SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
ACI INFORMATICA SPA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI, MAGAZZINI E SIMILARI, DELL’ ACI INFORMATICA S.P.A.
ALLEGATO 6 AL DISCIPLINARE DI GARA
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 5
Articolo 2 – Oggetto 6
Articolo 3 - Durata 7
Articolo 4 - Articolazione e modalità del servizio 8
Articolo 5- Luoghi di esecuzione del servizio 9
Articolo 6 - Attività comprese nel servizio 9
Articolo 7- Orario del servizio 11
Articolo 8 - Personale addetto 11
Articolo 9 - Attrezzature e materiali impiegati nel servizio 14
Articolo 10 - Impegni ed obblighi specifici dell’Impresa 15
Articolo 11 - Obblighi nei confronti dei dipendenti 18
Articolo 12 - Verifiche e controlli in corso di esecuzione 19
Articolo 13 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro 20
Articolo 14 - Diffida ad adempiere 22
Articolo 15 – Obblighi di riservatezza 22
Articolo 16 – Corrispettivo 23
Articolo 17 - Estensione e riduzione del servizio 25
Articolo 18 - Fatturazione e pagamento 27
Articolo 19 - Penali 29
Articolo 20 - Responsabilità 33
Articolo 21- Referenti 34
Articolo 22 - Revisione dei prezzi 34
Articolo 23 - Sciopero del personale 35
Articolo 24 - Segreto di ufficio 35
Articolo 25 - Soddisfazione dei servizi erogati (customer satisfaction) 36
Articolo 26 - Subappalto 36
Articolo 27 - Disposizioni antimafia 41
Articolo 28 - Cauzione 41
Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 42
Articolo 30 - Risoluzione 43
Articolo 31 - Recesso 44
Articolo 32 - Sospensione dei pagamenti 45
Articolo 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari 46
Articolo 34 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione 46
Articolo 35 – Codice Etico ACI Informatica 47
Articolo 36 - Consenso al trattamento dei dati 48
Articolo 37 - Condizioni particolari di risoluzione 48
Articolo 38 - Oneri fiscali e spese contrattuali 49
Articolo 39 - Disposizioni generali 49
Articolo 40 - Foro competente 49
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI, MAGAZZINI E SIMILARI, DELL’ ACI INFORMATICA S.P.A.
TRA
ACI INFORMATICA S.p.A. con sede in Roma alla xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità ACI INFORMATICA)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini del presente contratto in , Via ,) in persona del
, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
PREMESSO CHE
a) l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
n. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
b) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” – Capitolato Tecnico; Allegato “III” – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.); Allegato “IV” – Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle
prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
c) L’Impresa ha provveduto/provvederà all’assunzione del personale già adibito alla commessa, conservando loro i livelli occupazionali secondo le previsione del punto 5.4 del Capitolato tecnico.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico), Allegato “III” – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.), Allegato “IV” – (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara).
2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Impresa.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione
dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, n. 1 del 01/03/2009 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente: 6085568195.
6. E’ designato quale Responsabile del Procedimento l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx .
7. È designato quale responsabile del contratto il Dott.
Articolo 2 – Oggetto
1. ACI Informatica affida all‘Impresa l’incarico per l’erogazione del servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari, dell’ACI Informatica S.p.A.
2. In particolare, l’Impresa dovrà provvedere alla pulizia, alla igiene ambientale (sanificazione, derattizzazione, disinfestazione) e fornitura di materiale igienico dei locali, adibiti ad uffici e magazzini, e delle aree esterne, siti in Xxxx xx xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, ed in Xxx Xxxx x. 000, secondo le cadenze giornaliere, settimanali, mensili, bimestrali, semestrali ed annuali così come previste nel Capitolato tecnico al quale si rinvia.
3. L’indicazione della superficie e della tipologia dei locali oggetto del presente contratto, indicate nel Capitolato tecnico, sono puramente indicative.
ACI Informatica si riserva la facoltà di modificare all’occorrenza la destinazione delle diverse aree A, B, C, D, E e F di cui al Capitolato
tecnico senza che ciò comporti modifica alle disposizioni contrattuali.
4. L’Impresa si impegna ad effettuare, con personale, organizzazioni di mezzi, risorse, attrezzature e materiali di consumo propri, i servizi di cui al precedente comma 2, nelle sedi sopra citate, come di seguito specificato nell’articolo 4.
5. Le prestazioni che l’Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di tutte le superfici, sia interne che esterne (coperte e scoperte), di ciascun immobile, adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel rispetto delle esigenze di ACI Informatica.
6. L’Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16 tutte le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico.
7. La descrizione e le modalità di esecuzione delle attività, le specifiche attività richieste all’Impresa, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico a cui specificatamente si rinvia.
8. Con separato atto contrattuale sarà disciplinata la fornitura del servizio all’Automobile Club d’Italia per gli spazi da esso occupati nei termini economici dell’offerta presentata dall’Impresa.
Articolo 3 - Durata
1. Il presente contratto decorre dal , data di presa in
carico delle attività da parte dell’Impresa, ed avrà una durata di 36 mesi.
2. Ad ACI Informatica S.p.A. è attribuita la facoltà di rinnovare il presente ricorrendo alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006.
3. ACI Informatica, valutata, nei primi quattro mesi, la qualità del servizio, ha facoltà di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente. L’Impresa prende atto ed accetta che alla scadenza del contratto sarà tenuta alla prosecuzione del servizio fino all’effettivo subentro nel servizio di altro Soggetto opportunamente selezionato. Per questo ulteriore periodo saranno corrisposti i canoni stabiliti dal presente contratto al netto dei corrispettivi relativi alle prestazioni periodiche che non siano state eseguite.
Articolo 4 - Articolazione e modalità del servizio
1. L’Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia.
2. Il servizio verrà eseguito dall’Impresa con la massima cura, diligenza e tempestività, con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
3. L’Impresa, senza il consenso di ACI Informatica, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio indicate nel Capitolato tecnico; in ogni caso, potrà proporre e giustificare, sotto il profilo dei costi, delle risorse e dei risultati, ove necessario e richiesto, soluzioni per il miglioramento del servizio. ACI Informatica si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di
esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorare l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all’Impresa con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
4. L’Impresa dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione l’Impresa stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
Articolo 5- Luoghi di esecuzione del servizio
1. L’Impresa prende espressamente atto che i luoghi ed i locali presso i quali dovrà essere eseguito il servizio hanno l’ubicazione indicata nell’Articolo 2 del Capitolato tecnico.
Articolo 6 - Attività comprese nel servizio
1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, interni ed esterni, degli impianti, mobili, arredi, apparecchiature informatiche e di quanto altro pertinente agli immobili.
2. In particolare, l’Impresa si obbliga a fornire per tutta la durata contrattuale, senza oneri aggiuntivi per ACI Informatica, i materiali di cui all’articolo 4 del capitolato tecnico.
3. L’Impresa si obbliga ad eseguire esattamente le prestazioni che devono essere ripetute, rispettivamente, nell’arco della stessa giornata,
settimanalmente, mensilmente, bimestralmente, semestralmente, ed annualmente secondo gli orari e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e relative ai locali ed alle aree esterne dell’immobile, presso il quale deve essere svolto il servizio.
4. L’Impresa si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e nel Capitolato tecnico che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
5. Nel caso in cui venga richiesta alla Impresa lo svolgimento di prestazioni straordinarie non rientranti nelle attività descritte nel Capitolato tecnico, l’ammontare del corrispettivo verrà determinato sulla base dei parametri indicati nell’articolo 17 e del costo orario della manodopera nel settore delle imprese di pulizia risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
6. Entro la data di presa in carico delle attività di cui al precedente articolo 3, verrà redatto in contraddittorio tra le Parti il verbale di consegna degli immobili che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a specificare l’oggetto contrattuale ed a garantire la corretta esecuzione dei servizi. Inoltre, il verbale di consegna dovrà prevedere: l’attestazione della presa in consegna degli immobili da parte dell’Impresa, con esplicitazione, per ogni immobile, delle risorse impiegate; il programma operativo con relativo calendario delle c.d. prestazioni periodiche; l’elenco del personale adibito alle prestazioni; la gestione degli indicatori relativi al controllo dei livelli di servizio; il dettaglio dei recapiti ed il nominativo del Responsabile dell’Appalto, nonché le schede di sicurezza complete di tutti i riferimenti normativi per tutti i prodotti chimici e per il
materiale igienico sanitario che saranno utilizzati nell’erogazione dei servizi di pulizia. Il contenuto del Verbale di consegna è specificato dettagliatamente nell’articolo 7.1.1 del Capitolato tecnico al quale si rinvia.
Articolo 7- Orario del servizio
1. Il servizio di pulizia dovrà essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui ciascun ufficio sarà operante.
L’Impresa si impegna a far eseguire le prestazioni inerenti il servizio di pulizia, in base all’articolazione degli orari precisata nell’Articolo 3 e nell’Articolo 5 del Capitolato tecnico ai quali specificatamente si rinvia.
2. Qualora ne ricorra la necessità o per particolari esigenze connesse allo svolgimento del lavoro, su precise indicazioni del responsabile delle sedi ACI Informatica, le prestazioni di pulizia potranno essere effettuate anche in fasce orarie diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico.
3. In ogni caso ACI Informatica potrà variare, in qualsiasi momento, i tempi di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta alla Impresa almeno tre giorni prima, senza che la stessa Impresa possa pretendere compensi di sorta.
Articolo 8 - Personale addetto
1. L’Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali. A tal fine, entro un anno dall’inizio dell’appalto, l’Impresa si impegna ad erogare, per gli addetti alle pulizie in servizio presso le sedi ACI Informatica un corso di addestramento e di specializzazione e/o di formazione su D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare
riferimento ai rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
2. L’Impresa si impegna ad utilizzare per l’espletamento del servizio il numero necessario di unità lavorative per la perfetta esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato tecnico e, comunque, a garantire la presenza minima giornaliera delle unità distribuite durante la settimana lavorativa negli orari indicati nel Capitolato tecnico..
3. Resta inteso che, qualora il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente contratto, l’Impresa è obbligata ad integrarlo con un congruo numero di addetti.
4. L’Impresa si impegna a rilasciare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima della presa in carico delle attività, nel rispetto delle leggi regolanti la materia, un elenco nominativo del personale di cui al precedente secondo comma specificando la qualifica, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare; l’elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, nonché il personale specializzato da adibire a lavori periodici; uguale comunicazione dovrà essere effettuata immediatamente nel caso di variazioni del personale impiegato anche al fine di assicurare l’accesso ai locali ACI Informatica in conformità alle prescrizioni relative alla sicurezza ed alla vigilanza dell’immobile.
5. In caso di assenza prolungata di uno addetto al servizio, l’Impresa, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla sua sostituzione
con altro dipendente all’uopo incaricato, senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati, in maniera tale da garantire la perfetta esecuzione del servizio stesso.
6. L’Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, osservanza delle disposizioni inerenti il servizio ecc.) da parte del personale impiegato, il quale dovrà essere scelto tra quello che offre la massima affidabilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento di ACI Informatica che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi l’Impresa si impegna a soddisfare le richieste di ACI Informatica con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.
8. L’impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne di ACI Informatica.
9. L’Impresa si impegna, inoltre, a far indossare ai propri dipendenti durante l’esecuzione del servizio, un camice o tuta recante il nome della Impresa, nonchè la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare abusivamente negli uffici di ACI Informatica.
9. L’Impresa si impegna a vietare al proprio personale l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special
modo, apparecchiature informatiche, telefoni, fax, fotocopiatrici; l’uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell’ambiente di lavoro.
10. L’Impresa dovrà vietare al proprio personale di effettuare nei locali di ACI Informatica qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, prendere visione di documenti, etc.).
11. L’Impresa si impegna a tenere comunque indenne ACI Informatica da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.
Articolo 9 - Attrezzature e materiali impiegati nel servizio
1. Sono a totale carico dell’Impresa i materiali e le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio.
2. L’Impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.
3. L’Impresa è tenuta ad usare attrezzature e materiali di prima qualità e conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE e sue successive modifiche e integrazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scope, lucidatrici, aspirapolveri, aspiraliquidi, monospazzole, scale, stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti e quant’altro occorra per l’esecuzione del servizio e ad osservare tutte le prescrizioni stabilite nell’Articolo 6.2 del Capitolato tecnico al quale specificatamente si rinvia.
4. Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge.
5. Le apparecchiature tecniche utilizzate non dovranno essere né rumorose né sproporzionate alle attività per cui sono destinate.
6. Nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia di sicurezza sul lavoro.
7. La carta igienica fornita dovrà essere a doppio velo di primaria qualità e su richiesta di ACI Informatica potrà essere sostituita al fine di garantire il rispetto degli standards.
8. Sono a carico di ACI Informatica la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, nonché la messa a disposizione di un locale per l’immagazzinamento dei materiali di consumo e delle attrezzature e di un locale spogliatoio per il personale della Impresa, di cui l’Impresa si impegna a prendersene cura e a manutenerlo in modo da garantirne il buono stato di conservazione.
Articolo 10 - Impegni ed obblighi specifici dell’Impresa
1. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, avente la capacità professionale per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico.
2. L’Impresa prende atto che dovrà impiegare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e/o determinato. Pertanto, l’Impresa non potrà utilizzare personale assunto con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato e con qualsiasi altro tipo di contratto compresi quelli definiti a progetto (già definiti di “Collaborazione coordinata e continuativa”).
3. L’Impresa si obbliga a curare, mediante personale specializzato il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione e del livello di qualità del servizio.
4. L’Impresa si obbliga a consentire all’ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena ed esatta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’Impresa dovrà fare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, all’ACI Informatica comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l’effettuazione del servizio.
6. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia l’Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l’Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
7. L’Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell’esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d’uso, da personale di ACI Informatica; l’Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze di ACI Informatica e di quelle eventuali di imprese terze, senza recare
intralci, disturbi o interruzione nell’attività lavorativa in corso.
8. L’Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte da ACI Informatica e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare negli immobili presso i quali deve essere svolto il servizio.
9. L’Impresa si obbliga a dare applicazione a quanto previsto dal CCNL vigente in materia di cessazione dell’appalto e assunzione di personale. In particolare, l’Impresa si obbliga a garantire i livelli occupazionali del personale attualmente impiegato nella commessa. Pertanto, il personale di cui alle tabelle riportate nel paragrafo 5.4 del Capitolato tecnico, dovrà essere contrattualizzato per il servizio da svolgere in ACI Informatica per il numero di ore settimanali ivi indicato e per l’intera durata del contratto.
10. L’impresa si obbliga ad espletare, di sua iniziativa ed a sue spese, tutte le pratiche occorrenti presso gli uffici per eventuali denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant’altro occorra per la completa esecuzione del servizio.
11. Alla scadenza del contratto, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione da ACI Informatica.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art.
1456 del codice civile.
Articolo 11 - Obblighi nei confronti dei dipendenti
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto.
6. L’Impresa garantisce ad ACI Informatica - esibendo, a richiesta, le
relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, ACI Informatica provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 12 - Verifiche e controlli in corso di esecuzione
1. ACI Informatica potrà in qualunque momento, sia direttamente mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile del servizio dell’Impresa, eseguire ispezioni e controlli per verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità resa e per accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell’esecuzione delle prestazioni, nonché predisporre un sistema per misurare il grado di soddisfazione della qualità del servizio, come previsto al successivo articolo 25.
In relazione alle modalità esecutive, i controlli si differenziano nelle seguenti tipologie:
a) Verifica della documentazione di inizio contratto, volta a garantire il rispetto dei requisiti di rispondenza a quanto indicato nel Capitolato e predisporre tutta la documentazione per effettuare le verifiche successive;
b) verifica dell’efficacia del servizio, volta a misurare il livello qualitativo
delle prestazioni erogate (efficacia) mediante rilevazioni periodiche di tipo visivo, che saranno eseguite in contraddittorio con l’Impresa;
c) verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni, volta a misurare, a seguito di ispezioni, la regolarità e la puntualità dell’esecuzione delle prestazioni c.d. periodiche (con frequenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, etc.).
2. Le modalità di controllo, i livelli di qualità del servizio e gli strumenti di misurazione delle tipologie di verifica sono dettagliatamente descritte nell’Articolo 7.2 del Capitolato tecnico al quale si rinvia.
3. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 19, fermo restando che l’Impresa dovrà, in ogni caso, eseguire le attività risultate non conformi o non regolari e puntuali ed eseguire gli opportuni accorgimenti per assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e dei livelli di qualità del servizio.
Articolo 13 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. L’Impresa nell’esecuzione dei servizi è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.
81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
Inoltre, l’Impresa si obbliga ad osservare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.), allegato al presente contratto, adottato da
ACI Informatica ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008.
2. L’Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei lavori descritti nel Capitolato tecnico e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza ACI Informatica da ogni responsabilità.
3. ACI Informatica assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si impegna a fornire le informazioni di cui al citato D. Lgs. 81/2008 sui rischi di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI Informatica.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. L’Impresa è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali l’Impresa
dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
Articolo 14 - Diffida ad adempiere
1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte della Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 19 in merito all’applicazione delle penali, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico, nonché a quelle di legge, ACI Informatica potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti all’Impresa, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui l’Impresa, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, ACI Informatica, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando alla Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione.
3. In quest’ultimo caso il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito da ACI Informatica, ai sensi del dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile
Articolo 15 – Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la ACI Informatica.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
4. A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ACI Informatica.
7. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa comunicazione alla ACI Informatica.
Articolo 16 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo massimo complessivo omnicomprensivo per l’esecuzione di tutti i servizi nei confronti di ACI Informatica , è pari ad €
( / ), XXX xxxxxxx, ed è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza a carico del datore di lavoro e non comprende, invece, gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali così come quantificati nel DUVRI in € 390,00 (trecentonovanta/00).
2. Fermo restando l’importo massimo di spesa di cui sopra, il canone mensile per l’entità del servizio richiesto è di € ( / ) ed è così suddiviso:
- Via Fiume delle Perle n. 24 €
- Xxx Xxxx x. 000 (0x, 0x x 0xxxxxx) €
3. ACI Informatica remunerà all’Impresa le sole attività effettivamente richieste e regolarmente eseguite.
4. Il corrispettivo contrattuale di cui al comma precedente, si riferisce alla prestazione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tale corrispettivo ha carattere forfettario ed è comprensivo di ogni onere e spesa e remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dalla Impresa in attuazione del presente contratto, salvo il caso di svolgimento di prestazioni straordinarie di cui al comma 5 dell’articolo 6.
4. Il prezzo complessivo sarà soggetto a riduzione e/o integrazione nel caso di esclusione e/o inserimento di singoli locali ovvero nel caso di variazione della superficie dei locali come pattuito nel successivo articolo 17.
5. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui al comma 5 dell’articolo 6 del presente contratto verranno determinati
concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l’esecuzione, del costo orario della manodopera e della superficie dei locali stabilita secondo le modalità di computo fissate dall’articolo 17.
6. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel successivo articolo 22.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa
8. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.
Articolo 17 - Estensione e riduzione del servizio
1. ACI Informatica ha la facoltà di sopprimere e/o variare, sia in modo
temporaneo che permanente ed in qualsiasi momento, in diminuzione o in aumento, il numero e/o la superficie dei locali e degli immobili oggetto del servizio, con la conseguente variazione del corrispettivo complessivo di cui al precedente articolo 16.
2. L’esclusione e/o l’inclusione (indipendentemente dalla ubicazione, dalla superficie e dalle caratteristiche dei locali), intese quali rinunce parziali e/o ampliamenti del servizio per la chiusura e/o l’apertura di uno o più locali è regolata dalle condizioni del presente contratto ed il relativo corrispettivo sarà rivisto in relazione alle quote afferenti i locali interessati.
3. La quotazione per ciascun locale interessato, da portare in diminuzione o aumento al corrispettivo complessivo, sarà determinata concordemente tra le parti con stretto riferimento da un lato alle quotazioni dei locali già compresi nell’appalto, tenendo conto della superficie di ciascun locale e dall’altro alla superficie oggetto della variazione.
4. L’Impresa si impegna a dare esecuzione alle richieste avanzate da ACI Informatica ai sensi del comma 1 del presente articolo e ad accettare le conseguenti variazioni del corrispettivo determinato ai sensi dei commi precedenti.
5. ACI Informatica ha inoltre la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso del rapporto contrattuale, modifiche e/o ristrutturazioni anche sostanziali dei locali di ciascun immobile senza che da ciò derivi la variazione del corrispettivo convenuto, salva unicamente l’ipotesi di una contemporanea variazione della superficie dell’immobile stesso, nel qual
caso, in accordo tra le parti, sarà proporzionalmente determinato l’aumento o la riduzione da apportare al corrispettivo in funzione della maggiore o minore superficie dell’immobile.
Articolo 18 - Fatturazione e pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 16, la Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile e di un importo pari al canone mensile, una fattura che, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ACI Informatica, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx, X. XXX 00000000000, e spedita per la liquidazione alla ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx. Analoghe indicazioni dovranno avere le fatture emesse relativamente agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, di cui al 1° comma, ultimo periodo del precedente articolo 16, fatture da emettersi dopo che l’impresa abbia sostenuto tali costi.
L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il 99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati
dall’Impresa e rimborsati da ACI Informatica nella misura dalla stessa sostenuta e nel limiti di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. Gli importi relativi all’esecuzione di prestazioni straordinarie di cui al
comma 5 dell’articolo 6 del presente contratto verranno fatturati
separatamente.
2. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota della Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, controfirmata dal responsabile dell’Ufficio interessato.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
4. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs.
231/2002, come modificato dal X.Xxx. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a
, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a
quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 33.
5. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 19 - Penali
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 30 e 31, qualora la Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste all’Articolo 3 del Capitolato tecnico, ACI Informatica applicherà all’impresa le penali così determinate e quantificate:
a) Verifica della documentazione di inizio contratto
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai 15 giorni solari richiesti per la consegna dei documenti di inizio contratto di cui al precedente articolo 12, lett. a), ACI Informatica applicherà all’Impresa una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
- qualora i documenti di inizio contratto consegnati risultassero incompleti, ACI Informatica applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna della documentazione mancante stabilito nella lettera di contestazione e decorrente dalla data di ricevimento della stessa, che potrà essere inviata anche tramite posta
certificata;
b) Verifica dell’efficacia del servizio
- se dalla verifica dell’efficacia delle prestazioni erogate di cui all’art. 12, lett. b) del contratto, emergono dei valori effettivi dell’Indicatore di riferimento (Ie) così come determinato nell’Articolo 7.2.2 del Capitolato tecnico, inferiori al valore di 0,75, ACI Informatica applicherà all’Impresa una penale nella misura del 10% del canone mensile relativo ai mesi in cui è stata rilevata;
c) Verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni
- se dalla verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 12, lett. c), del contratto, emergono dei valori effettivi dell’Indicatore di riferimento (Ir), così come determinato nell’Articolo 7.2.3 del Capitolato tecnico, inferiori al valore di 1, ACI Informatica applicherà all’Impresa le seguenti penali:
1) per le prestazioni giornaliere, Euro € 50,00 (cinquanta/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
2) per le prestazioni settimanali, Euro 80,00 (ottanta/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
3) per le prestazioni mensili, Euro 100,00 (cento/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
4) per le prestazioni bimestrali, Euro 200,00 (duecento/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
5) per le prestazioni semestrali, Euro 500,00
(cinquecento/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
6) per le prestazioni annuali, Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
d) per mancato utilizzo da parte del personale della ditta della tuta di lavoro e del cartellino di identificazione, ACI Informatica, previo allontanamento dall’ufficio del dipendente ed invito anche telefonico all’Impresa di reintegro del Dipendente allontanato, applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) se l’impresa provvederà al reintegro di un addetto entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del servizio, o una penale di € 500,00 (cinquecento/00) in caso di mancato reintegro nella giornata;
e) per condotta non decorosa da parte degli addetti dell’Impresa, ACI Informatica, previo allontanamento dall’ufficio del dipendente ed invito anche telefonico all’Impresa di reintegro del Dipendente allontanato, applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) se l’impresa provvederà al reintegro di un addetto entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del servizio, o una penale di € 500,00 (cinquecento/00) in caso di mancato reintegro nella giornata;
f) qualora l’Impresa non garantisca l’espletamento dei servizi di pulizia essenziali, in caso di sciopero del personale, ACI Informatica applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, per ogni giorno di inadempimento;
g) qualora l’Impresa, su esplicita richiesta di ACI Informatica, non
esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, prestazioni straordinarie, ACI Informatica potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando all’Impresa i relativi costi sostenuti e applicando una penale di € 500,00 (cinquecento/000);
h) qualora l’Impresa destini all’esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto offerto e/o non provveda alla sostituzione, ACI Informatica applicherà all’Impresa una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni dipendente in meno e per ogni giorno di mancata presenza;
i) qualora l’Impresa impieghi il personale per un numero di ore lavorative inferiori a quanto proposto in sede di formulazione dell’offerta, il corrispettivo verrà, comunque ridotto in proporzione alle ore lavorate non effettuate.
Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
2. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
• qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 15% del corrispettivo maturato nel periodo;
• qualora l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell’intera fornitura di
cui all’art. 16;
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla ACI Informatica l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
6. La ACI Informatica, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 28 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 20 - Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o
immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 21- Referenti
1. Nei termini indicati nel Capitolato tecnico ACI Informatica e l’Impresa, nomineranno rispettivamente un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, i referenti potranno concordare modifiche e varianti alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.
Articolo 22 - Revisione dei prezzi
1. I corrispettivi dovuti all’Impresa possono essere oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria
condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 e comunque non superiore all’incremento degli indici ISTAT.
Articolo 23 - Sciopero del personale
1. In caso di sciopero del personale dell’Impresa, quest’ultima dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione ad ACI Informatica – Direzione Centrale Affari Amministrativi e Generali, fermo restando l’obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie per il decoro e l’igiene degli uffici e della sede, previ accordi con il Referente.
Articolo 24 - Segreto di ufficio
1. L’Impresa si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da ACI Informatica, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta da ACI Informatica di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. L’Impresa si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
3. L’Impresa si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando
l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Articolo 25 - Soddisfazione dei servizi erogati (customer satisfaction)
1. Nel corso della durata contrattuale, al fine di monitorare la qualità del servizio, l’Impresa verificherà con cadenza annuale il livello di soddisfazione dei servizi erogati dalla stessa mediante interviste periodiche da sottoporre ai responsabili degli Uffici. La valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di erogazione del servizio verrà effettuata sulla base di elementi che rappresentano la combinazione dei vari fattori che concorrono all’erogazione del servizio quali ad esempio, tra gli altri, il rispetto dello standard di qualità, la collaborazione fornita dal personale della Impresa, con riferimento alla competenza, alla cortesia ed alla capacità di risoluzione immediata di eventuali problematiche. La metodologia dovrà essere sottoposta preventivamente all’approvazione di ACI Informatica.
2. I risultati verranno discussi con l’Impresa, con riferimento ad eventuali situazioni critiche individuando le azioni da intraprendere per ripristinare il servizio; a tal fine l’Impresa dovrà pianificare eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell’organizzazione.
Articolo 26 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L’Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione
sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC ( Documento Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACI Informatica non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà
autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le
fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ACI Informatica sospende il successivo pagamento a favore del fornitore. (alternativamente, “ACI Informatica provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/2006 a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite”)
13. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. ACI Informatica, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.
118 del D.Lgs. 163/2006.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
Articolo 27 - Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni
o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 28 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita
mediante emessa da
, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria degli
obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 30 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 20;
d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 3 Durata; 10 Impegni ed Obblighi specifici a carico dell’impresa; 11 Obblighi nei confronti dei dipendenti; 14 Diffida ad adempiere; 15 Obblighi di riservatezza; 19 Penali; 24 Segreto d’ufficio; 26 Subappalto 28 Cauzione; 29 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 32 Sospensione dei pagamenti; 33 Tracciabilità dei flussi finanziari; 35 Codice etico di ACI Informatica; 37 Condizioni particolari di risoluzione La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 31 - Recesso
1. La ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ACI Informatica.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o
l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 32 - Sospensione dei pagamenti
1. ACI Informatica, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.
3. ACI Informatica dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, l’impresa non sia posta in regola.
4. ACI Informatica si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all’impresa quando, a seguito di esecuzione in danno del
servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l’impresa inadempiente.
Articolo 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall’Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 codice civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presento contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 34 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione
1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento
dell’appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell’Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 35 – Codice Etico ACI Informatica
1. L’Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di ACI Informatica, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale Codice Etico è consegnato all’Impresa che dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice
etico darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Articolo 36 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 37 - Condizioni particolari di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell’allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal contratto.
2. L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione,
ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 38 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 39 - Disposizioni generali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di pulizia.
Articolo 40 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
ACI Informatica S.p.A. L’Impresa
Divisione informatica
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx.
Dichiarazione dell’Impresa annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 Durata
Articolo 7 Orario del servizio Articolo 8 Personale addetto;
Articolo 10 Impegni ed obblighi specifici a carico dell’Impresa; Articolo 11 Obblighi nei confronti dei dipendenti;
Articolo 15 Obblighi di riservatezza Articolo 19 Penali;
Articolo 20 Responsabilità; Articolo 22 Revisione dei prezzi; Articolo 24 Segreto di Ufficio Articolo 26 Subappalto
Articolo 27 Disposizioni Antimafia Articolo 28 Cauzione;
Articolo 29 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 30 Risoluzione;
Articolo 31 Recesso;
Articolo 32 Sospensione dei pagamenti Articolo 33 Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 34 Successione - fallimento - cessione - trasformazione -scissione; Articolo 35 Codice Etico ACI Informatica;
Articolo 36 Consenso al trattamento dei dati; Articolo 37 Condizioni particolari di risoluzione; Articolo 40 Foro competente
Roma, lì
L’Impresa
Il legale rapp.te pro tempore