REGOLAMENTO ACQUEDOTTO
REGOLAMENTO ACQUEDOTTO
Approvato con deliberazione C.C. n. 69 del 26 ottobre 2017
INDICE NUOVO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Oggetto del Regolamento ART. 2 – Ruoli
ART. 3 – Tipologie di fornitura TITOLO II – NORME TECNICHE
ART. 4 – Allacciamenti - Definizioni ART. 5 – Allacciamenti - Esecuzione
ART. 6 – Condotta di allacciamento realizzata a cura della Ditta o dell’utente ART. 7 – Attraversamento di terreni privati
ART. 8 – Proprietà dell’allacciamento e limiti di competenza ART. 9 – Responsabilità dell’allacciamento
ART. 10 – Norme per gli impianti interni
ART. 11 – Reti di distribuzione – Interesse pubblico
ART. 12 – Altre modalità per la predisposizione dei pozzetti per i nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione
ART. 13 - Modifica degli allacciamenti
ART. 14 – Rifacimento degli allacciamenti esistenti ART. 15 – Lavori di manutenzione, ripristino o modifica ART. 16 – Rotture degli allacciamenti
ART. 17 – Sorgenti private
ART. 18 - Serbatoi di accumulo privati ART. 19 – Contatori
TITOLO III - MODALITÀ – CONTRATTI PER LA FORNITURA
ART. 20 – Domanda di fornitura/allacciamento ART. 21 – Contratto di fornitura
ART. 22 – Durata del contratto ART. 23 – Voltura del contratto
TITOLO IV – TARIFFAZIONE
ART. 24 – Spese di allacciamento ART. 25 – Uso del contatore ART. 26 – Xxxxxxx e letture ART. 27 – Tariffe
ART. 28 – Modalità di pagamento
TITOLO V – VERIFICHE
ART. 29 – Verifiche a carico dell’Utente ART. 30 – Rifiuto di sottostare a verifiche ART. 31 – Verifica del contatore
TITOLO VI – DIVIETI E SANZIONI
ART. 32 – Tutela della qualità dell’acqua destinata al consumo potabile ART. 33 – Divieto di utilizzare diversamente l’acqua
ART. 34 – Prelievi abusivi ART. 35 – Sanzioni - Tabella
TITOLO VII – CASI PARTICOLARI
ART. 36 – Interruzione o riduzione dell’erogazione dell’acqua
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 37 – Eventuali modificazioni delle presenti norme ART. 38 – Deroghe
ART. 39 – Norme transitorie
ART. 40 – Applicabilità del diritto comune ART. 41 – Controversie e reclami
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è volto alla definizione dei ruoli del Comune proprietario della rete, del Sub-Ato gestore del servizio e dell’Utente finale, delle condizioni e modalità secondo le quali:
• è concesso di allacciarsi alla rete pubblica di distribuzione dell’acqua potabile;
• la risorsa idrica viene salvaguardata e utilizzata secondo le Leggi e le normative vigenti.
ART. 2 RUOLI
1. RUOLO DEL COMUNE
Il Comune, proprietario della rete di distribuzione dell’acqua potabile, in ossequio alla normativa vigente e secondo le disposizioni della L.R. 06/2014, garantisce attraverso la gestione dell’Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin:
•la continuità del servizio di erogazione in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e delle risorse disponibili;
•di attuare, nello svolgimento dei propri compiti, ogni cautela o provvedimento affinché le caratteristiche dell’acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici ed organolettici fissati dalla legislazione vigente in materia, salvo casi di forza maggiore;
•di attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell’acqua potabile ed al servizio acquedotto.
Il Comune con espressa Deliberazione dell’organo competente concede all’Unité des Communes Mont-Cervin la disponibilità delle reti.
Il Sindaco del Comune nel proprio ruolo di vigilanza e tutela della salute pubblica, in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.
2. RUOLO DEL SUB-ATO
L’Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin (denominata nel prosieguo del presente Regolamento per brevità Sub-Ato) agisce in qualità di Sub-Ato, secondo quanto previsto nel Piano preliminare di Sub-Ato, 1° fase di pianificazione a i sensi della L.R. 27/1999 e nel rispetto della
L.R. 06/2014, provvedendo a:
•dare continuità al servizio di distribuzione di acqua potabile;
•concedere l’acqua potabile;
•fornire gli allacciamenti alla rete pubblica;
•manutenere la rete idrica comunale e le relative sorgenti attraverso operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’erogazione del predetto servizio avviene attraverso l’affidamento da parte del Sub-Ato a Ditta esterna attraverso idonea procedura di gara.
3. RUOLO DELL’UTENTE
Ogni Utente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’acqua potabile s’impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune, di concerto con il Sub-Ato, nel superiore interesse del servizio e dell’igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.
L’Utente si impegna, nell’ambito del contratto di fornitura sottoscritto, a corrispondere al Comune la tariffa per l’erogazione dell’acqua mentre tutte le spese inerenti agli allacciamenti saranno corrisposte direttamente al Sub-Ato.
ART. 3 TIPOLOGIE DI FORNITURA
Le forniture idriche sono distinte in:
1) Forniture per uso domestico: utenza che utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura potabile effettuati all’interno di unità abitative o ad esse assimilate;
2) Forniture per uso non domestico: si considera destinata ad uso non domestico l’acqua potabile utilizzata per l’esercizio di qualsiasi altra attività, ad esempio:
a) attività industriali, artigianali, commerciali, del settore terziario e per uso cantiere;
b) allevamento per abbeveramento del bestiame;
c) servizio antincendio;
d) utenze pubbliche.
Per gli usi di cui alla lettera a), il Sub-Ato può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, una concessione speciale, rimanendo però riservato al Sindaco, in qualità di responsabile della tutela e salute pubblica, il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la distribuzione d’acqua in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.
Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili e nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento. La fornitura dell’acqua ed il conseguente allacciamento all'acquedotto avviene esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole della Giunta Comunale potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento nel Comune di competenza.
Per usi di cui alla lettera c) il Comune provvede all’installazione di idranti antincendio che faranno parte integrante della rete acquedottistica secondo le disposizioni delle Autorità competenti la cui manutenzione è affidata al Sub-Ato.
Tutta la rete antincendio comunale alimenterà i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e quelli della Protezione civile.
Gli eventuali impianti antincendio realizzati a cura di privati potranno essere consentiti previa richiesta al Sub-Ato di allacciamento e stoccaggio.
Nelle forniture di cui alla lettera d) rientrano tutti gli edifici pubblici connessi allo svolgimento di attività di carattere istituzionale, quali, ad esempio scuole, microcomunità, biblioteche ecc.
Tali edifici dovranno essere regolarmente allacciati alla rete pubblica con l’installazione del prescritto contatore per la misurazione dei consumi.
Le fontane e fontanili sono ritenuti utenze pubbliche non soggette a tariffazione.
TITOLO II – NORME TECNICHE
ART. 4 ALLACCIAMENTI – DEFINIZIONE
Il rilascio degli allacciamenti spetta al Sub-Ato.
L’allacciamento idraulico è il collegamento tra la conduttura pubblica di distribuzione dell’acqua potabile e l’impianto privato dell’utente.
L'acqua viene fornita ai richiedenti nel punto in cui la Ditta affidataria del servizio, in accordo con il Direttore di Esecuzione del Contratto, riterrà più conveniente sia per la gestione, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.
L'allacciamento avverrà di norma direttamente sulla condotta dell'acquedotto comunale, e sarà eseguito a cura della Ditta Appaltatrice del Servizio di gestione con rimborso delle spese sostenute da parte del richiedente.
L’opera di allacciamento è così composta:
- Tubazione di presa con il suo rubinetto di presa manovrabile esclusivamente dal personale della Ditta di gestione dell’acquedotto, alloggiato in apposito pozzetto;
- Condotta di allacciamento che alimenta un unico contatore;
- Contatore attraverso il quale l’acqua viene consegnata all’utente
ART. 5 ALLACCIAMENTI – ESECUZIONE
Gli allacciamenti saranno, di norma, eseguiti secondo le seguenti disposizioni:
a) l'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto d'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; il contatore sarà posto in opera dalla Ditta incaricata appena a valle del punto di consegna; il contatore dovrà essere intercettato tramite valvole sia a monte che a valle all'interno del pozzetto. In tutti i casi deve essere prevista la possibilità di svuotare le tubazioni per evitare i danni del gelo a causa di un lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno. Deve essere posta in opera a valle del contatore una valvola con chiave di bloccaggio ed una valvola per lo scarico della tubazione all'interno del pozzetto comunale; tutte le relative spese restano a carico dell'utente. Ad eccezione del contatore e dell'eventuale sconnettore all'interno del pozzetto non potrà essere installato alcun altro dispositivo di regolazione o filtrazione dell'acqua, ecc., che, qualora necessari, potranno essere installati nei fabbricati.
b) se nel pozzetto più prossimo al fabbricato da servire non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni degli addetti della Ditta incaricata, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto nel punto ritenuto più idoneo. Il nuovo pozzetto diventerà comunque di uso pubblico anche se realizzato su terreni di proprietà privata.
c) il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti e piombati dalla Ditta incaricata non appena installati. In nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale.
d) Normalmente si richiede che venga effettuato un allacciamento per ogni unità abitativa solo in casi particolari, laddove tecnicamente risulti impossibile effettuare un allacciamento per ogni utenza è possibile realizzare un allacciamento, con posa di relativo contatore, a servizio di più unità immobiliari, purché vengano istallati dei sub-contatori per ogni utenza, atti a rilevare i consumi individuali, nonché stipulati contratti singoli con ciascun utente.
e) solo in casi particolari, adeguatamente motivati il contatore comunale potrà essere installato sulla rete privata di distribuzione o all'interno dell'edificio servito.
f) è fatto assoluto divieto di effettuare allacciamenti in terra.
ART. 6
CONDOTTA DI ALLACCIAMENTO REALIZZATA A CURA DELLA DITTA O DELL’UTENTE
Se le opere insistono su terreni di proprietà pubblica la Ditta dovrà eseguire tutte le opere di allacciamento (scavi, allacciamenti e ripristini) in quanto preventivamente autorizzata all’occupazione di suolo pubblico nonché autorizzata in sede di verifica di preventivo all’esecuzione delle opere.
Nel caso in cui le opere di allacciamento siano da eseguire su terreni di proprietà privata si distinguono le seguenti casistiche:
- se l’Utente è titolare di un titolo abilitativo edilizio e le opere relative a scavi e ripristini sono da eseguire interamente sui propri terreni, lo stesso può effettuarle in proprio, escluse le opere di allacciamento, posa contatore e realizzazione di pozzetto; in assenza di titolo abilitativo l’Utente dovrà presentare idonea pratica edilizia;
- se le opere da realizzare insistono in parte su terreni privati ed in parte su terreni pubblici: l’Utente potrà eseguire direttamente la porzione delle opere afferente la proprietà privata, alle condizioni sopra riportate, mentre dovrà essere la Ditta incaricata ad effettuare le opere su suolo pubblico.
ART. 7 ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI
L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi e autorizzazioni relativi, anche di Enti Pubblici.
Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restando la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento dei passaggi e fatti salvi i diritti di terzi.
ART. 8
PROPRIETA' DELL'ALLACCIAMENTO E LIMITI DI COMPETENZA
Il punto di consegna, rappresentato dal punto di derivazione dalla conduttura di distribuzione pubblica, delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi delle stesse. Il punto di consegna rappresenta, altresì, il limite di responsabilità del Sub-Ato per quanto concerne la qualità dell’acqua fornita al consumo umano. Ogni responsabilità derivante da eventuali contaminazioni successivamente a tale limite è di esclusiva competenza dell’Utente.
Pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni, fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Sub-Ato e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. Spettano altresì al Sub-Ato tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni anche dopo il punto di consegna, che debbano avvenire su proprietà pubblica ovvero adibita ad uso pubblico, fatto salvo il caso in cui la manutenzione si renda necessaria in ragione dell’usura della condotta.
Le condutture e gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.
In ogni caso la custodia di tutte le condutture e gli impianti realizzati dopo il punto di consegna è ad intero carico degli utenti, fatti salvi i casi in cui non sia possibile, per l’Utente, garantire una corretta custodia degli stessi.
Resta inteso che i pozzetti di allacciamento e i manufatti ad essi assimilati atti ad alloggiare le apparecchiature idrauliche ed il contatore sono di proprietà pubblica, ma l’Utente dovrà comunque garantirne la pulizia e manutenzione ed il relativo corretto utilizzo.
In qualsiasi caso in cui sia stata o sia concessa l'installazione, se pur in via provvisoria, del contatore in altra posizione che non sia nel pozzetto di allacciamento comunale, rimane inteso che la tubazione ad uso privato realizzata dall'utente è a totale suo carico ed egli ne è responsabile
della corretta manutenzione e gestione, in particolare per quanto riguarda danni da gelo, perdite e diramazioni abusive.
Nel caso di più allacciamenti esistenti su tubazioni private, la proprietà e la responsabilità di tali tubazioni rimane a carico degli utenti.
ART. 9 RESPONSABILITA' DELL'ALLACCIAMENTO
L’Utente è sempre responsabile della vigilanza e dell'ordinaria manutenzione del tratto di tubazione compreso tra il punto di presa e il contatore. L’Utente è sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo.
E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo del contatore.
Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, l’Utente dovrà darne immediato avviso alla Ditta Appaltatrice del Servizio assumendo, comunque, tutte le precauzioni necessarie affinché non si verifichino allagamenti o altri danni a terzi.
L’Utente è responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata o intempestiva esecuzione di lavori atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare all'ordine del Sindaco, e si farà carico delle spese occorrenti per le riparazioni ed eventuali sostituzioni.
ART. 10
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica (in particolare la UNI EN 9182 “Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e gestione” e la UNI EN 806 “Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano”) e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Sub-ATO e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
Le linee interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell’acqua.
Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati.
Qualora la Ditta constatasse che l'impianto non corrispondesse alle norme del presente articolo o alle vigenti disposizioni in materia di igiene, dovrà segnalarlo al Sub-Ato e al Comune; quest’ultimo prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà essere sospesa la fornitura dell'acqua.
ART. 11
RETI DI DISTRIBUZIONE - INTERESSE PUBBLICO
Qualora il Comune valutasse che un tratto di conduttura da realizzare per servire un qualsiasi Utente possa essere o divenire, in futuro, di interesse pubblico può decidere di realizzarla direttamente, stabilendo così un nuovo punto di consegna oppure, concordare con l’Utente l’esecuzione della relativa opera di urbanizzazione a scomputo degli oneri o con rimborso.
ART. 12
MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEI POZZETTI PER NUOVI ALLACCIAMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
Le norme tecniche per la corretta realizzazione dei pozzetti, degli scavi, di messa in opera di apparecchiature idrauliche e del reinterro sono disciplinate dettagliatamente all’interno del Capitolato d’Appalto.
Le modalità di ripristino stradale, laddove l’intervento debba essere eseguito su proprietà pubblica, dovranno essere eseguite secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico comunale sulla base di apposito disciplinare.
ART.13
MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI
Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta e ottenuta dall’utente sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.
ART. 14
RIFACIMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, anche per eventuali opere di manutenzione alla rete dell’acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento.
ART. 15
LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA
Qualora per ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari, o per perdite d'acqua sulla condotta privata, ecc.) si rendesse necessario eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, sarà direttamente l’Amministrazione comunale a farsene carico.
ART. 16
ROTTURE DEGLI ALLACCIAMENTI
Nel caso in cui si verifichino delle rotture delle tubazioni di pertinenza degli utenti (localizzate tra il pozzetto di derivazione e il fabbricato servito) che non siano direttamente riscontrabili, se non in conseguenza alla contabilizzazione dei consumi, è previsto che l’utente possa richiedere un rimborso attraverso la rivalutazione in modo induttivo sulla media dei consumi degli ultimi 3 anni.
Sono escluse dalla rivalutazione sopra descritta tutte le perdite all'interno degli insediamenti.
La rivalutazione del quantitativo fatturabile avrà comunque luogo solo in presenza di un consumo annuale accertato superiore al 30% della media calcolata sugli ultimi 3 anni.
ART. 17 SORGENTI PRIVATE
L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclavi), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, è a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.
Nel caso in cui l’utente utilizzi fonti proprie di approvvigionamento dovrà installare a propria cura e spese, secondo le prescrizioni contemplate nel presente regolamento, apparecchi di misura per la
determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell’applicazione di corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.
Qualora vi fosse una promiscuità di approvvigionamento (acquedotto comunale - sorgente privata), al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, le utenze dovranno avere tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.
Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili è consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, l'installazione di idonei dispositivi di non ritorno.
Tale provvedimento è esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica o accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile.
L’installazione del dispositivo di non ritorno è a totale carico dell'utente che si trova nella situazione sopra descritta.
ART. 18
SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI
Nel caso in cui si renda indispensabile l’accumulo d’acqua in serbatoi privati collegati alla rete di distribuzione d’acqua potabile sarà comunque necessario, da parte dell’utente richiedere idoneo allacciamento.
I serbatoi in ogni caso dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell’acqua contenuta, utilizzando a tale scopo materiali idonei per contenere alimenti, ed essere installati in locali aerati e asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.
ART. 19 CONTATORI
Tutti gli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura ed obbligati in base alle normative nazionali vigenti al pagamento dei conseguenti canoni di fognatura e depurazione dovranno essere dotati di contatore sull'impianto di prelievo dell'acqua al fine di verificare i consumi effettivi.
I contatori dovranno corrispondere ad ogni singola utenza; sono fatti salvi i casi in cui sia tecnicamente impossibile collegare ogni singola utenza per cui è consentito un singolo allacciamento con la posa di un contatore generale, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini. In questo caso è prevista la stipula di idonei contratti per ogni singola utenza e che vengano installati, a valle del contatore generale, dei sub-contatori per la singola contabilizzazione dei consumi.
In tutti gli immobili nei quali sono presenti attività promiscue è fatto obbligo l’installazione di sub- contatori per la singola contabilizzazione dei consumi.
Alle stalle non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovrà essere installato apposito contatore per separarne i consumi dai restanti fabbricati allacciati alla fognatura.
L'installazione dei contatori verrà effettuata dalla Ditta Appaltatrice con il rimborso delle spese sostenute da parte dell'interessato.
Il punto di installazione dovrà essere valutato dal personale tecnico al fine di comprendere tutti i fabbricati o porzioni di questi allacciati alla pubblica fognatura.
Il proprietario dovrà a proprie spese provvedere alla realizzazione di un idoneo alloggiamento per il contatore. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti di apposito sigillo di garanzia.
In merito all’installazione e custodia del contatore sono individuati 2 casi:
Caso A) Ubicazione dei contatori nei pozzetti della rete acquedottistica pubblica: L'ubicazione del contatore per la fornitura dell'acqua avviene di norma nel pozzetto della rete acquedottistica pubblica ubicato nella proprietà pubblica o privata, in prossimità dell’utenza da servire.
I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dei Comuni ed il Sub-Ato ne cura la manutenzione e la pulizia.
Caso B) Ubicazione dei contatori al di fuori dei pozzetti della rete acquedottistica pubblica: E' consentita l'ubicazione dei contatori al di fuori del pozzetto pubblico purché in idonei spazi tecnici, comodamente accessibili, anche privati.
Nel caso in cui il contatore non fosse installato nel pozzetto della rete idrica pubblica devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- il contatore è collocato nel luogo più idoneo stabilito dalla Ditta in accordo con il richiedente, di norma a confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata e comunque in posizione accessibile da parte degli addetti;
- al momento dell’installazione del misuratore la Ditta Appaltatrice è tenuta a concordare con l’Utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò il gestore è tenuto ad informare puntualmente l’Utente sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura;
- l’Utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all’interno del vano d’alloggiamento del contatore stesso. L’Utente deve, pertanto, provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti, nonché della rottura del contatore a causa del gelo. Le spese occorrenti per le riparazioni o le sostituzioni sono, pertanto, a carico dell’Utente.
- l’Utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie o eventuali altri ricoveri ove si trovano installati i contatori dell’acqua. L’Utente dovrà garantire in qualsiasi momento alla Ditta, al Sub-Ato per tramite del Direttore di Esecuzione e al Comune l’accessibilità alle aree private per l’effettuazione di verifiche, controlli, interventi di riparazione ecc.
E’ vietato installare opere di collegamento private all’interno del pozzetto e, qualora l’Utente non osservasse quanto prescritto dovrà provvedere al ripristino, a sue spese, dell’impianto.
TITOLO III - MODALITA’- CONTRATTI PER LA FORNITURA
ART. 20
DOMANDA DI FORNITURA – ALLACCIAMENTO
Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare allo Sportello attivato come da accordi con il Sub-Ato presso la sede comunale, regolare domanda redatta su apposito modulo, nella quale dovranno chiaramente risultare:
• Le generalità complete del richiedente;
• L'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza (in particolare eventuale indirizzo mail);
• La qualifica del richiedente (proprietario, amministratore, rappresentante della società proprietaria del fabbricato), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce. Non sarà ammessa la titolarità della convenzione dell'allacciamento all'acquedotto comunale a nome di persone che non detengono il diritto reale di proprietà;
• L'indicazione dello stabile per cui è fatta la richiesta (frazione e numero civico e gli estremi catastali);
L’addetto allo sportello provvederà alla registrazione e gestione della richiesta di allacciamento.
In accordo con l’utente la Ditta incaricata provvederà ad effettuare sopralluogo; in tale fase verranno opportunamente compilati dei Moduli standard contenenti:
• generalità dell’utente;
• schizzo planimetrico con l’indicazione del passaggio delle tubazioni ed il posizionamento della nuova derivazione e contatore;
• tipologia di sedime stradale su cui dovrà essere effettuato l’intervento (se strada privata, pubblica, asfaltata, se su terreno o altre indicazioni specifiche).
La Ditta, successivamente all’effettuazione del sopralluogo, dovrà predisporre opportuno preventivo di spesa da sottoporre all’approvazione del Sub-Ato.
ART. 21 CONTRATTO DI FORNITURA
Il contratto di fornitura verrà stipulato tra l’Utente e il Comune.
L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura.
L’Utente riconosce che la posa dell’opera di allacciamento sulla sua proprietà costituisce gratuita e perpetua servitù della rete dell’Acquedotto sulla quale si impegna a non fare modificazioni dei siti che possano diminuire l’esercizio della servitù, salvo il diritto di ottenere a proprie spese lo spostamento delle opere di allacciamento prima di dar corso alle modificazioni.
Art. 22
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto, di norma, non sarà inferiore ad anni uno ed in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.
Qualora l’Utente intendesse sospendere il contratto di erogazione di acqua potabile dovrà darne disdetta con lettera da presentare allo Sportello attivato presso la sede comunale. La disdetta avrà effetto dal giorno in cui verrà asportato il contatore.
Art.23
VOLTURA DEL CONTRATTO
In qualunque caso di variazione di titolarità contrattuale dovrà esserne data comunicazione scritta allo Sportello entro 15 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente utente, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, compresi gli eventuali arretrati.
Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il Comune disporrà affinché venga effettuata la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante.
Fino a quando non si abbia avuta notizia del cambio di titolarità, il precedente Utente sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.
TITOLO IV – TARIFFAZIONE
ART. 24
SPESE DI ALLACCIAMENTO
L'importo di tutte le spese sostenute o da sostenere ai fini dell’allacciamento dovranno essere versate alla tesoreria del Sub-Ato prima della firma del contratto di fornitura.
Il Sub-Ato provvederà, pertanto, all’emissione di fattura all’Utente, sulla scorta di idoneo preventivo di spesa elaborato dalla Ditta.
ART. 25
USO DEL CONTATORE
L'allacciamento, compreso il contatore, è concesso in uso all'utente con pagamento dei consumi alle tariffe determinate annualmente dal competente organo deliberante del Comune nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge.
ART. 26 CONSUMI E LETTURE
Le letture dei contatori sono effettuate a cura della Ditta Appaltatrice.
La lettura dei contatori verrà eseguita 1 volta all’anno nel periodo compreso indicativamente tra l’inizio del mese di febbraio e il 15 marzo di ogni anno.
Nei casi in cui i contatori siano ubicati all’interno delle proprietà private, la lettura dei contatori verrà effettuata direttamente dagli utenti e comunicata in autocertificazione alla Ditta.
In caso di auto-lettura, qualora non pervenisse alla Ditta nessuna comunicazione entro la data di fatturazione, si provvederà ad addebitare per l’anno un importo calcolato sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.
I consumi saranno convenzionalmente considerati afferenti all'intero anno in corso al momento della lettura.
L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.
ART. 27 TARIFFE
La tariffa per la fornitura dell’acqua è determinata dall’Amministrazione comunale sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della normativa regionale vigente, distinguendo la tariffa in rapporto alla tipologia di fornitura e suddividendola in una quota fissa e in una quota a consumo in scaglioni.
Ai fini dell’applicazione delle tariffe di vendita al consumo restano definite le seguenti tipologie di fornitura:
1) USI DOMESTICI: si considera destinata ad uso domestico l’acqua potabile utilizzata per l’USO DOMESTICO FAMILIARE IN SENSO STRETTO (es. alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici); E’ escluso l’innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed ALTRI USI ESTRANEI ALL’USO DOMESTICO FAMILIARE IN SENSO STRETTO.
2) USI NON DOMESTICI: si considera destinata ad uso non domestico, l’acqua potabile utilizzata per l’esercizio di qualsiasi altra attività.
ART. 28 MODALITA’ DI PAGAMENTO
La bolletta per il pagamento dell’acqua riporta le modalità e la scadenza per effettuare il pagamento.
L’utente non può rifiutarsi di pagare la bolletta alla scadenza per il fatto di ritenere erronee le indicazioni del contatore, le letture od altri elementi della bolletta, o per il fatto di avere inoltrato reclamo a tale riguardo con richiesta scritta al Comune.
Qualsiasi reclamo in relazione ad una bolletta deve essere oggetto di comunicazione scritta inviata dall’utente al Comune entro 30 giorni successivi alla data di emissione della bolletta.
Il reclamo dall’utente comporterà l’effettuazione da parte del Comune degli opportuni accertamenti, in accordo alle disposizioni del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda il rimborso all’utente di eventuali errate esazioni.
Eventuali spese affrontate dal Comune per solleciti od accessi in loco determinati dalla morosità dall’UTENTE, saranno addebitate al medesimo.
Al protrarsi della morosità oltre i termini di due quadrimestri, il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio e/o alla chiusura dell’allacciamento, mediante opportuno preavviso.
L’utente moroso non può pretendere dal Comune il risarcimento di danni derivanti dalla chiusura dell’allacciamento.
La somministrazione di acqua potabile è ripristinata allorché l’utente ha provveduto al pagamento delle somme dovute al Comune, dei relativi interessi legali e dell’indennità di mora, e, inoltre, delle spese per la riattivazione dell’allacciamento, nonché per le eventuali azioni intraprese dal Comune per la tutela dei propri diritti.
Quando intervenga la chiusura dell’allacciamento e la sospensione del servizio causata da morosità, il contratto di somministrazione dell’acqua si intende risolto per colpa del cliente.
Per eventuali perdite o dispersioni d’acqua verificatesi a valle del contatore, qualunque sia la causa che ha portato le perdite o dispersioni, non verrà concesso alcun abbuono sulla bolletta, in particolare sul consumo d’acqua riscontrato.
TITOLO V – VERIFICHE
ART. 29
VERIFICHE A CARICO DELL’UTENTE
Il Comune, in qualità di proprietario della rete, il Sub-Ato, in qualità di gestore della rete e la Ditta incaricata hanno la facoltà di verificare in ogni tempo, le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. L’Utente si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario d'ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.
ART. 30
RIFIUTO DI SOTTOSTARE A VERIFICHE
Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, la Ditta disporrà per la notifica all'utente del giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite.
ART. 31 VERIFICA DEL CONTATORE
Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Sub-Ato, attraverso constatazione da parte del personale addetto, provvederà alla verifica del corretto funzionamento dell’apparecchio; nel caso di effettivo malfunzionamento verrà disposta la sostituzione e il consumo sarà calcolato sulla media dei consumi degli ultimi tre anni.
Nel caso si constatino malfunzionamenti del misuratore, il consumo verrà così determinato:
a) fino al terzo anno di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente;
b) oltre il terzo anno di esercizio, sulla media degli ultimi 3 anni.
Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, le quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Sub-Ato.
TITOLO VI – DIVIETI E SANZIONI
ART. 32
TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO POTABILE
Nelle aree di tutela circostanti le opere di presa e delimitate da recinzione è assolutamente vietato l'ingresso a personale non autorizzato. Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa e comunque nelle aree circostanti a queste ultime sono vietate tutte le attività indicate all'art. 6 comma 2° del D. P.R. 2 4/05/88 n. 236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
A protezione delle condotte di distribuzione d’acqua potabile comunali è vietato l'accumulo anche temporaneo di letame o il deposito di materie che possano essere fonti di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni per una fascia di rispetto minima di 10 mt.
ART. 33
DIVIETO DI UTILIZZARE DIVERSAMENTE L'ACQUA
L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nel contratto di fornitura.
ART. 34 PRELIEVI ABUSIVI
È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica comunale. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal sub-Ato.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate.
Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’art. 35 del presente regolamento, salva la facoltà del sub-Ato di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’Utente.
È fatto divieto di effettuare prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico ed in particolare:
a) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
b) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b);
c) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma equivalenti o fare qualsiasi uso dell’acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche. (es. lavaggio auto, preparazione veleni agricoli, ecc…).
Gli accertati prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall’art. 35 del presente regolamento.
I prelievi abusivi oltre al pagamento delle penalità previste, comporteranno l’addebito al soggetto che ha provveduto a prelevare abusivamente acqua, di una somma pari al volume presunto di acqua prelevata applicando la tariffa più alta in vigore.
Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.
ART. 35 SANZIONI
Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento saranno comminate dal Comune le seguenti sanzioni amministrative nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti:
Descrizione | Importo |
Usi impropri e rivendita dell’acqua | Da 250,00 a 500,00 Euro |
Prelievi abusivi | Da 1.000,00 a 5.000,00 Euro |
Manomissione degli impianti del sub-Ato/ Comuni e/o sigilli contatori | Da 2.500,00 a 5.000,00 Euro |
Mancata lettura del contatore o mancata comunicazione di autolettura sostitutiva dopo il secondo sollecito | Da 30,00 a 100,00 Euro |
Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche dell'acquedotto | Da 50,00 a 500,00 Euro |
TITOLO VII – CASI PARTICOLARI
ART. 36
INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA
Il Sub-Ato si impegna a distribuire continuativamente l’acqua in misura proporzionale alla potenzialità delle sorgenti, fatti salvi casi straordinari dovuti a gelo, siccità, calamità naturali o altri episodi circoscritti che prevedano la riduzione o parziale interruzione dell’erogazione.
Non potrà essere richiesto alcun indennizzo in caso di eventuali interruzioni delle portate o sbalzi di pressione dovuti ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale), per difetti di carico od estinzione di incendi; la Ditta incaricata provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio.
La Ditta incaricata si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.
Gli utenti dovranno tempestivamente comunicare alla Ditta incaricata la necessità di interrompere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 37
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME
Il Comune, di concerto con il Sub-Ato si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento che devono essere applicate anche nei confronti di chi è già titolare di un contratto di fornitura d’acqua.
Il Comune è tenuto a divulgare con idonea pubblicità eventuali modificazioni introdotte al presente Regolamento.
ART. 38 DEROGHE
In casi particolari, adeguatamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento (posizionamento del contatore, realizzazione delle condotte, dei pozzetti, ecc.). Eventuali richieste di deroga dovranno opportunamente essere valutate e accolte dal Comune.
ART. 39 NORME TRANSITORIE
Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di contratto di fornitura d’acqua, salvo che essi non dichiarino, per iscritto, di voler rinunciare alla concessione entro 90 giorni dalla definitiva entrata in vigore del regolamento.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge.
ART. 40 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
Per quanto non previsto nel presente regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.
ART. 41 CONTROVERSIE E RECLAMI
Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Aosta. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.
Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l’Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Sub-Ato e/o al proprio Comune di residenza.
Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.