SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e
………………….. (Ente)
per la messa a disposizione della Piattaforma di E-Procurement e delle attivita’ necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa
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Premesso che:
• S.C.R. Piemonte S.p.A. (nel seguito, per brevità, anche “SCR”) è una società partecipata in misura totalitaria dalla Regione Piemonte con sede a Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00, costituita ai sensi della Legge Regionale Regione Piemonte n. 19 del 6 agosto 2007;
• S.C.R. Piemonte S.p.A. tra le proprie attività istituzionali annovera l’acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione, l’aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 (nel seguito, per brevità, anche “D. Lgs. n. 50/2016” o “Codice dei contratti pubblici”), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
• S.C.R. Piemonte S.p.A. è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in forza del quale bandisce procedure di gara per conto di altri enti in particolare in ambito sanità;
• costituisce esigenza primaria per S.C.R. Piemonte S.p.A. avere a disposizione - in ottemperanza alle normative sopra richiamate - una piattaforma telematica per l’espletamento delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, al fine di far fronte alle attività connesse con la realizzazione delle attività di propria competenza;
• S.C.R. Piemonte S.p.A. attribuisce un’importanza strategica all’ottimizzazione della spesa pubblica anche attraverso l’utilizzo, la promozione e lo sviluppo dell’e-Procurement per la gestione per via telematica delle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto soglia comunitaria, allo scopo di raggiungere maggiori livelli di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione pubblica;
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Atteso che:
• l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 dispone per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l’acquisto di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero, mediante altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero, il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e che tali riferimenti possono, in analogia, trovare applicazione in seno a tale accordo;
• ai sensi del Codice dei contratti pubblici, in particolare così come previsto dagli artt. 29 comma 2, 73 comma 4 e 74 del D. Lgs. n. 50/2016, la trasmissione, la pubblicazione e l’accesso relativo alla documentazione delle procedure di gara deve avvenire in via elettronica, per cui l’utilizzo di una piattaforma elettronica risulta obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti del territorio nazionale al fine di espletare in xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx;
• S.C,R. Piemonte S.p.A. ha concluso, a tal fine, con ARCA Lombardia, ora ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (di seguito, per brevità, anche “ARIA S.p.A.”), un Accordo di collaborazione per l’utilizzo della Piattaforma di e-procurement (composta da Sintel e da NECA), di proprietà della Regione Lombardia stessa che, in conformità alle norme del settore, contiene modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure;
• successivamente S.C.R. Piemonte S.p.A. ed ARCA Lombardia, ora ARIA S.p.A., hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo di collaborazione al fine di estendere l’uso della piattaforma di e-procurement agli Enti Locali piemontesi;
• la piattaforma di e-procurement Sintel, è strumento di negoziazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, che consente lo svolgimento di ogni tipologia di procedura di gara (per l’individuazione di un contraente) definita dalla normativa nazionale ed europea vigente, in cui ciascun Ente che opera, effettua le procedure di affidamento, utilizza l’Elenco Fornitori Telematico e gli elenchi di fornitori qualificati e accreditati;
• detta piattaforma è conforme alle prescrizioni in materia disposte dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii;
• la piattaforma di e-procurement (NECA) è, ai fini del presente Accordo, uno strumento tecnologico che consente, all’utilizzatore, sotto la propria esclusiva direzione e responsabilità, la gestione dei contratti nascenti dall’aggiudicazione delle proprie procedure di gara indette in qualità di Stazione Appaltante;
Considerato che il presente Accordo, individuato quale strumento per avviare la collaborazione tra
………………. (nel seguito, per brevità, anche “Ente”) e S.C.R.Piemonte S.p.A., in analogia a quanto previsto dall’art. 15 della Legge n. 241/1990, a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento di attività d’interesse comune:
• è finalizzato alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico, non costituisce appalto e, pertanto, è escluso dall’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 in conformità con il disposto dell’art. 5 del medesimo Decreto;
• risponde alle finalità di razionalizzazione degli investimenti pubblici in attrezzature informatiche di cui ai commi 512 e segg. della Legge n. 208/2015;
Preso atto che:
• l’onerosità dell’implementazione di una nuova piattaforma di e-procurement per lo svolgimento degli appalti pubblici, di proprietà e dedicata unicamente all’Ente risulterebbe superiore rispetto a quella derivante dall’utilizzo delle piattaforme e-procurement messe a disposizione da SCR;
• la possibilità di usufruire delle piattaforme di e-procurement messe a disposizione da SCR, già ampiamente collaudate e consolidate permettono, inoltre, di superare le fasi e i rischi di start up associati all’implementazione di una nuova soluzione;
Dato atto che:
• la collaborazione con SCR consentirà all’Ente:
- di fruire di uno strumento adeguato e rispettoso delle prescrizioni normative vigenti;
- di avere a disposizione procedure già ampiamente utilizzate da parte di una pluralità di Stazioni Appaltanti che si sono avvalse della medesima piattaforma;
- di risparmiare sui costi di acquisto, di gestione, di manutenzione, nonché di razionalizzare le risorse umane, rispetto a quelle necessarie per l’acquisto e l’utilizzo di una piattaforma autonoma;
- di garantire un vantaggio a favore degli operatori economici in termini di contenimento dei costi nella partecipazione alle procedure di gara;
Dato atto, altresì, che:
• il D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente, in base al combinato disposto degli artt. 3, comma 1 lett. m), n. 1) (“infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi”) e 39, comma 1, che possano essere affidate a centrali di committenza le “attività di committenza ausiliaria” intese come prestazioni di supporto, tra le quali figura l’utilizzo di infrastrutture tecniche per lo svolgimento di procedure di acquisto;
• il presente Accordo consente di ridurre il ricorso a soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni e attività di comune e reciproco interesse, concorrendo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
tra
S.C.R. Piemonte S.p.A., (nel seguito, per brevità, anche “SCR”), con sede in Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, codice fiscale e partita iva 09740180014, pec: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxxxxxxx.xx, nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Castiglione Torinese, che interviene nel presente atto in qualità di Consigliere Delegato, domiciliato per la carica presso la sede di SCR-Piemonte, dotato di idonei poteri e deleghe conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2018;
e
…………………….. (nel seguito, per brevità, anche “Ente”) con sede in ,
codice fiscale e partita IVA…………………………….., pec……………………………………….
nella persona di………………………………………. nato/a a il
………………….. che interviene nel presente atto in qualità di ……………………………………
domiciliato/a per la carica in………………………………….., dotato/a di idonei poteri e deleghe, conferiti con ;
quando congiuntamente, le “Parti”
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - PREMESSE
1.1. Le premesse, i documenti, gli allegati, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare richiamati nelle premesse e nel prosieguo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se ad esso non materialmente allegate.
1.2. Nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa ed in generale ai principi di cui all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
Articolo 2 - OGGETTO E AMBITI
2.1 Il presente Accordo ha per oggetto la messa a disposizione da parte di SCR, attraverso il soggetto gestore delle piattaforme di e-procurement regionale ARIA S.p.A., in favore dell’Ente, delle piattaforme di e-procurement Sintel e NECA e delle relative attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento delle stesse, in particolare:
a) per l’esclusivo svolgimento delle procedure di acquisto (da intendersi procedure per l’affidamento di lavori, servizi tecnici, forniture beni e servizi) di cui l’Ente è Stazione Appaltante o Centrale Unica di Committenza;
b) per l’eventuale gestione del proprio elenco fornitori da parte dell’Ente;
c) per l’utilizzo del negozio elettronico NECA ai fini esclusivamente della gestione, da parte dell’Ente, dei contratti nascenti dall’aggiudicazione delle proprie procedure di gara indette dalla stessa in qualità di Stazione Appaltante o Centrale unica di Committenza.
2.2 L’utilizzo delle piattaforme di e-procurement SINTEL e NECA da parte dell’Ente implica l’accesso da parte della stessa ad una “Area Informatica” riservata e personalizzabile. Tale ambiente è reso disponibile in una modalità “Software-as-a-service” ed è basato sull’infrastruttura informatica hardware e sui programmi software realizzati da ARIA S.p.A. per il corretto funzionamento. SCR garantisce anche l’utilizzo del Contact Center dedicato, costituito dagli operatori di help desk telefonico e dagli strumenti informatici utilizzati per la gestione delle varie fasi di customer relationship management e di trouble ticketing.
Articolo 3 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
3.1 Le attività citate nel precedente art. 2 hanno ad oggetto l’utilizzo di programmi informatici e delle relative attività funzionali allo svolgimento delle procedure di acquisto per la Stazione Appaltante tramite gli strumenti elettronici in oggetto e sono riconducibili, in base ad una classificazione per tipologie, alla seguente tassonomia:
A. Attività di utilizzo delle soluzioni di e-procurement di Regione Lombardia;
B. Attività di assistenza per l’utilizzo delle soluzioni di e-procurement;
C. Attività di assistenza agli utenti (contact center).
3.2 Nella seguente tabella è riportato l’elenco delle attività e la correlata tipologia di appartenenza:
Codice Attività | Denominazione Attività |
A.1 | Piattaforma e-procurement (SINTEL) e relativo Elenco Fornitori Telematico (EFT) |
A.2 | Piattaforma e-ordering (NECA) |
B.1 | Assistenza alla definizione della documentazione di gara |
B.2 | Formazione base ed avanzata |
B.3 | Assistenza a distanza per lo svolgimento delle attività operative di gara |
B.4 | Assistenza in loco per lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara |
C.1 | Attività assistenza utenti (contact center) |
Articolo 4 - CORRISPETTIVO
4.1 Visto il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito dall’art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, destinato al finanziamento delle attività svolte dai Soggetti Aggregatori al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, l’utilizzo delle piattaforme da parte dell’Ente sarà a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2022.
4.2 Relativamente agli anni successivi, l’eventuale corrispettivo verrà calcolato in base al numero di procedure di gara previste dall’Ente e comunicato da SCR entro i 3 mesi precedenti l’inizio dell’applicazione del corrispettivo.
Articolo 5 - REFERENTI OPERATIVI
5.1 Per la gestione del presente Accordo, SCR e l’Ente individuano dei Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:
a. pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
b. garantire l’esecuzione delle attività di competenza;
c. gestire dal punto di vista amministrativo l’Accordo.
5.2 I due Referenti Operativi sono:
• per l’Ente ;
• per SCR l’xxx. Xxxxxxx XXXX, Responsabile della Funzione Appalti innovativi, sistemi Informativi, e-procurement e acquisizioni interne.
5.3 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga, nel corso della durata del presente Accordo, in merito all’individuazione dei rispettivi Referenti Operativi.
Articolo 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI
6.1 SCR si impegna a consentire la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement Sintel e NECA, gestite da ARIA S.p.A., in favore dell’Ente, in base all’art. 1 della L.R. 33/2007 e s.m.i.
6.2 SCR si impegna nei confronti dell’Ente, conformemente alle modalità di gestione delle attività, a:
a. assicurare la gestione delle attività indicate nel precedente art. 3, oggetto del presente Accordo, svolgendo tutte le operazioni necessarie per garantire la disponibilità delle stesse;
b. gestire, tramite ARIA S.p.A. i malfunzionamenti, le criticità e le lacune segnalate dall’Ente.
6.3 L’Ente si impegna a:
a. fornire indicazioni utili a SCR per assicurare la migliore esecuzione degli obblighi connessi al presente Accordo;
b. operare in piena e costante collaborazione con SCR;
c. manlevare SCR nei termini indicati nel successivo art. 12;
d. destinare in modo stabile nelle relazioni i referenti di cui al art. 5;
e. utilizzare gli strumenti telematici in modalità conforme alla legge assumendone le relative conseguenti responsabilità.
Articolo 7 - PROPRIETÀ DEI SOFTWARE, DEGLI APPLICATIVI, DEI RISULTATI
7.1 SCR dichiara che la proprietà dei software delle piattaforme di E-Procurement Sintel e Neca oggetto del presente Accordo è di Regione Lombardia.
7.2 La proprietà dei programmi applicativi forniti da ARIA S.p.A., compresi quelli sviluppati in forza del presente Accordo, e i diritti di impiego degli stessi, è di Regione Lombardia.
7.3 La proprietà dei risultati e di quanto realizzato all’interno del presente Accordo nell’ambito di tutte le piattaforme di e-procurement gestite da ARIA S.p.A. è di Regione Lombardia.
7.4 L’Ente è proprietario dei propri dati/risultati.
7.5 È fatto divieto reciproco alle Parti l’utilizzo dei dati/risultati specifici contenuti nella piattaforma di e-Procurement salvo diverso accordo. SCR potrà autonomamente utilizzare solo i dati strettamente necessari ai fini della gestione tecnica del sistema stesso.
Articolo 8 - PUBBLICITÀ DEI RISULTATI, DOCUMENTAZIONI, MATERIALI E DIVULGAZIONE
8.1 Tutta la documentazione, i contenuti, le informazioni e, in generale, i materiali di qualsiasi natura che verranno utilizzati per lo specifico svolgimento delle attività previste dal presente Accordo dovranno essere preventivamente condivisi tra le Parti. Tutti i materiali di qualsiasi natura, per lo svolgimento delle attività dal presente Accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che li ha predisposti e/o forniti.
Articolo 9 - ACCESSO E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
9.1 SCR potrà, nel corso dell’attività, aver accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti dell’Ente e si impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
9.2 Le Parti si impegnano a fornire, nei termini di tempo concordati, tutti gli elementi e i dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo.
9.3 Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti nell’ambito del presente Accordo per finalità diverse da quelle oggetto del medesimo.
Articolo 10 - OTTIMIZZAZIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ
10.1 In presenza di eventi che comportino l’interruzione delle attività, SCR, tramite ARIA S.p.A., si impegna a segnalare immediatamente l’evento all’Ente secondo modalità operative atte a garantire il tempestivo ripristino delle normali condizioni di funzionamento in coerenza con quanto previsto dall’Accordo.
Articolo 11 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l’uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell’Accordo e relativo addebito dei danni causati dall’uso improprio.
11.2 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Accordo o delle successive e conseguenti nomine, designazioni e autorizzazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
11.3 L’Ente, in occasione o ai fini dell’utilizzo del Sistema, è contitolare con SCR del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.
11.4 Nel caso in cui l’Ente rilevi una violazione di dati personali nel sistema oggetto del presente Accordo è tenuto ad avvertire SCR entro 24 ore dal momento della rilevazione. In caso di violazioni di dati riscontrate in contesti esterni alla piattaforma, l’Ente procederà autonomamente alla gestione della violazione.
11.5 Nel caso in cui SCR rilevi o riceva informazioni circa una violazione di dati personali relativa a trattamenti effettuati dall’Ente tramite il sistema oggetto del presente Accordo, è tenuta ad avvertire il contitolare entro 24 ore dal momento della rilevazione.
11.6 Qualora si ravvisi una delle tipologie di violazioni esposta nei punti precedenti, spetta a SCR la notifica della violazione e l’eventuale comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento Europeo 2016/679. L’Ente avrà comunque la facoltà di procedere ad effettuare autonomamente una propria notifica all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali.
11.7 ARIA S.p.A. (in qualità di Gestore del Sistema per la parte applicativa) ed eventuali soggetti terzi abilitati in qualità di Gestore del Sistema per la parte infrastrutturale, sono responsabili del trattamento dei dati personali comunicati all’atto della domanda di Registrazione, Qualificazione e Accreditamento, ai sensi degli artt. 28-29 del Regolamento Europeo 2016/679 nonché, per quanto applicabile, dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003.
11.8 Spetta a SCR la gestione dei rapporti di tipo contrattuale con i gestori della piattaforma, compresa la designazione dei responsabili del trattamento dei dati. SCR è tenuta a regolare le attività di tali soggetti, comprese le funzioni attribuite di amministrazione dei sistemi. Tale designazione verrà effettuata in nome e per conto proprio nonché del contitolare sottoscrivente il presente Accordo di collaborazione. Spetta inoltre a SCR definire e attuare le misure di sicurezza implementate sulla piattaforma, impegnandosi a comunicare l’elenco delle misure adottate all’Ente in caso di richiesta esplicita.
11.9 L’Ente individuerà all’interno della propria struttura l’operatore che si accrediterà sulla piattaforma e si occuperà della creazione e profilazione di tutte le utenze per conto dell’Ente medesimo. L’Ente designerà tale soggetto amministratore di sistema per il contesto relativo all’amministrazione delle proprie utenze.
Articolo 12 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA
12.1 SCR non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, nei casi determinati da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza contrattuale. SCR sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzione di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazione, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi e/o dell’Ente.
12.2 Le registrazioni di Sistema (log file) sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione del documento informatico. ARIA S.p.A. provvede, altresì, ad archiviare la documentazione
relativa alle procedure condotte dall’ Ente. Rimane inteso che l’Ente è responsabile della conservazione e archiviazione della documentazione delle procedure di gara esperite in forza del presente Accordo, delle offerte degli Operatori Economici e, in generale, tutti di documenti, i verbali e la reportistica generata dall’Ente (per le parti di propria competenza), dagli Operatori Economici e dal Sistema nel corso e con riferimento alla procedura stessa, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
12.3 L’Ente e SCR si impegnano a manlevare e tenersi indenne reciprocamente da eventuali danni o responsabilità di qualsiasi natura derivanti dal mancato o non corretto e completo adempimento degli obblighi posti in capo a ciascuna parte dal presente Accordo.
12.4 L’Ente manleva SCR da ogni conseguenza che potrà derivare anche in termini dell’eventuale risarcimento del danno, dal contenzioso afferente le procedure di gara, indette in qualità di Stazione Appaltante, per le quali sarà utilizzata la Piattaforma Sintel.
12.5 L’Ente per la parte di propria competenza e in riferimento alle proprie procedure di gara indette mediante l’utilizzo della Piattaforma Sintel, provvederà a rimborsare a SCR le spese legali eventualmente sostenute in merito alla difesa in giudizio conseguente a contenziosi sostenuti per le gare espletate in funzione del presente Accordo.
12.6 Fermo restando quanto indicato nel precedente punto, resta inteso che l’Ente potrà autonomamente gestire il contenzioso.
Articolo 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
13.1 Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo che dovessero insorgere tra le parti, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in xxx xxxxxxxxxxx.
00.0 La parte che solleverà la contestazione sottoporrà la questione ai due Referenti Operativi dell’Accordo (come definiti al precedente art. 5) che decideranno dopo aver sentito le parti e svolti gli opportuni accertamenti, senza formalità di procedura.
Articolo 14 - COMUNICAZIONI
14.1 Tutte le comunicazioni, ad eccezione di quelle di cui al precedente art. 12, devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.
14.2 I Referenti Operativi di cui all’art. 5 assumono l’obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini di consegna concordati.
Articolo 15 - DURATA E REVISIONE
15.1 Il presente Accordo ha efficacia sino al 30 giugno 2024.
15.2 L’Ente potrà recedere dall’Accordo dandone comunicazione con un preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese. In caso di recesso da parte di SCR, il preavviso sarà pari ad almeno 6 (sei) mesi.
Articolo 16 - MODIFICHE
16.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione ai precedenti artt. 3 e 12, o in generale al testo del presente Accordo, dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.
Ente | S.C.R. Piemonte S.p.A. |
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate)