PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DIGITALI PER LA RAPPRESENTAZIONE DI DETTAGLIO DEL TERRITORIO REGIONALE DA RIPRESE AEREE LIDAR E FOTOGRAMMETRIA
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DIGITALI PER LA RAPPRESENTAZIONE DI DETTAGLIO DEL TERRITORIO REGIONALE DA RIPRESE AEREE LIDAR E FOTOGRAMMETRIA
ALLEGATO 5 SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DIGITALI PER LA RAPPRESENTAZIONE DI DETTAGLIO DEL TERRITORIO REGIONALE DA RIPRESE AEREE LIDAR E FOTOGRAMMETRIA
TRA
(di seguito nominata, per brevità, anche la Regione), con sede
legale in
Via
- , in
persona di ;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che la Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto tramite l’Agenzia Intercent-ER all’individuazione del Fornitore per l’acquisizione di servizi di realizzazione di prodotti digitali per la rappresentazione di dettaglio del territorio regionale da riprese aeree lidar e fotogrammetria;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n.81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;
h) che il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica ed Economica, il Patto di integrità e l’Accordo allegato per la disciplina degli oneri e delle responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (“Accordo trattamento dati”) sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto, dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 3 – Oggetto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l’acquisizione di servizi di realizzazione di prodotti digitali per la rappresentazione di dettaglio del territorio regionale da riprese aeree lidar e fotogrammetria come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica e qui integralmente richiamati.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione ad eseguire la fornitura di tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni e corrispettivi, nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50 del 2016.
4. Fermo restando quanto sopra, la Regione potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo e servizi supplementari a quelli affidati, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. B del D.lgs n. 50/2016 E S.M.
Articolo 4 – Durata e servizi analoghi e complementari
1. Il contratto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. n.50/2016.
3. La Regione si riserva inoltre di usufruire della possibilità di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 63, comma 5, per ulteriori 24 mesi.
4. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, all'aggiudicatario potranno essere affidati servizi complementari.
5. L'eventuale proroga dei termini di esecuzione della prestazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, potrà essere accordata nel rispetto dell'art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016.
6. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.
Articolo 5 – Condizioni per l’erogazione dei servizi e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività del Contratto.
Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a) prestare i servizi richiesti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto del presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità dei servizi e della fornitura alle norme previste nel Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.
6. Si applicano le disposizioni normative vigenti a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva, in particolare quanto stabilito all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 8 – Modalità e termini di esecuzione dei servizi
1. Per l’esecuzione dei servizi, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto del Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di seguito riportate.
2. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, saranno concordati direttamente con il Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico della Regione Xxxxxx-Romagna sulla base delle esigenze del Servizio stesso.
3. La società fornitrice si impegna a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto agli strumenti innovativi, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.
4. Tutte le attività oggetto della presente contratto sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con il Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico della Regione Xxxxxx- Romagna.
5. Qualora la società fornitrice, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente darne comunicazione al Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico della Regione Xxxxxx-Romagna, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate all’atto dell’offerta. Tale sostituzione resta subordinata ad una esplicita accettazione da parte del Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico della Regione Xxxxxx-Romagna, fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
6. Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015) la Regione, gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sottoposti all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l’elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata a “ordini, DDT e fatture”), devono emettere gli ordini
esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID ……………………………. .
7. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
8. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Articolo 9 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque la Regione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
Articolo 10 – Corrispettivi
1. Il corrispettivo contrattuale complessivo dovuto al Fornitore è quello indicato nell’offerta economica dello stesso ossia Euro ……………………. ( ), comprensivo di IVA
al 22% e di ogni altro costo.
Fermo restando l’importo complessivo della fornitura, i costi unitari sono quelli previsti nell’offerta economica e verranno applicati anche in caso di eventuali ulteriori prestazioni richieste dal Committente durante il periodo di vigenza del contratto.
2. I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105, comma 13, del Dlgs. n. 50 del 2016.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 11 - Adeguamento dei prezzi
1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice.
2. Trascorso un anno dalla stipula del contratto i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta del Fornitore sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
4. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore e decorreranno da tale comunicazione.
5. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacco (indice F.O.I).
Articolo 12- Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore con periodicità quadrimestrale in relazione ai seguenti Stati di Avanzamento Lavori (SAL):
1. SAL n. 1 al 30 aprile 2023, con pagamento del 30% della quota prevista per il 2023;
2. SAL n. 2 al 31 agosto 2023 con pagamento del 30% della quota prevista per il 2023;
3. SAL n. 3 al 31 dicembre 2023 con pagamento del 40% della quota prevista per il 2023;
4. SAL n. 4 al 30 aprile 2024, con pagamento del 30% della quota prevista per il 2024;
5. SAL n.5 al 31 agosto 2024 con pagamento del 30% della quota prevista per il 2024;
6. SAL n. 6 al 31 dicembre 2024 con pagamento del 40% della quota prevista per il 2024; conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte della Regione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
2. Sull’importo netto delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare.
4. Entro la data prevista per ciascun SAL il fornitore presenta al Direttore dell’esecuzione, una relazione descrittiva dei servizi resi nel quadrimestre relativo al SAL. Tale relazione costituisce il presupposto affinché il direttore dell’esecuzione del contratto verifichi la rispondenza della prestazione effettuata in termini di quantità a quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali e dai piani di attività concordati.
5. I pagamenti sono disposti a seguito i dall’accertamento delle prestazioni effettuate disposto dal responsabile del procedimento nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della relazione.
6. Al pagamento delle tranches, indicate al precedente comma 1, si procede successivamente all’emissione del Certificato di verifica di conformità e di pagamento. È facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
7. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto nonché il Codice Identificativo di Gara (G.I.G.) .), del numero e della data della determina d’impegno e, comunque, tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dovrà essere intestata a: “Regione Xxxxxx-Romagna - Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Xxxxx Xxxx Xxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxx” C.F. 800.625.903.79.
8. In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, la Regione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013. La Regione comunicherà al fornitore i dati previsti dalla legge che dovranno essere esposti in fattura ovvero:
- CODICE UNIVOCO UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
- OGGETTO DEL CONTRATTO
- CIG
- CUP
- NUMERO E DATA DELLA DETERMINA DI IMPEGNO
La presenza in fattura o documento di pagamento equivalente di un Codice di Identificazione della Gara (CIG) errato o collocato in un campo errato, è ritenuto vizio sostanziale che rende il documento “irricevibile”, così come avviene nel caso in cui manchi l’indicazione sulla fattura.
9. La Regione è soggetta alla normativa sullo Split Payment e i pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle suddette fatture in osservanza delle norme in materia
di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, e del D.Lgs. n.231/2002 e xx.xx., sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato al seguente comma.
10. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso coordinate bancarie IBAN .
dedicato alle commesse
, e con le seguenti
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto.
13. Nel caso in cui il livello dei servizi resi dalla ditta aggiudicataria risulti, sulla base delle verifiche di cui all’articolo 9, inferiore a quello offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre all’applicazione delle penali di cui all’articolo “Penali”, la Regione potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta, sino all’effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.
Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 e xx.xx., pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 10 dell’art.11 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e xx.xx.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e xx.xx.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e sm.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla alla Regione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Regione.
7. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni previste dalla normativa in vigore, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 14 – Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto il medesimo si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15 - Penali
1. Il Fornitore è tenuto a corrispondere le penali ivi indicate qualora esegua le prestazioni in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico o nell’Offerta tecnica se migliorativa, o ritardi l’esecuzione delle medesime, o non ottemperi ad eliminare le disfunzioni rilevate dal
controllo qualitativo e quantitativo di cui al precedente articolo 9 entro i termini indicati dalla Regione nella contestazione formalmente effettuata ed il ritardo sia dovuto a cause imputabili al Fornitore, escluso il caso fortuito e la forza maggiore.
2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
4. Per ritardi nell’esecuzione dei servizi o nella consegna dei beni verrà applicata la penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai tempi previsti, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 16 – Cauzione definitiva
1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Regione rilasciata in data da n. di importo pari ad € , corrispondente al del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria e gli incrementi previsti dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dalla Regione.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 17 – Sicurezza e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della
Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e dal D.Lgs.n.196/2003 e succ. mod. e integr. In particolare, il Fornitore deve garantire alla Regione che i servizi di supporto informatico e l’eventuale trattamento di dati per conto della medesima sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza dettate dalla normativa in materia.
Articolo 18 – Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dalla Regione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento nell'ambito del presente incarico e, in quanto tale, si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’Accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in
capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Articolo 19 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Regione potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni in esso contenute e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dalla Regione per porre fine all’inadempimento, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e xx.xx., la Regione può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
d) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
e) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
h) nei casi di cui all’articolo “Sicurezza e Riservatezza”;
i) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
j) nei casi di cui all’articolo “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
m) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
n) qualora la ditta presenti ritardi nella consegna delle elaborazioni superiori ad un mese non sanati da proroghe o sospensioni dei servizi, è facoltà della Regione risolvere il contratto in oggetto.
4. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente fino all’intero importo della stessa
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 20 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 21 - Eventi di forza maggiore
1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi:
[a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e
[b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
[c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso.
2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c):
(i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
(ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
(iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
(iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
(v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all’Amministrazione committente il verificarsi dell’evento che inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali. L’Amministrazione committente valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l’evento all’Amministrazione committente.
5. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano al Fornitore l’adempimento degli obblighi contrattuali.
6. Il Fornitore deve informare l’Amministrazione committente non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l’adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell’impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze dell’amministrazione contraente, la stessa avrà il diritto di risolvere il contratto.
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà comunque essere risolto ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni.
Articolo 22 – Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
OPPURE
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
-
-
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Regione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della Regione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 23 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 24 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della Regione, per l’intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui allo stesso
Contratto. In particolare, detta polizza tiene la Regione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 25 – Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima.
3. La Regione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 26 – Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail/pec .
Articolo 27 – Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti il Contratto, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Regione, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi
procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
Articolo 28 – Foro competente
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Regione per legge.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicato l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 30 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.
Articolo 31 – Clausola Anticorruzione
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e xx.xx., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R.
n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, come modificato da successiva deliberazione della Giunta regionale n. 905 del 18 giugno 2018, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.
Articolo 32 – Patto di integrità
1. Il Patto di integrità, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 565 del 13 Aprile 2022, sottoscritto dal Fornitore e allegato al presente Contratto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 33 – Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la Regione comunque si riserva di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; ; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
, lì
LA REGIONE | IL FORNITORE |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto , quale legale rappresentante/procuratore del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata e servizi analoghi e complementari), Articolo 5 (Condizioni per l’erogazione dei servizi e limitazione di responsabilità), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione dei servizi), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Revisione dei prezzi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Sicurezza e riservatezza), Articolo 18 (Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Eventi di forza maggiore), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 27 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo
28 (Foro competente), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 31 (Clausola Anticorruzione), Articolo 32 (Patto di integrità), Articolo 33 (Clausola finale).
IL FORNITORE |