ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 137 del 23/03/2021
OGGETTO: Presa d`atto dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento da stipularsi tra l`IZSVe e la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia (Legacoop FVG), con sede in Udine, approvato con DCA n. 4 del 26.02.2021.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Presa d`atto dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento da stipularsi tra l`IZSVe e la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia (Legacoop FVG), con sede in Udine, approvato con DCA n. 4 del 26.02.2021.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, ritrasposto nell’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. (…)”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 16 del 3.8.2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9.10.2015 – prevede, tra l’altro, che l’Istituto “può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di
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disposizioni degli enti cogerenti”; il comma 2 di tale articolo stabilisce, inoltre, che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e), delle citate Leggi della Regione del Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate Leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede che il finanziamento dell’Istituto sia, inoltre, assicurato “[…] dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 21 luglio 2010, avente ad oggetto “Stipula di convenzioni o di contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a soggetti pubblici e privati. Determinazioni”, esecutiva, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.
La Giunta Regionale del Veneto – su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione 21 gennaio 2015, n. 2 - con proprio provvedimento 11 agosto 2015, n. 1066, ha approvato il Tariffario delle prestazioni a pagamento erogate dall’Istituto, comprensivo delle variazioni ed aggiornamenti apportati nell’anno 2014 e delle “Procedure applicative al Tariffario dell’IZSVe”.
Con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono state approvate variazioni al Tariffario e alle Procedure applicative.
Con DCA n. 11/2019 sono state apportate delle modifiche ai criteri ed alle modalità stabilite con DCA n. 5/2010 secondo quanto riportato:
“Le convenzioni o i contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, dell’Accordo interregionale e dello Statuto dell’Istituto possono essere stipulati con enti pubblici, con organizzazioni, associazioni ed altri soggetti che operano nell’interesse della collettività e che abbiano come finalità il miglioramento della qualità igienico-sanitaria degli allevamenti, della salubrità e qualità delle produzioni animali e degli alimenti con veterinari liberi professionisti, che possano fornire informazioni epidemiologiche utili per l’Ente pubblico per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio.
Le attività oggetto di dette convenzioni o contratti devono essere svolte da medici veterinari.
Nell’ambito delle condizioni sopra delineate, le relative convenzioni vengono approvate con delibera del Direttore generale, con scontistica pari al 25%.
Gli schemi generali di convenzione o di contratto diversificati a seconda dell’utente e ogni singola convenzione e/o contratto dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione per la definizione delle percentuali di sconto diverse da quella sopra riportata e al fine di meglio armonizzare e coordinare le attività presenti nei territori di competenza”.
La Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità Legacoop FVG, è costituita fra le cooperative e gli organismi cooperativi della Regione Friuli Venezia Giulia aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di cui è organo periferico e di cui sposa le stesse finalità riportate in ambito regionale. Essa rappresenta, tra gli altri, gli operatori del settore del dipartimento pesca - comparto Molluschi bivalvi (MBV), nonché è capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita per la gestione del Centro Tecnico Informativo (CTI) per l'attuazione del progetto pluriennale "Prodotto Ittico Sicuro", concernente le buone pratiche di autocontrollo degli operatori del comparto MBV;
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Con nota del 10.02.2021, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al ns. prot. n. 1291/2021, Legacoop FVG ha richiesto a questo Istituto l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata annuale, per poter usufruire delle prestazioni previste a Tariffario con applicazione dello sconto del 40%, nell’ambito del sistema integrato di autocontrollo codificato e attivato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a salvaguardia delle produzioni marine regionali, nonché nell’ambito del progetto “Prodotto Ittico Sicuro”, consistenti in analisi per la ricerca di residui di acido okadaico nei MBV, ricerca di altre biotossine algali previste da specifiche disposizioni regionali, analisi microbiologiche e chimiche, ovvero altre tipologie di esami eventualmente richieste e concordate.
In esecuzione delle precitate deliberazioni n. 5/2010 e n. 11/2019, il Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento n. 4 del 26.02.2021 ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi con la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 158883/2021, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Veterinario presso la “SCS8 – Laboratorio di San Donà”, in qualità di referente scientifico, ha richiesto a questa Struttura di prendere atto di tale schema, allegando altresì la propria dichiarazione nella quale asserisce che “la convenzione da sottoscrivere con Legacoop FVG è intesa ai fini del miglioramento della qualità igienico-sanitaria degli allevamenti, della salubrità e qualità delle produzioni animali e degli alimenti; l’attività richiesta sarà svolta in subordine ai compiti istituzionali; sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni di laboratorio richieste; la stipula di un contratto di durata annuale permette di accedere ad un maggior numero di dati epidemiologici, utili all’Istituto per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio, per aumentare l’efficacia e l’efficienza nell’azione di tutela della salute del consumatore e contestualmente diminuire il rischio di prodotti non idonei sul mercato; la possibilità di fidelizzare il cliente”. La Dott.ssa Xxxxxxxx dichiara, inoltre, di non essersi trovato né di trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi relativamente alla convenzione in parola.
In conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell’Ente, l’IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti dalla Legacoop FVG che possano fornire all’Istituto informazioni epidemiologiche utili per la conoscenza del territorio oltre che per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio.
Con la stipula della convenzione in parola – la cui durata è fissata in 12 mesi a decorrere dal 19.03.2021 – l’Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni a tariffario, per le quali saranno applicati i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura con uno sconto del 40%, oltre IVA come per legge e il cui pagamento sarà effettuato dalla Legacoop FVG in rate posticipate trimestrali secondo le modalità previste dall'art. 6 della convenzione stessa.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di prendere atto dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.02.2021 da stipularsi tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore Dott. Xxxxxxx Xx Xxx – giusti poteri derivanti dalla Delibera di Presidenza del 1.07.2019, dalla Delibera dell’Assemblea dell’ATS CTI del 1.08.2019 e con i poteri derivanti dalla procura speciale per la ATS costituita per la gestione del Centro Tecnico Informativo (CTI) - documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
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2. di sottoscrivere, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la convenzione di cui al punto che precede, della durata di 12 mesi a decorrere dal 19.03.2021, per l’erogazione da parte dell’IZSVe delle prestazioni descritte nell’art. 2 della convenzione stessa;
3. di dare atto che, per le prestazioni effettivamente eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura elettronica, con uno sconto del 40%, oltre IVA come per legge, il cui pagamento sarà effettuato dalla Legacoop FVG in rate posticipate trimestrali, secondo le modalità previste dall'art. 6 della convenzione in parola;
4. di imputare l’importo complessivo dei ricavi derivanti dal presente provvedimento al sottoconto 620010903 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Convenzioni per attività analitica” del Bilancio Economico Preventivo 2021 e futuri (cdc da individuare).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di prendere atto dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26.02.2021 da stipularsi tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore Dott. Xxxxxxx Xx Xxx – giusti poteri derivanti dalla Delibera di Presidenza del 1.07.2019, dalla Delibera dell’Assemblea dell’ATS CTI del 1.08.2019 e con i poteri derivanti dalla procura speciale per la ATS
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
costituita per la gestione del Centro Tecnico Informativo (CTI) - documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di sottoscrivere, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la convenzione di cui al punto che precede, della durata di 12 mesi a decorrere dal 19.03.2021, per l’erogazione da parte dell’IZSVe delle prestazioni descritte nell’art. 2 della convenzione stessa;
3. di dare atto che, per le prestazioni effettivamente eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura elettronica, con uno sconto del 40%, oltre IVA come per legge, il cui pagamento sarà effettuato dalla Legacoop FVG in rate posticipate trimestrali, secondo le modalità previste dall'art. 6 della convenzione in parola;
4. di imputare l’importo complessivo dei ricavi derivanti dal presente provvedimento al sottoconto 620010903 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Convenzioni per attività analitica” del Bilancio Economico Preventivo 2021 e futuri (cdc da individuare).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 137 del 23/03/2021
OGGETTO: Presa d`atto dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento da stipularsi tra l`IZSVe e la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia (Legacoop FVG), con sede in Udine, approvato con DCA n. 4 del 26.02.2021.
Pubblicata dal 23/03/2021 al 07/04/2021 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO CON SCONTO A TARIFFARIO
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD),
Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx C.F. RCCNTN67B42G224E, domiciliato per la sua carica presso la sede centrale di Legnaro (PD), in seguito per brevità denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
LEGA DELLE COOPERATIVE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Udine, Via Cernazai, n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 80010050302, PEC: XxxxXxxxXXX@xxxxxxxxx.xx, rappresentata dal Direttore Dott. Xxxxxxx Xx Xxx, C.F. DDILSS75S16C957J, giusti poteri derivanti dalla Delibera di Presidenza datata 01 luglio 2019, dalla Delibera dell’Assemblea dell’ATS CTI di data 1 agosto 2019, e con i poteri derivanti dalla procura speciale per la ATS costituita per la gestione del Centro Tecnico Informativo (CTI), domiciliato per la sua carica presso la sede di Udine, via Cernazai 8, in seguito per brevità denominata “Legacoop FVG” o “Cliente”,
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- l’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- con delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 264/2018 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell’arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione nuovo protocollo di intesa”, è stato approvato il nuovo protocollo d’intesa tra Autorità competenti (AC) e Operatori del settore alimentare (OSA), in sostituzione del precedente protocollo d’intesa approvato con delibera n. 2557/2015;
- con delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 923/2019 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell’arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone”, è stato revisionato il piano di monitoraggio e sono state aggiornate le zone di produzione, raccolta e di stabulazione in seguito alla revisione di alcuni poligoni delle aree classificate, in sostituzione delle zone identificate con delibera n. 816/2016;
- il “Protocollo di intesa per la gestione di attività ai fini della sicurezza alimentare” tra OSA e AC consente di integrare e perfezionare le relazioni fra le autorità di controllo pubblico in materia di sicurezza alimentare, igiene della nutrizione, polizia veterinaria e gli operatori del settore alimentare allo scopo di coordinare e implementare la gestione del rischio microbiologico e tossicologico. La condivisione del dato analitico da parte degli OSA è inoltre finalizzata a raggiungere un numero di analisi sufficiente per il mantenimento della classificazione sanitaria: il monitoraggio sanitario condotto dall’Autorità competente, così come stabilito dalle Linee guida di cui alla citata DGR 923/2019, è integrato dai dati derivanti dal piano di autocontrollo effettuato dagli Operatori del Settore come stabilito dalla DGR 264/2018, attraverso il Centro Tecnico Informativo (CTI);
- tra i firmatari del protocollo d’intesa vi è la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia (Legacoop FVG), sia in qualità di Rappresentante degli OSA (dipartimento pesca FVG), sia in qualità di capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo “ATS” costituita per l’attuazione di un progetto pluriennale “Prodotto Ittico Sicuro” concernente le buone pratiche di autocontrollo degli operatori del comparto molluschi bivalvi per la valorizzazione delle loro produzioni e a garanzia dei consumatori;
- Legacoop FVG, ai fini di adempiere alle prescrizioni normative comunitarie e regionali nell’ambito del sistema di autocontrollo, nonché nell’ambito del progetto “Prodotto Ittico Sicuro”, ha richiesto all’IZSVe l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata annuale per poter usufruire delle prestazioni previste dal Tariffario - erogate dall’IZSVe in subordine ai propri compiti istituzionali – finalizzate a potenziare le conoscenze sanitarie dei molluschi bivalvi vivi allevati in Friuli Venezia Giulia e migliorare la qualità delle produzioni.
In considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2. OGGETTO
1. IZSVe si impegna ad erogare alla Legacoop FVG, nel periodo di durata del presente contratto, le prestazioni previste a Tariffario - dietro pagamento dei corrispettivi ivi previsti di cui al successivo art. 6 - consistenti in analisi per la ricerca di residui di acido okadaico nei molluschi bivalvi, nonché eventuale ricerca di altre biotossine algali previste da specifiche disposizioni regionali ed analisi microbiologiche e chimiche nell’ambito del sistema integrato di autocontrollo codificato e attivato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a salvaguardia delle produzioni marine regionali.
2. Le prestazioni erogate dall’IZSVe, nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente convenzione, sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSVe effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotte dal Legacoop FVG in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
3. E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore della Legacoop FVG, avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe (o altro laboratorio) ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
4. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, le relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 3. CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO
1. Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità della Legacoop FVG, compresi l’imballaggio, il trasposto e la consegna del campione.
2. Le modalità di conservazione e conferimento dei campioni ad IZSVe sono indicate nella “Carta dei Servizi” e nel documento “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”, pubblicati nella sezione “Carta dei servizi e tariffario” del sito web istituzionale.
3. Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito ad IZSVe con modalità diretta a cura della Legacoop FVG (o di suo incaricato) o inviato tramite posta ordinaria (ove possibile) o tramite corriere. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all’interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.
4. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa tempestiva comunicazione scritta a Legacoop FVG. I campioni non idonei vengono eliminati dopo 10 giorni dal conferimento.
5. Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (es. revisioni di analisi) o requisiti normativi e accordi con il richiedente in sede di eventuale riesame della convenzione, (sempre che il trattamento del campione e/o i risultati non implichino rischio sanitario), i campioni oggetto di analisi sono eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile del laboratorio può decidere di analizzare il campione direttamente oppure di conservarlo in condizioni idonee per successivi utilizzi; in questi casi i risultati sono trattati ed eventualmente pubblicati garantendo nell’espressione dei risultati l’anonimato della Legacoop FVG.
6. IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. Legacoop FVG non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, ad eccezione dei casi esplicitati nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 4. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. Legacoop FVG ha l’obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. Legacoop FVG sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati avuto riguardo per la salute e la sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.
2. La segnalazione degli esiti non conformi ai sensi della vigente normativa in materia di salute pubblica e sanità animale alle autorità competenti è a carico della Legacoop FVG. L’IZSVe si riserva comunque la facoltà di comunicare direttamente alle autorità competenti gli esiti non conformi quando questo è previsto dalle disposizioni normative vigenti e nei casi in cui si renda necessaria la tempestiva comunicazione alle autorità stesse ai fini della salvaguardia della salute umana e della sanità degli animali.
ART. 5. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA
1. I rapporti di prova (RdP) saranno resi disponibili alla Legacoop FVG tramite il servizio on-line IZIWEB,
oppure tramite modalità alternative preventivamente concordate (es: fax, posta ordinaria, brevi manu).
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
3. E’ vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. E’ vietata la riproduzione parziale dello stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell’IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell’Istituto.
ART. 6. CORRISPETTIVO
1. Per le prestazioni eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario - oltre I.V.A. nella misura vigente - ai quali sarà applicato uno sconto del 40% previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”.
2. Il Tariffario dell’IZSVe è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/.
3. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente punto sarà effettuato in rate posticipate trimestrali, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe alla Legacoop FVG, relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi, (oltre I.V.A. come per legge), previsti in Tariffario in vigore al momento della emissione della fattura. La fattura comprenderà anche l’eventuale conguaglio relativo a esami eseguiti in numero superiore a quello concordato o a tipologie di esami eseguiti diverse rispetto a quelle indicate in convenzione.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica attraverso il sistema “PagoPA” xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/.
5. In caso di ritardato pagamento da parte della Legacoop FVG, maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
6. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà sospendere l’esecuzione dei servizi ai sensi del successivo art. 8.
7. Nel periodo di durata della presente convenzione, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti. In quest’ultimo caso, ne darà comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, la Legacoop FVG avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 7. DURATA
1. La presente convenzione avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 19.03.2021 fino al 18.03.2022.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà alla Legacoop FVG tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipula di una nuova convenzione.
ART. 8. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 6, comma 6, senza che ciò comporti per la Legacoop FVG alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti convengono espressamente che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell’ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui al comma 2, art. 2, e al comma 3, art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l’IZSVe, con comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola.
2. In ogni caso, IZSVe si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al presente contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per una delle seguenti fattispecie:
a) qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali;
b) se una delle Parti del presente contratto cessa la propria attività, ovvero in caso di sentenza di fallimento o di qualsiasi altro provvedimento dell’autorità competente che non comporti prosecuzione dell’attività di azienda. La parte che intende risolvere il contratto ai sensi della presente xxxxxxxx comunica la sua intenzione all’altra Parte, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva a 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento della comunicazione.
4. L’adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi nel periodo intercorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione fino alla risoluzione effettiva del contratto - di cui ai termini riportati nei commi 1 e 3 del presente articolo - non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l’effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti al Cliente a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, l’IZSVe comunicherà al Cliente i risultati generati fino alla data di risoluzione.
ART. 10. RECESSO UNILATERALE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione al Cliente delle data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo.
2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste al successivo art. 18 “Modifiche e comunicazioni”.
3. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 11. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 12. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione del presente contratto in forma anonima e garantendo l’anonimato del Cliente per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
ART. 14. CESSIONE DELLA CONVENZIONE
1. E’ fatto divieto alla Legacoop FVG di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.
ART. 15. RISERVATEZZA
1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione oggetto della prestazione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della presente convenzione e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo della stessa. Fatto salvo l’obbligo di segnalazione all’Autorità sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l’esito possa rappresentare un rischio sanitario. Per quanto non espressamente indicato, si applica quanto disposto nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 16. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE E DELLA LEGACOOP FVG
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. La Legacoop FVG si impegna, per quanto ad essa applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte della Legacoop FVG dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione della presente convenzione.
ART. 17. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA
1. Le Parti convengono che la presente convenzione è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del
D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico della Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi alla presente convenzione, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 18. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 20. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni generali di contratto” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
***
Il presente atto, redatto in duplice copia ad uso dell’IZSVe e della Legacoop FVG, viene letto confermato e sottoscritto.
Legnaro, lì ……………………………….. Udine, lì …………………………..
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
…………………………………………..
Per Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
Il Direttore
Dott. Xxxxxxx Xx Xxx
…………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Legacoop FVG dichiara espressamente di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nella presente convenzione, approvando specificatamente quanto disposto dai seguenti articoli: art. 2 “Oggetto”, art. 3 “Conferimento dei campioni per le prove di laboratorio”, art. 4 “Garanzie e responsabilità”, art. 5 “Ritiro del rapporto di prova”, art. 6 “Corrispettivo”, art. 7 “Durata”, art. 8 “Sospensione dell’ esecuzione”, art. 9 “Clausola risolutiva espressa”, art. 10 “Recesso unilaterale”, art. 11 “Forza Maggiore”, art. 12 “Utilizzo dei dati e delle informazioni”, art. 14 “Cessione della convenzione”, art. 15 “Riservatezza”, art. 17 “Imposta sul valore aggiunto e oneri per la stipula, art. 19 “Legge applicabile e Foro competente”, art. 20 “Norme di rinvio”.
Udine, lì …………………………..
Per Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
Il Direttore
Dott. Xxxxxxx Xx Xxx
…………………………………………..