Città di Segrate
Città di Segrate
Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati
(approvato con deliberazione di CC n.4 del 15/2/2016 modificato con deliberazione di CC n. 46 del 12/12/2019)
indice
Articolo 1 - Ambito di applicazione 3
Articolo 2 - Principi e finalità 3
Articolo 4 - Settori di intervento 4
CAPO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI 6
Articolo 5 - Soggetti beneficiari 6
Articolo 6 - Criteri di programmazione 6
Articolo 7 - Criteri generali per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici 7
Articolo 8 - Concessione di Patrocini 7
Articolo 9 - Concessione di contributi 9
Articolo 10 - Concessione di altri benefici economici 11
Articolo 11 - Attività in collaborazione 11
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI 13
Articolo 13 - Norma transitoria 13
Articolo 14 - Abrogazione altri regolamenti 13
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Segrate a persone, gruppi, enti pubblici e privati, parrocchie e alle associazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, patrocini e attribuzione di benefici economici di qualunque genere.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai contributi economici erogati dal Comune a soggetti in ambito socio-assistenziale per il quale si rimanda ad apposito regolamento comunale;
b) ai contributi economici erogati dal Comune in materia di attuazione di diritto allo studio per il quale si rimanda ad apposita deliberazione di Consiglio comunale e alla normativa di settore;
c) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell’esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
Articolo 2 - Principi e finalità
1. La concessione di contributi, di patrocini, e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento e il sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, educativa, ambientale o di promozione del territorio, che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell’impiego di risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e patrocini e a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi d’imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i..
4. In particolare, la concessione di contributi, di patrocini e di altri benefici economici oggetto del
presente regolamento è finalizzata a:
a) promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità;
b) arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, educativo e ricreativo del territorio e della comunità locale;
c) contribuire alla promozione della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche;
d) contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
e) promuovere la tutela dei valori della pace, della solidarietà, della legalità e del pluralismo delle culture;
f) sostenere attività, iniziative e progetti che possano favorire lo sviluppo economico del territorio;
g) favorire le iniziative inerenti alla formazione, all’istruzione e all’educazione;
h) favorire il conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.
Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
Contributi: somme di denaro erogate a sostegno di attività e/o progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione periodica, approvata dalla Giunta comunale;
Patrocini: adesione simbolica del Comune a un’iniziativa, evento o manifestazione di particolare rilevanza per la collettività e per il territorio comunale o sovra comunale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità conseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l’esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da leggi o da regolamenti;
Altri benefici economici: l’attribuzione di benefici diversi dall’erogazione di denaro: temporanea fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, strutture, locali, impianti, attrezzature, allacciamenti a reti per la fornitura di elettricità, acqua o gas e/o comunque beni di proprietà comunale funzionali alla realizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa e/o attività e/o progetto;
Collaborazione: l’organizzazione congiunta in un’ottica di sussidiarietà, tra Comune e soggetti terzi di eventi e attività, di cui l’ente detiene e mantiene la titolarità, che portino benefici e/o vantaggi alla comunità locale.
Articolo 4 - Settori di intervento
1. La concessione di contributi, di patrocini e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:
a) promozione sociale e no profit: per l’organizzazione e la gestione di attività e di iniziative di promozione sociale e promozione del no profit;
b) istruzione e formazione: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo educativo a favore dei giovani e delle fasce deboli;
c) cultura: per attività ed eventi culturali, allo scopo di accrescere la partecipazione e la consapevolezza critica dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città;
d) sport e tempo libero: per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore della promozione sportiva e della conoscenza dello sport;
e) tutela dell’ambiente: per attività e iniziative che promuovano la conservazione, l’accrescimento e la valorizzazione del patrimonio e accrescano l’educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
f) sviluppo economico: per l’organizzazione di iniziative ed eventi volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali e volti a promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio; per le attività volte a garantire la tutela degli utenti e dei consumatori;
g) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per l’organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività di pace e di solidarietà;
h) promozione della legalità: per progetti e attività di promozione della legalità sia a livello culturale che per la diffusione di buone prassi, compreso il contrasto al gioco d’azzardo
CAPO II - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Articolo 5 - Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare di contributi, patrocini e benefici economici così come specificati nel presente Regolamento:
a) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
b) i soggetti iscritti all’Anagrafe comunale delle libere forme associative e degli altri enti del terzo settore;
c) le associazioni iscritte al CONI e gli altri enti del terzo settore già iscritti in albi regionali o nazionali;
d) altri soggetti privati che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l’attività prevista dallo Statuto e dalle linee di mandato del Sindaco.
2. Nel caso di concessione di contributi a favore d’imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall’articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. Limitatamente al patrocinio gratuito sono ammessi anche i comitati, le fondazioni, le associazioni, gli enti, le associazioni sportive e i gruppi riconosciuti senza scopo di lucro, non iscritti all’Anagrafe comunale delle libere forme associative e degli altri enti del terzo settore.
4. Non possono beneficiare di contributi, benefici economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale o il presidente svolga funzioni di amministratore comunale.
5. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di benefici economici e patrocini, esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
a) quando gli utili dell’iniziativa sono devoluti in beneficienza, con l’indicazione esatta delle quote destinate in beneficienza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione dell’avvenuto versamento;
b) a sostegno d’iniziative di particolare rilevanza e/o che rivestano caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città.
6. Non è consentita, altresì, l’erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell’attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.
Articolo 6 - Criteri di programmazione
1. La Giunta Comunale annualmente, con l’approvazione dei documenti di indirizzo e programmazione economico-finanziaria e delle sue eventuali successive modifiche, stabilisce, per ciascun settore, gli indirizzi per la concessione di contributi attraverso bandi.
2. La Giunta Comunale annualmente approva, mediate un apposito piano, gli eventi culturali,
sportivi, commemorativi, ricreativi o di solidarietà che l’Ente intende realizzare e che saranno oggetto di collaborazione ordinaria, come meglio specificato in seguito, nei limiti delle disponibilità di bilancio e compatibilmente con le strutture a disposizione.
Articolo 7 - Criteri generali per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici
1. Per la definizione della priorità ed entità del contributo o del beneficio economico e per la concessione del patrocinio si osservano i seguenti criteri:
a) rispondenza dell’iniziativa alle finalità, alle politiche, ai programmi e ai progetti dell’Amministrazione Comunale;
b) significatività dell’iniziativa a beneficio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine della città e del suo territorio;
c) assenza di lucro, salvo i casi previsti all’art. 5 ;
d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
e) qualità e articolazione delle attività e delle iniziative programmate;
f) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del settore di intervento;
g) iniziative e progetti promossi, coordinati e realizzati da più soggetti;
h) capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
i) capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione dell’iniziativa;
j) affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell’utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l’Amministrazione Comunale.
Articolo 8 - Concessione di Patrocini
1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell’Amministrazione Comunale a iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.
2. L’Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio a enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche, di seguito definiti genericamente Organizzatore, per l’organizzazione di eventi non a scopo di lucro, di tipo culturale, sportivo, commemorativo, ricreativo o di solidarietà. Il patrocinio consiste nell’apposizione del Logo comunale di Segrate sul materiale promozionale riguardante l’evento e nella riduzione o esenzione (ove prevista e secondo la legge) del pagamento di imposte e/o tasse comunali.
3. Il patrocinio è concesso dall’Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato del Sindaco, anche su proposta dell’assessore competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) beneficio nel mettere in relazione il Comune di Segrate, rappresentato dal proprio logo, con l’evento o l’Organizzatore;
b) beneficio per la cittadinanza;
c) coerenza dell’evento con le finalità istituzionali del Comune, e con gli strumenti di programmazione e pianificazione;
d) rilevanza per la comunità locale, valutata anche sul numero dei potenziali fruitori.
4. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
5. La concessione del patrocinio non deve comportare l’assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l’esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.
6. La concessione del patrocinio rappresenta una manifestazione di sostegno autonoma rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi economici, la fornitura di servizi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative, per i quali il richiedente deve presentare apposita istanza.
7. Il patrocinio di norma viene concesso di regola per 1 (uno) singolo, specifico evento; può riguardare più eventi, se rientranti nella stessa iniziativa (es. rassegna, stagione, ecc.); in nessun caso può essere concesso per attività generali (es. corsi, tirocini, stage, ecc.) o per iniziative a carattere politico. L’evento patrocinato non deve avere scopo di lucro. Eccezionalmente, può essere concesso il patrocinio per eventi con profili commerciali o lucrativi, ma solo se gli stessi risultano essere di particolare rilevanza per la comunità locale. In questo caso il provvedimento di concessione del patrocinio deve esporre le motivazioni e i benefici derivanti dalla concessione del patrocinio stesso.
8. L’Organizzatore, per richiedere il patrocinio, presenta domanda scritta, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’evento, preferibilmente usando l’apposito modulo; qualora non usasse il modulo, la richiesta in carta libera deve esporre tutte le informazioni e le dichiarazioni previste nel predetto modulo; ovvero:
a) nome cognome e recapiti del richiedente;
b) nome dell’ Organizzatore, sede e recapiti;
c) tipologia di evento e titolo;
d) data e orario dell’evento;
e) luogo in cui viene svolto l’evento;
f) specificazione se a ingresso libero / offerta libera / a pagamento indicando la quota;
g) finalità dell’evento (evidenziando i benefici per il Comune, ovvero per la cittadinanza);
h) descrizione del materiale promozionale in cui verrà apposto il logo comunale;
i) dichiarazione:
▪ di utilizzare il logo comunale solo ed esclusivamente per il materiale promozionale dell’evento descritto;
▪ di impegnarsi a sottoporre al competente ufficio del Comune la bozza degli elaborati grafici su cui viene apposto il logo e a effettuare tutte le modifiche che verranno richieste;
▪ di non procedere alla stampa e alla distribuzione del materiale promozionale su cui è apposto il logo comunale fino al ricevimento del “nulla osta” da parte del competente ufficio comunale;
▪ di essere a conoscenza che l’uso non autorizzato del logo comunale può dare corso a provvedimenti da parte del Comune.
9. L’Amministrazione, effettuata l’istruttoria, formalizza con specifico provvedimento e comunica la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione di patrocinio.
10. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l’uso del logo comunale in relazione all’iniziativa patrocinata.
11. Il patrocinio è da intendersi concesso solo al ricevimento della comunicazione scritta, riportante gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Detta comunicazione può essere inviata per PEC e firmata digitalmente. In nessun caso può applicarsi la formula del silenzio assenso.
12. Il logo comunale viene inviato all’Organizzatore in modo informatico (file) e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’evento oggetto del patrocinio.
13. La stampa di tutto il materiale su cui viene apposto il logo comunale è a totale carico dell’Organizzatore, come pure l’elaborazione grafica. L’Organizzatore dovrà sottoporre la bozza di tutto il materiale grafico al competente ufficio comunale, per il “nulla osta” alla stampa. L’ufficio Co può richiedere che vengano apportate modifiche o correzioni, da effettuarsi a cura dell’Organizzatore. Il materiale su cui è apposto il logo comunale non può essere distribuito o pubblicato senza il nulla osta comunale.
14. L’Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di promuovere l’evento patrocinato, pubblicandolo sul portale istituzionale, sulla pagina Facebook del Comune di Segrate, o tramite qualsiasi altro canale comunicativo a proprio insindacabile giudizio. La concessione del patrocinio non obbliga tuttavia il Comune di Segrate a pubblicizzare l’evento.
15. Tutto il materiale pubblicitario relativo all’iniziativa deve recare la seguente dicitura: “con il patrocinio del Comune di Segrate”.
16. Tutto quanto concerne l’evento patrocinato è a totale cura, responsabilità e spese a carico dell’Organizzatore, che dovrà adoperarsi per la buona riuscita dell’evento, anche sotto il profilo della tutela dell’immagine del Comune di Segrate.
17. L’Amministrazione Comunale può unilateralmente ritirare la concessione del patrocinio, qualora ritenga che gli strumenti comunicativi dell’evento o le modalità di organizzazione e svolgimento dello stesso possano incidere negativamente sull’immagine del Comune.
Articolo 9 - Concessione di contributi
1. I Dirigenti competenti nei vari settori d’intervento, sulla base degli indirizzi politici recepiti nei documenti di indirizzo e programmazione, adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo, con indicazione del preventivo dell’iniziativa.
2. Nel bando devono essere indicati almeno:
a) l’ammontare della somma a disposizione per i contributi per l’ambito di intervento di riferimento;
b) l’ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
e) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
f) le modalità di erogazione del contributo;
g) le modalità di rendicontazione delle attività effettuate e delle spese sostenute;
3. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso e comunque pubblicato sul portale istituzionale .
4. I contributi vengono concessi dal Dirigente del Settore competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri specifici per il ciascun settore di interevento. In ogni caso:
a) il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l’iniziativa e l’attività ammessa a finanziamento;
b) il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;
5. L’erogazione dei contributi concessi è subordinata all’effettiva realizzazione dell’attività. Nel caso in cui l’attività per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale, per causa di forza maggiore debitamente motivata e documentata, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all’attività svolta.
6. I soggetti beneficiari dopo lo svolgimento dell’iniziativa o dell’attività per cui si è chiesto il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare all’ufficio competente:
a) una dettagliata relazione che illustri l’iniziativa/l’attività realizzata per la quale è stato concesso il contributo nonché i risultati raggiunti;
b) una rendicontazione economica dell’iniziativa o dell’attività oggetto del contributo, dalla quale risultino le spese debitamente documentate e le entrate accertate;
c) la richiesta di liquidazione del contributo concesso.
7. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
8. I beneficiari hanno l’obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: “con il contributo del Comune di Segrate”.
9. Per i contributi erogati alle imprese trova applicazione la disciplina fiscale di cui dell’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973 e s.m.i.1
1 art. 28, comma 2, DPR n. 600/1973 - “Le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”.
Articolo 10 - Concessione di altri benefici economici
1. La Giunta Comunale annualmente, preferibilmente contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione e quando è possibile direttamente nella deliberazione di adozione delle tariffe sui servizi a domanda individuale, individua i benefici economici e i valori corrispondenti a ciascun beneficio economico che possano essere concessi.
2. Il Dirigente del Settore competente, prima di procedere all’assegnazione del beneficio economico, per ogni richiesta presentata, valuta:
a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
b) l’espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa rispetto alle finalità dell’Amministrazione Comunale, nonché all’esclusione della natura di sponsorizzazione del beneficio concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
3. Il beneficiario è tenuto a risarcire l’Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, o distruzione del bene concesso in uso.
4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l’uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, è obbligato a corrispondere all’Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto salvo, comunque, il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del codice civile.
6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di beni impianti e attrezzature di proprietà comunale.
7. Il beneficiario ha l’obbligo di pubblicizzare la concessione del beneficio da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: “con il contributo del Comune di Segrate.
Articolo 11 - Attività in collaborazione
1. La collaborazione si definisce come l’organizzazione congiunta tra Amministrazione Comunale e soggetti terzi di eventi e attività che portino benefici e/o vantaggi alla cittadinanza, in un’ottica di sussidiarietà;
2. L’Amministrazione Comunale può realizzare eventi culturali, sportivi, commemorativi, ricreativi o di solidarietà, in collaborazione con enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche, parrocchie di seguito definiti genericamente Collaboratore.
3. L’iniziativa di realizzazione dell’evento oggetto della collaborazione può essere promossa dall’Amministrazione Comunale o promossa dal Collaboratore e proposta al Comune.
4. La collaborazione può altresì essere di tipo ordinario o straordinario.
5. Sono da considerarsi collaborazioni ordinarie tutte le iniziative, eventi, manifestazioni, proposte dall’Ente stesso o proposte da terzi all’Ente, approvate annualmente dalla Giunta attraverso documenti d’indirizzo e programmazione e/o attraverso specifici Piano.
6. Sono da considerarsi collaborazioni straordinarie tutte quelle iniziative, eventi, manifestazioni che,
pur non rientrando in nessun documento programmatorio o pianificatorio, vengono giudicate di particolare rilievo in ragione della significatività dell’apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale e per attività e progetti che si ritengano funzionali e riconducibili ad obiettivi strategici dell’Amministrazione.
7. Per tali iniziative, compatibilmente con le risorse di bilancio e in via straordinaria, la Giunta comunale, può concedere, con atto adeguatamente motivato, benefici a soggetti richiedenti che abbiano presentato apposita domanda, comunque almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
8. In caso di evento su proposta del Comune, l’ufficio competente, preso atto delle necessità che danno origine alla richiesta di collaborazione, interpellerà enti pubblici, privati o persone fisiche, prioritariamente del territorio segratese, più idonei alla migliore riuscita dell’evento, intesa anche nel senso del maggior beneficio per la cittadinanza o comunque per l’utenza interessata.
9. In caso di evento su proposta del Collaboratore, detto soggetto dovrà presentare domanda scritta di collaborazione, con tutti i dettagli dell’evento proposto, evidenziandone i vantaggi per la cittadinanza.
10. E’ competenza del Dirigente del Settore, cui fa capo l’evento, adottare tutti gli atti necessari per la collaborazione e determinarne le condizioni. La collaborazione deve essere non a scopo di lucro e di norma il Collaboratore non deve avere scopo di lucro. Il Dirigente del Settore può altresì valutare la possibilità di collaborazione con enti pubblici, privati o persone fisiche e giuridiche che svolgono attività lucrative e che operano abitualmente a scopo di lucro, purché non applichino detto scopo all’evento oggetto della collaborazione.
11. Il Comune e il Collaboratore, nell’ambito della programmazione dell’evento, suddivideranno i compiti, fermo restando che il Comune, se necessario:
a) mette a disposizione il supporto del personale della sezione cui fa capo l’evento, per le attività logistico/amministrative, prima, durante e dopo l’evento, purché preventivamente concordate e compatibilmente con le disponibilità e gli orari di lavoro del personale stesso; il personale comunale può collaborare anche per l’acquisizione di eventuali licenze comunali, qualora vi fosse la necessità;
b) mette a disposizione il locale o gli spazi esterni in cui avverrà l’evento, scelti tra le strutture comunali a totale discrezione del Comune; detta scelta avverrà in base alle caratteristiche specifiche dell’evento e alle disponibilità effettive delle strutture;
c) effettua la promozione dell’evento sul sito internet istituzionale, sulla pagina Facebook del Comune di Segrate, o tramite qualsiasi altro canale comunicativo a proprio insindacabile giudizio; può farsi carico anche dell’elaborazione grafica del materiale promozionale e della stampa con strumentazione interna.
12. La collaborazione, ai fini della tassa sulle pubbliche affissioni, è da intendersi evento comunale, pertanto non soggetto al pagamento.
13. Le prestazioni oggetto della collaborazione possono essere articolate su più date e non necessariamente legate al medesimo evento.
14. Il Collaboratore dovrà operare con la massima sollecitudine a tutto quanto necessiti per la buona riuscita dell’evento, senza richiedere o pretendere compenso alcuno. Eventuali spese da sostenersi per la realizzazione dell’evento dovranno essere valutate e concordate preventivamente. Il Comune si riserva la facoltà di non concorrere a dette eventuali spese, fatta eccezione nel caso in cui esprima l’assunzione a proprio carico della spesa stessa, approvata con provvedimento dirigenziale.
15. Qualora l’iniziativa per cui si dà luogo alla collaborazione comporti un costo per i partecipanti, sarà necessario verificare che detto costo si configuri come mera copertura delle spese senza dare luogo a lucro per gli organizzatori, accertando altresì che il beneficio complessivo per la cittadinanza (valore della prestazione offerta) sia superiore alle spese sostenute o ai mancati introiti subiti dall’Amministrazione comunale e sarà pertanto soggetto a parere del Dirigente dei Servizi Finanziari.
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12 - Pubblicità
1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di benefici economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.
Articolo 13 - Norma transitoria
1. Si fanno salvi gli accordi di collaborazione già sottoscritti e attualmente in essere fino alla loro naturale scadenza.
Articolo 14 - Abrogazione altri regolamenti
1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato ogni precedente regolamento o disciplina adottato in materia di concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati.