PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
Capitolato speciale di gara
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.
Art.1 - Oggetto dell’affidamento.
Il Broker si dovrà impegnare a fornire a CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., di seguito denominata Società, un supporto completo in materia assicurativa che comporta lo svolgimento delle seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva:
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Società è soggetta;
- predisposizione di progetti assicurativi all’interno dei quali troveranno esplicazione capitolati, elenchi ditte, schemi di polizza e quant’altro necessario e utile per consentire a CONSAC di espletare le procedure ad evidenza pubblica e/o quelle previste dal D.Lgs.163/2006;
- consulenza nella fase di affidamento;
- gestione dei contratti di assicurazione con riferimento al controllo di adempimenti contrattuali, comunicazione dati di regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc.;
- assistenza nella gestione dei sinistri, anche quando la Società dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- aggiornamento e formazione del personale della Società che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi; in questo ambito si richiede l’assistenza all’impianto di un servizio di gestione interna dei sinistri in franchigia e l’assistenza, quando necessario, all’interno dello stesso;
- rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti;
- valutazione semestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolta la Società, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento delle sinistrosità e stato dei sinistri aperti).
Art.2 – Durata e modalità di esecuzione del Contratto.
Il contratto ha una durata di mesi ventiquattro dall’affidamento del servizio, salvo la possibilità di proroga per un uguale periodo ad insindacabile giudizio della stazione appaltante e sempre che l’appaltatore proponga, entro i tre mesi precedenti la scadenza del contratto, un miglioramento del prezzo non inferiore ad 1/5 di quello praticato nel triennio precedente. Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Società, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente a CONSAC.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Società.
Art.3 - Corrispettivo del servizio.
L’attività del broker, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della CONSAC Xxxxxxxx Xxxxxxx S.p.a., viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi.
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione, il cui valore complessivo potrà essere, comunque, diverso (maggiore o minore) di € 212.500,00..
La percentuale dovrà sempre essere espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.
Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui la Società ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano avuto buon esito.
Art.4 – Obblighi ed oneri a carico del Broker.
Il Broker si impegna a svolgere l’attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia ed, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
- esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti del presente Capitolato e del bando, secondo quanto indicato nell’offerta presentata, con diligenza e nell’esclusivo interesse della Società;
- trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- obbligo di mettere a disposizione della Società ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- ad impegnare propri mezzi e risorse per l’espletamento dell’incarico con l’assunzione diretta di eventuali oneri e rischi connessi all’espletamento dello stesso, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività della Società.
Art.5 – Obblighi e prerogative della Stazione appaltante.
CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. si obbliga a:
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- inserire in ciascun Bando e/o Capitolato di Gara la provvigione per la remunerazione del Broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti la gestione dei contratti assicurativi;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il servizio assicurativo;
- a valutare le proposte del Broker affidatario sulle coperture assicurative, pur conservando piena autonomia e facoltà sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l’affidamento dei servizi assicurativi;
- a comunicare al Broker affidatario ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività della Società, affinché possa valutare ed esaminare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato e valutare la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante la modifica delle polizze in essere.
Resteranno di esclusiva competenza della Società:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative adottate;
- l’adozione degli atti amministrativi propedeutici alla stipula del contratto di assicurazione;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli di liquidazione dei sinistri.
Art.6 – Obblighi di riservatezza.
L’aggiudicatario assume l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui è venuto in possesso in ragione dell’espletamento del servizio oggetto del contratto e si impegna ad utilizzarli al solo scopo di eseguire le attività in esso contenute.
Ai sensi dell’ art. 9, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante “Codice in materia dei dati personali” l’aggiudicatario verrà pertanto nominato responsabile del trattamento dati, con apposito atto di nomina allegato al contratto, impegnandosi altresì a cancellare i dati ottenuti entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del medesimo.
Art.7 - Prestazioni aggiuntive.
Ulteriori servizi aggiuntivi o complementari rispetto a quelli oggetto del presente Capitolato saranno pattuiti di comune accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente, qualora, nel corso della gestione del servizio, CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. ritenesse di farne richiesta all’aggiudicatario.
Art.8 – Stipula del contratto.
L’impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto entro il termine di cui all’atr.11, D.Lgs. n.163/2006. A tale scopo si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a provare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme di settore e dagli atti di gara, dietro espressa richiesta della Società.
Ove il termine sopra indicato non venga rispettato, senza giustificato motivo, la Società può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall’aggiudicazione.
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art.9 – Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto.
La Società, indipendentemente dalla revoca dell’incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti in relazione alla natura dell’incarico, nei termini previsti dalla legislazione vigente ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di cui al presente Capitolato, la Società provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni o, comunque, entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative.
In caso di gravi o reiterati episodi di adempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt.1453 e ss. Del Codice Civile.
In particolare, la Società si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del Broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato.
Costituiscono ulteriore causa di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c.:
- la dichiarazione di fallimento, liquidazione coatto o concordato preventivo della Ditta affidataria;
- perdita del requisito dell’iscrizione al Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi ex art.109, comma 2, lettera b), D.Lgs. n.209/2005 recante “Codice delle assicurazioni private”;
- mancata ricostituzione della cauzione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- ogni altra causa stabilita dalla normativa vigente in materia.
In caso di risoluzione, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto, è in facoltà della Società affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Art.10 – Definizioni delle controversie e Foro competente.
Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto tra CONSAC Xxxxxxxx Xxxxxxx S.p.a. e l’ aggiudicatario sarà definita mediante composizione bonaria. In caso di mancato accordo le controversie saranno deferite, in via esclusiva, all’autorità giudiziaria del Foro di Vallo della Lucania.
Art.11 – Norme finali e di rinvio.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento alla normativa vigente ed, in particolare, al D.Lgs. n.209/2005, al Codice Civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quanto applicabili.