MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006
SEZIONE A (ex modello 7A)
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
SEZIONE B (ex modello 7B)
INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.
PARTE 1.
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
1. INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 1a. ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (XXX)
Nome e Cognome: ………………………
Sezione: … – Numero: …………….. - Data iscrizione: ………………….
Nella sua qualità di:
( ) Ditta individuale
(X) Rappresentante legale
( ) Amministratore delegato ( ) Direttore Generale
(X) Responsabile dell’attività d’intermediazione
( ) Addetto all’intermediazione (iscritto in sez. Sezione E del RUI) al di fuori dei locali del broker ( ) Addetto/responsabile di collaboratore (iscritto in Sez. E del RUI) del broker
1b. NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)
Nome e Cognome ( ) Addetto interno all’intermediazione
2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
Nome Cognome/Ragione sociale S.I.B. SOCIETÀ ITALIANA BROKERS CATTANEO ASSICURAZIONI S.A.S. DI XXXXXXXX XXXXXXXX E C. (in futuro S.I.B S.a.s.)
Sede legale e operativa Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00 – 00000 - Xxxx
N° Iscriz. RUI/Sez. B | B000151797 | Data iscriz. | 06/07/2007 |
Sito internet | Telefono | 06/398801 | |
PEC |
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it- Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass
– Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000 Xxxx.
PARTE 2.
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi.
2.1 Informazioni generali
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker S.I.B S.a.s. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker.
Con riguardo al contratto proposto il Broker S.I.B S.a.s. dichiara di:
( ) fornire consulenze basate su un’analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente (in caso affermativo, precisare il numero dei contratti sui quali fonda le proprie valutazioni);
(X) proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, il contraente ha il diritto di richiedere l’elenco delle Imprese di Assicurazioni con cui il broker ha o potrebbe avere rapporti di affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx
2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall’Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
PARTE 3.
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
3.1 Informazioni generali
(X) Ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06/857961 E-mail: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xx per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
la facoltà per il contraente, l’assicurato, il beneficiario, il danneggiato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (fax: 00 00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.
In caso di accordo di collaborazione tra intermediari indicati al punto 3.3, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l’esito del reclamo stesso.
3.2 Informazioni sull’incasso dei premi del contratto proposto
Impresa di assicurazione | Accordo con autorizzazione all’incasso ai sensi dell’art. 118 c.a. |
UnipolSai S.p.a. | SI |
Generali Italia S.p.a. | SI |
Zurich Insurance PLC | SI |
Genial+ - Genialloyd S.p.A. | NO |
Europ Assistance S.p.A. | SI |
Ovvero
Agenzia | Accordo con autorizzazione all’incasso ratificato dall’Impresa a sensi dell’art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. N. 5/2006. |
AGM di Xxxxx Xxxxxx & C. S.a.s. | SI |
Tutelassicura Sas (Arag SE) | SI |
Cattaneo Assicurazioni di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | SI |
April Italia S.p.A. | SI |
AEC S.p.A. | SI |
Assimedici s.r.l. | SI |
U.A. Underwriting Agency s.r.l. | SI |
Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di assicurazione o dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 118 C.a.p. e 55 Reg. Isvap, il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.
In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.
3.3 Collaborazione con altro intermediario
Il broker S.I.B. S.a.s. informa il cliente che l’intermediazione di questo contratto è effettuata, ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012, in collaborazione con l’intermediario che segue:
Nome / Ragione Sociale: Cattaneo Assicurazioni di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Iscrizione RUI: A000123368
Data Iscrizione: 12/03/2007
Ruolo: intermediario collocatore che piazza il rischio Attività svolte in via esclusiva dall’intermediario collocatore quali:
- informativa precontrattuale e valutazione di adeguatezza;
- riscossione dei premi;
- operazioni di quietanzamento;
- modifiche o sostituzioni contrattuali;
- gestione dei rinnovi;
- gestione dei sinistri;
- altro ( specificare).
In virtù del citato accordo di collaborazione tra tutti gli intermediari succitati esiste responsabilità solidale nei confronti dei clienti, fatte salve le rivalse interne tra gli stessi.
Xxxxxxx, anche per questa collaborazione, le informazioni sull’incasso dei premi di cui al precedente 3.2
S.I.B. S.a.s.