Non saranno indennizzati in alcun caso i danni attribuibili direttamente o indirettamente ad eventi derivanti da eventi atmosferici e atti vandalici e dolosi. | ||
Tabella limiti di indennizzo sezione DANNI AI BENI | |||
Garanzia | Limite, Franchigia, Scoperto | ||
Crollo, collasso strutturale che riguardino fondazioni o strutture portanti del fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni. | Limiti di indennizzo: 30% delle somme assicurate per le singole partite con il massimo di 250.000 euro (complessivo tra tutte le partite fabbricato, macchinario, merci, aumento periodico merci) | ||
Demolizione e sgombero | Limiti di indennizzo per anno assicurativo: 10% dell’indennizzo con il massimo di euro 15.000 per sinistro e anno assicurativo | ||
Spese di rimozione e ricollocamento | Limite di indennizzo: 10% dell’indennizzo con il massimo di euro 25.000 | ||
Fuoriuscita da impianti di estinzione | Limiti di indennizzo: 20.000 euro | ||
I danni di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. | Limiti di indennizzo: 50.000 euro | ||
Eventi atmosferici – uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine, pioggia | Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 25.000 euro | ||
Eventi atmosferici – Sovraccarico di neve | Limiti di indennizzo: 50% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro e il massimo di 25.000 euro | ||
Eventi atmosferici – Bagnatura e/o Allagamenti | Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata per sinistro e per anno Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza | ||
Grandine su lastre, lucernari, serramenti e manufatti di materia plastica, cemento | Limite di indennizzo: 10.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza |
amianto e fibrocemento; | |||
Danni da intasamento o traboccamento di gronde e pluviali a seguito di occlusione | Limite di indennizzo: 10.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza | ||
Danni a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti e relativo contenuto per effetto degli eventi atmosferici | Limiti di indennizzo: 30.000 euro per sinistro e anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo riportato in polizza | ||
Atti vandalici e dolosi | Limiti di indennizzo: 80% della somma assicurata per singola partita Franchigie: importo indicato in polizza, elevata a 2.500 euro per enti all’aperto | ||
Danni da acqua | Limite di indennizzo per rotture originate da gelo: 1% con il massimo di 10.000 euro per anno assicurativo Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro, elevato al 25% con il minimo di 1.000 euro per beni posti in locali interrati o seminterrati | ||
Spese di ricerca e riparazione danni da acqua | Limiti di indennizzo: 2% della somma assicurata per la partita fabbricato con il massimo di 10.000 euro. Relativamente alle tubature interrate il limite si intende fissato in euro 1.000. | ||
Spese di ricerca e riparazione del guasto in caso di dispersione di gas | Limite di indennizzo: Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo | ||
Onorari periti | Limite di indennizzo: 5% dell’indennizzo con il massimo di 10.000 euro | ||
Onorari a supporto della ricostruzione | Limite di indennizzo: 5% dell’indennizzo con il massimo di 10.000 euro | ||
Oneri di urbanizzazione | Limiti di indennizzo: 10% dell’indennizzo con il massimo di 25.000 euro | ||
Macchinari e Merci in ubicazioni diverse | Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro | ||
Merci diverse da quelle attinenti all’attività assicurata | Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 25.000 euro | ||
Valori | Limiti di indennizzo: 1% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 2.500 euro | ||
Beni pregiati | Limiti di indennizzo: 10.000 euro per sinistro | ||
Preziosi di uso personale | Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 10.000 euro | ||
Danni a strade, sentieri, cortili, piazzali causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici (ad esclusione del gelo) | Limiti di indennizzo: 5% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di 50.000 euro | ||
Merci in refrigerazione | Scoperti: 10%, elevato al 20% per quanto previsto all’Art. A.11 lettera b) con il minimo riportato sul simplo di polizza. | ||
Commercio Ambulante | Franchigia: 500 euro | ||
Guasti Macchine | Scoperto: 10% con il minimo riportato sul simplo di polizza. Lo scoperto minimo può essere modificato scegliendo tra alcuni valori proposti. - min 1.500 - min 2.500 - min 3.000 - min 4.000 - min 5.000 | ||
Cose portate dai Clienti presso la Struttura ricettiva | Limiti di indennizzo: - per le cose consegnate in custodia: 50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di 50.000 euro - per le cose non consegnate in custodia o per i valori e preziosi |
consegnati e riposti in cassaforte: 10% della somma assicurata alla partita contenuto Scoperto: 10% con il minimo di 250 euro | |||
Veicoli dei Clienti presso la Struttura ricettiva | Limiti di indennizzo: 50% della somma assicurata alla partita contenuto, con il limite per singolo veicolo di 50.000 per autoveicoli, 15.000€ per motocicli e quadricicli, 2.000 € per ciclomotori. Scoperto: 10% con il minimo di 250 euro | ||
Stabilimento balneare | Limiti di indennizzo: 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto con il massimo di 50.000 euro per sinistro ed anno. Scoperto: 10% con il minimo di 1.000 euro | ||
Eventi atmosferici stabilimento balneare | Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza. Scoperto: 10% con il minimo riportato sul simplo di polizza. | ||
Dehors | Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto con il massimo di 10.000 euro. Scoperto: 15% con il minimo di 750 euro | ||
Terromoto | Scoperto: 10% con il minimo e il massimo riportato sul simplo di polizza. Scoperto minimo e massimo possono essere modificati scegliendo tra alcuni valori proposti. Scoperto con il minimo 5.000 e il massimo di 5.000 Scoperto con il minimo di 10.000 e il massimo di 50.000 Scopeto con il minimo di 15.000 e il massimo di 75.000 Scopeto con il minimo di 25.000 e il massimo di 100.000. | ||
Inondazioni e Alluvioni | Scoperto: 10% con il minimo riportato sul simplo di polizza. Lo scoperto minimo può essere modificato scegliendo tra alcuni valori proposti. Scoperto con il minimo 5.000 Scoperto con il minimo 10.000 Scoperto con il minimo 15.000 Scoperto con il minimo 25.000 | ||
Allagamento | Scoperto: 10% con il minimo riportato sul simplo di polizza a scelta tra: Scop. 10% - min 2.000 Scop. 10% - min 3.000 Scop. 10% - min 5.000 Scop. 10% - min 10.000 Scop. 10% - min 15.000 | ||
ELETTRONICA Dati e supporti TUA non rimborsa: (Garanzia opzionale) • i danni ai programmi; • i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a supporti. Danneggiamento Sono escluse le rotture derivanti da: beni elettronici • eventi atmosferici; atti vandalici e dolosi; (Garanzia opzionale) • danni da acqua e bagnamento; fenomeno elettrico. Tabella limiti di indennizzo sezione ELETTRONICA | |||
Garanzia | Limite, Franchigia, Scoperto | ||
Spese di sostituzione serratura a seguito di denuncia alle Autorità | Limiti di indennizzo: 500 euro |
Spese per il noleggio delle apparecchiature necessarie per la sostituzione temporanea | Limiti di indennizzo: 30% della somma assicurata alla partita Elettronica con il massimo di 5.000€ Scoperto: 10% con il minimo di 250 euro | ||
Programmi in licenza d’uso | Scoperto: 10% con il minimo di 250 euro | ||
Furto con mezzi di chiusura non conformi | Scoperto: 25% con il minimo di 1.000 euro | ||
Dati e supporti | Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 10% con il minimo di 250 euro | ||
Beni elettronici ad impiego mobile all’esterno dei locali assicurati | Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 25% con il minimo di 500 euro | ||
Danneggiamento beni elettronici | Limiti di indennizzo: somma assicurata riportata in polizza Scoperto: 15% con il minimo di 250 euro Scoperti per danni a cose: 10%. | ||
FURTO | |||
L’assicurazione è prestata alla condizione che: • i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o vetro antisfondamento oppure siano costituite da robuste strutture di metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno; • qualora il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati, comunque costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia, sia elevato ad un solo piano (anche parzialmente), la linea di gronda del tetto sia situata ad altezza (in linea verticale) non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso. Inoltre, ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza l’impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dev’essere difesa da uno o più mezzi di protezione e chiusura, identificabili tra STANDARD, RAFFORZATI, IMPIANTO DI ALLARME, con le seguenti limitazioni: • Se, in caso di sinistro, si dovesse accertare l’assenza di impianto di allarme, nonostante sulla polizza ne sia stata richiamata la presenza, la Società ti corrisponderà il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% a carico tuo. • Se invece i mezzi di protezione o chiusura siano di livello inferiore a quanto da te indicato in fase di emissione della polizza, la Società ti corrisponderà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% a carico tuo. • La percentuale a tuo carico potrebbe aumentare fino al 30%, se quanto da dichiarato in polizza fosse notevolmente difforme da quanto presente realmente (per esempio nel caso siano stati dichiarati mezzi di chiusura rafforzati, quando in realtà siano presenti chiusure inferiori a quelle di tipologia standard). | |||
Enti all’aperto (Garanzia opzionale) | L’assicurazione è prestata a condizione che: • l’area di esclusiva pertinenza dell’azienda sia completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore a due metri e nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore a due metri, chiuse con serrature o idonei sistemi di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci esclusivamente di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture; • veicoli e/o natanti siano chiusi a chiave e le chiavi stesse custodite dagli addetti o poste in cassetti, mobili, armadi chiusi a chiave, nonché i cristalli completamente chiusi. La garanzia opera esclusivamente per il furto totale e pertanto la sottrazione di parti accessorie e/o pezzi di ricambio e/o singole parti è indennizzabile solo se unitamente alla sottrazione dei veicoli e/o natanti stessi. Non è indennizzato quanto contenuto all’interno degli stessi; • altre merci, diverse da veicoli e/o natanti, non siano rimovibili manualmente, per volume e/o peso, al fine di essere ricoverate all’interno dei locali durante gli orari di chiusura. La garanzia opera esclusivamente per il furto totale e pertanto la sottrazione di parti accessorie e/o pezzi di ricambio e/o singole parti è indennizzabile solo se unitamente alla sottrazione totale del bene. | ||
Beni pregiati (Garanzia opzionale) | L’assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno. |
Beni particolari (Garanzia opzionale) | La garanzia opera limitatamente alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dalla data del sinistro. | ||
Valori nei locali (Garanzia opzionale) | L’assicurazione non comprende, i danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangano per più di 15 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dal 16° giorno. | ||
Portavalori (Garanzia opzionale) | Si intende operante dalle ore 6 alle ore 23 e non vale se la persona che trasporta i Valori all’esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni. | ||
Commercio ambulante (Garanzia opzionale) | La presente garanzia non opera per i Beni elettronici ad impiego mobile. | ||
Beni elettronici ad impiego mobile all’esterno dei locali assicurati (Garanzia opzionale) | Opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell’autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo. TUA non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità delle apparecchiature elettroniche in seguito a incidente stradale. | ||
Tabella limiti di indennizzo sezione FURTO | |||
Garanzia | Limite, Franchigia, Scoperto | ||
Spese di sostituzione serratura a seguito di denuncia alle Autorità | Limiti di indennizzo: 500 euro | ||
Periodi di chiusura diurna o serale | Scoperti: 20% | ||
Furto di cavi dell’impianto elettrico e dei tubi delle condotte idriche | Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata contenuto della sezione furto, rapina ed estorsione con il massimo di euro 5.000 per anno. | ||
Atti vandalici | Limiti di indennizzo: euro 5.000 per anno. | ||
Ricostruzione registri | Limiti di indennizzo: 2.500 euro per anno | ||
Spese sanitarie | Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 5.000 euro per anno | ||
Indennità aggiuntiva | Limiti di indennizzo: 10% dell’indennizzo con il massimo di 5.000 euro per anno | ||
Spese documentate per il rafforzamento dei mezzi di chiusura o di protezione danneggiati o per l’installazione di un impianto di allarme. Questa garanzia è prestata una sola volta per tutta la durata contrattuale. | Limiti di indennizzo: 5% dell’indennizzo con il massimo di 1.000 euro per anno | ||
Contenuto presso terzi | Limiti di indennizzo: 20% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro | ||
Scoperti: 20% | |||
Effetti e documenti personali | Franchigia: 150 euro (senza applicazione della franchigia frontale) | ||
Enti all’aperto | Scoperti: 20% | ||
Beni pregiati | Scoperti: 10% (senza applicazione della franchigia frontale) | ||
Valori in cassaforte - Furto | Franchigia: 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale) | ||
Valori in cassaforte - Rapina | Scoperti: 20% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale) |
Valori nei locali | Scoperti: 10% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale). Per valori riposti in distributori automatici e in colonnine di distribuzione carburante tale scoperto viene elevato al 25% con il minimo di 200 euro (senza applicazione della franchigia frontale) | ||
Portavalori | Per le spese sanitarie di cui all’ultimo comma dell’Art. B.13, il limite di indennizzo è pari al 10% della somma assicurata | ||
Scoperti: 20% con il minimo di 100 euro (senza applicazione della franchigia frontale) | |||
Commercio Ambulante | Scoperti: 10% | ||
Veicoli dei Clienti presso la Struttura ricettiva | Limiti di indennizzo: 50% della somma assicurata della partita furto contenuto, con il limite per singolo veicolo di 50.000 euro per autoveicoli, 15.000 euro per motocicli e quadricicli, 2.000 euro per ciclomotori. Scoperti: 20% con il minimo di 250 euro | ||
Cose dei Clienti presso la Struttura ricettiva | Limiti di indennizzo: - Per le cose consegnate in custodia: somma assicurata indicata in polizza; - Per le cose non consegnate in custodia e per i valori e preziosi consegnati e riposti in cassaforte: limite di 2.000 euro per sinistro e anno Scoperti: 10% con il minimo di 250 euro | ||
Beni posti all’aperto presso la Struttura ricettiva | Limiti di indennizzo: 10% della somma assicurata della partita furto, con il limite 2.000 euro per sinistro e anno. Scoperti: 20% con il minimo di 250 euro | ||
Merci di categoria diversa | Limiti di indennizzo: 10% massimo 2.500 euro | ||
RESPONSABILITÀ CIVILE | |||
Terzi (Garanzia opzionale) | Sono esclusi i danni: • da furto; da inquinamento e contaminazione in genere; • da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • da detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l’esercizio delle attività assicurate; • da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età; • alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, relativamente a veicoli e natanti tale esclusione è operante esclusivamente ai danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate); • alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; • alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate; • alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzi, intendendosi per tali le ubicazioni del rischio diverse da quelle assicurate; a condutture e impianti sotterranei in genere, nonché a cose ad essi conseguenti; • a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno; • da proprietà di fabbricati, e terreni (comprese le relative pertinenze quali alberi, giardini, parchi, attrezzature sportive e per giochi), nonché da lavori di straordinaria manutenzione, compresi i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008; • da esercizio di magazzini, uffici, depositi e fabbricati in genere, non ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx ovvero non connessi con l’esercizio delle attività assicurate; • dalla proprietà di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, non ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; sono in ogni caso esclusi i danni alle cose su cui sono installati; • a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; • cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori; |
• cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate; da mancato o intempestivo intervento manutentivo; • da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivanti gli dalla legge; • derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; • da violazioni di brevetti o marchi; da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale; • commessi da subappaltatori e loro addetti; • derivanti dall’esercizio di attività professionali relativamente alle seguenti attività: Agenzie – Intermediazione – Rappresentanza; Centro analisi mediche; Centro elaborazione dati; Scuole guida e pratiche auto; Studio Medico – Veterinario – Fisioterapia – Ambulatorio e poliambulatorio; Studio professionale non medico/sanitario. Per tali attività è operante la sola responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali. • derivanti da incarichi assunti da parte dell’Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l’Esecuzione del Lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; • Relativamente al Rischio Smercio, sono esclusi: i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni e sostituzioni, i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità, i danni relativi alla distribuzione di carburanti. Inoltre la garanzia è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e non oltre la data di scadenza della polizza; • Relativamente ai Danni per lavori presso terzi, sono esclusi i danni da: lavori edili non inerenti all’attività assicurata, subiti da cose che per volume o peso possono essere rimosse agevolmente, senza particolare difficoltà, installazione manutenzione e riparazione di funivie, seggiovie e impianti simili di risalita, a condutture e impianti sotterranei in genere, alle opere in costruzione e alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori, da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall’intervento, da mancato o intempestivo intervento manutentivo, da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività; • Relativamente alla Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy, sono esclusi i danni non materiali e/o perdite patrimoniali derivanti da: perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; • Relativamente alla garanzia RC Albergatore, la garanzia non vale per: denaro, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, per gli oggetti preziosi consegnati in custodia dell’albergatore e per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo, per i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di striatura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. In riferimento alle garanzie facoltative, si intendono inoltre operanti le seguenti esclusioni: Danni a veicoli, natanti e cose in consegna • alle cose necessarie o strumentali all’esecuzione dei lavori ovvero in lavorazione; • da furto, smarrimento, incendio o spargimento d’acqua; • a veicoli e natanti e cose trovantesi sui veicoli stessi; a preziosi, gioielli e valori; • a cose movimentate per esigenze di carico e scarico, trasportate o rimorchiate; • derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli stessi; • ai veicoli e natanti in lavorazione, salvo che per i danni da caduta dal ponte di sollevamento; • da furto o smarrimento; da incendio, esplosione, implosione, scoppio o spargimento d’acqua; • derivanti da mancato uso delle cose danneggiate e alle cose trovantesi sui veicoli stessi; • a veicoli e natanti sottoposti ad operazioni di carico e scarico, trasportati o rimorchiati. • Subìti da cose non consegnate e da quelle indossate dai clienti; • Subìti da cose sulle quali si eseguono i lavori; Subìti da preziosi, gioielli e valori. Speciale veicoli Danni postumi con riferimento alla Legge 122/92 - l’assicurazione non comprende i danni: • subiti dall’Assicurato, dai suoi prestatori di lavoro e comunque dalle persone non considerate terze; i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione, riparazione o manutenzione; • da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall’intervento; • da mancato uso o indisponibilità del veicolo, interruzioni o sospensioni di attività; • da incendio e da furto. L’assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Carro attrezzi e soccorso stradale |
Sono esclusi i danni alle cose che si trovano all’interno dei veicoli soccorsi. Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90) Si intendono escluse le attività: • di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti; edili in genere; previste dal D.M. 37/2008 e dalla legge n. 122/92; Nonché i danni: • da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili, funivie, seggiovie e impianti simili di risalita; a condutture e impianti sotterranei in genere; • alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; • da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento; da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall’intervento; da mancato o intempestivo intervento manutentivo; • da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività. L’assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90) Si intendono comunque escluse le attività: • di lavorazione su veicoli, natanti e loro parti; edili in genere; previste dalla legge n. 122/92. Nonché i danni: • da installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, scale mobili e assimilabili; funivie, seggiovie e impianti simili di risalita; a condutture e impianti sotterranei in genere; • alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; • da mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione e/o condizionamento; da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso dall’intervento; da mancato o intempestivo intervento manutentivo; • da mancato uso o indisponibilità, interruzioni o sospensioni di attività. L’assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purché denunciati a TUA non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed entro i 12 mesi seguenti la data di scadenza della polizza. Retroattività delle garanzie G e H “Postuma” Xxxx dichiarare di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. Subappalto Se la tariffazione è basata sugli addetti o sul numero dei posti letto, la cessione è consentita in misura non superiore al 50% del fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente rispetto alla data di avvenimento del sinistro. Qualora in caso di sinistro risulti che l’importo dei lavori o servizi ceduti sia superiore del 5% a tale percentuale TUA risarcirà il danno nella proporzione esistente tra il 50% e quella effettivamente realizzata. Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione Sono esclusi i danni all’opera stessa e la garanzia non è operante per lavori edili di costruzione. Xxxxx postumi a persona La garanzia è valida se il trattamento sia stato effettuato i durante il periodo di validità dell’assicurazione e il danno si sia manifestato entro 50 giorni. Rischio smercio con prodotti galenici (solo per farmacie-erboristerie) Sono esclusi: • i danneggiamenti delle cose stesse; le spese per le relative riparazioni e sostituzioni; • i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. La presente garanzia è operante entro 12 mesi dalla vendita o somministrazione e non oltre la data di scadenza della polizza, purché tali danni siano causati da cose vendute o somministrate. | |
Addetti (Garanzia opzionale) | L’assicurazione non comprende i danni: • da malattie professionali; da mobbing e da bossing; • che sia tenuto a pagare a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie. In riferimento all’estensione R.C.O. Malattie professionali, per il quale dovrai compilare apposito questionario per la raccolta delle informazioni e avente validità contrattuale, l'assicurazione non vale: • per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale già verificatasi; • per le malattie professionali conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; |
- dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda. • per le malattie professionali che si manifestano e siano denunciate non oltre 6 mesi dalla data di cessazione dell’assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; • per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing; • per gli Addetti non assunti a tempo indeterminato. | |||
Prodotti (Garanzia opzionale) | Per la sottoscrizione della garanzia, sarà necessario compilare il questionario RC Prodotti per la raccolta delle informazioni e avente validità contrattuale. L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: • violazione di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza; responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge; violazioni di brevetti o marchi; atti di terrorismo e/o di sabotaggio; • oggetti promozionali o gadgets venduti od omaggiati unitamente ai prodotti assicurati; • prodotti in sperimentazione e comunque non ancora messi in commercializzazione; • i danni diversi da quelli da difetti di prodotto, quali installazione, montaggio, revisione, riparazione o da mancato o intempestivo intervento manutentivo; • inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate; • inquinamento e contaminazione in genere; • encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); immunodeficenza acquisita e patologie correlate; utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale; nonché per: • le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore; • le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; • le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno; i risarcimenti a carattere punitivo; • i risarcimenti per danni ad immobili e manufatti edili in genere, costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati; • per l’esportazione diretta in U.S.A. e Canada non si considerano coperti dalla presente sezione: - prodotti chimici e farmaceutici, armi, esplosivi, cosmetici, combustibili; - apparecchi e/o strumenti medicali e/o biomedicali; - veicoli a motore di qualunque tipo, nonché parti di essi: telaio, sistema di guida, freni e pneumatici; caschi. L’assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione e non oltre un anno successivo dalla cessazione dell’assicurazione, se la richiesta di risarcimento danni fa riferimento a prodotti consegnati sia nel periodo effettivo di assicurazione che nei tre anni antecedenti. Sono previste inoltre limitazioni territoriali di validità della copertura, a seconda che sul questionario compilato sia stata indicata l’esportazione o meno dei prodotti anche in U.S.A., Canada e Messico. | ||
Tabella limiti di indennizzo sezione RESPONSABILITA’ CIVILE Fermi i massimali assicurati per singola garanzia, TUA non risarcirà somma superiore al massimale più elevato riportato sul simplo di polizza alla sezione Responsabilità Civile. Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. | |||
Garanzia | Limite, Franchigia, Scoperto | ||
Responsabilità danni da incendio | Limite di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 300.000 euro, per anno | ||
Danni a cose per operazioni di movimentazione nel recinto aziendale | Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno | ||
Danni per lavori presso terzi | Scoperti per danni a cose: 10%. | ||
Responsabilità per danni patrimoniali da Privacy | Limite di indennizzo: 100.000 euro per anno | ||
R.C. Albergatore | Limite di indennizzo per ciascun cliente determinato in base alla categoria della struttura ricettiva assicurata in polizza: - B&B, affittacamere, locanda, 1 e 2 stelle: euro 5.000 |
- 3 e 4 stelle: euro 6.000 - 5 stelle e 5 stelle lusso: euro 7.000 Limite complessivo per più clienti danneggiati euro 60.000 Spoperto: 10% | |||
Danni da inquinamento accidentale | Limite di indennizzo: 200.000 euro per sinistro, serie e anno | ||
Scoperto: 10% con il minimo di 10.000 euro | |||
Danni da interruzione attività | Limiti di indennizzo: a scelta tra - 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro, per anno - 20% del massimale assicurato con il massimo di 200.000 euro, per anno | ||
Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro | |||
Danni a veicoli, natanti e cose in consegna | Limiti di indennizzo: 5% del massimale per anno. Limite di indennizzo limitatamente a cose in consegna da clienti (artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile): 1.500 euro per sinistro. Limite di indennizzo limitatamente ai danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario: 5.000 euro per sinistro e per anno. | ||
Scoperti: 10% | |||
Speciale veicoli – Danni postumi legge 122/92 | Limiti di indennizzo: 100.000 euro per anno | ||
Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro | |||
Speciale veicoli – Veicoli sotto lavaggio / Veicoli in rifornimento | Limiti di indennizzo: 10.000 euro per anno | ||
Scoperti: 10% con il minimo di 500 euro | |||
Carro attrezzi e soccorso stradale | Limiti di indennizzo: 30.000 euro per anno | ||
Scoperti: 10% con il minimo di 750 euro | |||
Xxxxx subiti dai veicoli in prova e collaudo | Limiti di indennizzo: 20.000 euro per anno | ||
Scoperti: 20% minimo 1.000 euro | |||
Lavori presso terzi con danni postumi escluso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90) | Scoperti: 10% | ||
Lavori presso terzi con danni postumi compreso D.M. 37/2008 (ex L. 46/90) | Scoperti: 10% | ||
Retroattività delle garanzie G e H “Postuma” | Limiti di indennizzo 50.000 | ||
Scoperto 10% | |||
Lavori edili | Limiti di indennizzo: a scelta tra 50.000 euro per anno oppure 100.000 euro per anno | ||
Scoperti: 10% con il minimo a scelta tra 1.000 euro oppure 1.500 euro | |||
Postuma lavori edili esclusivamente di ristrutturazione | Limiti di indennizzo per danni a cose: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno | ||
Scoperti: 10% | |||
Danni postumi a persona | Limiti di indennizzo: 5% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro per anno | ||
Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro | |||
Rischio smercio con prodotti galenici | Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il massimo di 1.100.000 euro per anno | ||
Lavori in stabili occupati | Scoperto 10% con il minimo di 500 euro | ||
R.C. Stabilimento balneare | Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il massimo di 500.000 euro Franchigie: 250 euro per danni a cose | ||
R.C. Danni da proprietà o gestione di piscine, strutture sportive, palestre della Struttura ricettiva | Limiti di indennizzo: fino alla concorrenza del massimale assicurato Franchigie: 250 euro per danni a cose |
R.C. Gite ed escursioni | Limiti di indennizzo: fino alla concorrenza del massimale assicurato Franchigie: 250 euro per danni a cose | ||
R.C. Attività di intrattenimento | Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato Franchigie: 250 euro per danni a cose | ||
R.C. Veicoli dei clienti | Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il massimo di 50.000 euro per sinistro Franchigie: 250 euro per danni a cose | ||
R.C. Giochi per bambini | Limiti di indennizzo: 20% del massimale assicurato con il massimo di 500.000 euro per sinistro ed anno Franchigie: 250 euro per danni a cose | ||
R.C. Ristorazione senza pernottamento | Limite di indennizzo: 750 euro per cliente e 5.000 euro per sinistro ed anno. Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per cliente | ||
R.C. Danni a terzi derivanti da animali | Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato Franchigia: 250 euro per danni a cose | ||
RCO Malattie professionali | Limiti di indennizzo: 50% del massimale assicurato con il limite di 1.000.000 euro, per sinistro, per anno e per serie | ||
Proprietà del fabbricato | Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 100.000 euro per anno | ||
Franchigie: 500 euro | |||
Proprietà del fabbricato | Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato | ||
Proprietà del fabbricato | Limiti di indennizzo: 10% del massimale assicurato con il massimo di 200.000 euro | ||
Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro | |||
R.C. Prodotti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza | Limiti di indennizzo: 10% del massimale con il limite di 150.000 euro | ||
R.C. Prodotti causati in U.S.A., Canada e Messico | Limiti di indennizzo: 50% del massimale con il limite di 150.000 euro | ||
Tampering – contaminazione dolosa | Limiti di indennizzo: indicato sul simplo di polizza. Scoperti e franchigie: 10% con il minimo indicato sul simplo di polizza | ||
Danni a immobili o manufatti con componenti in polizza | Limiti di indennizzo: indicato sul simplo di polizza. Scoperti: 10% con il minimo di 5.000 euro | ||
Danni al prodotto finito | Limiti di indennizzo: indicato sul simplo di polizza. Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro | ||
Danni da incendio | Limiti di indennizzo: indicato sul simplo di polizza. Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro | ||
Mancata o anormale produzione del freddo | Limiti di indennizzo: indicato sul simplo di polizza. Scoperti: 10% con il minimo di 1.500 euro | ||
CYBER RISK La copertura prevista dalla presente garanzia non si applica a richieste di risarcimento o perdite: • derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali; • derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, xxxxxx, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto; tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte, |
presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'assicurato;
• derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata;
• derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
-soltanto in relazione alla garanzia per furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
-in relazione alla garanzia di xxxxxx, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee;
-nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
• derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori,
o derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette;
• derivanti o risultanti da:
-reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà' alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell' assicurato;
-distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'assicurato o per conto di quest'ultimo;
• derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza:
o se l'assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
o in relazione al quale l'assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della polizza;
• derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
• derivanti o risultanti da:
- violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione;
-violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
- ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc,;
-ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
• derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
• derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
• derivante o risultante da:
-violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
-violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
-utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
-divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
- furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;
• siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
• derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della Assicurazione;
• derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente;
• derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
-perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
-il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
-il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
• con riferimento alle garanzie indicate nell'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. A. (1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., delle Condizioni di Assicurazione, ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
-trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
-pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
-pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
• con riferimento alla garanzia di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. D delle Condizioni di Assicurazione ogni richiesta di risarcimento o perdita:
-derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
-derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
• presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
o derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
o derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
o in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
• derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
• sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:
-amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
-formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; o esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene; o scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare. • con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale; • con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da: -qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi di polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, Denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato; -incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico; -qualsiasi guasto satellitare; • con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica; • derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive. Tabella dei limiti di indennizzo CYBER RISK | |
TUTELA LEGALE Il contratto si risolve di diritto in caso di: fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o dell’Assicurato, sottoposizione a concordato preventivo o a procedura di amministrazione controllata. | |
Base (Garanzia opzionale) | Sono escluse le prestazioni relative a: • le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; • ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa; • il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; • le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; |
• i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi, vengano nuovamente intentati. Sono, inoltre, escluse le spese relative a controversie: • concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale ed amministrativa; concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o tra questi e la società; • derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; • per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; • per inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’assicurato nell’esercizio della sua attività; • per contratti di compravendita e permuta di beni immobili; • relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell’edilizia. • relative all’affitto d’azienda; relative a contratti di leasing immobiliare; • nei confronti di TUA o D.A.S.; per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti; • per vertenze inerenti contratti di appalto e subappalto relativi o funzionali allo svolgimento dell'attività principale dichiarata in polizza dal Contraente/Assicurato; • per vertenze con le società mandanti. | |
ASSISTENZA | |
Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonchè dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dei locali interessati dall'intervento di assistenza. Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora tu non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. In riferimento alle prestazioni erogabili, si precisa che: Invio di un idraulico per interventi di emergenza TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro, esclusi i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione non è dovuta relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) e per i casi di negligenza o di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna. Relativamente all’impianto di riscaldamento, la prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. Pronto intervento per danni da acqua TUA tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di 500,00 euro per sinistro. La prestazione non è dovuta relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) e per i casi di negligenza o di tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna. Invio di un elettricista per interventi di emergenza TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a tuo carico i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione non è dovuta per i seguenti casi: • corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato; • interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; • guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore. Invio di un fabbro per interventi di emergenza TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a tuo carico i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Invio di un serrandista in caso di emergenza TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a tuo carico i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Invio di un vetraio per interventi di emergenza TUA tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Restano comunque a tuo carico i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita. Invio di un sorvegliante TUA terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 300,00 euro per sinistro. Invio di un artigiano per interventi ordinari Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.). Rientro anticipato TUA terrà a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di 300,00 euro per sinistro. Recupero dati |
Restano a carico di TUA i costi della restituzione del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo. Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Trasloco
Se il sinistro provochi l’inagibilità dei locali per almeno 30 giorni, TUA terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco. Resta a carico tuo il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
Dovrai richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Assistenza Apparati Digitali
TUA terrà a proprio carico le spese di invio di un tecnico informatico specializzato dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore
21.00. Restano comunque a tuo carico le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
La prestazione non viene fornita per i apparecchi diversi dai seguenti: Notebook, PC Desktop, Tablet, Smartphone, iPhone, Stampanti, FAX, Pos, Router, Scanner.
Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza;
• le infermità o le lesioni che non sono curabili nell’ambito dell’Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell’Organizzazione Ospedaliera;
La prestazione, non opera inoltre nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.
Invio di un infermiere a domicilio
TUA tiene a proprio carico la spesa per 2 ore al giorno per un massimo di 10 giorni complessivi.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? |
Cosa fare in caso di sinistro? |
Denuncia di sinistro Xxxx rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L’inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell’indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo. Non devi esagerare in modo doloso il danno. L’inadempimento dell’obbligo comporta la perdita del diritto all’indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa. La denuncia del sinistro deve essere inviata per iscritto a TUA entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Cyber risk L'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta/conoscenza di fatti o atti che possono rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento a lui diretta e generare quindi un sinistro. Tutela legale e Assistenza L’Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza. |
Assistenza diretta/in convenzione: Le sole operazioni di limitazione del danno e messa in sicurezza del luogo dell'evento che ha danneggiato le cose assicurate sono effettuate da PER S.p.A., con costi a carico della Società e che potrai decidere se incaricare in caso di sinistro. |
Gestione da parte di altre imprese: Tutela Legale La gestione dei sinistri è affidata alla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A,.Via Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 XXXXXX, di seguito denominata D.A.S., alla quale l’Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici DALL’ITALIA: al numero verde 800 833 800 DALL’ESTERO: al numero x00 00 0000 0000 Oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica: utilizzabile sia per l’invio di nuove denunce, sia per l’inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro. Per ricevere informazioni e consulenza circa la copertura Protezione legale è attivo il numero verde 800 533 533 per le chiamate dall’Italia, e il numero x00 000 000 00 00 per le chiamate dall’estero. |
Per le prestazioni di tutela legale l'Assicurato deve immediatamente denunciare a D.A.S. o alla Società il verificarsi di ogni sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuta conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente a D.A.S notizia di ogni atto a lui notificato. Assistenza Per i sinistri Assistenza potrai telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti contatti telefonici: - numero verde (valido solo per telefonate dall’Italia): 800.833.800 oppure - numero di Milano (valido anche per chiamate dall’estero): (x00) 0000000000 Oppure, solo se non può telefonare, è possibile inviare un fax al numero 0000000000. |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all’assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l’azione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alla scadenza annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale secondo quanto pattuito e indicato in polizza. E' possibile il frazionamento del premio. Il frazionamento comporta un aumento del premio imponibile come di seguito: • rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale: aumento del 3%; • rateazione mensile con addebito su carta di credito: aumento fino al 3% (disponibile solo presso gli intermediari abilitati). Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze presso l’agenzia cui è assegnato il contratto. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Rimborso | In presenza di contratto vincolato stipulato con durata poliennale e pagamento anticipato del premio per tutta la durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del Contraente, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. In caso di restituzione del premio pagato e non goduto potranno essere trattenute eventuali spese amministrative se sostenute dalla Società. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza può essere annuale oppure con durata inferiore o superiore all’anno. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo, si precisa che anche le garanzie opzionali, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, hai il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto dovrai inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Maciachini Business Park - MAC 1 - Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di sinistri. |
A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a TUA la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. | |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Artigiani e piccole/medie industrie, commercio e uffici. |
Quali costi devo sostenere? |
Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all’Intermediario e pari in media al 24,62% dell’importo pagato. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | ||
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 02/0000000; E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | ||
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale. | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per le garanzie delle sezioni “Danni ai beni” e “Furto e altri eventi”, è previsto che TUA ed il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la sezione “Tutela Legale” in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, è previsto che la decisione possa essere demandata ad un arbitro. Cyber risk Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. | |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |