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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 444/1463
ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LO SCAMBIO E LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE
L'Unione europea ("l'Unione") e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito"), denominati congiuntamente "le parti",
CONSIDERANDO:
- che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza,
- che le parti convengono che è opportuno sviluppare la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza delle informazioni,
- che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti,
RICONOSCENDO che una cooperazione e una consultazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni e al materiale classificati delle parti,
CONSAPEVOLI che tali accesso e scambio di informazioni e materiale classificati richiedono l'adozione di adeguate misure di sicurezza,
CONSAPEVOLI che il presente accordo costituisce un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi e la cooperazione"),
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna parte, il presente accordo tra l'Unione e il Regno Unito sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("l'accordo") si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti da una parte all'altra parte o tra esse scambiati.
2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall'altra parte dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita, conformemente alle condizioni di cui al presente accordo e alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari delle parti.
3. Il presente accordo non costituisce una base per esigere dalle parti la comunicazione o lo scambio di informazioni classificate.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, per "informazioni classificate" si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale, in qualsiasi forma e natura, o oggetto di qualsiasi metodo di trasmissione:
a) di cui una delle parti consideri necessaria la protezione dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita, eventi che potrebbero danneggiare o ledere in varia misura gli interessi del Regno Unito o dell'Unione o gli interessi di uno o più dei suoi Stati membri; e
b) che rechi di conseguenza un contrassegno di classifica di sicurezza come disposto all'articolo 7.
Articolo 3
1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"), la Commissione europea e il segretariato generale del Consiglio.
2. Tali istituzioni e organi dell'Unione possono condividere le informazioni classificate ricevute ai sensi del presente accordo con altre istituzioni e organi dell'Unione, previo consenso scritto della parte fornitrice e fatte salve appropriate garanzie che l'organo ricevente proteggerà le informazioni in maniera adeguata.
Articolo 4
Ciascuna parte provvede a predisporre sistemi e misure di sicurezza appropriati, basati sui principi fondamentali e sulle norme minime di sicurezza definiti nelle rispettive disposizioni legislative, normative o regolamentari e rispecchiati nell'accordo di attuazione di cui all'articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
Articolo 5
1. Ciascuna parte, in relazione alle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo:
a) ai sensi delle proprie disposizioni legislative, normative e regolamentari, accorda a tali informazioni classificate un livello di protezione equivalente a quello accordato alle proprie informazioni classificate cui è attribuita la corrispondente classifica di sicurezza come specificato all'articolo 7;
b) assicura che tali informazioni classificate mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza ad esse attribuito dalla parte fornitrice e che non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice; la parte ricevente protegge le informazioni classificate conformemente alle disposizioni previste nelle proprie disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili per le informazioni dotate di una classificazione di sicurezza equivalente come specificato all'articolo 7;
c) si astiene dall'utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate, fatta eccezione per i casi di previo consenso scritto della parte fornitrice;
d) ferme restando le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non divulga tali informazioni classificate a terzi né le rende disponibili al pubblico senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;
e) non consente l'accesso a tali informazioni classificate a singole persone, a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere e siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza o siano altrimenti abilitate o autorizzate ai sensi delle disposizioni legislative, normative e regolamentari della parte ricevente;
f) garantisce che tali informazioni classificate siano trattate e conservate in strutture dotate dell'adeguata sicurezza e che siano controllate e protette ai sensi delle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari; e
g) assicura che tutte le persone con accesso a tali informazioni classificate siano informate della loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle stesse ai sensi delle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
2. La parte ricevente:
a) adotta tutti i provvedimenti necessari, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, per impedire che le informazioni classificate fornite ai sensi del presente accordo siano rese disponibili al pubblico o a terzi; nell'eventualità di una richiesta di rendere disponibile al pubblico o a terzi le informazioni classificate fornite ai sensi del presente accordo, la parte ricevente la notificherà immediatamente per iscritto alla parte fornitrice e le parti si consulteranno per iscritto prima che una decisione di divulgazione sia adottata;
b) informa la parte fornitrice di un'eventuale richiesta da parte di un'autorità giudiziaria, anche nel contesto di un procedimento giudiziario, o di un'autorità legislativa che agisca con facoltà investigative, di ottenere informazioni classificate pervenute dalla parte fornitrice a norma del presente accordo; nel valutare tale richiesta la parte ricevente tiene conto nella massima misura possibile del parere della parte fornitrice; se, per effetto delle disposizioni legislative e regolamentari della parte ricevente, tale richiesta comporta la trasmissione di dette informazioni classificate all'autorità legislativa o all'autorità giudiziaria richiedente, anche nel contesto di un procedimento giudiziario, la parte ricevente assicura, nella massima misura possibile, che le informazioni siano adeguatamente protette, anche da un'eventuale divulgazione ad altre autorità o altri terzi.
Articolo 6
1. Le informazioni classificate sono divulgate o comunicate conformemente al principio del consenso dell'originatore.
2. Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, fermo restando l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), la parte ricevente decide caso per caso in merito alla divulgazione o alla comunicazione di informazioni classificate previo consenso scritto della parte fornitrice e conformemente al principio del consenso dell'originatore.
3. Non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano
concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, che sono pertinenti alle loro specifiche necessità.
4. Le informazioni classificate che sono oggetto del presente accordo possono essere fornite a un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima di divulgare informazioni classificate a un contraente o potenziale contraente, la parte ricevente assicura che il contraente o potenziale contraente abbia messo in sicurezza le sue strutture e sia in grado di proteggere le informazioni classificate ai sensi delle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili e che il contraente o potenziale contraente disponga, se del caso, del prescritto nulla osta di sicurezza delle imprese per sé stesso e dei nulla osta di sicurezza appropriati per il proprio personale che necessita dell'accesso a informazioni classificate.
Articolo 7
1. Al fine di stabilire un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti, la corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente:
UE | Regno Unito |
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET | UK TOP SECRET |
SECRET UE/EU SECRET | UK SECRET |
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL | Nessun equivalente – cfr. il paragrafo 2 |
RESTREINT UE/EU RESTRICTED | UK OFFICIAL-SENSITIVE |
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il Regno Unito accorda alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL un livello di protezione equivalente a quello accordato alle informazioni classificate UK SECRET.
3. Tranne qualora il Regno Unito abbia notificato all'Unione per iscritto di aver declassato o declassificato le proprie preesistenti informazioni classificate UK CONFIDENTIAL, l'Unione accorda a tali informazioni un livello di protezione equivalente a quello accordato alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e, tranne qualora il Regno Unito abbia notificato all'Unione per iscritto di aver declassato o declassificato le proprie preesistenti informazioni classificate UK RESTRICTED, l'Unione accorda a tutte le preesistenti informazioni classificate UKRESTRICTED un livello di protezione equivalente a quello accordato alle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
Articolo 8
1. Le parti assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso, oppure le cui mansioni o funzioni possono consentire loro l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o UK SECRET o a un livello superiore, fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza, o siano altrimenti abilitate o autorizzate ai sensi delle disposizioni legislative, normative e regolamentari della parte ricevente, prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni, in
aggiunta al requisito della necessità di conoscere di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, può avere accesso a informazioni classificate.
Articolo 9
Ai fini del presente accordo:
a) tutte le informazioni classificate comunicate all'Unione a norma del presente accordo sono trasmesse tramite:
i. l'ufficio centrale di registrazione del segretariato generale del Consiglio, se indirizzate al Consiglio europeo, al Consiglio o al segretariato generale del Consiglio;
ii. l'ufficio di registrazione del segretariato generale della Commissione europea, se indirizzate alla Commissione europea;
iii. l'ufficio di registrazione del servizio europeo per l'azione esterna, se indirizzate all'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza o al servizio europeo per l'azione esterna;
b) tutte le informazioni classificate comunicate al Regno Unito a norma del presente accordo sono trasmesse al Regno Unito tramite la Missione del Regno Unito presso l'Unione;
c) le parti possono definire di comune accordo metodi adeguati per garantire lo scambio efficiente di informazioni classificate nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b).
Articolo 10
Le trasmissioni elettroniche di informazioni classificate tra l'Unione e il Regno Unito e le trasmissioni elettroniche di informazioni classificate tra il Regno Unito e l'Unione sono cifrate conformemente ai requisiti enunciati nelle disposizioni legislative, normative e regolamentari della parte fornitrice; gli accordi di attuazione di cui all'articolo 12 definiscono di conseguenza a quali condizioni una parte può trasmettere, conservare o trattare nelle proprie reti interne le informazioni classificate fornite dall'altra parte.
Articolo 11
Il segretario generale del Consiglio, il membro della Commissione europea responsabile delle questioni di sicurezza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e l'Autorità di sicurezza nazionale del Regno Unito, Ufficio di Gabinetto, vigilano sull'attuazione del presente accordo.
Articolo 12
1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le autorità competenti per la sicurezza delle istituzioni dell'Unione, di seguito designate, a nome della rispettiva autorità organizzativa, e
l'Autorità di sicurezza nazionale del Regno Unito, Ufficio di gabinetto, stabiliscono un accordo di attuazione allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate a norma del presente accordo:
a) la direzione Sicurezza del segretariato generale del Consiglio;
b) la direzione Sicurezza della Direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione europea (DG:HR.DS); e
c) la direzione Sicurezza e infrastrutture del SEAE.
2. Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le autorità competenti per la sicurezza di cui al paragrafo 1 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni in maniera conforme all'accordo di attuazione.
Articolo 13
Le parti cooperano entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate che sono oggetto del presente accordo e possono prestarsi assistenza reciproca su temi di interesse comune nell'ambito della sicurezza delle informazioni. Le autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche in materia di sicurezza per valutare l'efficacia delle disposizioni di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze. Le parti decidono congiuntamente in merito alla frequenza e alla tempistica di tali consultazioni e visite di valutazione.
Articolo 14
1. L'autorità competente per la sicurezza di una parte di cui all'articolo 12, paragrafo 1, informa immediatamente l'autorità competente per la sicurezza dell'altra parte in merito a eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da tale parte. L'autorità competente per la sicurezza della parte in questione conduce indagini, se necessario con l'assistenza dell'altra parte, e ne riferisce i risultati all'altra parte.
2. Le autorità competenti per la sicurezza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, stabiliscono le procedure da seguire in tali casi.
Articolo 15
Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall'applicazione del presente accordo.
Articolo 16
1. Nulla nel presente accordo modifica gli accordi o le intese tra le parti, né gli accordi o le intese tra il Regno Unito e uno o più Stati membri.
2. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate che sono oggetto del presente accordo, a condizione che tali accordi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.
Articolo 17
Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative, normative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.
Articolo 18
Le parti risolvono tramite consultazioni eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
Articolo 19
1. Il presente accordo entra in vigore alla stessa data in cui entra in vigore l'accordo sugli scambi e la cooperazione, purché prima di quella data le parti si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.
2. Il presente accordo si applica a partire dalla data di applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o, se posteriore, dalla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per comunicare informazioni classificate ai sensi del presente accordo. Il presente accordo cessa di applicarsi se le parti non si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate entro la data alla quale cessa l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e di comune accordo tra le parti.
Articolo 20
1. A norma dell'articolo FINPROV.8 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il presente accordo cessa alla risoluzione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
2. La cessazione del presente accordo non pregiudica gli obblighi già contratti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle disposizioni dello stesso.
Articolo 21
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tutte le versioni linguistiche del presente accordo sono sottoposte a revisione giuridica finale entro il 30 aprile 2021. Nonostante la frase precedente, la revisione giuridica finale della versione inglese dell'accordo è ultimata entro la data prevista all'articolo 19, paragrafo 1, se anteriore al 30 aprile 2021.
Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridica finale sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo e sono confermate quali facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche tra le parti.