CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(ai sensi dell’art. 2 D.L. 132/2014 convertito con L. 162/14) Noi sottoscritti:
, assistito/a dall'avv. del Foro di Firenze, con studio a ;
, assistito/a dall'avv. del Foro di Firenze, con studio a ;
PREMESSO CHE
il /_/ la sig.a , con racc. a/r, inviava al l’invito a
stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'-art. 2 D.L. 132/2014;
il 29/1/2015 il sig. riceveva l’invito;
il sig. comunicava di aderire all’invito con racc. a/r ricevuta il _ ;
tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto,
DICHIARIAMO
che è nostra intenzione, con la negoziazione assistita, raggiungere un accordo che avrà gli effetti e terrà luogo di ai sensi di legge secondo le seguenti condizioni.
1) I principi della negoziazione assistita
Anzitutto prendiamo atto che:
a) la negoziazione assistita è un metodo non contenzioso per risolvere i conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza;
b) nella materia di cui al presente accordo la negoziazione assistita costituisce (o non costituisce) condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
c) la negoziazione assistita tende alla stipula di un accordo per risolvere il contenzioso pendente tra le parti con una una soluzione concordata che soddisfi gli interessi di tutti. 2) Buona fede e correttezza
Ci impegniamo per tutta la durata della negoziazione assistita:
- a comportarci con buona fede e correttezza, evitando comportamenti finalizzati a coartare la volontà dell'altra parte, come ad esempio la minaccia di ricorrere in via contenziosa all'autorità giudiziaria, se non ancora adita.
- a non compiere durante la negoziazione atti tali da alterare il nostro personale quadro economico o quello della famiglia, a non compiere atti di amministrazione straordinaria dei nostri beni o della famiglia, a non contrarre debiti o obblighi che impegnino l'altra parte, a non estinguere polizza assicurative esistenti, sopratutto se sanitarie o sulla vita.
Le parti si danno atto che non esiste alcun contenzioso attinente l'oggetto della presente convenzione di negoziazione assistita.
OPPURE
Le parti si danno atto che esiste un contenzioso attinente l'oggetto della presente convenzione di negoziazione assistita pendente davanti al R.G. n.
3) Trasparenza delle informazioni
Ci impegniamo per tutta la durata della negoziazione assistita a tenere un comportamento trasparente e a fornire alla controparte informazioni non fuorvianti ma veritiere.
4) Riservatezza
Nell'intraprendere questo percorso, prendiamo atto e concordiamo che le comunicazioni, le informazioni, e i documenti esibiti nel corso della negoziazione hanno carattere confidenziale e riservato e possono essere divulgati esclusivamente in modo riservato al tavolo della negoziazione. La stessa riservatezza copre gli eventuali rapporti, relazioni o annotazioni che i professionisti dovessero predisporre nel corso della negoziazione.
Se dovesse intervenire un successivo procedimento giudiziale conveniamo che:
a) innanzi all'autorità giurisdizionale potremo allegare solo la circostanza che ci siamo avvalsi della negoziazione e che non si è raggiunto un accordo finale;
b) non presenteremo come elemento di prova, né esigeremo l'esibizione in giudizio, di ogni documento redatto o predisposto dagli avvocati nell'ambito della negoziazione.
5) Xxxxxx e conclusione della negoziazione
Prendiamo atto che la procedura di negoziazione si può concludere:
a) con la risoluzione di tutte le questioni elencate all'inizio della convenzione;
b) con la risoluzione di parte delle questioni, purché da noi ritenute sufficienti;
c) con l'interruzione del procedimento o la sua conclusione senza esito alcuno.
Prendiamo atto che nel corso della negoziazione potremo concordare accordi provvisori, che una volta sottoscritti saranno custoditi da ciascun legale. Tali accordi potranno, solo nel caso di espressa comune nostra volontà da manifestare per atto scritto, essere dotati di efficacia ultrattiva e non essere sottoposti al vincolo di riservatezza.
6) Incontri
In ottemperanza all’impegno assunto conveniamo:
a) di incontrarci personalmente, o a mezzo di persona di fiducia designata almeno n. giorni prima degli incontri stabiliti nel punto successivo, alla presenza dei nostri avvocati;
b) di incontrarci almeno n. volte nel periodo di durata della presente convenzione presso lo studio dell'avv. o, in alternativa, presso ;
c) che ogni incontro potranno essere redatti n. 2 verbali, uno contenente lo svolgimento dell’incontro per esteso (coperto da riservatezza e non utilizzabile in sede giudiziale) ed un altro contenente le sole presenze delle parti e degli avvocati, che ci impegniamo a sottoscrivere anche in caso in cui non si raggiunga alcun accordo e che potrà essere utilizzato in un eventuale giudizio solo per provare il regolare svolgimento degli incontri. 7) Termine per la conclusione del procedimento
Il termine massimo per raggiungere l’accordo negoziato è fissato entro tre mesi dalla
stipula del presente atto, prorogabile per altri trenta giorni su accordo scritto delle parti.
8) Verbali
Della presente convenzione, dei verbali degli incontri e dell'eventuale accordo di composizione della controversia, verrà redatto un originale per ciascuna delle parti, alle quali verrà consegnato, oltre ad altro originale per ciascuno degli avvocati per gli adempimenti loro prescritti dal D.L. n.132/2014 convertito con L.162/14.
Le parti si danno atto che gli incontri potranno avvenire anche in videoconferenza.
9) Interruzione della negoziazione assistita
Concordiamo che la negoziazione assistita è volontaria e che ciascuno di noi potrà porre fine in ogni momento al procedimento.
In ogni caso, prendiamo atto che la negoziazione assistita si interrompe:
a) quando una parte comunica per scritto all'altra la revoca dell'adesione al procedimento;
b) quando una parte instaura un giudizio in via contenziosa relativamente a una questione oggetto della negoziazione assistita, fatte salve le sanzioni giuridiche e deontologiche.
10) Certificazione di mancato accordo
In caso di interruzione o comunque di conclusione del procedimento di negoziazione assistita non seguita da accordo, gli avvocati si impegnano a rilasciarsi reciprocamente la certificazione di mancato accordo ex art. 4/3 D.L. 12.9.2014 n. 132.
Luogo e data. (Sottoscrizioni delle parti)
Noi sottoscritti avvocati certifichiamo che le sottoscrizioniche precedono sono state apposte alla nostra presenza dai signori Xxxxx, nato a il e residente in via n. e Caia, nata a , il e residente a in via n., , da noi previamente identificati.
(Sottoscrizione degli avvocati)