Domani - per la vita
Domani - per la vita
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA A PREMI ANNUI PAGABILE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI VITA QUOTIDIANA.
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
Domani - per la vita
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Domani - per la vita
Tariffa ITA39
mod. VITCC70076_03/2022
INTRODUZIONE
Domani - per la vita è un contratto di assicurazione a vita intera che prevede il pagamento di una rendita mensile vitalizia posticipata in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Il prodotto soddisfa il bisogno di autosufficienza e può essere sottoscritto con l’obiettivo di protezione. È previsto il pagamento di un premio annuo costante.
INDICE
GLOSSARIO 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1
1. COSA È ASSICURATO? QUALI SONO LE PRESTAZIONI? 1
2. CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 2
3. CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? 3
4. QUANDO E COME DEVO PAGARE? 5
5. QUANDO COMINICIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 7
6. COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA,RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO? 8
7. SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? 8
8. QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? 8
9. REGIME FISCALE 9
10. COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 10
11. CONFLITTI DI INTERESSE 11
12. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO 11
13. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO 12
14. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ 12
15. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 12
16. FORO COMPETENTE 12
ALLEGATO 1
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
APPENDICE
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento. ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
ATTIVITÀ COGNITIVE
Facoltà mentali quali il linguaggio, la comprensione, la memoria e l'apprendimento, la concentrazione e l'attenzione, l'orientamento, la capacità di lettura e scrittura, il calcolo, il giudizio, il pensiero astratto, la programmazione, l'organizzazione e l'inibizione del comportamento, il movimento volontario, l'elaborazione visiva, la consapevolezza.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
BONIFICO SEPA
Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l’IBAN come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.
CAPITALE ASSICURATO
Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto.
CARICAMENTI
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
CARENZA
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
COMPAGNIA (O SOCIETÀ)
Italiana Assicurazioni S.p.A., che garantisce le prestazioni del presente contratto.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della Proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
COPERTURA
Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.
COSTI O SPESE
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
DATA DI DECORRENZA
Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.
DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
DIP AGGIUNTIVO VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al DIP Vita, in relazione alla complessità del prodotto.
DIP VITA
Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.
DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
DURATA
L’intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.
ETÀ ASSICURATIVA
L’età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno. FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
FRANCHIGIA
Xxxxxxxx che esclude dal risarcimento i danni inferiori ad un determinato ammontare, indicato in cifra fissa o percentuale.
IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori
e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ITALIANA ASSICURAZIONI
La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale N. 00774430151 e Partita IVA N.11998320011– R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX XXXXXX.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata Malattia.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
PARTI
Il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO ANNUO
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROPOSTA (MODULO DI PROPOSTA)
Documento o Modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.
QUESTIONARIO SANITARIO O AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA O QUESTIONARIO MEDICO
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (SDD bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’Impresa di Assicurazione.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RIATTIVAZIONE
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
RISERVA MATEMATICA
Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
SDD (SEPA DIRECT DEBIT)
Strumento di incasso pre-autorizzato (in sostituzione del sistema di addebito RID) che presuppone un mandato di addebito rilasciato dal debitore a favore del suo creditore. L’addebito diretto SEPA consente anche incassi transfrontalieri nell’«area unica dei pagamenti in Euro», denominata SEPA.
SEPA
SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento, cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.
La SEPA è costituita da:
- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- DIP Vita;
- DIP Aggiuntivo Vita;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOVRAPPREMIO
Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. COSA È ASSICURATO? QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
In caso di perdita permanente dell’autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana,
Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponderà all’Assicurato:
• una rendita vitalizia mensile, posticipata pagabile finché lo stesso è in vita e fintanto che perduri lo stato di non autosufficienza.
L’importo della rendita, a scelta del Contraente, varia da un minimo di 500,00 euro a massimo 4.000,00 euro mensili.
• un capitale “Una Tantum” ed in un’unica soluzione, per un importo forfettario di 10.000,00 euro o di 20.000,00 euro, a scelta del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Qualora durante l’erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto, e pur non alimentato da ulteriore versamento di premi da parte del Contraente, la garanzia continua ad operare, vita natural durante, dando copertura all’Assicurato per eventuali successive situazioni di non autosufficienza. Il pagamento dell’importo forfettario sarà corrisposto da Italiana Assicurazioni S.p.A. solo per il primo evento di non autosufficienza.
Durante il periodo di pagamento della rendita, se l’Assicurato esce dallo stato di non autosufficienza è tenuto a darne comunicazione a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni. Inoltre, gli eredi dell’Assicurato dovranno informare la Società del decesso dell’Assicurato entro i 30 giorni seguenti la data del decesso.
Le eventuali rate di rendita pagate dopo il decesso dell’Assicurato o dopo l’uscita dallo stato di non autosufficienza saranno restituite alla Società. Qualora Italiana Assicurazioni S.p.A. non sia stata informata per tempo del decesso dell’Assicurato ed abbia quindi proceduto all’erogazione della/e rata/e di rendita, la stessa potrà richiedere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto maggiorato degli interessi legali.
1.1 DEFINIZIONE DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
La non autosufficienza è diagnosticata nel caso in cui l’Assicurato non sia in grado di svolgere, e pertanto necessiti di costante assistenza, le attività elementari della vita quotidiana di seguito descritte. Essa viene accertata attribuendo ad ognuna di queste attività un punteggio (zero, cinque o dieci) secondo la gravità della non autosufficienza e secondo i criteri descritti nell’allegato. Le attività sono:
1. lavarsi - la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia);
2. vestirsi e svestirsi - la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento e, eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici senza l’assistenza di una terza persona;
3. igiene del corpo - la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc.);
4. spostarsi - la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e viceversa senza l’aiuto di una terza persona;
5. continenza - la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
6. alimentarsi - la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di bere senza l’aiuto di una terza persona.
La prestazione per la perdita totale di autosufficienza viene quindi riconosciuta quando l’Assicurato, per un’invalidità fisica totale e presumibilmente permanente o per un deficit cognitivo, ovvero di un deterioramento o una perdita delle facoltà mentali dovuti a causa organica identificabile e dimostrata dal peggioramento della capacità di pensare, percepire, ragionare e ricordare, raggiunga un punteggio minimo di 40 su un totale di 60.
1.2 ACCERTAMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia. Nel caso in cui la Società entro i 180 giorni utili accertasse la mancanza dei requisiti necessari all’erogazione della rendita, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative ai premi scaduti successivamente alla denuncia.
La prestazione verrà corrisposta, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (Franchigia) a partire dalla data di denuncia. Qualora gli accertamenti per la verifica dello stato di non autosufficienza necessitino di più di 90 giorni, all’atto di accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate.
Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza e il diritto alla prestazione assicurata, purché sia trascorso il periodo di Franchigia, la Società inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata indicata in polizza. Contestualmente al primo versamento di rendita, la Società versa altresì l’importo di capitale una tantum.
Nel caso in cui l’Assicurato deceda entro i 90 giorni di Franchigia, non sarà erogata dalla Società alcuna prestazione, mentre qualora il decesso avvenga successivamente ai 90 giorni ma prima che lo stato di non autosufficienza sia stato accertato, la Società erogherà comunque le prestazioni sopra indicate.
Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l’Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell’Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all’avvenuto accertamento.
2. CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra 25 anni e 70 anni.
Premesso che non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o comunque già non autosufficienti o che avessero già in corso accertamenti specifici al momento dell’ingresso in assicurazione, il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• tentato suicidio o autolesionismo dell’Assicurato;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, tumulti popolari, operazioni militari, ribellioni, rivoluzioni, colpi di Stato;
• malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti, allucinogeni;
• negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che l’Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
• guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o provocati – e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
• malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della data di decorrenza dell’assicurazione e già diagnosticati in tale data all’Assicurato;
• problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa organica;
• professione che comporti una maggiorazione di rischio (quali le professioni che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive, ecc.) che, seppur praticata al momento della sottoscrizione del contratto non venga dichiarata;
• eventi direttamente collegati ad attività sportiva che comporti una maggiorazione di rischio (quale pilotaggio aereo, elicottero, parapendio, deltaplano, paracadutismo, alpinismo, nuoto subacqueo, motonautica motorismo, pugilato ed
attività analoghe) e dichiarata come non praticata al momento della sottoscrizione del contratto o intrapresa, senza averne data comunicazione a Italiana Assicurazioni S.p.A, successivamente a tale momento.
In questi casi nulla sarà dovuto da Italiana Assicurazioni S.p.A.
2.1 LIMITAZIONE DELLA COPERTURA – CARENZA
Sono applicati i seguenti periodi di carenza (limitazione della prestazione assicurata).
• per infortunio: nessuna carenza, la garanzia opera dalle ore 24:00 del giorno in cui il premio viene versato;
• per malattia: la sopravvenuta non autosufficienza non deve verificarsi prima che sia trascorso 1 anno dalla data di
decorrenza del contratto;
• per malattie nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Parkinson, Alzheimer): la sopravvenuta non autosufficienza non deve verificarsi prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di decorrenza del contratto;
Qualora la perdita di autosufficienza avvenga nel periodo di carenza (limitazione della prestazione assicurata), l’Assicurato non ha diritto alla prestazione assicurata, in quanto le garanzie non sono efficaci in tale periodo. In questo caso tuttavia Italiana Assicurazioni S.p.A. restituisce al Contraente tutti i premi versati al netto delle spese sostenute.
3. CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
3.1 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario pe la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente;
• compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare il Modulo di Proposta comprensivo del Questionario sanitario fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurato e indicando l’ammontare della rendita prescelta e l’importo del capitale prescelto;
• prendere visione e sottoscrivere il Modulo relativo all’Informativa sulla Privacy (che dovrà essere firmato anche dall’Assicurato, se diverso dal Contraente);
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Per la stipulazione del presente contratto, in funzione dell’età dell’assicurato e della prestazione richiesta, è necessario compilare il questionario sanitario e/o sottoporti a ulteriori accertamenti sanitari.
A questo proposito si ricorda al Contraente di leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze, contenute in Proposta, relative alla compilazione del Questionario Sanitario.
La sottoscrizione della presente proposta ed il contestuale pagamento dell’importo sopra indicato non determina l’operatività della garanzia assicurativa.
L’importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta sarà trattenuto dalla Società a titolo di deposito e, in caso di accettazione della stessa, con conseguente perfezionamento del contratto, sarà imputato a titolo di premio. In caso di mancata accettazione, la Società restituirà al Contraente, la somma trattenuta a titolo di deposito.
Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati e residenti in Italia (compresi San Marino e Città del Vaticano).
3.2 INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A ITALIANA ASSICURAZIONI
Comunicazioni di revoca e recesso
Le comunicazioni di revoca della Proposta o di recesso dal contratto, devono essere inviate dal Contraente alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo raccomandata A/R.
Comunicazioni in corso di contratto
Per l’inoltro delle richieste, di comunicazione di decesso o sinistro dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’Agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Comunicazione del Contraente alla Società
Il Contraente o l’Assicurato devono rendere noto a Italiana Assicurazioni S.p.A. eventuali modifiche relative all’aggravamento del rischio della professione e delle attività sportive dell'Assicurato qualora intervenute in corso di contratto.
Se il Contraente o l’Assicurato danno notizia di tali cambiamenti in corso di contratto, come previsto dall'articolo 1926 del Codice Civile, Italiana Assicurazioni S.p.A. entro quindici giorni deve dichiarare se intende ridurre la prestazione assicurata, elevare il premio o far cessare gli effetti del contratto.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Italiana Assicurazioni S.p.A. a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
3.3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI
Verificatosi lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, affinché Italiana Assicurazioni S.p.A. possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
La documentazione necessaria per il caso di liquidazione della polizza è elencata in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Si richiede inoltre il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato ad ogni ricorrenza annuale.
La richiesta di liquidazione, corredata della documentazione, deve essere inoltrata:
• alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
• tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare debitamente alla sede della Società o presso l’Intermediario cui è assegnata la polizza.
A seguito di particolari eventi straordinari, legati all’eventuale presenza di inchieste giudiziarie aperte dalle Autorità competenti, Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà subordinare il pagamento del capitale richiesto all’esame di ulteriore documentazione che verrà di volta in volta specificata.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ai fini dell’individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione, opportunamente documentata, sia effettuata presso la rete di vendita, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa. Ogni pagamento viene effettuato xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx (Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia) o la competente Agenzia di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del c.c., i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
3.4 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dagli Assicurati devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.
In particolare, in questi casi Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva:
• di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’art. 1892 del c.c., quando esiste dolo o colpa grave;
• di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare, ai sensi dell’art. 1893 c.c., quando non esiste dolo o colpa grave.
3.5 DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Beneficiario della prestazione in caso di perdita di autosufficienza è l’Assicurato stesso. Tale designazione non può essere revocata o modificata nel corso della durata contrattuale.
La rendita vitalizia è una prestazione personale e non trasmissibile agli eredi.
L’Assicurato può designare il delegato incaricato alla riscossione della rendita di non autosufficienza e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione anche successivamente al verificarsi dell’evento assicurato in polizza o durante l’erogazione della prestazione di rendita.
La designazione e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata alla Società. Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà fare riferimento in caso di sinistro.
4. QUANDO E COME DEVO PAGARE?
4.1 PAGAMENTO DEI PREMI
Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate, al loro ammontare, all’età dell’Assicurato e al suo stato di salute al momento della sottoscrizione ed è dovuto in forma anticipata.
In base allo stato di salute dell'Assicurato, alle sue attività professionali e sportive, potrebbe essere necessaria l’applicazione di un sovrappremio dovuto all'aggravamento del rischio assuntivo, oppure le garanzie potrebbero non essere prestate.
Il contratto prevede il pagamento di un premio annuo, dovuto per l’intera durata contrattuale e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato, di importo costante definito all’atto della stipula del contratto.
Il primo premio deve essere versato dal Contraente alla data di sottoscrizione della Proposta o del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta.
Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali o semestrali (in tal caso il premio annuo viene maggiorato del costo di frazionamento). Nel caso di premio frazionato, le rate del primo anno sono comunque tutte dovute (articolo 1924 del c.c.).
Il versamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, potrà essere effettuato:
• direttamente all’Intermediario (nei limiti degli importi indicati in Proposta) con:
- assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- bonifico SEPA intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- bancomat/carta di credito.
• direttamente alla Società (nei limiti degli importi indicati in Proposta) con:
- bonifico a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A. sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. presso Banca Reale - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx ;
- assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A., con clausola di non trasferibilità;
- attivazione della procedura SDD su conto corrente bancario o postale a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A.
Attenzione:
- qualora il presente prodotto assicurativo sia distribuito da una banca, il pagamento avviene tramite procedura automatica gestita dalla banca stessa. In caso di cessazione del contratto bancario, il Contraente potrà procedere al pagamento del premio attraverso le altre modalità di pagamento sopra elencate;
- non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
In caso di pagamento tramite bonifico a favore della Società, la causale dovrà essere compilata come di seguito, per un totale di 25 caratteri consecutivi:
• codice fiscale (16 caratteri) e numero di proposta (9 caratteri);
• partita iva (11 caratteri), numero di proposta (9 caratteri) e 5 “x” per completare la sequenza.
In caso di pagamento tramite addebito diretto SDD, su conto corrente bancario o postale, il Contraente deve compilare e firmare l’apposito modulo con cui autorizza l’addebito degli importi relativi ai premi pattuiti alle scadenze prestabilite. Se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, alla sottoscrizione della proposta o del contratto il Contraente deve comunque versare in unica soluzione l'importo relativo ai primi due mesi. Nel caso in cui il Contraente dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto di addebito, dovrà dare tempestiva notizia alla propria Agenzia che provvederà a far sottoscrivere il modulo di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto non prima di 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità prevista per il pagamento dei premi.
Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a segnalare opportunamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella documentazione contrattuale, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per le variazioni non derivanti da tali innovazioni (ad esempio sulla situazione patrimoniale) si rimanda al sito internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.
Il premio versato dal Contraente, al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di non autosufficienza).
4.2 MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RIDUZIONE
Durante le prime 15 annualità, il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal punto successivo, il Contraente non riprende il pagamento, il contratto si intenderà estinto ed i premi eventualmente pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.
Il Contraente non può in nessun caso, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che Italiana Assicurazioni S.p.A. non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte le prime 15 annualità, trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto resta in vigore vita natural durante per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita.
L’importo della rendita ridotta deve soddisfare la seguente relazione: Il premio unico puro della prestazione di rendita ridotta, calcolato considerando l’età raggiunta dell’assicurato al momento della riduzione, deve essere uguale all’80,00% della riserva matematica accantonata sul contratto.
Il capitale previsto all’insorgere della non autosufficienza è pari al capitale scelto dal contraente, moltiplicato per il rapporto tra il valore della rendita ridotta e quello della rendita inizialmente pattuita.
4.3 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI - RIATTIVAZIONE
Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l’assicurazione pagando le rate di premio arretrate.
Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Italiana Assicurazioni S.p.A., che può richiedere l’effettuazione di accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
In caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno in cui il Contraente sottoscrive la relativa appendice di riattivazione e paga l’importo dovuto.
Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non può più essere riattivato.
4.4 CONDIZIONI DI RIVEDIBILITÀ DEL PREMIO
Dato il particolare rischio assicurato, Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva la possibilità di modificare nel corso del contratto le condizioni tariffarie qualora variassero le basi tecniche e demografiche utilizzate per il calcolo del premio. Tale modifica sarà possibile solamente trascorsi almeno 5 anni dalla sottoscrizione e avrà applicazione dalla ricorrenza annuale successiva alla notifica della stessa al Contraente. La modifica in questione potrà essere introdotta solo a seguito di significative variazioni nella probabilità di sopravvivenza desunte da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione, condotte da ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico italiano o europeo, e/o dall’osservazione dei portafogli assicurativi di imprese di riassicurazione operanti su questo specifico rischio sul territorio europeo.
In tal caso la Società si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell’annualità di polizza, il nuovo premio da pagare per l’annualità assicurativa successiva.
Il pagamento del nuovo premio implica l’accettazione della modifica contrattuale.
Il Contraente che non intende accettare la modifica dovrà informare Italiana Assicurazioni S.p.A., mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza.
In tal caso l’ammontare della rendita e del capitale assicurato saranno entrambi ridotti in proporzione al rapporto esistente tra il premio previsto prima della modifica della base tecnica e quello previsto successivamente alla stessa. In caso di modifica della base di calcolo del premio, anche l’ammontare delle prestazioni assicurate ridotte sarà modificato secondo il criterio precedentemente descritto.
5. QUANDO COMINICIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente è a conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte di Italiana.
Decorrenza del contratto
Il contratto decorre dalla data indicata sulla Proposta.
Entrata in vigore della copertura assicurativa
- purché il contratto sia concluso;
- dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio;
- dalla data di decorrenza del contratto, nel caso in cui sia successiva al pagamento del premio.
-
La durata contrattuale è pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell’Assicurato.
6. COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata A/R a Italiana Assicurazioni S.p.A. all’indirizzo:
Italiana Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Italiana Assicurazioni S.p.A. all’indirizzo:
Italiana Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Italiana Assicurazioni S.p.A rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenuto e dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, o se il Contraente interrompe il versamento dei premi prima del 15° anno di vita contrattuale, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Italiana Assicurazioni S.p.A.
7. SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?
Il contratto non prevede il diritto di riscatto.
8. QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati:
Caricamento per spese di emissione del contratto | 10,00 euro |
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi al primo | 2,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio | 30,00% del premio versato |
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto | 1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento quadrimestrale; 2,50% per frazionamento trimestrale; 3,00% per frazionamento mensile |
Costo per erogazione della rendita | 5,00% della rata di rendita della prestazione |
Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e il caricamento per spese di frazionamento.
I costi di eventuali accertamenti delle condizioni dello stato di salute dell’Assicurato sono interamente a carico dell’Assicurato stesso.
9. REGIME FISCALE
In vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione.
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
Sui premi versati aventi per oggetto la perdita dell’autosufficienza è riconosciuta una detrazione di imposta con i limiti previsti
dalla normativa vigente (art. 15, c. 1, lett. f), D.p.r. 917/1986) sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.
Le quote di premio pagate dal Contraente relative alle prestazioni che si sostanziano nell’erogazione di una rendita vitalizia o temporanea ovvero nell’erogazione di un capitale per un importo non superiore al 30% del valore attuale della rendita stessa ovvero per un importo totale nel caso in cui la rendita risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, co. 6 e 7, della Legge n. 335/1995, sono detraibili ai fini Irpef dal reddito del soggetto Contraente per un importo complessivo annuo non superiore ad 1.291,14 euro.
Tale detrazione è riconosciuta al Contraente qualora l’Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il Contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Società. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Società potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. all’Assicurato persona fisica, che non ha stipulato la polizza nell’ambito dell’esercizio di un’eventuale attività di impresa, in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita a copertura della perdita dell’autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti da IRPEF e da qualsiasi tassazione.
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
10. COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE
LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” – Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 02 39717001- e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx.
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia
Italiana Assicurazioni S.p.A. ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni S.p.A., con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Negoziazione assistita
Per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00 si applica la disciplina di cui all’art. 3 D.L. 12.9.2014 n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l’assistenza di un difensore. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso X.Xxx.
Collegio arbitrale
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sullo stato e grado di non autosufficienza, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le parti, alla valutazione di un Collegio arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato da Italiana Assicurazioni S.p.A., l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Tuttavia, qualora l’accertamento definitivo sancisca l’indennizzabilità dell’Assicurato ai fini del presente contratto, la Società assumerà in proprio anche le spese dell’altra parte.
Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, fatti salvi i casi di violenza, dolo errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio arbitrale sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
Il ricorso al collegio arbitrale non pregiudica al Contraente la possibilità di adire le vie legali.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx. è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
11. CONFLITTI DI INTERESSE
Italiana Assicurazioni S.p.A. dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
12. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Italiana Assicurazioni si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare, una comunicazione relativa alla posizione assicurativa, con l’indicazione dell’ammontare del capitale assicurato e il nominativo dei Beneficiari.
Italiana Assicurazioni si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
13. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del c.c., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
14. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del c.c. le somme dovute da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
15. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
In ragione della sua forma o delle finalità assicurative, il contratto in specie non ammette la concessione di prestiti né il
Contraente può cederlo né darlo in pegno ad altri o comunque vincolarne le prestazioni assicurate.
16. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari, loro aventi diritto).
ALLEGATO
DEFINIZIONE DI NON-AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE
Viene definita persona non-autosufficiente quella incapace (a seguito di un’invalidità fisica o per un deficit cognitivo) in modo permanente e presumibilmente irreversibile di svolgere, come sotto precisato, parte delle seguenti attività elementari della vita quotidiana a condizione che sia raggiunto un punteggio totale di 40 punti su 60 in base allo schema seguente:
SCHEMA PER L’ACCERTAMENTO DELL’INSORGERE DI NON AUTOSUFFICIENZA
ATTIVITÀ ELEMENTARI DELLA VITA QUOTIDIANA
LAVARSI PUNTEGGIO
1° grado l’Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo. 0
2° grado L’Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e/o dalla doccia. 5
3° grado l’Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e/o dalla doccia
e durante l’attività stessa del farsi il bagno e/o la doccia. 10
VESTIRSI E SVESTIRSI PUNTEGGIO
1° grado l’Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi (vale a dire di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici) in modo
completamente autonomo. 0
2° grado l’Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o
per la parte inferiore del corpo. 5
3° grado l’Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo
sia per la parte inferiore del corpo. 10
IGIENE DEL CORPO PUNTEGGIO
1°grado l’Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):
(1) andare in bagno;
(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi;
(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno. 0
2° grado l’Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi
di attività (1), (2) e (3). 5
3° grado l’Assicurato necessita di assistenza per tutti i sopra indicati gruppi di attività (1), (2) e (3). 10
SPOSTARSI PUNTEGGIO
1° grado l’Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi
senza assistenza di terzi. 0
2° grado l’Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È in grado di alzarsi autonomamente
dalla sedia e dal letto. 5
3° grado l’Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi. 10
CONTINENZA PUNTEGGIO
1° grado l’Assicurato è completamente continente. 0
2° grado l’Assicurato è in genere asciutto durante il giorno ma non di notte. Necessita di aiuto parziale
nell’uso di dispositivi esterni o interni. 5
3° grado l’Assicurato è incontinente o con catetere a dimora. È dipendente per l’applicazione di dispositivi
esterni o interni. 10
ALIMENTARSI PUNTEGGIO
1° grado l’Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati
e serviti. 0
2° grado l’Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie:
- sminuzzare/tagliare cibo;
- sbucciare la frutta;
- aprire un contenitore/una scatola;
- versare bevande nel bicchiere. 5
3° grado l’Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l’alimentazione artificiale
Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione
Eventi di liquidazione | |||
Perdita di autosufficienza | Decesso Assicurato | Decesso Contraente | |
Richiesta sottoscritta dal Contraente corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. | 🗸 | ||
Dichiarazione attestante la data effetto dell’ultima quietanza pagata. | 🗸 | 🗸 | |
Coordinate bancarie di un c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari/Contraente in caso di pagamento della somma assicurata tramite bonifico bancario. | 🗸 | 🗸 | |
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari della prestazione maturata, qualora diversi da Contraente e Assicurato. | 🗸 | ||
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato, qualora diverso dal Contraente. | 🗸 | ||
Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione presso l’Agenzia. | 🗸 | ||
Consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario, in presenza di vincolo attivo sulla polizza. | |||
Denuncia di sinistro, con descrizione dettagliata della malattia o della dinamica dell’infortunio. | 🗸 | ||
Comunicazione di avvenuto decesso e copia del certificato di morte. | 🗸 | 🗸 | |
Documentazione sanitaria relativa all’infortunio/malattia/causa del sinistro: - cartelle cliniche; - certificati medici; - lettera di dimissioni rilasciata dall’ospedale attestante il ricovero e la degenza; - altri accertamenti di cui già in possesso. | 🗸 | 🗸 | |
Relazione del medico curante sulla causa di decesso. | 🗸 | 🗸 | |
Visita medico legale, in caso di richiesta di indennizzo per invalidità permanente o totale. | 🗸 | ||
In caso di decesso dell’Assicurato/Contraente: atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o degli eredi legittimi (Atto sostitutivo di notorietà per importi non superiori a Euro 15.000,00); - copia autenticata dell’eventuale testamento; - decreto del giudice tutelare, in presenza di Beneficiari minorenni. | 🗸 | 🗸 | |
Certificato di non gravidanza del coniuge nel caso in cui la definizione del Beneficiario risulti essere “… figli nati e nascituri” o “Eredi legittimi”. | 🗸 | 🗸 | |
Documento delle autorità competenti, in caso di morte violenta, attestante le circostanze nelle quali è avvenuto il decesso e/o Documento delle autorità competenti attestante la chiusura dell’eventuale inchiesta giudiziaria. | 🗸 | ||
Richiesta di cambio Contraente, sottoscritta da tutti gli eredi legittimi, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del nuovo Contraente. | 🗸 | ||
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Soggetto munito della rappresentanza legale in caso di contratto stipulato per conto di terzi. | 🗸 |
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Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
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