Nota informativa
FONDOSANITÀ Xxx Xx x. 00 - 00000 XXXX
FONDO PENSIONE NEGOZIALE A CAPITALIZZAZIONE 06/40419476
PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 77
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xxx.xx
Istituito in Italia xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Nota informativa
(depositata presso la COVIP il 31/03/2022 ed aggiornata in data 27/01/2023)
Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
FONDOSANITÀ è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 13/12/2022)
Fonte istitutiva: ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito il "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie", in forma abbreviata " FONDOSANITÀ ", derivante dalla trasformazione del “Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i dentisti”, in attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale dell’ANDI del 21 settembre 1996, 14 aprile 1998 e 11 maggio 2007, e del Consiglio d’Amministrazione dell’ENPAM del 13 aprile 2007, (di seguito denominate "Fonti Istitutive").
Fonti Istitutive di “FONDOSANITÀ” sono, altresì, l’ENPAPI, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2007, l’ENPAF, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2007, la Federazione Nazionale Collegi IPASVI, in attuazione della delibera del Comitato Centrale del 15 dicembre 2007, nonché il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica in attuazione della delibera della Segreteria Nazionale del 21 ottobre 2010.
Destinatari: possono aderire al Fondo i medici e gli odontoiatri iscritti all’ENPAM, gli infermieri iscritti all’ENPAPI, i farmacisti iscritti all’ENPAF, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici d’infanzia iscritti alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, nonché i veterinari di medicina pubblica iscritti SIVeMP che esercitano legalmente la professione nel territorio della Repubblica Italiana nonché gli iscritti all’ENPAM ai sensi dell’art. 1, c. 253, della Legge 28/12/2015 n. 208.
Destinatari del Fondo possono, altresì, essere le categorie di professionisti operanti nell’area sanitaria, con riferimento agli iscritti agli enti privati di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103, previa delibera da parte dei medesimi, nonché gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie iscritti a ordini, albi e/o collegi riconosciute dal Ministero della Salute sulla base di accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.
A decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi dell’Accordo stipulato in data 18 novembre 2021 tra FONDOSANITÀ e CSE – Confederazione Indipendente Sindacati Europei e CSE Sanità – Federazione Professioni Sanitarie, Sociali, Tecniche e Amministrative, sono inoltre destinatari del Fondo gli iscritti alle citate Organizzazioni sindacali che esercitano professioni sanitarie e sociosanitarie riconosciute dal Ministero della Salute e che risultino iscritti ad ordini, albi e/o collegi. Gli iscritti CSE e CSE Sanità che aderiscono al Fondo in forza dell’accordo fra FONDOSANITÀ e CSE/CSE SANITA’, ove operino, in tutto o in parte, in regime di lavoro subordinato, non possono usufruire del contributo a carico del datore di lavoro eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Possono, inoltre, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo medesimo nonché i dipendenti
delle Fonti Istitutive di cui all’art. 1 dello Statuto, previa delibera da parte delle medesime.
Continuano a rimanere associati al Fondo i pensionati diretti, acquisendo la qualifica di aderenti pensionati.
Contribuzione:
Quota TFR | Contributo Xxxxxxxxxx(1) Datore di lavoro (3) | Decorrenza e periodicità | ||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | Misura libera | Misura libera | I contributi/TFR esplicito |
sono versati con cadenza | ||||
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | Misura fissata da accordi o contratti collettivi (2) | 1% | 1% | annuale, semestrale, mensile |
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L’incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Per i soli lavoratori dipendenti occupati in data antecedente al 29.04.93 che aderiscano per la prima volta alla previdenza complementare è prevista la facoltà di non versare il TFR in misura integrale. Le opzioni esercitabili da parte di tali soggetti in ordine alla misura del TFR da destinare alla forma pensionistica complementare sono differenziate a seconda che gli accordi o contratti collettivi applicati dall'azienda presso le quali prestano servizio prevedano o meno una misura minima di TFR da destinare al Fondo Pensione in caso di adesione alla previdenza complementare, come di seguito specificato.
▪ Ove tali accordi prevedano il versamento del TFR in una misura minima predeterminata, il versamento potrà avvenire alternativamente in tale misura oppure in misura integrale.
▪ Ove tali accordi non prevedano il versamento del TFR la misura non potrà essere inferiore al 50%, con possibilità di incremento al 100%
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDOSANITÀ nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’).