Sperimentazione clinica: guida ai rischi D.lgs. 231/01 per l'azienda farmaceutica
Sperimentazione clinica: guida ai rischi D.lgs. 231/01 per l'azienda farmaceutica
Workshop FormaFutura
Milano, 21 maggio 2010
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
1. Sperimentazioni cliniche e Modello 231
2. Sperimentazioni “no profit” e Modello 231
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
Le sperimentazioni cliniche (sia “profit” che “no profit”) sono, come noto, ampiamente e dettagliatamente regolamentate con norme
di tipo pubblicistico (come tali, inderogabili).
Poiché tali norme si ispirano in buona misura a principi di trasparenza, sicurezza e correttezza nello svolgimento della SC,
il rispetto di esse in gran parte scongiura, indirettamente, la possibilità che durante lo svolgimento delle SC vengano compiute condotte criminose.
Per tale motivo, il settore delle SC non è certamente da annoverare tra quelli che comportano maggiori rischi di commissione reato
da parte delle imprese farmaceutiche, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (v. Documento Farmindustria per l'individuazione di linee guida
per la costruzione del modello 231 del 2009,
che non annovera le SC tra le attività a rischio commissione reati) .
valutata e regolamentata ai fini dell'adozione del modello organizzativo ai sensi del Decreto 231.
Infatti, alla valenza pubblicistica della SC si accompagna l'interesse privato dell'industria farmaceutica affinché il risultato della SC
sul principio attivo determini la messa in commercio di un nuovo farmaco o una nuova indicazione terapeutica.
L'area delle SC può essere infatti considerata a rischio commissione reati ai sensi del Decreto 231 in quanto prevede un diretto rapporto tra l'industria farmaceutica (in qualità di promotrice della SC) e la P.A.,
sia nella fase precedente allo svolgimento della SC (cioè in fase autorizzatoria) che durante lo svolgimento della SC.
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (artt. 357-358 c.p.) vari soggetti coinvolti nell'attività di conduzione delle SC,
quali: membri del Comitato Etico, Direttore Generale del Centro di SC, medici sperimentatori, coordinatori, etc.
L'area delle SC può quindi essere considerata a rischio commissione essenzialmente di un reato di tipo corruttivo, ovvero:
• corruzione propria (art.319 c.p.)
• corruzione impropria (art. 318 c.p.)
Inoltre, dato che la comunicazione con la P.A. nell'ambito delle SC avviene anche utilizzando il sistema informatico della PA, è ipotizzabile la commissione del reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.)
attraverso incentivi fiscali (crediti d'imposta, deducibilità, etc.).
Occorre pertanto considerare anche la possibilità che nell'area SC possano essere commessi i seguenti reati:
• malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)
• indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
• truffa/truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640-640 bis c.p.)
Nella fase precedente all'inizio della SC, i rischi di commissione reato sono legati essenzialmente alle autorizzazioni richieste ai sensi
del D.lgs. n. 211/2003. Prima di avviare una SC il promotore (az. farmaceutica) deve infatti presentare domanda:
al Comitato Etico perché esprima il proprio parere
•
all’Autorità Competente, ovvero: Direttore generale della struttura sanitaria
• Min. Salute
(per farmaci senza AIC e con OGM)
• Ist. Sup. Sanità
(per farmaci di nuova istituzione)
Ai sensi dell'art. 6.2 del D.lgs. n. 211/2003, il CE formula il proprio parere tenendo in considerazione una serie di elementi, tra i quali:
• risarcimento in caso di danni o di decesso imputabili alla SC
• assicurazione sul risarcimento dei danni cagionati
ai soggetti dall’attività di SC, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore della SC
• retribuzioni o compensi di qualsiasi natura in favore degli sperimentatori, indennità in favore dei pazienti e gli elementi rilevanti
del contratto tra promotore e centro sperimentale
Se il CE ha ragioni obiettive per ritenere che sono venute meno le condizioni della domanda di autorizzazione all’autorità competente o sia in possesso di
informazioni che possano sollevare dubbi sul piano scientifico o sulla sicurezza della SC, informa l’Autorità Competente ai fini della eventuale sospensione o divieto della SC
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C O R R U Z IO N E – O c c a s ioni di rea lizza zione della c ondotta
FIN A LITA ' della c ondotta
Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri. La provvista di denaro potrebbe essere creata attraverso fatture relative
ad operazioni inesistenti
o rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.
Riconoscimento/promessa di altra utilità al soggetto pubblic attraverso beni fittiziamente
a titolo di omaggio, donazione
o liberalità,
stipula di contratti di collaborazione con persone segnalate dal soggetto pubblico a condizioni
particolarmente vantaggiose
M OD A LITA '
• Individuazione e selezione dei centri di ricerca con cui condurre la SC
⚫ Trattativa in merito ai contenuti (anche economici) della Convenzione
⚫ Rapporti con il Comitato Etico
⚫ Scelta del Centro Coordinatore per SC multicentriche
⚫ Predisposizione e invio dei rapporti periodici relativi allo stato di avanzamento della SC
⚫ Monitoraggio della SC in corso
⚫ Gestione delle visite ispettive da parte dei funzionari competenti e dell’eventuale interruzione della SC
Induzione dei funzionari pubblici (Comitati Etici o Min. Salute) ad autorizzare la SC pur in assenza dei necessari presupposti Induzione dei funzionari pubblici di cui sopra ad accelerare il rilascio dell’autorizzazione Induzione dei funzionari pubblici (sperimentatori) a modificare i dati ed i risultati della SC anche in contrasto con i risultati effettivi Induzione dei funzionari pubblici (ispettori del Min.) ad omettere rilievi circa le modalità di conduzione della SC o a ignorare ritardi, omissioni o errori nell’invio dei rapporti periodici secondo le modalità e i contenuti disciplinati dalla normativa vigente (es.: rapporti relativi allo stato di avanzamento della SC)
L'art. 6, co. 2 del Decreto 231 prevede che un Modello organizzativo deve possedere le seguenti caratteristiche minime essenziali per essere efficace (cioè per fungere da
esimente):
1) individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d.
mappatura delle aree di rischio);
2) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati;
4) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli (OdV);
5) previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel MOG.
1. Mappatura aree aziendali “a rischio”
2. Elenco rischi potenziali
3. Progettazione/revisione del sistema di controllo preventivo (protocolli)
5. Adeguamento
sistema di controllo preventivo (protocolli)
NO
Xxxxxxx accettabile?
SI
RISULTATO = SISTEMA di CONTROLLO
in grado di PREVENIRE I RISCHI
4. Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli preventivi)
1. Sperimentazioni cliniche e Modello 231
Con riferimento al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione
al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità del rischio, nei casi di reati dolosi,
è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da
non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE (cioè attraverso artifizi o raggiri).
In altri termini, il Modello 231 e le relative procedure devono essere tali che l’agente non solo dovrà “volere” l’evento reato
(ad es. corrompere un pubblico funzionario),
ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le indicazioni dell’ente
(ad es. aggirando la procedura sull'autorizzazione alla firma).
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Pur non esistendo delle regole chiare e precise per la costruzione di sistema di controllo preventivo, dalle Linee Guida di categoria (in particolare Confindustria), dalla consolidata prassi metodologica e dalle indicazioni della giurisprudenza si desume che tale sistema consta delle seguenti componenti:
a) Sistema organizzativo;
b) Procedure manuali ed informatiche;
c) Sistema di controllo di gestione;
d) Poteri autorizzativi e di firma;
e) Comunicazione al personale;
f) Formazione del personale.
a) Il Sistema organizzativo dovrebbe essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad es., la contrapposizione di funzioni.
b) Le Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) dovrebbero regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo opportuni punti di controllo. Una particolare efficacia preventiva riveste la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio. In questo campo, specifico interesse ricopre l’area della gestione finanziaria.
c) Il Sistema di controllo di gestione dovrebbe essere in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare, utilizzando opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato ed i processi di risk assessment interni alle singole funzioni aziendali.
d) Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.
e) Il sistema di controllo deve essere in grado di escludere che un qualunque soggetto operante all’interno dell’ente possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali; pertanto è necessario comunicare a tutti i dipendenti i contenuti del Modello.
f) Deve essere infine sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.
• Ai fini della configurazione di un efficace Modello 231, è' arduo ipotizzare “ricette” valide per ogni realtà aziendale;
una soluzione efficace in un determinato contesto
può risultare non altrettanto valida in un contesto differente.
⚫ I modelli organizzativi previsti dal d.lgs. 231/2001
devono tendere alla prevenzione dei reati con “ragionevole sicurezza”: sotto questo profilo l’optimum della prevenzione può essere
di fatto irrealizzabile in quanto eccessivamente costoso o “ingessante” nei confronti dell’attività dell’azienda.
Il Codice etico è il primo presidio dell’etica societaria
e una componente essenziale del Modello organizzativo.
Il Codice Etico dovrebbe contenere, tra l'altro, il divieto di “contatti impropri” con la P.A.
in quanto i soggetti con cui più frequentemente le imprese farmaceutiche devono rapportarsi è costituita da operatori sanitari
che rivestono la qualifica di dipendenti pubblici
e che, in quanto pubblici ufficiali, sono, da un punto di vista penalistico, possibili soggetti agenti, tra l’altro, del reato di corruzione.
In particolare, il Codice etico dovrebbe esplicitare
il divieto di commissione/tentativo di commissione dei reati di corruzione rilevanti ai sensi del Decreto 231.
E' opportuno inserire nel sistema disciplinare aziendale sanzioni disciplinari a dipendenti e apicali e collaboratori
in relazione alla commissione/tentativo di commissione di reati contro la P.A., e alla violazione delle procedure aziendali,
come pure prevedere nei contratti di SC con i Centri clausole risolutive espresse in caso di violazione del modello organizzativo del promotore.
Può essere altresì opportuno prestabilire quali sono le violazioni “gravi” della procedura sulle SC, con la conseguenza dell’automatica esclusione della possibilità di applicare sanzioni più lievi
all’esito del procedimento disciplinare.
Il Modello organizzativo dovrebbe prevedere un
report periodico
nei confronti dell’Organismo di Xxxxxxxxx.
L’OdV, a seguito del ricevimento del report oppure
di propria iniziativa, nell’ambito del programma di attività pianificate, sottopone le SC ad una serie di controlli (ex post), a tappeto o a campione, volti a verificare il rispetto dei principi previsti dal Modello e delle procedure nonché l’eventuale sussistenza di taluni indizi di “contropartite”
diverse dal corrispettivo versato al Centro
(scambi di messaggi e-mail con le funzioni commerciali nei quali il medico solleciti un supporto quale segno di “doverosa” gratitudine o quale contropartita del futuro mantenimento dell’attuale
livello delle prescrizioni, etc.).
Anche l'area delle SC deve essere regolamentata da una specifica procedura, che costituisce una parte (speciale) del Modello 231.
Tale procedura dovrebbe ispirarsi ad una serie di principi, quali:
1) la centralizzazione della gestione amministrativa ed autorizzativa della SC presso la sede centrale della società farmaceutica,
e l'esclusione di qualsiasi potere di spesa o di decisione in capo alla rete esterna.
2) il principio della segregazione delle funzioni, in forza del quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo aziendale.
In proposito, è opportuno evitare il più possibile il coinvolgimento delle funzioni commerciali, prevedendo che tutta la fase di SC
avvenga sotto la direzione/controllo della Direzione Medica.
3) identificazione dei soggetti che hanno un rapporto con soggetti pubblici
4) attribuzione di procure e deleghe in conformità con l'organizzazione aziendale, con previsione di necessità di firme congiunte
(ad es., Resp. del Servizio Scientifico e Dir. Finanziario).
5) rilascio di procure ai soggetti che interagiscono con soggetti pubblici; se si tratta di soggetti terzi (ad es. CRO) clausole contrattuali che
disciplinino tali poteri.
6) tracciabilità di tutte le pratiche inviate a soggetti pubblici e delle richieste/incontri//corrispondenza ricevute o inviate
1. Sperimentazioni cliniche e Modello 231
2. Sperimentazioni “no profit” e Modello 231
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
“NO PROFIT”
(non a fini industriali o commerciali)
“PROFIT”
(a fini industriali o commerciali)
D.M. 17 dicembre 2004
• D.lgs. 24 giugno 2003 n. 211
• D.lgs. 6 novembre 2007 n. 200
• Linee Guida studi osservazionali del 20.3.2008
Sperimentazioni cliniche “profit”:
SC promosse dall’industria farmaceutica a fini di lucro,
i cui risultati divengono di proprietà dell’industria farmaceutica
e possono essere utilizzati
nello sviluppo industriale del farmaco o a fini regolatori
o a fini commerciali
(v. D.lgs. n. 200/2007, art. 1 lett. q)
Sperimentazioni cliniche “no profit”:
SC non promosse dall’industria farmaceutica, bensì da enti pubblici o di ricerca non a fini di lucro,
che non sono proprietari del brevetto del farmaco o dell’AIC
e che non hanno cointeressenze economiche con l’azienda produttrice del farmaco,
i cui risultati divengono di proprietà del promotore
(non dell’industria farmaceutica)
non finalizzate né utilizzate per lo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro
bensì al miglioramento della pratica clinica
(v. D.M. 17.12.2004, art. 1)
Contratti GRATUITI
Nesso di corrispettività (scambio) tra le prestazioni
Mancanza di corrispettività (scambio) tra le prestazioni
Esempi:
• Sponsorizzazione
• SC “profit”
Esempi:
• Donazioni
• Finanziamenti alla ricerca
• SC “no profit”
(assenza di corrispettivo)
Contratti LIBERALI (Donazione): assenza di interesse economico, diretto o indiretto, da parte del disponente (animus donandi)
Contratti GRATUITI (atipici) ECONOMICAMENTE INTERESSATI:
perseguimento di un interesse economico da parte del disponente
Esempi:
• Omaggio campioni gratuiti
• Finanziamenti alla ricerca
• SC “no profit”
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Esempio:
Donazioni ad enti caritatevoli
Donazione modale: Obbligo accessorio a carico del donatario
CONTRATTI GRATUITI
LIBERALITA’
(Donazione)
2. Sperimentazioni “no profit” e Modello 231
Bozza di circolare esplicativa su ambiti e criteri applicativi del DM 17.12.2004:
• Tra l'azienda farmaceutica e il Promotore deve essere stipulato un contratto (donazione liberale o modale) in cui
l'azienda farmaceutica si impegna ad una erogazione finalizzata alla realizzazione della SC, senza pretendere alcuna controprestazione.
• I dati ottenuti dalla SC per lo sviluppo dei farmaci di rilevante importanza ai fini della pratica clinica possono essere ceduti (all'azienda farmaceutica finanziatrice),
purché: a) la cessione avvenga dopo la pubblicazione dei risultati, quando, essendo consegnati alla letteratura scientifica, sono divenuti
di generale dominio della comunità scientifica; b) il corrispettivo comprenda oltre alle spese vive affrontate per la SC, l'ammontare che
sarebbe stato speso in caso di SC profit per il pagamento delle tariffe autorizzative, per il parere del CE, per i farmaci, l'assicurazione, le spese comunque
affrontate dal SSN, il lavoro del personale e l'opera d'ingegno degli sperimentatori.
2. Sperimentazioni “no profit” e Modello 231
Presenza di controprestazione (proprietà dei risultati,
sviluppo industriale o commerciale)
Assenza di controprestazione
SC “profit”: SC “no profit”:
Contratto oneroso atipico, affine all'appalto
Contratto gratuito atipico economicamente interessato
• Art. 1, co. 353-354, L. n. 266/2005:
Sono interamente deducibili del reddito d’impresa
i contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca in favore di enti di ricerca (Università,
associazioni e fondazioni, etc.).
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Contributi alla Ricerca (L. 23.12.2005 n. 266):
Erogazioni di denaro a supporto di attività di ricerca
scientifica effettuate a titolo di contributo o liberalità
Attesa la finalità (finanziamento della ricerca scientifica), la modalità di erogazione (trasferimenti a titolo gratuito) e i benefici fiscali (deducibilità integrale)
si tratta di erogazioni a titolo gratuito (non oneroso), quindi effettuate senza obblighi corrispettivi da parte dell’ente
ricevente, sia pure economicamente interessate
(in quanto effettuate, verosimilmente, a fronte di un’attività di ricerca da svolgere in un campo di interesse per l’impresa).
Contributi alla Ricerca (L. 23.12.2005 n. 266):
TIPOLOGIE di contributi:
•
Ricerche cliniche (IIS) e Studi Osservazionali
promossi da terzi, cioè non dall’impresa farmaceutica
e i cui risultati non divengano di sua proprietà
• SC “no profit” (DM 17.12.2004)
⮚
Borse di studio per dottorati di ricerca,
posti di ricercatore o professore universitario.
2. Sperimentazioni “no profit” e Modello 231
I contributi economici elargiti a fronte dello svolgimento
di SC “no profit”
presentano in via generale il rischio, comune anche alle donazioni e liberalità in genere, che l'esborso venga
utilizzato a fini impropri e/o illeciti, in particolare corruttivi.
utilizzi lo stesso al fine di eludere l’applicazione di norme imperative di legge in materia di sponsorizzazione di SC, quali quelle del secondo cui
il competente Comitato Etico, oltre ad approvare il protocollo di studio ed altra documentazione, deve altresì approvare gli
eventuali contributi economici a supporto dello studio stesso.
Quanto sopra, evidentemente, allo scopo di ottenere risultati simili a quelli conseguibili attraverso SC “profit”, cioè sponsorizzate, in tutto o in parte, dalla casa farmaceutica, ma senza dover farsi carico
dei relativi aspetti burocratici.
Mancando un corrispettivo (fatta eccezione per il caso in cui la fattispecie sia definibile in termini di sponsorizzazione, a causa di specifici obblighi di fornire visibilità al marchio
o all’immagine della società farmaceutica che in concreto possano essere previsti), tali iniziative possono essere trattate in modo analogo a quelle poste in essere con spirito di liberalità e, come tali, dovrebbero essere sottoposte
a cautele analoghe a quelle previste per le donazioni.
La procedura sui contributi di ricerca (e/o sulle SC “no profit”) potrebbe quindi prevedere:
1) un processo autorizzativo chiaro e trasparente, nel quale non è attribuito un potere decisionale esclusivo alle Strutture commerciali;
2) la competenza decisionale spetta a un comitato,con composizione mista
(ad es. Dir. Medico, Dir. Amministrativo, Dir. Commerciale, Resp. Affari Legali),
che decide all'unanimità sulla base di precisi criteri e limiti approvati dal CdA.
3) la sottoscrizione del contratto è preceduta da un’attenta valutazione
del razionale progetto di ricerca, dell'atto costitutivo/statuto dell’ente destinatario e della richiesta dell’ente, comprensiva dell’importo richiesto e della
finalità per cui il contributo verrà utilizzato;
4) il contributo deve essere funzionale allo sviluppo e alla promozione dei settori disciplinari nei quali la società farmaceutica intende contribuire a
diffondere conoscenze ed esperienze in campo medico/scientifico;
5) la documentazione di supporto all’iniziativa deve comprendere,
oltre allo scambio di corrispondenza con l’ente che evidenzi le motivazioni ispiratrici, una richiesta firmata dal legale rappresentante della struttura e l’approvazione,
da parte delle autorità preposte, del finanziamento offerto dalla società farmaceutica.
6) nel contratto deve essere indicato l’importo del contributo
e le scadenze per il pagamento. Ove possibile, il pagamento totale dovrebbe avvenire solo al completamento della SC (che dovrà essere indicato).
Dovrà essere mantenuta traccia della documentazione di
erogazione/consegna e dei pagamenti effettuati.
7) Nel contratto non potranno essere previsti obblighi corrispettivi a carico dell’ente destinatario. Potrà (dovrà) essere previsto solo
l’obbligo dell’ente di destinare il contributo per le finalità di ricerca previste (modus), e la risoluzione del contratto in caso di mancato avvio o interruzione della SC, l'obbligo di fornire un riscontro in merito all’effettivo utilizzo del contributo,
la disponibilità dell’ente a fornire il resoconto della ricerca svolta.
1. Sperimentazioni cliniche e Modello 231
2. Sperimentazioni “no profit” e Modello 231
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
Art. 6.6 D.lgs. n. 211/2003:
il contratto di SC deve essere stipulato tra
il responsabile legale del centro sperimentale o persona da lui delegata e il promotore della SC.
Parti del contratto di SC:
Promotore della SC (“Sponsor”): soggetto che si assume la responsabilità di avviare, gestire ed eventualmente finanziare una SC
(DM CTA, art. 2.1 lett. e).
Istituzione sanitaria (“Centro”): ente o struttura pubblica o privata
o ambulatorio medico o odontoiatrico dove vengono condotte SC
(art. 1.30 GCP).
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
Altri soggetti che intervengono nelle SC:
1. Sperimentatore-medico:
medico o odontoiatra qualificato ai fini delle SC, responsabile dell’esecuzione della SC in un dato centro
•
Compiti dello Sperimentatore:
elaborare il Protocollo di Sperimentazione assieme alla Sponsor e sottoporlo al parere della Direzione sanitaria del Centro;
• richiedere il consenso informato del paziente
• elaborare relazioni periodiche sull’andamento della SC e riferire sulle conclusioni della SC al CE;
• informare la Direzione sanitaria su eventuali eventi avversi.
• Art. 6.6 D.lgs. n. 200/2007: nell'ambito delle SC non sono consentiti accordi di carattere economico diretti tra il promotore e lo sperimentatore.
Tali accordi possono essere stipulati solo
con l'amministrazione della struttura ove opera lo sperimentatore.
• Art. 41.2 D.lgs. n. 200/2007: Chiunque viola la norma di cui all'art. 6.6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte
l'importo previsto nell'accordo economico, fino a un massimo di Euro 150.000.
• La procedura sulle SC dovrà quindi espressamente prevedere il divieto per la casa farmaceutica di effettuare pagamenti,
a titolo di corrispettivo per l'attività di SC, direttamente in favore dei soggetti (persone fisiche) direttamente coinvolti nella SC
dal punto di vista operativo, e l'obbligo di effettuare tali pagamenti solo in favore del Centro di SC.
Sembrano invece ammissibili accordi economici diretti con soggetti che hanno un ruolo puramente organizzativo
(es.: coordinatori, membri di advisory boards, steering committees, etc.).
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
• Il pagamento del corrispettivo al Centro è di solito calcolato
in un importo per ogni paziente valutabile, secondo una stima iniziale (correttamente trattato con il Prodotto del quale vi sia la valutazione completa
della visita finale), i cui dati risultino analizzabili ai fini statistici previsti dal Protocollo.
⚫ Nel caso in cui in cui entrambe le parti concordino circa l’opportunità di aumentare il numero di pazienti da seguire, lo Sponsor aumenterà il corrispettivo
di un importo per paziente, in proporzione al numero dei pazienti aggiunti.
⚫ Per i pazienti che terminassero il trattamento prima di quanto previsto dal Protocollo, lo Sponsor riconoscerà al Centro una quota proporzionale alla
durata reale del trattamento ricevuto da ciascun paziente e, in caso di pazienti non valutabili, rimborserà i costi effettivamente sostenuti.
• Il Centro non riceve alcun compenso per i pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo da parte del Responsabile della SC
o del personale del Centro.
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
Altri soggetti titolari di rapporti contrattuali nelle SC:
2. CRO (GCP, art. 1.20):
persona o organizzazione con cui lo Sponsor ha stipulato
un contratto per assolvere a una o più mansioni e funzioni relative alla SC
• Lo Sponsor può demandare alcuni o tutti i compiti e funzioni a lui spettanti in materia di SC a una CRO, facendosi comunque carico della responsabilità finale
per la qualità e l’integrità dei dati relativi alla SC (GCP, art. 5.2.1)
• Tutti i compiti e le funzioni inerenti alla SC demandati ed assunti da una CRO devono essere specificati per iscritto; i compiti e le funzioni non attribuite alla CRO
sono di competenza dello Sponsor (GPC, artt. 5.2.2, 5.2.3)
• Con DM 3.1.3.2008 sono stati stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso le CRO alle quali lo Sponsor (ferme restando le sue responsabilità
connesse con la SC) può affidare in tutto o in parte le proprie competenze sulle SC.
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
Il rapporto tra Sponsor e CRO rientra nella tipologia dell’appalto di servizi. La CRO, pertanto, assume il rischio delle prestazioni dell’opera o del servizio alla stessa affidate dallo Sponsor e le connesse responsabilità
nei riguardi dello Sponsor, ma rimane estranea ai rapporti tra Sponsor e Centro.
Il rapporto tra Sponsor e CRO dovrà quindi essere regolato in un autonomo contratto, nel quale, ai fini del D.lgs. 231/2001:
• dovranno essere previsti obblighi di reportistica da parte della CRO e diritti di audit e verifica da parte dello Sponsor
• la CRO dovrà obbligarsi al rispetto del
Modello 231 dello Sponsor e dovrà essere prevista un'apposita sanzione contrattuale (ad es. una clausola risolutiva espressa) in caso di mancato rispetto del Modello 231 dello Spnsor
da parte della CRO.
La fornitura del prodotto da utilizzare per la SC da parte dello Sponsor, ai sensi del D.lgs. n. 211/2003, deve essere gratuita
(in una quantità inizialmente preventivata, salvo successive richieste di variazione da parte del Responsabile della SC) e deve essere effettuata in conformità
a quanto previsto dalle GCP. Pertanto lo Sponsor deve:
a) non fornire il Prodotto al Centro prima dell'avvenuto rilascio del parere del CE e dell'autorizzazione dell'Autorità;
b) garantire la puntuale consegna allo sperimentatore del Prodotto;
c) conservare i documenti attestanti spedizione/ricezione/sistemazione/ recupero/distruzione del Prodotto;
d) mantenere un sistema per il recupero del Prodotto in SC e documentarlo;
e) mantenere un sistema per lo smaltimento del Prodotto in SC inutilizzato e per la sua documentazione;
f) garantire la stabilità del Prodotto durante il periodo di utilizzazione;
g) conservare una quantità di Prodotto sufficiente a riconfermare le specifiche del prodotto, qualora necessario, e conservare documentazione
delle analisi e delle caratteristiche del lotto del campione;
h) per quanto la stabilità lo permetta, conservare campioni del Prodotto finché l’analisi dei dati della SC sia ultimata o per il periodo stabilito
dalle norme applicabili, se richiedono un periodo di conservazione più lungo.
In relazione alla fornitura di apparecchiature sanitarie/tecniche,
ai sensi dell'art. 6.1. del D.M. 12.5.2006
il Comitato Etico verifica che siano coperte da parte dello Sponsor tutte le spese aggiuntive per le SC,
le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in possesso del Centro.
3. Contratto di sperimentazione clinica e Modello 231
Art. 4.3 Codice deontologico Farmindustria (ed. ottobre 2008):
Nel caso di studi clinici non interventistici (osservazionali), qualora ai fini dello studio si renda necessario il ricorso a supporti strumentali
(xxxxxx, elettrocardiografi ed altri strumenti di telemedicina) finalizzati esclusivamente a tali studi o iniziative,
la distribuzione ai medici delle strumentazioni dovrà essere effettuata attraverso gli Enti coinvolti nello studio ed il relativo utilizzo dovrà essere
regolamentato nell’ambito di una specifica Convenzione tra l’azienda e detti Enti.
In ogni caso, dovrà essere previsto l’utilizzo delle strumentazioni a tempo determinato
esclusivamente ai fini del completamento dello studio,
il ritiro delle stesse al termine dello studio ed il divieto del loro riutilizzo in indagini immediatamente successive effettuate dall’azienda con gli Enti.
L’avvenuto ritiro dovrà essere espressamente documentato e reso disponibile a cura delle aziende farmaceutiche interessate su eventuale richiesta del Comitato di controllo nell’ambito di accertamenti istruttori in corso.
E’ comunque vietato il ricorso a strumentazioni di tipo informatico (quali computer portatili e non, palmari e prodotti assimilabili).
per la SC pre-marketing, la soluzione migliore (e più diffusa) è quella che, anche in tali SC, lo Sponsor
conceda al Centro in comodato d'uso gratuito tali beni, onde evitare che la donazione di tali beni
possa essere utilizzata con finalità corruttive.
• In tal caso, occorre disciplinarne nel contratto di SC (o in accordo separato) le relative modalità (trasporto, installazione, assistenza, furto/danni, ritiro etc.)
e occorre in ogni caso la previa valutazione del Comitato Etico (in quanto facente parte delle spese per la SC).
E' opportuno pertanto che la procedura sulle SC preveda che:
⚫ la distribuzione di tali strumentazioni dovrà essere effettuata, a titolo di comodato, attraverso il Centro o i Centri coinvolti nella SC (ASL, Università, Enti Ospedalieri, IRCCS)
ed il relativo utilizzo dovrà essere regolamentato da uno specifico contratto
tra la società farmaceutica e detti enti. In ogni caso, la consegna ai medici dei supporti potrà avvenire solo in caso di effettivo inizio della SC;
⚫ tali supporti non potranno riguardare componenti hardware;
⚫ l’utilizzo delle strumentazioni dovrà avvenire a tempo determinato, esclusivamente ai fini del completamento della SC;
⚫ gli strumenti dovranno essere ritirati al termine della SC, e tale ritiro dovrà essere documentato;
⚫ gli strumenti non potranno essere riutilizzati in attività successive effettuate dalla società farmaceutica con i medesimi enti.
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Tel. 00.00000000
Fax 00.00000000
Cell. 320.2858498
E-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx.xx