CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
Stato attuale del 01.06.2016
1. Ambito di validità
Le disposizioni di seguito riportate si applicano alla fornitura e al montaggio di impianti di produzione, nonché a qualsiasi forma di consegna e prestazio- ne riconducibile a tali ambiti. Le nostre forniture, prestazioni e offerte avven- gono esclusivamente nel rispetto delle presenti disposizioni, che determine- ranno tutte le future relazioni commerciali con il committente, anche qualora non venissero nuovamente concordate in modo esplicito. In tal modo viene esclusa ogni pretesa del committente in contraddizione a quanto stabilito dalle presenti condizioni.
2. Offerta e conclusione del contratto
2.1. Le nostre offerte non sono impegnative né vincolanti. Per l'effettiva conclusione del contratto è necessario che il committente riceva una con- ferma da parte nostra, in forma scritta o via fax, di tutti gli ordini e le accet- tazioni.
2.2. I nostri addetti alle vendite non sono autorizzati a stipulare accordi acces- sori né a fornire assicurazioni di tipo verbale che esulino da quanto stabili- to in forma scritta nel contratto.
2.3. I progetti, i disegni in scala e simili allegati alle nostre offerte non sono vincolanti e costituiscono soltanto indicazioni approssimative, che neces- sitano di modifica in base ai singoli casi.
3. Obblighi d’informazione del committente
Il committente è tenuto a metterci al corrente, prima della conclusione del contratto, delle norme legali, ufficiali o di altro tipo, relative all'esecuzione della fornitura, al montaggio, al funzionamento, alla prevenzione di infortuni e malattia e alle limitazioni per import ed export legate alla valuta, nonché delle disposizioni ufficiali che potrebbero ritardare o impedire la fornitura; il committente è altresì tenuto a procurarsi in tempo utile tutte le necessarie autorizzazioni ufficiali.
4. Progetti e documenti
Offerte, prospetti e relative rappresentazioni, descrizioni, immagini e simili sono di nostra proprietà intellettuale e non possono essere né copiati, né ri- prodotti in alcun modo, né portati a conoscenza di terzi in qualsiasi forma. Su nostra richiesta, devono esserci immediatamente restituiti qualora la for- nitura non andasse a buon fine.
5. Prezzi
5.1. Salvo diverso accordo, i nostri prezzi sono franco fabbrica e si applicano esclusivamente a imballaggio, costi di spedizione, trasporto e montaggio. Se il committente richiede una prova di funzionamento dell'impianto pres- so la propria sede, in base alle condizioni di produttività, addebiteremo il 2,5% dell'importo complessivo in fattura.
5.2. Il montaggio dell'impianto presso il committente verrà effettuato dal nostro personale solo previo accordo scritto e addebito separato.
5.3. Gli importi indicati nella nostra conferma d'ordine sono determinanti nella valutazione del prezzo. Tali importi vengono stabiliti in base ai salari e ai costi del materiale in vigore al momento della conferma d'ordine.
La scadenza dell’imposizione dei prezzi di rivendita dipende dall’accordo individuale delle parti. In caso di ulteriori modifiche tecniche, ci si riserva il diritto di adeguare il prezzo in conseguenza.
5.4. Tasse, imposte contrattuali, timbri, imposte su esportazione, importazione e attuazione, interessi di sconto, dazi e spese doganali, imposte ufficiali di commissione e ulteriori costi legati alla fornitura sono a carico del commit- tente.
5.5. Se il valore dei beni è inferiore à € 150,-- (centocinquanta) un supplemen- to forfettario di € 80,-- viene conteggiato. Il valore minimo dei beni ordinati deve essere di è di € 150,--.
6. Termini di fornitura e fornitura parziale
6.1. I tempi o i termini di fornitura, da stabilire quali vincolanti o meno, devono essere indicati in forma scritta.
6.2. Non siamo responsabili per ritardi di fornitura o prestazione dovuti a cause di forza maggiore o a eventi che ostacolano o impediscono non solo tem- poraneamente la fornitura - in particolare scioperi, serrate, disposizioni delle autorità ecc., anche quando si verificano presso il nostro spedizio- niere o i suoi incaricati - anche se i tempi e i termini stabiliti sono vincolan- ti. Tali eventi ci autorizzano rimandare la fornitura e/o la prestazione per l'intera durata dell'impedimento, incluso un adeguato periodo di ripresa,
oppure, a causa della parte non ancora assolta, a recedere dal contratto interamente o parzialmente.
Se l'impedimento si protrae per più di tre mesi, dopo adeguato preavviso il committente è autorizzato a recedere dal contratto a fronte della parte non ancora assolta. È nostra facoltà appellarci alle circostanze di cui sopra so- lo se il committente ne era stato informato tempestivamente.
6.3. Siamo autorizzati a effettuare forniture parziali o preliminari.
7. Condizioni di pagamento
7.1. Le nostre fatture, salvo diverso accordo esplicito, devono essere pagate al momento della ricezione da parte del committente. I pagamenti devono avvenire nella valuta e sul conto indicati nella conferma d'ordine. Un pa- gamento viene considerato effettuato nel momento in cui ci è possibile di- sporre dell'importo corrisposto.
7.2. I pagamenti rateali sono consentiti solo previo accordo scritto. Se il committente ritarda il pagamento di una rata, decade la validità della ra- teazione e il committente sarà tenuto a corrispondere l'intero debito anco- ra scoperto.
7.3. Se dopo la conclusione del contratto veniamo a conoscenza di circostan- ze che compromettono l'idoneità al credito del committente, in presenza di un accordo di pagamento rateale siamo autorizzati a dichiarare scaduto il debito residuo e a condizionare fornitura e prestazione a un pagamento anticipato o a una garanzia.
7.4. Il committente ha diritto alla compensazione solo se le sue contro- argomentazioni risultano valide ai sensi di legge o sono incontestabili. Il committente ha diritto di ritenzione solo in base a contro-argomentazioni relative al medesimo rapporto contrattuale.
8. Riservato dominio
8.1. Gli impianti consegnati rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dalle relazioni commerciali con il committente.
8.2. Il committente può cedere l'impianto soggetto a diritto di riservato dominio solo nell'ambito del regolare rapporto commerciale. Il committente, a titolo di garanzia, cede fin d'ora a noi i crediti provenienti dalla rivendita o da un diverso motivo giuridico (assicurazione, operazione non autorizzata) ine- rente la merce soggetta a diritto di riservato dominio (inclusi i crediti a sal- do sul conto corrente). Il committente non è autorizzato a impegnare la merce soggetta a diritto di riservato dominio, a trasferirla a terzi per ragio- ni di sicurezza o altro, nonché a prendere provvedimenti rischiosi per la nostra proprietà.
8.3. Il committente ha l'obbligo di trattare con cura la merce per l'intera durata del diritto di riservato dominio.
8.4. Se il committente ritarda nell'adempimento dei propri obblighi di pagamen- to, siamo autorizzati a recedere dal contratto senza preavviso e senza al- cun pregiudizio del nostro diritto al risarcimento danni; siamo altresì auto- rizzati, dopo tempestiva comminatoria al committente per il saldo dei cre- diti scaduti, a utilizzare la merce in altro modo. In tal caso il committente deve mettere a nostra disposizione, o a quella di un nostro incaricato, la merce soggetta a diritto di riservato dominio, quindi restituirla.
8.5. In caso di forniture nell'ambito di altri ordinamenti giuridici per i quali la presente normativa del diritto di riservato dominio non costituisce una so- lida garanzia come nella Repubblica Federale Tedesca, il committente deve assicurare di concederci analoghi diritti cautelativi. Il committente deve collaborare a tutti i provvedimenti, ad es. registrazione, pubblicazio- ne ecc. necessari o richiesti per la validità e l'approvazione di tali diritti cautelativi. Fino alla prova dell'avvenuta adempienza a tale obbligo siamo autorizzati a sospendere la fornitura prevista dal contratto. Nel caso il committente non rispettasse tale obbligo, siamo altresì autorizzati, senza alcun pregiudizio del nostro diritto al risarcimento danni, a recedere dal contratto dopo adeguato preavviso.
8.6. Il committente è obbligato ad assicurare in modo adeguato la merce soggetta a diritto di riservato dominio.
9. Luogo d’adempimento, trapasso di rischio
9.1. Salvo accordo contrario delle parti, Hassfurt è il luogo di adempimento di tutti i diritti legati alla relazione commerciale fra le parti.
9.2. Se, su richiesta del committente, la fornitura dell'impianto avviene in un luogo diverso, il committente si assume ogni rischio dal momento in cui noi affidiamo l'incarico a uno spedizioniere, un trasportatore o a una qual- siasi altra persona preposta all'esecuzione della fornitura. Se la fornitura viene ritardata su esplicita richiesta del committente, quest'ultimo si as- sume ogni rischio successivo alla comunicazione dello stato di pronta consegna.
9.3. In caso di ritardo nel ritiro dell'impianto da parte del committente, ci si riserva espressamente il diritto di fatturare al committente le spese dovute a detto ritardo (ad es. spese di immagazzinaggio).
10. Imballaggio
10.1. L'imballaggio viene effettuato conformemente agli standard commerciali, onde evitare, in condizioni di trasporto normali, che la merce risenta delle condizioni atmosferiche.
10.2. Richieste particolari in merito all'imballaggio devono esserci comunicate tempestivamente. Una comunicazione tempestiva è quella che consente di eseguire l'imballaggio richiesto senza ritardare la fornitura, né creare difficoltà eccessive. Se la comunicazione relativa alla speciale unità di im- ballaggio non è tempestiva, oppure se il particolare tipo di imballaggio im- plica costi eccessivi, siamo autorizzati a rifiutare la richiesta; il rifiuto viene espresso immediatamente in forma scritta. Se viene raggiunto un accordo con il committente in merito all'imballaggio speciale, i termini di fornitura vengono prolungati dell'intervallo di tempo necessario alla realizzazione.
10.3. L'imballaggio viene addebitato al committente in fattura, con una voce separata e non può essere revocato.
10.4. I costi di imballaggio vengono calcolati separatamente come segue: 1,5 % per trasporto via camion, treno o aereo; 3,0 % per imballaggio marittimo del valore lordo del rispettivo contratto.
11. Trasporto e assicurazione
11.1. Noi stipuliamo a spese del committente un'assicurazione, corrispondente al valore della merce consegnata, per il trasporto da una sede all'altra, a una tariffa vantaggiosa al momento della spedizione. Se il committente desidera stipulare personalmente un'assicurazione sul trasporto, è neces- sario che ciò ci venga comunicato in forma scritta sia dal committente stesso che dalla sua società assicuratrice.
11.2. Reclami da parte del committente in merito al trasporto devono essere presentati immediatamente all'ultimo vettore al ricevimento della fornitura o dei documenti di trasporto. Il committente è inoltre obbligato, ai sensi dell’accordo con il vettore, a convalidare immediatamente il reclamo. In caso di un reclamo di questo tipo, è necessario avvertirci tempestivamente.
12. Obbligo di controllo e denuncia dei vizi
12.1 Il committente ha l'obbligo di controllare l'impianto consegnato alla ricerca di vizi evidenti, che anche un committente medio potrebbe riscontrare. I vizi evidenti, soprattutto danni e problemi di funzionamento facilmente ri- scontrabili, devono esserci denunciati in forma scritta entro due settimane dalla fornitura.
12.2. I vizi non evidenti devono essere denunciati immediatamente dopo la loro scoperta.
12.3. In caso di violazione dell'obbligo di controllo e denuncia dei vizi, in consi- derazione del vizio specifico la fornitura è da ritenersi accettata.
13. Garanzia per i vizi della cosa
13.1. I vizi della merce consegnata vengono da noi eliminati previa relativa comunicazione da parte del committente. Se non è possibile eliminare il vizio entro un termine adeguato o se la riparazione, per vari motivi, do- vesse risultare controproducente, il committente è libero di decidere se recedere dal contratto o richiedere una riduzione del prezzo di acquisto. I termini della nostra responsabilità per una mancata fornitura o una fornitu- ra irregolare sono descritti al punto 14.
13.2. I diritti di reclamo per vizi del committente cadono in prescrizione entro un anno. Il termine di prescrizione ha inizio con la consegna e il ritiro oppure, se soprintendiamo anche alla messa in servizio, al termine di quest’ultima. Si considera che l'impianto è stato ritirato quando il committente la integra al sistema in uso a fini commerciali (messa in servizio).
13.3. Le denunce di vizio della cosa non sono da ritenersi valide se il vizio o il danno sussistono in quanto
- il committente non ha adempiuto al proprio diritto di controllo e denuncia,
- il committente, nonostante la relativa richiesta, non ha reso pos- sibile una riparazione immediata,
- l'oggetto è stato trattato in modo non adeguato, oppure sovrac- caricato,
- l'oggetto è stato fatto funzionare in modo errato e sottoposto a cura e manutenzione non adeguate, circostanze di cui il commit- tente è a conoscenza,
- all'oggetto sono stati applicati componenti o elementi che non sono elementi originali o il cui utilizzo non ha ottenuto la nostra approvazione per iscritto, o è stato modificato in modo non ap- provato da noi, oppure
- il committente non si è attenuto alle disposizioni relative a tratta- mento, manutenzione e cura dell'oggetto.
13.4. Se il committente, a causa di un vizio o per altre ragioni, decide di avva- lersi del proprio diritto di recesso, deve rimborsare, per le rendite mensili risultanti dalla fornitura, un importo minimo pari al 3% della somma di ac- quisto concordata, a meno che non dimostri che non vi è stata alcuna rendita o che l'importo minimo è inferiore.
14. Responsabilità
14.1. Noi siamo responsabili, in conformità alle disposizioni legali, per dolo e grave negligenza dei nostri rappresentanti legali e ausiliari.
14.2. In caso di semplice negligenza siamo responsabili nella misura in cui viene violato un dovere, la cui osservanza è particolarmente significativa per il raggiungimento del fine contrattuale (dovere cardinale). In questo caso la nostra responsabilità si limita a coprire quei danni che devono es- sere normalmente presi in considerazione. Il limite massimo della nostra garanzia è pari al triplo della somma di acquisto concordata.
14.3. La nostra responsabilità è indipendente dalle disposizioni precedentemen- te riportate in caso di pericoli per la vita, l'integrità fisica e la salute, per l’accettazione di una garanzia o di un rischio legato all'approvvigionamen- to, per la mancata denuncia volontaria di un vizio e per quanto stabilito dalla legge sulla responsabilità di prodotto.
15. Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale, forma scritta
15.1. Le presenti condizioni commerciali e tutti i rapporti giuridici tra noi e il committente sono soggetti alla giurisdizione della Repubblica Federale Tedesca. Le disposizioni del Patto di Vienna dell'11 aprile 1980 in merito ai contratti e all'acquisto di merci a livello internazionale (CISG) non hanno alcun valore.
15.2. Se il committente, commerciante ai sensi di quanto stabilito nel codice di diritto commerciale, è una persona giuridica del diritto pubblico o un pa- trimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente per tutte le contro- versie direttamente o indirettamente riconducibili al presente rapporto con- trattuale con il committente, è Haßfurt. Siamo tuttavia autorizzati a sotto- porre un'eventuale controversia anche al tribunale competente presso la sede del committente.
15.3. L'inefficacia o la parziale inefficacia di singole disposizioni delle presenti condizioni commerciali o di altri accordi con il committente non ha alcun effetto sull'efficacia delle restanti disposizioni.
15.4 Modifiche e integrazioni al presente contratto richiedono la forma scritta.