REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Area: INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI - SICUREZZA STRADALE
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G17420
del
12/12/2019
Proposta n. 22304 del 12/12/2019
Oggetto:
DGR n. 201/2018 - Piano triennale 2018/2020 di interventi per l'edilizia scolastica della Regione Lazio – Stipula del contratto di prestito per l'utilizzo del contributo pluriennale autorizzato con Decreto Interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019.
Proponente: | ||
Estensore | POLLETTI XXXXX XXXXXXXX | firma elettronica |
Responsabile del procedimento | POLLETTI XXXXX XXXXXXXX | firma elettronica |
Responsabile dell' Area | L. MARTA | firma digitale |
Direttore Regionale | X. XXXXXXXX | firma digitale |
Firma di Concerto |
OGGETTO: DGR n. 201/2018 - Piano triennale 2018/2020 di interventi per l'edilizia scolastica della Regione Lazio – Stipula del contratto di prestito per l'utilizzo del contributo pluriennale autorizzato con Decreto Interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019.
IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 21 marzo 2018 con la quale viene confermato l’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale ed alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 5 giugno 2018 che ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
VISTO l’Atto di Organizzazione 25/01/2019, n. G00648, con il quale è stato conferito all’xxx. Xxxx Xxxxx l’incarico di dirigente dell'Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale, della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
VISTO in particolare l’articolo 10 del citato decreto legge n. 104/2013 che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica musicale e coreutica, e immobili adibiti ad alloggi e residenza per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal MEF, d’intesa col MIUR e MIT a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la BEI, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1/9/1993, n. 385;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l’articolo 1, coma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione del citato decreto-legge n. 104/2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2018, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2018, n. 78, con il quale, in attuazione di quanto previsto all’art. 10 del citato D.L. n. 104/2013 vengono stabiliti: l’oggetto
del finanziamento, la natura ed i criteri per la definizione dei Piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio, nonché le relative tempistiche;
VISTA la Deliberazione del 24 aprile 2018, n. 201 con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, recepito i principi, le priorità di intervento e i criteri di cui al decreto interministeriale n. 47/2018 e ha precisato gli ulteriori criteri di cui all’art.3, comma 4, lettera g) del citato decreto interministeriale;
VISTA la Determinazione n. G05938 del 7.5.2018, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico (di seguito l’Avviso) per la selezione degli interventi;
VISTA la Determinazione n. G13826 31.10.2018 con la quale, in via di autotutela e a rettifica della precedente Determinazione n. G09897 del 01.08.2018, è stata definitivamente approvata la graduatoria degli interventi di edilizia scolastica su immobili di proprietà degli enti locali, adibiti all’istruzione scolastica statale ed individuato il fabbisogno della Regione Lazio per il triennio 2018/2020;
CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 12 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 28 settembre 2018, sono state individuate le quote di contributo annuo assegnate ad ogni Regione, tenendo conto dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 n. 47, così come definiti nell'Accordo del 6 settembre 2018 stipulato in Conferenza unificata, di cui euro 14.021.841,35 alla Regione Lazio a decorrere dall’annualità 2018 fino all’annualità 2027;
PRESO ATTO che con nota n. 28555 del 06 novembre 2018 il competente Ufficio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha comunicato che il contributo annuo spettante alla Regione Lazio genera un volume di investimento per complessivi euro 140.218.413,50, corrispondenti ad un netto ricavo stimato di euro 127.846.200,54;
CONSIDERATO che con Determinazione n. G00537 del 23 gennaio 2019 sono stati individuati gli enti rientranti nell’importo relativo al ricavo netto stimato da finanziare, estrapolati dal fabbisogno triennale 2018/2020;
VISTO il decreto interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 104 del 6 maggio 2019, con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha autorizzato le Regioni all’utilizzo dei contributi pluriennali assegnati per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica inclusi nei piani regionali triennali;
PRESO ATTO che il citato decreto n. 87/2019 ha autorizzato gli enti locali individuati dalle Regioni all’avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto nei termini ivi indicati, successivamente prorogati con decreto n. 960 del 18 ottobre 2019;
PRESO ATTO, altresì, che con nota n. 33049 del 5 novembre 2019, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha trasmesso due schemi tipo di contratto di mutuo, unici per tutte le Regioni, uno per la stipula con la Cassa Depositi e Prestiti su provvista della Banca Europea degli Investimenti e uno per la stipula con tutti gli altri operatori finanziari del mercato; CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, con nota prot. n. DT 97503 del 4 novembre 2019 ha rilasciato il proprio nulla osta sui due schemi tipo di contratto di mutuo trasmessi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ha altresì comunicato, ai sensi dell’articolo 45, comma 32 della legge 448/1998, che, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato e della struttura del prestito, il limite massimo da applicare al finanziamento, è pari al TFE calcolato con riferimento alle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati, rispettivamente, sulle pagine EURIBOR01 e EURSFIXA = 11H00 am CET disponibili sul circuito Reuters, maggiorato di uno spread non superiore all’1,10%;
ATTESO CHE:
− Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CdP S.p.A.) risulta essere l’Istituto bancario di riferimento degli Enti pubblici in quanto di regola pratica tassi vantaggiosi nonché condizioni di ammortamento convenienti anche per finanziamenti a lunga scadenza che vengono aggiornati e pubblicati con cadenza settimanale;
− l’Amministrazione regionale, in base alle disposizioni comunitarie e statali in materia di contratti pubblici, può rivolgersi direttamente a CdP S.p.A.;
CONSIDERATO che CdP S.p.A. ha stipulato un contratto di provvista con la BEI per il finanziamento degli interventi del Piano di edilizia scolastica delle Regioni e, pertanto, potrà applicare un tasso di interesse ancora più basso rispetto ad altri Istituti bancari, consentendo quindi di attivare, a parità di contributi statali, un ammontare di risorse (valore nozionale del mutuo) più alto per la Regione;
DATO ATTO che, per le motivazioni sopra espresse e anche al fine di snellire e ridurre i tempi per la stipula del mutuo, si ritiene di procedere all’attivazione del mutuo, da destinare al finanziamento del Piano triennale di interventi per l'edilizia scolastica della Regione Lazio, mediante affidamento diretto a CdP S.p.A.;
VISTO lo schema di contratto con provvista BEI, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), sul quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato il proprio nulla osta in data 4 novembre 2019;
ATTESO che il finanziamento da attivare, di importo massimo stimato in euro 127.846.200,54, è a totale carico dello Stato e gli oneri di ammortamento, per un importo annuale pari ad € 14.021.841,35 per quota capitale ed interessi, saranno rimborsati all’Istituto finanziatore direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
PRESO ATTO che, secondo le indicazioni fornite da CdP S.p.A., occorre procedere alla stipula del prestito improrogabilmente entro il corrente anno;
VISTA la DGR n. 921 del 10 dicembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha deliberato di procedere alla contrazione del prestito di Euro 127.846.200,54;
RITENUTO di adottare, ai sensi del Regolamento regionale vigente, tutti gli atti e provvedimenti successivi e necessari per la sottoscrizione del suddetto contratto con CdP S.p.A.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
• di approvare lo schema di contratto con provvista BEI, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
• di procedere alla formale sottoscrizione con CdP S.p.A. del contratto per il prestito di Euro 127.846.200,54, finalizzato alla realizzazione del “Piano triennale di interventi per l'edilizia scolastica della Regione Lazio” per il triennio 2018/2020;
• di dare atto che gli oneri di ammortamento dei suddetti finanziamenti sono a totale carico dello Stato, trattandosi di risorse che non transitano nel bilancio regionale.
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1)
[Modello di contratto di Prestito Istituto Finanziatore-Regioni]
Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI MUTUO
L'anno , il giorno in , innanzi a me,
nella sua qualità di Ufficiale Rogante della Regione / Notaio
,
SONO COMPARSI
- in rappresentanza dell’Istituto Finanziatore, con sede in _(in appresso anche denominato più brevemente “Istituto Finanziatore”) il Dott. _in virtù dei poteri a lui conferiti giusta procura rilasciata
;
- in rappresentanza della Regione
(“Regione </>” o “Prenditore”);
Detti comparenti, della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri per la sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante/Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
PREMESSO:
(1) che la Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (il “MIUR”), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il “MIT”) ed il Ministero dell'economia e delle finanze (il “MEF”), ha in corso di realizzazione un piano di edilizia scolastica, nell’ambito della programmazione unica nazionale 2018-2020 predisposta dal MIUR con decreto 12 settembre 2018, n. 615 (come rettificato con decreto 10 dicembre 2018, n. 849, il “Decreto Programmazione 2018-2020”), che comprende interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all’alta formazione, artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche (il “Piano Edilizia Scolastica 2018-2020”) che verranno realizzati, su impulso del MIUR, direttamente, per la parte di eventuale competenza, e attraverso le Regioni, le Province ed i Comuni italiani;
(2) che all’interno del Piano di Edilizia Scolastica 2018-2020 [[solo nel caso di provvista BEI] la Banca Europea per gli Investimenti (la “Banca”) ha individuato una componente di investimenti il cui fabbisogno finanziario iniziale è stato valutato dalla stessa Banca, pari a euro 3.166.059.000,00 (tre miliardi centosessantasei milioni cinquantanove mila/00) / [solo nel caso di provvista CEB] la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (la “Banca”) ha individuato una componente di investimenti connessa a progetti di istruzione e formazione professionale e alle relative infrastrutture];
(3) che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 0000, x. 00 (xx “Decreto 104/2013”), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - in particolare la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per un importo complessivo di euro 1.700.000.000,00, nonché dei decreti interministeriali (MEF-MIUR- MIT) 3 gennaio 2018 n. 47 e (MIUR-MEF) 1 febbraio 2019, n. 87, le Regioni della Repubblica Italiana (le “Regioni” e, individualmente, una “Regione”) sono autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con, tra le altre istituzioni, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e l’Istituto Finanziatore, anche al fine di finanziare gli interventi da realizzare nel contesto del Piano Edilizia Scolastica 2018-2020;
(4) che, il MIUR, con il Decreto Programmazione 2018/2020 ha predisposto la programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica sulla base dei piani regionali triennali redatti e approvati dalle Regioni, di cui si allega al presente Contratto, sotto la lettera A, iI piano relativo al Prenditore (il “Piano Regionale”), redatto sulla base delle richieste presentate dagli enti locali autorizzati (gli “Enti Locali Beneficiari”), nel cui ambito sono ricompresi i progetti di edilizia scolastica (ciascuno, un “Progetto” e, congiuntamente, “Progetti”) finanziati con le risorse messe a disposizione dalla Banca;
(5) che, lo stesso Decreto Programmazione 2018-2020 ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo di parte dei contributi pluriennali, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuale assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. La quota di contributo annuale prevista per il Prenditore ai sensi del predetto decreto è di euro </> (</>) per ciascun anno, a decorrere dal 2018 fino al 2027 (il “Contributo Annuale”);
(6) che, con decreto interministeriale n. 87 dell’1 febbraio 2019 pubblicato in GU n 104 del 6 maggio 2019 (il "Decreto Autorizzativo"), il MIUR, di concerto con il MEF, ha autorizzato le Regioni a sottoscrivere contratti di mutuo sulla base del riparto di cui al Decreto Programmazione 2018-2020;
(7) che, in virtù del combinato disposto dell'articolo 10, comma 1, del Decreto 104/2013 e dell’articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modifiche ed integrazioni (la “Legge 311/2004”), gli oneri di ammortamento dei mutui sottoscritti dalle Regioni ai sensi del Decreto 104/2013 sono per disposizione di legge a totale carico del bilancio dello Stato;
(8) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, il debito derivante dalle operazioni di mutuo attivate dalle Regioni ad intero carico del bilancio dello Stato è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa;
(9) che, ai sensi della circolare del MEF del 28 giugno 2005 (la "Circolare MEF") interpretativa delle norme di legge in materia di mutui con oneri a carico dello Stato e, in particolare, della disposizione in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, l’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento, entro quindici giorni dall’avvenuta notifica del contratto, deve comunicare all’istituto finanziatore l’assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento;
(10) che, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare MEF, in relazione agli obblighi di pagamento a carico dello Stato relativi alle citate operazioni di mutuo previste per la realizzazione del Piano Edilizia Scolastica 2018-2020, il MIUR sottoscriverà, in relazione all'operazione di mutuo di cui al presente Contratto, una nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato B al presente Contratto, ai sensi della quale il MIUR, (i) confermerà in favore dell’Istituto Finanziatore l'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di rimborso del finanziamento concesso al Prenditore ai sensi del presente Contratto e (ii) prenderà atto che, con separato atto di cessione, il credito dell’Istituto Finanziatore nascente nei confronti dello Stato dal presente Contratto sarà ceduto a scopo di garanzia in favore della Banca (la "Nota di Impegno Regione </>");
(11) che in data 29 luglio 2019 l’Istituto Finanziatore ha sottoscritto un contratto di prestito per un ammontare complessivo pari ad euro [●] ([●]) (denominato il “Contratto Provvista”) con la Banca, ai sensi del quale la Banca stessa ha messo a disposizione dell’Istituto Finanziatore provvista da utilizzare per il finanziamento alle Regioni ivi specificamente individuate per interventi di edilizia scolastica secondo i termini e le condizioni di cui al Decreto Programmazione 2018-2020 al fine di realizzare il Piano Edilizia Scolastica 2018-2020;
(12) che, al fine di garantire l’esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte dall’Istituto Finanziatore con il Contratto Provvista, l’Istituto Finanziatore ha offerto di cedere in garanzia a favore della Banca, il credito nei confronti dello Stato, da quest’ultimo assunto ai sensi di legge e di ciascuna nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, nascente dai contratti di prestito sottoscritti di volta in volta con le Regioni (ivi incluso il presente Contratto);
(13) che, al fine di realizzare i Progetti descritti nel proprio Piano Regionale, il Prenditore ha richiesto all’Istituto Finanziatore un prestito di euro </> (</>) da erogarsi in conformità alle disposizioni del [Decreto Programmazione 2018-2020] e con provvista resa disponibile all’Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista;
(14) che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI ha reso il preventivo nulla osta allo schema del presente Contratto con nota prot. n.
del _ e comunicato il limite massimo del tasso di interesse applicabile al presente Finanziamento, ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, allegata al presente Contratto all’Allegato C;
(15) che l'art. 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n) n. 1), della Legge n. 39 del 7 aprile 2011, per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro trenta giorni dalla stipula del Contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato, nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, nel rispetto delle istruzioni all'uopo fornite dagli enti interessati, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:
xx.xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxx.xxx.xx; xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxxxxxxxx.xxxxx.xx;
(16) che l’Istituto Finanziatore, anche alla luce di tutto quanto premesso, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso di un prestito per un importo di euro </> (</>) ai sensi del presente Contratto (il “Contratto");
(17) che in data </> la Banca ha sottoscritto con il MIUR un contratto di progetto ai sensi del quale lo stesso MIUR ha assunto vari impegni relativi tra l’altro alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica da realizzare nel contesto del Piano Edilizia Scolastica 2018-2020 ai sensi del Decreto Programmazione 2018-2020 (il “Contratto di
Progetto”); il Prenditore dichiara di avere piena e soddisfacente conoscenza del contenuto del Contratto di Progetto;
(18) che le informazioni relative ai Progetti saranno desunte da un sistema informatico di monitoraggio (“Sistema Informatico di Monitoraggio”), la cui alimentazione è sotto la responsabilità del MIUR; e
(19) che l’Istituto Finanziatore ha preventivamente reso noto al Prenditore il Contratto Provvista, del cui contenuto il Prenditore dichiara di avere piena e soddisfacente conoscenza.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE,
convengono e stipulano quanto segue:
INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI
(a) Interpretazione
(i) Nel presente Contratto i riferimenti ad Articoli, Premesse, Appendici ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse, appendici e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato.
(ii) I riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore.
(iii) I riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.
(iv) I termini e le espressioni al plurale includeranno anche il singolare e vice versa.
(b) Definizioni
Nel presente Contratto:
“Ambiente” indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzino la salute umana e il benessere sociale:
(a) la fauna e la flora;
(b) il suolo, l‘acqua, l‘aria, il clima ed il paesaggio; nonché
(c) il patrimonio culturale e l’ambiente in quanto creazione ed opera dell’uomo,
ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro.
“Autorizzazione” indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, risoluzione, licenza, deroga o esenzione, istanza, notarizzazione o registrazione.
“Autorizzazione Ambientale” indica qualsiasi Autorizzazione richiesta dalla Normativa Ambientale.
“Banca” indica la [Banca Europea per gli Investimenti/Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa].
"Circolare MEF" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (9).
“Codice Etico” indica il codice etico adottato dall’Istituto Finanziatore e reso da questo disponibile nel proprio sito internet </>.
“Componente Costante” indica, secondo quanto meglio previsto nell’Articolo 4.01A, l’importo determinato dall’Istituto Finanziatore sulla base: (i) di un piano di ammortamento a rate costanti che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento; (ii) dell’importo dell’Erogazione diminuito del Valore Attuale Contributi Residui Non Incassati; (iii) del tasso di interesse applicabile alla relativa Erogazione di cui all’Articolo 3.01; e (iv) della durata del periodo che intercorre tra la relativa Data Erogazione e la Data di Estinzione.
“Contratto” indica il presente Contratto.
“Contratto di Cessione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 5.01. “Contratto di Progetto” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (17). “Contratto Provvista” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (11).
“Contributi Residui Non Incassati” indica la somma degli ammontari di Contributo Semestrale destinati al Prenditore non utilizzati alle precedenti Date di Pagamento per la corresponsione delle rate di ammortamento del Finanziamento che il MIUR confermerà all’Istituto Finanziatore essere disponibili alla successiva Data di Pagamento per il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi relativi a Erogazioni da regolare secondo il regime di cui al successivo Articolo 4.01A.
“Contributi Semestrali Residui” indica gli ammontari dei Contributi Semestrali relativi alle Date di Pagamento successive a ciascuna Richiesta di Erogazione, non ancora maturati ed utilizzati per il rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi alle Erogazioni.
“Contributo Annuale” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (5).
“Contributo Semestrale” indica l’ammontare del Contributo Annuale spettante al Prenditore in relazione ad ogni semestre ai sensi del Decreto Programmazione 2018-2020.
“Controversia Ambientale” indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.
“Credito Provvista” ha il significato attribuito alle locuzioni “Credito” e “Credito Impegnato” nel Contratto Provvista.
“Data di Erogazione” indica la data, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui sarà erogata ciascuna Erogazione, secondo quanto previsto nel presente Contratto.
"Data di Erogazione Prevista" indica la data in cui è prevista l’erogazione conformemente all’Articolo 1.02A., a seguito di una Richiesta di Erogazione.
“Data di Estinzione” indica il 31 dicembre 2028.
“Data di Pagamento” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dalla Prima Data di Pagamento e fino alla Data di Estinzione, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 5.03.
“Data di Rimborso Anticipato” indica la data, corrispondente ad una Data di Pagamento, in corrispondenza della quale viene effettuato un rimborso anticipato di cui agli Articoli 2.02 e 4.02.
“Data Ultima di Erogazione” indica ciascuna delle circostanze alternative di cui ai seguenti punti:
(i) la Data di Erogazione dell‘Erogazione che esaurisce il Finanziamento;
(ii) la Data di Erogazione dell’Erogazione che il Prenditore comunica all’Istituto Finanziatore essere l’ultima Erogazione che intende effettuare a valere sul Finanziamento, anche ove la stessa non esaurisca il Finanziamento stesso, implicando pertanto tale comunicazione la rinuncia da parte del Prenditore ad ogni ulteriore residua disponibilità sul Finanziamento,
in mancanza delle precedenti circostanze, l’ultima data utile, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui può essere effettuata un’Erogazione, ai sensi dell’articolo 1.02A del presente Contratto.
"Debito Residuo" indica, ad ogni data, ed in relazione a ciascuna Erogazione, l’importo indicato nel relativo Piano di Ammortamento per Erogazione.
“Decreto 104/2013” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (3). “Decreto Autorizzativo” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (6).
“Decreto Programmazione 2018-2020” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).
“Ente Locale Beneficiario” indica l’ente/gli enti locale/i cui saranno destinate le risorse oggetto di ciascuna Erogazione.
“Erogazione” ha il significato di cui all’Articolo 1.02A.
“Erogazione Provvista” indica ciascuna erogazione effettuata da parte della Banca a favore dell’Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista, finalizzata a fornire all’ Istituto Finanziatore le risorse finanziarie per effettuare la corrispondente Erogazione.
“EUR” o “euro” indica la moneta avente corso legale adottata negli Stati Membri dell'Unione Europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o da successivi trattati che sostituiscano o integrino tali trattati.
“EURIBOR” ha il significato indicato all’Allegato D.
“Evento di Accelerazione Provvista” indica qualsiasi evento (ivi incluso ogni evento di risoluzione, recesso e/o decadenza dal beneficio del termine), che non derivi dall’inadempimento da parte dell’Istituto Finanziatore ai propri obblighi assunti ai sensi del Contratto Provvista, a seguito del quale, in tutto o in parte, ai sensi del Contratto Provvista o di legge e/o regolamento:
(i) la Banca abbia cancellato e/o revocato la disponibilità del Credito Provvista; e/o
(ii) la Banca abbia richiesto il rimborso anticipato delle Erogazioni Provvista ovvero accelerato o dichiarato il rimborso di queste ultime immediatamente dovuto ed esigibile; e/o
(iii) la Banca non abbia effettuato un’Erogazione Provvista richiesta ai sensi del Contratto Provvista; e/o
(iv) il Credito Provvista divenga a qualsiasi titolo non disponibile. “Finanziamento” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.01.
“Finanziamento Impegnato” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.02A.
“Giorno Lavorativo” indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca, l’Istituto Finanziatore e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria [in Lussemburgo/a Parigi] e a Roma.
“Giorno Lavorativo TARGET” indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 2), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.
“Illecito Penale” indica ciascuna delle seguenti fattispecie ove rappresentanti un reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche.
“Indennizzo di Rimborso” indica l’indennizzo che dovrà essere corrisposto dall’Istituto Finanziatore alla Banca nei casi previsti dall’articolo 4.02B e/o [[nel caso di provvista BEI] dall’articolo 10.06 del Contratto Provvista/[nel caso di provvista CEB] dagli articoli 3.1 e 3.7 del Regolamento Prestiti allegato al Contratto Provvista].
“Legge 311/2004” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (7).
“Modello D. Lgs. 231/01” indica il modello organizzativo di prevenzione ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, così come successivamente modificato e integrato, adottato dall’Istituto Finanziatore e i cui principi sono resi da questo disponibili nel proprio sito internet </>.
“Mutamento Sostanziale Pregiudizievole” indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni, in relazione alle condizioni presenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, che pregiudichi sostanzialmente:
(a) la capacità del Prenditore di adempiere le obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto; ovvero
(b) le condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Prenditore. “Normativa Ambientale” indica:
(a) la Normativa UE, inclusi norme e principi;
(b) leggi e regolamenti nazionali; e
(c) trattati internazionali applicabili,
il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell’Ambiente.
“Normativa UE” indica l’acquis communautaire dell’Unione europea risultante dai trattati dell’Unione europea, dai regolamenti, dalle direttive, dagli atti delegati, dagli atti di esecuzione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
“Nota di Impegno Regione </>” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (10). “Parti” indica il Prenditore e l’Istituto Finanziatore.
“Periodo di Utilizzo” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.02C.
“Piano di Ammortamento per Erogazione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.04B.
“Piano Edilizia Scolastica 2018-2020” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).
“Piano Regionale” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (4).
“Prestito Banca” indica l’importo complessivo delle Erogazioni Provvista effettuate di volta in volta dalla Banca in favore dell’Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto Provvista.
“Prima Data di Pagamento” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione.
“Progetti” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (4).
[[solo nel caso di provvista CEB] “Regolamento Prestiti” indica il Regolamento Prestiti allegato al Contratto Provvista.]
“Regioni” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (3).
“Richiesta di Erogazione” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.02A.
“Sistema Informatico di Monitoraggio” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (18).
“Spread” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.01.
“Tasso Finanziariamente Equivalente" o "TFE" indica il tasso di interesse di mercato relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell’Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, nonché di durata residua del Finanziamento, come determinato prima facie dall’Istituto Finanziatore e calcolato con le modalità descritte all’Articolo 3.01 del presente Contratto.
“Valore Attuale Contributi Residui Non Incassati” indica un importo pari al valore attuale dei Contributi Residui Non Incassati, calcolato al tasso di interesse di cui all’Articolo 3.01 relativamente al periodo che intercorre tra la Data di Erogazione (esclusa) e la Prima Data di Pagamento (inclusa).
ARTICOLO 1
Finanziamento ed Erogazione
1.01 Concessione ed importo del Finanziamento
Con il presente Contratto, l’Istituto Finanziatore concede al Prenditore, che accetta, un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad euro </> (</>) destinato al finanziamento dei Progetti da implementarsi da parte degli Enti Locali Beneficiari così come descritti nel Piano Regionale (il “Finanziamento”).
Il presente Contratto sarà notificato a cura del sottoscritto Ufficiale Rogante/Notaio entro un termine di 15 giorni dalla data odierna, a:
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Xxxxx Xxxxxxxxxx 00/x – 00000 Xxxx;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio II- Via XX Settembre n. 97 – 00000 Xxxx.
1.02 Modalità di Erogazione
1.02A Il Finanziamento sarà erogato dall’Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in una o più soluzioni (ciascuna di seguito denominata “Erogazione” e collettivamente “Erogazioni”) a seguito di apposita richiesta di erogazione irrevocabile, inviata dal Prenditore secondo un testo conforme al modello di cui all’Allegato E del presente Contratto (ciascuna di seguito denominata “Richiesta di Erogazione”), sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri, conformemente a quanto previsto al presente Articolo 1.02, ciascuna da rimborsarsi secondo le modalità previste all’Articolo 4.01A. L’ammontare di ciascuna Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione sarà sino alla data della relativa Erogazione di seguito denominato “Finanziamento Impegnato”. Il Prenditore inoltrerà all’Istituto Finanziatore le Richieste di Erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai Progetti dichiarati dall’Ente Locale Beneficiario e dell’avanzamento delle spese effettivamente sostenute dai medesimi enti locali. Il Prenditore può presentare, a partire dall’anno 2020, non oltre tre Richieste di Erogazione per ciascun anno incluso nel Periodo di Utilizzo, che dovranno pervenire all’Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:
- entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.
Nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista non sia un Giorno Lavorativo TARGET, l’erogazione sarà effettuata con valuta il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo. Parimenti, qualora il termine per la presentazione della richiesta non sia un Xxxxxx Xxxxxxxxxx TARGET, la richiesta dovrà essere presentata entro il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo.
Resta inteso che l’importo richiesto per ciascuna Erogazione non potrà essere inferiore a Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell’Istituto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l’Erogazione di un minore importo per giustificati motivi.
Resta, inoltre, fermo che le Erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, indicato nella scheda relativa al Prenditore, allegata al Decreto Autorizzativo stesso, la cui copia è riportata all’Allegato F del presente Contratto, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare. Le eventuali variazioni del piano delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate del Prenditore e/o dal MIUR dovranno essere preventivamente autorizzate dal MEF e prontamente comunicate all’Istituto Finanziatore.
Ogni scostamento che comporti l’utilizzo del Finanziamento ad una data successiva al termine del Periodo di Utilizzo richiederà in ogni caso una proroga del Periodo di Utilizzo e sarà soggetto alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4.01C. Pertanto, l’eventuale ammontare disponibile ma non utilizzato dal Prenditore ai sensi del presente Contratto entro il termine del Periodo di Utilizzo sarà da intendersi come automaticamente cancellato e non più disponibile ai fini di ulteriori erogazioni, a meno che non sia intervenuta una proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo Articolo 4.01C.
1.02B L’Istituto Finanziatore verificherà che, sulla base delle Erogazioni già effettuate e dell’importo del Contributi Semestrali Residui ovvero dei Contributi Residui Non Incassati, vi sia capienza via via disponibile, in relazione all’ammontare di ciascuna Erogazione richiesta, alla relativa modalità di rimborso prevista ai sensi dell’Articolo 4.01A ed al tasso di interesse applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Qualora non vi sia capienza, l’ammontare di ogni Erogazione di volta in volta richiesta verrà ridotto o annullato in modo tale da assicurare il rispetto di tale criterio di capienza in relazione all’ammontare da erogare, alla modalità di rimborso prevista ai sensi dell’Articolo 4.01A ed al tasso applicabile (anche ai sensi del successivo Articolo 4.01B). Di tale circostanza e dell’ammontare della relativa riduzione o cancellazione sarà data comunicazione tempestiva al Prenditore, al MIUR ed al MEF e la Richiesta di Erogazione sarà considerata come corrispondentemente modificata o annullata. Qualora, viceversa, vi sia capienza, l’Istituto Finanziatore procederà ad effettuare l’Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione in conformità ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 1.02A del presente Contratto.
1.02C Ai fini del presente Contratto per “Periodo di Utilizzo” si intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione e, in alternativa: (a) il </> ovvero (b) la data di scadenza del Periodo di Utilizzo come prorogato ai sensi del successivo Articolo 4.01C ovvero, se anteriore alle predette date, (c) la Data Ultima di Erogazione.
1.03 Condizioni di Erogazione
1.03A La prima Erogazione è sottoposta alla condizione che, entro i termini di cui al precedente Articolo 1.02A, unitamente al ricevimento da parte dell’Istituto Finanziatore della relativa Richiesta di Erogazione:
(a) il Prenditore o il MIUR abbia consegnato all’Istituto Finanziatore la Nota di Impegno Regione </> relativa agli oneri derivanti dal presente Contratto, debitamente firmata dal MIUR;
(b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all’Articolo 9.
1.03B Ciascuna Erogazione, fatto salvo quanto indicato al successivo punto e), è sottoposta alla condizione che:
(a) entro e non oltre la data entro cui deve pervenire la relativa Richiesta di Erogazione di cui al punto 1.02A, il Prenditore abbia, nell’ambito della Richiesta di Erogazione stessa, attestato l’avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti da finanziare tramite l’Erogazione richiesta, nonché l’avvenuto adempimento degli obblighi di alimentazione del Sistema Informatico di Monitoraggio;
(b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all’Articolo 9;
(c) il MIUR abbia comunicato all’Istituto Finanziatore entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, ovvero entro la diversa data concordata tra l’Istituto Finanziatore e il MIUR, l’importo dei Contributi Residui non Incassati;
(d) la Banca abbia erogato all’Istituto Finanziatore l’Erogazione Provvista finalizzata a fornire la provvista necessaria per l’effettuazione della relativa Erogazione;
(e) nel caso di Erogazione successiva alla prima, effettuata secondo la modalità prevista al successivo punto 1.04 ipotesi a), il Prenditore dichiari che l’importo delle precedenti Erogazioni effettuate a valere sul presente Contratto è stato versato in favore degli Enti Locali Beneficiari nella misura del %.
1.03C L’impegno a fornire la documentazione e le evidenze di cui al presente Articolo 1.03 è assunto dal Prenditore nell'esclusivo interesse, e a favore, dell’Istituto Finanziatore.
1.04 Erogazione
IN ALTERNATIVA
Ipotesi a):
L’Istituto Finanziatore effettuerà l’Erogazione sul conto infruttifero n. </>, intestato al Prenditore, presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di </> – Sezione
</>, Codice IBAN </>.
Dell’Erogazione, come sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione, al MIUR, al MEF e alla Regione </>.
Ipotesi b):
1.04A Il Prenditore, sulla base di quanto previsto all’art 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 176 della legge 13 luglio 2015, n. 107, delega l’Istituto Finanziatore ad effettuare l’Erogazione direttamente in favore degli Enti Locali Beneficiari indicati in ciascuna Richiesta di Erogazione e per l’importo indicato nella Richiesta di Erogazione in relazione a ciascuno di tali enti, sui conti infruttiferi, intestati ai medesimi presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale ed IBAN) saranno indicate dal Prenditore per ciascun Ente Locale Beneficiario nella Richiesta di Erogazione.
Dell’Erogazione, come sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione, al MIUR, al MEF e alla Regione </>.
Il Prenditore solleva l’Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in merito all’erogazione effettuata in favore dell’Ente Locale Beneficiario sulla base delle indicazioni ed istruzioni di cui alla Richiesta di Erogazione presentata dal Prenditore stesso ed alla effettiva destinazione di tale erogazione da parte dell’Ente Locale Beneficiario alle finalità riportate nella predetta Richiesta di Erogazione.
1.04B L’Istituto Finanziatore trasmetterà al MIUR e al MEF, in relazione a ciascuna Erogazione effettuata, il relativo piano di ammortamento, con l’indicazione delle rate di rimborso per capitale ed interessi (il “Piano di Ammortamento per Erogazione”).
1.05 Regime monetario dei rimborsi
Il rimborso dell’Erogazione ai sensi dell’Articolo 4 o, se applicabile, dell’Articolo 9, sarà effettuato in euro.
Gli interessi e le altre eventuali somme dovute ai sensi del presente Contratto, saranno calcolati e pagati in euro.
Ogni altro pagamento dovuto sarà effettuato in euro.
ARTICOLO 2
Sospensione, cancellazione e rimborso anticipato obbligatorio
2.01 Sospensione e cancellazione
Qualora la Banca eserciti la facoltà, ai sensi [[nel caso di provvista BEI] dell’articolo 1.06B e/o dell’articolo 1.06C del Contratto Provvista / [nel caso di provvista CEB] degli articoli 3.3,
3.5 e 3.6 del Regolamento Prestiti], di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, il Credito Provvista non ancora erogato l’Istituto Finanziatore avrà conseguentemente facoltà di sospendere e/o cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato, mediante comunicazione scritta al Prenditore e al MIUR. La sospensione durerà fino alla data in cui l’Istituto Finanziatore, conseguentemente alle ulteriori determinazioni che dovesse assumere la Banca ai sensi [[nel caso di provvista BEI] dell’articolo 1.06B e/o dell’articolo 1.06C del Contratto Provvista / [nel caso di provvista CEB] degli articoli 3.3, 3.5 e 3.6 del Regolamento Prestiti], revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l’importo del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato preventivamente fatti oggetto di sospensione.
2.02 Rimborso anticipato obbligatorio
Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista, la Banca cancelli in tutto o in parte il Credito Provvista e/o richieda il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Prestito Banca ovvero di una o più Erogazioni Provvista, ai sensi dell’articolo [4.03 [provvista BEI] del Contratto Provvista / 3.3 del Regolamento Prestiti[provvista CEB]], l’Istituto Finanziatore avrà facoltà di cancellare la corrispondente quota parte del Finanziamento e/o del Finanziamento Impegnato e/o di richiedere il rimborso anticipato della corrispondente quota parte delle relative Erogazioni, mediante comunicazione scritta, debitamente documentata, al Prenditore e al MIUR.
In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà da parte dell’Istituto Finanziatore, il Prenditore e/o il MIUR, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9.02(a), dovranno corrispondere, a seconda dei casi, alla Data di Rimborso Anticipato o alla data di cancellazione indicata dall’Istituto Finanziatore nella predetta comunicazione, che non potrà in ogni caso cadere prima di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione medesima, le somme richieste e/o dovute ai sensi del presente Articolo 2 ─ ivi incluse le eventuali somme di cui al successivo Articolo 2.03 ─ unitamente a quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto fino, a seconda dei casi, alla menzionata Data di Rimborso Anticipato o data di cancellazione.
2.03 Costi di sospensione, cancellazione e rimborso anticipato obbligatorio
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 6.07B del presente Contratto, il Prenditore e/o il MIUR, su richiesta dell’Istituto Finanziatore debitamente documentata:
(i) in conseguenza della sospensione e/o della cancellazione di cui al precedente Articolo 2.01, dovranno corrispondere all’Istituto Finanziatore, a titolo di manleva ed indennizzo, una somma di importo pari a quello complessivo delle eventuali commissioni di sospensione e/o cancellazione che siano dovute dall’Istituto Finanziatore alla Banca ai sensi del Contratto Provvista;
(ii) in conseguenza della cancellazione e/o del rimborso anticipato obbligatorio di cui al precedente Articolo 2.02, dovranno corrispondere all’Istituto Finanziatore, a titolo di manleva ed indennizzo, oltre a quanto dovuto all’Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo fino alla Data di Rimborso Anticipato, una somma di importo pari a quello dell’eventuale Indennizzo di Rimborso che sia dovuto dall’Istituto Finanziatore alla Banca ai sensi dell’articolo 4.02B del Contratto Provvista.
2.04 Eventi di Accelerazione Provvista
Qualora, a seguito del verificarsi di un Evento di Accelerazione Provvista, il Credito Provvista divenga in tutto o in parte non disponibile e l’Istituto Finanziatore, a propria insindacabile discrezione, non eserciti la facoltà di cui al precedente Articolo 2.02, a modifica di quanto previsto al successivo Articolo 3.01, a partire dalla data in cui il Credito Provvista risulti non disponibile, il tasso di interesse annuo applicabile alle Erogazioni, incluse quelle in ammortamento, corrispondenti al Credito Provvista divenuto non
disponibile, sarà pari a MIUR.
previa accettazione del Prenditore e/o del
ARTICOLO 3
Interessi
3.01 Tasso d’interesse
Gli interessi calcolati sull’importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato e con decorrenza dal giorno successivo alla relativa Data di Erogazione, saranno determinati al tasso fisso nominale annuo pari alla somma algebrica dello Spread, pari a </> punti percentuali annui, e del TFE calcolato sulla base: i) dell’importo dell’Erogazione, ii) delle modalità di rimborso dell’Erogazione di cui al successivo Articolo 4.01A, iii) delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e EURSFIXA= 11h00 am CET disponibile sul circuito Reuters e pubblicata da ICE Benchmark Administration, nel quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione ovvero, in caso di indisponibilità di tali rilevazioni alla data suddetta, il Giorno Lavorativo TARGET successivo.
3.02 Interessi di mora
In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta all’Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto, sarà dovuto, sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sulla base dell’importo più elevato tra (a) il Tasso di Interesse maggiorato del 2% (200 punti base), e (b) l’EURIBOR offerto per una durata di un mese, e quindi di mese in mese, maggiorato del 2% (200 punti base).
Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'Articolo 9.
4.01 Rimborso normale
4.01A Rimborso delle Erogazioni
ARTICOLO 4
Rimborso
Ai sensi e per gli effetti della Nota di Impegno Regione </>, ciascuna Erogazione sarà rimborsata all’Istituto Finanziatore, in ogni caso entro la Data di Estinzione, direttamente dal MIUR, unitamente ai relativi interessi calcolati al tasso di interesse indicato al precedente Articolo 3.01, a seconda dei casi:
(i) nel caso in cui i Contributi Residui Non Incassati siano di importo sufficiente al rimborso integrale dell’importo dell’Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione, in unica soluzione alla Prima Data di Pagamento immediatamente successiva alla relativa Data di Erogazione; ovvero
(ii) nel caso in cui i Contributi Residui Non Incassati non siano sufficienti all’integrale rimborso dell’importo dell’Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione alla Prima Data di Pagamento successiva, mediante un piano di ammortamento che preveda la corresponsione di rate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, ciascuna per un importo pari alla Componente Costante e restando in ogni caso inteso che, in corrispondenza della sola Prima Data di Pagamento, il Prenditore dovrà corrispondere un importo pari alla somma:
(a) della Componente Costante; e (b) e dei Contributi Residui non Incassati; ovvero
(iii) nel caso in cui non vi fossero Contributi Residui Non incassati disponibili, mediante un piano di ammortamento che preveda la corresponsione di rate che cadono in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, ciascuna per un importo pari alla Componente Costante.
4.01B Obblighi e divieti ulteriori
Al ricevimento di ciascuna Richiesta di Erogazione, l’Istituto Finanziatore verificherà, sulla base del tasso di interesse applicabile alla relativa Erogazione, la capienza del Contributo Semestrale Residuo e degli eventuali Contributi Residui Non Incassati per il rimborso, in linea capitale ed interessi, della relativa Erogazione richiesta secondo le modalità di cui all’Articolo 4.01A. Il rispetto di tale limite costituirà una condizione sospensiva ai fini dell’Erogazione dell’ammontare richiesto. Nel caso in cui la somma del Contributo Semestrale Residuo e degli eventuali Contributi Residui Non Incassati non risulti capiente, l’Istituto Finanziatore effettuerà un’Erogazione parziale per un importo tale che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione suesposta.
Le Parti si impegnano a stipulare, entro 30 giorni dopo la Data Ultima di Erogazione ed in ogni caso entro 30 giorni dopo la scadenza del Periodo di Utilizzo, un atto pubblico di ricognizione finale del debito, che evidenzi, al termine del Periodo di Utilizzo, gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali, corrisposte, nonché le quote di Contributo Annuali destinate al rimborso del risultante Debito Residuo e degli interessi calcolati al tasso di interesse determinato per ciascuna Erogazione sulla base di quanto previsto al precedente Articolo 3.01, ed al quale sarà allegato un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, fatta eventualmente eccezione per la prima, di capitale e interessi il cui importo complessivo annualmente dovuto non può essere superiore all’importo del Contributo Annuale. Tale atto dovrà intendersi come atto di ricognizione di debito di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al MIUR.
Le Parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del Periodo di Utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e a definire, fatte salve le condizioni di cui al presente Contratto, gli effetti sull'ammontare del Finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle Erogazioni, come specificati nel piano delle erogazioni di cui all’Allegato F del presente Contratto.
Un ammontare rimborsato non potrà essere oggetto di una nuova Erogazione. Il presente Articolo 4 non pregiudica l’applicazione dell’Articolo 9.
Il Prenditore dovrà comunicare all’Istituto Finanziatore eventuali scostamenti nella tempistica e nell’ammontare delle Erogazioni rispetto al piano delle erogazioni riportato all’Allegato F al presente Contratto prontamente a seguito della ricezione da parte del Prenditore della comunicazione di approvazione di tali variazioni da parte degli organi ministeriali competenti.
4.01C Proroga del Periodo di Utilizzo
L’eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei Progetti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal MIUR, con le modalità previste dal Decreto Autorizzativo. Ove il Prenditore – a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei Progetti – ritenga di non poter utilizzare integralmente il Finanziamento entro il previsto Periodo di Utilizzo, ne darà comunicazione all’Istituto Finanziatore in sede di richiesta dell’ultima erogazione possibile in tale periodo, che potrà avvenire nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 1.02A.
Della suddetta circostanza il Prenditore darà quindi pronta comunicazione al MIUR – con lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata, per conoscenza, anche all’Istituto Finanziatore – fornendo le giustificate e valide motivazioni tecniche per ritardi nella realizzazione dei Progetti, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei Progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il MIUR valuterà pertanto, d’intesa con il MEF, la possibilità di consentire, con il consenso dell’Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutuate, da regolarsi alle condizioni già previste nei precedenti Articoli 1 e 3. L'eventuale proroga del Periodo di Xxxxxxxx potrà, altresì, essere determinata da modifiche ed integrazioni apportate dal MIUR al programma dei Progetti finanziati con il Finanziamento di cui al presente Contratto, di cui dovrà essere data notizia all’Istituto Finanziatore che anche in tale caso dovrà fornire il proprio consenso alla proroga.
4.02 Rimborso anticipato volontario
4.02A Ciascuna Erogazione potrà essere rimborsata anticipatamente, in tutto o in parte, e previa richiesta del MIUR d'intesa con il MEF, che deve pervenire all’Istituto Finanziatore, e per conoscenza al Prenditore, almeno trentacinque giorni prima della Data di Rimborso Anticipato.
Resta inteso tra le Parti che la predetta richiesta di esercizio della facoltà di rimborso anticipato sarà irrevocabile e che, in conseguenza della stessa, il MIUR e/o il Prenditore si obbligheranno irrevocabilmente a corrispondere all’Istituto Finanziatore, alla Data di Rimborso anticipato, tutte le somme dovute in conseguenza del rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 4.02B, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9.02(a).
4.02B A seguito dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato relativamente ad una o più Erogazioni, l’Istituto Finanziatore provvederà prontamente ad effettuare il rimborso anticipato delle corrispondenti Erogazioni Provvista, con le modalità e nei termini previsti dal Contratto Provvista. In conseguenza dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, il MIUR e/o il Prenditore, oltre alle somme oggetto di rimborso anticipato e a quant’altro dovuto al medesimo ai sensi del presente Contratto a qualsiasi titolo fino alla Data di Rimborso Anticipato, dovranno corrispondere all’Istituto Finanziatore, a titolo di indennizzo, una somma di importo pari a quello dell’eventuale Indennizzo di Rimborso dovuto dall’Istituto Finanziatore alla Banca in conseguenza del rimborso anticipato delle Erogazioni Provvista corrispondenti alle Erogazioni relativamente alle quali il MIUR, d’intesa con il MEF, eserciti la facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo.
4.03 Eccedenze
In relazione a ciascun anno solare, l’eventuale quota di Contributo Annuale previsto per quell’annualità che dovesse risultare eccedente, rispetto a quanto dovuto con riferimento alle relative rate, andrà ad incrementare i Contributi Residui Non Incassati, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4.01A.
4.04 Generale
Un importo rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di una nuova Erogazione. Il presente Articolo 4 non pregiudica l’applicazione dell’Articolo 9.
ARTICOLO 5
Pagamenti
5.01 Contratto di Cessione - Modalità dei pagamenti
Il Prenditore prende atto ed accetta che la Banca, in qualità di cessionaria, e l’Istituto Finanziatore, in qualità di cedente, sottoscriveranno un contratto di cessione del credito vantato dall’Istituto Finanziatore nei confronti dello Stato nascente ai sensi di legge dal presente Contratto e dalla Nota di Impegno Regione </> (il “Contratto di Cessione”) a garanzia del rimborso da parte dell’Istituto Finanziatore delle obbligazioni nascenti dal Contratto Provvista, come menzionato in Premessa (12). Il Contratto di Cessione sarà notificato dall’Istituto Finanziatore al MIUR e al MEF nelle forme prescritte dalla legge. Ai sensi del Contratto di Cessione, l’Istituto Finanziatore, in qualità di mandatario della Banca, continuerà ad incassare il credito ceduto nell’interesse della Banca, salvo eventuale diversa indicazione da parte della stessa Banca.
Il MIUR rimborserà in ogni caso all’Istituto Finanziatore il Finanziamento erogato ai sensi del presente Contratto anche successivamente alla sottoscrizione e relativa notifica al MIUR e al MEF del Contratto di Cessione, fermo restando che in caso di revoca del mandato all’incasso da parte della Banca che verrà comunicata al MIUR nei casi e nelle forme previste dal Contratto di Cessione, il MIUR dovrà corrispondere direttamente alla Banca le somme da esso dovute all’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto.
L’Istituto Finanziatore provvederà a trasmettere al Prenditore e al MIUR, per ogni scadenza– e, fatta eccezione per le scadenze relative ai casi di rimborso anticipato di cui agli Articoli 2.02 e 4.02, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa - gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l’indicazione delle modalità di accreditamento,
5.02 Conteggio dei giorni
Tutti gli importi relativi a frazioni d'anno dovuti a titolo d'interessi (calcolati con il tasso di cui al precedente Articolo 3.01) saranno calcolati sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni. Ogni altro importo relativo a frazioni d'anno dovuto a titolo d'interessi di mora (calcolato con il tasso di cui al precedente Articolo 3.02), di commissione, di indennità o di penalità, sarà calcolato per il numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.
5.03 Xxxxxx non lavorativi
Qualora un pagamento debba essere effettuato ai termini del presente Contratto in un giorno non lavorativo per il sistema di regolamento TARGET, tale pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’Articolo 3.01.
ARTICOLO 6
Impegni e dichiarazioni del Prenditore
Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Finanziamento sia ancora in essere.
A Impegni in relazione ai Progetti
6.01 Impegni del Prenditore in relazione ai Progetti
Il Prenditore si impegna, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9, a:
(a) far sì che i Progetti siano realizzati dagli Enti Locali Beneficiari integralmente in conformità alle disposizioni della descrizione tecnica allegata al Contratto Provvista, come di volta in volta modificata con il consenso della Banca, e a completarli entro la data finale ivi specificata;
(b) tenere una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al Finanziamento e a far sì che gli Enti Locali Beneficiari tengano una contabilità che consenta di individuare le operazioni relative all'esecuzione di ciascun Progetto e garantiscano il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
(c) destinare la somma ad esso resa disponibile dall’Istituto Finanziatore, derivante dal Finanziamento, esclusivamente per il trasferimento di fondi agli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti;
(d) far sì che siano consentite alle persone designate dall’Istituto Finanziatore ovvero dalla Banca nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell’Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione Europea di (i) effettuare visite e ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei Progetti, (ii) intervistare rappresentanti del Prenditore e/o del relativo Ente Locale Beneficiario non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel, o interessata dal, Progetto, (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Ente Locale Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge e (iv) fornire alla Banca e alle persone designate dalle altre istituzioni dell’Unione Europea tutta l’assistenza necessaria per le finalità di cui al presente paragrafo d);
(e) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari acquistino attrezzature, appaltino servizi nonché commissionino lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto dell’Unione Europea in generale e in particolare alle Direttive dell’Unione Europea rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo modalità abituali per lo specifico settore;
(f) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari garantiscano la copertura assicurativa di tutte le opere costituenti ciascun Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
(g) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari mantengano la gestione ed il possesso delle strutture e degli edifici costituenti ciascun Progetto ed assicurino la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del presente Contratto, salvo previo consenso scritto dell’Istituto Finanziatore o della Banca, fermo restando che l’Istituto Finanziatore o la Banca possono negare il proprio consenso solo qualora l’azione proposta pregiudicasse i propri interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto di quest’ultima [[solo nel caso di provvista BEI] o dell’articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea];
(h) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari mantengano in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l’esecuzione e la gestione di ciascun Progetto;
(i) in riferimento all’Ambiente, fare sì che gli Enti Locali Beneficiari:
(i) realizzino e gestiscano ciascun Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
(ii) ottengano e mantengano le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Progetto;
(iii) adempiano a tali Autorizzazioni Ambientali;
(j) fare sì che gli Enti Locali Beneficiari realizzino e gestiscano ciascun Progetto sotto ogni aspetto rilevante in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informino tempestivamente l’Istituto Finanziatore e la Banca di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun Progetto;
(k) nei limiti consentiti dalla legge, informare l’Istituto Finanziatore, la Banca e il MIUR dell’apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l’onorabilità di qualsiasi membro o funzionario del Prenditore o di un Ente Locale Beneficiario del quale il Prenditore sia a conoscenza, in connessione ad Illeciti Penali relativi al Finanziamento, alle somme rese disponibili dal Prenditore derivanti dal Finanziamento o relative a ciascun Progetto;
(l) adottare (o fare in modo che siano adottate), entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario del Prenditore o dell’Ente Locale Beneficiario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell’esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa ai Progetti e informare prontamente l’Istituto Finanziatore e la Banca di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione all’impegno indicato al presente paragrafo (l);
(m) fare sì che tutti i contratti relativi ai Progetti da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell’Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili ai Progetti, includano le seguenti previsioni:
(i) l’obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente il Prenditore e/o la stazione appaltante di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
(ii) l’obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
(iii) il diritto dell’Istituto Finanziatore e della Banca (o di soggetto dagli stessi all’uopo delegato) relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione dell’Ente Locale Beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge;
(n) informare tempestivamente l’Istituto Finanziatore, il MIUR, e la Banca nel caso in cui, in qualunque momento, uno qualsiasi degli Enti Locali Beneficiari venga a conoscenza della circostanza che taluno dei fondi investiti nei Progetti dai relativi Enti Locali Beneficiari – diversi da quelli di cui al presente Contratto - è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
(o) comunicare all’Istituto Finanziatore, al MIUR e alla Banca eventuali e indispensabili modifiche al Progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del piano triennale regionale autorizzativo dell’intervento;
(p) fornire al MIUR ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione dei Progetti, sia della documentazione che dei siti, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Xxxxxxxx.
[[solo nel caso di provvista BEI] Il Prenditore riconosce e accetta, inoltre, che la Banca può essere obbligata a comunicare le informazioni relative al Prenditore, agli Enti Locali Beneficiari ed ai Progetti a ogni competente istituzione o ente dell’Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione Europea.]
B. Impegni generali
6.02 Obblighi di legge
Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o ai Progetti.
6.03 Libri e registri
Il Prenditore dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione ai Progetti, in conformità ai principi di contabilità pubblica.
6.04 Visite
Verrà consentito e facilitato alle persone designate dall’Istituto Finanziatore ovvero dalla Banca nonché alle persone designate dalle altre istituzioni e enti dell’Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione Europea di (i) effettuare visite e ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nei Progetti; (ii) intervistare rappresentanti del Prenditore non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto, (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Ente Locale Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge, e (iv) fornire alla Banca e alle persone designate dalle altre istituzioni dell’Unione Europea tutta l’assistenza necessaria
6.05 Osservanza del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01
Il Prenditore si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a); e c) i collaboratori esterni dell’Istituto Finanziatore.
6.06 Dichiarazioni e garanzie generali
Il Prenditore rende all’Istituto Finanziatore le dichiarazioni e garanzie relative alle circostanze di seguito indicate nel presente Articolo 6.06 e dà atto che l’Istituto Finanziatore sottoscrive il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette e accurate alla data di sottoscrizione del presente Contratto ovvero alla diversa data in cui esse vengano ripetute ai sensi del presente Articolo 6.06:
(a) il Prenditore è la Regione </> e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
(b) il Prenditore ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni necessario atto o delibera è stata assunta da parte dei propri organi interni per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto;
(c) le obbligazioni derivanti in capo al Prenditore dal presente Contratto sono valide, efficaci, vincolanti ed opponibili ai terzi;
(d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
(i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge applicabile, statuto, disposizione o regolamento, o qualsiasi sentenza, decreto e/o Autorizzazione a cui il Prenditore sia soggetto;
(ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per il Prenditore la cui violazione comporti o possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
(iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione applicabile al Prenditore;
(e) non si è verificato né permane senza essere stato rimediato od oggetto di rinuncia nessun evento o circostanza che costituisce un evento di cui all’ Articolo 9;
(f) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti dello stesso dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento, ove conclusosi o risolto negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei confronti del Prenditore un giudizio o un lodo arbitrale sfavorevole già pronunciato che possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
(h) sulla base della migliore conoscenza del Prenditore, nessuno dei fondi investiti nei Progetti dai relativi Enti Locali Beneficiari – diversi da quelli di cui al presente Contratto - è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
(i) il Prenditore dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01;
(l) il Prenditore dichiara di aver preso visione del Contratto di Xxxxxxxx e di conoscerne integralmente il contenuto;
(m) il Prenditore dichiara di aver preso visione del Contratto Provvista e di conoscerne integralmente il contenuto.
Le dichiarazioni e garanzie sopra elencate sono rese per l'intera durata del Contratto e si considerano ripetute a ciascuna Data di Erogazione ed a ciascuna Data di Pagamento.
6.07 Manleva
6.07A Il Prenditore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne l’Istituto Finanziatore rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate contenute nel presente Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al precedente Articolo 6.05 fossero stati puntualmente adempiuti.
6.07B Xxxxx pregiudizio per quanto sopra, il Prenditore e/o il MIUR si impegnano a risarcire, manlevare e tenere indenne l’Istituto Finanziatore rispetto a qualsiasi richiesta di indennizzo, commissioni o rimborso di costi o spese da parte della Banca ai sensi del Contratto Provvista, salvo che la richiesta della Banca sia motivata dall’inadempimento da parte dell’Istituto Finanziatore dei propri obblighi assunti ai sensi del Contratto Provvista.
ARTICOLO 7
Informazioni e visite
7.01 Informazioni concernenti i Progetti
Il Prenditore si impegna, a pena di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 9:
(a) a fornire al MIUR le seguenti informazioni relative ai Progetti nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:
(i) attestazione da parte del Prenditore, nell’ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutuate a valere sul presente Contratto, che tutte le informazioni relative ai Progetti che verranno finanziati per il tramite della relativa Erogazione siano state immesse nel Sistema Informatico di Monitoraggio alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto; e
(ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all’impatto ambientale dei Progetti, che l’Istituto Finanziatore e/o il MIUR potranno ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli,
restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la Banca, l’Istituto Finanziatore, il MIUR potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all’uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l’assistenza a tal fine necessaria;
(b) a sottoporre prontamente al MIUR per approvazione ogni sostanziale modificazione dei Progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell’ ambito dei Piani Regionali e nel Sistema Informatico di Monitoraggio, con riferimento, tra l’altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento dei Progetti;
(c) a informare prontamente l’Istituto Finanziatore e il MIUR di:
(i) qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione a qualsivoglia Progetto o al presente Contratto nei confronti del Prenditore o dell'Ente Locale Beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro il Prenditore o un Ente Locale Beneficiario in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino i Progetti;
(ii) qualsiasi fatto o evento di cui il Prenditore o Ente Locale Beneficiario abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione dei Progetti;
(iii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contestazione, diffida, reclamo o notizia di cui sia venuto a conoscenza, e che a proprio ragionevole giudizio, sia non manifestamente infondata, relativa ad Illeciti Penali attinenti ad un Progetto;
(iv) dell’origine illecita dei fondi investiti in un Progetto, inclusi i proventi dell’attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche;
(v) di qualsiasi evento o circostanza di cui il Prenditore o gli Enti Locali Beneficiari siano stati informati o abbiano conoscenze ai fini di cui all’Articolo 6.01(l);
(vi) qualsiasi inadempimento da parte sua o di un Ente Locale Beneficiario di qualsiasi Normativa Ambientale;
(vii) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Progetto; e
(viii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analoga pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione del Prenditore o degli Enti Locali Beneficiari interessati, è in corso, imminente o pendente nei confronti di essi ovvero dei membri dei loro organi di gestione in connessione ad Illeciti Penali relativi ai Progetti, ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.
7.02 Informazioni concernenti il Prenditore
Il Prenditore, a pena di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo Articolo 9:
(a) consegnerà all’Istituto Finanziatore le informazioni sulla situazione generale finanziaria del Prenditore che l’Istituto Finanziatore possa ragionevolmente richiedere;
(b) informerà l’Istituto Finanziatore e la Banca immediatamente:
(i) di ogni modificazione sostanziale del quadro normativo e/o giurisprudenziale relativo alla gestione del Piano Regionale;
(ii) di ogni fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente qualsiasi indebitamento finanziario o un finanziamento UE;
(iii) di ogni intenzione da parte dell'Ente Locale Beneficiario interessato di trasferire la proprietà di una componente sostanziale di un Progetto;
(iv) di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
(v) di ogni Mutamento Sostanziale Pregiudizievole che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto;
(vi) dell’apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l’onorabilità di qualsiasi funzionario o organo amministrativo del Prenditore; o
(vii di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente, il quale, ove si risolva negativamente, possa comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.
Qualora si verifichi una violazione degli impegni e obblighi di cui al presente articolo da parte del Prenditore, il Prenditore si impegna a comunicare all’Istituto Finanziatore e alla Banca le iniziative volte a porre rimedio a tale situazione: ove le informazioni fornite o le proposte di rimedio non fossero considerate, a giudizio della Banca, sufficienti o adeguate, e in ogni caso senza pregiudizio per quanto previsto ai precedenti Articoli 6.01, lettera (d) e 6.04, il Prenditore coopererà con la Banca per ricevere le eventuali missioni di controllo o ispezione da parte di funzionari della Banca o da parte di terzi designati dalla Banca. Resta inteso che i costi di tale attività ispettiva saranno a carico del Prenditore.
ARTICOLO 8
Oneri e spese
8.01 Oneri fiscali
Al presente Contratto si applicano le agevolazioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) del
D.P.R. medesimo. Il presente Contratto, e formalità relative, è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge istitutiva della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), in quanto relativo ad un’operazione rientrante nell’ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del citato
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.
8.02 Altri oneri
Sono a carico del Prenditore le spese di stipula del presente atto, nonché quelle di qualsiasi genere, inerenti o conseguenti, xxx comprese quelle di notifica e quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva, nonché di tutte le ulteriori copie autentiche occorrenti.
ARTICOLO 9
Recesso e Risoluzione
9.01 Condizione Risolutiva - Recesso
Le Parti convengono che il presente Contratto è risolutivamente condizionato ai sensi dell’articolo 1353 del codice civile, con efficacia ex nunc, al verificarsi di un qualsiasi Evento di Accelerazione Provvista.
Resta inteso che tale condizione risolutiva è posta nell’esclusivo interesse dell’Istituto Finanziatore il quale potrà a sua discrezione decidere di rinunziarvi, in tutto o in parte.
In aggiunta a quanto sopra, le Parti convengono che il verificarsi di un qualsiasi Evento di Accelerazione Provvista si configura altresì come giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte dell’Istituto Finanziatore ai sensi dell’articolo 1845 del codice civile.
9.02 Clausola risolutiva espressa
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso:
(a) di mancato pagamento da parte del Prenditore e/o del MIUR, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui era dovuto; e
(b) di falsità, incompletezza o inaccuratezza di una sola delle dichiarazioni rese dal Prenditore ai sensi del presente Contratto, ovvero in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi o impegni previsti dal presente Contratto ivi inclusi quelli di cui agli Articoli 2, 4, 6, 7 e 11.04.
9.03 Effetti del recesso da parte dell’Istituto Finanziatore e della risoluzione del Contratto
Al verificarsi di uno degli eventi previsti nei precedenti Articoli 9.01 e 9.02, l’Istituto Finanziatore potrà informare il Prenditore della propria volontà di recedere dal, o risolvere il, presente Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per effetto del recesso da parte dell’Istituto Finanziatore ovvero della risoluzione del presente Contratto ai sensi dei precedenti Articoli 9.01 e 9.02, il Prenditore e/o il MIUR dovranno rimborsare integralmente il Finanziamento ed ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto entro 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa richiesta da parte dell’Istituto Finanziatore.
A seguito del recesso dal, e/o della risoluzione del, presente Contratto, l’Istituto Finanziatore provvederà prontamente ad effettuare il rimborso anticipato del Prestito Banca, con le modalità e nei termini previsti dal Contratto Provvista, e, di conseguenza, il Prenditore e/o il MIUR saranno tenuti, in aggiunta a quanto previsto nel precedente periodo, al pagamento, alla data indicata dall’Istituto Finanziatore, a titolo di indennizzo, dell’eventuale Indennizzo di Rimborso nonché di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta dall’Istituto Finanziatore alla Banca ai sensi del Contratto Provvista in seguito al rimborso anticipato del Prestito Banca.
ARTICOLO 10
Legge e giurisdizione
10.01 Legge applicabile
Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.
10.02 Giurisdizione competente
Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.
10.03 Luogo delle obbligazioni
Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con l’Istituto Finanziatore, il luogo delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede dell’Istituto Finanziatore.
ARTICOLO 11
Clausole finali
11.01 Comunicazioni
Le notifiche e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente Contratto e indirizzate ai destinatari previsti dal Contratto saranno effettuate all’indirizzo o al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata sotto specificati, o a un altro numero di fax o indirizzo che la parte abbia precedentemente notificato all’altra per iscritto:
Per l’Istituto Finanziatore All’attenzione di: </>
</>
Fax n.: </> Indirizzo PEC: </>
Per il Prenditore All’attenzione di: </>
</>
Fax n.: </> Indirizzo PEC: </>
Per il MIUR All’attenzione di: </>
</>
Fax n.: </> Indirizzo PEC: </>
Per il MEF All’attenzione di: </>
</>
Fax n.: </> Indirizzo PEC: </>
11.02 Forma delle comunicazioni
Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto e, salvo che sia diversamente previsto, può essere effettuata tramite lettera o posta elettronica.
Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall’altra parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricezione della trasmissione nel caso di un fax o alla data della ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di posta elettronica certificata.
Senza pregiudicare la validità di un’altra notifica consegnata via fax o mediante posta elettronica certificata, nel caso in cui non sia provvista della firma digitale del sottoscrittore, conformemente ai precedenti paragrafi, una copia di ogni notifica consegnata via fax o mediante posta elettronica certificata sarà anche inviata per lettera alla stessa parte, al più tardi nel giorno lavorativo successivo.
Qualunque notifica o comunicazione effettuata dal Prenditore nei confronti dell’Istituto Finanziatore tramite posta elettronica dovrà essere effettuata inviando in allegato al messaggio di posta elettronica la notifica o comunicazione sottoscritta con firma autografa, per conto del Prenditore, da un firmatario autorizzato, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili a firma singola, o da due o più firmatari autorizzati, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili in forma congiunta, in formato di immagine elettronica non modificabile (pdf, tif o altro formato non modificabile concordato tra le Parti).
Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dall’Istituto Finanziatore, saranno consegnate all’Istituto Finanziatore unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.
11.03 Modifiche delle Parti
Il Prenditore non potrà cedere o trasferire alcuno dei suoi diritti o obbligazioni derivanti dal presente Contratto senza il previo consenso scritto dell’Istituto Finanziatore.
11.04 Riservatezza
Il Prenditore e l’Istituto Finanziatore si impegnano a non divulgare a nessuna parte terza alcuna informazione riguardante l’esercizio da parte dell’Istituto Finanziatore dei suoi diritti derivanti dal presente Contratto, eccetto nel caso in cui tale divulgazione sia effettuata nel legittimo interesse del Prenditore ovvero sia limitata a quanto necessario per tutelare tale legittimo interesse ovvero sia dovuta ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili al Prenditore o all’Istituto Finanziatore.
Il Prenditore dovrà consultare l’Istituto Finanziatore prima di effettuare tali divulgazioni.
11.05 Complessività dell’Accordo
Il presente Contratto costituisce l’accordo complessivo tra le sue Parti. Gli impegni reciproci e le dichiarazioni in esso contenute sostituiscono tutti gli impegni presi e le dichiarazioni rese dalle Parti nel corso della corrispondenza e della negoziazione e precedenti alla sottoscrizione del presente Contratto.
11.06 Invalidità parziale
Nel caso in cui, in qualunque momento, una qualunque delle previsioni del presente Contratto sia o diventi illecita, nulla o non opponibile ai terzi sotto qualunque profilo ai sensi di qualsiasi legge di qualsiasi giurisdizione applicabile, non saranno in alcun modo pregiudicate la liceità, la validità o l’opponibilità ai terzi delle restanti previsioni del presente Contratto.
11.07 Trattativa individuale
Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che il presente Contratto, e tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e gli Allegati, hanno costituito oggetto di trattativa individuale.
11.08 Premesse e Allegati
Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Contratto:
Allegato A
Allegato B Allegato C
Allegato D Allegato E Allegato F
Piano Regionale
Nota di Impegno Regione
Lettera del </> prot. n. </> con la quale il MEF ha espresso il nulla osta sullo schema negoziale sul presente Contratto e, ove necessario, indicato il tasso di interesse massimo applicabile al Contratto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998 n. 448
Definizione di EURIBOR
Modello di Richiesta di Erogazione
Scheda relativa al piano delle erogazioni allegata al Decreto Autorizzativo
Firmato a </>, li </>
Firmato per conto e a nome di REGIONE </>
Firmato per conto e a nome di
ISTITUTO FINANZIATORE