Unione d’acquisto fra le Aziende Associate all’Area Vasta Emilia Nord
Unione d’acquisto fra le Aziende Associate all’Area Vasta Xxxxxx Xxxx
Azienda Capofila Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico di Modena
Procedura aperta
Tipo procedura:
Titolo:
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI (PROTESI ED ESPANSORI) DESTINATI ALLA RICOSTRUZIONE MAMMARIA E TISSUTALE
Documento:
CAPITOLATO SPECIALE
Allegati: Responsabile del
Procedimento
Capitolato tecnico
Xxxxxxx Xxxxxx 059/4222216 xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
Capofila tecnico
Redazione:
Area Vasta Xxxxxx Xxxx: Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Modena
Servizio Appalti e Acquisti
Data: File: Versione:
INDICE
1. OGGETTO DELLA FORNITURA 4
2. DURATA DELLA FORNITURA E PREZZI 4
3. ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE CONTRATTO ESTIMATORIO
( ARTT. 1556 – 1558 C. C.) E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 5
4. REFERENTE DELL’ IMPRESA – DOMICILIO DELL’ APPALTATORE 7
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 8
6. PERIODO DI PROVA 8
7. LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA 8
8. VALIDITÀ E SCADENZA PRODOTTI 9
9. CONTROLLI SULLE FORNITURE 9
10. VARIAZIONI PRODOTTO IN CORSO DI FORNITURA 9
11. VINCOLI CONTRATTUALI 10
12. RITIRO E SOSTITUZIONE 10
13. PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI 11
14. CORRISPETTIVO 12
15. PAGAMENTI 12
16. ONERI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 14
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 14
18. SUBAPPALTO 15
19. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
20. CLAUSOLA DI RINVIO 16
21. FORO COMPETENTE 16
22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 17
23. SPESE CONTRATTUALI 17
24. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 17
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DEFINIZIONI
I termini che seguono usati nel presente capitolato indicheranno rispettivamente:
FORNITORE/DITTA APPALTATRICE L’impresa o il raggruppamento temporaneo d’imprese risultato
aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Capitolato, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura
CAPO COMMESSA/CAPOFILA IMPRESA Persona responsabile della Ditta Aggiudicataria.
COMMITTENTE Aziende associate all’Area Xxxxx Xxxxxx Xxxx.
CAPOFILA DELLA GARA Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena
ORDINATIVO DI FORNITURA Documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano al fornitore
di volta in volta il quantitativo dei prodotti/servizi richiesti e il luogo di consegna
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C A P. I – O G G E T T O D E L L’ A P PA LTO
1.OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di dispositivi medici (protesi ed espansori) destinati alla ricostruzione mammaria e tissutale mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06, tra le Aziende associate all’Area Vasta Xxxxxx Xxxx (USL e Ospedaliera di Modena, Ospedaliera di Reggio Xxxxxx, Ospedaliera di Parma e USL di Piacenza), per un importo complessivo triennale presunto a base d’asta di Euro 1.334.392,98 (Iva esclusa). Capofila della gara è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
La procedura d’acquisto unificata porterà alla stipulazione di un contratto estimatorio, secondo gli artt. 1556- 1558 c.c., per ognuna delle Aziende facenti parte dell’Associazione, che disciplinerà le condizioni di fornitura dei prodotti indicati, nella misura richiesta dalle Aziende stesse con gli ordinativi di fornitura.
2.DURATA DELLA FORNITURA E PREZZI
La durata contrattuale pari ad anni tre decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di esecuzione anticipata di specifiche prestazione contrattuali ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/06 e che sarà indicata nell’atto di aggiudicazione da utilizzare in via eccezionale quale ipotesi residuale da porre in relazione con il grave danno all’interesse pubblico che deriverebbe dalla mancata esecuzione immediata delle prestazioni stesse.
Si precisa che la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite fino a quando non si sarà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto estimatorio.
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per almeno il primo anno di durata dello stesso.
Successivamente, su istanza motivata delle parti, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate in contraddittorio tra le parti.
Le revisioni, nei termini di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 saranno operate sulla base di apposita istruttoria condotta dall’AVEN sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso X.Xxx. 163/2006.
In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (Indice F.O.I.).
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3. ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE CONTRATTO ESTIMATORIO ( ARTT. 1556 – 1558 C.C.) E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
La fornitura mediante contratti estimatori, comprende il materiale elencato nel capitolato tecnico, parte integrante del presente capitolato, suddiviso in n. 4 lotti infrazionabili, come di seguito stimati (importi triennali non superabili) iva esclusa,
⮚ lotto 1 Protesi mammarie:
importo netto triennale non superabile € 825.961,50;
⮚ lotto 2 Protesi mammarie in silicone con rivestimento in poliuretano: importo netto triennale non superabile € 78.663,00;
⮚ lotto 3 Espansore mammario
importo netto triennale non superabile € 390.168,48;
⮚ lotto 4 Espansore tissutale
importo netto triennale non superabile € 39.600,00;
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire i prodotti oggetto della fornitura, secondo le modalità del contratto estimatorio (artt. 1556 segg. codice civile), nel rispetto dei principi di proporzionalità e congruità, rispetto al volume di acquisto garantito e comunque previo accordo con l’azienda sanitaria.
La ditta aggiudicataria è tenuta altresì a fornire gratuitamente protesi di prova (sizers) rispetto alla gamma di misure in conto deposito.
Il reintegro del contratto estimatorio e di eventuali integrazioni estemporanee dello stesso devono essere garantite nel termine massimo di 72 ore (tre giorni lavorativi dalla richiesta).
I beni oggetto di ogni singolo lotto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico (allegato n. 1).
Le specifiche tecniche previste vanno intese o interpretate in coerenza con quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 163/06.
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I lotti sono infrazionabili, pertanto la ditta che intende partecipare per un lotto comprendente più articoli o tipologie dello stesso articolo (misure, capacità, diametri, ecc.) dovrà presentare offerta per tutti quelli in esso contenuti.
La ditta può presentare offerta per uno o più lotti.
Vengono inoltre riportati i quantitativi distinti per lotto e per ciascuna Azienda
FABBISOGNO PRESUNTO ANNUALE DIVISO PER AZIENDA SANITARIA | ||||||||
LOTTO | AUSL PC | AUSL PR | AUSL RE | AO RE | AUSL MO | AO PR | AO MO | TOTALI |
1 | 80 | 150 | 20 | 180 | 95 | 525 | ||
2 | 0 | 5 | 20 | 15 | 10 | 50 | ||
3 | 30 | 50 | 20 | 48 | 100 | 248 | ||
4 | 5 | 0 | 5 | 20 | 3 | 33 | ||
totale annuale | 856 |
FABBISOGNO PRESUNTO TRIENNALE DIVISO PER AZIENDA SANITARIA | ||||||||
LOTTO | AUSL PC | AUSL PR | AUSL RE | AO RE | AUSL MO | AO PR | AO MO | TOTALI |
1 | 240 | 450 | 60 | 540 | 285 | 1575 | ||
2 | 0 | 15 | 60 | 45 | 30 | 150 |
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3 | 90 | 150 | 60 | 144 | 300 | 744 | ||
4 | 15 | 0 | 15 | 60 | 9 | 99 | ||
Totale triennale | 2568 |
I quantitativi indicati nelle tabelle sopra riportate, corrispondenti al fabbisogno presunto annuale e ai conseguenti quantitativi triennali, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà fornire solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d’obbligo stabilito dall’art. 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.
I beni offerti devono corrispondere a quanto richiesto nel capitolato tecnico ed essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria in vigore.
C A P. I I – D I S P O S I Z I O N I S P E C I F I C H E
4. REFERENTE DELL’ IMPRESA – DOMICILIO DELL’ APPALTATORE
L’appaltatore dovrà individuare e garantire, per l’intero periodo contrattuale, l’apporto di un capo commessa/ referente dell’impresa, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con le Aziende Sanitarie. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte a mezzo Raccomandata A/R, fax, PEC o e-mail all’appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.
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5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le Aziende provvederanno all’emissione, gestione e pagamento degli ordinativi di fornitura nei quali saranno indicati quantità e tipologie dei prodotti.
6. PERIODO DI PROVA
Le Aziende si riservano un periodo di prova di sei mesi per accertare la rispondenza della fornitura a quanto dichiarato dalla ditta in sede di offerta.
Tale periodo decorrerà dalla data di stipula dei contratti.
In caso di esito negativo della prova, le Aziende potranno risolvere il contratto nelle forme indicate all’art. 18.
7. LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA
Fatto salvo quanto già specificato all’art.1 del presente capitolato, la consegna dovrà essere effettuata ai magazzini e/o alle Farmacie delle Aziende Sanitarie contraenti, sulla base dei singoli contratti aziendali.
Per le Aziende USL il materiale dovrà essere consegnato anche alle sedi site in ambito provinciale.
Ulteriori precisazioni circa le modalità di consegna, verranno comunicate dalle Aziende appaltanti successivamente all’aggiudicazione e precisate nei buoni di ordinazione.
Forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della ditta. La ditta dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.
La consegna del materiale, nei quantitativi richiesti di volta in volta negli ordini, dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi data ordine, salvo termini più ravvicinati nei casi d’urgenza. In tali casi la ditta dovrà effettuare la consegna entro la data indicata negli ordinativi.
Qualora le Aziende si trovino costrette ad acquistare i prodotti immediatamente necessari sul libero mercato, addebiteranno al fornitore inadempiente la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo stabilito in contratto con rivalsa sulla cauzione, salvo diverse maggiori responsabilità.
I prezzi di aggiudicazione s’intendono per merce xxxxxx magazzino delle Aziende Sanitarie.
In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie committenti dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
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Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronico che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
8.VALIDITÀ E SCADENZA PRODOTTI
La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.
La ditta aggiudicataria è tenuta a ritirare ed accreditare prodotti non utilizzati dall’Azienda Sanitaria prossimi alla scadenza della validità d’uso e provvedere alla sostituzione.
9.CONTROLLI SULLE FORNITURE
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Servizio competente dell’Azienda utilizzatrice nel termine di 30 (trenta) giorni, ai sensi dell’art 4 co 6 Dlgs 231/2002, come modificato dalla lett. E del co 1 dell’art 1 Dlgs 192/2012. Gli imballi che a giudizio del personale dell’Azienda presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
La firma sul documento di trasporto all’atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei prodotti ordinati.
Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
10.VARIAZIONI PRODOTTO IN CORSO DI FORNITURA
Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi o sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo invio di campionatura gratuita
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corredata da scheda tecnica e parere tecnico favorevole degli utilizzatori, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.
La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dall’Azienda Capofila (Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena).
11. VINCOLI CONTRATTUALI
Durante il periodo di validità del contratto le Aziende aderenti all’Unione di Acquisto potranno richiedere prodotti non ricompresi tra quelli aggiudicati in sede di gara (ma inclusi nel listino della Ditta aggiudicataria vigente al momento della presentazione dell’offerta) nonché altri di nuova produzione eventualmente immessi regolarmente in commercio.
Resta inteso che la Ditta aggiudicataria è impegnata a garantire la fornitura del materiale di che trattasi applicando le seguenti quotazioni:
A) Per i prodotti inclusi nel listino vigente al momento della presentazione della campionatura: prezzo indicato nel listino decurtato dello sconto % indicato in offerta;
B) Per i prodotti di nuova produzione eventualmente immessi in commercio nel periodo di validità del contratto: prezzo indicato nel listino al momento vigente decurtato dello sconto % indicato in offerta.
12.RITIRO E SOSTITUZIONE
Nel caso che la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, verrà resa con bolla di reso.
I prodotti forniti potranno essere contestati al fornitore mediante Raccomandata A/R, fax, PEC o e-mail, quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.
In tal caso la ditta ha l’obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi, non compatibili, non funzionanti nel termine stabilito di giorni quattro lavorativi di calendario dal momento della contestazione e di restituire il materiale corrispondente alla qualità stabilità e nella quantità richiesta entro i successivi quattro giorni lavorativi; i termini decorrono dalla data del ricevimento della raccomandata, del telegramma o del telefax di contestazione.
Nel caso di ritiro e sostituzione del materiale non conforme è sempre applicabile la norma di cui all’art.14 “Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti”, qualora ne ricorrano le condizioni.
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13. PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI
Si precisa che la disciplina delle penali di cui al presente articolo ha riferimento all’importo di ogni singolo contratto stipulato dalle Aziende sanitarie dell’AVEN.
A. Mancata consegna
Qualora il fornitore non effettui in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, le Aziende Contraenti avranno la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo Raccomandata A/R, fax, PEC o e-mail, tenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori.
Fermo restando l’equiparazione, di cui al 1° comma del presente paragrafo, fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, circa le conseguenze, qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende Associate all’Aven si riservano inoltre il diritto di provvedere all’acquisto sul mercato anche per qualità migliore, addebitando alla Ditta inadempiente la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale. Potrà inoltre essere applicata una penale nella misura massima del 10% sul valore della mancata o incompleta fornitura.
B. Ritardi nella consegna
Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne, e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l’Azienda Sanitaria potrà applicare una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille sul valore netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo stesso. In caso di ripetuti ritardi nella consegna e qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, le Aziende aderenti all’Unione di Acquisto si riservano la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Inoltre le Aziende Associate avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa, con incameramento in tutto o in parte della cauzione.
C. Fornitura di prodotti difformi
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, le Aziende aderenti all’Unione di Acquisto si riservano la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:
1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalle Aziende. In caso di ritardo nella sostituzione, l’Azienda contraente potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna;
2. restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi e qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, le Aziende aderenti all’Unione di Acquisto si riservano la facoltà di considerare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art. 17, disciplinante
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la “Risoluzione del contratto”, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Sarà equiparato alla mancata consegna, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente 1° comma del punto a), il comportamento del fornitore che, intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.
C A P. I I I – D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I
14. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto al fornitore dalle singole Aziende in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato in base al prezzo unitario moltiplicato per le quantità
Tali corrispettivi si riferiscono ai prodotti consegnati nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende aderenti all’Unione di Acquisto o di Aven. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall’esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e pertanto, fatto salvo quanto stabilito all’art 2 del presente Capitolato speciale, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.
15. PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Azienda Sanitaria competente in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria.
I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 smi.
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I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente | AUSL Reggio E. | di | AUSL Modena | di | AUSL Parma | di | AUSL Piacenza | di | A.O. IRCCS di Reggio E. | A.O. Univ. di Modena | A.O. Univ. di Parma |
CODICE IPA (IPA) | AUSL_RE | AUSL MO | UFMMRD | as_PC | ao_re | AO MO | AOUPR | ||||
CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) | UFY9MH | UFLCTZ | UFMMRD | UFR51Q | UFXAOH | UF6WX8 | GVU0XW |
Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 dispone che nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati:
“DMX”, con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione.
<CodiceTipo>
Quindi:
1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato”
<CodiceValore> Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010)
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R, fax, PEC o e-mail all’appaltatore.
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16. ONERI E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il Fornitore è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e di ogni passività addebitata all’Azienda per l’inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente. Osserva le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori.
Fornisce la tessera individuale di riconoscimento per ogni addetto, prevista dal combinato disposto dell’art.18, comma 1, lett. u), dell’art.20, comma 3, e dell’art.26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi), riportante almeno le generalità del lavoratore, qualifica e fotografia, l’indicazione del datore di lavoro.
Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie afferenti all’AVEN, pubblicati sui siti Internet delle stesse. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e dei Codici di Comportamento sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili all’impresa stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’ esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Le Aziende contraenti avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto da ciascuna stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, fax, PEC o e-mail, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
d) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
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e) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
f) in caso di cessione del contratto;
g) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda;
h) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale;
k) nel caso in cui l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
l) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l’informativa ai sensi della normativa c.d.”antimafia”, l’ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
m) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione contrattuale, disciplinate dal precedente art.15.
In tutti i predetti casi di risoluzione le Aziende Contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
18.SUBAPPALTO
Alla ditta fornitrice è vietata qualsiasi cessione o subappalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno, salvo espressa autorizzazione al subappalto rilasciata in merito dall’Azienda Contraente a seguito di richiesta specifica.
La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Al riguardo si applica l’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
Le Aziende aderenti all’Unione di Acquisto non corrisponderanno direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alle Aziende, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto.
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19. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell’art.25, comma 2-bis, del D.L. n.66/2014, convertito con L.n.89/2014.
L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.
20. CLAUSOLA DI RINVIO
Per quant’altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal bando, dal disciplinare di gara e relativi allegati e dalle norme in materia e dal Codice Civile.
21. FORO COMPETENTE
Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Xxxxxx Xxxxxxx sezione di Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente il foro dell’Azienda Contraente.
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22.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati trasmessi all’Azienda Capofila verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. Aven e le singole Aziende Sanitarie eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I Responsabili/ Incaricati del trattamento dati sono individuati all’interno delle singole Aziende sanitarie in base agli specifici regolamenti aziendali. L’interessato ai sensi dell’art 7 Dlgs 196/03 ha diritto di accesso ai dati personali e all’esercizio degli altri diritti previsti dal medesimo art.7.
Qualora nell’esecuzione del presente contratto vengano affidati al Fornitore trattamenti dei dati personali di cui AVEN/ le Aziende Sanitarie risultino titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 Dlgs 196/03. In coerenza con quanto previsto dal Dlgs 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono in particolare:
• nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riguardo a quanto stabilito nel Codice;
• nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art . 13 Dlgs 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
• nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni
necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite.
23.SPESE CONTRATTUALI
Le spese di registrazione e di bollo dell’eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.
24.DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Qualora l’importo di aggiudicazione per singola Azienda Sanitaria superi i 40.000 euro, Iva esclusa, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, presso ogni Azienda partecipante all’Unione d’Acquisto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo rispettivamente aggiudicato (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Secondo quanto previsto dall’art 75 co 7 dlgs 163/06 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
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ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire di tali benefici, la ditta deve allegare copia dei certificati in corso di validità. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo.
La riduzione dell’importo da versare non vale nel caso in cui il certificato derivi dal ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Il deposito cauzionale definitivo deve essere costituito, a scelta dell’aggiudicatario, con una delle seguenti modalità:
▪ mediante versamento presso lstituti Tesorieri delle Aziende contraenti;
▪ mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito;
▪ mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ex art. 113 co 2 D. Lgs. 163/06.
Tale cauzione è garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché delle spese che le Aziende Sanitarie stipulanti dovessero sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.
Si applicherà l’art.324 del D.P.R. 207/2010.
Il Direttore
del Servizio Appalti e Acquisti Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
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La ditta accetta tutte le clausole inserite nel presente capitolato e, in particolare, a norma dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta e specificamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. 4 (Referente dell’impresa – Domicilio dell’appaltatore), 6 (Periodo di prova), 9 (Controlli sulle forniture) 10 (Variazioni prodotto in xxxxx xx xxxxxxxxx) , 00 (Xxxxxx e sanzioni per eventuali inadempimenti), 14 (Corrispettivo), 15 (Pagamenti), 16 (Oneri e Responsabilità del Fornitore), 17 (Risoluzione del contratto - Recesso), 18 (Subappalto).
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Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del legale rappresentante o di persona abilitata ad
Impegnare legalmente la stessa
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