Taranto, 11 novembre 2016 Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Taranto, 11 novembre 2016 Università degli Studi di Bari Xxxx Xxxx
Dipartimento Jonico – Aula Magna
Il contratto di affidamento fiduciario a supporto di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art.
182 bis L.F. . Un caso reale.
Avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, TEP
Professionista Accreditato dall’Associazione “Il trust in Italia”
E – mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Contratto di affidamento fiduciario e accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
🙟 L’imprenditore in stato di crisi può chiedere al tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con almeno il 60% dei creditori.
🙟 L’accordo è pubblicato nel R.I. e acquista subito efficacia (per i 60 gg. successivi nessun creditore può agire in executivis).
🙟 I creditori entro 30 gg. dalla pubblicazione possono impugnare l’accordo e il Tribunale, decise le opposizioni, omologa l’accordo con decreto motivato.
🙟 Il decreto di omologa è pubblicato presso il R.I. ed è impugnabile dai creditori entro i successivi 15 gg.
🙟 L’accordo deve essere accompagnato dalla Relazione di un professionista.
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Le principali peculiarità degli accordi di ristrutturazione
🙟 Xxxx e proprio contratto privatistico da stipularsi con i creditori.
🙟 Richiede lo “stato di crisi” del debitore (comprende anche l’insolvenza).
🙟 Prevede un “ombrello protettivo” di 60 gg. per facilitarne l’omologazione.
🙟 Deve essere corredato da una relazione di un esperto (revisore contabile) su fattibilità e idoneità dell’accordo a garantire il pagamento dei creditori estranei.
🙟 Può essere “proposto” da qualsiasi imprenditore fallibile.
🙟 Può riferirsi a qualsiasi tipologia di credito (privilegiato o chirografario).
🙟 E’ una procedura con un ruolo molto limitato del Tribunale .
🙟 Gli atti posti in essere in occasione o in esecuzione dell’accordo sono prededucibili in caso di successivo fallimento.
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Vantaggi e utilità degli accordi di ristrutturazione
🙟 E’ uno strumento più snello del concordato preventivo.
🙟 Prevede la possibilità di una proposta di transazione fiscale.
🙟 In caso di fallimento della società, gli atti e i pagamenti in attuazione dell’accordo sono esenti da revocatoria.
🙟 In forza della sottoscrizione i creditori si impegnano a non chiedere il fallimento e/o a proseguire azioni esecutive.
🙟 Mette a riparo il debitore dal rischio di bancarotta preferenziale.
🙟 Il Tribunale interviene nella fase di omologazione dell’accordo e non in quella esecutiva.
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Ulteriori caratteristiche e problematicità degli accordi di ristrutturazione
🙟 Il 182 bis realizza in fondo una “impar condicio creditorum” .
🙟 Il 182 bis realizza un contratto di durata la cui esecuzione è affidata alla autonomia privata, senza controlli esterni durante la sua esecuzione.
🙟 Solo l’accordo è soggetto ad omologa; nulla si dice in merito ai contratti volti a darne esecuzione, sui xxxx e sui tempi di attuazione.
🙟 E’ possibile chiedere il blocco delle azioni anche durante la fase delle trattative.
🙟 I finanziamenti essenziali per la buona riuscita dell’accordo sono tutelati sia nella fase delle trattative che in quella dell’esecuzione.
🙟 I creditori aderenti ricevono una certa “protezione”.
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Contratto di affidamento fiduciario e accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.: caso
🙟 Impresa in crisi, proprietaria di un immobile.
🙟 Mancanza assoluta di liquidità.
🙟 Creditori con titoli esecutivi (precetto, assegni insoluti ecc.).
🙟 Individuazione delle problematiche aziendali che hanno condotto allo stato di crisi.
🙟 Valutazione sulla possibilità di superare lo stato di crisi attraverso un piano di risanamento aziendale.
🙟 Utilizzo dell’immobile aziendale come strumento di leva e supporto al piano di risanamento e ristrutturazione attraverso l’istituzione di un Contratto di affidamento fiduciario a garanzia dei pagamenti oggetto di dilazione.
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Contratto di affidamento fiduciario e accordi di ristrutturazione: schema del caso
XXX s.r.l.
(Impresa in crisi)
Immobile
AFFIDANTE
Contratto di Affidamento Fiduciario con Vincolo di Destinazione
Immobile
Persona fisica o giuridica
AFFIDATARIO
Controlla
Riceveranno
Immobile
Beneficiari (Creditori aderenti al piano)
Garante del Contratto
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Contratto di Affidamento Fiduciario e accordi di ristrutturazione: peculiarità
🙟 Il Contratto di Affidamento Fiduciario garantisce: a) la non
dispersione dei beni aziendali ed eventualmente personali dell’imprenditore o di terzi garanti dell’imprenditore; b) che i beni siano utilizzati secondo il Programma Destinatorio.
🙟 Il Contratto di Affidamento Xxxxxxxxxx introduce un momento di controllo sui modi e tempi di esecuzione dell’accordo, individuando le due figure di: a) Affidatario e b) Garante del Contratto.
🙟 Il Contratto di Affidamento Fiduciario tutela sia i creditori aderenti (ad es. dal ritardo nell’omologa da parte del tribunale) sia i non aderenti (“regolare pagamento”) ed evita l’attacco dei c.d. “free riders” .
🙟 Il Contratto di Affidamento Fiduciario tutela tutti i creditori attraverso: a) informazione sull’attività dell’Affidatario; b) rendiconto dell’Affidatario; c) diritto di accesso ai documenti del Contratto e al Libro dell’Amministrazione.
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Contratto di Affidamento Fiduciario e accordi di ristrutturazione: peculiarità (segue)
🙟 Lo scopo del Contratto di Affidamento Fiduciario è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.: garantisce la migliore realizzazione degli accordi di ristrutturazione, soddisfacendo i diritti dei creditori.
🙟 Il Contratto di Affidamento Xxxxxxxxxx realizza un effetto segregativo che si rivela efficace ai fini del buon esito della procedura.
🙟 L’effetto segregativo impedisce azioni esecutive dei creditori sui beni del debitore per tutta la durata del Contratto di Affidamento Fiduciario (saranno possibili, nei termini di legge, eventuali azioni revocatorie).
🙟 Intervenuta l’omologa, il Contratto di Affidamento Fiduciario consente una miglior realizzazione della fase di esecuzione degli accordi.
🙟 Il Contratto di Affidamento Fiduciario tutela tutte le parti interessate, tenendo indenne l’accordo da iniziative individuali dei c.d. free riders e privilegiando l’interesse generale.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Premesso:
🙟 che la società XXX s.r.l. si trova in una delicata situazione di crisi finanziaria dovuta, in gran misura, al contesto economico di recessione attraversato dal settore e dalla zona in cui opera;
🙟 che la società XXX s.r.l., per mezzo del suo amministratore unico sig. YYY, onde
superare la delicata situazione di crisi finanziaria in cui versa ha deciso di attuare un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale messo in atto attraverso un “accordo di ristrutturazione dei debiti” così come disciplinato dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e succ. mod.- di seguito anche solo Legge Fallimentare);
🙟 che al fine di meglio supportare e facilitare l’attuazione del citato piano di
risanamento e l’ “accordo di ristrutturazione dei debiti” così come disciplinato dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare, la XXX s.r.l., come innanzi rappresentata, ha deciso di concludere un Contratto di Affidamento Fiduciario con Vincolo di Destinazione ex art. 2645 ter c.c. con il quale destinare il compendio aziendale a supporto del piano di risanamento; (segue)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
🙟 che con il presente Contratto di Affidamento Fiduciario si intende garantire l’integrità del patrimonio aziendale al fine di poterlo liquidare al miglior prezzo di mercato e con il ricavato poter soddisfare i creditori della società XXX s.r.l.;
🙟 che qualora l’ “accordo di ristrutturazione dei debiti” dovesse risultare non realizzabile o
la società XXX s.r.l. dovesse fallire, i beni vincolati con il Contratto di Affidamento Fiduciario dovranno essere posti a disposizione del fallimento e/o del curatore fallimentare nominato dal tribunale competente o del Giudice delegato;
🙟 che con il presente Contratto di Affidamento Fiduciario si intende garantire la
maggior soddisfazione possibile dei creditori della società XXX s.r.l.;
🙟 che l’obiettivo prefissato dall’Affidante è possibile per mezzo del Contratto di Affidamento Fiduciario e che gli scopi di questo Contratto sono meritevoli di tutela;
🙟 che i trasferimenti fatti con questo Contratto di Affidamento Fiduciario sono e
saranno dell’Affidatario Xxxxxxxxxx, con il vincolo a carico di quest’ultimo di impiegare quanto gli viene e verrà trasferito secondo le disposizioni di questo Contratto (Programma Destinatorio).
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 2 - Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.
Art. 3 - Affidante e Affidatario Xxxxxxxxxx
3.1. Il termine Affidante indica il soggetto che destina i beni per i fini di cui alla superiore premessa e, precisamente, la L. S.R.L., in persona del suo amministratore unico innanzi generalizzato.
3.2. Il termine Affidatario Fiduciario indica:
a) il signor E. V. Xxxxx, sopra generalizzato, che accetta con la sottoscrizione del presente Contratto e dichiara di obbligarsi verso l’Affidante e verso coloro che sono o saranno destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal contratto di Affidamento Fiduciario, a quanto il contratto pone a carico dell’Affidatario Xxxxxxxxxx;
b) chi subentri nella sua posizione contrattuale, o al quale detta posizione divenga comune, secondo le disposizioni del Contratto.
3.3. In caso di più persone “un Affidatario Fiduciario” indica ciascuna di esse.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 4 - Affidamento all’Affidatario Fiduciario
L’Affidante irrevocabilmente commette all’Affidatario Fiduciario di realizzare il Programma Destinatorio avvalendosi del Fondo Affidato.
Art. 5 - Garante del Contratto
5.1. Il termine Garante del Contratto indica che riveste l’ufficio di Garante del Contratto, attualmente l’avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, innanzi meglio generalizzato, che accetta la carica con la sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx.
5.2. In caso di più persone “un Garante del Contratto” indica ciascun componente l’ufficio.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 6 - Programma Destinatorio e Clausola risolutiva
6.1. Il Programma Destinatorio consiste nell’impiego del fondo vincolato per estinguere le passività gravanti sulla società XXX s.r.l. nei tempi e nei modi idonei per evitarne la dichiarazione di fallimento, e nel distribuire all’Affidante l’eventuale somma che ne dovesse residuare.
6.2. Detta finalità verrà perseguita anche attraverso un piano di ristrutturazione dei debiti della società XXX s.r.l., che verrà definitivamente predisposto dalla L.
s.r.l. entro 180 (centoottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, supportato dal presente Contratto di Affidamento fiduciario.
6.3. Il piano verrà attuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 182 bis e ter della L. F. attraverso un accordo stragiudiziale con i vari creditori che prevede il pagamento del 100% delle somme ad essi dovute, detratti gli interessi maturati al 31 aprile 2011, da effettuarsi in anni 6 (sei) dall’accettazione del piano, per mezzo di rate bimestrali di pari importo e una transazione fiscale con gli Enti competenti
relativa solo a sanzioni ed interessi. 14 (segue)
Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 6 - Programma Destinatorio e Clausola risolutiva
6.4. Il presente Contratto avrà lo scopo di garantire il pagamento dei creditori della XXX s.r.l. così come di volta in volta pattuito con gli stessi e riportato nel piano di ristrutturazione citato.
6.5. Una volta raggiunta l’intesa con i vari creditori e omologato l’accordo, l’Affidatario Xxxxxxxxxx pagherà i vari creditori ivi indicati con il ricavato delle attività svolte e con quello derivante della vendita dei beni Vincolati o secondo le indicazioni contenute nel piano di ristrutturazione dei debiti di cui innanzi.
6.6. L’immobile aziendale oggetto di questo Contratto e del Vincolo di destinazione, costituirà garanzia per i pagamenti dilazionati nei confronti dei soli creditori aderenti al piano.
6.7. Qualora si verifichi l’opportunità, il pagamento dell’intera debitoria potrà essere effettuato per mezzo del ricavato della cessione del patrimonio
immobiliare della XXX s.r.l.. (segue)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 6 - Programma Destinatorio e Clausola risolutiva
6.8. Il vincolo di destinazione dei beni oggetto di questo Contratto è risolutivamente condizionato al fatto che entro 24 (ventiquattro) mesi da oggi il Tribunale di Bari, ovvero il Tribunale eventualmente competente, non omologhi l’accordo di ristrutturazione dei debiti che verrà predisposto dalla società XXX s.r.l.. (segue)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 6 - Programma Destinatorio e Clausola risolutiva (segue)
6.9. Con il presente atto, pertanto, si autorizza fin d’ora l’Ufficio del territorio - servizio di pubblicità immobiliare di Bari:
a) ad annotare di definitiva cessazione di efficacia di trascrizione del presente atto qualora, dopo 24 (ventiquattro) mesi da oggi, sia presentata all’Ufficio del territorio un’unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l’interesse, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, nella quale si dia atto che il Tribunale di Bari, ovvero il Tribunale competente, non abbia concesso alcun accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della L. F., o comunque un qualsiasi altro provvedimento del Tribunale di Bari o dell’eventuale Tribunale competente, da cui discenda un diniego in ordine alla omologazione del citato accordo di ristrutturazione dei debiti;
b) ad annotare di definitiva cessazione di efficacia di trascrizione del presente atto qualora, dopo 24 (ventiquattro) mesi da oggi, sia presentata all’Ufficio del territorio un’unilaterale istanza in tal senso, da parte di chiunque ne professi l’interesse, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, cui sia allegata la1s7entenza di fallimento della società XXX s.r.l..
Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 6 - Programma Destinatorio e Clausola risolutiva (segue)
6.10. Nel caso in cui la società XXX s.r.l. fallisca, l’Affidatario Xxxxxxxxxx dovrà immediatamente mettere a disposizione del fallimento, al fine di trasferirli allo stesso ovvero del curatore fallimentare e/o del Giudice delegato nominato dal Tribunale competente, i beni oggetto del Vincolo di destinazione e di questo Contratto di Affidamento Fiduciario.
6.11. L’adempimento della Programma Destinatorio può essere preteso da chiunque vi abbia interesse.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 7 - Beneficiari della Destinazione
7.1. Il termine Beneficiari della Destinazione indica i Creditori della società XXX
s.r.l così come verranno meglio individuati nel piano di risanamento in fase di predisposizione, ovvero così come sarà pattuito con l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della Legge Fallimentare e poi individuati e nominati come tali dall’Affidatario Fiduciario nel Libro dell’Amministrazione.
7.2. Sopraggiunto il termine finale di Durata Contratto di Affidamento Fiduciario il Fondo Affidato è suddiviso secondo le indicazioni pattuite con l’accordo di ristrutturazione dei debiti. (…)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 7 - Beneficiari della Destinazione (segue)
7.3. Nel caso in cui uno dei Beneficiari della Destinazione sia defunto al momento del termine di Xxxxxx Contratto di Affidamento Fiduciario la sua quota spetterà ai suoi eredi.
7.4. Nel caso in cui uno dei Beneficiari della Destinazione sia fallito al momento del termine di Durata Contratto di Affidamento Fiduciario la sua quota spetterà al relativo fallimento.
7.5. I Beneficiari della Destinazione potranno chiedere all’Affidatario Xxxxxxxxxx l'aggiornamento delle loro posizioni creditorie.
7.6. Rientrerà tra i Beneficiari della Destinazione lo stesso Affidante nel caso in cui, dopo il pagamento di tutti i creditori della XXX s.r.l. così come individuati da questo Strumento, dovessero residuare somme e/o beni.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 8 – Accettazione di vantaggi patrimoniali. La Dichiarazione di volersene Profittare. Il Rifiuto.
8.1 Salvo che il Contratto diversamente disponga, l’Affidatario Xxxxxxxxxx
a) comunica ai soggetti che sono destinatari o possibili destinatari di vantaggi patrimoniali che cosa il Contratto stabilisce in loro rispettivo favore;
b) prescrive loro
i. il termine entro il quale rendere la Dichiarazione di volerne profittare nei riguardi del Promittente, quale Affidatario Xxxxxxxxxx e
ii. la forma della Dichiarazione.
8.2. In caso di rifiuto da parte del Beneficiario della Destinazione la rispettiva prestazione rimane a vantaggio
a) della massa creditoria ed ove esuberante
b) dell’Affidante. 21
Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 9 - Durata Contratto di Affidamento Fiduciario.
Per “Durata Contratto di Affidamento Fiduciario ” si intende il periodo:
1. il cui termine iniziale è la data dell’accettazione espressa di questo Contratto da parte dell’Affidatario Xxxxxxxxxx,
2. e il cui termine finale è la data nella quale si sarà verificato uno dei seguenti fatti:
a) il decorso di 180 (centoottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto senza che sia stato predisposto dalla L. s.r.l. alcun accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.;
b) la mancata omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.;
c) la completa esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti aziendali ex art. 182 bis L.F. così come verrà predisposto dalla società entro 180 giorni dalla sottoscrizione di questo Strumento;
d) il ricavato della vendita dei Beni Affidati sia stato suddiviso tra tutti i beneficiari;
e) la dichiarazione di fallimento della società XXX s.r.l.;
f) il xxxxxxx xx 00 (xxxxx) anni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
22
Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 9 - Durata Contratto di Affidamento Fiduciario. (segue)
9.2. Nel caso in cui sopraggiunga il termine finale di questo Contratto destinazione per i casi di cui al precedente paragrafo 9.1., lettere c) d) ed f), l’Affidatario Xxxxxxxxxx dovrà immediatamente chiedere la cancellazione ex - nunc del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., negli appositi uffici.
9.3. Nel caso in cui sopraggiunga il termine finale di questa destinazione, per i casi di cui al precedente paragrafo 9.1., lettere a), b) ed e), l’Affidatario Xxxxxxxxxx dovrà immediatamente chiedere la cancellazione ex - nunc del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., negli appositi uffici e i beni oggetto del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. verranno messi a disposizione dei creditori della società Affidante e del Tribunale competente. (...)
23
Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 9 - Durata Contratto di Affidamento Fiduciario. (segue)
9.4. Il vincolo di destinazione trascritto ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., cesserà automaticamente di gravare sui Beni Destinati che l’Affidatario Fiduciario alienasse a terzi in esecuzione del Programma Destinatorio. In questo caso costituirà titolo idoneo per consentire l’annotamento di inefficacia del vincolo (limitatamente al bene trasferito) la dichiarazione unilaterale e congiunta dell’Affidatario Xxxxxxxxxx e del Garante del Contratto.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 9 - Durata Contratto di Affidamento Fiduciario. (segue)
9.5. A seguito dell’estinzione del vincolo, per qualsiasi causa, su istanza dell’Affidatario Fiduciario o di qualsiasi interessato, verrà annotata, a margine della trascrizione eseguita ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., la sopravvenuta inefficacia – totale o parziale – del medesimo. Costituiranno titolo idoneo per conseguire tale annotamento anche:
a) una decisione dell’Autorità giudiziaria, avente autorità di cosa giudicata, che abbi accertato l’avveramento di una condizione estintiva del vincolo, ai sensi di legge o del presente atto, ed abbia conseguentemente ordinato la cancellazione della relativa trascrizione;
b) un atto ricognitivo dell’avvenuta estinzione del vincolo, avente la forma pubblica, sottoscritto dall’Affidatario Xxxxxxxxxx e dal garante del
Contratto, dall’Affidante.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 10 - Incrementi volontari del fondo affidato
L’Affidatario Xxxxxxxxxx può accettare incrementi del Fondo Affidato da chiunque, ma la destinazione di questi incrementi verrà decisa dall’Affidatario Fiduciario previo consenso del Garante del Contratto.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 11 - Libro dell’Amministrazione (segue)
11.1. E' istituito il Libro dell'Amministrazione, vidimato in data odierna da me Notaio, con il numero di Repertorio immediatamente successivo a quello assegnato al presente atto. Detto libro ha le pagine numerate e porta nell'ultima pagina la vidimazione recante l'indicazione del numero delle pagine di cui è composto il libro e sarà conservato dall’Affidatario Fiduciario.
11.2. Ulteriori volumi del Libro dell'Amministrazione potranno essere istituiti con le medesime modalità e, prima del loro uso, nell'ultima pagina del libro precedente, ne saranno indicati gli estremi di vidimazione.
(...)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 11 - Libro dell’Amministrazione (segue)
11.3. L’Affidatario Xxxxxxxxxx, anche su indicazione del Garante del Contratto, annota in tale Libro:
a) ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria;
b) la nomina di nuovi Affidatari o di Affidatari aggiuntivi;
c) la nomina di nuovi Garanti del Contratto o Garanti aggiuntivi;
d) gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto compiuto da un Affidatario Xxxxxxxxxx per il quale sia prescritta la forma scritta;
e) ogni atto del quale l'Affidatario Xxxxxxxxxx ritenga opportuno prevenire la dispersione;
f) l'elenco dei Beneficiari potenziali e dei Beneficiari, aggiornandolo con ogni variazione intervenuta e con il residuo importo del credito vantato da ciascuno nei confronti dell'Affidante.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 11 - Libro dell’Amministrazione (segue)
11.4. Chiunque contragga con l'Affidatario Xxxxxxxxxx è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro dell'Amministrazione.
11.5. I Beneficiari della Destinazione e il Presidente della sezione Fallimentare del tribunale ove ha la sede legale l’Affidante o il Giudice delegato da detto Presidente, potranno prendere visione di detto Libro o estrarne copia a semplice richiesta.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 12 – Il “Fondo Affidato”, i “Beni Affidati”, temporanea appartenenza all’Affidatario Xxxxxxxxxx. Denominazione.
12.1. La locuzione “Fondo Affidato” indica un patrimonio che include le posizioni soggettive
a) vincolate dall’Affidante o
b) trasferite all’Affidatario Fiduciario nella sua qualità o
c) che l’Affidatario Fiduciario dichiari di includervi o
d) che il Contratto disponga siano incluse. (segue)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 12 – Il “Fondo Affidato”, i “Beni Affidati”, temporanea appartenenza all’Affidatario Xxxxxxxxxx. Denominazione.
12.2. Per “Beni Affidati” si intendono le singole posizioni soggettive attive incluse nel Fondo Affidato e in particolare
a) il compendio immobiliare, come descritto in questo atto;
b) ogni altro bene o diritto destinato dall'Affidante per le finalità di cui al presente atto, secondo le disposizioni in esso contenute;
c) ogni reddito o utilità derivante dal compendio immobiliare;
d) ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione degli immobili facenti parte del compendio immobiliare;
e) ogni somma ricavata dalla vendita o da atti dispositivi del compendio immobiliare. (segue)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 12 – Il “Fondo Affidato”, i “Beni Affidati”, temporanea appartenenza all’Affidatario Xxxxxxxxxx. Denominazione.
12.3. Il Fondo Affidato e i suoi frutti
a) sono separati rispetto al patrimonio proprio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;
b) possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del Programma di Affidamento Fiduciario. (segue)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 12 – Il “Fondo Affidato”, i “Beni Affidati”, temporanea appartenenza all’Affidatario Xxxxxxxxxx. Denominazione.
12.4. Il Fondo Affidato
a) solo temporaneamente appartiene all'Affidatario Xxxxxxxxxx affinché egli se ne avvalga per l'attuazione del Programma di Affidamento Fiduciario;
b) tale appartenenza viene meno in concomitanza
i. della sua morte o sopravvenuta incapacità,
ii. della sua sostituzione con altro Affidatario Xxxxxxxxxx,
iii. del sopravvenire del termine finale della Durata del Contratto,
c) ed in tali casi passa senza soluzione di continuità rispettivamente
i. da un affidatario fiduciario cessato all'Affidatario Xxxxxxxxxx
ii. e, nel corso o al termine finale della Durata del Contratto, ai soggetti ai quali esso spetta in forza del Contratto. (segue)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 12 – Il “Fondo Affidato”, i “Beni Affidati”, temporanea appartenenza all’Affidatario Xxxxxxxxxx. Denominazione.
12.5. Per comodità di identificazione del Fondo Affidato esso è convenzionalmente denominato “Fondo Risanamento XXX s.r.l.”.
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 13 – Poteri gestionali dell’Affidatario Fiduciario; Obbligazioni dell’Affidatario Fiduciario rispetto al Fondo Affidato.
13.1. All'Affidatario Xxxxxxxxxx, in mancanza di specifiche limitazioni enunciate nel Contratto, competono tutte le facoltà e i diritti connessi alla proprietà del Fondo Affidato.
13.2. L'Affidatario Fiduciario
a) custodisce il Fondo Affidato; ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;
b) in quanto la natura di un bene affidato lo consenta, cura che ne mantenga il valore nel tempo. (segue)
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Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 13 – Poteri gestionali dell’Affidatario Fiduciario; Obbligazioni dell’Affidatario Fiduciario rispetto al Fondo Affidato.
13.3. L'Affidatario Xxxxxxxxxx tiene i beni affidati separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia affidatario e distintamente identificabili come tali verso i terzi. Inoltre,
a) quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, richiede che siano iscritti al proprio nome in qualità di Affidatario Fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto, e se immobili o mobili iscritti in pubblici registri che siano gravati da vincolo di destinazione ;
b) quando si tratti di beni iscritti in altri registri ne richiede la registrazione al nome dell'Affidatario Xxxxxxxxxx nella sua qualità o in altro modo che palesi l’esistenza del Contratto;
c) in qualsiasi negozio:
i. si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;
ii. istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di affidatario fiduciario o in altro modo che palesi l'esistenza del Contratto;
iii. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati;
iv. offre a terzi con i quali contrae una copia del Contratto da lui xxxxxxx, omesse le parti non rilevanti per lo specifico negozio;
v. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l'inclusione delle singole posizioni soggettive nel Fondo Affidato.
13.4. Qualsiasi interessato e il Garante del Contratto possono chiedere al Giudice di dichiarare che una
posizione soggettiva è inclusa nel Fondo Affidato. 36
Caso Azienda XXX s.r.l. : analisi di alcune clausole
Art. 14 – Amministrazione dei Beni Affidati
14.1. L'Affidatario Xxxxxxxxxx è tenuto a controllare il buono stato dei beni destinati ed è altresì tenuto al compimento di ogni attività utile a tutelare la consistenza economica dei Beni Destinati ed in particolare è tenuto a:
a) provvedere a pagare le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione relative ai beni destinati;
b) provvedere alle spese e ai compensi dovuti ai professionisti cui siano stati affidati incarichi inerenti i beni destinati;
c) provvedere al pagamento del suo compenso, quando così sia stabilito dal soggetto che lo ha nominato;
d) soddisfare i beneficiari del loro credito, provvedendo a surrogare l'Affidante nelle loro ragioni, ove possibile, impiegando i beni destinati anche provvedendo alla loro vendita, ove le liquidità non siano sufficienti.
(segue)
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Art. 14 – Amministrazione dei Beni Affidati
14.2. L’Affidatario Xxxxxxxxxx, al fine di agevolare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. della società Affidante o di rispettare il Programma Destinatorio, previo consenso del Garante del Contratto, potrà:
a) vendere i beni oggetto di Destinazione o parte di essi e con il ricavato pagare l’intera debitoria della società Affidante in essere verso i propri Creditori, Beneficiari di questa Destinazione;
b) affittare tutti o parte dei beni oggetto di Destinazione e con il ricavato pagare acconti ai Creditori dell’ Affidante, Beneficiari di questa Destinazione.
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Art. 15 – Indicazioni all’Affidatario Fiduciario
Nel valutare se e come esercitare un proprio potere, l'Affidatario Xxxxxxxxxx tiene conto delle indicazioni come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniforma qualora le ritenga conformi al Programma Destinatorio, scegliendo il modo di attuazione, inviate:
a) prima dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del tribunale competente, dall’Affidante e dal Garante del Contratto;
b) dopo l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del tribunale competente, dall’Affidante, dal Garante del Contratto o dal Presidente della sezione Fallimentare del tribunale che ha disposto l’omologa o dal Giudice delegato da detto Presidente.
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Art. 16 – Responsabilità dell’Affidatario Fiduciario
16.1. Su richiesta di qualsiasi interessato l'Affidatario Xxxxxxxxxx risponde delle perdite a lui imputabili cagionate al Fondo Affidato ed è tenuto a ripristinarlo nello stato in cui esso era in precedenza. 16.2 Negli stessi limiti risponde del danno cagionato a coloro che sono destinatari di vantaggi patrimoniali derivanti dal Contratto.
16.3. L’Affidatario Xxxxxxxxxx non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente incaricato:
a) se ha conferito il mandato e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa;
b) se, qualora l’Affidatario Xxxxxxxxxx avesse compiuto direttamente l’azione, non ne sarebbe responsabile secondo le disposizioni che precedono.
16.4. Queste disposizioni si applicano anche agli amministratori, dirigenti e
dipendenti di una società che sia Affidatario Fiduciario.
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ART. 17 – Responsabilità dell’affidatario Fiduciario verso i terzi
I terzi che contraggono con l'Affidatario Xxxxxxxxxx possono convenire:
a) di soddisfarsi unicamente sul fondo affidato
b) e di considerare quale unico debitore chi nel corso del tempo sia titolare della posizione di affidatario fiduciario, con liberazione di ogni precedente titolare.
Art. 18 – Attività preliminari al trasferimento del Fondo Affidato
Approssimandosi il termine finale della Durata del Contratto, l'Affidatario Xxxxxxxxxx indica al Garante del Contratto e al Giudice e ai soggetti ai quali spetta o prevedibilmente spetterà il Fondo Affidato, i propri intendimenti circa la ripartizione del fondo affidato.
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Art. 19 - Sede dell'amministrazione
19.1. La sede dell'amministrazione dell'affidamento fiduciario è:
a) qualora vi sia un solo Affidatario Xxxxxxxxxx, presso il suo domicilio, attualmente Gravina in Puglia via ................, n ;
b) qualora vi siano più Affidatari Xxxxxxxxx, presso il domicilio di un Affidatario Xxxxxxxxxx, indicato dall'Affidatario Fiduciario per mezzo di atto comunicato all'Affidante, al Garante del Contratto e ai Beneficiari dell'Affidamento nonché al Presidente della sezione fallimentare del tribunale ove ha la sede legale l’Affidante.
19.2. Ogni documento relativo all'esecuzione del Contratto è custodito dall'Affidatario Fiduciario presso la sede dell'amministrazione.
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Articolo 20 - Contabilità e rendiconto
L'affidatario Fiduciario
a) mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione;
b) consegna l’inventario del Fondo Affidato:
a. ogni sei mesi ai Beneficiari di questo Contratto;
b. mensilmente:
i. al Garante del Contratto che potrà comunicarlo ai Beneficiari di questo Contratto;
ii. in caso di richiesta, al Giudice indicato dal Presidente della sezione fallimentare del Tribunale ove ha la sede legale l’Affidante.
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Art. 24 - Funzioni del Garante del Contratto – Potere di sostituzione dell’Affidatario Xxxxxxxxxx
24.1. In aggiunta a ogni altra sua funzione, il Garante del Contratto
a) può manifestare all'affidatario fiduciario la propria opinione su qualsiasi fatto relativo all'esecuzione del Contratto, anche se non ne sia richiesto;
b) ha diritto di agire in giudizio:
i. per l'esecuzione del Contratto;
ii. in caso di inadempimento delle obbligazioni di un Affidatario Xxxxxxxxxx.
24.2. In ogni momento del Periodo di Durata della Destinazione, il Garante del Contratto o, in caso di sua inerzia, l'Autorità Giudiziaria, su istanza che contenga prova dei motivi che giustifichino la nomina di nuovi Affidatari, presentata da un Beneficiario anche se potenziale, potrà nominare un nuovo Affidatario Xxxxxxxxxx, in luogo del precedente, o Affidatari aggiuntivi, fino ad un massimo di altri due, stabilendone poteri, criteri di amministrazione ed
eventualmente il compenso. 44
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Art. 26 - Mutamenti nella persona del Garante del Contratto
26.1. Un Garante del Contratto rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o
a) se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità o al compimento del settantacinquesimo anno di età;
b) se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.
26.2 In questo articolo il termine "Designatore" indica:
a) l'Affidante
b) mancato costui: il Presidente della sezione Fallimentare del tribunale ove ha la sede legale l’Affidante.
26.3. Le dimissioni di un Garante del Contratto hanno effetto quindici giorni dopo che il Designatore ne abbia ricevuto la comunicazione. (segue)
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Art. 26 - Mutamenti nella persona del Garante del Contratto
26.4. Un Garante del Contratto può essere revocato:
a) prima dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del tribunale competente, dall’Affidante;
b) dopo l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del tribunale competente, dall’Affidante previo consenso del Presidente della sezione Fallimentare del tribunale ove ha la sede legale l’Affidante.
26.5. Garanti ulteriori e garanti in sostituzione possono essere nominati, anche sottoponendo la nomina a termine o a condizione:
a) prima dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del tribunale competente, dall’Affidante;
b) dopo l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del tribunale
competente, dall’Affidante previo consenso del Presidente della sezione Fallimentare del tribunale ove ha la sede legale l’Affidante. (segue)
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Art. 26 - Mutamenti nella persona del Garante del Contratto
26.6. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per iscritto e le loro sottoscrizioni sono autenticate.
26.7. Qualora
a) non vi sia alcun garante
b) e il Designatore manchi o non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il presidente del Presidente della sezione Fallimentare del tribunale ove ha la sede legale l’Affidante, su richiesta di qualsiasi interessato.
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Art. 31 - Conflitto di interessi 31.1. Se non specificamente consentito dal Contratto, il soggetto titolare di un potere fiduciario non può, direttamente o indirettamente:
a) rendersi acquirente o comunque acquisire diritti sui beni affidati;
b) ritrarre alcun vantaggio dalla propria posizione se non previsto nel Contratto;
c) entrare in alcun rapporto
a. con persone legate a lui o ad altro titolare di poteri fiduciari da vincoli familiari, professionali o di interesse;
b. ovvero, qualora il soggetto titolare di un potere fiduciario sia una società od altro ente, con società o altri enti
i. nei quali un suo amministratore o azionista sostanziale abbia,
direttamente o indirettamente, un interesse
ii. o che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse nel soggetto titolare del potere fiduciario.
31.2. Il titolare del potere può compiere atti vietati dalle disposizioni di questo articolo qualora vi sia il Garante del Cont4r8atto ed esso consenta
Grazie per l’attenzione
Avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxx (Xx)
Tel. 0000000000 – Fax 0000000000
E – mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx