INTESA PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DELLA PALESTRA SCOLASTICA
INTESA PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DELLA PALESTRA SCOLASTICA
L’anno duemilaventidue addì del mese di in Monza, nel Palazzo Municipale di Piazza Trento e Trieste.
Il Comune di Monza, nella persona di
L’istituto scolastico denominato con sede in via Nella persona del Dirigente Scolastico
La Società con sede nella persona del legale rappresentante
PREMESSE
a) le palestre scolastiche delle scuole costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale e vengono assegnate in uso – in orario extrascolastico
- alle società richiedenti, previo assenso dell’Istituto scolastico, con scadenza biennale a seguito di avviso pubblico di selezione;
b) l’Amministrazione Comunale adotta forme di gestione degli impianti sportivi che, in collaborazione con le associazioni e le società sportive operanti sul territorio, consentano di raggiungere risultati di qualità e di efficacia nella conduzione degli impianti stessi;
c) visto l’esito della selezione pubblica, approvato con Xxxxxxxxx dirigenziale n. ed attesa pertanto la sussistenza delle condizioni per l’affidamento della palestra in intestazione alla società ;
d) dato pertanto atto che è interesse dell’Amministrazione Comunale e della Società sportiva utilizzatrice addivenire ad un’intesa per la gestione convenzionata della palestra scolastica, alle condizioni stabilite nel bando di gara di cui alla selezione citata alla precedente lettera c);
ciò premesso, si conviene quanto segue. Art. - 1 OGGETTO
È oggetto della presente convenzione la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, della palestra della scuola posta in Monza, via e di tutte le attrezzature sportive in dotazione all’impianto che il Comune di Monza (in seguito denominato “Comune”) affida alla società (in seguito denominata “gestore”) con affidamento del servizio di custodia, vigilanza e pulizia della palestra, nonché di manutenzione ordinaria.
Tale gestione consiste nella conduzione diretta dell’impianto in orario extra scolastico.
L’attività di gestione dovrà essere programmata e pianificata all’inizio di ogni annualità sportiva e resta comunque subordinata al preventivo assenso dell’Istituto scolastico, nonché ai provvedimenti di concessione delle singole ore da parte dell’ufficio gestione diretta impianti sportivi.
L’affidamento in gestione prevede che il gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell’impianto sportivo, ricevendo un contributo dall’Amministrazione Comunale, a parziale copertura dei servizi erogati per la gestione dell’impianto, così come meglio specificato al successivo art.5.
Art. 2 – DESCRIZIONE PALESTRA E DISCIPLINA PRINCIPALE
La palestra, come sotto specificato viene consegnata nello stato di fatto perfettamente noto e conosciuto dal gestore, secondo quanto previsto nella presente intesa. Si dà atto che l’impianto è costituito in conformità a quanto disciplinato al successivo articolo 7.
È data facoltà al gestore di utilizzare uno spazio o un locale da adibire a deposito del materiale e/o segreteria societaria, se disponibile, in accordo con la Dirigenza scolastica.
Si dà atto che nell’impianto sono praticabili le seguenti discipline:
disciplina principale: . Art. 3 - DURATA
La presente intesa decorre a partire dalla stagione sportiva 2022-2023 ed ha la durata di stagioni sportive due (2022-2023 / 2023-2024), con facoltà di recesso annuale da parte del gestore, entro dieci giorni dall’assegnazione degli spazi orari. Si dà atto che scadrà il 30/6/2024 e, nelle more di nuova selezione, potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo previa adozione di apposito atto deliberativo. Le parti danno atto che eventuali lavori di manutenzione straordinaria che inibiscano l'utilizzo dell'impianto non comporteranno modifiche alla durata dell'assegnazione bensì, soltanto, la riduzione percentuale della quota a carico dell'affidatario, di cui al successivo art.4, in relazione ai periodi di mancato utilizzo dell'impianto.
Art. 4 – CANONE
Viene stabilito quale corrispettivo annuo di utilizzo della palestra la cifra complessiva di euro , calcolata sulla tariffa oraria di cui alla tabella Costi di gestione-contributi allegata alla Deliberazione G.C. n /2022.
Art. 5 - CONTRIBUTO
Alla società in oggetto viene assegnato un contributo annuo di euro stagione 2022/2023;
euro stagione 2023/2024;
in ragione dell’impegno della stessa nel collaborare con l’Amministrazione comunale nella gestione dell’impianto in parola, contributo calcolato sulla tariffa oraria di cui alla tabella Costi di gestione-contributi.
Verrà inoltre corrisposto un contributo con provvedimento dirigenziale a favore del gestore, in proporzione alle ore eventualmente concesse gratuitamente a società che svolgono attività a favore di atleti diversamente abili.
Art. 6 – PERIODO DI UTILIZZO
L’impianto sportivo in oggetto sarà ad uso del gestore, alle condizioni meglio precisate nella presente convenzione, negli orari annualmente autorizzati dall’Amministrazione comunale, nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, ad eccezione delle giornate in cui l’impianto è impegnato per attività della scuola o dell’Amministrazione Comunale.
Art. 7 – CUSTODIA
L’ufficio gestione diretta impianti sportivi provvederà alla consegna dell’impianto al gestore rilasciando copia delle chiavi di accesso, limitatamente ai locali concessi in uso come sopra descritto. Il gestore è costituito custode del bene, sia per l’utilizzo diretto dell’impianto che da parte di società terze autorizzate dall’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale con il presente atto dà formale delega al gestore di vigilare, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, sul corretto utilizzo del bene e delle relative attrezzature nel rispetto delle leggi, delle norme e regolamenti di utilizzo approvati dall’Amministrazione Comunale, autorizzando il gestore ad espellere dall’impianto le persone non autorizzate all’accesso o che non abbiano un comportamento corretto e rispettoso delle norme di utilizzo vigenti.
Della consegna è dato atto in apposito verbale, sottoscritto da tutte le parti contraenti, che conterrà lo stato di consistenza dell’impianto ed eventuali attrezzature sportive esistenti di proprietà del Comune.
Art. 8 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL’IMPIANTO
In virtù del presente atto il gestore assume a proprio carico ed onere il servizio di custodia, vigilanza e pulizia impianto. Resta inteso tra le parti che la scuola provvederà, per quanto di sua competenza, alla custodia e pulizia della palestra e dei locali annessi utilizzati al termine delle attività scolastiche, entro l’orario di assegnazione stabilito.
Nelle strutture dotate di spogliatoi separati per la scuola e per le società sportive si conviene che quelli ad esse riservati siano usati esclusivamente dalle società sportive, fatta salva la possibilità di utilizzo da parte della scuola previa richiesta ed assenso da parte del gestore. Il gestore dovrà provvedere all’apertura, alla chiusura e al riordino complessivo del locale palestra, spogliatoi, servizi igienici ed ogni altro locale ed area di accesso utilizzata nonché alla scrupolosa pulizia, che dovrà essere svolta giornalmente alla conclusione degli allenamenti. È inoltre tenuto durante le ore di apertura, ad assicurare un servizio di sorveglianza continuo, onde impedire l’accesso ai locali scolastici confinanti.
Il gestore è tenuto a segnalare all’ufficio gestione diretta impianti sportivi ogni danno alle strutture ed agli attrezzi, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.
Art. 9 – DISCIPLINA DI UTILIZZO
Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente sia gli orari di utilizzo della palestra secondo le assegnazioni stabilite dall’ufficio gestione diretta impianti sportivi.
L’attività sportiva dovrà essere esercitata esclusivamente nel locale palestra, con attrezzature e calzature idonee.
La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita soltanto alle società sportive assegnatarie ed ai loro tesserati, associati ed accompagnatori, per i quali la società sportiva si assume la responsabilità. Il gestore dovrà garantire che, per tutto il tempo delle attività, i fruitori dell’impianto mantengano un comportamento idoneo e rispettoso della struttura e che genitori ed accompagnatori non siano di intralcio all’attività sportiva.
In caso di gare e manifestazioni il pubblico potrà accedere soltanto nell’area ad esso riservata. L’esposizione di affissioni pubblicitarie, limitatamente al periodo di assegnazione degli spazi palestra, è consentito solo previo nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 10 – MANUTENZIONE IMPIANTO
Il gestore si impegna altresì con il presente atto a provvedere direttamente a tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, anche per danni arrecati alla struttura sia dalle società sportive che dall’utenza scolastica, ricompresi nella Tabella Manutenzioni approvata con deliberazione G.C. n.
/2022.
Ogni intervento manutentivo deve essere segnalato all’ufficio gestione diretta impianti sportivi per il controllo sugli interventi e, quando necessario, per la preventiva autorizzazione alle opere. Il gestore è obbligato alla tenuta di un registro sul quale dovranno essere annotati tutti gli interventi effettuati, corredati dalle prescritte certificazioni di legge.
Al termine di ogni stagione sportiva il gestore trasmetterà all’Ufficio gestione diretta impianti sportivi una relazione sugli interventi fatti e la spesa sostenuta. Permane in carico all’Amministrazione Comunale l’onere della pulizia e del taglio del verde dell’area esterna all’impianto e la manutenzione straordinaria della struttura, quando non dovuta a mancato intervento del gestore relativamente alla manutenzione ordinaria di cui al precedente comma 1.
Al fine della corretta imputazione delle spese straordinarie è fatto obbligo, all’atto dell’accertamento di eventuali danni, di darne immediata comunicazione, tramite email, all’Ufficio Gestione diretta impianti sportivi.
E’ fatto obbligo da parte del gestore, ai sensi del D.Lgs. n.158/2012, di provvedere alla manutenzione dei defibrillatori (sostituzione a scadenza kit elettrodi sia adulti che pediatrici).
Art. 11- UTENZE
Le
spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento e quella relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani sono a carico del Comune.
Art. 12 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Il gestore è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed alle attrezzature comunali e dei danni arrecati a persone o cose da parte del pubblico presente alle attività dalle stesse organizzate. A tale scopo il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall’attività esercitata con primarie compagnie di assicurazione e massimali previsti di € 1.500.000,00: la copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi alle attività oggetto della presente convenzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti dei concedenti.
Il Comune di Monza e la Direzione didattica dovranno essere espressamente annoverati tra i terzi. Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, dovranno essere trasmesse all’ufficio gestione diretta impianti sportivi, preliminarmente all’avvio della convenzione.
Il gestore dovrà inoltre organizzarsi affinché dirigenti, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti sia nel corso di attività sia durante la permanenza nei corpi spogliatoi e all’interno dell’impianto sportivo.
Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’ufficio gestione diretta impianti sportivi. L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente al gestore durante il cui orario di assegnazione si siano verificati i danni ovvero di richiedere al gestore un intervento diretto di messa in ripristino della struttura e delle attrezzature. La mancata rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale provoca la revoca della presente intesa e della disposizione di assegnazione (fatte salve le azioni di recupero da parte dell’Amministrazione Comunale).
Il gestore deve garantire che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e che siano in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
Il gestore è altresì tenuto:
- ad applicare la tipologia dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato;
- all’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni;
- ad impiegare nell’esecuzione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.
In aggiunta agli adempimenti previsti dalla presente convenzione, il gestore dovrà provvedere all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla custodia dei minori affidati – fatte salve le responsabilità specifiche di terzi soggetti concessionari di singole ore e/o giornate ai sensi della presente convenzione - e in particolare alla sorveglianza adeguata e costante in ogni articolazione delle proprie attività.
Art. 13 – SICUREZZA
Il gestore si impegna a nominare un responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, comunicandolo all’Amministrazione Comunale. Il responsabile nominato, o suo delegato, dovrà essere presente durante l’esercizio dell’intera attività sportiva extra scolastica, ai sensi del D.M. del 18.03.1996 e s.m.i.
Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l’Amministrazione Comunale riterrà responsabile della sicurezza il soggetto che, per conto della società sportiva, ha firmato la presente intesa. Il
gestore sarà responsabile, nei confronti dell’Amministrazione e di terzi durante l’orario di utilizzo, esclusivamente per danni causati da negligenza o non corretta gestione dell’impianto e, conseguentemente, il gestore sarà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile a vizi strutturali dell’impianto stesso. Il gestore si impegna altresì tassativamente al rispetto della capienza massima della palestra prevista dalla legge.
Le verifiche e le eventuali manutenzioni periodiche dei sistemi di prevenzione incendi sono a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà effettuarle direttamente o tramite affidamento a terzi.
Art. 14 - UTILIZZO DELLA PALESTRA
Al gestore saranno assegnate le ore di utilizzo extra scolastico dell'impianto, secondo quanto stabilito nella programmazione annuale degli spazi effettuata dall’ufficio gestione diretta impianti sportivi, comunque non oltre i limiti di cui alla fascia oraria sotto indicata:
Fascia oraria di possibile utilizzo:
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ: dal termine delle attività scolastiche alle ore 23.30 SABATO e DOMENICA: dalle ore 8.00 alle ore 23.00
Il gestore non potrà mai eccedere, nell’utilizzo dell’impianto, il monte ore settimanale concesso con separato provvedimento annuale dall’ufficio gestione diretta impianti sportivi, in assenso con la Direzione didattica e dovrà, altresì, garantire l’utilizzo continuativo del monte-ore richiesto ed assegnato. L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di verificare il pieno utilizzo della programmazione prevista, a salvaguardia di quanto stabilito con la selezione di cui in premessa e, in caso di reiterata inadempienza constatata per un numero di tre volte, si procederà alla risoluzione del presente atto.
Il gestore deve altresì assicurare l’utilizzo della palestra nelle ore attribuite ad altre società, nel rispetto del monte ore settimanale concesso con separato provvedimento annuale dall’ufficio gestione diretta impianti sportivi, in assenso con la Direzione didattica, riscuotendo direttamente dalle stesse le tariffe deliberate dall’Amministrazione comunale. Il gestore dovrà altresì vigilare sulle società terze, in conformità a quanto predisposto dal precedente art.7.
Si precisa che tutte le attività sportive dovranno essere realizzate nel rispetto dei protocolli specifici delle federazioni sportive di affiliazione per il contenimento del COVID 19.
Art. 15 – UTILIZZI DA PARTE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Alla scuola sarà sempre riservata, in via prioritaria, l’utilizzo dell’impianto sportivo in oggetto per attività e manifestazioni proprie che si svolgano in orario extra-scolastico e/o nelle giornate di sabato e domenica.
Gli utilizzi di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicati in forma scritta dalla scuola al gestore e all’ufficio gestione diretta impianti sportivi, con un anticipo minimo di dieci giorni da calendario.
Per tali utilizzi l’onere della custodia, vigilanza e pulizia impianto, nonché la responsabilità derivante dall’uso, sono a carico dell’istituzione scolastica.
Art. 16 – UTILIZZI DIRETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Monza, attraverso l’ufficio gestione diretta impianti sportivi potrà disporre dell’utilizzo dell’impianto, nelle giornate di sabato e domenica, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività organizzate direttamente dal Comune o da società sportive che abbiano sede nella circoscrizione di appartenenza dell’impianto, per un numero massimo di 5 giornate all’anno, in date da concordare con il gestore, in modo che non intralcino l’attività programmata, comunicandolo con congruo anticipo, per utilizzi compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto.
Per tali giornate il corrispettivo di utilizzo, se dovuto, sarà introitato dal gestore che dovrà farsi carico del servizio di custodia, vigilanza e pulizia.
Qualora l’Amministrazione Comunale, con proprio atto conceda il patrocinio alla manifestazione stabilendo l’utilizzo gratuito dell’impianto, il gestore dovrà garantire la custodia e la vigilanza, mentre l’organizzatore dovrà farsi carico della pulizia al termine delle attività.
L’Amministrazione Comunale potrà disporre l’utilizzo dell’impianto a favore di altre società sportive dilettantistiche che lo richiedano, e che abbiano sede nella circoscrizione di competenza, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.36/65172/2015.
Per gli utilizzi di cui sopra il gestore dovrà garantire il servizio di custodia, vigilanza e pulizia e la società autorizzata dovrà versare mensilmente i corrispettivi orari, nella misura stabilita dalla Giunta comunale per l’utilizzo palestre, direttamente al gestore.
Art. 17 - CONTRIBUTO DI XXXXXXXXX
La realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte del gestore stesso, dovrà essere caratterizzabile come interventi accessori alla gestione del servizio, che deve essere considerata la parte predominante del rapporto contrattuale e, pertanto, prevalente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.
Il Comune potrà contribuire, secondo modalità da definirsi, previa insindacabile e discrezionale valutazione, alle spese sostenute per interventi di straordinaria manutenzione e miglioria dell’impianto, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.
Art. 18 - MODALITÀ DI CONTROLLO
Il Comune ha piena facoltà di controllo dei locali oggetto della presente convenzione, senza nessuna particolare formalità di accesso, in qualsiasi giorno ed orario di utilizzo, mediante personale degli uffici amministrativi e tecnici, muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Art.19 - PENALI
Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli, sono previste le seguenti sanzioni, comminate dal Dirigente competente, a seguito di motivata contestazione notificata via pec dal Responsabile del Servizio Sport, con la quale dovrà essere concesso un termine congruo per produrre eventuali giustificazioni.
Per ogni violazione alle presenti disposizioni potrà essere prevista una sanzione sino ad un massimo di € 100,00, proporzionata alla gravità del fatto ed all’eventuale reiterazione.
Art. 20 - SOSPENSIONI E REVOCHE
È facoltà dell’Amministrazione Comunale revocare le assegnazioni, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere contingente, per ragioni tecniche e manutentive degli impianti, dandone preavviso alle società interessate.
Qualora, per cause di forza maggiore gli impianti non siano agibili, l’attività dovrà essere immediatamente sospesa, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale senza possibilità di richiesta di danno, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3.
Art.21 – SUB CONCESSIONE
Il gestore si obbliga ad utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata apposita concessione dall’ufficio gestione diretta impianti sportivi.
È fatto divieto al gestore di cedere o sub-concedere in tutto o in parte l’utilizzo dell’impianto, anche in forma gratuita, sotto pena di risoluzione immediata della presente convenzione.
Art. 22 – RISOLUZIONE
L’Amministrazione potrà risolvere la convenzione e dunque revocare la concessione in uso degli spazi, nei seguenti casi:
a) violazione di legge nell’adempimento delle proprie attività;
b) imperizia ed incuria, nonché condizioni igieniche non adeguate nella gestione degli spazi oggetto della convenzione e ricevuti in concessione;
c) sub-concessione degli spazi o cessione della convenzione;
d) presenza di conflitti tra il gestore e la Dirigenza Scolastica tali da rendere, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, inopportuno il proseguimento della gestione convenzionata;
e) impedimento all’esercizio delle attività di controllo di cui all’art.18;
f) reiterati inadempimenti agli obblighi di cui alla presente convenzione.
L’Amministrazione Comunale potrà risolvere la convenzione e revocare la concessione in uso degli spazi tramite comunicazione al gestore, a mezzo pec con almeno 7 giorni di anticipo.
La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento con l’accordo delle parti. Art.23 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione ed esecuzione, saranno esaminate in via amministrativa e qualora non si trovi bonaria composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all'autorità giurisdizionale competente.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 36/65172 del 25/05/2015, con la quale è stato approvato il “Regolamento di concessione delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi a gestione diretta del Comune di Monza", alle disposizioni del Codice civile nonché alla normativa vigente in materia, in quanto compatibili.
È facoltà delle parti procedere alla revisione del presente atto fermo restando che ogni modifica sarà valida solo se apportata per iscritto.
La presente intesa è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
Il presente atto viene redatto e sottoscritto in tre originali uno per il Comune, uno per il Dirigente scolastico e uno per il gestore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Monza, li | ||
Per la Società | Per la scuola | Per l’Amministrazione Comunale |
Il Presidente | Il Dirigente scolastico | IL DIRIGENTE DI SETTORE |