COMUNE DI SELARGIUS
COMUNE DI SELARGIUS
AREA 5 – SUAPE – ED. PRIVATA – SERV. INFORMATICI – APPALTI E CONTRATTI – PATRIMONIO – ESPROPRIAZIONI – SERVIZI LEGALI
DISCIPLINARE DI GARA
Accordo quadro per l’affidamento di interventi di recupero ambientale di aree pubbliche degradate nel territorio di Selargius, annualità 2022-2023
DISCIPLINARE DI GARA
Accordo quadro per l’affidamento di interventi di recupero ambientale di aree pubbliche degradate dall’abbandono di rifiuti nel territorio di Selargius, annualità 2022-2023.
1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. 259 del 08/03/2022, questa Amministrazione ha stabilito di avviare una procedura per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione di interventi di recupero ambientale di aree pubbliche degradate dall’abbandono di rifiuti nel territorio del Comune di Selargius per le annualità 2022 e 2023.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 1, coma 2, lett. b), della L. 120/2020 e 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto per l’aggiudicazione del Contratto.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Selargius.
CIG 90957122FE
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Area 9, Igiene Urbana, Verde Pubblico, Ambiente, Manutenzioni Programmate e Gestione Tecnico Xxx.xx.
Il Responsabile del Procedimento di Gara è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx, Direttore dell’Area 5, SUAPE, Ed. Privata, Serv. Informatici, Appalti e Contratti, Patrimonio, Espropriazioni.
2. DOTAZIONE INFORMATICA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna), secondo le prescrizioni dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) attraverso la pubblicazione di una richiesta di offerta (RdO).
Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnacat,it
Pertanto, per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l’operatore economico
concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
- Firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo
xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al Portale Sardegna CAT
nelle seguenti categorie merceologiche inerenti alla tipologia di servizio in affidamento:
- AL22AC – Servizi di rimozione di amianto;
- AL22AF – Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali;
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti all’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
2.2 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti comprensivo dei seguenti documenti:
a) Relazione Tecnica – Capitolato (Allegato A);
b) Planimetria siti maggiormente soggetti ad abbandono rifiuti - documentazione fotografica (Allegato B);
c) Elenco prezzi (Allegato C1);
d) Analisi dei prezzi (Allegato C2);
e) Quadro Economico (Allegato D);
f) Schema di contratto (Allegato E);
g) Elaborato n. 1 Planimetria generale ubicazione siti;
2) Disciplinare di gara;
3) Allegato A - Istanza di partecipazione e dichiarazione;
4) Allegato B - D.G.U.E.;
5) Allegato B bis – Dichiarazione integrative al D.G.U.E.;
6) Allegato C - Modello offerta economica
7) Patto di integrità, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2016;
8) Codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014
Relativamente al servizio in affidamento non risultano adottati criteri ambientali minimi (CAM) nell’ambito degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).
I documenti di gara sono pubblicati e sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: xx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara.
I documenti di gara son, altresì, pubblicati sulla piattaforma Sardegna Cat della Regione Autonoma della Sardegna, nella apposita RdO, al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2.3 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara tramite la funzionalità della piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con una delle seguenti modalità:
- Tramite la funzionalità della piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura;
- mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica) e sul sito della Stazione appaltante all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara;
- tramite PEC.
Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si precisa che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara verranno effettuate tramite la piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un messaggio nella casella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, nell’eventualità di non operatività del sistema Sardegna CAT.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, lett. f), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO, FINANZIAMENTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento di interventi di recupero ambientale di aree pubbliche degradate dall’abbandono di rifiuti, come descritti nell’Allegato A “Relazione Tecnica – Capitolato” e nei relativi documenti di gara.
Categoria: CPV: 90722300-7 - Servizi di bonifica di terreni
3.2 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore biennale dell’accordo quadro è stato stimato in € 195.700,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 5.700,00, non soggetti a ribasso, al netto di I.V.A., che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell’ambito degli appalti specifici (o contratti attuativi). Per ogni affidamento si applicheranno i prezzi dell’elenco prezzi contrattuale, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Si precisa che il valore suddetto è determinato in base ad una stima relativa alle presumibili disponibilità finanziarie nell’arco temporale di durata dell’accordo quadro. Si precisa, altresì, che gli importi suddetti rappresentano un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detti importi. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro.
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera compreso nell’importo complessivo dell’accordo quadro è stato stimato in presunti € 70.452,00 nel biennio (pari a circa il 36,00% dell'ammontare dell'accordo quadro). Tale importo è stato valutato prendendo in considerazione la ricorrenza ipotizzata delle singole voci di lavorazione, ovvero gli appalti di recupero ambientale di aree degradate affidati in anni precedenti, adattando l’incidenza al nuovo importo del servizio.
3.3 FINANZIAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro sarà finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
3.4 SUDDIVISIONE IN LOTTI:
L’accordo quadro, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice, è costituito da un unico lotto funzionale di modesto importo e poiché il servizio riveste caratteristiche di unitarietà
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’accordo quadro è prevista in 2 anni (24 mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro e, comunque, sino al conseguimento dell’importo contrattuale disponibile (pari ad € 197.500,00 complessivi).
Le prestazioni di cui all’accordo quadro in affidamento si intenderanno concluse al raggiungimento dell’importo contrattuale, anche nel caso in cui ciò dovesse avvenire in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale prevista dei due anni.
Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale l’Ente potrà affidare appalti al soggetto
che risulterà aggiudicatario dell’accordo quadro.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previste opzioni e/o rinnovi
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’accordo quadro (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5. 10A.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
c) Autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti e sottoprodotti di origine animale, ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e del Regolamento attuativo n. 142/2011
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett.
b) deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti e sottoprodotti di origine animale, di cui al precedente punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da almeno una:
- delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett.
b) deve essere deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti e sottoprodotti di origine animale, di cui al precedente punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da una impresa consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve essere riprodotto in sede di gara.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall’art. 105 del Codice. L’esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Appaltatore, il quale non potrà a sua volta cederlo o subappaltarlo ad altri operatori economici senza la preventiva autorizzazione del Comune.
Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. c), deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell’offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare.
La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l’Appaltatore di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte del servizio in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo esso l’unico e solo responsabile verso il Comune della buona riuscita del servizio.
10. GARANZIE
Non è prevista la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 120/2020.
La ditta affidataria dovrà presentare a garanzia dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, una garanzia definitiva che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016;
La garanzia definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale in caso di ribasso inferiore o uguale al 10%,
in caso di ribasso maggiore si veda l’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio e può essere effettuato liberamente dai concorrenti sulle aree individuate nelle planimetrie di progetto, allegate ai documenti di gara.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 202021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 202022 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
13.1 PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio indicato nella RdO a sistema, sulla piattaforma Sardegna CAT, Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato d’appalto e in tutti i documenti di gara, nonché le regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema Sardegna CAT, (Manuale d’uso).
Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del bando e del presente disciplinare di gara o della documentazione di gara, in ogni caso, queste ultime prevarranno.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito e saranno aperte sul sistema Sardegna CAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.
13. 2 DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA
L’offerta è composta, a pena di esclusione, da:
A. Busta di Qualifica contenente la documentazione amministrativa di qualifica
B. Busta Economica contenente l’offerta economica
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Le dichiarazioni DGUE, la domanda di partecipazione, e tutte le altre dichiarazione richieste dal bando, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara, nonché sulla piattaforma Sardegna Cat della Regione Autonoma della Sardegna, nella apposita RdO aperta, al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
documentazione di qualifica, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente deve inserire a sistema nell’apposita sezione denominata busta di qualifica la documentazione amministrativa di seguito elencata. Nella busta di qualifica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, elementi dell’offerta economica.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all’Allegato A
Istanza di partecipazione/Dichiarazione, e contiene tutte le seguenti informazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta:
- nel caso di impresa singola, dal Legale Rappresentante/Procuratore della stessa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal Legale Rappresentante/Procuratore della mandataria/capofila.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal Legale Rappresentante/Procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal Legale Rappresentante/Procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore del consorzio medesimo.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentante/Procuratori dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche e integrazioni, messo a disposizione sulla piattaforma Sardegna Cat, unitamente a tutta la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
L’Amministrazione aggiudicatrice rende tutte le informazioni richieste sulla procedura di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis), f-ter), c-bis), c-ter), c-quater), del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara la data di effettuazione del sopralluogo;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165//2001;
7. accetta il patto di integrità approvato con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2016, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
9. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice;
12. attesta che è stata effettuata l’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
15.Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio
o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA
La busta Economica contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello C – Offerta Economica, allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) Il ribasso percentuale unico da applicare ai prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato ai documenti di gara (Allegato B1 al Progetto).
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10, del Codice.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’accordo quadro è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
17.1 CALCOLO DEL’ANOMALIA DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il Dirigente del Servizio Appalti, responsabile della procedura di gara, procede, in conformità al disposto dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 120 del 2020, all’ esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 97, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 5 (cinque).
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In presenza di un numero di offerte valide pari o superiore a 5, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, a seconda che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 o inferiore a 15, con l’applicazione dei metodi previsti ai commi 2 e 2-bis dell’art. 97, del Codice.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Trattandosi di una procedura di gara informatizzata, gestita interamente attraverso una piattaforma telematica, non sono previste sedute pubbliche
Il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, a ciò deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procederà a:
1. verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata sulla piattaforma Sardegna Cat a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare il sub-procedimento di regolarizzazione (soccorso istruttorio), ai sensi dell’art. 83, comma 9,
del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura di cui al precedente punto 14;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. provvedere agli adempimenti di cui all’art. all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, procederà all’esame delle offerte economiche presentate sulla piattaforma Sardegna Cat ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e procederà a:
▪ Espletare le verifiche dell’anomalia, ex art. 97, comma 2 e seguenti, del D. Lgs. n. 50/2016;
▪ Predisporre la graduatoria dei concorrenti;
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, provvederà a disporre le eventuali esclusioni per:
1. inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
3. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, procederà alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
20. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ex art. 97, commi 1 e 4, del Codice.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, né da comunicazione al Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara, che procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra si predispone la graduatoria finale dei concorrenti. La proposta di aggiudicazione è formulata dal Dirigente del Servizio appalti, responsabile della procedura di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, procede a:
1. richiedere, nei confronti del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2. Richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d), del Codice.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Il Dirigente del Servizio appalti, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5, lett. a).
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 (stand still).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, quantificate presuntivamente in € 1.450,00.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile
2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.