CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO DI VERONA E PROVINCIA
U.O.C. SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
ALLEGATO 1A
CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO DI VERONA E PROVINCIA
Art. 1 – Oggetto ed Area di intervento
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di recupero di cani vaganti, compresi quelli feriti e/o bisognosi di cure, sull’intero territorio della provincia di Verona nonché dei gatti vaganti vittime di incidenti stradali sul solo territorio della città di Verona. Quest’ultimo servizio, attivato in via sperimentale in collaborazione con il Comune di Verona, verrà finanziato con contributo a carico del Comune interessato e potrà essere esteso, con le stesse modalità ai Comuni o gli Enti della provincia che ne faranno espressa richiesta.
La tipologia degli interventi richiesti su base annua, quantificabili nel numero di 900, possono indicativamente essere così suddivisi:
n. 390 interventi di cattura e trasporto di cane vagante non di proprietà o con proprietario non rintracciabile, sia in buona salute che bisognoso di cure immediate, al Canile Sanitario;
n. 350 interventi di cattura di cane vagante identificato e restituzione presso il domicilio del proprietario o trasferimento, se necessario, presso un luogo di cura indicato dal proprietario stesso;
n. 160 interventi di tentata cattura, senza prelievo, di cane vagante, per assenza o fuga dello stesso o a seguito del recupero in loco da parte del proprietario (senza ricerca).
La gran parte di tali interventi verranno di norma eseguiti in orario diurno nei giorni feriali.
Qualora si dovesse rendere necessario eseguirli in orario serale/notturno (dalle ore 19.30 alle ore 7.30) e/o in giornata festiva, alla tariffa concordata verrà aggiunta un’indennità fissa pari a 15,00 euro per intervento. La stessa indennità aggiuntiva verrà riconosciuta in caso di recupero di animale ferito/bisognoso di cure e nel caso di animali aggressivi/inavvicinabili.
Si precisa che l’importo della fornitura potrà variare del 20% in più o del 20% in meno in relazione alle mutate necessità dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, fermo restando i prezzi di aggiudicazione.
L’importo oggetto del presente appalto potrà venire altresì ulteriormente ridotto, rispetto all’oscillazione in diminuzione del 20% sopra indicata, nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato, dalla Regione Veneto, dall’Azienda Ulss 9 Scaligera e/o di modifica dell’assetto territoriale delle Aziende Sanitarie appaltanti, di ristrutturazione aziendale di qualsiasi natura e/o determinata da qualunque motivo.
Art. 2 – Durata
La durata del contratto è di 3 anni a decorrere dalla data di inizio del servizio. L’Azienda Ulss si riserva la possibilità di rinnovare lo stesso per un ulteriore anno.
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La mancata osservanza di tale termine comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1457 del C.C..
L’Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di prorogarlo, per un periodo massimo di 180 giorni, alle condizioni in essere, nelle more di espletamento e di aggiudicazione della nuova gara.
E’ facoltà di ognuna delle parti comunicare, sei mesi prima della scadenza, la disdetta a mezzo di lettera raccomandata AR. L’Azienda si riserva di risolvere anticipatamente il rapporto convenzionale con l’Associazione/Ditta in caso di disservizio o situazioni particolari relative al personale operativo impiegato, non prontamente risolte dopo il riscontro e la segnalazione da parte del Servizio Veterinario – UOC Igiene Urbana Veterinaria.
Per i servizi o prestazioni contestate, l’Azienda Xxxx potrà rivalersi sulla cauzione definitiva e/o sui crediti vantati dalla Ditta.
Sarà facoltà dell’Azienda Ulss procedere ad affidare il servizio a favore della Ditta offerente che segue nella graduatoria di merito oppure espletare una nuova procedura.
L’Azienda Ulss mantiene, comunque, la facoltà di revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
Art. 3 – Prestazioni garantite e dotazioni utilizzate
La Ditta affidataria dovrà organizzare il servizio di recupero, in accordo e collaborazione con il Servizio Veterinario, attraverso la gestione di un numero unico cui afferiscono le segnalazioni della presenza di animali vaganti da parte dei privati cittadini, dei servizi veterinari territoriali, delle forze di polizia e i comandi di polizia municipale dei 98 comuni della provincia di Verona.
La Ditta affidataria si avvarrà per l’espletamento del servizio di propri operatori reperibili per dodici ore diurne,dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato compresi, per dodici ore notturne dalle 19.30 alle 7.30 dal lunedì al sabato, nonché per 24 ore nei giorni festivi, applicando i corrispettivi previsti nell’offerta economica dall’Associazione/Ditta.
Nel caso di catture ritenute urgenti dal Dirigente Veterinario del S.V., l’operatore della Ditta dovrà assicurare la presenza sul luogo dell’intervento entro 60 minuti, salvo le cause di forza maggiore specificamente documentate. Tutte le altre catture non urgenti dovranno essere effettuate entro 24 ore dalla richiesta effettuata dai soggetti indicati nel protocollo previsto all’art.4.
Art. 4 – Prestazioni richieste
Applicando un protocollo autorizzativo di intervento, predisposto dal S.V., gli operatori della Ditta si recheranno nel luogo dove è stata richiesta la cattura dei cani randagi o vaganti e dei gatti in stato di necessità, preleveranno l’animale e compileranno la modulistica all’uopo prevista. Eventuali situazioni particolari, previste o meno nel protocollo di intervento, saranno autorizzate di volta in volta dal Dirigente Veterinario Reperibile del S.V.. Non sono ammesse catture di cani e gatti non autorizzate e tutti gli animali catturati dovranno essere trasportati presso la sede del Canile Sanitario in Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 x Xxxxxx, per i controlli amministrativi e sanitari previsti dalle norme vigenti, salvo casi particolari di cani regolarmente identificati con il microchip come da controllo effettuato con apposito lettore ed iscritti in banca dati, che possono essere restituiti al
legittimo proprietario presente in loco, o a domicilio dello stesso con disposizioni impartite di volta in volta dal Servizio Veterinario interpellato. Dopo ogni consegna il veicolo dovrà essere lavato e disinfettato nell’area predisposta del canile, a cura dell’operatore che ha eseguito la cattura.
Il personale impiegato dovrà essere in grado di assicurare anche il servizio di recupero/soccorso di animali feriti o bisognosi di cure.
In questo caso lo stesso verrà coadiuvato sul luogo di recupero da personale veterinario reperibile che provvederà alla stabilizzazione dell’animale, al suo posizionamento in sicurezza all’interno del veicolo adibito al trasferimento al canile ove verrà preso in carico dal veterinario di turno. La medesima procedura verrà seguita per la cattura di animali inavvicinabili e/o mordaci per i quali il Veterinario reperibile provvederà a fornire la dose di sedativo necessario.
Il personale impiegato nel servizio di recupero dovrà altresì coadiuvare, se necessario, il medico veterinario nelle attività sanitarie svolte in canile almeno per il periodo strettamente necessario a prestare le prime cure salvo che non sia già impegnato in attività di recupero da evadere con la massima urgenza.
Art. 5 - Modalità operative
Gli operatori della Ditta, addetti alla cattura dei cani vaganti, dovranno essere identificabili tramite badge con logo della Ditta, foto e dati personali, indossato e ben visibile. Casi particolari di catture di cani aggressivi dovranno essere eseguite con le modalità sopradescritte e con l’ausilio delle attrezzature elencate nel successivo art. 6. La Ditta dovrà assicurare il servizio con operatori di provata esperienza nella cattura di cani vaganti.
Art. 6 – Attrezzature
La Ditta doterà i propri operatori di un autoveicolo, conforme alla normativa vigente, idoneo al trasporto anche di animali in condizioni critiche (vedi allegato prospetto M), i cui costi omnicomprensivi saranno a carico della medesima Ditta e di un dispositivo mobile in grado di connettersi alla rete web per la consultazione della banca dati regionale dell’anagrafe canina per l’individuazione del proprietario del cane catturato. Il recapito dell’operatore al numero di telefono corrispondente al dispositivo dovrà essere assicurato durante tutta la fascia oraria di reperibilità. Eventuali variazioni di recapito telefonico dovranno, a cura dell’Associazione, essere automaticamente abilitate a ricevere le chiamate trasferite dal numero univoco di recapito mobile comunicato in sede di gara. La Ditta dovrà inoltre indicare un numero di recapito telefonico fisso da utilizzare nel caso in cui l’apparecchio mobile non sia raggiungibile.
L’Azienda Ulss 9 Scaligera metterà a disposizione della Ditta affidataria del servizio le attrezzature per la cattura : gabbie auto catturanti, frustone rigido accalappiacani, strumenti per la teleanestesia, farmaci sedativi e di primo soccorso (custoditi all’interno di un armadietto/valigetta chiuso a chiave accessibile al veterinario reperibile di turno). La Ditta deve essere in possesso di un lettore di microchip conforme alle norme ISO 11784 e 11785, perfettamente funzionante. L’operatore della Ditta è, comunque, responsabile a tutti gli effetti di legge per eventuali usi impropri delle attrezzature affidate che devono essere tenute in efficienza, ben custodite e restituite dopo l’uso.
Art. 7 - Responsabile del servizio
La Ditta dovrà individuare il Responsabile/Referente tecnico-organizzativo-amministrativo in ordine alle attività oggetto della presente convenzione, che si rapporterà con il Responsabile
U.O.C. Igiene Urbana Veterinaria.
La Ditta affidataria dovrà comunicare per iscritto il nome di detto referente e del suo sostituto, nonché i recapiti e relativi numeri telefonici.
Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dal presente contratto fatte in contraddittorio con il Responsabile/Referente del servizio, si intendono fatte direttamente alla Ditta.
Art. 8 – Coordinamento del servizio
Il coordinamento del servizio sarà di competenza di un Dirigente della U.O.C. Igiene Urbana Veterinaria che avrà i seguenti compiti :
- coordinamento dell’attività;
- verifica del regolare funzionamento delle attrezzature;
- verifica dell’efficacia degli interventi;
- controllo di gestione e della spesa;
- controllo della puntuale esecuzione del contratto.
Art. 9 – Approvvigionamento delle risorse
L’Azienda Ulss 9 Scaligera fornirà, attraverso la U.O.C. le attrezzature per la cattura sopradescritte.
Art. 10 – Personale
Costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione del presente appalto, il possesso da parte del personale impiegato di una formazione acquisita nell’ambito della cinofilia, nella cattura di cani liberi e nel pronto soccorso di animali feriti, traumatizzati o bisognosi di cure.
Le suddette capacità operative saranno oggetto di valutazione da parte dei medici Veterinari dell’UOC che provvederanno, qualora queste si rivelassero insufficienti, a organizzare idonei percorsi formativi dedicati.
Gli operatori che prestano la propria attività nell’ambito dell’organizzazione dell’affidatario non hanno, sotto alcun profilo rapporti di dipendenza con l’Azienda Ulss 9 Scaligera e, pertanto, l’Ulss non ha alcun obbligo nei loro confronti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell’attività in convenzione, dovessero subire o procurare ad
altri.
La Ditta affidataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed accordi locali, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria, venga successivamente affidata.
In caso di inottemperanza accertata, l'Ulss potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone relativo alla gestione del servizio o della cauzione, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.
In caso di conflitto sindacale tra la Ditta affidataria ed il proprio personale e/o di sciopero, la Ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione relative ad attività e/o servizi previsti dalla presente Convenzione.
L'Ulss può richiedere l'allontanamento di quel personale della Ditta che non si sia comportato con correttezza.
In particolare la Ditta deve curare che il proprio personale:
- segnali subito agli organi competenti dell'Ulss ed al proprio responsabile diretto le anormalità che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.
La Ditta affidataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell’Ulss in questo caso saranno impegnative per la Ditta affidataria.
Art. 11 – Verifica del possesso dei requisiti professionali del personale impiegato
Entro 15 giorni dall’inizio del servizio, la Ditta affidataria dovrà trasmettere all’Ulss un elenco riportante i nominativi, la qualifica ed il curriculum del personale che intende utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato ed entro 5 giorni da ciascuna variazione.
L’Ulss entro 10 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti prescritti dall’art. 10 del presente contratto e/o ritenesse, con motivato giudizio, non idonee. Trascorso detto periodo senza che l’Ulss si sia espressa, la Ditta affidataria potrà utilizzare gli operatori indicati. La Ditta affidataria assicurerà la
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sostanziale continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l’Ulss. In tal caso, la comunicazione, prevista dal I° comma del presente articolo, dovrà essere effettuata subito dopo la sostituzione dell’addetto e l’Ulss potrà disporre anche l’immediata non utilizzazione ulteriore dell’operatore.
Art. 12 - Tutela dei lavoratori
La Ditta affidataria dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori.
Alla Ditta affidataria compete l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità dei proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.
I Dirigenti Veterinari del Canile Sanitario assicurano l’informazione agli operatori su eventuali esposizioni a rischi microbiologici derivati dagli animali catturati.
Art. 13 - Obblighi assicurativi
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dalla ditta sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell’Azienda Ulss 9 Scaligera o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ulss stessa e di ogni indennizzo.
Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura e ogni qualvolta venga richiesto nel corso del contratto.
Art. 14 – Sicurezza sul lavoro
Il personale della Ditta appaltatrice che accede negli spazi dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e ne utilizza le installazioni, oltre a doversi coordinare con i responsabili dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, dovrà attenersi sempre e comunque agli avvisi ed alla segnaletica di divieto e prescrizione esposti nonché rispettare i regolamenti, le procedure e le norme comportamentali stabilite e rivolte anche al personale esterno.
All'appaltatore fa carico ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. Per problematiche connesse con l’operare dei propri dipendenti, si dovrà far riferimento all’Azienda Sanitaria committente tramite il personale di reparto o servizio.
Sono a carico dell’appaltatore la valutazione dei rischi propri dell’appaltatore stesso nello
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svolgimento della propria attività professionale, la redazione dei relativi documenti, l’informazione/formazione dei propri dipendenti, l’eventuale sorveglianza sanitaria e l’eventuale fornitura dei DPI. Infatti per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Azienda Ulss appaltante ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. La/e Ditta/e appaltatrice/i sono tenute a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le strutture e i locali dell’Azienda Ulss.
Anche in caso di lavori dati in subappalto, la/e appaltatrice/i saranno tenute a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:
□la gestione dei subappaltatori,
□la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
□la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
□la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.
Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi, a norma dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. A tal fine, a norma dell’art. 26, comma 3 e comma 3/bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si precisa che non è stata ritenuta applicabile la procedura DUVRI e la relativa elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.
Per quanto riguarda, quindi, i rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), l'importo degli oneri della sicurezza risulta essere pari a zero.
In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del presente appalto, la procedura DUVRI potrà essere rivalutata ed eventualmente applicata su proposta del responsabile della struttura dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e/o dell’esecutore del contratto. Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
La gestione dei rischi professionali specifici connessi all’espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità dell’Appaltatore a carico del quale spetta anche la fornitura dei D.P.I..
Il personale della/e Xxxxx/e appaltatrice/i deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.
Art. 15 - Azione surrogatoria dell’Ulss
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La Ditta affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritta di rivalsa o di compensi a carico dell’Ulss.
Qualora la Ditta affidataria non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, oppure non dovesse provvedere l’assicurazione nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Ulss rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull’importo di prima scadenza a danno della Ditta affidataria.
Art. 16 – Garanzie assicurative
La Ditta affidataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione per fatti o attività connesse all'esecuzione del servizio per massimali di garanzia non inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro.
La Ditta affidataria, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose di questa Ulss o di terzi, che possano derivare dall'espletamento del servizio in convenzione, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l’Ulss stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La Ditta affidataria sarà tenuta a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale di garanzia non inferiore a €. 1.500.000,00= per sinistro riferito distintamente a persone e a cose.
Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico della Ditta affidataria.
Art. 17 – Penalità
Qualora la Ditta affidataria non osservi le prescrizioni contenute nella presente convenzione, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione/inadempienza che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste, l'Azienda Ulss potrà applicare nei confronti della Ditta affidataria le seguenti penalità :
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di € 250,00 ad intervento;
- in caso di mancata effettuazione del servizio verrà applicata una penale pari a € 250,00 per ogni chiamata inevasa;
- in caso di ulteriori inadempienze relative al servizio potrà essere applicata una penale da Euro 250,00 ad Euro 500,00.
Lo stesso Dirigente Veterinario del S.V. contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a sette giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Ulss deciderà sull'applicazione della penale.
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r.r..
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta affidataria tramite raccomandata
La Ditta affidataria dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che
sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.
Dopo due contestazioni scritte l’Ulss si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione.
Resta salva la facoltà dell'Ulss, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Ditta affidataria.
Art. 18 – Prezzo
Ogni Ditta partecipante, in relazione a quanto precisato all’art. 1, dovrà presentare la propria offerta economica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
a) la denominazione della Ditta;
b) l’indicazione in cifre ed in lettere (in caso di difformità è valido quello più conveniente per l'Ulss) dei seguenti prezzi :
b1) intervento di cattura e trasporto di un cane vagante non di proprietà o con proprietario non rintracciabile al canile sanitario;
b2) intervento di cattura e trasporto di un cane vagante identificato e restituzione presso il domicilio dl proprietario o trasferimento, se necessario, presso il luogo di cura indicato dal proprietario;
b3) intervento di tentata cattura, senza prelievo, di cane vagante per fuga dello stesso o recuperato in loco dal proprietario.
d) l’importo complessivo del costo di manodopera (art.95 c.10) D. lgs. 50/2016.
e) Importo complessivo oneri aziendali di sicurezza (art.95 c.10) D. lgs. 50/2016.
c) l’importo complessivo del servizio.
Ogni Ditta partecipante, in relazione a quanto precisato all’art. 1, dovrà altresì presentare la propria offerta economica, per :
- ogni intervento di cattura e trasporto di gatti al Canile Sanitario nei giorni feriali,
- ogni intervento di cattura e trasporto di gatti al Canile Sanitario nei giorni festivi o in orario notturno,
precisando che tali prezzi – il cui importo complessivo non potrà superare Euro 500,00= annui -non saranno considerati ai fini dell’aggiudicazione ma saranno presi in considerazione e valutati nel caso in cui l’Azienda Ulss n.9 dovesse avere la necessità di attivare il relativo servizio.
Si precisa che il prelievo di una intera cucciolata o di più cani presenti contemporaneamente nel medesimo luogo è considerato un unico intervento
I suddetti prezzi, immodificabili per tutta la durata della convenzione, dovranno ritenersi comprensivi di tutti gli oneri e compiti prescritti a carico dell’Associazione/Ditta, così come descritti nella presente convenzione.
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L’Associazione/Ditta ha l'obbligo di formulare l’offerta senza scendere al di sotto dei minimi retributivi previsti nei contratti collettivi di lavoro del settore.
Il costo totale annuo per le attività previste all’art. 1, omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge IVA esclusa, ammonta ad un massimo di € 55.000,00=.
Non saranno ammesse e, quindi, non saranno valutare le offerte condizionate, parziali o incomplete e prive dei requisiti richiesti.
Si precisa che per la fornitura predetta ed ai fini della valutazione del criterio “Prezzo” e della conseguente aggiudicazione di cui all’art 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, la base d’asta prevista complessiva è pari ad Euro 55.000,00 x 3 anni= Iva esclusa e, pertanto, non saranno prese in considerazione le offerte di importo pari o superiore.