Contract
Accordo bilaterale con Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione
A.C. 4627
Dossier n° 631 - Schede di lettura 17 ottobre 2017
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C. 4627
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015
Iniziativa: Governativa
Firma dell'Accordo: Sì
Iter al Senato: No
Date:
Numero di articoli: 4
assegnazione: 27 settembre 2017
presentazione: 29 agosto 2017
Commissione competente : III Affari esteri
Pareri previsti:
Oneri finanziari:
I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Xxxxxxxx
Sì
Sede: referente
Contenuto dell'accordo
L'Accordo bilaterale tra Italia e Bosnia ed Erzegovina fatto a Roma il 19 giugno 2015 è aggiuntivo rispetto alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed è finalizzato ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.
La Convenzione europea di estradizione (European Convention on Extradition, Treaty n. 24) in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300/1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina. La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei proprio cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.
La relazione illustrativa che correda il disegno di legge (AC 4627) sottolinea che l'Accordo aggiuntivo in esame rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale particolarmente per effetto all'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina. L'accordo aggiuntivo infatti, contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, e del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.
Quanto al contenuto, l'Accordo in esame consta di un breve preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione madre del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.
Con l'articolo 1 è stabilito che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
La Convenzione europea di estradizione del 1957
Contenuto dell'Accordo aggiuntivo
L'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.
L'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.
L'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5
l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.
L'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo.
L'articolo 7, infine, stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconosendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a
180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima. L'Accordo in esame si applicherà alle richieste relatve ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione (13 dicembre 1957) firmato a Roma il 19 giugno 2015 consta di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati a spese di missione valutate in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017, ed a rimanenti spese pari ad euro 5.000 annui, sempre a decorrere dal 2017. La copertura è rinvenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge medesima n.196/ 2009).
In sintesi, ai sensi del comma 12 dell'articolo della legge di contabilità pubblica (su cui di recente è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni
I successivi commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
2
spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.
Ai sensi del comma 3, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Corredano il disegno di legge, oltre alla relazione illustrativa,una relazione tecnica dove vengono analiticamente quantificati gli oneri ascrivibili al provvedimento e complessivamente ammontanti ad euro 13.729 annui a decorrere dal 2017, dei quali euro 8.729 (spese di missione) hanno natura di oneri valutati ed euro 5.000 (spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti) sono oneri autorizzati.
Il provvedimento è accompagnato anche da un'Analisi tecnico-normativa-ATN che, sotto il profilo del quadro normativo nazionale evidenzia che l'intervento si inserisce nel contesto delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; dagli articoli 697-722 del codice di procedura penale e 202 e 203 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero; dagli articoli 730-746 del codice di procedura penale che disciplinano gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane. Nell'ATN viene evidenziato, inoltre, che l'Accordo in esame rispetta i princìpi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26 Cost. e che la ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 Cost.
Nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione-AIRE che pure accompagna il ddl, si evidenzia come il provvedimento sia mirato al superamento delle criticità nei rapporti bilaterali in materia, derivanti dal fatto che la Bosnia ed Erzegovina aveva sino ad ora rifiutato l'estradizione dei nostri cittadini ivi detenuti. Secondo le statistiche fornite dal Ministero della giustizia negli istituti penitenziari italiani si trovano attualmente 217 detenuti con cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina mentre tre sono i cittadini italiani ristretti in penitenziari della Bosnia ed Erzegovina.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
ES0632
Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri
xx_xxxxxx_xxxxxx@xxxxxx.xx - 066760-4939
CD_esteri
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.