CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI
Approvato dal Comitato di Gestione della Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo Finmeccanica – Fondo Pensione Complementare, nella seduta del 27/11/2007
Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo Finmeccanica Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
Fondo Pensione Complementare Tel. x00 00 00000000 - Fax x00 00 00000000
Premessa
Per brevità di dizione nel Regolamento che segue:
• la “Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo Finmeccanica – Fondo Pensione Complementare” è indicata con la denominazione “Cassa”;
• il Dirigente aderente alla Cassa è indicato convenzionalmente come “Iscritto”;
• il D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche ed integrazioni è indicato convenzionalmente come “Decreto”;
• il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è indicato convenzionalmente come D.P.R.
CAPO I – Disciplina delle Anticipazioni
Art. 1 – Causali e misure delle anticipazioni
1. Secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 7, del Decreto, l’Iscritto alla Cassa può conseguire un’anticipazione per le causali e nelle misure di seguito indicate:
I) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni di salute relative a sé, al coniuge ed ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
II) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli ovvero per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, lettere a), b), c) e d) del D.P.R;
III) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
2. L’anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, da quanto accantonato e maturato dall’Iscritto.
3. E’ ammessa la presentazione di reiterate richieste di anticipazioni, anche in riferimento alla medesima causale, nel rispetto della misura massima erogabile. In ogni caso, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazione percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per poter conseguire le anticipazioni di cui al comma 1, par. II) e III) del presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Iscritto, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Il raggiungimento delle anzianità di cui al comma precedente è necessario solo ai fini della prima richiesta di anticipazione.
6. Le anticipazioni conseguite per la casuale di cui al comma 1, par. I), del presente articolo, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Le anticipazioni sono soggette a tassazione ai sensi della legislazione fiscale tempo per tempo vigente.
Art. 2 – Reintegrazione delle anticipazioni
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell’Iscritto, anche mediante contribuzioni eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalla legislazione fiscale tempo per tempo vigente, con le stesse cadenze e modalità di versamento previste per le contribuzioni ordinarie e volontarie di cui all’Accordo 30 marzo 2006.
Art. 3 – Verifica dei requisiti per la concessione delle anticipazioni
1. La verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento delle anticipazioni e le relative disposizioni di erogazione sono demandate, mediante apposita delega, dal Consiglio di Amministrazione della Cassa ad un Comitato ristretto composto da due Membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui necessariamente il Presidente e Legale Rappresentante della Cassa, che decidono all’unanimità.
2. Il Comitato ristretto riferirà al Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, in merito alla verifica dei requisiti per la concessione delle anticipazioni e alle relative disposizioni di erogazione.
Art. 4 - Adempimenti della Cassa
1. La Cassa provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio del diritto di anticipazione da parte dell’Iscritto, entro il termine massimo:
a) di 3 mesi dall’avvenuta ricezione della documentazione completa, indicata all’art. 6, del presente Regolamento, per la causale di richiesta “spese sanitarie”;
b) di 4 mesi dall’avvenuta ricezione della documentazione completa indicata rispettivamente agli artt. 7 - 9 del presente Regolamento, per le altre causali di richiesta.
2. La Cassa procede all’evasione delle richieste pervenute, nell’ordine di ricezione delle medesime e nel rispetto dell’equilibrio finanziario della stessa.
3. La Cassa dà tempestiva comunicazione all’Iscritto dell’avvenuto accoglimento o rigetto della domanda presentata.
4. La Cassa provvede a liquidare l’anticipazione esclusivamente mediante bonifico bancario previa indicazione, da parte dell’Iscritto, delle coordinate bancarie.
CAPO II – Documentazione richiesta
Art. 5 – Modalità di presentazione delle richieste di anticipazione
1. L’Iscritto invia alla Cassa la richiesta di anticipazione, compilando l’apposita modulistica, disponibile sul Portale della Cassa, unitamente alla documentazione indicata al presente Capo.
2. Le richieste di anticipazione devono pervenire al seguente indirizzo:
Cassa di Previdenza per i Dirigenti del Gruppo Finmeccanica – Fondo Pensione Complementare c/o Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa n. 4, 00195 – ROMA.
Art. 6 - Documentazione per “SPESE SANITARIE”
La richiesta di anticipazione per spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di identità valido;
- stato di famiglia, in caso di spese sostenute per il coniuge o per i figli;
- certificazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche, della straordinarietà degli interventi cui la richiesta si riferisce;
- fotocopia della fattura delle spese sostenute o, in alternativa, fotocopia del preventivo di spesa firmato dallo specialista. In quest’ultimo caso, l’Iscritto deve produrre la fattura entro 30 giorni dall’emissione della stessa.
Art. 7 - Documentazione per “ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE”
La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di identità valido;
- stato di famiglia, in caso di acquisto per i figli;
- autocertificazione che l’immobile sia adibito a prima casa di abitazione;
- atto notarile (compromesso o rogito) o, in caso di acquisto “in itinĕre”, contratto preliminare di compravendita. In quest’ultimo caso, l’Iscritto deve produrre fotocopia dell’atto notarile una volta effettuata la stipula.
Art.8 - Documentazione per “RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE”
La richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di identità valido;
- stato di famiglia, in caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione per i figli;
- autocertificazione che l’immobile sia adibito a prima casa di abitazione e che i lavori da effettuare rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui all’art. 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.R.;
- fotocopia della fattura dettagliata delle spese sostenute o, in alternativa, fotocopia del preventivo di spesa. In quest’ultimo caso, l’Iscritto deve produrre la fattura entro 30 giorni dall’emissione della stessa.
Art. 9 - Documentazione per “ULTERIORI ESIGENZE DELL’ISCRITTO”
La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell’Iscritto, in quanto configura un’anticipazione c.d. acausale, deve essere corredata unicamente dalla fotocopia di un documento di identità valido.
CAPO III – Disposizioni Finali
Art. 10 – Modifiche al presente Regolamento
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune anche in relazione ad intervenute modifiche legislative, regolamentari, ovvero indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
Art. 11 – Norme Finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le delibere adottate in materia dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.