LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI CONVENZIONE
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI CONVENZIONE
TRA
UNIVERSITÀ E ORDINI TERRITORIALI
L’Università degli Studi di
c.f. n° , rappresentata dal Magnifico Rettore prof.
, nato a ( ) il , per la sua carica domiciliato in
E
l’Ordine degli Psicologi della Regione , c.f.
n° , rappresentato dal Presidente, dott. nato a
, il , per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell’Ordine, Via
, Visti:
- la Legge n. 56/1989 “ Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- il D.M. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”;
- il DM 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
- il D.P.R. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- la L. 170/2003 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-‐legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la [D.G.R./L.R…..normativa regionale specifica] … in materia di Tirocini Professionalizzanti.
Preso atto:
- degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
- della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all’art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all’art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-‐lauream approvate dal GdL Ordine-‐Università in data 31.10.2013, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione.
Convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 -‐ Definizione di tirocinio
Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l’assistenza di professionisti psicologi, è un’attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.
Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.
In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l’integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
2) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
3) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
4) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi
del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.
Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle “raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti”, presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.
Art. 2 - ‐ Caratteristiche del tirocinio
Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) Durata:
1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l’attuale normativa, dovrà avere una durata di:
- 12 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo per un totale di 1000 ore suddivise omogeneamente in due semestri continuativi (fatto salvo quanto eventualmente disposto a livello locale in merito ai laureati classe di laurea 58/S e quanto previsto ai successivi punti 4, 6 e 7);
Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo);
Le attività di tirocinio dovranno essere di norma svolte nella misura di 20 ore settimanali per un massimo di 8 ore giornaliere;
- 6 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo per un totale di 500 ore.
2) Le scadenze temporali per l’inizio del tirocinio, che il D.M. 239/92 fissava il 15 marzo ed il 15 settembre, sono derogate dal MIUR con nota n. 3139 del 7 ottobre 2013.
3) La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l’art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.
4) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 6) e 7).
5) Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l’accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell’Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con
conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l’intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
6) In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l’interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione di cui all’articolo 7 del
presente documento valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.
7) Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dall’Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l’Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 7
del presente documento, che provvederà a valutare l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
b) Sedi di tirocinio
Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell’operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in Enti/Aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti/Aziende pubblici e privati ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica (ex
art. 1 comma 2 D.M. 239/92) oppure presso i Dipartimenti universitari con docenti iscritti all’Albo professionale degli psicologi.
Il tirocinio in ambito universitario dovrà contemplare attività professionali in uno o più ambiti così come previsto all’art. 1: Psicologia generale e sperimentale, Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo.
Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati al successivo articolo 3.
c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio
Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall’Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda e a quanto indicato nell’allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post-‐lauream.
Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell’Ente/Azienda ospitante.
Di norma l’attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor"; laddove esistano strutture complesse di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli
gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall’Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell’Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.
Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:
- per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. B dell’Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
- per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. A dell’Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.
In particolare, la Commissione Paritetica (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), sulla
base delle normative vigenti, definisce i seguenti contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell’ambito e/o dell’Ente/Azienda dove si svolge il tirocinio):
- diagnosi psicologica anche mediante l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio psicologico e clinico e dell’osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
- attuazione di interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con:
o disabilità
o deficit neuropsicologici
o deterioramento cognitivo anche a seguito di malattie degenerative
o disturbi psichiatrici o dipendenze patologiche
o disturbi evolutivi specifici (ad es. DSA, disturbi del linguaggio, ADHD, DCM.ecc..)
o patologie croniche/degenerative
o patologie specifiche dell’invecchiamento
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disagio, disabilità e deterioramento cognitivo ;
- interventi psico-‐educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli psicologici per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- interventi nell’ambito della progettazione, pianificazione, implementazione e monitoraggio di attività finalizzate alla valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attuati;
- realizzazione di progetti in ambito neuropsicologico e delle neuroscienze cognitive;
- realizzazione di progetti di sviluppo e formazione in ambito organizzativo ed educativo;
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in ambito di Comunità;
- applicazione della psicologia in ambito giuridico-‐forense;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- attività psicodiagnostica;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica.
Art. 3 -‐ Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio
Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:
1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all’interno delle attività svolte dall’intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
3) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l’Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
4) laddove all'interno dell’Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia”;
5) il responsabile dell’Ente/Azienda, o suo delegato, dovrà controfirmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall’Università.
L’accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
Per le sedi di tirocinio all’estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale.
Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata. Esse sono valutate dall’Università di concerto con l’Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo articolo 7.
Art. 4 -‐ Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture universitarie
Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l’Università degli Studi di
…………………………….. e le sedi idonee ai sensi dell'art. 3. Tali convenzioni devono essere redatte secondo le modalità individuate di intesa tra Ordine territoriale e Università di
…………………………. e devono seguire uno schema generale che riporti gli elementi essenziali previsti nel presente documento, attenendosi al Regolamento di cui all'art. 8.
Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, a seguito di positiva verifica, la Convenzione con l’Ente/Azienda potrà essere riconfermata. Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati dalla Commissione Paritetica (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92).
Sarà impegno dell’Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Paritetica
………………… (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92) circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all’art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l’elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di tre tirocinanti. Qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.
Art. 5 -‐ Funzioni e compiti del tutor
Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all’Albo A da almeno tre anni.
Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-‐ lauream, parte integrante della presente Convenzione).
Al tutor, per l’intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-‐strumentale;
2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l’esperienza.
Qualora il tutor debba interrompere l’incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l’Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione , di cui
al successivo art. 7. Nel caso in cui non sia disponibile presso l’Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione ………………….., di cui al successivo art. 7 potrà incaricare un docente universitario avente i requisiti di cui al precedente art. 3 di svolgere funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.
Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all’Ente convenzionato un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti non è maggiore di tre.
Art. 6 -‐ Diritti e doveri del tirocinante
Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.
Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest’ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-‐lauream, parte integrante della presente Convenzione).
Qualora il tirocinante ritenga che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all’apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall’inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione , di cui al successivo art. 7,
che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 del presente documento non siano state rispettate, la Commissione ……….., di cui al successivo art. 7, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.
Art. 7 -‐ Le Commissioni
7.a. Presso l’Università degli Studi di è istituita una Commissione interna
con lo scopo di valutare i Progetti Formativi di tirocinio post-‐lauream nonché di valutare e approvare le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, ………………………..
La Commissione interna:
- svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento di sedi di tirocinio, dei criteri di ‘eccellenza’ dei percorsi formativi, dei criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor;
- recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l’attuazione nelle diverse sedi;
- stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell’efficacia del tirocinio;
- raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio;
- esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell’Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall’Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- organizza incontri con i tutor supervisori per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
7.b. Per la valutazione delle proposte di accreditamento delle sedi, la Commissione interna è integrata dal Presidente pro tempore del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione …………………… e/o da uno o più membri aggiuntivi designati dall’Ordine della Regione ……………………, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine.
La Commissione quando è così costituita – detta Commissione Paritetica ……………
(ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92).– nomina al suo interno un Coordinatore e si incarica di trasmettere a… l’elenco degli enti ritenuti idonei per
l’attivazione della Convenzione.
I compiti della Commissione Paritetica (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92)
sono i seguenti:
- verifica la valutazione dell’idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini;
- valuta i requisiti di accesso dei tutor;
- promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor;
- provvede ad aggiornare due volte all'anno un elenco degli Enti/Aziente riconosciuti idonei e convenzionati.
La Commissione Paritetica ………………… (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92) si riunisce almeno due volte all’anno per la valutazione delle sedi di tirocinio, presso
…………………., e viene formalmente convocata dal Coordinatore.
Art. 8 -‐ Regolamento di tirocinio
L’Università degli Studi di adegua il proprio Regolamento di tirocinio ai principi
e alle disposizioni del presente atto curando che esso ne recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali.
In ogni caso, il regolamento deve specificare:
1. modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
2. indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
3. indicazioni circa le coperture assicurative;
4. modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
5. modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
6. modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
7. tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.
Art. 9 – Norme finali
Il presende atto e le Linee di indirizzo ad esso allegate, che ne costituiscono parte integrante, costituiscono i riferimenti vincolanti per tutte le future convenzioni.