ALLEGATO 2
ALLEGATO 2
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento dei servizi di stampa e consegna della pubblicazione dedicata al decennale di ANSF
CIG ZF222F1762
Tra
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e
[•]
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 – XXXXXXX Xxxxxx
Tel.+39 000 0000000- 00 x00 00 00000000 + 00 00 00000000 Fax x00 000 0000000
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx ed ivi domiciliata ai fini del presente atto codice fiscale 94165250484, in persona del Direttore, xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta nomina operata con D.P.R. 13/04/2017 ed i poteri conferiti dal D.Lgs. n. 10 agosto 2007, n. 162 e dallo Statuto dell’Agenzia medesima approvato con D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (nel seguito per brevità anche solo “Agenzia” o “ANSF”);
E
[•], sede legale in [•], Via [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•], REA [•], Cod. Fiscale [•], P. IVA [•], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, in persona del [•], [•], nato a [•] il [•], (nel seguito per brevità anche solo “Fornitore”);
PREMESSO CHE
a) l’Agenzia, a seguito della Richiesta d’Acquisto ANSF prot n. 5079 del 23 marzo 2018, con Determina ANSF Prot. n. 5083 del 23 marzo 2018 ha ravvisato l’esigenza di approvvigionarsi, con estrema urgenza, dei servizi di stampa e consegna della pubblicazione dedicata al decennale di ANSF, mediante una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, individuando il Fornitore mediante una Richiesta di Offerta attraverso il MePA messo a disposizione da Consip S.p.A. tra gli operatori economici abilitati al Bando MePA per il “Servizio di stampa e grafica”;
b) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura e lo stesso ha accettato di eseguire le prestazioni dei servizi di stampa e consegna della pubblicazione dedicata al decennale di ANSF e ha trasmesso, attraverso il MePA, la propria migliore offerta relativa a detti servizi per un importo complessivo pari a € [•]=, oltre IVA;
c) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
d) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione in calce al presente atto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentante e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati – Norme regolatrici
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, ivi inclusi il Bando di Abilitazione MePA per i “Servizi di stampa e grafica” e relativa documentazione inerente la sottocategoria 1: “Servizi di stampa, editoria e affini”, nonché la citata Richiesta d’Offerta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, comunque, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al presente contratto:
a. l’Allegato A – Scheda Tecnica;
b. l’Allegato B – Offerta del Fornitore;
c. l’Allegato C – Progettazione grafica.
3. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a. dalle clausole del presente Contratto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 50/2016;
c. dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione;
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
4. In caso di discordanza tra le clausole del presente Contratto ed i suoi allegato, ovvero tra le clausole del presente Contratto e le clausole e/o regole presenti nella
documentazione inerente la Richiesta d’Offerta ed il Bando di Abilitazione MePA per i “Servizi di stampa e grafica”, hanno prevalenza e verranno applicate le clausole previste nel presente Contratto.
Articolo 2
Oggetto
1. L’Agenzia, anche ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di stampa e consegna di n. 500 volumi della pubblicazione dedicata al decennale di ANSF, come meglio specificati nella citata Determina ANSF Prot. n. 5083 del 23 marzo 2018 e nell’Allegato A, in conformità alla progettazione grafica della copertina e del volume di cui all’Allegato C.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire il presente Contratto nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previste dal presente atto e nella Richiesta d’Offerta, al prezzo offerto di cui all’Allegato B.
Articolo 3
Durata e modalità di Consegna
1. Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto devono essere ultimate dal Fornitore entro il termine del 30 aprile 2018 e, comunque, avrà efficacia fino alla corretta esecuzione a regola d’arte di quanto oggetto dello stesso; è escluso tra le Parti il rinnovo tacito.
2. In particolare, la consegna dei n. 500 volumi stampati della pubblicazione dedicata al decennale di ANSF dovrà avvenire entro il termine perentorio del giorno 30 aprile 2018 come segue:
a. n. 300 volumi stampati da consegnare con idoneo imballaggio in Firenze, Via Alamanni, n. 2 (CAP 50123);
b. n. 200 volumi stampati da consegnare con idoneo imballaggio in Roma, Via Caraci, n. 36 (CAP 00157)
3. La consegna deve essere fatta “al piano” ed alla presenza del Responsabile del Procedimento, ovvero, in sua assenza, di un suo incaricato.
4. Delle attività di consegna verrà redatto apposito Verbale di consegna, ovvero mediante verrà rilasciata copia del Documento di Trasporto (DDT), nel quale dovranno essere annotate le eventuali carenze o anomalie riscontrate all’atto della consegna.
5. Resta ferma e valida la garanzia per i vizi di cui all’art. 1490 cod. civ. ed il termine per la denunzia dei vizi, di cui all’art. 1495, comma 1, cod. civ. è stabilito in 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna.
6. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna, rimozione e asporto dell’imballaggio.
Articolo 4
Modalità di prestazione
1. Il Fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto del presente Contratto con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l’esecuzione del Contratto a regola d’arte, anche se non espressamente specificati nel presente atto e nell’Offerta.
3. Il Fornitore non potrà, comunque, apportare variazioni alle modalità di esecuzione del presente Contratto e, in particolare, alla progettazione grafica del volume di cui all’Allegato C, senza il preventivo consenso scritto di ANSF, pena la risoluzione di diritto del presente atto e la conseguente esecuzione in danno.
4. Il Fornitore si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad ANSF di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore garantisce che, nell'esecuzione del presente Contratto, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza pro tempore vigenti ed applicabili; il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ANSF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Articolo 5
Corrispettivo
1. Il corrispettivo stabilito tra le Parti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è pari ad € [•]= ([•]/[•]), oltre IVA, come meglio specificato nell’Offerta presentata dal Fornitore di cui all’Allegato B.
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è “a corpo”, omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del presente Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente atto e dall’Offerta, ivi inclusa, oltre la fornitura, la consegna al piano della stessa, il trasporto, l’imballaggio, il facchinaggio, la rimozione e l’asporto dell’imballaggio.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione del presente Contratto a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto e relativi allegati; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dallo svolgimento delle prestazioni esecuzione del presente atto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo di cui al comma 1.
5. Il compenso di cui al comma 1 è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile, per tutta la durata del Contratto stesso, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il pagamento del compenso di cui al precedente comma 1 sarà effettuato da ANSF in favore del Fornitore dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo Gara), ai due verbali di consegna o DDT (Firenze e Roma) e dovrà essere intestata e spedita ad ANSF.
7. L’importo della predetta fattura verrà corrisposto da ANSF secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente coordinate sono rilasciate con separata dichiarazione, anche ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010, dal Fornitore.
8. Eventuali spese per l’accreditamento delle somme sono a carico del beneficiario.
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I..
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ANSF le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione del presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, ANSF potrà risolvere il presente atto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o PEC inviata al Fornitore.
Articolo 6
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla menzionata Legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, ANSF - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente
atto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 codice civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto (“filiera rilevante delle imprese”), a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ANSF, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto il atto.
Articolo 7
Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o PEC da ANSF per porre fine all’inadempimento, ANSF ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno ed all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che ANSF potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, risolvere di diritto il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Modalità di esecuzione), 5 (Corrispettivi), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Diritti di proprietà e di esclusiva) 10 (Obbligo di riservatezza),
12 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 13 (Penali), 14 (Xxxxx e responsabilità).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente atto, ANSF ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno ed all’esecuzione in danno.
Articolo 8 Recesso per giusta causa
1. ANSF ha diritto di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al Fornitore nella quale verrà altresì indicata la data di efficacia del recesso.
2. Resta inteso che per giusta causa si intende il verificarsi in capo al Fornitore di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del presente atto, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
a. qualora il Fornitore perda i requisiti di carattere generali richiesti per la stipula del presente atto;
b. qualora eventuali accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora il Fornitore siano condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di accertata violazione, da parte del Fornitore e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dei precetti del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF;
f. in caso di reiterati inadempimenti, anche se non gravi;
g. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare per iscritto ad ANSF tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 10 (dieci) giorni solari, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma, o di ogni fatto e/o evento che possa incidere sul rapporto di fiducia. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del
Fornitore.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare l’esecuzione del presente Contratto, fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno ad ANSF.
5. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo relativo alla parte di Contratto prestata a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 e 1738 c.c..
Articolo 9
Diritti di proprietà e di esclusiva
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti, gli elaborati, realizzati dall’affidatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti d’autore, diritti connessi, diritti sui generis, diritti su segni distintivi e, in generale, diritti di proprietà industriale, diritti al nome, all’immagine, alla riservatezza e, in generale, diritti della personalità, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ANSF, che potrà disporne senza alcun tipo di restrizione.
2. Tutto il materiale realizzato non potrà mai essere utilizzato dal Fornitore e/o da terzi senza debita autorizzazione di ANSF e per fini diversi da quelli stabiliti da ANSF stessa.
Articolo 10
Obbligo di riservatezza
1. Sono da considerati riservati tutti i dati e le informazioni ed i documenti messi a disposizione del Fornitore nonché quelli di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, la documentazione realizzata in esecuzione del Contratto ed ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo al Contratto stesso.
2. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Fornitore in ordine al trattamento dei dati di cui oltre, il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e/o le informazioni di cui al precedente comma. L’obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente atto.
3. Il Fornitore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, compresi i collaboratori, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il Fornitore dovrà imporre e far rispettare l’obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati riservati.
4. L’obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del presente Contratto o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente atto, salvo espressa autorizzazione per iscritto di ANSF.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, ANSF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 11
Trattamento dei dati
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet dell’Agenzia.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 12
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ANSF avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 13
Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni di cui al precedente articolo 3, comma 2, del presente Contratto, ANSF si riserva di applicare al Fornitore una penale pari ad € 100,00= (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna di n. 300 volumi stampati a Firenze e/o di n. 200 volumi stampati a Roma. Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutte le spese, anche legali, relative e conseguenti al mancato rispetto dei modi e dei tempi di pagamento della penale.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali, le condotte poste in essere dal Fornitore verranno contestate per iscritto da ANSF al Fornitore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad ANSF nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di ANSF, ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. XXXX potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. XXXX potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del compenso sopra determinato; qualora tale limite fosse raggiunto, ANSF potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno e, comunque, l’esecuzione in danno.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di ANSF a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
Articolo 14
Danni e responsabilità
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto a ANSF e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa, a beneficio anche dell’Amministrazione e dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile e responsabilità prodotto del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordini. In particolare, detta polizza tiene indenne l’Amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordini. Resta
inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
4. Il Fornitore è responsabile affinché i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo osservino i precetti del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF, di cui ha acquisto copia sottoscrivendola per accettazione, pubblicati anche sul sito dell’Agenzia xxx.xxxx.xx alla sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento del personale” i quali, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante.
Articolo 15
Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Articolo 16
Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di ANSF non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Firenze, [•]
ANSF | Il Fornitore |
Il Direttore | |
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto: Articolo 2 Oggetto; Articolo 3 Durata; Articolo 4 Modalità di prestazione; Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 7 Risoluzione; Articolo 8 Recesso per giusta causa; Art. 9 Diritti di proprietà e di esclusiva; Articolo 10 Obblighi di riservatezza; Articolo 11 Trattamento dei dati; Articolo 12 Divieto di cessione del Contratto
– Cessione del credito; Articolo 13 Penali; Articolo 14 Xxxxx e responsabilità; Articolo 15 Foro competente.
[•], [•]