SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TARIFFARIA ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEI TITOLI DI VIAGGIO - CIG 71828080AD)
Modello 1
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO ALL’EVASIONE TARIFFARIA ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEI TITOLI DI VIAGGIO - CIG 71828080AD)
Fra
⇒ Tiemme S.p.A. con sede in Arezzo Via Xxxxx Xxxxxx n. 37, C.F./ Partita IVA e n. di iscrizione al Registro Imprese di AREZZO 03836450407 (di seguito per brevità definita Tiemme) rappresentata da ………………, nato a ……………, il ,
residente a …………………………….., in qualità di ……………………………Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante,
e
⇒ L’impresa con sede in C.F./Partita IVA e
n. di iscrizione al Registro Imprese di (di seguito per brevità indicata anche come Affidatario o aggiudicatario) rappresentata dal Sig. nato a
il e residente in , in qualità di
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina l’affidamento del servizio di accertamento e contestazione immediata delle violazioni di cui all’art. 25 Legge Regione Toscana 42/98 e s.m.i. secondo quanto previsto dalla citata Legge e secondo quanto specificato nel presente contratto, nell’area coperta dai servizi di trasporto gestiti da Tiemme o dove Tiemme opera in qualità di socio di Scarl. Si conviene che gli spostamenti del personale all’interno dell’area dei servizi di TPL gestiti da Tiemme, dovrà essere effettuata con mezzi di proprietà dell’affidatario.
Gli agenti accertatori dipendenti dell’Affidatario, superata positivamente la formazione giuridico- operativa, saranno incaricati della mansione di verifica con provvedimento “ad personam” emesso da Tiemme, contestualmente notificato alla stazione appaltante, e saranno dotati di appositi tesserini di riconoscimento recanti: la mansione, la foto, l’indicazione del datore di lavoro, il numero identificativo dell’agente e l’indicazione che lo stesso è incaricato da Tiemme.
Schema di contratto gara servizi di verifica titoli di viaggio
1
Tiemme si riserva di richiedere all’affidatario, durante il periodo di validità del contratto, di
affiancare il personale dell’aggiudicatario impiegato nell’esecuzione del servizio affidato, con propri dipendenti allo scopo di monitorare la qualità delle azioni di verifica svolte.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI PROROGA
Il contratto avrà durata di anni uno a partire dalla data di effettivo inizio del servizio, rinnovabile per un ulteriore anno, con facoltà per Tiemme S.p.A. di recedere dal contratto in qualsiasi momento del periodo contrattuale, previo preavviso di almeno 15 giorni, in ipotesi di aggiudicazione anche parziale di alcuni servizi di linea attualmente detenuti da Tiemme ad altro soggetto o di aggiudicazione del servizio di TPL ad altro soggetto in seguito a gara “generale” del servizio di TPL. A Tiemme è concessa la facoltà opzionale di prorogare, anche con più atti successivi, la durata contrattuale alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, di un ulteriore periodo non superiore complessivamente a sei mesi, previa semplice comunicazione a mezzo raccomandata
A.R. o PEC. L’affidatario si obbliga sin d’ora, con la sottoscrizione del presente contratto, ad accettare la proroga o le proroghe che venissero eventualmente disposte da Tiemme.
È in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto, che cesserà - in difetto di comunicazione di proroga - senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.
ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’attività di accertamento e contestazione di Tiemme è programmata, di norma su base settimanale, e continuamente adeguata in base all’andamento degli accertamenti stessi, su segnalazioni specifiche, per “campagne di sensibilizzazione” ed in ogni caso rispetto ad obiettivi annuali definiti da Tiemme anche in relazione ai Contratti di Servizio stipulati con le stazioni appaltanti.
Sulla base della programmazione complessiva di Tiemme, alla ditta aggiudicataria ed in particolare al Coordinatore individuato (vedi successivo art. 23), sarà fornito il programma delle attività che l’affidatario dovrà gestire. Le attività di verifica potranno essere articolate quotidianamente dal lunedì alla domenica su un nastro lavorativo dalle 6.30 alle 02.00, per un totale annuale di turni uomo, non inferiore a x.xx 4.000. Tali turni di servizio dovranno essere così suddivisi fra i bacini serviti da Tiemme: x.xx 2.400 Siena, x.xx 800 su Arezzo e x.xx 800 su Grosseto e Piombino. Le attività di verifica dovranno essere garantite, in termini di distribuzione di turni, in maniera omogenea durante tutto l’arco dell’anno avendo cura di concentrare la naturale diminuzione di turni per ferie nei periodi di minore presenza di passeggeri da concordare con Tiemme in sede di inizio appalto. Le attività di controllo dovranno altresì garantire la copertura omogenea del territorio e della tipologia di servizio (urbano ed extraurbano, forte e debole, ecc) e distribuzione oraria dello stesso, anche in relazione al tasso di evasione riscontrato. Tiemme si riserva di chiedere interventi
specifici anche in base ad eventi contingenti (ad esempio apertura scuole, rinnovo abbonamenti scolastici, ecc..). La divisione del prezzo di aggiudicazione relativo alla quota fissa per il numero di turni richiesti, produrrà il costo/turno di verifica sul quale Tiemme si riserva di calcolare le decurtazioni a seguito di eventuali minori prestazioni rese dall’aggiudicatario, oltre all’applicazione delle penali previste all’art. 11 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 13.
All’atto della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a Tiemme il nominativo del proprio coordinatore. Dovrà essere altresì designato un sostituto del coordinatore per i casi di assenza o impedimento dello stesso.
I verbali cartacei (ed ogni altro documento ad essi connesso) elevati dagli agenti dell’affidatario e i file generati dal sistema HW e SW che Tiemme metterà a disposizione, dovranno essere resi disponibili entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, eventualmente corredati da materiale di servizio (titoli falsi, documenti abbandonati dai contravventori, ecc.). L’aggiudicatario dovrà quindi provvedere allo scarico dati verbali dalle penne ottiche messe a disposizione da Tiemme, provvedendo alla conseguente sistemazione del dato, sino a renderlo correttamente disponibile sul sistema sw Tiemme per le successive fasi di lavorazione amministrativa. Il software, gli strumenti hardware per la redazione della sanzione, ivi compreso il blocco per le sanzioni, saranno messi a disposizione da Tiemme, così come gli strumenti hw in grado di verificare a bordo pagamenti di TdV con monetica. L’aggiudicatario deve invece fornire ai propri addetti gli smart-phone android in grado di ospitare le applicazioni per il controllo dei titoli di viaggio.
Il versamento degli incassi oblati al verificatore al momento dell’accertamento (in contanti o tramite bancomat) dovrà essere effettuato ogni 7 giorni sul c/c e con le modalità che verranno comunicate da Tiemme al momento dell’aggiudicazione e dovrà essere corredato dalla distinta delle ricevute a cui gli incassi si riferiscono.
L’aggiudicatario dovrà altresì assicurare:
• l’invio di un report delle attività effettuate da consegnare giornalmente in formato elettronico attraverso l’immissione ad opera dell’aggiudicatario sul sw Tiemme, secondo il modello predisposto da Tiemme stessa;
• l’approvvigionamento e la riconsegna del materiale di verifica (blocchetti di verbali e di
ricevute di pagamento, cedole ecc o qualora vengano affidate apparecchiature la riconsegna di tali apparecchiature del quale l’affidatario è pienamente responsabile), secondo le procedure che saranno indicate da Tiemme;
Restano di competenza esclusiva di Tiemme:
✓ la gestione dei ricorsi, sia in fase amministrativa che giurisdizionale, contro le sanzioni elevate;
✓ l’emissione delle ordinanze ingiunzioni, secondo quanto previsto dall’art. 25, della Legge Regionale Toscana 42/1998 e s.m.i.;
✓ la cura dell’incasso dei verbali e delle ordinanze ingiunzioni non oblate al verificatore;
Con riferimento a tali attività la ditta aggiudicataria dovrà riconoscere come valido l’operato di Tiemme e nulla potrà eccepire al riguardo.
L’aggiudicatario inoltre si obbliga a fornire a Tiemme la più ampia collaborazione ed a comunicare ogni informazione utile ad assicurare che i propri verificatori rilascino le dichiarazioni necessarie su fatti di servizio in tempo utile per la trattazione della pratica, obbligo che permane anche dopo la scadenza dell’affidamento se la pratica deve essere trattata successivamente alla data di cessazione; ogni addetto della ditta aggiudicataria abilitato alle mansioni di verifica dovrà, all’atto dell’incarico, sottoscrivere con la ditta stessa un impegno in tal senso.
Tiemme si riserva in ogni momento di verificare, con ogni strumento idoneo, il corretto adempimento da parte della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto.
Tiemme, nelle aree di Arezzo e Grosseto, potrà mettere a disposizione della ditta aggiudicataria un luogo dove i verificatori potranno scaricare i dati dalle penne ottiche, spedire o ricevere fax o mail, fatto salva la possibilità di revocarne l’utilizzo qualora il locale non si renda più disponibile, o debba essere utilizzato da Tiemme S.p.A.
Si precisa che tali postazioni potranno essere utilizzate per gli scopi indicati e non potranno in alcun modo sostituire l’obbligo per la ditta aggiudicataria di avere una propria sede operativa così come indicato nel Disciplinare di gara e nel presente contratto all’art. 7.
ART. 4 – PERSONALE
La ditta aggiudicataria dovrà svolgere le attività oggetto del presente affidamento con la massima accuratezza, garantendo un elevato standard di qualità e continuità del servizio mediante l’impiego di personale alle proprie dirette dipendenze, impegnandosi ad uniformare la propria azione ai principi ed ai valori guida definiti da Tiemme.
A tal fine la ditta aggiudicataria sottoporrà il proprio personale al Piano formativo da essa proposto in sede di offerta.
L’affidataria dovrà inoltre fare partecipare il proprio personale ai moduli di formazione organizzati da Tiemme sui seguenti argomenti:
▪ regolamento passeggeri,
▪ norme comportamentali con l’utenza,
▪ conoscenza del sistema tariffario e dei titoli di viaggio,
▪ conoscenza del sistema di bigliettazione elettronica e delle apparecchiature di controllo dei titoli di viaggio,
▪ compilazione dei verbali di contestazione e modalità di riscossione della sanzione;
▪ ogni altro argomento si renda necessario per l’espletamento dell’attività di verifica.
La ditta aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione il proprio personale per la formazione effettuata da Tiemme almeno 10 giorni prima dell’avvio del servizio.
Le ore di formazione effettuate da Tiemme, per le quali non verrà corrisposto alcun corrispettivo aggiuntivo, non potranno essere inferiori a 10 (dieci) per addetto.
Il personale dovrà comprendere, parlare e scrivere in lingua italiana e dovrà possedere conoscenza di base della lingua inglese, pena la sostituzione, ad insindacabile giudizio di Tiemme S.p.A., di ogni soggetto non avente le caratteristiche richieste.
L’impresa aggiudicataria si impegna a rimuovere il personale che a insindacabile giudizio di Tiemme risulti non gradito anche a seguito di reitarate doglianze urp o per il quale siano variate le condizioni per l’espletamento della mansione di verifica.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Tiemme e il personale della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, con riferimento ai lavoratori subordinati impiegati nell’attività, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed è tenuta ad applicare ai lavoratori impiegati le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
Su semplice richiesta di Tiemme la ditta aggiudicataria è tenuta ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurative e previdenziale nei confronti dei lavoratori. Al fine di tali verifiche Tiemme potrà avvalersi anche dei competenti Uffici preposti (Ispettorato del Lavoro, etc.).
La ditta aggiudicataria si impegna a richiedere per il personale impiegato nell’appalto i certificati dei casellari giudiziali, dai quali risultino che non ci sono condanne o procedimenti penali in sospeso a carico del personale impiegato nelle attività oggetto del presente contratto. A richiesta di Tiemme, i certificati dovranno essere esibiti, o in mancanza di esibizione degli stessi, l’assegnatario si obbliga a fornire dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 445/2000.
In caso di inosservanza da parte della ditta aggiudicataria delle norme di cui al presente articolo – comunque accertata – tali inadempienze verranno contestate da Tiemme alla ditta medesima. Tiemme si riserva espressamente, in tal caso, la facoltà di non procedere al pagamento di quanto dovuto a residuo o saldo finché la società non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge.
In nessun caso Tiemme sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze della società che rimane, al riguardo, unica responsabile.
In ogni caso la ditta aggiudicataria si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richieste e senza facoltà di opporre eccezioni, Tiemme da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente della società medesima. In particolare, la ditta aggiudicataria si obbliga a garantire e tenere indenne Tiemme – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabilità
solidale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, comma 2 del D. Lgs. 276/2003 – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti della società, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
La ditta aggiudicataria si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne Tiemme, nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’articolo 26, comma 4 del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.
L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di danni eventualmente arrecati dal proprio personale nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
In caso di sciopero di categoria, l’assegnatario si obbliga ad informare la struttura referente di Tiemme tramite fax, con almeno 7 giorni naturali consecutivi di anticipo.
Sono a carico dell’affidatario eventuali coperture assicurative a favore del proprio personale.
ART. 5 - DOTAZIONI NECESSARIE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO – STRUMENTI INFORMATICI
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi, se richiesto, di attrezzature informatiche fornite da Tiemme (Penne ottiche, hw, sw, ecc..) e del relativo software per la lettura dei titoli di viaggio, la redazione delle sanzioni e per le attività di consuntivazione e/o reportistica per le attività di cui sopra.
La ditta aggiudicataria dovrà dotare ogni squadra in servizio di un’apparecchiatura per consentire l’accettazione del pagamento delle sanzioni a bordo autobus tramite bancomat e carte di credito.
I costi derivanti dall’uso e per l’effettuazione e gestione degli apparati, ivi comprese le commissioni d’incasso del servizio restano ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria rimane completamente responsabile delle apparecchiature a lei affidate e dovrà risarcire i costi per la sostituzione o riparazione delle apparecchiature in caso di utilizzo negligente o imperito. Resta inteso che la ditta aggiudicataria dovrà sostenere tutti i costi per la riparazione/o sostituzione delle apparecchiature da lei fornite per l’accettazione del pagamento delle sanzioni a bordo autobus tramite bancomat e carte di credito.
ART. 6 - RAPPORTI CON L’ORGANIZZAZIONE VERIFICHE TIEMME
Il servizio di accertamento oggetto del presente affidamento si innesta sul servizio di trasporto pubblico locale e conseguentemente con le azioni di verifica TdV svolte dalla stessa Tiemme pertanto, per garantire il coordinamento delle squadre di controllo evitando interferenze, la ditta aggiudicataria avrà come interfaccia il responsabile servizio verifiche di Tiemme il quale fisserà i programmi dei controlli del personale Tiemme e conseguentemente l’aggiudicatario programmerà, in base anche alle indicazioni del coordinatore stesso, zone od orari diversi al fine di evitare
interferenze o sovrapposizioni con il personale della stazione appaltante.
Per l’organizzazione sopra citata Tiemme potrebbe richiedere tutti i numeri di telefono in uso al personale di verifica dell’aggiudicatario che in tal caso dovranno essere comunicati dal Coordinatore della ditta aggiudicataria a Tiemme.
Nei casi di intervento delle Forze dell’Ordine, o nei casi in cui è necessario procedere alla denuncia di fatti accaduti, salvo casi eccezionali, saranno a carico della ditta aggiudicataria la cura dei rapporti con le autorità intervenute e con l’Autorità Giudiziaria, ivi compresa la redazione delle denunce ove necessarie. In tale ipotesi la ditta aggiudicataria di obbliga a rendicontare a Tiemme l’accaduto.
Ai fini delle attività di verifica, il Coordinatore della società aggiudicataria è l’interfaccia dei verificatori per tutti gli aspetti tecnici e comportamentali (regole tariffarie, caratteristiche titoli di viaggio, procedure, ecc.) e organizzativi; eventualmente il Coordinatore si porrà poi in contatto con i referenti di Tiemme dell’area responsabile della specifica problematica insorta.
ART. 7 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre:
a) a garantire senza interruzioni il completo ed esaustivo servizio di verifica nelle giornate e negli orari indicati all’art. 3 del presente contratto;
b) a comunicare a Tiemme il nominativo e le generalità delle persone impiegate nel servizio con un preavviso di almeno 10 giorni per la formalizzazione della nomina;
c) a comunicare a Tiemme il nominativo di un responsabile unico per la gestione delle attività regolate dal presente contratto anche con l’incarico di organizzare e razionalizzare il flusso di notizie provenienti da Tiemme;
d) a nominare ed indicare un referente e responsabile del servizio, che dovrà essere sempre raggiungibile telefonicamente durante tutto l’orario di svolgimento del servizio medesimo;
e) a dotare il personale incaricato di vestiario come da indicazioni che verranno fornite da Tiemme;
f) a garantire la custodia, la buona conservazione e il corretto utilizzo di quanto fornito da Tiemme.
g) a disporre di una sede operativa nel territorio ove opera Tiemme con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento dei servizi o, qualora non già disponibile al momento della partecipazione alla gara, ad impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio ove opera Tiemme, per tutta la durata del contratto entro quindici giorni dalla aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio dei servizi;
h) a consentire, ad ogni richiesta di Tiemme, la partecipazione gratuita del proprio personale impiegato nel servizio, a tutti i corsi formativi che Tiemme intenderà effettuare.
ART. 8 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente affidamento sarà erogato mensilmente sulla base dei turni effettivamente svolti previa emissione di fattura. A tale corrispettivo verrà aggiunto l’importo variabile pari al 20% degli importi delle sanzioni emesse ed incassate entro i 60 giorni dalla data di emissione, al netto del valore del titolo di viaggio evaso e delle spese di notifica ed amministrative sostenute da Tiemme ed indicate nella notifica stessa.
Per il presente appalto non si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (zero/00) e non si procede a redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Per la corresponsione dell’importo variabile Tiemme fornirà entro il 20 di ogni mese la rendicontazione delle somme incassate nel mese precedente per consentire la fatturazione delle somme spettanti. Tale attività inizierà trascorsi 60 giorni dal termine del primo mese di attività svolta in maniera da permettere l’emissione di una fattura per la parte variabile di competenza di un intero mese. La parte cosiddetta fissa potrà essere fatturata dall’affidatario in ragione del numero di turni svolti moltiplicato per il prezzo turno d’aggiudicazione offerto previa approvazione, da parte di Tiemme, della coerenza del numero di turni uomo mensili rispetto a quanto previsto dall’art. 3 del presente contratto.
Le fatture, intestate a Tiemme S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXX – P.IVA 02046440513, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG 71828080AD) riportato sul Contratto e dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
I corrispettivi di competenza dovranno essere fatturati mensilmente a consuntivo e saranno pagati, a mezzo bonifico bancario, nel termine di trenta giorni fine mese, purché l’aggiudicataria risulti regolare ai fini del DURC. La ricezione di DURC che segnali un’inadempienza contributiva, potrà comportare l’avvio della procedura prevista dalla vigente normativa di intervento sostitutivo della stazione appaltante (trattenuta dai pagamenti dell’importo corrispondente all’inadempienza).
Per l’applicazione delle penali, qualora l’aggiudicatario non provveda a pagare la relativa nota di debito (fuori regime IVA) entro trenta giorni dalla sua emissione, Tiemme potrà compensare l’importo delle penali medesime con i debiti verso l’aggiudicatario.
Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di Tiemme di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 Codice civile.
ART. 9 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, TUTELA DELL'AMBIENTE E SECURITY
9.1 Sicurezza
Tiemme provvederà a fornire all’aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008. Correlativamente, l’aggiudicatario si impegna a partecipare alle riunioni di cooperazione e coordinamento ogniqualvolta sia richiesto da Tiemme.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre :
• munire e far esporre a tutto i propri incaricati apposito tesserino completo di fotografia redatto secondo le modalità indicate agli articoli precedenti;
• obbligarsi a non permettere di frequentare ai propri dipendenti luoghi diversi in Tiemme da quelli la cui frequentazione è strettamente necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali, o previsti dalle stesse;
• provvedere ad assicurare i propri dipendenti così come richiesto dalle leggi vigenti;
• obbligarsi a rispettare e a far rispettare, dai propri dipendenti e dai terzi che accedano ai luoghi in cui si svolge il servizio, i cartelli di divieto o di pericolo esposti da Tiemme o comunque esistenti in detti luoghi. In particolare l’affidataria si impegna a far rispettare il DIVIETO DI FUMARE nelle aree in cui sono presenti sostanze infiammabili e ad accettare che il lavoratore che venisse notato a contravvenire a tale divieto venga allontanato immediatamente dagli impianti di Tiemme;
• astenersi e non permettere che altri rimuovano o modifichino le protezioni, da chiunque
predisposte, esistenti su impianti, macchinari o attrezzature, senza averne precedentemente verificato la fattibilità e comunque senza adottare le misure di sicurezza atte ad impedire il verificarsi d’infortuni;
• astenersi e impedire al proprio personale di compiere manovre non di propria competenza
ed in particolare astenersi dal guidare autobus o altri veicoli di Tiemme;
• effettuare le attività affidategli esclusivamente con mezzi o attrezzature di sua proprietà o di cui comunque si sia procurata la disponibilità precedentemente all’inizio delle attività medesime; qualora eccezionalmente dovesse verificarsi la necessità di fare uso di mezzi o attrezzature di proprietà di Tiemme, all’infuori di quanto non espressamente previsto, il personale dell’affidatario dovrà ottenerne la preventiva autorizzazione dal preposto di Tiemme. Detti mezzi saranno consegnati a titolo di comodato, dovranno essere utilizzati
esclusivamente per il tempo strettamente necessario e dovranno essere restituiti dietro semplice richiesta nello stato in cui si trovavano precedentemente al loro utilizzo;
• osservare eventuali disposizioni di Tiemme in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro;
• adottare un piano di emergenze conforme e compatibile con il Piano di Emergenza di Tiemme ed a partecipare alle eventuali prove di tale piano organizzate da Tiemme;
• informare tempestivamente Tiemme dei rischi apportati dalle proprie attività e di ogni altra situazione pericolosa di cui si venisse a conoscenza;
• tenere comunque indenne Tiemme per qualsivoglia danno essa potesse venire chiamata a rispondere, dovuto alla mancata ottemperanza, da parte dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, delle vigenti leggi in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro.
9.2 Tutela ambientale
L’affidataria dovrà collaborare con la Committente per garantire il rispetto delle vigenti leggi in materia di tutela ambientale e delle eventuali procedure e istruzioni operative definite dalla Committente per il mantenimento del sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001.
L’affidataria si impegna inoltre ad osservare il rispetto delle leggi in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, tutela del suolo, raccolta e smaltimento dei rifiuti, inquinamento acustico e comunque di ogni altra legge in campo ambientale applicabile all'oggetto dell'appalto.
L’affidataria si dichiara fin d'ora disponibile all'effettuazione da parte di personale della Committente di controlli atti verificare il pieno rispetto di quanto specificato al paragrafo precedente.
L’affidataria si impegna a tenere comunque indenne la Committente per qualsivoglia danno di cui essa potesse venire chiamata a rispondere, dovuto alla mancata ottemperanza, da parte dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, delle vigenti leggi in materia ambientali e a segnalare immediatamente a Tiemme ogni evento, anche di natura incidentale, che possa avere impatti dal punto di vista ambientale.
9.3 Security
L’affidataria dovrà collaborare con Tiemme nel garantire la sicurezza (security) degli impianti di Tiemme rispettando ogni disposizione in merito impartita da Tiemme stessa e collaborando con gli addetti preposti ai controlli ed alla tutela del patrimonio di Tiemme nonché alla gestione degli oggetti rinvenuti secondo le procedure comunicate da Tiemme.
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA
Il prestatore di servizi che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo le
condizioni di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle forme ammesse dall’art. 93, commi 2 e 3 , entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione della gara con ribasso superiore al 10%, a norma dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, mentre ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia può essere rilasciata, a scelta dell’appaltatore, dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
• l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante.
Si applica il comma 9 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016
In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs 50 aprile 2016 e s.m.i., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’articolo 103, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in ordine all’eventuale riduzione si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Tiemme al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, nonché a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili all’affidataria e di qualsiasi ragione di credito di Tiemme nei confronti dell’affidataria, salva ed impregiudicata la risarcibilità del danno ulteriore.
La cauzione resterà vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque finché non sia stata definita qualsiasi eventuale contestazione, eccezione, controversia o pendenza. Si applica il comma 5 dell’art. 103.
In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, Tiemme potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione senza obbligo di corrispondere interessi sull’importo della cauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.
ART. 11 - PENALI.
La ditta aggiudicataria sarà responsabile di ogni eventuale ammanco nel versamento dei verbali pagati al verificatore.
Tiemme potrà richiedere per iscritto alla ditta aggiudicataria di porre rimedio alla propria inadempienza entro un congruo termine. Qualora la ditta non ottemperi a tale richiesta, Tiemme potrà, senza pregiudizio alcuno dei propri diritti e a spese dell’affidataria esigere il pagamento delle penali elencate nel presente articolo.
Nel caso in cui Tiemme ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le deduzioni della Società, la contestazione dell’inadempimento verrà revocata, ovvero verrà ridotto l’ammontare della penale.
Il credito di Tiemme, derivante dall’applicazione delle penali verrà compensato, nel rispetto della normativa fiscale, con quanto dovuto alla società in dipendenza del presente contratto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
Qualora il servizio venga prestato in modo non conforme a quanto sopra previsto, potranno essere applicate le seguenti penali, suscettibili di essere cumulate in caso di inadempimenti plurimi:
1. in caso di redazione errata di un verbale, che ne comporti la nullità o l’annullabilità, accertate tramite controllo o a seguito di esame di scritti difensivi di un utente sanzionato: da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità valutata a discrezione di Tiemme, per ogni episodio;
2. in caso di conciliazione della sanzione a bordo con accettazione del pagamento da soggetti non aventi titolo: euro 100,00 (cento/00) al primo episodio, euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni episodio successivo;
3. in caso di comportamento scorretto, ingiurioso o violento nei confronti di passeggeri, accertato mediante controlli o a seguito di segnalazioni scritte e verificate di terzi: da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità, per ogni episodio;
4. in caso di errata o incompleta o palese negligenza nella compilazione del verbale o della ricevuta di pagamento euro 25,00 (venticinque/00) per ciascun episodio;
5. in caso di mancata compilazione e invio di altri documenti previsti (cedola, rapporto di eventi, ecc.): euro 25,00 (venticinque/00) al primo episodio, par ciascun documento, il triplo per ogni episodio successivo;
6. in caso di errata compilazione di altri documenti previsti (cedola, rapporto di eventi, ecc.):
euro 50,00 (cinquanta/00) per cadauno documento, dopo la terza segnalazione effettuata da
Tiemme carico dello stesso addetto.
7. in caso di non presenza del proprio personale all’inizio del servizio: euro 100,00 (cento/00) per ogni addetto fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 7 e 13;
8. In caso di mancato versamento degli incassi nei modi e nei termini stabiliti: euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo o per versamento irregolare, fatto salvo quanto stabilito art. 13;
9. In caso di abbandono del servizio assegnato: euro 200,00 (duecento/00) fatto salvo quanto stabilito art. 13;
10. in caso di utilizzo di personale non autorizzato o non in regola con quanto stabilito al precedente art. 5: euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento fatto salvo quanto stabilito art. 13;
11. in caso di mancata tempestiva segnalazione da parte del personale dell’affidataria di situazioni di pericolo o di emergenza a Tiemme: euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni episodio;
12. in caso di ritardo, senza preavviso, nello svolgimento del turno di servizio; oppure interruzione anticipata, non concordata, del turno di servizio: euro 25,00 (venticinque/00) per ogni addetto;
13. per comportamento gravemente inurbano nei confronti della clientela: euro 25,00
(venticinque/00) per ogni episodio.
14. Utilizzo non conforme dell’attrezzatura fornita da Tiemme € 50 per ogni episodio
15. Perdita (in ogni caso) o danneggiamento (per comportamento negligente o imperito da parte dell’utilizzatore) dell’attrezzatura consegnata, € 50,00 per ogni episodio ai quali andranno aggiunti i costi per la sostituzione o il ripristino delle apparecchiature.
16. Penale di 50 € per ogni turno non eseguito rispetto al monte annuale di 4.000 turni. Tale penale viene determinata al termine dei 12 mesi di gestione. Sono fatte salve le ipotesi di forza maggiore idoneamente documentate e non dipendenti da colpa dell’appaltatore ed esclusa l’ipotesi prevista al punto 6 dell’art. 13.
E’ fatta salva per Tiemme la possibilità di richiedere i maggiori danni subiti.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI, CLAUSOLA RISOLUTIVA
Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca Tiemme, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. In caso di violazione di tale obbligo, Tiemme potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice civile per fatto e colpa dell’affidataria , con conseguente incameramento dell’intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. Tiemme potrà comunicare a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata la risoluzione del presente contratto, con effetto immediato e senza preavviso nel caso in cui vengano accertate gravi irregolarità nella gestione del servizio e nella gestione dei rapporti con Tiemme, con diritto di incamerare il deposito cauzionale di cui al precedente art.10, fatta salva qualsiasi azione per richiedere il risarcimento dei danni e le eventuali azioni in sede penale.
Il contratto sarà inoltre risolto immediatamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
1. Assenza accertata del personale dell’affidatario all’inizio del servizio per tre volte;
2. mancato versamento da parte dell’affidatario degli incassi nei modi e nei termini stabiliti;
3. accertamento di comportamenti dei dipendenti dell’affidatario non conformi o non aderenti alle indicazioni fornite da Tiemme con la clientela per tre volte;
4. violazione delle norme contrattuali e di legge per il personale dell’affidatario impiegato nel servizio;
5. abbandono del servizio assegnato da parte del personale dell’affidatario, salvo causa di forza maggiore;
6. diminuzione della prestazione mensile turni di oltre il 10% reiterata per 2 mesi consecutivi rispetto ad un dodicesimo della base teorica del numero di turni annuali pari a 4.000, salvo quanto previsto dall’art. 3.
7. applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
8. in caso di accertamento di subappalto non autorizzato;
9. in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
10. mancata produzione e/o mancato reintegro del deposito cauzionale definitivo;
11. in tutte le ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
12. in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico di Tiemme.
Rimane salva la facoltà di Tiemme, in caso di inadempimento grave o di ripetuti inadempimenti contrattuali dell’aggiudicataria, di attivare il procedimento di risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa dell’aggidicatario mediante “diffida ad adempiere” ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione per le cause indicate al punto 6 del presente articolo sarà addebitato all’affidatario un onere pari al prezzo turno moltiplicato per il numero dei turni non svolti.
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi, salvo specifico consenso scritto tra le parti. La Società non potrà in nessun caso, neppure parzialmente, avvalersi del subappalto, senza la previa autorizzazione di Tiemme, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c..
L’eventuale subappalto sarà regolato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)
L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
In particolare, l’aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge
n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa di cui al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di subappalto e di subcontratto, l’affidatario ha l’obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136.
Posto che in capo a Tiemme è stabilito l’obbligo di verificare tale circostanza, l’affidataria dovrà consegnare, alla scrivente Tiemme, copia autentica di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del contratto.
ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
L’affidataria è responsabile di qualunque danno, materiale o patrimoniale, cagionato a terzi derivante dall’azione di verifica.
Sono a carico dell’affidatario. tutti gli oneri derivanti da procedimenti amministrativi, civili, o penali che dovessero vedere coinvolti i propri verificatori.
L’affidataria dovrà produrre copia della polizza R.C.T./RCO in vigore con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro.
ART. 17 – CONTROLLI
Tiemme si riserva la facoltà di procedere a controlli, per verificare la qualità e la conformità del servizio svolto dagli addetti della società; a tal fine saranno anche monitorati eventuali reclami o denunce aventi per oggetto il comportamento del personale della ditta aggiudicataria nello
svolgimento dell’attività.
ART. 18 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL’AFFIDATARIO. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio vengano considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l’Aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo quanto stabilito dal Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
L’Aggiudicatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto gli incaricati del trattamento dei dati forniti dal Tiemme. I medesimi saranno individuati da Tiemme quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.196/03.
L’Aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.
L’Aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, le parti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, dichiarano di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai fini della stipula e dell’esecuzione del presente contratto e nei limiti fissati dalle vigenti norme.
Tiemme, nella persona del Titolare del trattamento dei dati - Legale Rappresentante - di Tiemme nominerà l’aggiudicataria quale “Responsabile esterno” del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e sarà autorizzata a trattare i dati contenuti negli archivi informatici e cartacei necessari allo svolgimento delle attività previste contrattualmente ed in particolare la autorizza a trattare i dati anagrafici dei verbalizzati.
Il Responsabile esterno dovrà farsi carico:
✓ dell’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza come previsto dal D.lgs. 196/2003 e con particolare riferimento a quanto indicato nell’Allegato B dello stesso D.lgs. 196/2003;
✓ di individuare gli incaricati al trattamento dei dati e di fornire agli stessi le istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite.
Tiemme si riserva di effettuare verifiche periodiche sulle modalità di trattamento dei dati.
Al termine del contratto, ovvero nell’ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo,
la designazione quale “Responsabile esterno” del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.
ART. 19 - FACOLTA’ DI RECESSO AI SENSI DELL’ART. 109 del D.Lgs. 50/2016
Tiemme si riserva la facoltà di recesso dal contratto nelle ipotesi previste dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Non è ammessa la competenza arbitrale. Per ogni eventuale controversia riferita al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Arezzo.
ART. 21 - CODICE ETICO
Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione) e delle disposizioni contenute nel Codice Etico di autodisciplina (di seguito, il “Codice”) di Tiemme, il cui testo è disponibile on line sul sito internet di Tiemme.
Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta tale da non esporre Tiemme al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Tiemme a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Codice stesso.
L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Tiemme a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’affidatario dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, Tiemme e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici.
ART. 22 - ADESIONE DELL’IMPRESA AI PRINCIPI DI RESPONSABLITA’ SOCIALE (Norma XX 0000)
Tiemme ha negli anni implementato e certificato un sistema di gestione integrato Qualità (secondo lo standard ISO 9001:2008), Responsabilità Sociale (secondo lo standard XX 0000), Sicurezza (secondo lo standard OHSAS 18001) e Ambiente (secondo lo standard ISO 14001).
In particolare
- la certificazione UNI EN ISO 9001 per la Qualità, ha come obiettivo ultimo il miglioramento continuo e la soddisfazione del cliente;
- la certificazione UNI EN ISO 14001, permette di gestire gli aspetti ambientali inerenti i processi aziendali, razionalizzando l’utilizzo delle materie prime e la produzione di rifiuti ed emissioni, diminuendo i consumi energetici;
- la certificazione XX XXXXX 00000, consente di prevenire i rischi dei lavoratori, di diminuire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- la certificazione XX 0000, si focalizza sugli aspetti legati alla tutela del lavoratore, sul controllo della catena di fornitura e sul miglioramento delle prestazioni sociali dell’organizzazione.
Per quanto riguarda in particolare il rispetto dei principi relativi alla certificazione XX 0000, Tiemme adotta una politica aziendale capace di conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un’ottica di sviluppo sostenibile (cfr. sito xxx.xxxxxxxxx.xx sezione “ L’azienda” link “sistema integrato Tiemme”.
Per favorire la condivisione di questi principi Tiemme si impegna a collaborare con fornitori e partner affinché anche questi, nel pieno rispetto dello spirito dello standard XX 0000, adottino le stesse logiche operative riassunte nella definizione di “Responsabilità Sociale” e ne condividano i valori.
A tal fine l’impresa dichiara di condividere l'importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali e dei diritti umani, e a tale scopo si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti dello standard XX 0000:
1. non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile (fino ai 15 anni) e consentire quello minorile (dai 15 ai 18 anni) solo previa verifica dell’assolvimento degli obblighi scolastici;
2. non favorire né sostenere il “lavoro forzato e obbligato” mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
3. garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
4. rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;
5. non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;
6. non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
7. rispettare l’orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali.
L’Impresa si impegna a conformarsi ai requisiti della norma SA 8000:2008 in materia di Responsabilità e a rimediare ad eventuali non conformità rilevate.
Autorizza inoltre Tiemme ad effettuare visite di valutazione con proprio personale e/o con altre organizzazioni autorizzate da Tiemme presso l’azienda, per verificare la conformità a tale norma, ivi comprese la regolare tenuta dei libri matricola del personale, il rispetto delle norme relative all’orario di lavoro e delle norme in materia retributiva.
ART. 23 - COMUNICAZIONI E REFERENTI CONTRATTUALI
Tutte le comunicazioni intercorrenti tra le parti aderenti al presente contratto dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
⇒ per l’affidataria:
o Coordinatore ai sensi dell’art. 3 del contratto: Sig. ……………………..…….., , Tel………………..…., cell………………, e-mail ………………………….….
o sostituto del coordinatore per i casi di assenza o impedimento dello stesso: Sig.
……………………..…….., , Tel………………..…., cell………………, e-mail
………………………….…..
⇒ per Tiemme i riferimenti saranno:
o Xxxxxxx Xxxxxxx per gli aspetti relativi alla organizzazione e coordinamento delle attività di controllo
o Xxxxxxx Xxxxxxx (operativo) e Xxxxxxx Cannoni (commerciale) per aspetti relativi alla riscossione delle sanzioni
o gli aspetti contrattuali .
ART. 24 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE
Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli articoli 5, 39 e 40 del DPR del 26/4/1986 n.131 in quanto determinante corrispettivi soggetti ad IVA. Le relative spese e conseguenti sono a carico dell’aggiudicataria.
Arezzo, lì
Per Tiemme S.p.A. Per L’affidataria
(Xxx. Xxxxx XXXXXXX) ( )
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341, comma 2 del Codice civile, le parti approvano specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli del presente contratto:
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI PROROGA
ART. 3 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 4 PERSONALE
ART. 7 IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ART. 8 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART.11 PENALI
ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI. CLAUSOLA RISOLUTIVA. ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO ART. 16 POLIZZA ASSICURATIVA – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI ART. 19 FACOLTA’ DI RECESSO PER PROCEDURA CONCORSUALE ART. 20 FORO COMPETENTE
ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ART. 24 SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE
Per l’Affidataria ( )