Contract
IL CONTRATTO
L’art.1321
contratto come «l’accordo di due o
cod.civ.
definisce
il
più parti per costituire, regolare o
estinguere
giuridico patrimoniale»
tra
loro
un
rapporto
L’accordo di due o più parti…..
Il contratto è l’accordo «di due o più parti», può quindi essere bilaterale o plurilaterale:
• il contratto è bilaterale quando le parti devono necessariamente essere due, come ad es. nella vendita, (il venditore e il compratore);
• il contratto è plurilaterale quando le parti possono essere più di due, per es. nel contratto di società dove le parti possono essere numerose).
Il concetto di parte non coincide con quello di persona.
Se ad es. due fratelli Xxxx e Xxxxx vendono un appartamento a Xxxxxxx, avremo che la vendita si perfeziona con l’incontro di volontà di tre persone (Xxxx, Xxxxx e Xxxxxxx) ma le parti del contratto restano due: la parte venditrice (Xxxx e Xxxxx) e la parte acquirente (Xxxxxxx).
Ogni parte di un contratto può, quindi, essere formata da più persone. La parte è un centro autonomo di interesse.
….per costituire, regolare o estinguere tra loro…..
L’art.1321 prosegue affermando che «il contratto è un accordo necessario per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale»
«costituire» significa incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto;
«regolare» significa introdurre una qualsiasi modificazione di un rapporto esistente;
«estinguere» porre fine ad un rapporto già esistente.
….un rapporto giuridico patrimoniale
deve, cioè, avere per oggetto cose o prestazioni a cui sia possibile dare una valutazione economica.
Nel contratto il rapporto
giuridico deve avere natura patrimoniale
Il comportamento di ogni porte deve essere valutabile in denaro in modo da agevolare il risarcimento del danno in caso di mancato rispetto dell’accordo.
LA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRATTO
Norme
contratti in generale, che quindi si applicano a tutti i contratti
che
riguardano
i
Norme che, invece, si applicano a singoli contratti, i c.d. contratti tipici (es. la compravendita, la locazione, la somministrazione ecc..)
Il legislatore regolamenta il contratto con due livelli di norme:
L’AUTONOMIA CONTRATTUALE
- LA LIBERTA’ DI CONTRATTARE-
A norma dell’Art. 1322, cod.civ. le
parti
determinare il contenuto del
possono
liberamente
contratto naturalmente nei limiti imposti dalla legge
PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE
ossia il diritto alla libertà di contrattare:
La legge riconosce a ogni persona il potere di dar vita a contratti con un proprio atto di volontà
- CONTRATTI TIPICI E CONTRATTI ATIPICI-
L’autonomia contrattuale e, quindi, la libertà di stipulare contratti riguarda anzitutto il tipo di contratto.
TIPICI (o nominati), previsti e disciplinati dal Codice Civile (es. la vendita, il mandato, il mutuo, il comodato, il deposito, il trasporto, l’appalto, la locazione ecc..)
Oltre ai contratti tipici (che sono disciplinati dal Codice civile) le parti possono concludere anche contratti che non sono disciplinati dalla legge ( c.d. contratti atipici o innominati) purchè questi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico
Sono possibili due
tipi di contratti:
ATIPICI (o innominati) che non sono previsti dal Codice Civile (ad essi si applica , in via analogica, la disciplina dettata per i contratti tipici ad es. il contratto di albergo, il leasing,)
- L’AUTONOMIA CONTRATTUALE COME «LIBERTA’ DI FARE» -
L’autonomia contrattuale si manifesta principalmente i tre forme:
1. Libertà di scegliere tra diversi contratti tipici ( a seconda degli scopi che si vogliono raggiungere) Ad es. se Xxxxx è disposto a pagare del
denaro
computer da Xxxx, Xxxxx e Xxxx sceglieranno il contratto tipico della vendita;
per
avere
un
personal
0.Xx
libertà
di
determinare,
contenuto del contratto (ad es. il compratore acquisterà il personal computer dal venditore solo dopo ver trovato un accordo sulla qualità del bene e sul prezzo)
entro i limiti posti dalla legge, il
0.Xx libertà di concludere contratti atipici
che vengono ideati per risolvere i bisogni che
si
economica
creano
continuamente
nell’attività
- L’AUTONOMIA CONTRATTUALE COME «LIBERTA’ DI NON FARE» -
L’art. 1372 cod.civ.
infatti che il contratto non produce effetti rispetto ai terzi cioè verso coloro che non hanno voluto quel contratto .
(nessuno puo’ essere costretto a
stabilisce
seguire
contro la propria volontà)
determinate
prestazioni
La libertà di non fare vuol dire che nessuno può essere costretto a eseguire determinate prestazioni contro la propria volontà.
ELEMENTI DEL CONTRATTO
- ELEMENTI ESSENZIALI-
Il contratto è un negozio giuridico e, come tale, presenta gli elementi essenziali e accidentali propri di ogni negozio giuridico.
Gli elementi essenziali sono quegli elementi senza dei quali il contratto e nullo.
1.L’ACCORDO DELLE PARTI
0.XX CAUSA
3.L’OGGETTO
0.XX FORMA
«quando è prescritta dalla legge» (art.1325 cod.civ.)
1.L’ACCORDO
L’accordo non è altro che il consenso delle parti, l’incontro delle volontà delle parti contraenti.
-L’ ACCORDO DELLE PARTI-
E’ il momento in cui le manifestazioni di volontà delle parti contraenti si incontrano e raggiungono una piena coincidenza
- LE MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’-
La volontà si può manifestare espressamente o tacitamente e, quindi, l’accordo può essere espresso o tacito.
L’accordo è ESPRESSO quando la volontà delle parti:
- è «dichiarata verbalmente» (quando ad es. Xxxxx dice di voler vendere e, rispettivamente, Xxxx dice di voler acquistare quel determinato orologio al prezzo di 2000 euro);
- è «dichiarata per iscritto» (quando ad es. il proprietario Sig. Xxxxx scrive di voler dare in locazione un determinato immobile e, rispettivamente, il conduttore Sig. Xxxxxxx scrive di volerlo prendere in locazione);
- è «dichiarata con qualsiasi altro segno» (per es. ad un’asta il Sig. Xxxxx dichiara di voler comprare un determinato quadro alzando il braccio)
L’accordo è TACITO quando la volontà di concludere un contratto si desume dal comportamento delle parti stesse ( se ad es. il Sig .Xxxxx mette sul bancone del barista Sig. Xxxxx una moneta da 2 euro e il Sig. Xxxxx gli serve una bibita, abbiamo un esempio di vendita tacita che avviene milioni di volte al giorno)
- COME SI FORMA L’ACCORDO?-
L’accordo tra le parti può essere:
SIMULTANEO
Quando le dichiarazioni
avvengono nello stesso momento ( ad es.
delle
parti
compratore e venditore si recano insieme da un notaio e davanti a questi, simultaneamente, dichiarano l’uno di voler acquistare e l’altro di voler vendere lo stesso xxxx)
SUCCESSIVO
In questo caso bisogna distinguere la fase della proposta e la fase dell’accettazione. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
Generalmente la formazione del contratto avviene attraverso due fasi: la proposta e l’accettazione
1. LA PROPOSTA
La proposta è la dichiarazione di volontà proveniente dal soggetto che prende l’iniziativa di concludere un determinato contratto Contiene tutti gli elementi del contratto che si vuole concludere.
Contiene un elemento oggettivo (indicazione degli elementi del contratto) e un elemento soggettivo (intenzione di obbligarsi)
Il proponente può revocare la proposta xxxxxx il contratto non sia concluso ossia fino a che egli viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra.
Occorre che la revoca si portata a conoscenza del destinatario
2. L’ACCETTAZIONE
E’ la dichiarazione diretta al proponente, che contiene l’accoglimento della proposta
L’accettazione deve essere:
• tempestiva , cioè pervenire entro un congruo termine,
• pienamente conforme alle clausole contenute nella proposta e
• deve avere la forma richiesta dal contratto che si vuole concludere. Anche l’accettazione può essere revocata purchè la revoca giunga al proponente prima dell’accettazione stessa
PRESUNZIONE DI CONOSCENZA: Sia la proposta che l’accettazione si presumono conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario che, però, può provare di esser stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
- QUANDO IL CONTRATTO SI INTENDE CONCLUSO?-
L’Art. 1326 cod.civ. stabilisce che «il contratto si intente concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte» entro il termine stabilito dal proponente o, in mancanza , dagli usi.
Ipotizziamo che un negoziante mandi un fax al grossista per
risponde che è disponibile a vendere le 100 magliette ma al prezzo di 50 euro (nuova proposta):il contratto è concluso nel momento in cui il grossista riceve un fax con cui il negoziante gli comunica di accettare le 100 magliette al prezzo di 50 euro.
acquistare 100 magliette al prezzo di 40 euro l’una; il grossista
Dunque il contratto è concluso quando al proponente giunge la notizia dell’accettazione dell’altra parte
ESEMPIO
0.XX CAUSA
• E’ la funzione economico - sociale del contratto
Es. nella compravendita la causa è lo scambio tra il bene e il prezzo; nella locazione il godimento del bene contro il corrispettivo ecc.
La «causa» si differenzia dal «motivo»
CAUSA Funzione economico –sociale
E’ lo scopo individuale che determina il singolo a concludere il negozio. (ad es.
MOTIVO
«Io compro perché voglio abitare quella casa»; «Vendo perché ho bisogno di denaro e così via)
- LA CAUSA ILLECITA-
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art.1343 cod.civ.).
- norme imperative: sono norme che si devono assolutamente rispettare;
- ordine pubblico: regole su cui si basa la vita della società;
- buon costume: principi di correttezza e moralità.
Se la causa è illecita il contratto è NULLO
I contratti tipici hanno tutti una causa lecita proprio perché sono disciplinati dalla legge; il problema si pone per i contratti atipici che sono ammessi purchè la loro causa sia lecita.
- LA MANCANZA DELLA CAUSA-
Si ha la mancanza della causa quando uno degli effetti giuridici essenziali del contratto non può verificarsi
Il tipico caso è quello di una persona che compra un bene che è già suo (lo ha ereditato ma non lo sa ancora):la causa della vendita presuppone che si abbia, in cambio del prezzo, uno scambio di proprietà che, in questo caso, è impossibile.
Anche in mancanza della causa il contratto è NULLO
3.L’OGGETTO
E’ la cosa o il comportamento che è materia
dello
conferimento.
scambio,
della
promessa
o
del
E’ DETERMINATO O DETERMINABILE
L’oggetto deve essere possibile, lecito , determinato o determinabile
E’ POSSIBILE E’ LECITO
quando la cosa già esiste nella realtà fisica o può venire ad esistenza (es. si possono vendere i frutti che saranno raccolti su un fondo)
quando non è contrario alla legge, all’ordine pubblico o la buon costume
Quando contiene gli elementi che ne consentono l’identificazione
0.XX FORMA
E’ il mezzo con cui si manifesta la volontà negoziale..
LA LIBERTA’ DI FORMA
LA FORMA SCRITTA
Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà di forma per cui essa può essere espressa (scritta o orale) o tacita.
Solo in alcuni casi può essere richiesta, per la validità del contratto, una forma determinata che è quella scritta (ad es. per i contratti immobiliari) nei due modi dell’atto pubblico o scrittura privata.
In questi casi il contratto è a forma solenne o vincolata.
LA FORMA PUO’ ESSERE PRESCRITTA:
PER LA VALIDITA’ DEL CONTRATTO
(ad substantiam)
In tal caso deve essere necessariamente scritta altrimenti il contratto è nullo
PER LA PROVA DEL CONTRATTO
(ad probationem)
In tal caso il contratto è valido anche se non è redatto per iscritto; il problema è che l’esistenza del contratto, in assenza della forma richiesta, non può essere provata davanti a un giudice
ELEMENTI ACCIDENTALI
Sono quegli elementi che possono essere liberamente apposti al contratto dalla volontà delle parti e sono:
1. LA CONDIZIONE
2. ILTERMINE
3. IL MODO
0.Xx Condizione
E’ quell’avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi è subordinato l’inizio (condizione sospensiva) o la cessazione (condizione risolutiva) dell’ efficacia del contratto
Condizione sospensiva: se da essa dipende l’inizio dell’efficacia del negozio (es. ti regalo un’automobile se ti laurei)
Condizione risolutiva: se da essa dipende la cessazione degli effetti del negozio (es. ti regalo un’automobile ma, se non ti laurei, dovrai restituirmela)
0.Xx Termine
Può definirsi come quell’avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio (termine iniziale) o la cessazione di efficacia (termine finale) del contratto.
Termine iniziale: avvenimento futuro e certo dal quale debbono prodursi gli effetti del negozio (es. Xxxxx dà in locazione un immobile a Xxxxx a partire dal 31 gennaio2016)
Termine finale: avvenimento futuro e certo fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio (es. il contratto di locazione tra Xxxxx e Xxxxx cessa di avere efficacia il 31 gennaio 2018)
0.Xx Modo (o onere)
E’ una clausola accessoria che può apporsi a tutti i negozi a titolo gratuito allo scopo di limitarli.
La limitazione può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. E’ un peso posto a carico di chi riceve una liberalità.
(Ad es. ti dono un immobile con l’obbligo di costruire un ospedale nel mio paese.)
CLASSIFICAZIONI
- CONTRATTI CONSENSUALI E REALI-
CONSENSUALI
REALI
se si perfezionano con il semplice consenso (es. se voglio vendere la mia automobile , il contratto si perfeziona quando si forma l’accordo con il compratore indipendentemente dalla consegna dell’auto)
se, per il perfezionamento, occorre , oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa (es. il comodato, il mutuo)
- CONTRATTI AD EFFICACIA REALE E AD EFFICACIA OBBLIGATORIA -
CONTRATTI A EFFICACIA REALE
Sono quelli che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o il trasferimento di un diritto reale (Ad es. nella vendita l’effetto reale è il trasferimento della proprietà)
CONTRATTI A EFFICACIA OBBLIGATORIA
Sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio (es. locazione)
- CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE E UNILATERALI-
CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
Sono quei contratti in cui le prestazioni patrimoniali a carico di una parte e a vantaggio dell’altra sono legate da un nesso di reciprocità o sinallagma per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione se non è effettuata anche la prestazione dell’altra parte (es. la vendita);
CONTRATTI UNILATERALI
Prevedono l’obbligo della prestazione a carico di una sola delle parti (es. la donazione);
EFFETTI DEL CONTRATTO
1.tra le parti
A norma dell’art.1372 cod.civ. «Il contratto, una volta concluso, ha forza di legge tra
le parti».
….ha forza di legge tra le parti
Vuol dire che è vincolante per chi lo ha posto in essere.
Fino a quando il contratto non è perfezionato, le parti sono libere di concluderlo o meno ma, una volta concluso, il contratto vincola le parti che sono tenute ad osservarlo.
-LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO-
Il contratto può essere sciolto
solo per:
MUTUO CONSENSO
quando le parti si accordano per estinguere il contratto concluso tra loro
CAUSE AMMESSE DALLA LEGGE
Si tratta della
• Rescissione e
• Risoluzione
-IL RECESSO UNILATERALE-
di norma è VIETATO a meno che sia stato concesso dalla legge o espressamente previsto dalle parti
Il «recesso unilaterale» si ha quando una sola parte si scioglie unilateralmente dal contratto
In tal caso:
• la facoltà di recedere deve essere esercitata prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto;
• non è necessaria l’accettazione della controparte;
• basta che il recesso sia portato a conoscenza della controparte.
2.nei confronti dei terzi
A norma dell’art. 1372, 2° co. «il contratto non produce effetti rispetto ai terzi tranne nei
casi previsti dalla legge»
…tranne nei casi previsti dalla legge
In questi casi non può mai essere pregiudizievole al terzo ma sempre favorevole
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il contratto è invalido quando presenta alterazioni e vizi di particolare gravità. L’invalidità può assumere due forme: la nullità e l’annullabilità.
INVALIDITA’
NULLITA’ ANNULLABILITA’
0.XX NULLITA’
Il contratto è nullo quando la mancanza o la grave anomalia di elementi essenziali comporta un contrasto con valori ritenuti importanti non solo per il singolo ma per l’intera collettività.
Il contratto è nullo quando:
- manca uno degli elementi essenziali (accordo, causa, oggetto, forma);
- la causa è illecita;
- il motivo è illecito;
- l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile;
- negli altri casi stabiliti dalla legge.
EFFETTI DELLA NULLITA’
Con la sentenza di nullità il contratto è come se non fosse mai esistito (essa infatti opera retroattivamente).
La nullità ha effetto tra le parti e nei confronti dei terzi.
(Ad es. se Xxxxx xxxxxxxx un ciclomotore da Xxxx non sapendo che quest’ultimo lo ha ricevuto grazie a un contratto nullo, la sentenza che dichiara la nullità si estende anche a Xxxxx che deve restituire il ciclomotore)
L’AZIONE DI NULLITA’
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2.L’ANNULLABILITA’
E’ un’anomalia meno grave della nullità.
Deriva dalla violazione di norme che mirano a tutelare particolarmente una delle parti (es. vizi del consenso: errore, violenza, dolo)
Il contratto
nullo
non produce effetti, è come se non fosse mai esistito;
Il contratto
annullabile
produce effetti ma questi possono essere annullati con l’azione di Annullamento;
LE CAUSE DI ANNULLABILITA’
Le principali cause di annullabilità del contratto sono:
L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE DI UNA PARTE
I VIZI DEL CONSENSO
NATURALE
(Ad es. l’incapace di intendere e di volere che è infermo di mente ma non interdetto)
LEGALE
(Ad es. i minori d’età che non hanno la capacità di agire o gli infermi di mente che siano stati interdetti)
Errore Violenza Dolo
E’ una falsa rappresentazione della realtà.
(Ad es. credo che siano viti gli oggetti che voglio comprare mentre, invece, sono chiodi.)
L’errore deve essere:
- essenziale ossia tale da determinare la parte a concludere il contratto;
- riconoscibile ossia quando, in relazione al contenuto e alle circostanze del contratto, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
ERRORE
Può essere fisica o morale
-fisica quando manca del tutto la volontà (il soggetto è materialmente costretto a compiere l’atto senza averne la volontà) Il contratto in tal caso è nullo perché manca la volontà
- morale quando consiste nella minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona per costringerla a concludere un contratto. In tal caso la volontà è viziata e, quindi, il contratto è annullabile.
VIOLENZA
E’ ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore determinandolo a concludere quel contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
DOLO
EFFETTI DELL’ ANNULLABITA’
Come la sentenza di nullità, anche la sentenza di annullamento opera retroattivamente. E, come la nullità, anche l’annullamento ha effetto tra le parti (per cui il contraente che ha ricevuto un prestazione in virtù di un contratto annullato, è tenuto a restituirla)
Mentre, però, la sentenza di nullità opera rispetto ai terzi, l’annullamento opera retroattivamente solo rispetto ai terzi in mala fede nel senso che non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi
TERZO IN BUONA FEDE TERZO IN MALA FEDE
Ad es. Xxxxx non dovrà restituire
l’immobile comprato in buona fede da Xxxxx che, a sua volta, lo aveva ottenuto da Xxxxx sulla base di un contratto annullato per errore)
Se, invece Xxxxx era a conoscenza del contratto annullato per errore, allora egli deve restituire l’immobile
RESCISSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTO
-LA RESCISSIONE-
Il contratto può essere rescisso per anomalie genetiche ossia anomalie che esistono al momento della conclusione del contratto perché è stato concluso:
contraenti; deve trattarsi del pericolo di un danno grave alla persona ( ad es. il caso in cui il chirurgo chiede per un intervento al paziente, che teme per la sua salute, una somma eccessiva
pericolo in cui si trovava uno
IN STATO DI PERICOLO
dei
rispetto al
approfittando quindi del suo stato di apprensione)
suo
normale onorario
PER LESIONE
quando ad es. una parte si trova in «stato di bisogno» e l’altra si approfitta di tale situazione; vi è, quindi, una sproporzione tra le due prestazioni (la sproporzione dipende dallo stato di bisogno di una parte)
- LA RISOLUZIONE-
Il contratto può essere risolto per anomalie (o motivi) che
intervengono dopo la conclusione del contratto.
La risoluzione può essere per:
1)inadempimento, 2) impossibilità sopravvenuta, 3) eccessiva onerosità
Inadempimento che a sua volta può essere giudiziale (nel senso che occorre un pronuncia del giudice: se una delle parti non adempie le sue obbligazioni, l’altra può agire in giudizio per chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto) o di diritto o extragiudiziale (quando cioè opera senza necessità di ricorrere ad una pronuncia del giudice)
1.INADEMPIMENTO
La risoluzione di diritto opera in tre casi:
• diffida ad adempiere: è una dichiarazione scritta con la quale la parte adempiente intima alla parte inadempiente di eseguire la prestazione entro un congruo termine e contemporaneamente avverte la controparte che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto;
• clausola risolutiva espressa: una clausola con la quale le parti prevedono che il contratto debba considerarsi automaticamente risolto se una o più obbligazioni non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite;
• termine essenziale: indica il momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l’esecuzione della prestazione e, dunque, il contratto si intende risolto.
2.IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Se la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’ obbligazione si estingue.
Nei contratti di durata, che comportano un’esecuzione differita o protratta nel
tempo, può chiedere la risoluzione
contratto la parte la cui prestazione sia
del
divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili (ad es. una guerra o una forte svalutazione monetaria)
3.RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’
EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La risoluzione ha effetti diversi tra le parti e rispetto ai terzi. In particolare:
▪ Tra le parti la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo (art.1458 cod.civ.) ossia decorre dalla data del contratto;
▪ Rispetto ai terzi, invece, l’effetto retroattivo della risoluzione non si produce : il terzo che ha acquistato dei diritti, da una delle parti di un contratto poi risolto, li mantiene nonostante la risoluzione.