CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
per l’affidamento della
“Concessione della gestione pluriennale del complesso dell’ex Ospedale Militare di Trieste quale residenza per studenti universitari”
CIG: 6069704E2E
Il Direttore Generale
(X.xx xxxx.xxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx di Priero)
Il R.U.P.
(X.xx xxxx.xxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx di Priero)
Redatto dall’Ufficio di staff Gare e Contratti P.le Europa n. 1 – 34127 Trieste
tel. +39-040-558.7968/7965/2976/7979 – fax +39-040-558.7964
mailto: xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx - xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
“Concessione per la gestione pluriennale del complesso dell’ex Ospedale Militare di Trieste” – Capitolato speciale 1
Rettorato e Direzione Amministrativa
Ufficio di staff Gare e Contratti
Sommario
Art. 1 - Oggetto della concessione 3
Art. 2 - Durata della concessione – Esecuzione anticipata 3
Art. 3 - Descrizione dell’immobile e degli spazi 3
Art. 4 - Destinatari dei servizi 4
Art. 5 - Collegio Xxxxxxx Xxxxx 5
Art. 6 - Descrizione dei servizi e modalità di gestione 6
Art. 7 - Servizi aggiuntivi e migliorativi 13
Art. 8 - Regolamento della foresteria 16
Art. 9 – Accreditamento della struttura 16
Art. 10 - Gestione finanziaria della concessione 17
Art. 11 - Beni mobili, arredi, attrezzature e impianti 18
Art. 12 - Miglioramento dei beni immobili, dei beni mobili, delle attrezzature e degli impianti - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Oneri a carico del Gestore 19
Art. 13 - Organizzazione e personale addetto al servizio 21
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Affidamento di servizi a terzi 22
Art. 15 - Obblighi e responsabilità del Gestore 22
Art. 16 - Interruzione del servizio 26
Art. 19 - Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa 27
Art. 20 - Recesso unilaterale 27
Art. 21 - Xxxxx e spese contrattuali 27
Art. 22 - Possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. ed osservanza della normativa antimafia 28
Art. 24 - Trattamento dei dati personali 28
Art. 25 - Diritto di prelazione 28
Art. 26 - Norme applicabili 28
Art. 1 - Oggetto della concessione
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’affidamento in concessione -a fini ricettivi- della gestione del complesso immobiliare denominato: “ex Ospedale Militare di Trieste”, di seguito per semplicità: “foresteria”, in base alle modalità individuate dal presente capitolato nei successivi articoli.
La Foresteria deve rispondere alla duplice esigenza degli studenti di individualità e di socialità attraverso una adeguata previsione e ripartizione di spazi a carattere privato e semi-privato, e spazi a carattere collettivo e semi-collettivo.
L’affidamento della concessione comporterà l’assunzione, da parte del concessionario, di seguito per semplicità: “Il Gestore”, del rischio della complessiva gestione del complesso immobiliare in oggetto. Al Gestore non sarà dovuto alcun indennizzo a titolo di avviamento commerciale.
La concessione attiene alla complessiva gestione della foresteria, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e ha ad oggetto l’esecuzione di tutti i servizi indicati al successivo art. 6.
La concessione è altresì comprensiva della manutenzione ordinaria di beni immobili e mobili, degli impianti e delle aree verdi.
Il Gestore gestirà i servizi assumendosi qualsiasi responsabilità conseguente a fatti e/o eventi legati al servizio complessivamente espletato. Tutti i servizi oggetto della concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e non potranno quindi essere sospesi o abbandonati.
I beni dovranno essere tenuti dal Gestore nel medesimo stato di conservazione in cui sono stati consegnati, salva l’ordinaria usura; i danni ad essi arrecati e non dovuti a causa di forza maggiore saranno debitamente valutati e rispristinati a totale carico del gestore, subordinatamente all’autorizzazione scritta dell’Università degli studi di Trieste, di seguito per semplicità: “Università”.
Art. 2 - Durata della concessione – Esecuzione anticipata
La concessione avrà una durata compresa tra i 10 (dieci) e i 19 (diciannove) anni. La durata effettiva sarà quella indicata nel progetto di gestione facente parte dell’offerta tecnica.
Dopo l’aggiudicazione definitiva, l’Università si riserva la facoltà di consentire l’accesso e l’utilizzo anticipato del bene oggetto della concessione, nelle more della stipulazione del contratto di concessione, anche al fine di consentire al concessionario di provvedere a tutte le attività propedeutiche all’inizio delle attività.
Il Gestore si impegna ad avviare la gestione del servizio nel corso dell’anno 2015. Tempi e modalità di avvio del servizio saranno oggetto dell’offerta tecnica.
L’affidamento potrà essere prorogato per un periodo massimo di un anno alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura selettiva, previa comunicazione che dovrà essere inviata al Gestore non oltre tre mesi prima della scadenza della concessione mediante lettera raccomandata A.R. oppure P.E.C.. In tal caso il Gestore è obbligato a garantire le prestazioni di cui al presente affidamento, alle medesime condizioni, fino all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 3 - Descrizione dell’immobile e degli spazi
IN GENERALE:
Ubicazione: complesso immobiliare denominato: “ex Ospedale Militare di Trieste”, sito in xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00 in Trieste, suddiviso in due edifici.
Descrizione: Il complesso è costituito da un’area sistemata in ampi gradoni sulla quale insistono due
edifici:
1) La c.d. “Casa del Comandante”, è un edificio di quattro piani (mq 2162) che prevede al PT uno spazio per servizi, bar, market, e portineria, ai livelli 2 e 3 uffici e sale riunioni, ed al livello 4 sale lettura e spazi per convegni;
2) Il corpo centrale, collegato alla Casa del Comandante, è un xxxxxxxx xx 0 xxxxx (xx 14.276) che ospita la struttura residenziale vera e propria, con cellule abitative costituite da stanze singole o doppie, tutte dotate di servizio igienico completo ed attrezzabili con angolo cottura. Ai diversi livelli si trovano spazi ricreativi di aggregazione e servizi igienici comuni. All’ultimo piano trovano posto spazi che potranno essere adibiti per ospitare due ampie biblioteche con sale di lettura oltre ad alcune stanze.
I posti alloggio sono 239, così suddivisi:
tipo | N° stanze | N° posti |
stanze singole – tipologia 1 (mq 16) | 24 | 24 |
stanze doppie – tipologia 1 | 64 | 128 |
stanze doppie per diversamente abili | 12 | 24 |
stanze singole – tipologia 2 (mq 18) | 63 | 63 |
TOTALI | 163 | 239 |
Il complesso è servito da un parcheggio scoperto di 100 posti auto e di un parcheggio coperto di 72 posti per ciclomotori/motocicli.
Gli immobili sono assoggettati a tutela e vincolo di interesse culturale da parte della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. Il complesso è inoltre sottoposto a vincolo paesaggistico.
Nell’Allegato tecnico al presente capitolato speciale sono compiutamente descritti il complesso immobiliare, gli impianti ed i servizi di cui è dotato, con il dettaglio tecnico necessario a valutarne la qualità ed i costi di gestione.
Art. 4 - Destinatari dei servizi
La comunità universitaria e, in subordine, quella dell’ambiente della ricerca, dovrà essere la destinataria prioritaria dei servizi erogati nella foresteria.
Infatti, più in particolare:
a) Dei 239 posti alloggio complessivamente disponibili, 176 sono riservati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti dell’Università capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed individuati
• con le graduatorie approvate dall’ARDISS tra quegli studenti che, pur avendo i requisiti, non hanno potuto accedere ai posti alloggio gestiti direttamente dall’ARDISS per esaurimento dei posti,
• tra quelli accolti autonomamente dal Gestore ed i cui requisiti di reddito e di merito siano stati verificati ed approvati dall’ARDISS e da questo sovvenzionati.
Questa tipologia di utenti ha diritto al servizio nei limiti e con le modalità stabilite al successivo art. 6.
L’accesso al servizio di questa tipologia di utenti è regolata dalla Convenzione con ARDISS, di cui al successivo art. 9, sia per quanto riguarda le tariffe applicabili e le sovvenzioni regionali riconosciute al Gestore che per quanto riguarda la programmazione annuale dei posti riservati.
b) I posti rimanenti, più quelli -tra i 176 sopra citati- eventualmente non assegnati per assenza di candidati idonei, sono destinati prioritariamente, al soddisfacimento delle esigenze di (NB: l’elenco è ordinato in ordine di priorità):
o altri studenti iscritti a tutti i corsi di studio di I e II livello attivati anche da altre università, da istituzioni di alta formazione artistica e musicale riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
o studenti stranieri ospiti a seguito di convenzioni stipulate dall’Università per programmi di interscambio e/o per studio o ricerca,
o studenti stranieri partecipanti ai programmi di mobilità internazionale (Erasmus et al.),
o studenti iscritti a corsi post lauream e corsi di dottorato di ricerca,
o studenti delle scuole superiori o di I.T.S. inseriti in progetti di mobilità nazionale o internazionale.
c) Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, è consentito l'utilizzo -sino ad un massimo del venti per cento del totale dei posti alloggio disponibili nell’anno, ovvero in misura anche superiore all’esaurimento delle richieste di cui alla precedente lettera b) - per il soddisfacimento delle esigenze di:
o docenti, ricercatori e altri esperti coinvolti in attività didattica e di ricerca, anche se appartenenti ad altre Università, agli Enti di ricerca, o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale riconosciuti dal M.I.U.R., compresi i rispettivi familiari conviventi,
o borsisti,
o assegnisti,
o parenti degli studenti per periodi di un massimo di 7 giorni consecutivi.
d) Nell’ottica di un utilizzo più efficiente della residenza, nel periodo di chiusura estiva o durante il resto dell’anno, qualora ci siano posti alloggio non richiesti dalla predetta utenza, per far fronte ad esigenze abitative temporanee è data facoltà al gestore di concedere posti alloggio anche a soggetti diversi con tariffa di libero mercato, fino ad un massimo del dieci per cento del totale dei posti disponibili nell’anno.
La foresteria deve consentire a tutti gli studenti universitari, anche non residenti nella struttura che gravitano nello specifico bacino di utenza, di usufruire e condividere i servizi culturali, didattici e ricreativi offerti dalla struttura.
Qualora l’Università, per il periodo iniziale stimato in un massimo di 18 mesi, abbia la necessità di utilizzare spazi prevalentemente all’interno dell’edificio denominato “Casa del Comandante” e, solo in via eccezionale, anche nell’edificio residenziale, per potervi ospitare temporaneamente alcune proprie strutture didattiche, i concorrenti dovranno proporre un canone mensile omnicomprensivo dei costi di gestione che sarà corrisposto dall’Università per tutto il periodo di occupazione. Detto canone farà parte dell’offerta economica e dovrà essere formulato in termini di €/mq/mese.
Art. 5 - Collegio Xxxxxxx Xxxxx
L’Università intende valorizzare l’esperienza del Collegio Universitario Xxxxxxx Xxxxx Trieste, che si propone di promuovere l’eccellenza negli studi, accogliendo giovani particolarmente meritevoli da tutto il mondo, provvedendo alle spese per vitto e alloggio ed assicurando attività di tutorato, affinché possano compiere gli studi presso l’Università.
Il Gestore deve pertanto formulare nell’offerta una proposta che consenta all’Università di ospitare nella residenza il Collegio Universitario ed i servizi dedicati agli studenti a questo ammessi, anche dedicando a questo spazi ed attrezzature idonei allo svolgimento di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti
standard qualitativi.
Il Gestore deve altresì formulare una proposta che includa servizi di organizzazione e amministrazione a supporto della gestione del Collegio Universitario e dell’erogazione dell’offerta formativa, anche integrativa, dedicata.
Art. 6 - Descrizione dei servizi e modalità di gestione
Secondo quanto previsto dall’allegato “A” al D.M. 118/2011, nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità.
Nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti Aree Funzionali:
• AF1, Residenza, che comprende le funzioni residenziali per gli studenti;
• AF2, Servizi culturali e didattici, che comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, lettura, riunione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;
• AF3, Servizi ricreativi, che comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;
• AF4, Servizi di supporto, che comprende le funzioni che supportano la funzione residenziale dello studente;
• AF5, Servizi gestionali e amministrativi, che comprende le funzioni esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto funzionamento della struttura residenziale;
• Accesso e distribuzione, che comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all’interno di queste.
• Parcheggio auto e servizi tecnologici, che comprende spazi di parcheggio auto/moto e la dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere.
Il gestore è tenuto a rispettare i seguenti standard minimi nell’erogazione del servizio agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e ad indicare nel progetto di gestione le modalità di utilizzo degli spazi, nel rispetto di questi:
ex Ospedale Militare - TRIESTE | |||
Dimensionamento funzionale del complesso ai sensi del DM n. 118 dd. 9.5.2001 | |||
DETERMINAZIONE DELLE AREE FUNZIONALI MINIME | |||
NUMERO STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI PRIVI DI MEZZI IN CONVENZIONE CON ARDISS | 176,00 | ||
Funzioni residenziali (AF1) | |||
Tipologia minima 1 (16 mq/p.l.) | mq | 2.816,00 | |
Posti alloggio | 176 | ||
Stanze | 120 |
Di cui | |||
Singole Tipologia 1 | 21 | ||
Singole tipologia 2 | 43 | ||
Doppie tipologia 1 | 51 | ||
Doppie diversamente abili | 5 | ||
Totale Funzioni di servizio (AF2/AF3/AF4/AF5) | |||
min. 8 mq/studente | mq | 1.408,00 | |
DI CUI ALMENO | |||
Servizi culturali e didattici (AF2) | |||
min. 1,60 mq/studente | 20% | mq | 281,60 |
Servizi ricreativi (AF3) | |||
min. 1,20 mq/studente | 15% | mq | 211,20 |
Servizi di supporto (AF4) | |||
min. 1,20 mq/studente | 15% | mq | 211,20 |
Servizi gestionali e amministrativi (AF5) | |||
min. 0,80 mq/studente | 10% | mq | 140,80 |
La restante quota di servizi può essere distribuita in funzione delle esigenze e priorità | |||
3,20 mq/studente | 40% | mq | 563,20 |
La foresteria è aperta dal 1 gennaio al 31 dicembre. Eventuali periodi di chiusura, in corrispondenza ai periodi festivi (es. periodo natalizio e pasquale), od altro (es. mese di agosto), devono essere autorizzati per iscritto dall’Università.
Con riferimento alle finalità sopra espresse la gestione a fini ricettivi della foresteria dovrà comprendere i servizi sotto riportati, tenendo conto delle indicazioni minime di seguito riportate:
A) SERVIZIO PORTINERIA, SORVEGLIANZA E RECEPTION – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio sarà garantito dal personale del gestore 7 giorni su 7, compresi i giorni festivi, mediante un servizio di custodia attiva minimo dalle ore 7.00 alle ore 23.00, salvi eventuali periodi di chiusura, e si articola nelle seguenti operazioni:
a. prenotazione e riscossione delle tariffe di soggiorno e pernottamento;
b. reception, accoglienza e portierato con relativa custodia delle chiavi e dei badge;
c. identificazione, registrazione e notifica dei dati degli arrivi e delle partenze degli alloggiati agli Organi di Pubblica Sicurezza, in osservanza delle vigenti normative in materia, incluso quanto inerente il trattamento dei dati personali (Legge n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni);
d. verifica, ad ogni partenza o rilascio posto letto, che la camera sia lasciata in ordine e che l’arredo non sia stato danneggiato;
e. sorveglianza e gestione degli accessi, degli spazi comuni e del parcheggio;
x. xxxxxxxxx finalizzata al rispetto del Regolamento della foresteria di cui al successivo art. 8, che regola la permanenza negli edifici e che disciplina l’utilizzo degli spazi e delle apparecchiature privati/e e comuni.
Dalle ore 23,00 alle ore 7,00 sarà garantito almeno un servizio di custodia interna passiva mediante 1 unità di personale.
Il personale da adibire al servizio, di adeguata entità numerica, dovrà:
• esprimersi correttamente e conoscere, oltre alla lingua italiana, almeno la lingua inglese;
• essere cortese, discreto e predisposto ai rapporti interpersonali;
• conoscere l’utilizzo di mezzi informatici di base con le procedure ed i programmi utilizzati;
• essere edotto di quanto concerne: l’ubicazione delle chiavi per aprire ogni porta di ogni locale, l’ubicazione dei locali e dei vani tecnici, la custodia del Registro Antincendio - Atti abilitativi all’esercizio e licenze, il nome delle imprese abilitate all’esecuzione della manutenzione degli impianti ed alla assunzione della figura di “terzo responsabile” con i corrispondenti numeri di reperibilità, il nome delle imprese abilitate all’esecuzione della rimanente manutenzione ordinaria programmata;
• in caso di necessità urgenti, chiamare: guardia medica, servizio assistenza per lo sblocco degli ascensori, vigili del fuoco, forze dell’ordine.
B) SERVIZIO PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio si sviluppa mediante l’espletamento delle seguenti principali attività:
• pulizia dei locali comuni (soggiorni, corridoi, sale comuni, locale lavanderia, ecc.) e sanificazione dei wc di servizio.
Il servizio è richiesto nei seguenti standard minimi:
⮚ Operazioni quotidiane:
• spazzatura e lavaggio dei pavimenti degli atri, delle lavanderie, delle cabine degli ascensori, delle portinerie e spogliatoi annessi, dei guardaroba, delle scale interne, dei corridoi e delle sale comuni,
• spazzatura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti dei sanitari e delle suppellettili dei servizi igienici comuni e di quelli della portineria,
• svuotatura cestini immondizie delle zone comuni, della portineria e spogliatoi annessi, dei guardaroba, dei servizi igienici comuni e di quelli della portineria,
⮚ Operazioni almeno settimanali (più frequenti ove si rendesse necessario):
• pulizia e lavaggio delle vetrate interne ed esterne delle porte di accesso e della portineria,
• pulizia delle porte delle sale comuni e di quelle di emergenza,
• lavaggio delle porte e delle pareti interne delle cabine degli ascensori,
• pulizia degli zerbini e dei tappeti ove esistenti,
• pulizia cestini immondizie;
• spolveratura del mobilio presente nelle portinerie e nei guardaroba;
⮚ Operazioni almeno mensili:
• spolveratura del mobilio presente nelle sale comuni,
• spolveratura ringhiere scale,
• spolveratura davanzali;
⮚ Operazioni almeno quadrimestrali:
• Pulizia e lavaggio dei vetri delle finestre delle stanze comuni,
• pulizia radiatori e plafoniere;
⮚ Operazioni almeno semestrali:
• Spazzatura lavaggio e pulizia a fondo di tutte le parti comuni e dei locali di servizio (portineria, guardaroba, spogliatoio, etc.) compreso il mobilio e le attrezzature,
• deceratura e successiva ceratura e lucidatura dei pavimenti dei corridoi, dei pianerottoli delle scale, delle stanze comuni, delle portinerie e dei guardaroba;
il tutto secondo quanto previsto nel progetto.
• pulizia delle camere e sanificazione dei wc di pertinenza
Il servizio riguarda:
• rifacimento letto,
• spolveratura del mobilio delle stanze,
• spazzatura e lavaggio dei pavimenti e delle stanze alloggio,
• fornitura di materiali igienici di consumo,
• lavaggio e sanificazione degli impianti igienico sanitari, dei rivestimenti piastrellati e dei pavimenti dei servizi igienici,
• pulizia all’interno degli arredi, del frigorifero,
• pulizia del piano di cottura delle stanze,
• pulizia a fondo degli ambienti, dei mobili, pavimenti e rivestimenti, delle suppellettili,
• lavaggio a fondo dei bagni compresi i rivestimenti, pavimenti sanitari, spazzolini wc, rubinetterie, specchi .
• pulizia a fondo di vetri, porte e finestre,
• asporto eventuali ragnatele.
Il Gestore indicherà nel progetto di gestione gli standard di servizio che intende offrire, tenuto conto dei seguenti standard minimi:
ospiti di cui all’art. 4 lettera a) - studenti capaci e meritevoli privi di mezzi:
o ad ogni nuovo subentro o rilascio:
▪ pulizia a fondo degli ambienti, dei mobili, pavimenti e rivestimenti, delle suppellettili,
▪ lavaggio a fondo dei bagni compresi i rivestimenti, pavimenti sanitari, spazzolini wc, rubinetterie, specchi,
▪ pulizia all’interno del frigorifero e del piano di cottura delle stanze,
▪ pulizia a fondo di vetri, porte e finestre;
o mensili (o più frequenti ove si rendesse necessario):
▪ spazzatura e lavaggio dei pavimenti delle stanze alloggio,
▪ lavaggio e sanificazione degli impianti igienico sanitari, dei rivestimenti piastrellati e dei pavimenti dei servizi igienici delle stanze,
▪ spolveratura del mobilio presente nelle stanze,
▪ pulizia all’interno degli arredi e del frigorifero,
▪ pulizia del piano di cottura,
▪ pulizia dei vetri, porte e finestre,
▪ asporto eventuali ragnatele;
o giornaliero:
▪ nessun servizio minimo giornaliero, salvo che il Gestore non lo preveda nel progetto;
ospiti di cui all’art. 4 lettera a) - studenti capaci e meritevoli privi di mezzi diversamente abili:
in addendum rispetto a quanto già previsto per gli ospiti di cui al punto precedente:
o giornaliero:
▪ rifacimento del letto per i soggetti impossibilitati a farlo autonomamente,
▪ spazzatura e lavaggio dei pavimenti delle stanze alloggio,
▪ lavaggio e sanificazione degli impianti igienico sanitari, dei rivestimenti piastrellati e dei pavimenti dei servizi igienici delle stanze,
▪ spolveratura del mobilio presente nelle stanze,
▪ pulizia all’interno degli arredi e del frigorifero e del piano di cottura delle stanze.
ospiti di cui all’art. 4 lettera b):
o ad ogni nuovo subentro o rilascio:
▪ pulizia a fondo degli ambienti, dei mobili, pavimenti e rivestimenti, delle suppellettili,
▪ lavaggio a fondo dei bagni compresi i rivestimenti, pavimenti sanitari, spazzolini wc, rubinetterie, specchi,
▪ pulizia all’interno del frigorifero e del piano di cottura delle stanze,
▪ pulizia a fondo di vetri, porte e finestre;
o mensili (o più frequenti ove si rendesse necessario):
▪ spazzatura e lavaggio dei pavimenti delle stanze alloggio,
▪ lavaggio e sanificazione degli impianti igienico sanitari, dei rivestimenti piastrellati e dei pavimenti dei servizi igienici delle stanze,
▪ spolveratura del mobilio presente nelle stanze,
▪ pulizia all’interno degli arredi e del frigorifero,
▪ pulizia del piano di cottura,
▪ pulizia dei vetri, porte e finestre,
▪ asporto eventuali ragnatele;
o giornaliero:
▪ nessun servizio minimo giornaliero, salvo che il Gestore non lo preveda nel progetto;
ospiti di cui all’art. 4 lettere c):
o ad ogni nuovo subentro o rilascio:
▪ pulizia a fondo degli ambienti, dei mobili, pavimenti e rivestimenti, delle suppellettili,
▪ lavaggio a fondo dei bagni compresi i rivestimenti, pavimenti sanitari, spazzolini wc, rubinetterie, specchi,
▪ pulizia all’interno del frigorifero e del piano di cottura delle stanze,
▪ pulizia a fondo di vetri, porte e finestre;
o mensili (più frequenti ove si rendesse necessario) qualora la permanenza si protragga per più di un mese:
▪ spazzatura e lavaggio dei pavimenti delle stanze alloggio,
▪ lavaggio e sanificazione degli impianti igienico sanitari, dei rivestimenti piastrellati e dei pavimenti dei servizi igienici delle stanze,
▪ spolveratura del mobilio presente nelle stanze,
▪ pulizia all’interno degli arredi e del frigorifero,
▪ pulizia del piano di cottura,
▪ pulizia dei vetri, porte e finestre,
▪ asporto eventuali ragnatele;
o giornaliero:
▪ nessun obbligo di servizio minimo giornaliero; le pulizie, il rifacimento del letto, il cambio della biancheria da letto e da bagno è a completa discrezione del Gestore, come riportato nel progetto di gestione che farà parte dell’offerta tecnica;
ospiti di cui all’art. 4 lettere d):
o ad ogni nuovo subentro o rilascio:
▪ pulizia a fondo degli ambienti, dei mobili, pavimenti e rivestimenti, delle suppellettili,
▪ lavaggio a fondo dei bagni compresi i rivestimenti, pavimenti sanitari, spazzolini wc, rubinetterie, specchi,
▪ pulizia all’interno del frigorifero e del piano di cottura delle stanze,
▪ pulizia a fondo di vetri, porte e finestre;
o giornaliero:
▪ nessun obbligo di servizio minimo giornaliero; le pulizie, il rifacimento del letto, il cambio della biancheria da letto e da bagno è a completa discrezione del Gestore, come riportato nel progetto di gestione che farà parte dell’offerta tecnica;
• Pulizia ordinaria aree esterne (marciapiedi ed aree pavimentate esterne).
Il servizio è richiesto nei seguenti standard minimi:
o Settimanale: tutti, almeno 1 intervento.
• Raccolta e smaltimento carta e rifiuti ordinari e speciali.
Il servizio è richiesto nei seguenti standard minimi:
o Giornaliera (compresi: carta, plastica, vetro, metallo da riciclaggio conferiti negli appositi contenitori).
• Attività di monitoraggio e controllo degli animali infestanti (roditori e blatte), obbligatoria ai sensi del d.lgs. 193/2007 e disinfestazioni contro roditori, insetti striscianti e volanti.
• Pulizia straordinaria in situazioni di pronto intervento.
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, e conservati in appositi locali o in armadi chiusi.
C) SERVIZIO BIANCHERIA- LAVANDERIA – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio riguarda la fornitura all’utenza di biancheria piana da letto e da bagno, di coperte e copriletto nonché il relativo ricambio periodico.
La biancheria piana è costituita da:
- coprimaterasso, federa, coppia lenzuola, coperta e/o copriletto, telo grande da bagno, asciugamano spugna e salvietta spugna per bidet, tappetino bagno.
In ogni caso il materiale consegnato dovrà essere integro e non danneggiato.
Il Gestore indicherà nel progetto di gestione gli standard di servizio che intende offrire, tenuto conto dei seguenti standard minimi:
• studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sovvenzionati ARDISS: oltre al materasso e al cuscino, copri materasso, federa (cambio come minimo settimanale), coperta; rimangono quindi esclusi come corredo previsto dallo standard minimo: le lenzuola, il copriletto, gli asciugamani e il tappetino bagno, cui dovrà provvedere autonomamente lo studente;
• tutti gli altri studenti: secondo il progetto, con cambio come minimo settimanale per copri materasso, lenzuola, federa, asciugamani, -debitamente lavati, stirati e igienizzati- tappetino bagno;
• altri ospiti: “come per gli altri studenti”;
• altri ricambi: come da progetto, ma comunque ad ogni subentro e, come minimo, con ricambio semestrale della coperta e del copriletto ove presente;
• è auspicabile che il progetto preveda la disponibilità da parte del Gestore, a richiesta dell’utente, ad effettuare anche giornalmente il ricambio di biancheria da letto e da bagno, con spesa del relativo servizio a carico dell’utente richiedente.
D) SERVIZIO DI FORNITURA DI SALVIETTE, CARTA IGIENICA, SAPONE LIQUIDO – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio è costituito, per tutti i servizi igienici comuni, da fornitura o sostituzione/reintegro della carta igienica e del sapone liquido, nonché la fornitura di salviette di carta o asciugamani in rotolo o di apparecchi con getto di aria calda.
Il Gestore indicherà nel progetto di gestione gli standard di servizio che intende offrire, tenuto conto dei seguenti standard minimi:
• Servizi igienici comuni: fornitura dei prodotti, secondo il consumo;
• Stanze studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sovvenzionati ARDISS, diversamente abili inclusi: fornitura di n. 4 rotoli di carta igienica al mese, o, se superiore, secondo progetto;
• Stanze altri ospiti: fornitura o sostituzione/reintegro della carta igienica e sapone liquido, o secondo progetto.
E) SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLA FORESTERIA – PRESTAZIONI MINIME
Dovrà essere garantito un adeguato servizio continuato di promozione e pubblicizzazione della Foresteria, anche tramite l’implementazione di un apposito sito WEB.
F) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA – PRESTAZIONI MINIME
Con particolare attenzione agli ospiti stranieri, il servizio ha lo scopo di offrire una struttura che non sia solo un albergo, ma un vero e proprio ufficio che prende in carico l’ospite internazionale e si adopera per risolvere problemi tipicamente burocratici e logistici che impattano negativamente all’inizio di un soggiorno in un paese straniero, estendendo le attività anche ai componenti dell’eventuale famiglia a seguito.
G) SERVIZIO GESTIONE DELLE SALE STUDIO E DELLE SALE RIUNIONI – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio dovrà prevedere l’allestimento di almeno 6 (sei) sale studio e di almeno 4 (quattro) sale riunioni, ad uso degli ospiti, che potranno utilizzarle nel rispetto del regolamento della foresteria.
H) SERVIZIO GESTIONE DELLE SALE VIDEO/MUSICA E DELLE SALE GIOCHI – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio dovrà prevedere l’allestimento di almeno 5 (cinque) sale video/musica e di almeno 2 (due) sale giochi, ad uso degli ospiti, che potranno utilizzarle nel rispetto del regolamento della foresteria.
È fatto esplicito divieto al Gestore di installare macchine per giochi d’azzardo, nonché di quant’altro non strettamente connesso con l’attività oggetto del presente capitolato.
I) SERVIZIO DI AUTOGESTIONE DEL PICCOLO BUCATO – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio dovrà prevedere l’allestimento di almeno 3 (tre) locali dotati di lavatrici ed asciugatrici, ad uso degli ospiti, che potranno utilizzarle, anche eventualmente a mezzo gettoni a pagamento, distribuiti da apposite macchine distributrici oppure dalla Reception. Può essere prevista la vendita di idonei detersivi.
J) SERVIZI ICT – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio dovrà prevedere la gestione della rete WiFi locale, delle attrezzature hardware e delle aule computer, compresa la fornitura delle attrezzature necessarie, non fornite dall’Università.
Per la descrizione degli impianti ed attrezzature già forniti dall’Università si veda l’Allegato Tecnico al presente capitolato.
K) INSTALLAZIONE DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Il Gestore dovrà installare cassonetti per la raccolta differenziata e capillare dei rifiuti all’interno degli immobili.
DOVRANNO INOLTRE ESSERE ASSICURATI I SEGUENTI SERVIZI ESSENZIALI:
L) SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità, le prescrizioni e programmazioni, nessuna esclusa previste nel Piano di Manutenzione, che sarà consegnato al gestore.
M) SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CONSERVATIVA DEGLI SPAZI ESTERNI – PRESTAZIONI MINIME
Il servizio prevede la custodia, la gestione e la manutenzione delle aree esterne, aree verdi comprese. Il gestore potrà realizzare a proprie spese l’impianto di irrigazione, utilizzando a questo scopo le predisposizioni esistenti. Il gestore si dovrà attenere al relativo Piano di manutenzione.
Nello svolgimento della gestione complessiva del servizio, il Gestore dovrà utilizzare i mezzi e le attrezzature idonei a garantire il miglior funzionamento della foresteria; di detti mezzi dovrà essere certificata la piena conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia di sicurezza.
Art. 7 - Servizi aggiuntivi e migliorativi
Oltre ai servizi descritti ai precedenti punti, il concorrente partecipante potrà proporre, con il progetto di gestione, servizi aggiuntivi e migliorativi che andranno a far parte integrante degli obblighi di concessione.
In particolare, le offerte tecniche potranno riguardare:
N) SERVIZIO DI BAR/CAFFETTERIA
Il servizio potrà essere svolto previo acquisto da parte del Gestore delle necessarie attrezzature da installare in appositi locali. Il servizio, anche se gestito da soggetti terzi, dovrà prevedere i prezzi dei cibi e delle bevande in linea con i prezzi comunemente praticati dai bar e dalla caffetteria dell’Università.
O) SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CIBI E BEVANDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere l’installazione di uno o più distributori di bevande calde e fredde e di snack; i distributori dovranno essere adeguatamente e tempestivamente riforniti.
Il servizio, anche se gestito da soggetti terzi, dovrà prevedere i prezzi dei cibi e delle bevande in linea con i prezzi comunemente praticati per i cibi e le bevande erogati a mezzo di distributori automatici nelle strutture dell’Università.
P) SERVIZIO DI SPACCIO INTERNO
Il servizio potrà prevedere la vendita di detergenti, di generi alimentari, di cancelleria, etc. a cura del Gestore o di soggetto terzo.
Q) SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STOVIGLIE DA CUCINA
Il servizio potrà prevedere il noleggio di stoviglie da cucina (pentole, piatti, posate).
R) SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BIANCHERIA PIANA DA LETTO E DA BAGNO
Il servizio potrà prevedere il noleggio di biancheria piana da letto e da bagno per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
S) SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SALA CONFERENZE
Il servizio potrà prevedere l’organizzazione di conferenze ed eventi in generale. Il Gestore deve permettere l’uso gratuito delle sale e degli spazi per conferenze per eventi organizzati dall’Università, chiedendo solo un rimborso per le spese di pulizia, per la corrente elettrica, per il riscaldamento, ecc.; il servizio potrà essere previsto a tariffa per soggetti diversi dall’Università. Il Gestore dovrà farsi carico della fornitura delle attrezzature non in dotazione.
Il progetto di gestione potrà prevedere la promozione della sala conferenze, per favorirne l’uso anche da parte di associazioni ed istituzioni cittadine, allo scopo di una maggiore integrazione della struttura con la città di Trieste.
Nell’uso delle sale, il Gestore assicurerà priorità ai seguenti soggetti:
• Università,
• altri Enti di ricerca della provincia di Trieste.
T) SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI CONFERENZE, SEMINARI, CORSI ETC.
Il servizio catering potrà integrare quello della gestione della sala conferenze, con l’offerta di coffee break e colazioni di lavoro.
U) SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere la custodia di documenti e/o valori degli ospiti in adeguato armadio blindato/cassaforte.
V) SERVIZIO DI FOTOCOPIA E STAMPE
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere una o più postazioni, assistite da un operatore del gestore o di tipo self service con tessere prepagate; è auspicabile che i costi siano calmierati, specie per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, con riduzioni in funzione di eventuali abbonamenti e del numero delle stampe/fotocopie richieste.
W) SERVIZIO EMEROTECA
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere la distribuzione giornaliera di almeno un quotidiano locale e di almeno uno nazionale a larga tiratura, oltre ad uno sportivo ed eventualmente una rivista settimanale, per ognuna delle 4 sale riunioni, da lasciare in visione per un congruo periodo.
X) SERVIZI SPORTIVI
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere la gestione di spazi attrezzati per attività ginniche individuali o attività motorie di gruppo, l’arredamento e gestione di una palestra fitness/muscolazione, anche con istruttori esterni.
Y) SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere l’organizzazione di iniziative per il tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito
residenziale privato o semi privato.
Z) SERVIZIO NAVETTA
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere l’organizzazione del trasporto, da e per l’aeroporto del F.V.G. (Ronchi dei Legionari) e/o per le sedi dei principali Enti di ricerca operanti nella provincia di Trieste.
AA)NOLEGGIO BICICLETTE
Il servizio potrà prevedere il noleggio di biciclette, meglio se elettriche.
BB) SERVIZI MEDICI ED ASSISTENZIALI
Il servizio potrà prevedere, oltre alla presenza della cassetta del pronto soccorso, corsi di primo soccorso (eventualmente di pronto intervento antincendio) per tutto il personale del gestore. Il servizio potrà prevedere convenzioni con psicologi e medici, nonché l’organizzazione di seminari/corsi su materie di pronto interesse degli studenti relativamente all’area medica.
CC) SERVIZI DI ORIENTAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO
Il servizio di orientamento è finalizzato a facilitare all’utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.
DD) SERVIZI DI FORMAZIONE AD INTEGRAZIONE E SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ATENEO
I servizi di formazione potranno andare ad integrare e supportare il percorso formativo degli studenti e potranno altresì essere concordati con l’Università.
EE) CORSI DI LINGUE STRANIERE
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere l’organizzazione di corsi, o di sedute di conversazione, in lingue straniere, e/o l’acquisto e noleggio di audio/video corsi.
FF) SERVIZIO DI BOOK CORNER
Il servizio potrà, ad esempio, prevedere sia l’organizzazione di un book corner, dove gli ospiti potranno cedere e/o prendere gratuitamente in prestito libri e riviste, sia l’organizzazione periodica di book giving day per favorire lo scambio e la lettura.
GG) SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ONERI A CARICO DEL GESTORE
Il Gestore potrà offrire, nel progetto di gestione, l’effettuazione di opere di manutenzione straordinaria sugli immobili e relativi impianti.
HH) ALTRI SERVIZI
Il Gestore potrà proporre altri servizi, coerenti con la destinazione funzionale della struttura e compatibili con le attività di primario interesse dell’Ateneo.
L’Università si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare uno o più di uno dei servizi aggiuntivi proposti.
Per l’utilizzo dei servizi aggiuntivi proposti, il Gestore potrà prevedere un costo o un rimborso spese a carico dell’utenza che usufruirà degli stessi.
La gestione dei servizi aggiuntivi, di cui al presente articolo, proposta con il progetto di gestione, potrà essere affidata a terzi.
L’Università si riserva la facoltà di controllare, mediante ispezioni anche senza preavviso e/o in sede di resoconto annuale, l’osservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti.
Art. 8 - Regolamento della foresteria
Il Gestore deve predisporre entro i primi due mesi dalla concessione il Regolamento della foresteria e sottoporlo all’approvazione dell’Ateneo, che potrà chiedere modifiche o integrazioni allo stesso.
Il Gestore deve far applicare il Regolamento.
Eventuali proposte di modifica del Regolamento della foresteria avanzate dal Gestore dovranno essere approvate preventivamente per iscritto dall’Università.
Art. 9 – Accreditamento della struttura
Al fine di assicurare l’accesso ai benefici regionali relativi ai servizi abitativi, la Legge Regionale 9 agosto 2012
n. 16 prevede che le strutture idonee ad erogarli siano accreditate dall’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (da ora ARDISS).
Per erogare i servizi abitativi ed attivare forme di sostegno dirette ed indirette a favore prioritariamente degli studenti capaci e meritevoli carenti o privi di mezzi il Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 9 agosto 2012 n 16 prevede che l’ARDISS stipuli una apposita convenzione con i soggetti accreditati.
L’accreditamento della struttura residenziale oggetto della concessione sarà curata dall’Università.
A seguito dell’accreditamento, l’Università stipulerà con l’ARDISS apposita Convenzione per l’accesso alla struttura da parte prioritariamente degli studenti capaci e meritevoli carenti o privi di mezzi e quindi per tutti i destinatari degli interventi previsti dall’art. 22 della Legge Regionale 16/2012.
Con la Convenzione saranno stabilite le modalità di programmazione degli accessi, le condizioni di accesso, gli standard di servizio, le modalità di riconoscimento dei costi al Gestore e l’ammontare delle sovvenzioni previste.
Con le Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale ed il Programma triennale degli interventi predisposto dall’ARDISS, come previsto rispettivamente dagli artt. 29 e 30 della LR 16/2012, sono stabiliti tra l’altro gli indirizzi per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti e per il sostegno all’offerta abitativa regionale.
Per il triennio 2014 - 2016 le Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione 996/2014 prevedono che:
• “L’ARDISS stipula le convenzioni con le strutture convittuali accreditate per garantire forme di sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta. Le sovvenzioni possono essere erogate solo per quegli studenti in graduatoria che, per effetto dell’esaurimento dei posti alloggio gestiti direttamente dall’ARDISS, non hanno potuto accedere agli alloggi ovvero per quegli studenti, che pur avendo i requisiti non hanno presentato istanza all’ARDISS. Ulteriori condizioni sono definite nel Programma di cui all’articolo 30 della legge regionale 16/2012.”
• “Il contributo erogato dall’ARDISS a favore dei soggetti di cui sopra (n.d.r. i soggetti accreditati), riferito esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti per l’accesso alle borse di studio, è pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della struttura convittuale e il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla struttura convittuale, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico. A tal fine la tariffa applicata dalla struttura convittuale agli studenti aventi i requisiti per l’accesso a tale beneficio non può essere superiore del 20% rispetto a quella dell’ARDISS, rispetto allo standard minimo di servizio offerto in analogia a quello offerto dall’ARDISS.
Il contributo in ogni caso non può essere superiore all’importo di euro 1200 per anno accademico per ciascuno studente capace e meritevole, carente o privo di mezzi. Eventuali ulteriori condizioni da definire nella convenzione sono riportate nel programma di cui all’articolo 30 della legge regionale 16/2012.”
Per il triennio 2014 – 2016 il Programma triennale prevede forme di sovvenzione indiretta tramite la concessione di un contributo alle strutture accreditate secondo i termini e le modalità indicate nella Convenzione e nel rispetto delle linee guida.
Il contributo è pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della struttura residenziale ed il costo della tariffa mensile applicata dalla struttura residenziale agli studenti, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per A.A..
La tariffa applicata agli studenti non può essere superiore del 20% rispetto a quella dell’ARDISS, rispetto allo standard minimo di servizio offerto in analogia a quello offerto dall’ARDISS.
Il contributo erogato al Gestore non potrà in ogni caso essere superiore all’importo di euro 1.200,00= per
A.A. per ciascuno studente.
Sulla base del vigente Piano Regionale per il diritto allo studio universitario, le tariffe applicabili dal Gestore agli studenti ARDISS sono le seguenti:
• stanza singola: € 175/mese + maggiorazione massima del 20%.
• stanza doppia: € 135/mese + maggiorazione massima del 20%.
Dal successivo Anno Accademico il Gestore, salvo diversa determinazione della Giunta Regionale, potrà anche accogliere autonomamente studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che non abbiano presentato istanza all’ARDISS pur avendone i requisiti. Ai fini di ottenere le sovvenzioni previste per il gestore e le agevolazioni economiche per gli studenti previste dalla normativa regionale sul diritto allo studio universitario, il Gestore trasmetterà all’ARDISS la documentazione presentata dagli studenti che ne attesti la condizione economica ed il merito al fine della sua verifica ed approvazione da parte dell’ARDISS stesso. Le sovvenzioni e le agevolazioni saranno concesse dall’ARDISS nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 10 - Gestione finanziaria della concessione
La gestione, in considerazione dei fini istituzionali e di solidarietà sociale perseguiti con la concessione in oggetto, dovrà essere realizzata in condizioni di durevole sostenibilità economica, restando comunque escluso lo scopo di lucro. Eventuali utili generati nei singoli esercizi dovranno essere integralmente reinvestiti nell’attività, restando in ogni caso esclusa qualunque forma di distribuzione dell’utile.
La definizione delle tariffe per tutti i servizi offerti, pertanto, dovrà essere finalizzata esclusivamente alla copertura durevole dei costi di gestione, tenuto conto delle eventuali sovvenzioni pubbliche previste a totale o parziale sollievo dei costi di gestione della struttura.
Per i servizi abitativi il Gestore applicherà agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sovvenzionati da ARDISS le condizioni tariffarie previste dalla Convenzione e dalle norme regionali ed introiterà la sovvenzione corrispondente prevista per il servizio abitativo accreditato e convenzionato.
Per gli altri soggetti specificati al precedente art. 4 - lettere b), c) e d) - il Gestore proporrà il sistema tariffario per i diversi servizi offerti, in coerenza con il piano economico-finanziario pluriennale della gestione.
Il sistema tariffario dovrà distinguere le tipologie di utenti previste dal presente capitolato speciale e potrà articolarsi anche in ragione della durata della permanenza.
Il Gestore è obbligato a tenere un regime di separazione amministrativa e contabile per la gestione della struttura, anche al fine di dimostrare l'assenza di utili dalla gestione, ovvero il loro reimpiego nella gestione della struttura medesima.
Tra i costi di gestione della struttura possono essere iscritti dal Gestore, in coerenza con il piano economico- finanziario della gestione, costi generali in misura forfettaria nel limite massimo del 10% dei costi diretti annui
della gestione (costi operativi + oneri finanziari + oneri straordinari), come dedotti dal bilancio di esercizio della gestione separata, ovvero in misura superiore e comunque non oltre il 15% purché idoneamente documentati ed attribuiti secondo un metodo di riparto equo e corretto e debitamente giustificato.
Per la concessione in argomento non è richiesto al Gestore di corrispondere alcun canone all’Università.
È previsto invece un “prezzo”, come definito dall’art. 30, c.2, del Codice dei contratti, posto a base della procedura selettiva per incentivare il raggiungimento di un autonomo equilibrio economico-finanziario degli investimenti nella fase di avviamento della gestione, pari ad un importo complessivo netto di EURO 2.000.000,00=, suddivisi in Euro 500.000,00= annui per i primi tre esercizi, cui si aggiungono ulteriori 500.000,00= Euro da suddividersi nel biennio successivo come da Piano finanziario proposto dal Gestore e presentato in allegato all’offerta economica, con l’impegno per il concessionario a raggiungere a scalare l’equilibrio economico di gestione.
Il pagamento delle rate del prezzo avverrà con la seguente cadenza:
- 1° rata di Euro 500.000,00= (a cui andrà detratto il ribasso offerto) entro 15 giorni dall’entrata in esercizio della struttura;
- 2 rate successive alla prima di Euro 500.000,00= (a cui andrà detratto il ribasso offerto) ad intervenuta approvazione del resoconto annuale di cui all’art. 15, lettera j del Capitolato speciale d’appalto;
- ultime 2 rate per complessivi Euro 500.000,00= (a cui andrà detratto il ribasso offerto), suddivise come da Piano finanziario proposto dal gestore, ad intervenuta approvazione del resoconto annuale di cui all’art. 15, lettera j del presente Capitolato speciale.
L’Università in ogni caso non riconosce alcun ulteriore “contributo o sovvenzione” al Gestore per l’esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione.
Art. 11 - Beni mobili, arredi, attrezzature e impianti
La dotazione iniziale di base degli arredi delle stanze (living) da fornire a cura del Gestore è quella indicata nell’Allegato tecnico al presente capitolato speciale.
Il complessivo arredo dei locali di entrambi gli immobili e la fornitura delle attrezzature è a carico del Gestore, sulla base del progetto relativo alla quantità e qualità degli arredi e delle attrezzature presentato dal Gestore stesso in sede di gara.
Gli arredi dovranno rispettare le esistenti norme europee e nazionali, ad esempio in tema di sicurezza, di antincendio e in tema di bassa emissione di formaldeide; i tessuti utilizzati dovranno essere antibatterici ed ignifughi, la composizione dovrà prevedere preferibilmente fibre naturali. Il piano cottura dovrà prevedere due piastre elettriche di diversa potenza, riportanti il marchio CE.
Gli arredi dovranno risultare ergonomici ed adeguatamente robusti per la tipologia di utenza. Tutto il materiale dovrà essere fornito di adeguata certificazione attestante quanto sopra.
La dotazione iniziale degli impianti è quella fornita dall’Università, come descritta nell’Allegato tecnico al presente capitolato speciale. Gli impianti, di proprietà dell’Università, saranno concessi in comodato d’uso gratuito al Gestore affidatario e non potranno essere spostati/modificati senza autorizzazione scritta dell’Università.
Essi dovranno essere mantenuti dal Gestore nel medesimo stato di conservazione in cui sono stati consegnati, salvo l’ordinaria usura; i danni ad essi arrecati e non dovuti a causa di forza maggiore saranno debitamente valutati e ripristinati a totale carico del Gestore.
Per quanto attiene alle operazioni di manutenzione ordinaria il Gestore dovrà far riferimento alle modalità esecutive, alle periodicità e alle prescrizioni in genere contenute nel predetto Piano di Manutenzione nonché nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
La fornitura di ulteriori beni occorrenti nell’esercizio della gestione, compresa la sostituzione degli arredi e delle attrezzature di base esistenti, installati previa autorizzazione scritta dell’Università, è a carico del Gestore. Tutte le suppellettili, gli arredi, i beni in generale che saranno utilizzati nella foresteria dovranno corrispondere agli standard qualitativi e di sicurezza determinati dalle normative vigenti in materia al momento dell’assunzione della gestione e dovranno essere adeguati a eventuali nuove norme.
Nello svolgimento del servizio il Gestore potrà utilizzare propri mezzi e attrezzature ad integrazione di quanto sopra indicato per il conseguimento del miglior funzionamento della foresteria, purché ne sia certificata la piena conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e purché il Gestore ne dia preventiva informazione scritta all’Università.
Gli arredi e le attrezzature di base acquistati dal Gestore per la completa messa in funzione della foresteria sono considerati di proprietà del Gestore per tutta la durata del contratto di concessione. Al termine della concessione, ovvero nel caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione per inadempimento del Gestore, l’Università subentrerà nella proprietà di tali arredi e attrezzature di base forniti dal Gestore, corrispondendo al Gestore medesimo il solo valore non ancora ammortato degli arredi e delle attrezzature qualora acquistate dopo i primi 3 anni di gestione e qualora in ottimo stato di conservazione, salva la normale usura.
Art. 12 - Miglioramento dei beni immobili, dei beni mobili, delle attrezzature e degli impianti - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Oneri a carico del Gestore
L’Università si obbliga a consegnare la foresteria completa degli impianti indicati nell’Allegato tecnico al presente capitolato speciale (nonché delle previste dichiarazioni di conformità e, non appena venutane in possesso, dei progetti definitivi in versione come costruito) e tutta la documentazione necessaria affinché il Gestore provveda alla redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e alla trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel rispetto degli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 per le attività di prevenzione incendi presenti.
L’Università si impegna ad eseguire le manutenzioni straordinarie, come individuate dall’art. 3 comma 1 lett.
b) del D.P.R. n. 380/2001, poste a carico della proprietà, fatta salva la rivalsa dell’Università nei confronti del Gestore qualora l’esecuzione delle manutenzioni straordinarie sia dovuta a colpa del Gestore.
Salvo l’obbligo delle manutenzioni straordinarie in capo all’Università, come sopra indicato, il Gestore:
a) deve mantenere la corretta funzionalità della Foresteria, consistente nell’assicurare agli utenti la completa fruizione del servizio, anche ripristinando la funzionalità di arredi e attrezzature. Il Gestore ha facoltà di rivalersi sull’ospite per la spesa dell’intervento qualora sia accertato che il danno sia causato da dolo o colpa del medesimo;
b) deve provvedere a tutte le opere di ordinaria manutenzione, attenendosi alla periodicità ed alle prescrizioni contenute nel Piano di Manutenzione e nell’offerta tecnica e, in generale, a tutte le operazioni previste dalla vigente normativa in merito alla manutenzione ordinaria e a quelle qui di seguito elencate, necessarie a mantenere in perfetta efficienza la Foresteria e ad assicurare una corretta conservazione dell’edificio;
c) deve provvedere alla sostituzione dei beni strumentali che andassero deteriorati, con l’obbligo di mantenere in buono stato i locali e perfettamente funzionanti le attrezzature, salvo il normale deterioramento d’uso;
d) qualora non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria, l’Università si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando Imprese di propria fiducia; le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate al gestore con una maggiorazione fino ad un massimo del 20% a titolo di penale; il gestore dovrà comunque, nei limiti del possibile, garantire il servizio anche
durante gli interventi manutentivi;
e) deve compiere, attraverso Imprese specializzate, le verifiche e i controlli programmati sull’edificio e sugli impianti della Foresteria previsti dalle normative in materia di sicurezza (ivi compresa la ricognizione periodica di estintori ed impianti antincendio) e tenere la relativa documentazione;
f) deve segnalare tempestivamente all’Università, per iscritto e con documentazione fotografica, gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari. Sono, comunque, a carico del Gestore gli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall’omessa effettuazione delle manutenzioni ordinarie o dalla omessa o tardiva segnalazione all’Università della necessità dell’intervento; la mancata tempestiva segnalazione del Gestore all’Università della necessità di interventi di manutenzione straordinaria costituisce caso di inadempimento;
g) previa autorizzazione scritta del competente Ufficio dell’Università, il Gestore può eseguire tutte le eventuali opere di miglioria e/o adeguamento della struttura e degli impianti non obbligatorie per legge, a propria cura e spese;
h) in occasione di periodi di chiusura o nei periodi concordati con l’Università, dovrà eseguire delle accurate pulizie a fondo dei pavimenti, dei rivestimenti, dei vetri, dei corpi illuminanti e di tutte le superfici lavabili (con macchine lavapavimenti, getti a vapore e prodotti speciali per disinfezione, smacchiatura e sgrassaggio); dovrà, inoltre, eseguire una altrettanto accurata pulizia delle attrezzature, degli arredi e di tutte le dotazioni e, annualmente, dovrà essere effettuato un servizio di disinfestazione e ricognizione inventariale. Le date in cui saranno compiuti tali interventi dovranno essere rese note con congruo anticipo all’Università, la quale si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi durante l’esecuzione delle stesse.
Le tecnologie adottate per la manutenzione ordinaria devono tener conto delle possibili dinamiche di obsolescenza e degrado.
Il Gestore, in qualità di responsabile delle attività di prevenzione incendi previste, si impegna altresì al rispetto degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in conformità a quanto indicato all’art. 6 del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., ed in particolare a:
a) mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel Certificato di prevenzione o all’atto di rilascio della ricevuta a seguito di presentazione della SCIA;
b) provvedere ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
c) mantenere aggiornato e rendere disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando il Registro di prevenzione incendi riguardo ai controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati;
d) avviare le procedure previste dal DPR 151/2011 qualora apporti nell’immobile delle modifiche alle strutture o agli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportino una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nonché nuove o diverse attività di prevenzione incendi;
e) provvedere alla richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio sulla base delle scadenze temporali dettate dalle norme di prevenzione incendi e dal Comando dei Vigili del Fuoco, secondo quanto indicato all’art. 5 del DPR 151/2011.
Il Gestore si impegna a far eseguire gli interventi di manutenzione di sua competenza a imprese in possesso dei requisiti tecnici specificatamente previsti per ogni tipologia di intervento, tra cui, per l’esecuzione dei lavori, i requisiti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
È fatto esplicito divieto al Gestore di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei locali senza il consenso scritto dell’Università. Eventuali interventi effettuati dal Gestore sulle strutture, in mancanza della suddetta autorizzazione, consentiranno all’Università di pretendere la rimozione ed il ripristino delle condizioni preesistenti all’effettuazione degli stessi, a spese del Gestore.
Art. 13 - Organizzazione e personale addetto al servizio
Ogni attività relativa al funzionamento della gestione della foresteria deve essere svolta da personale professionalmente adeguato, in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi cui è adibito, e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.
Il Gestore dovrà affidare la Direzione del servizio a persona dotata di qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione; il Gestore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo all’Università.
Il Direttore del servizio avrà come sede di lavoro i locali di cui all’oggetto del presente capitolato e, in caso di sua assenza o impedimento (ferie, malattie, infortunio ecc.), il Gestore deve provvedere alla sua sostituzione dando tempestiva comunicazione scritta (eventualmente solo a mezzo mail) del nominativo del sostituto all’Università.
Il Direttore del servizio, in veste di responsabile della foresteria, dovrà assicurare la reperibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (ad eccezione della pausa pranzo) e, al di fuori di tali fasce orarie e nei giorni festivi e prefestivi, nominare un sostituto.
I requisiti specifici per l’espletamento delle mansioni di Direttore del servizio, in quanto responsabile della gestione operativa degli addetti al servizio di reception e supervisore del reparto pulizie e del servizio di piccole manutenzioni, sono:
• titolo di studio: minimo diploma di scuola media superiore,
• buona conoscenza della lingua inglese,
• conoscenza dei principali software e sistemi operativi,
• puntualità, cortesia, discrezione, predisposizione ai rapporti interpersonali; capacità organizzative e di leadership,
• capacità a “formare” e “motivare” i collaboratori; flessibilità oraria in caso di necessità,
• abilità a lavorare per obiettivi qualitativi ed economici,
• conoscenza delle tecniche di “problem solving” per gestire e risolvere situazioni difficili,
• capacità nel gestire le priorità operative, organizzare i compiti e delegare il lavoro.
Nell’attività di reception potranno, altresì, essere impiegati studenti universitari selezionati unitamente all’ARDISS ovvero all’Ateneo.
Il Gestore assumerà su di sé i rischi di malattia e infortunio degli addetti ai servizi, assicurando in ogni caso la continuità e l’efficienza dei servizi stessi.
Il personale dipendente del Gestore deve uniformarsi alle norme che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare dovrà:
• possedere capacità fisiche e professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi,
• svolgere i servizi negli orari prestabiliti,
• custodire con responsabilità e corretto uso le chiavi e i badge.
Il Gestore è responsabile in via esclusiva del personale adibito ai servizi appaltati sia nei confronti dell’Università che nei confronti di terzi.
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Affidamento di servizi a terzi
È fatto espresso divieto di cedere il contratto di concessione, sia totalmente che parzialmente, ovvero sub concedere, anche se gratuitamente, spazi e/o servizi, pena la risoluzione ipso iure del contratto per fatto e colpa del Gestore, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. L’eventuale relativo silenzio e acquiescenza dell’Università non potrà avere alcun effetto favorevole per il Gestore.
In casi di affidamento ad imprese terze di parte del servizio (singole attività o servizi di supporto), il Gestore rimarrà comunque responsabile, nei confronti dell’Università, dei servizi resi e delle forniture prestate da tali imprese, nonché di eventuali danni causati nell’espletamento delle attività.
Le vicende soggettive del Gestore sono disciplinate dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Art. 15 - Obblighi e responsabilità del Gestore
a) Svolgimento attività
Il Gestore, successivamente alla stipula del contratto o alla richiesta di esecuzione anticipata della concessione nelle more della stipulazione del contratto, dopo l’acquisizione delle pratiche amministrative previste per l’abilitazione all’esercizio dell’attività, eserciterà l’attività in oggetto.
Lo svolgimento dell’attività dovrà essere assicurato per l’intero arco della durata contrattuale, garantendo i servizi indicati all’art. 6 del presente capitolato ed i servizi aggiuntivi e migliorativi di cui all’art. 7 eventualmente offerti.
b) Rapporto di lavoro
Il Gestore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni contrattuali, normative e retributive, nessuna esclusa, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata della concessione. Tale obbligo ha carattere inderogabile e permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L’Università è, pertanto, sollevata da ogni obbligo e responsabilità per:
▪ retribuzioni e differenze sulle stesse,
▪ contributi assistenziali e previdenziali,
▪ assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali presso l’INAIL ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori e anche degli utenti,
▪ ogni altro istituto od emolumento spettante in forza del rapporto di lavoro.
c) Responsabilità
L’aggiudicatario della concessione è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e solleva l’Università, quale Amministrazione concedente, da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi in dipendenza del servizio prestato.
d) Responsabilità per danni
Il Gestore solleverà l’Università da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori e di imprese terze operanti nella foresteria.
A copertura delle predette responsabilità il Gestore dovrà produrre un’adeguata polizza RCT/O, rilasciata da una primaria compagnia assicurativa, riportante in ogni caso le coperture di seguito indicate:
• Nel Novero dei terzi, a titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi l’Università degli Studi di Trieste e tutti gli ospiti della foresteria.
• Tra i rischi compresi vanno ricompresi, a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo:
− RC derivante da o risultante verso le cose in consegna e custodia al Contraente a qualunque titolo,
− RC derivante dalla gestione di alloggi, sale studio/conferenze/video/gioco etc., mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture in concessione, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
− RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
− RC derivante dalla conduzione dei fabbricati in concessione, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria manutenzione, anche in qualità di committente), terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni, strade private e parcheggi) e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, scale mobili, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.).
− RC derivante per danni cagionati durante i lavori di ordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari o impianti, nonché i lavori di giardinaggio e/o potatura, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 81/2008 e loro s.m.i.;
− RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture in concessione.
La polizza deve prevedere un massimale non inferiore a 5 milioni di €.
Il Gestore è altresì obbligato a sottoscrivere una polizza Incendio e rischi accessori, non come rischio locativo, ma con la “clausola per conto di chi spetta”, comprendendo garanzia “Rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Università degli Studi di Trieste. La polizza deve essere rilasciata da una primaria compagnia assicurativa, riportante in ogni caso le coperture di seguito indicate:
• Dolo e colpa grave:
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.
• Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti del responsabile del sinistro e nei confronti dell’Università degli Studi di Trieste.
• Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
La polizza deve prevedere massimali adeguati al valore di ricostruzione a nuovo del complesso immobiliare, valutato in 22,5 milioni di €, oltre al suo contenuto.
XXXXX APPENDICE DI VINCOLO per entrambe le polizze:
“La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Università degli Studi di Trieste con sede in p.le Europa 1, in forza del contratto di concessione stipulato con la Società in data reg./prot..
ecc. e pertanto la sottoscritta Compagnia Assicuratrice si obbliga:
a) a riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell’Università degli Studi di Trieste;
c) a notificare, con lettera raccomandata, alla Università degli Studi di Trieste l’eventuale mancato pagamento dei premi, la disdetta, il recesso od il mancato rinnovo della polizza assicurativa;
d) ad accettare l’eventuale pagamento dei premi di cui al precedente punto c) da parte dell’Università degli Studi di Trieste; (se di interesse per l’Ente)
e) notificare tempestivamente l’avvenuto sinistro all’Università degli Studi di Trieste;
f) a non apportare alla suddetta polizza alcuna variazione, se non con il consenso dell’Università degli Studi di Trieste e notificare alla stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione.
L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l’Università e pertanto, qualora il Gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 18.
Sono, comunque, a carico del Gestore tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi, secondo quanto indicato nel presente Capitolato speciale, nel citato Piano di Manutenzione, nonché nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
e) Assicurazioni del personale
Il Gestore, anche quale datore di lavoro, è tenuto ad osservare e far osservare tutte le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori, a qualsiasi titolo impiegato, e degli utenti.
f) Norme di sicurezza e igiene del lavoro
Il Gestore, individuato quale datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro vigente. L’avvenuto adempimento degli obblighi organizzativi e gestionali che, in base al predetto d.lgs. 81/2008 e s.m.i., devono essere posti in essere prima dell’inizio del servizio, deve essere comunicato all’Università.
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi (effettuata dal Gestore, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 81/08) emergesse la necessità di interventi edilizi, impiantistici e/o sulle attrezzature fornite dall’Università per tutelare l’igiene e la sicurezza del personale e degli utenti, il Gestore è tenuto a darne tempestivo avviso all’Università, se, in base a quanto stabilito dal presente capitolato, fossero di competenza di quest’ultima, nonché è tenuto ad adottare tutte le misure per l’eliminazione o riduzione del rischio nel periodo transitorio necessario all’adeguamento.
Il Gestore è obbligato a rispettare, nella gestione delle strutture, quanto previsto dal D.M. 09/04/1994 e dal
D.M. 10/03/1998 e loro successive modiche ed integrazioni.
Il Gestore è il responsabile delle attività di prevenzione incendi.
g) Volture
Il Gestore deve farsi carico delle volture dei contratti relativi ai servizi di erogazione di utenze, della tassa di smaltimento rifiuti e di quanto altro necessario prima della stipula del contratto.
Qualora, per motivi non imputabili alla volontà del Gestore, le bollette relative alle utenze dovessero giungere all’Università, questa provvederà immediatamente a richiederne il relativo rimborso al Gestore.
h) Priorità utenza Università
Il Gestore deve garantire la precedenza ai destinatari prioritari del servizio di foresteria secondo quanto disposto dall’art. 4 del presente capitolato.
i) Tariffe utenza Università
Il Gestore deve rispettare per l’utenza dell’Università, come specificata nell’art. 4 del presente capitolato, le tariffe dichiarate nell’offerta, da intendersi come tariffe massime da applicare all’utenza. Tali tariffe sono comprensive dei consumi energetici, dei consumi di acqua e dei servizi di portineria, sorveglianza e reception, di pulizia e igiene ambientale, lavanolo, fatti salvi eventuali servizi extra richiesti dall’utente, con spesa a suo carico.
Tali tariffe dovranno essere esposte al pubblico.
Le tariffe risultanti dall’offerta, al netto dell’I.V.A e dell’imposta di soggiorno, potranno essere aggiornate ogni anno, a partire dall’1/10/2016, mediante apposita istruttoria condotta dall’Università, sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e in mancanza di tali dati, sulla base dei prezzi di mercato, accertati con apposita ricognizione
Il Gestore dovrà accettare sia pagamenti in contanti, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, sia pagamenti, tramite POS o tramite le principali carte di credito previste dai circuiti nazionali e internazionali.
Il pagamento del soggiorno verrà effettuato secondo la migliore prassi professionale del settore.
j) Ulteriori obblighi nei confronti dell’Università
Le condizioni che saranno applicate a tutta l’utenza di cui all’art. 4 del presente capitolato nei casi di cancellazione e variazioni di prenotazioni, i termini di pagamento e le more per ritardato pagamento, dovranno essere comunicate all’Università prima dell’inizio del servizio ed essere conformi alla migliore prassi alberghiera e dovranno essere accettate dall’Università.
L’Università si riserva la sorveglianza ed il controllo su:
- svolgimento del servizio e modalità di gestione;
- esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione in oggetto;
La sorveglianza e/o il controllo avverrà, senza obbligo di preavviso, a mezzo di propri funzionari formalmente incaricati, i quali potranno accedere agli impianti e ai locali della struttura in qualsiasi momento.
Entro il 30 marzo di ogni anno il Gestore deve fornire all’Università, tra l’altro, oltre al resoconto della gestione finanziaria separata, un resoconto annuale sull’andamento della gestione, con indicato: il numero e la tipologia di utenti; il relativo periodo di permanenza; gli interventi di manutenzione/riparazione effettuati sui beni mobili, immobili, attrezzature ed impianti, eventualmente corredato da considerazioni e proposte. Il resoconto sarà oggetto di valutazione anche ai fini del rispetto degli impegni di cui al punto i) del presente articolo. L’Università è obbligata ad esaminare e approvare, anche in contraddittorio con il gestore se necessario, il resoconto annuale entro il termine di 60 giorni.
Il Gestore si impegna a consentire, salvo preavviso da parte dell’Università, l’accesso e la visita della struttura
da parte del personale dell’Università stessa e di soggetti interessati all’ingresso nella concessione, in occasione della definizione di un nuovo affidamento.
k) Modifiche contrattuali
Sono ammesse modifiche alle prestazioni indicate all’art. 6 del presente capitolato, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni stesse, a condizione che tali modifiche non abbiano carattere sostanziale, che siano accettate per iscritto dall’Università, che non mutino la natura delle attività oggetto del contratto, né la modifica delle tariffe e delle altre condizioni economiche stabilite nel contratto.
Art. 16 - Interruzione del servizio
L’Università si riserva la facoltà di sospendere il servizio negli ambienti ove venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici non compresi tra quelli a carico del Gestore.
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Gestore, che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l’Università si riserva il diritto alla richiesta di risarcimento danni subiti ed all’applicazione delle sanzioni previste.
Art. 17 - Penali
Il Gestore, nel caso dei seguenti inadempimenti, è tenuto a corrispondere le penali ivi indicate:
- mancato espletamento del servizio: Euro 500,00= per ogni giorno di mancato espletamento del servizio;
- parziale espletamento del servizio: da Euro 200,00= ad Euro 400,00= in funzione della gravità del singolo fatto contestato e della recidiva;
- cattiva conservazione e mancata manutenzione beni mobili: da Euro 500,00= ad Euro 3.000,00= in funzione della gravità del singolo fatto contestato e della recidiva;
- cattiva conservazione e mancata manutenzione ordinaria dei beni immobili e degli impianti e delle aree verdi, come meglio definito nel Piano di Manutenzione, nonché nell’offerta tecnica presentata in sede di gara: da euro 500,00= ad euro 3.000,00=.
In caso di rilievo delle inadempienze sopra elencate sarà attivata la seguente procedura resa in contraddittorio tra le parti:
1) l’Università comunica al Gestore, a mezzo fax o PEC, quanto riscontrato;
2) entro tre giorni dalla comunicazione il Gestore deve presentare eventuali giustificazioni;
3) l’Università, a mezzo di apposito verbale, accoglie o rigetta le giustificazioni del Gestore e indica, in caso di rigetto, come risolvere l’inadempienza riscontrata e l’eventuale importo della penale applicata.
Qualora il Gestore non provveda al pagamento della penale entro il termine di 15 giorni, l’importo delle penali sarà incassato dall’Università mediante escussione della garanzia definitiva rilasciata dal Gestore; fermo comunque l’obbligo del reintegro della stessa da parte del Gestore.
Art. 18 - Cauzione
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, alla stipula del contratto di concessione il gestore presenterà all’Università una cauzione definitiva a favore dell’Ateneo in una delle forme previste dall’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’importo della cauzione è di € 1.000.000,00. Tale importo potrà essere ridotto del 50% secondo quanto previsto dal comma 7 del predetto art. 75 del Codice dei contratti. L’importo della cauzione sarà rivalutato ogni 5 anni sulla base dell’indice ISTAT/FOI.
Art. 19 - Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa
È facoltà dell’Università risolvere il contratto di concessione ai sensi degli artt. 1456 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi sotto riportate:
1) mancato servizio per oltre 10 giorni naturali, successivi e continui o per 30 giorni, anche non naturali, successivi e continui, nell’arco di un anno;
2) inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
3) violazione del divieto di cessione di cui all’art. 14;
4) mancato reintegro della garanzia definitiva entro il termine di 15 giorni;
5) qualora il Gestore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui alla lettera d) Responsabilità per danni dell’art. 15 del presente Capitolato;
6) la recidiva per almeno 3 volte di accertato inadempimento con applicazione di penale;
7) mancato rispetto degli obblighi previsti ai punti e) Assicurazioni del personale e f) Norme di sicurezza e igiene del lavoro dell’art. 12 del presente Capitolato;
8) mancato rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei locali;
9) mancato rispetto della normativa in materia di assunzione e rapporto di lavoro del personale dipendente, compresi gli oneri previdenziali;
10) modifiche alla compagine del raggruppamento, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge;
11) uso improprio della struttura;
12) perdita da parte del Gestore delle condizioni previste dalla legge e dalle normative vigenti per lo svolgimento dell’attività;
13) mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara con l’offerta tecnica;
14) altre gravi inadempienze di legge o il mancato rispetto delle prescrizioni e norme specificamente contenute nel citato Piano di Manutenzione.
La risoluzione del contratto è disposta con atto del competente Dirigente dell’Università del quale è data comunicazione al Gestore.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi. Il rilascio delle strutture concesse dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In caso di risoluzione del contratto ovvero, qualora il Gestore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l’Università potrà rivalersi sulla garanzia definitiva facendo salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Art. 20 - Recesso unilaterale
Il Gestore può chiedere il recesso dal contratto prima della scadenza del termine in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del c.c. artt. 1256, 1463. La richiesta, motivata, deve pervenire con un preavviso non inferiore a 6 mesi.
Art. 21 - Xxxxx e spese contrattuali
Tutte le spese di registro, di bollo per copia e simili, occorrenti per la stipulazione del contratto sono a carico del Gestore.
Art. 22 - Possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. ed osservanza della normativa antimafia
L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’accertamento da parte degli organi competenti dell’insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed all’osservanza delle vigenti normative in materia di contratti pubblici (Casellario giudiziale, antimafia, DURC ecc.).
L’impresa aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ecc.” e ss.mm.ii.
In adempimento all’art. 3 della citata legge n. 136/2010, l’affidatario dovrà dare all’Università comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva.
Art. 23 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Trieste.
Art. 24 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 e ss.mm.ii. n. 196, “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Università è autorizzata a compiere il trattamento dei dati forniti del Gestore alla presente concessione per le finalità connesse all’espletamento della gara, alla stipula del contratto e all’esecuzione delle prestazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del predetto d.lgs. 196/ 2003 è l’Università nella persona del Magnifico Rettore pro tempore.
Allo stesso modo l’aggiudicatario si impegna al trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l’espletamento del servizio di foresteria.
Art. 25 - Diritto di prelazione
I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 2, c.1, del D.M. 9 maggio 2001, n. 116, cioè:
a) le Regioni,
b) le province autonome di Trento e di Bolzano,
c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
d) le università statali, ovvero le fondazioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000,
e) le università non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate,
f) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
che abbiano sede nella Regione Aut. Friuli Venezia Giulia, hanno il diritto di prelazione, a fine selezione, sull’acquisizione del diritto d’uso del complesso immobiliare in oggetto.
Art. 26 - Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia.