REGOLAMENTO
Allegato alla deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 12 del 20.12.2007
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLA
Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.)
Via Dora n. 2 - MAZZE’ -
Art. 1 – TIPOLOGIA E FINALITA’
1.1 - La Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) di Mazzè (TO), ubicata in Xxx Xxxx
x. 0 e con sede legale presso il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Caluso (C.I.S.S-A.C.) - Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx (XX) – accoglie persone anziane non autosufficienti ovvero non più in grado di provvedere alle necessità personali quotidiane ed alla organizzazione della propria giornata, del tempo libero e della vita di relazione e che comunque non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.
1.2 - La R.A.F. si prefigge di assicurare una ospitalità confortevole ed un clima affettivo che consenta agli Ospiti di trascorrere una vita comunitaria serena ed è organizzata in modo tale da poter garantire la necessaria assistenza, assicurando agli stessi la possibilità di mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti della vita all’interno della comunità.
1.3 - La gestione corrente e globale della Struttura R.A.F. di Mazzè è affidata dal C.I.S.S-A.C. tramite gara d’appalto, ad una Ditta in possesso dei necessari requisiti tecnici e di qualità previsti dalla normativa della Regione Piemonte.
Art. 2 – DESTINATARI
2.1 - La Struttura è destinata all’accoglienza di persone anziane ultrasessantacinquenni parzialmente e non autosufficienti d’ambo i sessi residenti in uno dei Comuni dell’ASL
n. 9 di Ivrea e per le quali la Commissione di Valutazione Geriatria (U.V.G.) dell’ASL n.
9 abbia accertato la necessità e l’opportunità del ricovero.
Art. 3 – POSTI LETTO
3.1 - La capacità recettiva della struttura è di n. 21 posti letto. Tutti i posti letto sono in convenzione con l’ASL n. 9 di Ivrea.
Art. 4 – MODALITA’ DI AMMISSIONE
4.1 - L’ammissione presso la R.A.F. di Mazzè viene disposta esclusivamente dall’U.V.G. dell’ASL n. 9 di Ivrea .
Gli anziani, o i loro delegati, possono presentare all’U.V.G. dell’ASL 9 specifica istanza di valutazione finalizzata all’inserimento presso la R.A.F..
L’U.V.G. provvederà ad effettuare gli accertamenti previsti da specifiche disposizioni regionali e determinare l’inserimento della persona richiedente.
4.2 - L’accoglienza nella Struttura può essere temporanea oppure a tempo indeterminato.
4.3 - All’atto dell’ ingresso in Struttura, l’Ospite, o l’obbligato se delegato, dovrà:
a) produrre al Responsabile della Struttura della Ditta che gestisce la stessa:
• copia di tutta la documentazione sanitaria in proprio possesso, nonché le terapie farmacologiche, dietetiche e riabilitative in atto e/o prescritte al fine di poter consentire senza interruzioni il proseguimento degli interventi sanitari in corso ed una pronta conoscenza della situazione sanitaria dello stesso;
• la tessera sanitaria e, se in possesso, documento di esenzione ticket;
b) avere a disposizione un corredo sufficiente a garantire un aspetto consono e dignitoso;
c) sottoscrivere, unitamente al Responsabile dell’Area Integrativa del C.I.S.S-A.C., il contratto di ospitalità ed il relativo impegno di pagamento della retta socio-assistenziale di ricovero.
Art. 5 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA’
5.1 - L’Ospite o l’obbligato se è Delegato, può chiedere le dimissioni volontarie dalla
R.A.F. inviando contestuale comunicazione scritta alla Commissione U.V.G. dell’ASL
n. 9 di Ivrea ed al Responsabile Area Integrativa del C.I.S.S-A.C..
5.2 - Il rapporto contrattuale di ospitalità verrà a cessare, a tutti gli effetti, dal giorno successivo l’abbandono della struttura.
Art. 6 – PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI AGLI OSPITI
6.1 - Assistenza Medica – Tutti gli Ospiti si avvalgono delle prestazioni ordinarie e specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
L’Ospite è tenuto ad indicare all’atto dell’ingresso in Struttura, il nominativo del Medico di Medicina Generale (M.M.G.) delle cui prestazioni intende avvalersi.
Il rapporto instaurato sarà diretto tra Medico e paziente.
La R.A.F. fornisce i necessari supporti logistici, l’ambulatorio per le visite e farà da tramite con i servizi ordinari e specialistici pubblici e privati.
In caso di malattia in forma acuta, a discrezione del Medico di fiducia, l’Ospite riceve le cure appropriate all’interno della R.A.F. o presso le strutture sanitarie esterne.
In caso di patologia che richieda appropriate cure mediche intensive e specialistiche, a giudizio del Medico di base, avvisato ove è possibile il delegato, l’Ospite è avviato al luogo di cura indicato dal Medico di base e/o dallo stesso o al Pronto Soccorso competente per territorio in caso di urgenza.
Quando l’Ospite è ricoverato in Ospedale il personale della R.A.F. ed il C.I.S.S-A.C. vengono esonerati da ogni responsabilità nel confronti del ricoverato per quanto riguarda la eventuale assistenza di cui possa necessitare durante la degenza ospedaliera.
6.2 - Assistenza Infermieristica – Durante il soggiorno gli Ospiti godranno di una adeguata assistenza infermieristica fornita da personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e nella quantità e con le modalità previste da leggi e regolamenti.
In particolare il servizio garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche disposte dal MMG, l’esecuzione di terapie intramuscolari endovenose, la preparazione e l’aiuto per la somministrazione della terapia orale e gli interventi di pronto soccorso e verifica che l’ospite segua la dieta prescritta dal Medico curante.
6.3 - Assistenza socio-assistenziale – All’Ospite è garantita adeguata assistenza in rapporto alle sue condizioni d’autonomia e salute.
In particolare le prestazioni assistenziali erogabili sono, indicativamente:
a) aiuto per alzarsi dal letto e/o coricarsi
b) igiene personale
c) vestizione
d) somministrazione dei pasti e aiuto nell’assunzione degli stessi
e) aiuto e controllo per una corretta deambulazione
f) aiuto per l’espletamento delle necessità fisiologiche
g) aiuto per la mobilizzazione
h) composizione e cura della salma
6.4 - Attività motoria e riabilitativa – In base al fabbisogno dell’Ospite, determinato nel progetto individuale e nel piano di assistenza, vengono garantiti interventi riabilitativi al fine di mantenere o recuperare il massimo suo grado di autonomia possibile con conseguente miglioramento della qualità della vita
6.5 - Attività di animazione – Il servizio offre agli Ospiti occasioni per trascorrere il proprio tempo in modo rassicurante, stimolante e costruttivo.
Le attività vengono elaborate e coordinate con tutto il personale operante nella R.A.F. Gli obiettivi generali del servizio sono:
a) organizzare iniziative atte a stimolare e sollecitare l’Ospite;
b) favorire la socializzazione tra gli Ospiti, con i volontari e creare occasioni di incontro con i parenti;
c) organizzare e gestire eventi particolari, come feste e ricorrenze, che rendono più familiare la vita dell’Ospite nella struttura.
6.6 - Servizio di ristorazione – La preparazione di tutti i pasti viene effettuata nella cucina del Struttura.
Agli Ospiti vengono proposti menù settimanali, con rotazione mensile e variazione stagionale.
Detto menù, predisposto e validato dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell’ASL n. 9 di Ivrea, è esposto negli appositi spazi all’interno della struttura.
I pasti sono tutti preparati con il sistema della cucina tradizionale, cotti in loco e prevede esclusivamente l’impiego di prodotti alimentari di prima qualità e freschi.
L’orario dei pasti è il seguente:
• colazione: dalle ore 8 alle ore 9
• pranzo: dalle ore 12 alle ore 13
• merenda: dalle ore 16 alle ore 17
• cena: dalle ore 18,30 alle ore 19,30
6.7 - Servizio di guardaroba, lavanderia e stireria – Il servizio provvede al lavaggio e alla stiratura della biancheria piana e degli indumenti degli Ospiti. Vengono altresì assicurate eventuali piccole riparazioni degli indumenti personali degli Ospiti. Gli indumenti personali devono essere tutti contrassegnati.
6.8 - Servizio di pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature – Le pulizie dei locali della R.A.F. vengono effettuati giornalmente ed ogni qual volta ve ne sia la necessità. Tale attività è organizzata in modo da non arrecare disturbi alla quiete degli Ospiti e nessun incomodo agli operatori addetti ai sevizi socio-sanitari ed assistenziali.
6.9 - Servizio di parrucchiere, barbiere, podologia e callista – Il lavaggio, taglio, asciugatura dei capelli, barba, manicure e pedicure vengono garantiti dal personale socio-assistenziale. A richiesta dell’Ospite possono essere assicurate eventuali prestazioni estetiche più specifiche. Tali prestazioni vengono fornite da personale specializzato esterno e sono a carico dell’Ospite che ne ha fatto richiesta.
6.10 - Servizio religioso – In Struttura, per chi lo desidera, viene data l’opportunità di partecipare settimanalmente alla celebrazione della Santa Messa. Gli Ospiti che lo desiderano e ne fanno espressa richiesta sono aiutati a mettersi in contatto con un sacerdote di rito cattolico o con ministri di altre confessioni religiose.
6.11 - Servizi aggiuntivi – Gli operatori della R.A.F., in caso di assoluta e documentata necessità, compatibilmente alle loro disponibilità ed esclusivamente nell’ambito del territorio consortile, possono fornire a pagamento servizio di accompagnamento e trasporto con automezzo in dotazione alla Struttura stessa e fornita dalla Ditta aggiudicataria della gestione.
6.12 - P.A.I. – Al fine di mettere al centro dell’assistenza la persona con i suoi bisogni e le sue risorse per ogni ospite viene definito un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).
Alla definizione del P.A.I., unitamente all’équipe assistenziale, partecipano, in caso di necessità, anche i familiari dell’Ospite.
Art. 7 - ORARI DI VISITA
7.1 Gli Ospiti possono ricevere visite liberamente durante tutto l’arco della giornata (dalle ore 8 alle ore 20), festivi compresi, nel rispetto delle attività e del riposo degli altri Ospiti.
In caso di particolare necessità è comunque possibile accedere alla Struttura anche al di fuori di tali orari, previo accordo con il Responsabile della Struttura della Ditta che gestisce la stessa.
Art. 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI
8.1 Al fine di garantire un confortevole soggiorno degli Ospiti occorre che gli stessi osservino un comportamento rispettoso, comprensivo e collaborante nei confronti degli altri Ospiti e del personale della Struttura e facciano buon uso di tutto ciò che la residenza mette a disposizione, evitando sperperi, danni e deterioramenti.
Art. 9 - PERSONALE
9.1 Il personale in servizio presso la R.A.F., in possesso delle prescritte qualifiche professionali ed in rapporto numerico rispettoso delle vigenti normative regionali, è il seguente:
• Responsabile/Coordinatore
• Operatori Socio-Sanitari
• Animatore Professionale
• Infermiere
• Fisioterapista
• Addetto alle attività motorie
• Addetti alla cucina
• Addetti alla pulizie
9.2 - Il personale è tenuto, per il servizio che svolge, alla tutela della privacy dell’Ospite ed alla riservatezza sul lavoro svolto in ottemperanza alle vigenti norme.
9.3 - I rapporti tra il personale della R.A.F. e gli Ospiti devono essere improntati al massimo reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di cordiale e serena collaborazione.
E’ vietata qualunque diversità di trattamento fra gli Ospiti, che non sia dovuta a particolari esigenze sanitarie individuali certificate dal medico.
9.4 - Il personale interno non può custodire e/o gestire denaro o valori per conto degli utenti e/o dei parenti in modo diretto.
9.5 - Il servizio reso dal personale operante nella R.A.F. nel miglior modo possibile è compensato da corrispettivo pattuito contrattualmente e pertanto non vi è alcuna necessità da parte degli Ospiti o dei loro congiunti di erogare mance, compensi o regalie di alcun genere.
9.6 - Eventuali reclami inerenti ai servizi e al personale addetto devono essere presentati, in primis, al Responsabile/Coordinatore della Struttura della Ditta che gestisce la stessa.
Qualora quanto richiesto o segnalato non ottenesse la necessaria considerazione l’Ospite o suo delegato può rivolgersi al Responsabile Area Integrativa del C.I.S.S-A.C..
Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA RETTA
10.1 - Ogni anno, in accordo con l’ASL 9 e nel rispetto della normativa regionale, il Consiglio di Amministrazione del C.I.S.S-A.C. determina la retta di ricovero.
10.2 - La retta complessiva è composta per il 50% dalla quota sanitaria, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e dal 50% dalla quota socio-assistenziale a carico degli Ospiti.
10.3 - In caso di insufficienza del reddito e/o del patrimonio (secondo i criteri approvati dal C.I.S.S-A.C. nel rispetto della normativa nazionale e regionale) l’importo della retta socio-assistenziale può essere ridotta. La richiesta di riduzione della retta deve essere inoltrata al C.I.S.S-A.C. tramite l’Assistente Sociale competente per il territorio di residenza della persona.
10.4 - Sono a totale carico degli Ospiti le seguenti prestazioni:
• Ticket analisi e visite specialistiche
• Farmaci non mutuabili
• Presidi sanitari non mutuabili
• Eventuale utilizzo lavanderia esterna
• Eventuali prestazioni estetiche assicurate da professionisti esterni (di cui al punto 6.9)
• Eventuale servizio di trasporto in autoambulanza non a carico del S.S.N.
• Eventuale servizio di accompagnamento e trasporto (di cui al punto 6.11) con automezzo in dotazione alla Struttura stessa e fornita dalla Ditta aggiudicataria della gestione.
Art.11 - PAGAMENTO RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE DI DEGENZA
11.1 - La retta o la quota di degenza devono essere pagate tramite bollettino postale rispettando i tempi indicati nella richiesta di liquidazione.
11.2 - La retta del giorno di ingresso e di dimissione o di ricovero in ospedale viene conteggiata per intero.
11.3 - Nel caso di assenza dell’Ospite che comporti il mantenimento del posto letto (dimissione temporanea o ricovero in ospedale) la retta viene decurtata giornalmente di € 9,00# soltanto per gli utenti che pagano l’intera retta socio-assistenziale di ricovero.
Art. 12 - RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI
12.1 - E’ prevista la costituzione di un “Comitato di rappresentanza degli Ospiti” al fine di conoscere direttamente, dai fruitori del servizio, eventuali particolarità che possono migliorare il soddisfacimento dei bisogni degli Ospiti e della loro vita di relazione.
12.2 - Tale rappresentanza, da rinnovarsi annualmente , è composta da tre esponenti degli Ospiti o dagli obbligati, se delegati, eletti a suffragio universale. Ogni Ospite potrà esprimere una sola preferenza.
12.3 - Nel caso in cui uno dei componenti il Comitato di Rappresentanza dovesse dimettersi dall’incarico, gli succederà il primo dei non eletti.
12.4 - Gli scopi ed i compiti della rappresentanza sono quelli di favorire la partecipazione e la collaborazione degli Ospiti nella gestione dei servizi, fornire suggerimenti e proposte, collaborare con il Responsabile della Struttura ed il personale della Ditta aggiudicataria ed il C.I.S.S-A.C. per migliore il servizio erogato.
Art. 13 - DIRITTO DI ACCESSO E RISERVATEZZA
13.1 - I dati relativi agli Ospiti sono divulgabili nei limiti della normativa vigente in materia di accesso (Legge n. 241/90) e nel rispetto della disciplina sulla tutela della privacy (legge 196/2003).
13.2 - La divulgazione o l’utilizzazione dei dati personali degli Ospiti per motivi non pertinenti a ragioni di servizio dà luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Art. 14 – RAPPORTO CON IL VOLONTARIATO
14.1 - Riconoscendo la funzione di utilità sociale del Volontariato, reso da singoli cittadini o da associazioni, la Ditta che gestisce la Struttura potrà utilizzare e programmare la presenza di volontari singoli o di associazioni di volontariato.
Il volontariato si coordina e si integra con le attività della Struttura , ma mai si sostituisce agli operatori ed alle loro specifiche competenze professionali.
Schema di Contratto di Ospitalità
1) Il Consorzio Intercomunale Servizi-Socio Assistenziali Caluso (C.I.S.S-A.C.), Ente Gestore della struttura residenziale per anziani non autosufficienti, denominata Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.), sita a Mazzè (TO), in Xxx Xxxx x. 0,
xx impegna a mettere a disposizione
del/la Sig./Sig.ra
(cognome e nome)…………….….........................................
nato/a a ……….…………………………………….……..il…………….…………….
residente in…….....................................Via/Piazza………………………............n……..
codice fiscale……………..………………………………….
come da richiesta dell’U.V.G. dell’ASL n. 9 di Ivrea ed in regime convenzionale con la stessa ASL, un posto letto alle condizioni di seguito esposte:
Il/La Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………
nato/a a ………..……………………………………..….... il………………………….
residente in…..……………………….Via/Piazza ……….………………............n……..
codice fiscale…………..…………………………..……….
sottoscrive
la presente scrittura contrattuale e si rende garante del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’Ospite.
Egli/ella sarà interpellato/a dal Responsabile della Ditta che ha in appalto la gestione della R.A.F. per conto del C.I.S.S-A.C. per ogni necessità e comunicazione riguardante l’Ospite.
Il Garante si impegna inoltre a provvedere al materiale trasferimento dell’Ospite che per qualsiasi motivo non possa o non voglia più restare nella R.A.F.
2) La retta socio-assistenziale giornaliera di soggiorno per il presente anno è fissata in
€………………..ovvero la quota di partecipazione mensile alla retta socio-assistenziale di ricovero, a carico dell’Ospite, per il presente anno è di €…………………..ed è comprensiva di tutta l’ordinaria assistenza, delle prestazioni, dei servizi e di tutte le attività ricreative organizzate dalla R.A.F..
Sono escluse dalla retta le seguenti prestazioni:
➢ ticket analisi e visite specialistiche
➢ farmaci non mutuabili
➢ presidi sanitari non mutuabili
➢ utilizzo lavanderia esterna
➢ prestazioni estetiche assicurate da professionisti esterni (di cui al punto 6.9)
➢ servizio di trasporto in autoambulanza non a carico del S.S.N.
➢ servizio di accompagnamento e trasporto (di cui al punto 6.11) con automezzo in dotazione alla Struttura stessa e fornita dalla Ditta aggiudicataria della gestione.
3) La retta o la quota di degenza decorre dal giorno concordato di inserimento e decade dal giorno successivo le dimissioni.
4) In caso di ricovero in ospedale o di assenza concordata con il Responsabile della Ditta che gestisce la R.A.F., il posto letto resterà a disposizione dell’Ospite ed in questi casi verrà dedotto dalla retta giornaliera l’importo di € 9,00.
Qualora l’ospite benefici già, per motivi economici, della riduzione della retta, non verranno applicate le deduzioni di cui al presente articolo.
5) La retta socio-assistenziale è suscettibile di variazioni in quanto viene stabilità dal C.I.S.S-A.C. in accordo con l’ASL n. 9, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno.
6) Il Responsabile della Struttura della Ditta che gestisce la R.A.F. ha facoltà, per problemi organizzativi interni ed esigenze di vita comunitaria, dopo essersi consultato con l’Ospite o il suo delegato, di trasferire lo stesso in una stanza o letto diversi da quello assegnatogli al momento dell’ingresso.
7) L’Ospite o il suo delegato prendono atto e visione del “Regolamento per la gestione della Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.)” allegato al presente contratto per diventarne parte integrante e sostanziale, e dichiarano di accettarne il contenuto.
………………...., lì ……………………….
Il Responsabile Area Integrativa l’Ospite o il suo Delegato/Garante del C.I.S.S-A.C.
………………………………. ……………………………………