CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
Procedura aperta, in forma telematica, per la fornitura di stent coronarici e dispositivi medici per cardiologia interventistica, occorrenti all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia per il periodo di anni cinque.
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INDICE
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 3 –QUANTITATIVI PRESUNTI DI FORNITURA 4
ARTICOLO 4 –CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 6
ARTICOLO 5 – CONTO DEPOSITO 9
ARTICOLO 6 – PERIODO DI PROVA 10
ARTICOLO 7 – ORDINATIVI E CONSEGNA DEI PRODOTTI 10
ARTICOLO 8 – CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE 11
ARTICOLO 9 – FORMAZIONE-ISTRUZIONE DEL PERSONALE 12
ARTICOLO 10 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 12
ARTICOLO 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 13
ARTICOLO 12 –RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE 13
ARTICOLO 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 13
ARTICOLO 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 14
ARTICOLO 16 – PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI 14
ARTICOLO 17 – REVISIONE PREZZI 15
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
ARTICOLO 19 – RECESSO DAL CONTRATTO 16
ARTICOLO 20 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO 16
ARTICOLO 21 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE 16
ARTICOLO 22 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 17
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 17
ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE 17
ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI 17
ARTICOLO 26 – CLAUSOLA DI ESTENSIONE 17
ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI 18
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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è l’affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di stent coronarici e dispositivi medici per cardiologia interventistica occorrenti all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.
La fornitura è suddivisa in n. 25 lotti singoli ed indivisibili ai fini dell’aggiudicazione, come indicato nella scheda d’offerta allegata al Disciplinare di gara.
I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti.
ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
La durata del contratto di fornitura è pari ad anni cinque, decorrenti dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione e, comunque, dalla data di sottoscrizione del contratto. Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in oggetto, non fosse stata ancora definita, l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a prorogare il contratto ed a proseguire la prestazione alle medesime condizioni tecnico-economiche e normative in essere a tale data, per il tempo necessario all’affidamento del nuovo contratto.
L’importo complessivo, per l’intera durata contrattuale prevista in anni cinque è pari ad
€. 2.723.965,00.= IVA esclusa, ed è così composto
LOTTO | Importo a base d’asta del lotto (IVA esclusa) EURO | |
LOTTO | 1 – Stent coronarico metallico, premontato non medicato. | 125.300,00 |
LOTTO | 2 – Stent coronarico ricoperto non medicato sterile, per il trattamento perforazioni coronariche, aneurismi, rotture di vasi. | 75.000,00 |
LOTTO | 3 – Stent coronarico a rilascio di farmaco immunosoppressore citostatico della famiglia limus (derivati della rapamicina) in cromo-cobalto | 1.032.585,00 |
LOTTO | 4 – Kit per emodinamica | 57.400,00 |
LOTTO | 5 – Guide teflonate per angiografia con rivestimento idrofilico | 24.750,00 |
LOTTO | 6 – Guide coronariche per angioplastica coronarica, lesioni semplici e complesse | 105.000,00 |
LOTTO | 7 – Guide coronariche per angioplastica e occlusioni totali | 75.000,00 |
LOTTO | 8 – Dispositivi di protezione distale | 20.000,00 |
LOTTO | 9 – Cateteri ventricolografia e coronorografia Dx e Sx | 37.730,00 |
LOTTO 10 – Cateteri guida per angioplastica coronarica | 115.500,00 | |
LOTTO 11 – Cateteri a palloncino per angioplastica OTW | 14.250,00 | |
LOTTO 12 – Cateteri a palloncino per angioplastica semicomplianti e non complianti | 157.500,00 | |
LOTTO 13 – Catetere a palloncino per angioplastica per piccoli vasi | 99.000,00 | |
LOTTO 14 – Cateteri a palloncino per angioplastica a rilascio di farmaco Paclitaxel | 137.500,00 | |
LOTTO 15 – Catetere a palloncino per angioplastica per lesioni calcifiche | 42.500,00 |
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LOTTO 16 – Catetere a palloncino per angioplastica conici per biforcazione | 16.000,00 |
LOTTO 17 – Microcatetere per angioplastica | 16.500,00 |
LOTTO 18 – Sistema per emostasi | 210.000,00 |
LOTTO 19 – Sistema di aspirazione di materiale trombotico | 7.200,00 |
LOTTO 20 – Kit per angioplastica | 114.000,00 |
LOTTO 21 – Kit introduttore per puntura arteria radiale | 96.000,00 |
LOTTO 22 – Sistema di emostasi per arteria radiale | 38.000,00 |
LOTTO 23 – Introduttori armati per arteria femorale | 41.000,00 |
LOTTO 24 – Introduttori per puntura arteria femorale | 26.250,00 |
LOTTO 25 - Dispositivo per recupero corpi estranei | 40.000,00 |
Non saranno accettate offerte superiori al prezzo posto a base d’asta per ogni singolo lotto.
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di fornitura oggetto della presente procedura non determina oneri relativi ai rischi da interferenza.
ARTICOLO 3 –QUANTITATIVI PRESUNTI DI FORNITURA
Le quantità da fornire, per ogni singolo lotto, sono puramente indicative, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d’acquisto centralizzati od aggregazione d’acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP, Centrale Regionale Acquisti e similari stipulate ai sensi della legge vigente. Rientrano in tale previsione anche le decisioni aziendali connesse a esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.
Di conseguenza l’Impresa sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico- organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.
In ipotesi di variazione del quantitativo richiesto entro il quinto (c.d. “quinto d’obbligo, ex art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), la ditta sarà tenuta a consentire la modifica senza possibilità di richiedere adeguanti del prezzo iniziale.
L’Azienda Ospedaliera si riserva anche la facoltà, nel corso della fornitura, senza alcuna rivalsa da parte del fornitore e senza compensazione di sorta, di:
• Procedere ad acquisti sul libero mercato di particolari partite di merci, di cui al presente capitolato, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in proporzione non superiore al 20% della fornitura;
• Sospendere od annullare la fornitura dei prodotti oggetto del contratto in caso di variazione degli indirizzi tecnico-scientifici e diagnostici o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori;
• Stralciare i prodotti ritenuti superati o non più idonei allo svolgimento dell’attività di cui al presente capitolato.
L’Azienda Ospedaliera potrà, durante la vigenza contrattuale, estendere la propria aggiudicazione anche ai prodotti inizialmente non indicati nel proprio fabbisogno di gara
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in quanto a quel momento non utilizzati, ma per i quali si rendesse successivamente necessario l’approvvigionamento.
LOTTO | QUANTITA’ presunta per il periodo di anni cinque | ||
LOTTO | 1 – Stent coronarico metallico, premontato non medicato. | N. | 700 |
LOTTO | 2 – Stent coronarico ricoperto non medicato sterile, per il trattamento perforazioni coronariche, aneurismi, rotture di vasi. | N. | 30 |
LOTTO | 3 – Stent coronarico a rilascio di farmaco immunosoppressore citostatico della famiglia limus (derivati della rapamicina) in cromo-cobalto | N. | 2300 |
LOTTO | 4 – Kit per emodinamica | N. | 3500 |
LOTTO | 5 – Guide teflonate per angiografia con rivestimento idrofilico | N. | 500 |
LOTTO | 6 – Guide coronariche per angioplastica coronarica, lesioni semplici e complesse | N. | 1750 |
LOTTO | 7 – Guide coronariche per angioplastica e occlusioni totali | N. | 1250 |
LOTTO | 8 – Dispositivi di protezione distale | N. | 25 |
LOTTO | 9 – Cateteri ventricolografia e coronorografia Dx e Sx | N. | 3850 |
LOTTO 10 – Cateteri guida per angioplastica coronarica | N. | 2750 | |
LOTTO 11 – Cateteri a palloncino per angioplastica OTW | N. | 150 | |
LOTTO 12 – Cateteri a palloncino per angioplastica semicomplianti e non complianti | N. | 1500 | |
LOTTO 13 – Catetere a palloncino per angioplastica per piccoli vasi | N. | 1000 | |
LOTTO 14 – Cateteri a palloncino per angioplastica a rilascio di farmaco Paclitaxel | N. | 250 | |
LOTTO 15 – Catetere a palloncino per angioplastica per lesioni calcifiche | N. | 50 | |
LOTTO 16 – Catetere a palloncino per angioplastica conici per biforcazione | N. | 100 | |
LOTTO 17 – Microcatetere per angioplastica | N. | 30 | |
LOTTO 18 – Sistema per emostasi | N. | 2000 | |
LOTTO 19 – Sistema di aspirazione di materiale trombotico | N. | 30 | |
LOTTO 20 – Kit per angioplastica | N. | 3000 | |
LOTTO 21 – Kit introduttore per puntura arteria radiale | N. | 2400 | |
LOTTO 22 – Sistema di emostasi per arteria radiale | N. | 2000 | |
LOTTO 23 – Introduttori armati per arteria femorale | N. | 500 | |
LOTTO 24 – Introduttori per puntura arteria femorale | N. | 3500 | |
LOTTO 25 - Dispositivo per recupero corpi estranei | N. | 50 |
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ARTICOLO 4 –CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
Le caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie dei dispositivi oggetto della procedura di gara sono di seguito indicate. La non conformità dei dispositivi offerti alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie comporterà l’esclusione della ditta offerente dalla presente procedura, con riferimento ai lotti di gara interessati dalla mancata conformità.
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della gara e degli ordinativi di fornitura.
Inoltre, ogni prodotto della presente fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato e possedere marchio CE.
LOTTO 1 – STENT CORONARICO METALLICO, PREMONTATO, NON MEDICATO:
- Pre-montato, sterile su catetere dilatatore a palloncino “monorail”, con basso profilo.
- Sottile spessore di maglia (< 100 micrometri)
- Buona forza radiale
- Buona radiopacità
- Compatibilità con filo guida 0014”
- Compatibilità con cateteri guida 5F
- Minimo accorciamento all’espansione
- Basso profilo di attraversamento
- Buona navigabilità in anatomie tortuose
- Buona accessibilità a rami secondari di biforcazione
- Buona possibilità di dilatare le maglie verso vasi collaterali
- Sistema di rilascio con un marker radiopaco prossimale ed uno distale
- Ampia gamma di lunghezze e diametri dello stent: diametri da 2.0 a 4.5 mm e lunghezza a partire da 8 mm.
LOTTO 2 - STENT CORONARICO RICOPERTO NON MEDICATO STERILE, PER TRATTAMENTO PERFORAZIONI CORONARICHE, ANEURISMI, ROTTURE DI VASI.
- Stent coronarico metallico, sterile, premontato, espandibile tramite palloncino
- Compatibile con cateteri guida 6F
- Stent ricoperto da strato di PTFE o simile, biocompatibile
- Buona forza radiale
- Buona navigabilità anche in anatomie tortuose
- Basso profilo
- Buona radiopacità
- Compatibile con fili guida 0.014”
- Vari diametri disponibili
- Varie lunghezze
LOTTO 3 - STENT CORONARICO A RILASCIO DI FARMACO IMMUNOSOPPRESSORE CITOSTATICO DELLA FAMIGLIA –LIMUS (DERIVATI DELLA RAPAMICINA) IN CROMO- COBALTO
- Pre-montato, sterile su catetere dilatatore a palloncino “monoral”, con basso profilo.
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- Sottile spessore di maglia (< 100 micrometri)
- Buona forza radiale
- Buona radiopacità
- Minimo accorciamento all’espansione
- Basso profilo di attraversamento
- Buona navigabilità in anatomie tortuose
- Buona accessibilità a rami secondari di biforcazione
- Buona possibilità di dilatare le maglie verso vasi collaterali
- Sistema di rilascio con un marker radiopaco prossimale ed uno distale
- Ampia gamma di lunghezze e diametri dello stent: diametri da 2.0 a 4.0 mm e lunghezze fino a 38 mm
LOTTO 4 - KIT PER EMODINAMICA:
in busta film trasparente PE/Tyvek composto da:
n°1 Guida Angiografica teflonata con punta a J di 3 cm lunga 150 cm, n° 1 ago femorale 18 ga 70 mm,
n° 1 ago 20 ga 40 mm,
n° 2 siringhe 20 ml Luer,
n° 2 siringhe 10 ml luer lock cono centrale, n° 2 siringhe 10 ml luer lock cono eccentrico, n° 1 bisturi monouso n° 11;
n° 1 telo chirurgico in tnt idrorepellente disteso 60x60.
LOTTO 5 - GUIDE TEFLONATE PER ANGIOGRAFIA CON RIVESTIMENTO IDROFILICO
Con 3 cm terminali a J e con punta dritta, diametro 0.025” e 0.035”, lunghezza 150 e 260 cm.
LOTTO 6 - GUIDE CORONARICHE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA, LESIONI SEMPLICI E COMPLESSE
Diametro 0.014” e lunghezze 190 cm e 300 cm. Le guide devono essere disponibili in varie versioni (punta dritta e J), diverso grado di supporto e diverso peso di punta, per garantire un uso ottimale in tutte le situazioni operative. Disponibilità di guida di estensione.
LOTTO 7 - GUIDE CORONARICHE PER ANGIOPLASTICA CORONARICA, OCCLUSIONI TOTALI
Diametro 0.014” e lunghezza tra 190 e 300 cm. Anima in acciaio ad alta resistenza, con rastrematura parabolica. Disponibilità estensione. Punta dritta e peso differente.
LOTTO 8 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISTALE
Disponibili in varie lunghezze e diametri.
LOTTO 9 - CATETERI PER VENTRICOLOGRAFIA E CORONAROGRAFIA DESTRA E SINISTRA
Con punta atraumatica, con differenti curve per studi angiografici selettivi coronarica e dei by-pass, di dimensioni 4, 5 e 6 F, con curve speciali da accesso radiale.
LOTTO 10 - CATETERI GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA
Con punta atraumatica e differenti curve per interventistica coronarica e dei by-pass, di dimensioni 5, 6 e 7 F, con curve speciali da accesso radiale. Disponibilità di cateteri con side-holes.
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LOTTO 11 - CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA OTW
A basso profilo, con punta rastremata, di diametro variabile.
LOTTO 12 - CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA SEMICOMPLIANTI E NON COMPLIANTI
Monorail, rapid exchange, a basso profilo e di dimensioni variabili (diametro da 1,5 mm a 5 mm) lunghezza da 8 a 30 mm.
LOTTO 13 - CATETERE A PALLONCINO PER AGIOPLASTICA PER PICCOLI VASI
A basso profilo, di diametri fino ai 2 mm, shaft monorail od OTW, di lunghezza differente.
LOTTO 14 - CATETERE A PALLONCINO SEMICOMPLIANTE PER ANGIOPLASTICA A RILASCIO DI FARMACO PACLITAXEL
Di diverse lunghezze e dimensioni.
LOTTO 15 - CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA PER LESIONI CALCIFICHE
Dotato di microlame per incisione della placca, a scambio rapido (monorail), con doppio marker radiopaco, compatibile con filo guida 0.014”
LOTTO 16 - CATETERE A PALLONCINO PER ANGIOPLASTICA
Monorail, conico per biforcazioni, di vari diametro e lunghezze
LOTTO 17 - MICROCATETERE PER ANGIOPLASTICA
in nylon multistrato, punta radiopaca, orientabili fino a 90° tramite comando posto sull’impugnatura, compatibile con catetere guida 6F e fili guida 0.014”
LOTTO 18 - SISTEMA PER EMOSTASI
costituito da device Extra- od Intra-vascolare, disponibile nelle misure 6F e 8F.
LOTTO 19 - SISTEMA DI ASPIRAZIONE DI MATERIALE TROMBOTICO
Catetere di aspirazione dei trombi, con ampio lume interno, compatibile con catetere 6F e guida 0.014”, a scambio rapido, con marker radiopaco in punta e punta atraumatica. Completo di dispositivo di aspirazione e basket/filtro per la raccolta del materiale estratto.
LOTTO 20 - KIT PER ANGIOPLASTICA:
Composto da dispositivo di gonfiaggio, connettore ad Y, Xxxxxxx per guida, ago da introduzione della guida.
LOTTO 21 - KIT INTRODUTTORE RADIALE
Introduttore con rivestimento idrofilico, di differenti lunghezze e diametri 5-6 F.
LOTTO 22 - SISTEMA DI EMOSTASI per arteria radiale,
comprendente bracciale trasparente e xxxxxxx dedicata.
LOTTO 23 - INTRODUTTORI ARMATI PER ARTERIA FEMORALE
Antipiegamento, di differenti lunghezze, diametro dai 6 agli 8 F.
LOTTO 24 - INTRODUTTORE PER ARTERIA FEMORALE
Introduttori idrofilici disponibili in differenti lunghezze, diametro da 4 a 8 F.
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LOTTO 25 - DISPOSITIVI PER IL RECUPERO CORPI ESTRANEI
compatibili con cateteri guida 6F, disponibili in diversi calibri e lunghezze.
ARTICOLO 5 – CONTO DEPOSITO
Si precisa che per i sottoindicati lotti, è richiesto alla ditta aggiudicataria lo costituzione del conto deposito:
LOTTO 1 – Stent coronarico metallico, premontato, non medicato;
LOTTO 2 – Stent coronarico ricoperto non medicato sterile, per il trattamento perforazioni coronariche, aneurismi, rotture di vasi.
LOTTO 3 – Stent coronarico a rilascio di farmaco immunosoppressore citostatico della famiglia limus (derivati della rapamicina) in cromo-cobalto.
La ditta aggiudicataria provvede ad emettere documento di trasporto con la causale “conto deposito” con indicazione del codice prodotto, della quantità e del lotto/matricola del prodotto consegnato.
L’Azienda si obbliga a corrispondere alla ditta aggiudicataria gli importi per i materiali impiantati/utilizzati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.
Il Servizio di Farmacia provvederà all’ordine per il reintegro del materiale utilizzato. La Ditta aggiudicataria è tenuta al reintegro integrale del materiale utilizzato.
Con periodicità almeno semestrale, la ditta aggiudicataria mediante suo personale e previo appuntamento provvederà, in contraddittorio con persona designata dall’Azienda Ospedaliera ad effettuare l’inventario del materiale giacente, verificando sia il materiale presente, sia le scadenze dei prodotti giacenti che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della corretta gestione delle scadenza dei propri materiali presso l’Azienda.
In caso di discordanze la Ditta aggiudicataria è tenuta alla formale comunicazione al Servizio Farmacia interessato entro 10gg dalla verifica stessa. Tale comunicazione dovrà contenere tutti i dati relativi all’individuazione del prodotto mancante, con l’indicazione altresì della data e del numero di documento di trasporto dello stesso. La Ditta, inoltre, avrà cura di escludere a tali rendicontazioni il materiale reintegrato ma non ancora fatturato.
Il Servizio Farmacia, esperiti gli opportuni approfondimenti, provvederà ad emettere gli ordini di fatturazione e reintegro per il materiale erroneamente non ordinato, oppure aprirà un contraddittorio con Xxxxx aggiudicataria indicando le relative motivazioni.
In assenza di verifiche e/o di comunicazioni a seguito delle verifiche eseguite da parte della Ditta, la stessa sarà ritenuta responsabile per eventuali prodotti in scadenza o già scaduti presenti nei depositi aziendali e ne sopporterà le relative conseguenze né potrà opporre eccezioni rispetto alla situazione di fatto.
L’Azienda si impegna, attraverso gli utilizzatori a:
▪ custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dalla Ditta. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato;
▪ informare la Ditta immediatamente di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.
L’Azienda risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.
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ARTICOLO 6 – PERIODO DI PROVA
L’Azienda Ospedaliera si riserva un periodo di prova di 90 giorni consecutivi per accertare la piena rispondenza dei prodotti aggiudicati alle proprie esigenze nonché la relativa rispondenza a quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara. Il periodo di prova decorrerà dalla prima consegna dei dispositivi aggiudicati.
Il periodo di prova, a giudizio insindacabile dell’Azienda, potrà essere prolungato per una sola volta, per un periodo di ulteriori 90 giorni, al termine del quale verrà espresso un giudizio definitivo. In caso di esito negativo della prova, l’Azienda Ospedaliera provvederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna, e all’affidamento della fornitura mediante ricorso al secondo miglior offerente ovvero mediante nuovo interpello del mercato. Qualora l’esito negativo della prova sia conseguenza di false dichiarazioni presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, l’Azienda Ospedaliera provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a disposizione, fermi restando gli ulteriori addebiti previsti dalla normativa vigente. Nulla sarà dovuto al fornitore ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari effettuate durante il periodo di prova.
In caso di contestazioni le verifiche verranno eseguite in contradditorio con la ditta fornitrice.
ARTICOLO 7 – ORDINATIVI E CONSEGNA DEI PRODOTTI
I servizi di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera siti a Voghera e Vigevano, provvederanno ad inoltrare alla Ditta aggiudicataria gli ordinativi di fornitura indicanti la tipologia, i quantitativi richiesti e la sede di consegna.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare quanto richiesto presso i seguenti magazzini:
- Magazzino di Farmacia Interna – Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 27058 Voghera (PV) – Ricezione merci dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.00;
- Magazzino di Farmacia Interna – Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX) – Ricevimento merci dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30,
fatta slava ogni ulteriore e diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento merci indicati negli ordinativi medesimi
L’Azienda Ospedaliera si riserva di non riconoscere come eseguite consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato nell’ordinativo di fornitura.
La consegna dei prodotti deve avvenire entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordine, nei giorni feriali (sabato escluso).
Tutti i prodotti devono essere consegnati con almeno i ¾ (tre quarti) della loro validità temporale.
Occorrendo somministrazioni in via d’urgenza, in deroga a quanto stabilito per la consegna ordinaria, il fornitore dovrà prestarle non appena ricevuto l’ordine, secondo tempi e modalità stabilite di volta in volta dalle Aziende.
Le operazioni di carico e scarico competono all’aggiudicatario che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività.
Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi di personale dell’Azienda Ospedaliera.
Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro.
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L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’Azienda ricevente; tale documento dovrà obbligatoriamente indicare: il numero d’ordine dell’Azienda, il luogo di consegna, l’elenco dettagliato del materiale consegnato.
Il documento di consegna dovrà essere sottoscritto dal mittente e dall’eventuale vettore; dovrà altresì essere sottoscritto da un delegato dell’Azienda a riprova dell’avvenuta consegna. L’Azienda si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne prive di regolare attestazione del Magazzino/Servizio ricevente.
La firma posta su tale documento certifica la mera corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto a quanto previsto nell’ordinativo.
L’aggiudicatario si impegna a consegnare i prodotti oggetto dei singoli ordinativi di fornitura con le modalità e nei luoghi e tempi stabiliti. La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna con scaricamento a terra in porto franco.
I prodotti consegnati dovranno possedere tutti i requisiti tecnici dichiarati in sede di gara. L’aggiudicatario è obbligato a dare esecuzione agli ordinativi dell’Azienda senza limiti di quantità o importo.
Per esigenze di contabilità le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi ordinati; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate e di conseguenza restituite al fornitore.
Qualora nel corso della fornitura intervenissero:
• provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’immediato ritiro di quanto presente in Azienda provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche.
• variazioni relative alla titolarità dell’autorizzazione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione.
• provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo del mercato dei dispositivi oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda Ospedaliera .
• incidenti o mancati incidenti a seguito dell’utilizzo dei dispositivi forniti, la ditta è tenuta all’immediata sostituzione del lotto.
Si precisa che i prodotti forniti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la massima igiene, la buona conservazione nonché il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il codice dei prodotti, il tipo e il numero dei materiali contenuti, la ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente al momento della consegna; qualora sia richiesto dalla specificità dei prodotti da fornire, i confezionamenti devono riportare la dicitura “sterile”, il metodo di sterilizzazione e la data di scadenza, le indicazioni d’uso e le modalità di conservazione. Le caratteristiche d’imballo e le modalità di confezionamento dovranno essere conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di riduzione del rischio da MMC (movimentazione manuale dei carichi). Dovranno quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l’indicazione del peso.
ARTICOLO 8 – CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE
Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il fornitore.
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Agli effetti della fatturazione la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini destinatari della fornitura, secondo quanto indicato sugli ordinativi d’acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l’Azienda Ospedaliera se non come accettazione della quantità ricevuta.
L’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente le proprie eventuali osservazioni e contestazioni.
L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non esonera comunque la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai difetti e imperfezioni che non siano emersi al comento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dalla documentazione di gara ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dall’Azienda Ospedaliera e l’aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della contestazione, senza alcun aggravio di spesa. E’ a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento delle merce ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Azienda Ospedaliera, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.
ARTICOLO 9 – FORMAZIONE-ISTRUZIONE DEL PERSONALE
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, con proprio personale specializzato per il tempo necessario, l’istruzione e l’aggiornamento del personale dell’Azienda Ospedaliera al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso dei dispositivi oggetto di fornitura.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire idonea assistenza tecnica post-vendita. Rimane parimenti a carico della Ditta fornitrice l’effettuazione di ogni eventuale corso di aggiornamento, rivolto al personale utilizzatore delle diverse categorie professionali, che si rendesse necessario a seguito di aggiornamenti dei dispositivi forniti ovvero in caso di avvicendamento del personale medesimo.
ARTICOLO 10 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l’aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi prodotti analoghi o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità sarà suo obbligo darne comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera. Sarà facoltà di questa acquistare i nuovi prodotti alle medesime condizioni offerte in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. L’eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell’Azienda Ospedaliera, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte dei servizi aziendali istituzionalmente preposti.
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ARTICOLO 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia dell’esecuzione del contratto l’appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
L'esecutore del contratto è pertanto obbligato a costituire una garanzia fideiussoria la cui percentuale sarà definita sulla base del ribasso praticato in sede di presentazione offerta. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Azienda Ospedaliera.
La cauzione inoltre dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.
ARTICOLO 12 –RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE
L’aggiudicatario è altresì tenuto al rimborso delle spese di pubblicazione così come previsto all’art. 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito della Legge n. 221/2012.
ARTICOLO 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Per l’esecuzione della fornitura con le modalità indicate nel presente capitolato nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, l’Azienda Ospedaliera corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata.
Le fatture, emesse a fronte di ogni singolo ordine, dovranno contenere il numero d’ordine, della bolla di consegna e del luogo di consegna della merce e dovranno essere inviate all’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX). L’Azienda Ospedaliera procederà alla relativa liquidazione nei termini stabiliti dalle vigenti norme in materia, previa verifica e riscontro dei documenti collegati, detraendo gli eventuali costi direttamente sostenuti dall’Azienda Ospedaliera nonché le eventuali penali.
La verifica, salvo formale contestazione, non potrà far protrarre il termine di emissione del mandato oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura.
Si intendono pervenute entro il 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il I° e il 15° giorno ed entro il 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell’A.O.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. HI.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi.
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ARTICOLO 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 e s.m.i..
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio, ufficio territoriale del Governo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. dovranno essere forniti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (IBAN) nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contratto sarà di fatto risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane S.p.A.
ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La cessione del credito dell’aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il subappalto del servizio è consentito alla ditta aggiudicataria, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., previa autorizzazione scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera.
ARTICOLO 16 – PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI
Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all’appaltatore penali variabili a seconda dell’importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento della attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.
L’importo delle penali, il cui valore sarà determinato volta per volta in funzione dell’entità dell’inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni tipologia:
• Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti sarà applicata una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto del ritardo/inadempimento,
• Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna urgente e per la sostituzione della merce non accettata sarà applicata una penale del 4% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento
• In caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali
• In caso di consegna di prodotti di qualità inferiore rispetto a quella offerta verrà applicata una penale pari al 40% del valore della prestazione non correttamente eseguita
• in caso di violazione delle disposizioni del Codice Etico degli Appalti Regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale variabile tra l’1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all’entità del inadempienza e delle sue conseguenze.
Gli inadempimenti che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o
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non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite.
L’applicazione delle penali sopra indicate sarà effettuata mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall’aggiudicatario.
La stazione appaltante potrà procedere all’acquisto dei dispositivi non consegnati/sostituiti nei termini stabiliti mediante ricorso al libero mercato con conseguente addebito alla ditta inadempiente dell’eventuale maggior costo sostenuto.
E’ in ogni caso fatta la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta, nonché di risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 17 – REVISIONE PREZZI
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. L’aggiudicatario può richiedere la revisione dei prezzi da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le rilevazioni di cui all’art. 7, comme 4, lettera c), dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, beni e servizi, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.
In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l’applicazione dell’indice inflattivo ISTAT FOI 3.1 (indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) pubblicato nel Bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica dei prezzi al consumo medio dell’anno, riferito al mese precedente la scadenza annuale del contratto., ovvero con ogni altro elemento utile ad assicurare l’equilibrio economico nel rapporto contrattuale.
La richiesta di revisione, corredata dalla documentazione e certificazione giustificativa dell’aumento, dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto all’U.O.S.D. Gare dell’Azienda Ospedaliera che provvederà all’istruttoria prevista dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip S.p.A. o dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendenti uno o più prodotti oggetto del presente Capitolato, l’Azienda Ospedaliera procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura. In caso di mancato adeguamento, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto di fornitura, rinunciando espressamente la ditta aggiudicataria a qualsivoglia eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora la ditta fornitrice non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell’Azienda Ospedaliera procedere alla risoluzione del contratto stesso, con oneri a carico della ditta medesima, la quale sarà tenuta alla rifusione di ogni danno e spesa recati all’Azienda.
L’Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto:
• Secondo quanto previsto dall’art. 16 “Penali e sanzioni per inadempimenti”;
• in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura, quali: interruzioni della fornitura; reiterate
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inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano l’esecuzione della fornitura;
• quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
• mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzatori in scadenza durante la vigenza contrattuale.
Nel caso di recesso dal contratto da parte della ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa tutti i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall’Azienda Ospedaliera per l’aggiudicazione della fornitura ad altra ditta.
ARTICOLO 19– RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1671 del c.c. l’Azienda Ospedaliera può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione della fornitura nei casi di:
• giusta causa;
• reiterati inadempimenti della ditta aggiudicataria.
Il recesso sarà comunicato alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R ed avrà effetto dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.
In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento delle forniture prestate, purché eseguite correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale spesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
Anche il fornitore può recedere dall’offerta presentata. Il recesso ha, però, configurazione di inadempienza, in quanto con l’aggiudicazione la ditta rimane obbligata ad eseguire la prestazione aggiudicata. Essa in conseguenza va soggetta all’incameramento della eventuale cauzione ed alla esecuzione a suo danno della prestazione non eseguita.
ARTICOLO 20 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO
La fornitura è soggetta alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, dal disciplinare di gara e dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda Ospedaliera darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
ARTICOLO 21 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore.
Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento ad eventi inevitabili ed imprevedibili non dipenditi dalle volontà delle parti.
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.
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Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 50 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 22 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, oneri, bolli, imposte e tasse inerenti al contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future sono a carico totale del fornitore.
L’I.V.A., se ed in quanto dovuta, è a carico dell’Azienda Ospedaliera.
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, è individuato nel Dirigente Responsabile dell’UOSD Gare, mentre il Direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nel Dirigente Responsabile dell’U.O. Servizio Farmacia.
ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE
Pavia è da intendersi a tutti gli effetti luogo di esecuzione del contratto, ed il fornitore dovrà indicare l’esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l’Azienda Ospedaliera gli debba fare per l’esecuzione del contratto
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Xxxx competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Pavia, escludendo espressamente la competenza degli altri Fori.
ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connesso alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal citato D. Lgs.
ARTICOLO 26 – CLAUSOLA DI ESTENSIONE
In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.G.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla X.X.X. Xxxxxxxxx XXX/00000 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R, l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.
Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le “Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale” le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”.
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L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto anche limitatamente ad uno o più lotti.
Pertanto nel corso di validità del contratto discendente da tale procedura (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende Ospedaliere/Sanitarie di seguito specificate.
Il limite massimo della soglia di estensione viene fissato nella misura del 500% dell’importo di aggiudicazione del singolo lotto di gara.
La durata di quest’ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.
E’ consentita a ciascuna Azienda aderente all’accordo una sola adesione nell’ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento.
Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera/Sanitaria cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le fornitura di beni e l’appalto di servizi sono le seguenti:
1) A.O. “Xxxxx Xxxx” di Mantova;
2) A.O. Desenzano del Garda (BS);
3) A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
4) A.O. “Mellino Mellini” di Chiari (BS);
5) A.O. Ospedale Maggiore di Crema (CR);
6) A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo;
7) A.O. Provincia di Lodi;
8) A.O. Spedali Civili di Brescia;
9) A.O. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (BG);
10) A.O. Bolognini di Seriate (BG);
11) ASL Provincia di Brescia;
12) ASL Provincia di Cremona;
13) ASL Vallecamonica-Sebino.
14) ASL Provincia di Lodi;
15) ASL Provincia di Mantova;
16) ASL Provincia di Pavia;
17) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx (BS)
ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare la fornitura, per insindacabili motivi, senza diritto per i partecipanti ad indennizzo o altro.
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